Ordinanza 
 
nel giudizio per conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
sorto a seguito della deliberazione 16 luglio 2008  (doc.  IV-quater,
n. 1), relativa all'insindacabilita', ai sensi  dell'art.  68,  primo
comma, della Costituzione,  delle  opinioni  espresse  dall'onorevole
Umberto Bossi nei confronti della dott.ssa Paola  Braggion,  promosso
dalla Corte di cassazione con ricorso depositato in cancelleria il 29
maggio 2009 ed iscritto al n. 7 del  registro  conflitti  tra  poteri
dello Stato 2009, fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 4 novembre  2009  il  Giudice
relatore Maria Rita Saulle. 
    Ritenuto che la Corte di cassazione, con  ricorso  del  27  marzo
2009, ha promosso conflitto di attribuzione tra  poteri  dello  Stato
nei confronti della Camera dei deputati in  relazione  alla  delibera
adottata il 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1) con la quale  -  in
conformita' della proposta adottata a maggioranza dalla Giunta per le
autorizzazioni a procedere - e' stato dichiarato che i  fatti  per  i
quali e' in corso il procedimento civile per risarcimento  dei  danni
promosso dalla dott.ssa Paola Braggion  nei  confronti  del  deputato
Umberto  Bossi   riguardano   opinioni   espresse   da   quest'ultimo
nell'esercizio  delle  sue  funzioni  parlamentari  e  sono,  quindi,
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; 
        che,  in  punto  di  fatto,  la   ricorrente   osserva   che,
successivamente alla condanna  per  il  delitto  di  vilipendio  alla
bandiera, emessa dalla dott.ssa Braggion, quale giudice del Tribunale
di Como, nei  confronti  dell'onorevole  Bossi,  quest'ultima  veniva
fatta oggetto di diverse dichiarazioni rilasciate dal parlamentare  a
vari quotidiani («La Repubblica», «Il Giorno», «Il Corriere di Como»,
«Libero», «La Provincia di Como», «Il Giornale»,  «La  Stampa»  e  la
«Padania»), con le  quali  veniva  accusata  di  strumentalizzare  il
proprio  ufficio  per  incidere  sulla  competizione   politica;   di
approfittare di un processo politico per  ricavarne  visibilita';  di
utilizzare «relitti giuridici» con perdita di  tempo  e  furto  dello
stipendio; 
        che, a  seguito  di  cio',  la  dott.ssa  Braggion  proponeva
domanda di risarcimento danni che il giudice di prime cure  rigettava
in quanto riteneva che  le  dichiarazioni  rilasciate  dall'onorevole
Bossi rientravano nelle prerogative della  funzione  parlamentare  e,
pertanto, erano coperte dalla garanzia  di  cui  all'art.  68,  primo
comma, della Costituzione; 
        che in pendenza del giudizio di appello proposto  avverso  la
sentenza di cui sopra, interveniva la Decisione (2003/2171  IMM)  con
la quale il Parlamento  europeo  approvava  la  richiesta  di  difesa
dell'immunita' parlamentare e dei  privilegi  dell'onorevole  Umberto
Bossi, diretta a riconoscere tale  immunita'  al  suo  ex  membro  in
relazione alle sole dichiarazioni contenute  nei  quotidiani  diversi
dalla «Padania»; 
        che la Corte di Appello di Brescia, il 27 febbraio 2008,  nel
ritenere gli indicati provvedimenti vincolanti, accoglieva la domanda
di  risarcimento  limitatamente  alle  dichiarazioni  riportate   dal
quotidiano «La Padania»; 
        che la ricorrente riferisce che, in pendenza dei termini  per
la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa
dalla Corte di appello di Brescia, e' intervenuta la delibera oggetto
del presente conflitto; 
        che,  a  parere  della  Corte  di  cassazione,  la   delibera
impugnata,  nella  parte  in  cui  si  riferisce  alle  dichiarazioni
rilasciate dall'onorevole Bossi al giornale «La Padania»  incide  sia
sul ricorso principale proposto  da  quest'ultimo,  sia  su  uno  dei
motivi del ricorso incidentale proposto  dalla  resistente,  relativo
alla mancata liquidazione della somma a  titolo  di  riparazione  del
danno di  cui  all'art.  12  della  legge  8  febbraio  1948,  n.  47
(Disposizioni sulla stampa), risultando in tal modo  ininfluente,  ai
fini  della  valutazione  riguardo  alla  rilevanza,  l'eccezione  di
inammissibilita' del ricorso principale per mancata formulazione  dei
quesiti di diritto; 
        che la  Corte  ritiene,  pero',  che  la  delibera  impugnata
investe l'insieme delle dichiarazioni rilasciate dall'onorevole Bossi
a tutti i quotidiani indicati e non  solo  quelle  riportate  da  «La
Padania», assumendo sul punto rilievo la circostanza  che  la  Camera
dei deputati e' stata chiamata ad esprimersi su un oggetto  descritto
in modo generico e, in particolare, sulla proposta della  Giunta  per
le autorizzazioni di dichiarare che i fatti per i quali e'  in  corso
il procedimento  che  vede  coinvolto  l'onorevole  Bossi  concernono
opinioni  espresse  da  quest'ultimo  nell'esercizio  delle  funzioni
parlamentari; 
        che tale provvedimento, secondo la  resistente,  non  essendo
ancora passata in  giudicato  la  sentenza  di  secondo  grado,  deve
intendersi  riferito  all'insieme  delle   dichiarazioni   rilasciate
dall'onorevole Bossi; 
        che  la  Corte  ritiene,   pertanto,   di   essere   impedita
nell'esaminare anche  gli  ulteriori  motivi  contenuti  nel  ricorso
incidentale, relativi alla  rilevanza  della  decisione  assunta  dal
Parlamento europeo con riferimento alle dichiarazioni rilasciate  dal
parlamentare ai quotidiani diversi da «La Padania»; 
        che la ricorrente rileva, comunque,  di  dover  impugnare  la
delibera della Camera dei deputati anche nel caso in cui essa dovesse
essere intesa come riferita alle  sole  dichiarazioni  contenute  nel
quotidiano «La Padania», assumendo sul punto rilevanza la circostanza
che la relazione della Giunta per le autorizzazione esclude  dal  suo
oggetto  le  dichiarazioni   dell'onorevole   Bossi   riportate   dai
quotidiani diversi da «La Padania» e invita l'Assemblea a  dichiarare
l'applicabilita' dell'art. 68 della Costituzione alle sole frasi  per
le quali e' intervenuta la condanna al risarcimento danno; 
        che  la  ricorrente,  poi,  nel  riportare  le  dichiarazioni
oggetto del giudizio di risarcimento rilasciate dall'onorevole  Bossi
ai quotidiani sopra indicati in data 24 e 25 maggio 2001, rileva  che
la  delibera  impugnata  individua   quale   attivita'   parlamentare
rilevante ai fini dell'applicabilita' della garanzia di cui  all'art.
68 della Costituzione, il fatto che la Lega Nord, da un lato,  si  e'
impegnata per il federalismo amministrativo e fiscale nel corso della
XIII legislatura; dall'altro, si e' opposta al disegno di legge sulla
esposizione della bandiera della Repubblica italiana; 
        che,  infine,  in  sede  di  discussione  sulla  proposta  di
insindacabilita', vi e' stato il riferimento alle reiterate  critiche
che l'onorevole Bossi ha avanzato nei  confronti  della  magistratura
con riferimento ai fatti specifici oggetto del giudizio; 
        che, a parere della Corte di cassazione,  tali  elementi  non
sarebbero sufficienti a far  rinvenire  quel  nesso  funzionale,  tra
dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare e la  sua  attivita'
parlamentare,  richiesto  dalla  giurisprudenza  costituzionale   per
l'applicabilita'  della   garanzia   di   cui   all'art.   68   della
Costituzione; 
        che, in particolare, sarebbero carenti nella  fattispecie  in
esame  sia  il  requisito  temporale,  in  quanto  le   dichiarazioni
riportate dai quotidiani indicati sono successive di alcuni anni alle
posizioni manifestate in ambito  parlamentare  dall'onorevole  Bossi,
sia  il  requisito  afferente  alla  necessaria   corrispondenza   di
contenuto tra l'attivita' parlamentare e quella divulgativa esterna. 
    Considerato che la Corte, in questa fase, e' chiamata,  ai  sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a valutare esclusivamente,  in  assenza  di  contraddittorio  tra  le
parti, se il promosso  conflitto  di  attribuzione  sia  ammissibile,
sussistendone  i  prescritti  requisiti  di  carattere  soggettivo  e
oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in
punto di ammissibilita'; 
        che, in particolare, resta altresi'  impregiudicato  l'ambito
dell'oggetto del conflitto, con riguardo ai  limiti  entro  cui  deve
ritenersi che la Camera dei deputati abbia  dichiarato  insindacabile
le opinioni espresse, su una pluralita' di organi di stampa, dall'on.
Bossi; 
        che, quanto al profilo soggettivo, la Corte di cassazione  e'
legittimata   a   sollevare   il   conflitto,   in   quanto    organo
giurisdizionale,  in  posizione  di  indipendenza  costituzionalmente
garantita, competente a  dichiarare  definitivamente,  nell'esercizio
delle funzioni attribuitele, la volonta' del potere cui appartiene; 
        che analoga legittimazione  ad  essere  parte  del  conflitto
spetta alla Camera dei deputati cui deve, del pari,  riconoscersi  la
competenza a pronunciarsi in nome  del  potere  che  rappresenta,  in
merito alla sussistenza o meno dell'immunita' riconosciuta  dall'art.
68, primo comma, della Costituzione; 
        che, in relazione al  profilo  oggettivo  del  conflitto,  la
ricorrente  denuncia  la   menomazione   della   propria   sfera   di
attribuzione, garantita  da  norme  costituzionali,  ad  opera  della
deliberazione della Camera dei deputati, secondo cui i  fatti  per  i
quali e' pendente il procedimento civile sarebbero  insindacabili  in
applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; 
        che, infine, dal ricorso si rilevano tanto  le  «ragioni  del
conflitto», quanto «le norme costituzionali che regolano la materia»,
come stabilito dall'art. 24 delle norme  integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.