LA CORTE DEI CONTI In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere Luigi Di Murro, ha pronunciato, nella pubblica udienza del 10 giugno 2009 e con l'assistenza del segretario sig.ra Paola Agostini, la seguente ordinanza. Sul ricorso iscritto al n. 022556/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Berveglieri Graziella, nata a Vigarano Mainarda (Ferrara) il 14 settembre 1933, vedova di Tumiati Anselmo, titolare di pensione ordinaria diretta, in qualita' di ex dipendente della U.S.L. n. 31 di Ferrara dal 26 giugno 1988 e deceduto il 6 settembre 1995, rappresentata e difesa dall'avv. Ermanno Rossi presso il cui studio in Ferrara, alla Via Ariosto n. 55/A, ha eletto domicilio, avverso la determinazione negativa n. 15 del 19 gennaio 1996 della Direzione provinciale del Tesoro di Ferrara, ora I.N.P.D.A.P., sede provinciale di Ferrara; Sul ricorso iscritto al n. 022653/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Malaguti Lidia, nata a Bondeno (Ferrara) il 12 dicembre 1928, vedova di Giovanardi Orlando, titolare di pensione ordinaria diretta, in qualita' di ex dipendente dall'amministrazione provinciale di Ferrara dal 1° gennaio 1980 e deceduto il 19 novembre 1995, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Tagliani presso il cui studio in Ferrara, alla via Ariosto n. 55/A, ha eletto domicilio, avverso la determinazione negativa n. 8 del 9 gennaio 1996 della Direzione provinciale del Tesoro di Ferrara, ora I.N.P.D.A.P., sede provinciale di Ferrara; Sul ricorso iscritto al n. 022654/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Gelli Pasqualina, nata a Comacchio (Ferrara) l'11 maggio 1923, vedova di Orlandini Oscar, titolare di pensione ordinaria diretta, in qualita' di ex dipendente della U.S.L. n. 31 di Ferrara, concessa con decreto n. 322663 del 7 agosto 1989 e deceduto il 3 ottobre 1995, rappresentata e difesa dall'avv. Ermanno Rossi presso il cui studio in Ferrara, alla via Ariosto n. 55/A, ha eletto domicilio, avverso la determinazione negativa n. 64 del 5 dicembre 1995 della Direzione provinciale del Tesoro di Ferrara, ora I.N.P.D.A.P., sede provinciale di Ferrara; Sul ricorso iscritto al n. 022814/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Canella Teresa Maria, nata a Ro Ferrarese (Ferrara) il 13 maggio 1944, vedova di Molinari Luigi, titolare di pensione ordinaria diretta, in qualita' di ex dipendente del Consorzio A.C.O.S.E.A. di Ferrara dal 1° gennaio 1994 e deceduto il 28 ottobre 1995, rappresentata e difesa dall'avv. Ermanno Rossi presso il cui studio in Ferrara, alla via Ariosto n. 55/A, ha eletto domicilio, avverso la determinazione n. 29723 del 5 dicembre 1995 della Direzione provinciale del Tesoro di Ferrara, ora I.N.P.D.A.P., sede provinciale di Ferrara; Sul ricorso iscritto al n. 022816/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Beneventi Raffaella, nata a Vigarano Mainarda (Ferrara) il 18 marzo 1953, vedova di Fogli Gino, titolare di pensione ordinaria diretta, in qualita' di ex dipendente dall'Amministrazione Monopoli di Stato dal 1° luglio 1975 e deceduto il 14 novembre 1995, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Tagliani presso il cui studio in Ferrara, alla via Ariosto n. 55/A, ha eletto domicilio, avverso la determinazione negativa n. 84 del 27 dicembre 1995 della Direzione provinciale del Tesoro di Ferrara, ora I.N.P.D.A.P., sede provinciale di Ferrara; Sul ricorso iscritto al n. 023251/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Orlandi Vilde, nata a Cividale del Friuli (Udine) il 9 novembre 1926, vedova di Antonellini Medino, titolare di pensione ordinaria diretta, in qualita' di ex dipendente di ente locale dal 1° settembre 1991 e deceduto il 25 aprile 1996, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Tagliani presso il cui studio in Ferrara, alla via Ariosto n. 55/A, ha eletto avverso la determinazione negativa n. 84 del 27 dicembre 1995 della Direzione provinciale del Tesoro di Ferrara, ora I.N.P.D.A.P., sede principale di Ferrara; Udita, nella pubblica udienza, la dott. Lucia Mauceri sede di Ferrara; non rappresentate le parti private ricorrenti. P r e m e s s o Con ricorsi presentati, rispettivamente, in data 18 agosto 2000 (Berveglieri Graziella, vedova Tumiati), 22 settembre 2000 (Malaguti Lidia, vedova Giovanardi e Gelli Pasqualina, vedova Orlandini), 12 ottobre 2000 (Canella Teresa Maria, vedova Molinari e Beneventi Raffaella, vedova Fogli), e 27 febbraio 2001 (Orlando Vilde, vedova Antonellini), le ricorrenti, ut supra rappresentate e difese, hanno impugnato i provvedimenti con i quali il trattamento di reversibilita' di reciproca spettanza e' stato liquidato nella misura del 60% della pensione di cui erano in godimento i coniugi deceduti, comprensiva dell'indennita' integrativa speciale nella misura effettivamente fruita che conseguentemente e' stata computata nella medesima percentuale, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dell'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e richiamando la pacifica giurisprudenza di questa Corte dei conti nella materia di cui si controverte, secondo cui le pensioni di reversibilita' decorrenti da data successiva al 1° gennaio 1995, ma riferite a pensioni ordinarie dirette in godimento del dante causa da epoca antecedente detta data di discrimine, debbono essere liquidate nella misura del 50% della pensione base da ultimo fruita cui deve aggiungersi l'indennita' integrativa speciale in misura intera, chiedendo quindi l'accertamento del proprio diritto a vedersi liquidata la pensione di reversibilita' ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724 citata che aveva previsto, in deroga al disposto di cui al precedente comma 3, l'applicabilita' della piu' favorevole pregressa disciplina ai trattamenti diretti decorrenti anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 ed ai trattamenti di reversibilita' ad essi riferiti. L'I.N.P.D.A.P. si e' costituito con memorie depositata per l'odierna udienza con le quali precisa che la modifica legislativa apportata dai commi 774, 775 e 776 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), ha interpretato autenticamente il comma 41 della legge n. 335 del 1995 ed ha disposto l'abrogazione dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 74 del 2008, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in relazione all'art. 1, comma 774, n. 296 del 2006 sancendo, pertanto, la piena legittimita' costituzionale della disposizione in parola, risultandone, nella specie, la corretta applicazione sommando la I.I.S. annua teoricamente spettante al dante causa alla pensione annua lorda in godimento al momento del decesso e riducendola al 60% trattandosi di vedove senza figli a carico e senza applicazione della tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995 in quanto le interessate non posseggono altri redditi superiori nel complesso a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. Alla pubblica udienza la dott. Lucia Mauceri, nella spiegata qualifica, si riporta alle difese scritte ed insiste per il rigetto della pretesa pensionistica delle ricorrenti. Al termine dell'udienza il giudice unico si riserva la decisione precisando che il dispositivo della presente decisione sara' letto in una prossima udienza pubblica. C o n s i d e r a t o I ricorsi indicati in epigrafe, per connessione oggettiva, debbono essere riuniti in rito ai sensi dell'art. 274 del vigente codice di procedura civile. Tanto premesso, la questione che questa Sezione e' chiamata a decidere, analoga a diverse fattispecie gia' risolte in senso favorevole alle interessate da consolidata giurisprudenza, anche a seguito della soluzione data dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti alla questione di massima decisa con la sentenza n. 8/QM/2002 del 17 aprile 2002, deve ora essere risolta alla luce delle recenti disposizioni recate, in materia, dai commi 774, 775 e 776 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che imporrebbero una pronuncia opposta al predetto pacifico orientamento fino ad ora adottato dalla Corte dei conti e, conseguentemente porterebbero al rigetto. Le sopra indicate innovative disposizioni sono apparse viziate da illegittimita' costituzionale e la relativa questione e' stata sollevata dal giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti con ordinanza dell'11 gennaio 2007 e dal Giudice Unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia con ordinanza del 25 gennaio 2007. Entrambi i giudici remittenti, sia pure con argomentazioni parzialmente diverse, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Con sentenza n. 74 del 28 marzo 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione dai giudici remittenti. Osserva il giudice delle leggi che l'art. 15 della n. 724 del 1994 stabiliva che la corresponsione dell'indennita' integrativa speciale in misura piena si sarebbe dovuta fermare (per dar luogo, poi, al suo conglobamento nel trattamento pensionistico, con liquidazione complessiva di esso nella misura percentuale del 60 per cento secondo quanto previsto dall'assicurazione generale obbligatoria) per quanto riguarda le pensioni dirette, al 31 dicembre 1994, ed avrebbe potuto continuare ad essere corrisposta alle pensioni di reversibilita', purche' «riferire» alle pensioni dirette liquidate entro detta data. Successivamente il legislatore, con l'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, ha previsto che la disciplina del trattamento di reversibilita' in essere nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria fosse esteso anche al settore pubblico - determinando cosi' la liquidazione della pensione con il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale - dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e cioe' dal 17 agosto 1995, ponendosi cosi' il problema dell'implicita abrogazione, per effetto della successione delle leggi nel tempo, del comma 5 della n. 724 del 1994, risolto in termini negativi dalla giurisprudenza maggioritaria della Corte dei conti, secondo una posizione che e' chiaramente contenuta nella sentenza n. 8/2002/QM delle Sezioni Riunite. E' in tale contesto, prosegue la Corte costituzionale, che le ordinanze di rimessione censurano il comma 774, dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 giacche' esso, ponendosi in contrasto con la «pacifica» giurisprudenza della Corte dei conti, che ritiene esonerate dall'anzidetta estensione le pensioni di reversibilita' «riferite» a pensioni dirette liquidate entro il 31 dicembre 1994 e sorte anche posteriormente a detta data, vulnererebbe l'art. 3 Cost., non potendo essere qualificato come norma di interpretazione autentica, e lederebbe, comunque, il principio dell'affidamento nella sicurezza giuridica. Al riguardo il giudice costituzionale, affermato che la norma censurata, ove considerata espressione di funzione di interpretazione autentica, non puo' considerarsi lesiva dei canoni costituzionali di ragionevolezza, e dei principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che essa si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario senza, peraltro, che siffatta operazione debba essere necessariamente volta a comporre contrasti giurisprudenziali, ben potendo il legislatore precisare il significato di norme in presenza di indirizzi omogenei, afferma che la linea ispiratrice dell'intervento del legislatore emerge in tutta la sua chiarezza dalla prima lettura della disposizione denunciata che pone in rilievo, da un lato, l'indipendenza del trattamento pensionistico di reversibilita' rispetto alla data di liquidazione della pensione diretta del dante causa e, dall'altro, la decorrenza della estensione della disciplina generale di reversibilita' prevista dall'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995. Precisa infine il giudice delle leggi che non e' senza rilievo il fatto che il legislatore, in sede di interpretazione autentica, possa modificare in modo sfavorevole, in vista del raggiungimento di finalita' perequative, la disciplina di determinati trattamenti economici con esiti privilegiati senza per questo violare l'affidamento nella sicurezza giuridica, la' dove, ovviamente, l'intervento possa dirsi non irragionevole. E che, nel caso oggetto di scrutinio, non sia ravvisabile una tale irragionevolezza, prosegue la Corte costituzionale, si evince non solo da quanto sinora posto in evidenza, ma anche da fatto che l'assetto recato dalla norma denunciata riguarda anche il complessivo riequilibrio delle risorse e non puo', pertanto, non essere attenta alle esigenze di bilancio. Dalle sopra esposte considerazioni discende la declaratoria di infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'ari comma 774 della legge n. 296 del 2006 sollevate dai giudici remittenti il riferimento all'art. 3 della Costituzione. Peraltro l'ultima argomentazione offerta dal Giudice delle leggi a sostegno della non irragionevolezza della disposizione censurata impone a questo Giudice unico di riguardare la questione sotto un diverso profilo, non indagato dalle ordinanze di rimessione che hanno dato origine alla pronuncia sopra riportata. Precisato che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, i parametri di riferimento approntati dagli artt. 36 e 38 della Costituzione non escludono affatto la possibilita' di un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza previsto, considerato che esiste il limite delle risorse disponibili e che, in sede di manovra finanziaria di fine anno, spetta al Governo ed al Parlamento introdurre modifiche alla legislazione di spesa, ove cio' sia necessario per salvaguardare l'equilibrio del bilancio dello Stato e perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria (cfr. sentenza n. 417 del 1996, nn. 390 e 99 del 1995, n. 240 del 1994 e n. 119 del 1991), occorre innanzi tutto precisare che la riforma introdotta, con effetto retroattivo, con il comma 774 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) comporta, per taluni ma non per tutti i destinatari della norma (coniugi superstiti di pensionati titolari di pensione ordinaria diretta avente decorrenza da data antecedente al 1° gennaio 1995 e deceduti dopo detta data, nelle fattispecie qui in argomento, senza figli a carico e senza redditi propri superiori a tre volte il cosiddetto minimo I.N.P.S.), un trattamento pensionistico notevolmente inferiore a quello che sarebbe spettato in applicazione del previgente ordinamento. E' infatti agevole verificare che le nuove disposizioni determinano, per alcune pensioni di reversibilita' decorrenti da data successiva al 1° gennaio 1995, importi notevolmente ridotti rispetto a quelli che sarebbero spettati in applicazione della previgente normativa. Infatti, per una pensione di riferimento nella quale la componente «pensione base» sia di importo uguale a quello dell'indennita' integrativa speciale si determina, applicando le nuove norme, una pensione di reversibilita' inferiore del 30% a quella che sarebbe spettata in applicazione della previgente normativa (e la percentuale di decremento cresce quanto piu' aumenta la differenza - in negativo - tra l'importo mensile della «pensione base» e l'importo mensile dell'indennita' integrativa speciale). Detta percentuale diminuisce con l'aumentare dell'importo della «pensione base» rispetto all'importo dell'indennita' integrativa speciale, fino a diventare uguale a zero nell'ipotesi in cui la «pensione base» e' pari a quattro volte l'indennita' integrativa speciale, punto nel quale si registra l'indifferenza tra l'applicazione della vecchia normativa e l'applicazione della novella del 2006. Oltre tale soglia le nuove disposizioni determinano, per il coniuge superstite di pensionato la cui pensione base fosse superiore a quattro volte l'importo dell'indennita' integrativa speciale, una situazione piu' favorevole di quella recata con la previgente normativa che e' tanto piu' favorevole quanto piu' elevata e' la «pensione base» rispetto all'indennita' integrativa speciale. Nelle fattispecie all'esame di questo giudice unico puo' facilmente verificarsi che la sig.ra Berveglieri Graziella (n. 022556/P.C.) avrebbe avuto diritto, in applicazione del previgente ordinamento, ad una pensione annua di L. 22.539.441 che, con il nuovo ordinamento si riduce a L. 20.312.000 con una riduzione pari al 9,88%; la sig.ra Malaguti Lidia (n. 022553/P.C.) avrebbe avuto diritto, in applicazione del previgente ordinamento, ad una pensione annua di L. 19.401.000 che, con il nuovo ordinamento, si riduce a L. 15.797.500 con una riduzione pari al 18,57%; la sig.ra Gelli Pasqualina (022654/P.C.) avrebbe avuto diritto, in applicazione del previgente ordinamento, ad una pensione annua di L. 17.961.702 che, con il nuovo ordinamento, si riduce a L. 14.070.300 con una riduzione del 21,66%; la sig.ra Canella Teresa Maria (022814/P.C.) avrebbe avuto diritto, in applicazione del previgente ordinamento, ad una pensione annua di L. 21.931.470 che, con il nuovo ordinamento, si riduce a L. 20.203.600 con una riduzione del 7,88%; sig.ra Beneventi Raffaella (022816/P.C.) avrebbe avuto diritto, in applicazione del previgente ordinamento, ad una pensione annua di L. 17.538.000 che, con il nuovo ordinamento, si riduce a L. 14.138.77 con una riduzione del 19,39% e la sig.ra Orlandi Vilde (n. 023251/P.C.) avrebbe avuto diritto, in applicazione del previgente ordinamento, ad una pension annua di L. 18.702.793 che, con il nuovo ordinamento, si riduce a L. 15.120.060 con una riduzione del 19,16%. Solo per fornire un dato di riferimento, secondo il sindacato dei pensionati SPAI CGIL, che ha elaborato i dati INPS, nel 2007 la soglia di poverta' relativa stimata riguarda una cifra pari ad € 591,6 mensili che corrisponde ad una reddito annuo, espresso con il vecchio conio, pari a L. 13.745.968 e, come e' verificabile anche ad occhio, le pensioni lorde liquidate alle odierne ricorrenti sono di ben poco superiori alla predetta soglia di poverta' relativa stimata. Non va poi sottaciuto un altro effetto, non secondario, della nuova disposizione nei confronti delle odierne ricorrenti (e della categoria alla quale le stesse appartengono); con il vecchio ordinamento, per determinare la pensione di reversibilita' spettante al coniuge superstite, si aggiungeva al 50% della pensione base gia' in godimento del dante causa, l'importo intero dell'indennita' integrativa speciale, mentre, con il nuovo sistema di calcolo, si aggiunge alla «pensione base» l'indennita' integrativa speciale di fatto in godimento del dante causa; tale indennita', in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, quale sostituito dall'articolo unico della legge 25 marzo 1983 n. 79, non e' piu' identica per tutti i trattamenti pensionistici ma e' rapportata, per coloro che sono cessati, a domanda, prima del raggiungimento del massimo di servizio utile a pensione, agli anni di servizio utile e, specificamente, a tanti quarantesimi quanti sono gli anni in questione. Da cio' consegue che, con il previgente ordinamento, il coniuge superstite si vedeva aggiunta, alla meta' della base pensionabile fruita dal dante causa, l'indennita' integrativa speciale in misura intera, anche nell'ipotesi in cui il dante causa medesimo fosse cessato dal servizio per dimissioni volontarie prima del raggiungimento del quarantesimo anno di servizio utile a pensione e fruisse quindi, sulla pensione ordinaria diretta in godimento, di una indennita' integrativa speciale in misura inferiore all'intero. Consegue da quanto sopra che la disposizione in argomento (si ripete, il comma 774 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 qui sospettato di illegittimita' costituzionale), introdotta nella legge finanziaria per l'anno 2007 per «salvaguardare l'equilibrio del bilancio dello Stato e perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria» e quindi per contenere la spesa pubblica in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili, di fatto individua a tal fine una categoria (coniugi superstiti di pensionati deceduti dopo il 1° gennaio 1995, ma titolari di pensione diretta decorrenza da data antecedente al 1°gennaio 1995) i cui appartenenti non sono tutti chiamati a concorrere alle spesa pubblica ne' a concorrere in misura uguale ovvero progressiva, in quanto il sistema generato dalla nuova disposizione opera in maniera oltremodo regressiva giungendo a risultati di indubbio favore proprio per le pensioni piu' elevate e che sono espressione di maggiore capacita' contributiva, ravvisandosi altresi' in siffatto risultato una palese violazione dei principi contenuti nell'art. 3 della Costituzione, atteso che la decurtazione giustificata dalle esigenze di bilancio (id est il prelievo coattivo a fini di contribuzione alle pubbliche spese) incide specificamente su una categoria di cittadina senza che sussistano evidenti motivi per tale differenziazione. La norma in argomento dovra' altresi' essere scrutinata dal giudice delle leggi con riferimento all'art. 53 della Costituzione del quale appaiono violati entrambi i commi: il primo in considerazione della circostanza che viene imposto a taluni appartenenti ad una specifica categoria di concorrere in misura maggiore degli altri cittadini alle spese pubbliche senza che sia stata verificata l'effettiva capacita' contributiva ed il secondo nella indubbia regressivita' del sistema di prelievo che vede maggiormente incisi i cittadini aventi minore capacita' contributiva (od altri, addirittura, pur appartenendo alla medesima categoria ma di maggiore capacita' contributiva ottengono un risultato migliorativo rispetto a quello assicurato dal previgente ordinamento). La questione, poi, risulta rilevante nell'ambito del presente giudizio atteso che, qualora la norma introdotta dall'art. 1, comma 774, della legge n. 296 del 2006 fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, le domande proposte dalle odierne ricorrenti sarebbero accolte mentre, se la norma censurata superasse indenne anche questo vaglio della Corte costituzionale, andrebbero rigettate.