Ordinanza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  2,  comma  434,
della legge 24  dicembre  2007,  n.  244  (Legge  finanziaria  2008),
promossi dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Sicilia,
sezione staccata di Catania, con tre ordinanze  del  30  maggio  2008
rispettivamente iscritte ai nn. 50, 51 e 52  del  registro  ordinanze
2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  9, 1ª
serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 4 novembre  2009  il  giudice
relatore Alessandro Criscuolo; 
    Ritenuto  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  per   la
Sicilia, sezione staccata di Catania, con tre ordinanze  di  identico
tenore in data 30 maggio 2008 ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 97 della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n.  244  (Legge
finanziaria 2008), nella parte in cui «troverebbe applicazione  anche
per i professori per i quali sia  stato  gia'  disposto  con  formale
provvedimento amministrativo il collocamento fuori ruolo»; 
        che la disposizione impugnata stabilisce che: 
          a) il periodo di fuori ruolo dei  professori  universitari,
precedente  la  quiescenza,  e'  ridotto  a  due  anni  accademici  a
decorrere dal 1° gennaio 2008, pertanto coloro che alla data indicata
sono in servizio come professori  nel  terzo  anno  accademico  fuori
ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico; 
          b) il periodo e' ridotto ad un anno accademico a  decorrere
dal 1° gennaio 2009, sicche' coloro che alla medesima  data  sono  in
servizio come professori nel secondo  anno  accademico  fuori  ruolo,
sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico; 
          c) il detto periodo e' abolito a decorrere dal  1°  gennaio
2010 e coloro che, a tale data, sono in servizio come professori  nel
primo anno accademico  fuori  ruolo,  sono  posti  in  quiescenza  al
termine dell'anno accademico; 
        che, come il giudice a quo riferisce,  dinanzi  al  Tribunale
amministrativo sono pendenti i  giudizi  per  l'annullamento,  previa
misura cautelare, dei decreti rettorali dell'Universita' degli  studi
di Messina in data 13 marzo 2008, con i quali e'  stata  disposta  la
cessazione anticipata dal servizio, a decorrere dal 1° novembre 2008,
dei professori Girolamo Cotroneo, Agatino  Santoro  e  Calapso  Maria
Teresa; 
        che il rimettente riassume l'evoluzione  della  normativa  in
tema  di  collocamento  fuori  ruolo  dei  professori   universitari,
cominciando dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
26 ottobre 1947, n. 1251  (Disposizioni  per  il  collocamento  fuori
ruolo dei professori universitari che hanno  raggiunto  i  limiti  di
eta'),  il  quale  stabiliva  che  i  professori   universitari,   al
compimento  del  70°  anno  di  eta',  assumevano  la  qualifica   di
professori fuori ruolo fino al  completamento  dell'anno  accademico,
durante il quale avrebbero compiuto  i  75  anni  di  eta';  pone  in
evidenza che, tra i  criteri  direttivi  della  delega  conferita  al
Governo con la legge 21 febbraio 1980,  n.  28,  sul  riordino  della
docenza  universitaria,  era  stato  stabilito  che  il  fuori  ruolo
decorresse  dal  compimento  del  65°  anno  di   eta',   mentre   il
pensionamento doveva avere luogo cinque  anni  dopo  il  collocamento
fuori ruolo; 
        che, pero', in sede di esercizio della delega, con il  d.P.R.
11 luglio 1980, n. 382, (Riordinamento della  docenza  universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica), il Governo aveva disposto che la normativa  gia'  vigente
venisse applicata ai professori in servizio alla data di  entrata  in
vigore della legge del 21 agosto 1980, n. 28 (Delega al  Governo  per
il riordinamento della docenza universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa  e  didattica)  ed
anche a quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi  gia'  banditi
alla medesima data; 
        che  il  collocamento  fuori  ruolo  per  tali  categorie  di
professori universitari diventava opzionale, a seguito della legge  7
agosto 1990, n. 239 (Disposizioni sul collocamento  fuori  ruolo  dei
professori universitari), la quale confermava pero' il collocamento a
riposo al compimento del 70° anno di eta', limite che  poteva  essere
esteso di ulteriori due anni per effetto dell'art. 16 del  d.lgs.  30
dicembre 1992,  n.  503  (Norme  per  il  riordinamento  del  sistema
previdenziale  dei  lavoratori   privati   e   pubblici),   a   norma
dell'articolo 3 della legge  23  ottobre  1992,  n.  421  (Delega  al
Governo per la razionalizzazione e la revisione delle  discipline  in
materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e  di  finanza
territoriale), ed era stato poi ridotto da cinque a  tre  anni  dalla
legge 28 dicembre 1995, n. 549  (Misure  di  razionalizzazione  della
finanza  pubblica),  applicabile  sia  ai  professori  vincitori   di
concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della legge n. 28 del 1980,
sia ai beneficiari della disposizione transitoria di cui all'art. 110
del d. P.R. n. 382 del 1980, i quali, dopo il prolungamento dell'eta'
a 72 anni, venivano posti in quiescenza al compimento del 75° anno di
eta'; 
        che la legge 4 novembre  2005,  n.  230  (Nuove  disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori  universitari  e  delega  al
Governo   per   il   riordino   del   reclutamento   dei   professori
universitari), aveva stabilito l'abolizione  del  fuori  ruolo  prima
della  quiescenza  ed  il  collocamento  a  riposo   dei   professori
universitari  al  termine  dell'anno  accademico,  durante  il  quale
avessero compiuto il 70° anno di eta', facendo pero' salvo  lo  stato
giuridico ed il trattamento economico dei professori in servizio alla
data di entrata in vigore della legge; 
        che la legge finanziaria 2008, con il  dettato  dell'art.  2,
comma 434, ha stabilito che il periodo di fuori ruolo dei  professori
universitari viene ridotto a due anni accademici, a far data  dal  1°
gennaio 2008; ad un anno accademico, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
fino alla completa eliminazione dell'istituto del collocamento  fuori
ruolo prima della quiescenza, a far data dal 1° gennaio 2010; 
        che, in punto di rilevanza della  questione,  ad  avviso  del
rimettente la richiamata normativa e' applicabile anche ai professori
per i quali, come i  ricorrenti,  sia  stato  disposto,  con  formale
provvedimento amministrativo, il collocamento fuori ruolo  alla  fine
dell'anno accademico durante il quale si raggiungono  i  72  anni  di
eta', ed il collocamento in quiescenza alla fine dell'anno accademico
nel quale si raggiungono i 75 anni di eta'; 
        che, sotto il profilo della non  manifesta  infondatezza,  il
giudice a quo rileva come la disposizione possa essere  in  contrasto
con  i  principi  di  ragionevolezza,  di  imparzialita'  e  di  buon
andamento dell'amministrazione, sanciti  dagli  art.  3  e  97  della
Costituzione; 
        che  il  contrasto   con   l'art.   3   Cost.   conseguirebbe
all'irrazionalita' ed arbitrarieta' della  norma  censurata,  la  cui
applicazione  comporterebbe   il   travolgimento   della   situazione
sostanziale   posta   in   essere   da   un   formale   provvedimento
amministrativo, adottato in conformita' alla  disciplina  vigente  al
momento  della   sua   emanazione   e   «frustrerebbe   l'affidamento
dell'interessato nella  sicurezza  giuridica,  elemento  fondamentale
dello  stato  di  diritto»,  violando,  altresi',  il  principio   di
uguaglianza; 
        che, inoltre, sarebbero parificati nel trattamento  giuridico
soggetti titolari di situazioni dissimili, cioe' coloro per  i  quali
l'Universita'  di  appartenenza  non   ha   ancora   adottato   alcun
provvedimento  e  coloro  per  i  quali  il  provvedimento  e'  stato
adottato; 
        che, secondo il rimettente, la disposizione  censurata  viola
anche il principio di buon andamento di cui  all'art.  97  Cost.,  in
quanto  finisce  per  determinare  l'interruzione  dei  programmi  di
ricerca  intrapresi  che,  ragionevolmente,  il  docente  contava  di
concludere nel triennio di fuori ruolo ed «i processi di crescita  ed
affermazione dei suoi allievi», giacche' tra i compiti del professore
universitario, oltre all'attivita' scientifica ed a quella didattica,
rientra la formazione di giovani studiosi; 
        che, nei giudizi  di  costituzionalita',  e'  intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione  sia
dichiarata infondata, in quanto la norma censurata  e'  riconducibile
alla discrezionalita' propria del legislatore, il quale ha deciso  di
limitare il collocamento fuori  ruolo  dei  professori  universitari,
modificando in senso sfavorevole la disciplina di rapporti di  durata
nel rispetto del criterio di razionalita'; 
        che e' stata operata una graduale riduzione del fuori  ruolo,
fino  alla  sua  totale  eliminazione  e,  per  evitare   un'evidente
disparita' di trattamento, basata esclusivamente sull'emanazione  del
provvedimento di collocamento fuori ruolo, tra  docenti  in  servizio
(in relazione ai quali il relativo periodo e' abolito) e docenti gia'
in fuori ruolo (in relazione ai quali detto  periodo  avrebbe  durata
triennale), e' stata  prevista  la  graduale  riduzione  del  periodo
stesso per la seconda categoria di professori; 
        che, inoltre, secondo la difesa erariale, la norma non  viola
il principio del buon andamento della  pubblica  amministrazione,  in
quanto i programmi di ricerca potranno certamente  essere  proseguiti
dalla struttura universitaria con altri docenti in ruolo; 
    Considerato che, con le tre ordinanze indicate  in  epigrafe,  il
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,  sezione  staccata
di Catania, ha sollevato, in riferimento agli  artt.  3  e  97  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,
comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n.  244  (Legge  finanziaria
2008), nella parte  in  cui  «troverebbe  applicazione  anche  per  i
professori  per  i  quali  sia  stato  gia'  disposto   con   formale
provvedimento amministrativo il collocamento fuori ruolo»; 
        che i tre giudizi, avendo  ad  oggetto  questioni  identiche,
devono essere riuniti e decisi con un'unica pronunzia; 
        che, come si desume dalle  ordinanze  di  rimessione,  i  tre
ricorrenti nei giudizi principali hanno gia' iniziato il  periodo  di
fuori ruolo; 
        che la questione di legittimita' costituzionale  posta  dalle
ordinanze in esame e' identica a quella  in  precedenza  sollevata  e
decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n.  236  del  2009,
che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della  disposizione
impugnata, nella parte in cui si applica ai  professori  universitari
per i quali sia  stato  disposto  il  collocamento  fuori  ruolo  con
formale provvedimento amministrativo e che hanno  iniziato  il  corso
del relativo periodo; 
        che,  pertanto,   la   questione   deve   essere   dichiarata
manifestamente inammissibile in quanto divenuta priva di oggetto. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.