LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
20039/2008 proposto da: Umberto Bossi, elettivamente  domiciliato  in
Roma, piazza della Balduina n. 59,  presso  lo  studio  dell'avvocato
Falzetti  Carlo,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato   Brigandi'
Matteo, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente; 
    Contro Braggion Paola, elettivamente  domiciliata  in  Roma,  via
Aniene n. 14, presso lo studio dell'avvocato Sorrentino  Bonaventura,
che la rappresenta e difende  unitamente  all'avvocato  Cupido  Marco
giusta delega in calce al controricorso; controricorrente, avverso la
sentenza n. 188/2008 della Corte d'appello di Brescia, sezione  prima
civile emessa il 20 febbraio 2008, depositata il  27  febbraio  2008,
R.G. 1185/05; 
    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del
22 gennaio 2009 dal Presidente rel. dott. Paolo Vittoria; 
    Udito l'avvocato  Simonetta  Belletti  (per  delega  avv.  Matteo
Brigandi'); 
    Udita l'avvocato Caterina Maffei  (per  delega  avv.  Bonaventura
Sorrentino); 
    Udito il p.m. in persona del sostituto Procuratore generale dott.
Antonietta  Carestia  che   chiede   sia   sollevato   conflitto   di
attribuzione con sospensione del giudizio; in subordine improcedibile
ricorso  principale  e   l'accoglimento   del   l°   motivo   ricorso
incidentale. 
 
                          Premesse di fatto 
 
    1. - Paola Braggion, giudice presso il Tribunale di Como, sezione
distaccata di Cantu', ha convenuto in giudizio davanti  al  tribunale
di Brescia l'onorevole Umberto Bossi. 
    Con le citazioni notificate il 21 e 23 giugno 2003 ha proposto in
suo confronto una domanda di condanna al risarcimento  del  danno  ed
inoltre una domanda di condanna alla riparazione pecuniaria  prevista
dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 
    Vi ha esposto in sintesi i seguenti elementi di fatto. 
    Quale giudice del Tribunale penale di Como, con sentenza  del  23
maggio 2001, aveva dichiarato l'on. Bossi colpevole  del  delitto  di
vilipendio alla bandiera nazionale, condannandolo  alla  pena  di  un
anno e quattro mesi di reclusione. 
    L'on. Bossi, nei  giorni  successivi,  aveva  fatto  alla  stampa
dichiarazioni che contenevano espressioni  gravemente  offensive  nei
suoi confronti:  l'aveva  accusata  di  strumentalizzare  il  proprio
ufficio per incidere sulla competizione politica; di approfittare  di
un processo politico per ricavarne, a proprio vantaggio, visibilita';
di utilizzare «relitti giuridici» con perdita di tempo e furto  dello
stipendio. 
    Le  dichiarazioni  erano  apparse  su  vari   quotidiani   -   La
Repubblica, Il Giorno, Il Corriere di Como, Libero, La  Provincia  di
Como, Il Giornale, La Stampa - ed inoltre sulla Padania. 
    2. - La domanda e' stata rigettata dal Tribunale di  Brescia  con
sentenza del 24 maggio 2004. 
    Il tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni rese dall'on. Bossi
costituivano manifestazione di attivita' di critica politica connessa
alla funzione parlamentare, coperta dall'immunita' di cui agli  artt.
68 Cost. e 3, legge 20 giugno 2003, n. 140. 
    3. - La sentenza e' stata impugnata da Paola Braggion. 
    La Corte  d'appello  e'  stata  richiesta  di  affermare  che  le
dichiarazioni fatte alla stampa dall'on.  Bossi  hanno  avuto  natura
diffamatoria,  non  costituiscono  legittimo  esercizio  di   critica
giudiziaria ne' sono coperte  dall'immunita'  prevista  dall'art.  68
Cost.; le e' stato inoltre chiesto di  quantificare  il  danno  e  di
accordare la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge
n. 47 del 1948. 
    4. - Nel corso del giudizio di appello, il Parlamento europeo  ha
approvato la relazione A5-0281/2004 contenente la  raccomandazione  a
difendere l'immunita'  del  suo  ex  membro  on.  Bossi  quanto  alle
dichiarazioni riprese dai giornali diversi dalla Padania,  non  anche
la   analoga   relazione   A5-0282/2004,   concernente   appunto   la
dichiarazione apparsa sulla Padania. 
    5. - La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza  27  febbraio
2008, ha ritenuto vincolante la prima deliberazione rigettando per la
parte corrispondente  la  domanda,  che  ha  per  contro  accolto  in
relazione alle dichiarazioni apparse sulla Padania, che  ha  ritenuto
non   costituire   manifestazione   di   attivita'   compresa   nella
disposizione dell'art. 68 Cost. 
    Ha conseguentemente  pronunciato  condanna  al  risarcimento  del
danno morale, liquidato nella somma di euro 40.000,00. 
    6. - L'on. Bossi ha chiesto  la  cassazione  della  sentenza  con
ricorso notificato il 21 luglio 2008. 
    Paola  Braggion  ha  resistito  con   controricorso   e   ricorso
incidentale, notificato il 13 ottobre 2008. 
    7. - Il Presidente della Camera dei deputati ha infine  trasmesso
con nota dell'11 agosto 2008, il resoconto stenografico della  seduta
n. 36 del  16  luglio  2008  e  la  relazione  della  Giunta  per  le
autorizzazioni presentata il 4 luglio 2008. 
    Nella nota il Presidente della Camera informa che l'Assemblea  ha
deliberato nel senso  che  i  fatti  per  i  quali  e'  in  corso  il
procedimento  concernono  opinioni  espresse   nell'esercizio   delle
funzioni parlamentari, ai sensi  dell'art.  68,  primo  comma,  della
Costituzione. 
 
                      Considerazioni di diritto 
 
    1. - I motivi di ricorso. 
    Le ragioni per cui le due parti hanno chiesto la cassazione della
sentenza sono le seguenti. 
    1.1. - Il ricorrente  principale  individua  nella  sentenza  due
vizi. 
    Il primo - indicato al punto 3 e riassunto al punto 10  -  e'  di
violazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 cod.  proc.  civ.,  in
relazione agli artt. 21 Cost. e 51 cod. pen.) 
    Nella esposizione - svolta nei punti da 4 a 9 - si  sostiene  che
attraverso le espressioni impiegate nella dichiarazione riportata sul
giornale La Padania e' stata svolta una legittima critica politica  a
proposito di fatti veri. 
    Il secondo - indicato al punto 11 e  parimenti  riconducibile  al
punto 3 - e' di violazione dell'art. 68 Cost. 
    La dimostrazione ne e' condotta ai numeri dal 12 in poi e - anche
attraverso il richiamo della delibera della Camera  dei  deputati  di
cui si e' fatto cenno - da un lato vi si sostiene appunto che v'e' un
nesso  funzionale  tra  le  dichiarazioni   rese   e   la   attivita'
politico-parlamentare del ricorrente, dall'altro si osserva  che,  in
ragione di quella delibera, il giudizio non puo' proseguire,  a  meno
che non sia sollevato un conflitto di attribuzioni. 
    1.1.2.  -  La  ricorrente  incidentale  oppone  che  il   ricorso
principale e' inammissibile, perche' i due motivi non  soddisfano  il
requisito richiesto dall'art. 366-bis cod. proc. civ., in quanto  non
sono conclusi da un quesito di diritto. 
    1.2. - Il ricorso incidentale propone quattro motivi. 
    I primi due, che denunziano vizi di difetto di motivazione, ed il
terzo, che denunzia un vizio di violazione di norme di diritto,  sono
rivolti contro il capo della sentenza, con cui la corte d'appello  e'
pervenuta a rigettare  la  domanda  in  rapporto  alle  dichiarazioni
apparse  sui  giornali  diversi  da  La  Padania,  poggiandosi  sulla
delibera del Parlamento europeo, che e' stata ritenuta vincolante con
una decisione, considerata contraria a diritto ed acritica. 
    Il quarto denuncia il mancato esame della domanda, riproposta  in
appello, relativa alla riparazione pecuniaria prevista  dall'art.  12
della legge sulla stampa. 
    I motivi di diritto sono corredati di quesito. 
    Nella sua parte finale poi, il controricorso affronta il tema del
conflitto  d'attribuzione,  oltre  quello  di   un'eventuale   rinvio
pregiudiziale alla Corte di  giustizia  quanto  alla  interpretazione
delle norme comunitarie in tema di  estensione  della  immunita'  dei
membri del parlamento europeo. 
    2. - La delibera assunta dalla Camera dei deputati  nella  seduta
n. 36 del 16 luglio 2008. 
    2.1. - La Corte considera che la delibera della  Camera,  assunta
nella seduta dell'11 luglio 2008,  e'  intervenuta  in  pendenza  del
termine perche' le parti del giudizio potessero impugnare la sentenza
sui capi a ciascuno d'essi sfavorevole. 
    La delibera e'  stata  d'altro  canto  trasmessa  alla  Corte  in
pendenza del giudizio davanti a se' e prima che  in  esso  potesse  e
fosse stato assunto un qualsiasi provvedimento. 
    Inoltre, l'aspetto della delibera, che immediatamente concerne le
dichiarazioni apparse sul giornale La Padania, si ripercuote non solo
sul capo della sentenza di appello che ha accolto la domanda proposta
dal giudice  Braggion  ed  e'  stato  oggetto  del  ricorso  proposto
dall'onorevole  Bossi,  ma  pure  sul  quarto  motivo   del   ricorso
incidentale del giudice Braggion, con cui  si  e'  lamentato  che  in
relazione a quel fatto non sia stata anche  pronunciata  la  condanna
prevista dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 
    Non ritiene, allora, la  Corte  di  poter  affrontare  in  questo
stadio  del  giudizio  il  tema,  sollevato  dalla  resistente,   che
consisterebbe nel valutare  se  il  ricorso  principale  soddisfi  il
requisito di ammissibilita' previsto negli artt. 366 n. 4), 366-bis e
375 n. 5) ultima parte cod. proc. civ. 
    2.2. - La Corte considera  -  ulteriormente  -  che  la  delibera
assunta dalla Camera dei deputati non si presta  ad  essere  in  modo
sicuro  interpretata   nel   senso   d'aver   inteso   affermare   la
insidacabilita' delle sole dichiarazioni rese dall'onorevole Bossi al
giornale La Padania, lasciando da canto quelle  apparse  sugli  altri
giornali,  perche'  coperte  dall'analoga  presa  di  posizione  gia'
assunta dal Parlamento europeo. 
    A favore di questa  piu'  limitata  interpretazione  pare  bensi'
deporre la  relazione  della  Giunta  per  le  autorizzazioni  ed  in
particolare sia il passo che conclude il capoverso ottavo -  dove  e'
detto che  l'insieme  delle  dichiarazioni  rilasciate  a  quotidiani
diversi  dalla  Padania   non   rientra   piu'   nell'oggetto   della
deliberazione della Camera  -  sia  quello  che  conclude  la  stessa
relazione - perche' si propone  all'Assemblea  di  dichiarare  che  i
fatti oggetto della condanna civile intervenuta  concernono  opinioni
espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
funzioni - e condanna v'era stata per le sole  dichiarazioni  apparse
sul giornale La Padania. 
    Se non che l'Assemblea e' stata poi chiamata ad esprimersi su  un
oggetto descritto in modo  piu'  generale  -  in  particolare,  sulla
proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per  i  quali  e'  in
corso il procedimento di cui  al  Doc.  IV-quater,  n.  1  concernono
opinioni  espresse  dall'onorevole  Bossi  nell'esercizio  delle  sue
funzioni,  ai  sensi  del  primo   comma   dell'articolo   68   della
Costituzione. 
    Ora, per effetto dell'appello  proposto  contro  la  sentenza  di
primo grado  dal  giudice  Braggion  e  del  non  ancora  intervenuto
passaggio  in  giudicato  della  sentenza  di  appello  pervenuta   a
confermare il rigetto della domanda sulle dichiarazioni apparse sugli
altri giornali, i fatti per i quali  era  in  corso  il  procedimento
menzionato nella  relazione  della  Giunta  non  si  limitavano  alle
dichiarazioni riportate dal giornale La Padania. 
    Sicche' appare preferibile attribuire alla deliberazione  assunta
dalla  Camera  la  manifestazione  di  una  volonta'   di   affermare
l'insidacabilita' con riferimento al  complesso  delle  dichiarazioni
rese nella circostanza dall'onorevole Bossi, piuttosto che alle  sole
riprese dalla Padania: del resto questa e' anche la posizione assunta
sull'argomento dalla difesa del ricorrente al punto 15 del ricorso. 
    Ne deriva che la Corte  e'  allo  stato  impedita  dall'esaminare
anche i primi tre motivi del ricorso incidentale, perche' rispetto al
loro vaglio di merito - che  investe  la  rilevanza  della  presa  di
posizione assunta  dal  Parlamento  europeo  -  e'  pregiudiziale  la
questione della legittimita' d'una dichiarazione di  insindacabilita'
assunta dalla Camera. 
    3. - Cio' premesso, la Corte ritiene di dover sollevare conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato in  applicazione  degli  artt.
134 Cost. e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    4. - Il conflitto e' sollevato contro la delibera  assunta  dalla
Camera dei deputati nella seduta 36 del 16 luglio  2008  in  sede  di
esame della Relazione della  giunta  per  le  autorizzazioni  -  Doc.
IV-quater n. 1, -  delibera  con  cui  la  stessa  Camera  -  secondo
l'interpretazione sviluppata nel capoverso 2 di questa ordinanza - ha
affermato che i fatti per i quali e' in corso davanti a questa  Corte
la controversia tra il deputato Umberto Bossi  e  la  dott.ssa  Paola
Braggion concernono opinioni espresse nell'esercizio  delle  funzioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. 
    Il conflitto e' parimenti e comunque sollevato contro la medesima
delibera quand'anche interpretata nel senso che  si  sia  limitata  a
prendere in considerazione i soli fatti per i quali l'onorevole Bossi
e' stato condannato dalla Corte d'appello di Brescia, dichiarando che
essi  concernono  opinioni  espresse  dallo  stesso  onorevole  Bossi
nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art.
68 della Costituzione. 
    5. - Le dichiarazioni dell'onorevole Bossi apparse  sul  giornale
La Padania. 
    5.1. - Le dichiarazioni sono state rese dall'onorevole Bossi dopo
essere stato condannato per vilipendio alla bandiera dal Tribunale di
Como con sentenza del 23 maggio 2001. 
    5.2. - Il quotidiano La Padania, sotto  il  titolo  «La  Sinistra
ordina: Bossi in galera»  riporta  il  24  maggio  2001  affermazioni
attribuite all'onorevole Bossi (il corsivo  ripropone  stralci  della
intervista, il virgolettato ne ripropone le dichiarazioni raccolte  e
poi pubblicate): 
        «L'onorevole Umberto Bossi e' stato condannato a  un  anno  e
quattro mesi  di  reclusione  (pena  sospesa)  per  "vilipendio  alla
bandiera", in seguito alle parole pronunciate  nel  luglio'97  in  un
comizio  nel  comasco.»  «E'  un  attacco  al  governo  -  ha  subito
commentato Bossi - ed e' incivile che un magistrato perda  il  tempo,
pagato dai contribuenti, per fare un processo  basato  sui  reati  di
opinione e il Codice Rocco... Il Paese ha voltato  pagina,  c'e'  una
nuova  maggioranza  e  un  governo,  la  giustizia  e'  un  obiettivo
disastro, eppure una certa magistratura  non  perde  l'attitudine  di
occuparsi di politica in  momenti  "particolari".  Intanto  l'84  per
cento  dei  reati  (compresi  scippi,  rapine,   furti   e   omicidi)
rimane'impunito. C'e' solo da ridere di fronte a queste notizie,  per
non mettersi a piangere ...». 
    Ed il 25 maggio 2001: «Il carroccio si mobilita dopo la  condanna
al segretario federale.  Basta  coi  giudici  del  Codice  Rocco.  La
condanna a un anno e quattro mesi a  Umberto  Bossi  per  "vilipendio
alla bandiera" e' un altro esempio di giustizia  politica  contro  la
Lega. "Non e' possibile che due magistrati in  cerca  di  pubblicita'
(il p.m.  Claudio  Galoppi  e  il  giudice  Paola  Braggion)  possano
ricorrere  alle  norme  fasciste  del  codice   Rocco   per   colpire
deliberatamente la liberta d'espressione - cosi' reagisce  ancora  il
segretario  federale  -.  Intervenga  il  Consiglio  superiore  della
magistratura e si decida a sanzionare quei magistrati che  continuano
ad usare  le  norme  fasciste  sui  reati  di  opinione,  norme  gia'
cancellate nella coscienza democratica del popolo. E'  passato  quasi
un secolo dal codice Rocco, il regime fascista e' stato sconfitto, e'
tornata la democrazia eppure  c'e'  chi  ancora  usa  questi  relitti
giuridici per  scegliere  e  colpire  gli  avversari  politici  della
sinistra.  Uno  scandalo   intollerabile".   Contro   questa   palese
ingiustizia e per la difesa della democrazia la Lega si prepara a una
forte mobilitazione e  a  manifestazioni  di  piazza:  "Basta  con  i
giudici del Codice Rocco"». 
    5.3. - La giurisprudenza costituzionale, al fine di verificare la
sussistenza della immunita' spettante ai membri delle Camere, a norma
dell'art. 68, primo comma, Cost. ha da tempo adottato il criterio del
nesso  funzionale  che  deve  legare   le   opinioni   espresse   dal
parlamentare  e  la  manifestazione  di   opinioni   avvenuta   fuori
dall'ambito parlamentare. 
    Perche' tale nesso ricorra si  debbono  contemporaneamente  poter
riscontrare  due  elementi:  il  legame  temporale  tra   l'attivita'
parlamentare e l'attivita' esterna,  in  modo  che  esso  riveli  una
finalita' divulgativa; la sostanziale corrispondenza  di  significato
tra opinioni  espresse  nell'esercizio  di  funzioni  parlamentari  e
dichiarazioni esterne, non essendo sufficiente ne' una mera comunanza
di argomenti, ne' un mero contesto politico cui le seconde si possano
riferire (Corte cost. 12 dicembre 2008, n. 410). 
    Ora, l'attivita'  parlamentare  rilevante  e'  stata  individuata
dalla  Camera  nelle  posizioni  parlamentari  della  Lega  Nord,   e
specificamente nelle battaglie per il  federalismo  amministrativo  e
fiscale condotte gia' nella XIII legislatura, ma anche  nella  stessa
opposizione al disegno di legge  sulla  esposizione  della  bandiera,
divenuta poi la legge n. 22 del 1998, con cui sono state  dettate  le
disposizioni  generali  sull'uso  della  bandiera  della   Repubblica
italiana e di quella dell'Unione europea. 
    Si e' anche fatto  riferimento,  in  sede  di  discussione  sulla
proposta, alle reiterate critiche espresse dall'onorevole  Bossi  nei
confronti della  magistratura  con  riferimento  ai  fatti  specifici
oggetto del giudizio. 
    Ritiene la Corte, cosi' delineato il contesto fattuale  e  quello
giuridico di riferimento, che nel caso non ricorra in primo luogo  il
legame temporale, perche' le espressioni esterne sono di alcuni  anni
successive alle posizioni manifestate in ambito parlamentare. 
    Ritiene  poi  che  nel  caso  neppure  si  possa  rinvenire   una
corrispondenza di significato tra  posizioni  manifestate  in  ambito
parlamentare (peraltro senza  specifico  riferimento  ad  individuati
atti di esercizio della funzione) ed espressioni esterne e vi sia  se
mai una mera comunanza  di  contesto  politico:  se  a  suscitare  la
reazione affidata  alla  stampa  dall'onorevole  Bossi  e'  stata  la
condanna per vilipendio alla bandiera, il fulcro della  reazione  sta
nell'accusa rivolta al magistrato d'avere inteso da un lato  mettersi
in mostra dall'altro d'essersi fatto strumento di una sorta di  messa
in discussione della vittoria elettorale conseguita anche dalla Lega,
dando cosi' dimostrazione non di indipendenza e di imparzialita',  ma
di propensione a far impiego di strumenti giuridici, anche  obsoleti,
per fini politici. 
    6. - Le dichiarazioni dell'onorevole Bossi  apparse  sugli  altri
giornali. 
    6.1. - L'esposizione dei fatti della causa - che la resistente ha
inserito nel controricorso, nell'atto di impugnare dal canto  suo  la
sentenza e chiederne la cassazione -  contiene  la  sintesi  di  tali
dichiarazioni. 
    Le dichiarazioni dell'onorevole Bossi riportate dai vari giornali
il giorno 24 maggio 2001 sono state le seguenti: «Dalla  galera.  Qui
ci sono giudici che sprecano il tempo e i soldi. Bisogna  abolire  il
Codice Rocco. Ci sono giudici che hanno il  riflesso  pavloviano  del
paese che non vuole cambiare»  (La  Repubblica);  -  «E'  incivile  -
dichiara  Bossi  -  che  un  magistrato  perda   tempo   pagato   dai
contribuenti, per fare un processo basato sui reati di opinione e  il
Codice Rocco. Va  immediatamente  abolito  il  reato  di  vilipendio.
Insomma in tempi di penalizzazione la magistratura dovrebbe occuparsi
di ben altro» (Il Giornale) ; - «E' un attacco  al  Governo  dopo  la
sconfitta elettorale» (Il Corriere di Como); - «E' una  provocazione,
un segnale grave  e  un  attacco  al  Governo.  E'  incivile  che  un
magistrato perda tempo facendo processi basati su reati di  opinione»
(Il Giorno); - «E' incivile che un magistrato perda il tempo,  pagato
dai contribuenti, per fare un processo basato su reati di opinione  e
il Codice Rocco... E' il riflesso pavloviano del vecchio corpo marcio
del paese che non  vuole  cambiare  e  che,  identificandosi  con  la
sinistra, ha perso con la sconfitta elettorale anche la  possibilita'
di sopravvivere. La palude punta  all'offensiva  giudiziaria  e  alla
provocazione ... Meglio in carcere, che con questi  magistrati...  e'
un attacco al Governo... Partita l'offensiva  giudiziaria  contro  la
CdL» (Libero); - «Riparte l'offensiva giudiziaria, e' incivile che un
magistrato attacchi il Governo» (La Provincia); - «Si tratta  di  una
provocazione grave. E' incivile che un  magistrato  perda  il  tempo,
pagato dai contribuenti, per fare un processo  basato  sui  reati  di
opinione del Codice Rocco» (La Stampa). 
    6.2. - La Corte ritiene che in rapporto al  problema  della  loro
insindacabilita' da parte del giudice le dichiarazioni riportate  non
si  presentino  sostanzialmente  diverse  da  quelle  scrutinate   al
paragrafo 5. 
    Dunque, sul presupposto che anche rispetto ad esse la Camera  dei
deputati ne  abbia  affermato  l'insindacabilita',  il  conflitto  e'
sollevato anche riguardo a tale aspetto della  delibera  indicata  al
paragrafo 4.