Ricorso della Regione Siciliana, in persona  del  Presidente  pro
tempore,   rappresentato   e   difeso,   sia    congiuntamente    che
disgiuntamente, giusta procura a margine  del  presente  atto,  dagli
avvocati Paolo Chiapparrone e Marina Valli, elettivamente domiciliato
presso la sede dell'ufficio della  Regione  siciliana  in  Roma,  via
Marghera  n.  36,  ed  autorizzato  a   proporre   ricorso   con   la
deliberazione 13 novembre 2009, n. 472 che si produce; 
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso  gli  uffici
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  e  difeso  per  legge
dall'Avvocatura dello Stato, per  la  risoluzione  del  conflitto  di
attribuzione insorto tra la Regione Siciliana e lo Stato per  effetto
della nota del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  14
settembre 2009,  n.  75/RC-  recante  il  rifiuto  del  Ministero  di
consentire la integrazione dei dati  relativi  alla  revisione  degli
autoveicoli  raccolti  dall'Istituto  cassiere  della   Regione   con
l'Archivio nazionale veicoli. 
 
                              F a t t o 
 
    La regione ricorrente  ha  gia'  proposto  contro  lo  Stato  due
conflitti di attribuzione concernenti la  spettanza  dei  diritti  di
motorizzazione relativi alle  operazioni  di  revisione  dei  veicoli
effettuate ca centri privati. 
    Il primo ricorso e' stato proposto avverso la nota del  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello
Stato  -  Ispettorato  generale  per.  la  finanza  delle   pubbliche
amministrazioni - ufficio IX del 24 ottobre 2008, n. 0111774, con  la
quale viene affermata la spettanza allo Stato delle entrate  relative
alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia  e  richieste
in via telematica utilizzando il sistema informatico  del  Ministero,
da soggetti «terzi» (agli uffici pubblici) quali imprese di revisione
o studi di consulenza pur se riconosciuti ed autorizzati  ad  operare
dall'assessorato  regionale  del  turismo,  dei  trasporti  e   delle
comunicazioni. 
    Il secondo, ricorso e' stato proposto contro: 
        il decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti - Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici 10 luglio 2009, prot. n. 0003662; 
        la circolare 10 luglio 2009, prot. R.U.  70058  dello  stesso
Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  di
attuazione del su indicato decreto dirigenziale n. 3662/2009; 
        il decreto del Ministro dei trasporti 5 marzo 2008, n. 66T; 
pure in relazione alla implicita affermazione  della  spettanza  allo
Stato  delle  entrate  relative  alle  operazioni  di  motorizzazione
effettuate dai centri privati di revisione dei  veicoli  operanti  in
Sicilia ed  effettuate  in  via  telematica  utilizzando  il  sistema
informatico  del  Ministero.  Con  tali  provvedimenti,  infatti,  il
Ministero ha fissato nuove procedure per il rilascio degli  attestati
di revisione che condizionano l'emissione del tagliando al versamento
in proprio favore dei diritti. 
    La regione ha lamentato  la  lesione  delle  proprie  prerogative
attribuitele dall'art. 17, lett. a) dello Statuto e  dagli  artt.  1,
2-bis, 2-ter, 2-quater  del  d.P.R.  17  dicembre  1953,  n.  1113  e
successive modifiche ed  integrazioni  nonche',  dell'art.  36  dello
statuto in materia finanziaria e delle relative norme di  attuazione,
in particolare degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n, 1074 e
successive modifiche ed integrazioni. 
    In pendenza di tale contenzioso  il  Dipartimento  regionale  dei
trasporti  ha  cercato  inutilmente  di  ottenere  che  il  Ministero
consentisse comunque la registrazione delle operazioni effettuate  in
Sicilia. 
    Stante il rifiuto opposto, con decreto 28 luglio 2009 (pubblicato
nella  Gazzetta  ufficiale  della  regione  il  21  agosto  2009)  il
dirigente generale dell'assessorato regionale  dei  trasporti,  delle
comunicazioni e del turismo ha disposto che l'Istituto cassiere della
regione provvedesse a stampare i tagliandi di revisione in  uno  alla
ricevuta dei diritti.  Avverso  tale  decreto  e  atti  collegati  la
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  ha  proposto  a  sua  volta
conflitto di attribuzione notificato il  20  ottobre  2009  ed  anche
questo pendente. 
    Ora, il presente ricorso viene proposto avverso  la  su  indicata
nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14  settembre
2009, n. 75/RC- che nel rifiutare l'integrazione  dei  dati  relativi
alla revisione  degli  autoveicoli  raccolti  dall'Istituto  cassiere
della Regione con l'Archivio nazionale veicoli  lede  le  prerogative
regionali sotto ulteriore aspetto. 
 
                             M o t i v i 
 
Violazione dell'art. 17, lett. a) dello Statuto, dell'art.  1,  comma
1, e dell'art.  2-ter  del  d.P.R.  n.  1113/1953  e  sue  successive
modifiche ed integrazioni (d.P.R. n. 485/1981 e d.lgs. n. 296/2000). 
Violazione dell'art. 20  dello  Statuto  e  del  principio  di  leale
collaborazione. 
    In  attuazione  della  competenza  in   materia   di   trasporti,
individuata dall'art. 17, lett. a) dello Statuto, l'art. 1, comma  1,
del d.P.R. n. 1113/1953 e sue successive  modifiche  ed  integrazioni
(d.P.R. n. 485/1981 e d.lgs. n. 296/2000) ha devoluto  alla  Regione,
oltre tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici  dello
Stato «nelle materie concernenti  le  comunicazioni  ed  i  trasporti
regionali» anche l'esercizio di tutte le  attribuzioni  degli  organi
periferici dello Stato in materia di motorizzazione (comma 2). 
    L'art.  20  dello  Statuto  attribuisce  al  presidente  ed  agli
assessori regionali  lo  svolgimento  delle  funzioni  amministrative
concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e 17  dello  Statuto;
gli stessi  organi  svolgono  attivita'  amministrativa  sulle  altre
materie secondo le direttive dello Stato. 
    L'art. 2-ter del decreto legislativo n. 296/2000 ha disposto  che
al fine di garantire la necessaria uniformita' operativa  per  quanto
attiene alle funzioni  svolte  con  l'ausilio  dell'informatica,  gli
uffici periferici trasferiti alla regione utilizzano le procedure dei
sistemi informativi automatizzati del Ministero  e  i  protocolli  di
trasmissione compatibili con  lo  stesso.  Ne  deriva  l'obbligo  del
Ministero di consentire l'accesso ai propri  sistemi  informativi  da
parte sia degli uffici trasferiti  alla  Regione  sia  da  parte  dei
centri privati che agiscono su  autorizzazione  di  tali  uffici.  Il
rifiuto   opposto   appare   pretestuoso   e   motivato   non    gia'
dall'impossibilita' di acquisire gli estremi  di  revisione  raccolti
dalla regione ma dalla volonta' di impedire l'accesso al  sistema  in
mancanza di versamento al Ministero dei «diritti». Le  due  questioni
sono tuttavia ben distinte.  Il  negare  la  registrazione  dei  dati
trasmessi dai centri privati in mancanza di  versamento  dei  diritti
allo Stato impedisce alla regione  il  corretto  ed  utile  esercizio
delle funzioni amministrative proprie e reca disagio agli utenti che,
effettuata in Sicilia la revisione presso un centro autorizzato e pur
ottenendo  l'annotazione  della  revisione  sulla  propria  carta  di
circolazione non possono registrare tale operazione presso l'Archivio
nazionale. 
    Il che non avviene se la  revisione  e'  effettuata  direttamente
dagli uffici trasferiti alla Regione Siciliana  atteso  che,  in  tal
caso il  Ministero,  non  esige  il  pagamento  dei  diritti  facendo
letterale applicazione della norma  di  attuazione  di  cui  all'art.
2-quater del d.P.R.  n.  1113/1953  e  successive  m.  i.  che  nella
determinazione dei rimborsi  spettanti  alla  Regione  per  le  spese
sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni di cui  all'art.  1,
comma 2, considera spettanti alla regione stessa i proventi derivanti
dalle  operazione  svolte  dagli  uffici  trasferiti  che   ad   essi
affluiscono direttamente. 
    In forza di tale norma, che riguarda soltanto l'aspetto economico
e non quello funzionale amministrativo delle attivita' trasferite, il
Ministero ha implicitamente ritenuto  che  i  corrispettivi  relativi
alle operazioni svolte da  soggetti  privati,  diversi  dagli  uffici
periferici trasferiti alla Regione siciliana e, cioe', dai cosiddetti
Sportelli telematici dell'automobilista e dai centri di revisione, in
quanto effettuate grazie  al  collegamento  telematico  col  CED  del
Ministero  spettino  allo  Stato.  Il  Ministero  dei  trasporti   si
identifica, pertanto, come il soggetto erogatore del  servizio  e  in
base a tale  affermazione  che  ha  gia'  dato  luogo  al  precedente
conflitto  ha  adottato  gli  ulteriori  provvedimenti  oggetto   del
presente ricorso che dal 17 agosto dirottano  i  diritti  controversi
allo Stato pena l'impossibilita' da parte  dei  centri  di  revisione
concessionari,  si  noti  bene  dei  servizi  svolti   dagli   uffici
trasferiti  alla  Regione,  di  ottenere  dal   sistema   informatico
centralizzato i tagliandi di revisione. 
    I provvedimenti ministeriali che hanno introdotto i nuovi sistemi
di riscossione non mutano nulla nella sostanza circa modalita' e  nei
termini   dei   controlli   e   l'introduzione    di    un    portale
dell'automobilista      in      sede      nazionale,       successiva
all'informatizzazione autonomamente avviata  dalla  regione,  non  e'
incompatibile fra i  due  sistemi,  come  sostenuto  da  controparte,
essendo sufficiente che l'archivio statale recepisca i dati  raccolti
dalla Regione. 
    Il principio di leale collaborazione fra Stato e regione  risulta
violato nel momento in cui il Ministero impedisce alla regione di far
confluire  i  dati  raccolti  nel  sistema  nazionale.   Ne'   appare
ragionevole e rispondente a principi di buona amministrazione che  la
controversia sulla natura e sulla spettanza dei diritti in  questione
si risolva in un  nocumento  e  disagio  per  l'utente  del  servizio
pubblico e che le procedure di registrazione  dei  dati  relativi  ai
veicoli  vengano  variate  unilateralmente  in   modo   da   arrecare
pregiudizio  all'attivita'  amministrativa  delle  regione  al   fine
principale di sottrarre alla stessa i diritti in argomento. 
    Tali  diritti,  costituiscono  cospicue  entrate   afferenti   al
bilancio regionale ed i centri privati autorizzati operano  sotto  il
controllo  degli  uffici  regionali,  comunicano  con  questi   sotto
l'aspetto  amministrativo  ed  operativo   ed   attualmente   restano
collegati al sistema centrale telematico soltanto per la  stampa  del
tagliando. Il Ministero  enfatizza  il  momento  «informatico»  senza
tener conto del  fatto  che  seppure  il  soggetto  che  effettua  la
digitazione dell'operazione non e' un dipendente degli  uffici  della
motorizzazione della Sicilia, restano in capo agli  uffici  regionali
tutte le attivita' antecedenti e consequenziali previste dalla  legge
quali (a solo titolo esemplificativo): 
        il  rilascio  delle  autorizzazioni  e   la   stipula   delle
convenzioni coi privati; 
        l'acquisizione, i controlli  e  la  successiva  archiviazione
della documentazione inerente  la  singola  operazione  di  revisione
effettuata dalle imprese di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 285/1992  e
s.m.i.; 
        i controlli sia tecnici che  amministrativi  sulle  revisioni
effettuate da tali imprese; 
        la gestione delle richieste di documentazione e  di  verifica
avanzate dagli organi di polizia, l'archiviazione e la  tenuta  degli
archivi, ecc.; 
        la vigilanza ed i controlli di cui alla circolare  85582  del
18 settembre 2007 D.T.T., tutte le attivita' riguardanti le verifiche
amministrative, quelle incrociate con il  P.R.A.,  Pubblico  Registro
Automobilistico,  con  gli  organi  di  polizia,  ecc,  ivi  compresa
l'archiviazione e la custodia almeno decennale dei fascicoli. 
    La nota ministeriale impugnata lede,  pertanto,  le  attribuzioni
della regione e ne ostacola le funzioni amministrative in materia  di
motorizzazione quali garantite dall'art. 17, lett. a) dello Statuto e
dall'art. 2-ter del d.P.R. n. 1113/1953 e sue successive modifiche ed
integrazioni (d.P.R. n. 485/1981 e d.lgs. n. 296/2000 in  quanto  - a
prescindere dalla questione pendente circa la spettanza dei «diritti»
relativi  alle  operazioni  -  il  Ministero  non  potrebbe  comunque
sottrarsi  all'acquisizione  dei  dati  raccolti  e  trasmessi  dalla
regione ricorrente. Il sistema regionale di rilascio dei tagliandi di
revisione non ha introdotto alcuna reale  innovazione  riguardo  alle
modalita'  di  effettuazione  delle  operazioni.  Le   procedure   di
autorizzazione  per  l'esecuzione  delle  revisioni  da  parte  delle
imprese di autoriparazione aventi sede in Sicilia non sono  state  in
alcun modo modificate e sono quelle vigenti in  campo  nazionale.  Le
operazioni  di  revisione  dei  veicoli   presso   le   officine   di
autoriparazione   vengono   effettuate   utilizzando   soltanto    le
apparecchiature prescritte ed omologate dal Ministero dei trasporti e
con modalita' uniformi a quelle vigenti in campo nazionale, stabilite
dal codice della strada, dal regolamento di esecuzione,  dalle  norme
comunitarie vigenti e dalle disposizioni ministeriali.