IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2880/1999, sezione II, proposto da Imperiale Melchiorre, rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore Giacalone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Giovanni Immordino in Palermo, via Liberta' n. 171; Contro il Comune di Marsala, in persona del sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio, per l'annullamento della ordinanza n. 237 del 5 ottobre 1999 di demolizione delle opere edili, asseritamente abusive, ivi indicate; Visto il ricorso introduttivo del giudizio; Uditi il relatore Cons. Salvatore Veneziano, e l'avv.to S. Giacalone per il ricorrente; Vista la documentazione tutta in atti; Vista l'ordinanza n. 1729/1999 con la quale e' stato sospeso ex art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 il provvedimento impugnato; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso notificato l'8 ottobre 1999, e depositato il successivo 22 ottobre, il ricorrente espone: a) di avere presentato al comune di Marsala in data 15 giugno 1987 istanza di concessione in sanatoria ex legge n. 47/1985, in riferimento ad un corpo di fabbrica adibito ad attivita' artigianale e realizzato in assenza di concessione edile, e di avere successivamente impugnato con ricorso a questo tribunale (R.G. n. 1467/1998, pendente presso la sezione) la determinazione sindacale con la quale - sebbene fosse stata integralmente pagata l'oblazione dovuta - era stata respinta l'istanza sul presupposto dell'assunta realizzazione dell'opera in epoca successiva al 1o ottobre 1983; b) di avere presentato in data 30 maggio 1998 - entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego sopraindicato - istanza di riesame ai sensi del comma 10-bis dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, comma aggiunto dall'art. 2, comma 37, legge 23 dicembre 1996 n. 662, e di avere successivamente impugnato con ricorso a questo tribunale (R.G. n. 3319/1998, pendente presso la sezione) la determinazione sindacale con la quale era stata respinta l'istanza sul presupposto della tardivita' della stessa; c) di impugnare, con il presente ricorso, l'ordinanza sindacale con la quale - sul presupposto dei due dinieghi di rilascio della concessione in sanatoria - viene ingiunta la demolizione delle opere ritenute abusive. Deduce il ricorrente, tra le altre censure, anche la illegittimita' costituzionale del comma 38 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nella parte nella quale prescrive che la domanda di cui al comma 10-bis dell'art. 39 della citata legge n. 724 del 1994 debba essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa. Alla camera di consiglio del 5 novembre 1999 e' stata adottata l'ordinanza n. 2073/1998 con la quale e' stato sospeso ex art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 il provvedimento impugnata nelle more della decisione della Corte costituzionale sulla questione che viene sollevata con la presente ordinanza. D i r i t t o A. - Osserva il collegio che la problematica di costituzionalita' dedotta sia con il ricorso all'esame che con il precedente - gia' proposto avverso il diniego di rideterminazione ai sensi del comma 10-bis dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, comma aggiunto dall'art. 2, comma 37, legge 23 dicembre 1996 n. 662, - attiene alla previsione del comma 38 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, secondo il quale "la domanda di cui al comma 10-bis dell'art. 39 della citata legge n. 724 deI 1994 ...deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Il ricorrente deduce l'incostituzionalita' di tale prescrizione con riferimento all'ipotesi - espressamente prevista - che "la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". B. - In via preliminare il collegio ritiene sussistente il requisito della rilevanza della questione, ai fini della definizione della istanza cautelare sottoposta al suo esame - ed allo stato solo temporaneamente decisa con separata ordinanza, - giacche' la norma sopraindicata appare essere stata posta dall'amm.ne comunale di Marsala a fondamento del diniego di rideterminazione ai sensi del comma 10-bis dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724. C. - II collegio ritiene, altresi', che sussistano consistenti dubbi di costituzionalita' in ordine al comma 38 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nella parte nella quale prescrive che la domanda di cui al comma l0-bis dell'art. 39 della citata legge n. 724 del 1994 debba essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della detta legge, anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa. Ed invero la prescrizione di legge impone la presentazione dell'istanza ai sensi del comma 10-bis dell'art. 39 della citata legge n. 724 del 1994 nel medesimo termine di 60 giorni decorrenti dalla entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 sia ai soggetti ai quali fosse stato in precedenza notificato il provvedimento di diniego del rilascio della concessione in sanatoria, sia a quelli per i quali la detta istanza fosse a quella data ancora all'esame del-" l'amm.ne comunale competente. Detta prescrizione appare al collegio contrastante: con l'art. 3 Cost., che impone al legislatore - quale risvolto del principio di uguaglianza sostanziale - di differenziare il trattamento di situazioni sostanziali tra loro diverse; con l'art. 97 Cost., che impone al legislatore di improntare la disciplina amministrativa al conseguimento del buon andamento della stessa. Sotto il primo profilo, la prescrizione censurata onera del medesimo adempimento (presentazione dell'istanza di rideterminazione) sia il soggetto al quale sia gia' stato notificato il diniego di concessione edile in sanatoria, il quale i quindi ben consapevole della abusivita' delle opere oggetto dell'istanza stessa, sia il soggetto per il quale l'istanza di concessione edile in sanatoria sia ancora pendente alla data di scadenza del termine per il compimento dell'adempimento, il quale ha invece ancora una legittima aspettativa al conseguimento del provvedimento favorevole richiesto. E cio' in relazione alla maggiore, o minore, celerita' dell'amm.ne nell'esaminare le istanze ex legge n. 47/1985, indipendentemente dalla condotta e dall'operato del soggetto privato. Sotto il secondo profilo, la prescrizione censurata appare contraria al principio del buon andamento dell'azione amministrativa - del quale costituiscono sicuramente applicazione le iniziative per la semplificazione amministrativa di recente realizzate dal legislatore e dal Governo - per avere imposto un adempimento del quale non consti la necessita', attesa la perdurante possibilita' di accoglimento dell'originaria istanza ex legge n. 47/1985.