IL TRIBUNALE Visto l'appello proposto dalla Procura generale della Repubblica di Trieste contro la sentenza del Giudice di pace di Pordenone che ha prosciolto Bertoli Fiorenzo dai reati di cui agli articoli 612 e 595 c.p. per remissione tacita di querela; Visto l'art. 36 d.lgs. n. 274/2000, che nella sua formulazione originaria stabiliva al comma 1: «il pubblico ministero puo' proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» (tra questi ultimi figurando l'art. 595 c.p.); Visto l'art. 9 della cd. legge Pecorella (legge n. 46/2006), in base al quale «all'art. 36 comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 le parole: ''e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa'' sono soppresse»; Rilevato pertanto che alla luce della formulazione attuale dell'art. 36, d.lgs. n. 274/2000 le sentenze di proscioglimento tutte del G.d.P. non sono appellabili dal p.m., ma solo ricorribili in Cassazione; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 6 febbraio 2007, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge Pecorella limitatamente all'art. 1 (nella parte in cui, modificando l'art. 593 c.p.p., sanciva l'inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento del giudice ordinario da parte del p.m.) e dell'art. 10 comma 2 (nella parte in cui prevedeva la dichiarazione di inammissibilita' degli appelli proposti prima dell'entrata in vigore della legge); Rilevato pertanto che il disposto dell'art. 9 della legge n. 46/2006 risulta tuttora in vigore, non essendo stato colpito dalla predetta pronuncia di incostituzionalita', ne' da pronunce successive della Corte costituzionale (compresa quella che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 2 della legge Pecorella in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento pronunciate in sede di rito abbreviato); Ritenuto pertanto che allo stato le sentenze di proscioglimento del giudice di pace devono tutte ritenersi inappellabili da parte del p.m., alla luce della formulazione dell'art. 36 d.lgs. n. 274/2000 cosi' come in vigore; Rilevato che alla luce di tale disposizione normativa si imporrebbe a questo giudice la qualificazione dell'appello proposto quale ricorso in Cassazione, esso si' ammesso dall'art. 36, d.lgs. n. 274/2000 (dunque non gia' una dichiarazione di inammissibilita' dell'appello, bensi' la sua conversione in ricorso, alla luce della regola generale di cui all'art. 568 c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti alla suprema Corte); Rilevato peraltro che si pone la questione pregiudiziale, ad avviso di questo giudice non manifestamente infondata, circa la legittimita' costituzionale dell'art. 9, legge n. 46/2006, nella parte in cui modificando l'art. 36 d.lgs. n. 274/2000 sancisce l'inappellabilita' da parte del p.m. delle sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace per reati puniti con pena alternativa. La norma appare in contrasto con l'art. 111 Cost., secondo comma (principio di parita' tra le parti). Segnatamente, la disciplina delle impugnazioni contro le sentenze del giudice di pace stabilita dal d.lgs. n. 274/2000 prevede all'art. 37 la possibilita' per l'imputato di appellare le sentenze di condanna, sia pure entro determinati limiti (sentenze di condanna a pena diversa da quella pecuniaria, ovvero sentenze di condanna a pena pecuniaria qualora si impugni anche il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno). Ne deriva che alla luce della disciplina attuale mentre la difesa ha la facolta' di impugnare le sentenze a se' sfavorevoli, ottenendo un secondo grado di giudizio di merito, diversamente alla controparte pubblica e' preclusa la facolta' di appellare qualsivoglia sentexiza di proscioglimento, salva solo la possibilita' del ricorso al giudice di legittimita'; Attesa la rilevanza della questione nel presente giudizio, trattandosi di appello contro sentenza di proscioglimento per reato punito con pena alternativa (art. 595 c.p.) per cui, nel caso di riconosciuta incostituzionalita' della norma denunciata, questo Giudice dovra' trattenere gli atti e decidere nel merito;