Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Paolo Chiapparrone e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con la deliberazione 13 novembre 2009, n. 472 che si produce; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la Regione Siciliana e lo Stato per effetto della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2009, n. 75/RC- recante il rifiuto del Ministero di consentire la integrazione dei dati relativi alla revisione degli autoveicoli raccolti dall'Istituto cassiere della Regione con l'Archivio nazionale veicoli. F a t t o La regione ricorrente ha gia' proposto contro lo Stato due conflitti di attribuzione concernenti la spettanza dei diritti di motorizzazione relativi alle operazioni di revisione dei veicoli effettuate ca centri privati. Il primo ricorso e' stato proposto avverso la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per. la finanza delle pubbliche amministrazioni - ufficio IX del 24 ottobre 2008, n. 0111774, con la quale viene affermata la spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia e richieste in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero, da soggetti «terzi» (agli uffici pubblici) quali imprese di revisione o studi di consulenza pur se riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni. Il secondo, ricorso e' stato proposto contro: il decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 10 luglio 2009, prot. n. 0003662; la circolare 10 luglio 2009, prot. R.U. 70058 dello stesso Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di attuazione del su indicato decreto dirigenziale n. 3662/2009; il decreto del Ministro dei trasporti 5 marzo 2008, n. 66T; pure in relazione alla implicita affermazione della spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate dai centri privati di revisione dei veicoli operanti in Sicilia ed effettuate in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero. Con tali provvedimenti, infatti, il Ministero ha fissato nuove procedure per il rilascio degli attestati di revisione che condizionano l'emissione del tagliando al versamento in proprio favore dei diritti. La regione ha lamentato la lesione delle proprie prerogative attribuitele dall'art. 17, lett. a) dello Statuto e dagli artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 e successive modifiche ed integrazioni nonche', dell'art. 36 dello statuto in materia finanziaria e delle relative norme di attuazione, in particolare degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n, 1074 e successive modifiche ed integrazioni. In pendenza di tale contenzioso il Dipartimento regionale dei trasporti ha cercato inutilmente di ottenere che il Ministero consentisse comunque la registrazione delle operazioni effettuate in Sicilia. Stante il rifiuto opposto, con decreto 28 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione il 21 agosto 2009) il dirigente generale dell'assessorato regionale dei trasporti, delle comunicazioni e del turismo ha disposto che l'Istituto cassiere della regione provvedesse a stampare i tagliandi di revisione in uno alla ricevuta dei diritti. Avverso tale decreto e atti collegati la Presidenza del Consiglio dei ministri ha proposto a sua volta conflitto di attribuzione notificato il 20 ottobre 2009 ed anche questo pendente. Ora, il presente ricorso viene proposto avverso la su indicata nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2009, n. 75/RC- che nel rifiutare l'integrazione dei dati relativi alla revisione degli autoveicoli raccolti dall'Istituto cassiere della Regione con l'Archivio nazionale veicoli lede le prerogative regionali sotto ulteriore aspetto. M o t i v i Violazione dell'art. 17, lett. a) dello Statuto, dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2-ter del d.P.R. n. 1113/1953 e sue successive modifiche ed integrazioni (d.P.R. n. 485/1981 e d.lgs. n. 296/2000). Violazione dell'art. 20 dello Statuto e del principio di leale collaborazione. In attuazione della competenza in materia di trasporti, individuata dall'art. 17, lett. a) dello Statuto, l'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 1113/1953 e sue successive modifiche ed integrazioni (d.P.R. n. 485/1981 e d.lgs. n. 296/2000) ha devoluto alla Regione, oltre tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato «nelle materie concernenti le comunicazioni ed i trasporti regionali» anche l'esercizio di tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione (comma 2). L'art. 20 dello Statuto attribuisce al presidente ed agli assessori regionali lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e 17 dello Statuto; gli stessi organi svolgono attivita' amministrativa sulle altre materie secondo le direttive dello Stato. L'art. 2-ter del decreto legislativo n. 296/2000 ha disposto che al fine di garantire la necessaria uniformita' operativa per quanto attiene alle funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici periferici trasferiti alla regione utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero e i protocolli di trasmissione compatibili con lo stesso. Ne deriva l'obbligo del Ministero di consentire l'accesso ai propri sistemi informativi da parte sia degli uffici trasferiti alla Regione sia da parte dei centri privati che agiscono su autorizzazione di tali uffici. Il rifiuto opposto appare pretestuoso e motivato non gia' dall'impossibilita' di acquisire gli estremi di revisione raccolti dalla regione ma dalla volonta' di impedire l'accesso al sistema in mancanza di versamento al Ministero dei «diritti». Le due questioni sono tuttavia ben distinte. Il negare la registrazione dei dati trasmessi dai centri privati in mancanza di versamento dei diritti allo Stato impedisce alla regione il corretto ed utile esercizio delle funzioni amministrative proprie e reca disagio agli utenti che, effettuata in Sicilia la revisione presso un centro autorizzato e pur ottenendo l'annotazione della revisione sulla propria carta di circolazione non possono registrare tale operazione presso l'Archivio nazionale. Il che non avviene se la revisione e' effettuata direttamente dagli uffici trasferiti alla Regione Siciliana atteso che, in tal caso il Ministero, non esige il pagamento dei diritti facendo letterale applicazione della norma di attuazione di cui all'art. 2-quater del d.P.R. n. 1113/1953 e successive m. i. che nella determinazione dei rimborsi spettanti alla Regione per le spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, considera spettanti alla regione stessa i proventi derivanti dalle operazione svolte dagli uffici trasferiti che ad essi affluiscono direttamente. In forza di tale norma, che riguarda soltanto l'aspetto economico e non quello funzionale amministrativo delle attivita' trasferite, il Ministero ha implicitamente ritenuto che i corrispettivi relativi alle operazioni svolte da soggetti privati, diversi dagli uffici periferici trasferiti alla Regione siciliana e, cioe', dai cosiddetti Sportelli telematici dell'automobilista e dai centri di revisione, in quanto effettuate grazie al collegamento telematico col CED del Ministero spettino allo Stato. Il Ministero dei trasporti si identifica, pertanto, come il soggetto erogatore del servizio e in base a tale affermazione che ha gia' dato luogo al precedente conflitto ha adottato gli ulteriori provvedimenti oggetto del presente ricorso che dal 17 agosto dirottano i diritti controversi allo Stato pena l'impossibilita' da parte dei centri di revisione concessionari, si noti bene dei servizi svolti dagli uffici trasferiti alla Regione, di ottenere dal sistema informatico centralizzato i tagliandi di revisione. I provvedimenti ministeriali che hanno introdotto i nuovi sistemi di riscossione non mutano nulla nella sostanza circa modalita' e nei termini dei controlli e l'introduzione di un portale dell'automobilista in sede nazionale, successiva all'informatizzazione autonomamente avviata dalla regione, non e' incompatibile fra i due sistemi, come sostenuto da controparte, essendo sufficiente che l'archivio statale recepisca i dati raccolti dalla Regione. Il principio di leale collaborazione fra Stato e regione risulta violato nel momento in cui il Ministero impedisce alla regione di far confluire i dati raccolti nel sistema nazionale. Ne' appare ragionevole e rispondente a principi di buona amministrazione che la controversia sulla natura e sulla spettanza dei diritti in questione si risolva in un nocumento e disagio per l'utente del servizio pubblico e che le procedure di registrazione dei dati relativi ai veicoli vengano variate unilateralmente in modo da arrecare pregiudizio all'attivita' amministrativa delle regione al fine principale di sottrarre alla stessa i diritti in argomento. Tali diritti, costituiscono cospicue entrate afferenti al bilancio regionale ed i centri privati autorizzati operano sotto il controllo degli uffici regionali, comunicano con questi sotto l'aspetto amministrativo ed operativo ed attualmente restano collegati al sistema centrale telematico soltanto per la stampa del tagliando. Il Ministero enfatizza il momento «informatico» senza tener conto del fatto che seppure il soggetto che effettua la digitazione dell'operazione non e' un dipendente degli uffici della motorizzazione della Sicilia, restano in capo agli uffici regionali tutte le attivita' antecedenti e consequenziali previste dalla legge quali (a solo titolo esemplificativo): il rilascio delle autorizzazioni e la stipula delle convenzioni coi privati; l'acquisizione, i controlli e la successiva archiviazione della documentazione inerente la singola operazione di revisione effettuata dalle imprese di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.; i controlli sia tecnici che amministrativi sulle revisioni effettuate da tali imprese; la gestione delle richieste di documentazione e di verifica avanzate dagli organi di polizia, l'archiviazione e la tenuta degli archivi, ecc.; la vigilanza ed i controlli di cui alla circolare 85582 del 18 settembre 2007 D.T.T., tutte le attivita' riguardanti le verifiche amministrative, quelle incrociate con il P.R.A., Pubblico Registro Automobilistico, con gli organi di polizia, ecc, ivi compresa l'archiviazione e la custodia almeno decennale dei fascicoli. La nota ministeriale impugnata lede, pertanto, le attribuzioni della regione e ne ostacola le funzioni amministrative in materia di motorizzazione quali garantite dall'art. 17, lett. a) dello Statuto e dall'art. 2-ter del d.P.R. n. 1113/1953 e sue successive modifiche ed integrazioni (d.P.R. n. 485/1981 e d.lgs. n. 296/2000 in quanto - a prescindere dalla questione pendente circa la spettanza dei «diritti» relativi alle operazioni - il Ministero non potrebbe comunque sottrarsi all'acquisizione dei dati raccolti e trasmessi dalla regione ricorrente. Il sistema regionale di rilascio dei tagliandi di revisione non ha introdotto alcuna reale innovazione riguardo alle modalita' di effettuazione delle operazioni. Le procedure di autorizzazione per l'esecuzione delle revisioni da parte delle imprese di autoriparazione aventi sede in Sicilia non sono state in alcun modo modificate e sono quelle vigenti in campo nazionale. Le operazioni di revisione dei veicoli presso le officine di autoriparazione vengono effettuate utilizzando soltanto le apparecchiature prescritte ed omologate dal Ministero dei trasporti e con modalita' uniformi a quelle vigenti in campo nazionale, stabilite dal codice della strada, dal regolamento di esecuzione, dalle norme comunitarie vigenti e dalle disposizioni ministeriali.