LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
25029-2008  proposto  da  Norbiato  Carlo  (c.f.   NRBCRL60S08A326Y);
elettivamente  domiciliato  in  Roma,  via  Flaminia   79/A,   presso
l'avvocato Lubrano Filippo, che lo rappresenta e  difende  unitamente
all'avvocato Formentin Laura, giusta procura a margine  del  ricorso,
ricorrente, contro Tamone Leonardo  (c.f.  TMNLRD40E15A326U),  Louvin
Paolo (c.f. LVNPLA57T25A326H) Vietti Mario  (c.f.  VTTMRA52E13A326P),
Bortoli Gino (c.f.  BRTGNI41T24A452P)  elettivamente  domiciliati  in
Roma, Via Bocca Di Leon, 76, presso l'avvocato Vanni  Francesco,  che
li rappresenta e difende  unitamente  all'avvocato  Palmas  Domenico,
giusta procura in calce al controricorso; 
    Prola Piero (c.f. PRLPRI57M06A326C), elettivamente domiciliato in
Roma, Via Pierluigi Da  Palestrima  63,  presso  l'avvocato  Contaldi
Mario, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Contaldi
Gianluca,   Longhin   Roberto,   giusta   procura   a   margine   del
controricorso,  contro  ricorrenti,  contro  Casadei  Mauro,  Decurti
Carlo,  Evangelisti  Giuseppe,  Regione   autonoma   Valle   D'Aosta,
procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, intimati,
avverso la sentenza n. 1258/2008 della  Corte  d'Appello  di  Torino,
depositata il 19 settembre 2008; 
    udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del
26 giugno 2009 dal Consigliere dott. Renato Bernabai; 
    udito, per il ricorrente, l'Avvocato F. Lubrano  che  ha  chiesto
l'accoglimento del ricorso; 
    udito, per il controricorrente P. Prola,  l'Avvocato  R.  Longhin
che ha chiesto il rigetto del ricorso; 
    udito, per i controricorrenti Tamone +3, l'avvocato D. Palmas che
ha chiesto il rigetto del ricorso; 
    udito il p.m., in  persona  del  sostituto  procuratore  generale
dott. Rosario Giovanni Russo che ha  concluso  per  rilevanza  o  non
manifesta    infondatezza    della    questione    di    legittimita'
costituzionale; in subordine manifesta  infondatezza  del  ricorso  e
condanna alla spese ex art. 375 ultimo comma. 
 
                              F a t t o 
 
    Con sentenza emessa 19  settembre  2008  la  Corte  d'appello  di
Torino, in accoglimento del ricorso elettorale presentato in data  23
luglio 2008 da Tamone Leonardo, Louvin Paolo, Vietti  Mario,  Bortoli
Gino, cui avevano aderito  gli  intervenuti  Casadei  Mauro,  Decurti
Carlo, Evangelisti  Giuseppe,  annullava  la  delibera  di  convalida
dell'elezione di Norbiato Carlo, adottata in data 1° luglio 2008  dal
consiglio regionale della Valle d'Aosta, e dichiarava  la  situazione
di ineleggibilita' in  cui  versava  il  Norbiato  al  momento  della
consultazione elettorale. 
    Per l'effetto, gli sostituiva i1 signor Piero  Prola,  primo  dei
candidati risultati  non  eletti  nella  lista  Union  Valdotaine,  e
compensava tra le parti le spese di giudizio. 
    Motivava: 
        che ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera r) della legge
regionale Valle d'Aosta 7 agosto 2007, 20 (Disciplina delle cause  di
ineleggibilita' e di incompatibilita' con la  carica  di  consigliere
regionale, ai  sensi  dell'art.  15,  comma  secondo,  dello  statuto
speciale) non e' eleggibile alla carica di consigliere regionale  «il
legale  rappresentante  e  i  direttori  di  struttura  sanitaria   o
socio-sanitaria privata che  intrattenga  rapporti  contrattuali  con
l'azienda regionale Usl della Valle d'Aosta»; 
        che,  in  punto  di  fatto,  il  Norbiato  versava  in   tale
situazione  di  ineleggibilita',   quale   socio   amministratore   e
rappresentante  della  Kinesitherapyc  Center  s.n.c.,  ed  in   tale
qualita' aveva stipulato per  l'anno  2007  e  per  l'anno  2008  una
convenzione con  l'Ausl  della  Valle  d'Aosta  per  l'erogazione  di
prestazioni  di  medicina  fisica   e   riabilitativa,   godendo   di
accreditamento istituzionale; 
        che, al riguardo, non aveva rilievo  esimente  il  requisito,
previsto dallo statuto societario,  della  firma  congiunta  dei  due
amministratori per contratti di valore superiore a  Lit  30  milioni,
dato che al di sotto di tale  soglia  il  Norbiato  poteva  impegnare
validamente la societa'  e  comunque,  anche  per  valori  superiori,
manteneva la qualita' di legale rappresentante, sia pure in  concorso
con altro amministratore; 
        che rispondeva alla definizione di struttura  socio-sanitaria
prevista dall'art. 2, primo comma, lettera r) della  legge  regionale
Valle  d'Aosta  20/2007  la  societa'  legalmente  rappresentata  dal
Norbiato,  restando  irrilevante  la   sua   asserita,   e   comunque
indimostrata natura di semplice studio medico privo di  una  adeguata
organizzazione e struttura dimensionale; 
        che era pure inidonea ad elidere la causa di  ineleggibilita'
la cessione della quota sociale  del  Kinesitherapyc  Center  s.n.c.,
avvenuta solo dopo la elezione: dal momento che, ai sensi dell'art. 3
della legge regionale citata, la perdita  della  qualita'  di  legale
rappresentante doveva avvenire almeno sei mesi prima  della  data  di
scadenza naturale  della  legislatura,  e  non  -  come  preteso  dal
Norbiato - entro i sei mesi successivi. 
    Avverso la sentenza, notificata il 7 ottobre  2008,  il  Norbiato
proponeva ricorso per cassazione, notificato il  27  ottobre  2008  e
articolato in tre motivi. 
    Deduceva: 
        1) la violazione dell'art. 2, primo comma, lettera  r)  della
legge regionale  Valle  d'Aosta  n.  20/2007,  con  riferimento  alla
condizione  ostativa  della  legale   rappresentanza   di   struttura
sanitaria  o  socio-sanitaria  privata   che   intrattenga   rapporti
contrattuali con l'azienda regionale Usl della Valle  d'Aosta,  nella
specie insussistente per gli  atti  di  valore  superiore  a  Lit  30
milioni per i quali era  necessaria  la  firma  congiunta  dell'altro
socio-amministratore; 
        2) la violazione dell'art. 2, primo comma, lettera  r)  della
legge regionale Valle d'Aosta n. 20/2007 in  combinato  disposto  con
l'art.8-ter  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della  legge
23  ottobre  1992,  n.  421),  perche'  nel  concetto  di   struttura
socio-sanitaria  non  poteva   rientrare   lo   studio   medico   del
Kinesitherapyc  Center  s.n.c.  privo  di  struttura   organizzativa,
tecnica e personale adeguata; 
        3)  la  violazione  dell'art.  3,  primo  comma  della  legge
regionale Valle d'Aosta n. 20/2007,  male  interpretato  dalla  Corte
d'appello di  Torino  che  aveva  erroneamente  riferito  al  periodo
semestrale anteriore alla  scadenza  naturale  della  legislatura  il
termine  per  far  cessare  la  causa  di  ineleggibilita',  mediante
dimissioni, revoca dell'incarico o, come nella specie, cessione della
quota sociale con perdita della  qualita'  di  legale  rappresentante
della Kinesitherapyc Center s.n.c. 
    Resistevano  con  controricorso  il  signor  Piero  Prola  e  con
distinto controricorso,  congiuntamente  i  signori  Tamone,  Louvin,
Vietti e Bortoli. 
    Il Norbiato e il Prola depositavano memoria illustrativa ex  art.
378 cod. proc. civile. Il primo sollevava, in  tale  sede,  eccezione
d'incostituzionalita' dell'art. 2 della legge regionale Valle d'Aosta
7  agosto  2007,  n.  20  in  relazione  agli  artt.  3  e  51  della
Costituzione, laddove prevedeva,  nella  fattispecie  in  esame,  una
causa d'ineleggibilita', anziche' d'incompatibilita'  rimovibile  con
dimissioni  o   eliminazione   dei   conflitto   d'interessi,   anche
successivamente all'elezione. 
    All'udienza del 26  giugno  2009  il  Procuratore  generale  e  i
difensori precisavano le rispettive conclusioni come da  verbale,  in
epigrafe riportate. 
 
                            D i r i t t o 
 
    Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione  dell'art.
2, prima comma,  lettera  r)  della  legge  regionale  Valle  d'Aosta
20/2007, con riferimento  alla  ritenuta  sussistenza  del  requisito
soggettivo della sua qualita' di legale rappresentante della societa'
che aveva stipulato convenzioni con l'Ausl della Val d'Aosta. 
    Il motivo e' infondato. 
    La causa di ineleggibilita' individua, letteralmente,  il  legale
rappresentante di una struttura sanitaria o  socio-sanitaria  privata
che intrattenga rapporti contrattuali con l'Ausl regionale.  Pacifica
la conclusione con questultima di convenzioni negli anni 2007 e  2008
da parte del Kinesitherapyc Center s.n.c., la  rappresentanza  legale
del Norbiato non viene meno per il fatto  che  al  di  sopra  di  una
soglia economica statutariamente predeterminata essa  sia  esercitata
congiuntamente dai due soci titolari  dell'intero  capitale  sociale.
Non solo perche', come esattamente statuito dalla corte territoriale,
al di sotto di tale limite il potere  di  rappresentare  la  societa'
resta pieno ed incondizionato in forma individuale; ma anche  perche'
la firma congiunta richiesta per le operazioni di maggior valore  non
esclude la qualita' di legale rappresentante, e di riflesso,  quindi,
l'ineleggibilita' del Norbiato: la cui posizione,  all'interno  della
societa',   resta    anche    in    tali    evenienze    quella    di
amministratore-rappresentante nell'ambito di una gestione  congiunta,
in nessun modo assimilabile con la collegialita' di un  consiglio  di
amministrazione, i cui membri, se privi di delega,  non  hanno  alcun
potere di rappresentanza esterna. 
    La ratio della norma e' quella di prevenire la lesione della  par
condicio  tra  candidati  alla  competizione  elettorale:  quale   si
verificherebbe  in  favore  di  un  soggetto  che  godesse   di   una
particolare visibilita' presso l'elettorato in  virtu'  della  carica
societaria rivestita, che lo ponga  come  controparte  in  trattative
contrattuali  con  la  pubblica  amministrazione  in  un  settore  di
particolare rilievo sociale come la sanita'. 
    Con  il  secondo  motivo  il  ricorrente  censura  la  violazione
dell'art. 2, primo comma, lettera  r)  della  legge  regionale  Valle
d'Aosta 20/2007 in combinato disposto con l'art.  8-ter  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23  ottobre  1992,
421), perche' nel concetto di struttura socio-sanitaria ivi delineato
non potrebbe rientrare lo studio  medico  del  Kinesitherapyc  Center
s.n.c.,  privo  di  struttura  organizzativa,  tecnica  e   personale
adeguata. 
    Il motivo e'  inammissibile  per  inadeguatezza  del  quesito  di
diritto ex art. 366-bis cod. proc. civile, formulato in modo astratto
sulla  base  di  una  distinzione  tra  studio  medico  e   struttura
socio-sanitaria in funzione della variabile dimensionale che  risulta
irrilevante, nella specie, alla  luce  dell'accertamento,  in  fatto,
dell'insussistenza di prova della dimensione limitata  dello  studio.
La Corte d'appello di Torino  ha  anzi  positivamente  rilevato  come
l'oggetto  sociale,  attestato  dai  certificato  camerale  prodotto,
apparisse   in   tutto   rispondente   a   quello   della   struttura
socio-sanitaria prefigurata dall'art.8-ter,  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502. Con corretta  analisi  ha  altresi'  affermato
l'irrilevanza del numero modesto di dipendenti  del  poliambulatorio,
data la possibilita' che  vi  prestassero  la  propria  opera  medici
specialisti, in qualita' di liberi professionisti. E  del  resto,  la
stessa stipulazione di convenzioni con l'Ausl si poneva  in  antitesi
logica  con  l'asserita  modestia  organizzativa  del  Kinesitherapyc
Center s.n.c. 
    Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione  dell'art.
3, primo comma, della legge regionale Valle d'Aosta n. 20/2007,  male
interpretato dalla Corte d'appello di Torino nel riferire al  periodo
semestrale anteriore alla  scadenza  naturale  della  legislatura  il
termine per far cessare la causa di ineleggibilita'. 
    Il motivo e' manifestamente infondato. 
    La disposizione recita testualmente: «Le cause di ineleggibilita'
di cui all'art. 2, comma 1, non hanno effetto se l'interessato  cessa
dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico  o
del comando, collocamento in aspettativa non  retribuita,  non  oltre
sei mesi dalla data di scadenza naturale della legislatura».  Oggetto
del contrasto interpretativo e' quest'ultima locuzione temporale, che
il Norbiato interpreta come significativa di un termine decorrente in
epoca successiva alla scadenza della legislatura, intesa come dies  a
quo. 
    Siffatta interpretazione e' insostenibile. 
    Essa si basa su  un  assai  labile  argomento  letterale  che  si
pretende trarre dal significato della preposizione «oltre»:  come  se
essa letteralmente non potesse che fare  riferimento  ad  un  decorso
futuro  del  termine.  Dopo  la  data  di  scadenza  naturale   della
legislatura, cioe', e non prima. 
    Da  questa  premessa  letterale  il  ricorrente   trae   poi   la
conseguenza dell'inammissibilita' di una diversa ermeneusi - definita
adeguatrice - stante il principio di stretta interpretazione in  tema
di   norme   eccezionali,   qual'e'   quella   che   sancisce   cause
d'ineleggibilita',   limitative   del   diritto   costituzionale   di
elettorato passivo. 
    Senonche',  e'  la  stessa  premessa  letterale   a   dimostrarsi
infondata. 
    La preposizione «oltre», in senso modale, spaziale  o  temporale,
significa «al di la'»; e nella specie, sta ad indicare, con  assoluta
evidenza, il termine ultimo anteriore alla  scadenza  naturale  della
legislatura - e prima delle nuove elezioni - non piu' tardi del quale
l'interessato  che  versi  in   condizione   d'ineleggibilita'   deve
rassegnare le dimissioni dall'incarico che  vi  ha  dato  origine  (o
prendere le altre iniziative equipollenti  indicate  nell'art.  3  in
esame). 
    In tale accezione, il limite temporale si pone in  linea  con  la
mens legis di assicurare la par condicio  tra  candidati  elettorali,
tramite la sterilizzazione di  posizioni  di  vantaggio  legate  alla
funzione svolta. 
    A contrario, l'interpretazione proposta dal ricorrente porterebbe
all'inaccettabile  conseguenza  -  antitetica  alla  premessa  -   di
consentire   proprio   l'elezione    delll'ineleggibile    (argomento
apagogico); come correttamente rilevato dalla corte territoriale. 
    Ritenuta  l'infondatezza  delle  censure  mosse   alla   sentenza
impugnata,  diventa,  a  questo  punto,  rilevante  la  questione  di
legittimita' costituzionale (sollevata con la  memoria  ex  art.  378
cod. proc. civ, e ribadita dal difensore del ricorrente  in  sede  di
udienza di discussione) dell'art. 2, comma 1, lett.  r)  della  legge
regionale  della  Valle  d'Aosta  n.   20/2007;   la   cui   corretta
applicazione da parte della Corte  d'appello  di  Torino  ha  portato
all'annullamento  della  delibera  di  convalida   dell'elezione   di
Norbiato  Carlo,  previo  accertamento  della   sua   condizione   di
ineleggibilita'  alla  data  della   consultazione   elettorale.   La
questione si pone per  contrasto  con  gli  articoli  3  e  51  della
Costituzione, nella parte  in  cui  la  norma  in  questione  commina
l'ineleggibilita' nei  confronti  del  legale  rappresentante  e  dei
direttori  di  struttura  sanitaria  o  socio-sanitaria  privata  che
intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale  Usl  della
Valle d'Aosta - rimovibile,  ai  sensi  dell'art.  3  della  medesima
legge, non oltre sei mesi dalla data di scadenza della legislatura  -
anziche'  stabilire  una  causa  di  incompatibilita',  sanabile  con
l'opzione da effettuare entro otto giorni  dalla  data  di  convalida
dell'elezione, a norma dell'art.8, quarto comma, della stessa legge. 
    La questione non appare manifestamente infondata. 
    La  giurisprudenza  costante  della   Corte   costituzionale   ha
affermato   la   sindacabilita'   delle    norme    che    comminano,
alternativamente, l'ineleggibilita' o  l'incompatibilita'  a  cariche
elettive, sotto il profilo del  criterio  della  ragionevolezza,  dai
momento che esse rispondono a finalita' diverse che non ne consentono
la previsione discrezionale, o promiscua, da parte  del  legislatore.
La prima sanzione costituisce, Infatti,  una  piu'  grave  deroga  al
diritto di elettorato passivo, costituzionalmente tutelato  (art.  51
Costituzione)  e  dev'essere  giustificata  da  condizioni  personali
tassative: quale una condanna penale per  determinati  reati  cui  la
legge ne ricolleghi la perdita, o la titolarita' di ufficio o di  una
carica suscettibile di provocare una  indebita  influenza  distorsiva
sulle libere scelte degli elettori, lesiva  della  par  condicio,  in
virtu' di una captatio benevolentiae, o di un timore reverenziale  in
essi ingenerato. 
    Per  contro,  l'incompatibilita'   sottende   un   conflitto   di
interessi,  pur  se  potenziale,  o  quanto  meno  un   giudizio   di
inopportunita' dell'esercizio contemporaneo della carica  elettiva  e
di altra, privata o pubblica, ricoperta dal candidato.  Essendo  meno
grave, l'incompatibilita' non produce l'invalidita' dell'elezione,  a
differenza della causa di ineleggibilita', ma e' sanabile mediante il
successivo abbandono del munus concorrente entro il termine di legge. 
    Alla  luce  di  questa  configurazione  concettuale,   la   Corte
costituzionale  ha   piu'   volte   affermato   che   le   cause   di
ineleggibilita' sono  di  stretta  interpretazione  e  devono  essere
rigorosamente informate alla soddisfazione di effettive  esigenze  di
pubblico interesse (Corte costituzionale, 13 febbraio  2008,  n.  25;
Corte costituzionale, 3 ottobre 2003, n. 306, Corte costituzionale, 2
febbraio 1990, n. 53; ed altre). L'art. 51  della  Costituzione  pone
infatti  come  regola  l'eleggibilita',   e   solo   come   eccezione
l'ineleggibilita'  (cfr.  anche  per  affinita'  di  oggetto,   Corte
costituzionale,   6    febbraio    2009,    n.    27,    dichiarativa
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 1, numero  9),
d.lgs.  18  agosto  2000  n.  267,  nella  parte   in   cui   prevede
l'ineleggibilita'   dei   direttori    sanitari    delle    strutture
convenzionate per i consigli del comune il  cui  territorio  coincide
con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono
a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera  con  cui  sono
convenzionate). 
    Soprattutto  rilevante  nel  caso  in  esame  e'  i1   precedente
specifico costituito dalla sentenza n. 25/2008  con  cui  il  giudice
delle leggi, proprio con riguardo al  medesimo  art.  2  della  legge
regionale valdostana oggetto di scrutinio in questa sede, ha distinto
due   delle   previsioni   di   ineleggibilita'   ivi   previste    -
rispettivamente a carico del  rettore  dell'Universita'  della  Valle
d'Aosta e dei professori, ricercatori  e  titolari  di  contratto  di
insegnamento nella stessa  universita'  -  ritenendo  ragionevole,  e
dunque costituzionalmente legittima, solo la prima;  e  non  pure  la
seconda, dichiarata contestualmente incostituzionale. 
    Nel caso in esame, esclusa, com'e' ovvio, la facolta'  di  questa
stessa Corte di procedere  ad  un'interpretazione  adeguatrice  della
norma (patrocinata, in sede di discussione orale, dal  difensore  del
Norbiato), occorre quindi, sottoporre la questione al giudizio  della
Corte costituzionale, affinche'  valuti  se  la  qualita'  di  legale
rappresentante  di  una   struttura   socio-sanitaria   privata   che
intrattenga  rapporti  contrattuali  con  l'azienda   Usl   regionale
giustifichi la deroga assoluta  al  diritto  di  elettorato  passivo,
sotto forma di causa di ineleggibilita' non rimovibile ex post. 
    E' appena il  caso  di  aggiungere  che  gli  argomenti  contrari
addotti dai difensori delle parti resistenti - quali  il  riferimento
alle  dimensioni  limitate  della  regione  e  quindi  alla  maggiore
potenzialita' distorsiva  della  liberta'  di  voto  riconnessa  alle
funzioni in questione - non possono essere presi in considerazione in
questa sede, ponendosi al di sopra della soglia delibatoria della non
manifesta infondatezza della questione, riservata al giudice a quo.