Sentenza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 140  del  codice
di procedura civile (Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia),
promossi dal Tribunale di Bologna con ordinanza dell'11 febbraio 2008
e dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza del 22 dicembre 2008,
rispettivamente iscritte ai nn. 75 e 88 del registro ordinanze 2009 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 11 e 13, 1ª
serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 4 novembre  2009  il  giudice
relatore Paolo Maddalena. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ordinanza emessa in data 11 febbraio 2008 (reg. ord.  n.
75 del 2009), il Tribunale ordinario  di  Bologna  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo comma,  e
24, secondo comma,  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art.  140  cod.  proc.  civ.  (Irreperibilita'  o
rifiuto di ricevere la copia), nella parte in cui non prevede che  il
contraddittorio si instauri all'atto della consegna al destinatario o
a chi per esso della raccomandata informativa, o, qualora la consegna
non sia ancora avvenuta, al verificarsi della compiuta giacenza della
suddetta raccomandata. 
    La questione e' stata sollevata nel  corso  di  un  giudizio  nel
quale si discute della tempestivita' dell'opposizione ad  un  decreto
ingiuntivo la cui notificazione e' stata effettuata ex art. 140  cod.
proc. civ. 
    In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente ricorda che
la Corte costituzionale e' intervenuta piu' volte  (a  partire  dalla
sentenza n. 213 del 1975,  fino  all'ordinanza  n.  97  del  2004)  a
proposito dell'art. 140 cod.  proc.  civ.,  sempre  disattendendo  le
eccezioni di illegittimita' prospettate in relazione al fatto che  il
perfezionamento  della  notifica  si  verifica  al  compimento  delle
formalita'  prescritte  dalla  norma,  e  non  alla  ricezione  della
raccomandata. 
    Il Tribunale di Bologna osserva che il diritto  vivente  relativo
all'art. 140 cod. proc. civ. si  evince  ora  da  due  arresti  delle
Sezioni unite, entrambi posteriori all'ultimo intervento della  Corte
costituzionale. 
    L'ordinanza n. 458 del 2005,  nell'affermare  la  nullita'  della
notifica ex art. 140 cod. proc. civ.  nell'ipotesi  in  cui  non  sia
allegato l'avviso di  ricevimento  della  raccomandata  all'originale
dell'atto  notificato,  ha  precisato  che  il  dettato  della  norma
realmente impone di ritenere che il perfezionamento si  realizzi  con
la spedizione  della  raccomandata,  anche  perche',  essendo  questa
diretta a disciplinare un effetto legale tipico (di  conoscibilita'),
sul piano logico e' ragionevole ritenere  che  il  legislatore  abbia
inteso ancorare tale  effetto  ad  una  data  certa  qual  e'  quella
derivante dalla spedizione della raccomandata stessa. 
    Ad avviso del  rimettente,  con  questa  pronuncia  la  Corte  di
cassazione  avrebbe  affiancato   all'effetto   anticipato   per   il
notificante un ulteriore provvisorio  e  anticipato  effetto  per  il
destinatario. 
    Secondo il Tribunale di Bologna, se appare logico che, essendo il
notificante  il   primo   soggetto   che   entra   nel   procedimento
(attivandolo), l'effetto a lui rapportato  sia  anticipato  e  dunque
provvisorio, non puo' non destare perplessita'  ritenere  tale  anche
l'effetto  per  il   destinatario,   che   ontologicamente   dovrebbe
concludere la sequenza procedimentale. E - osserva  il  rimettente  -
non si vede come sia  possibile  che  un  atto  perfezionato  divenga
successivamente nullo per non avere raggiunto il suo scopo in base ad
un quid pluris esterno. 
    Il  giudice  a  quo  precisa  che  una   correzione   di   questo
''problematico'' profilo viene dall'ordinanza n. 627 del 2008, con la
quale le Sezioni unite hanno affermato che, nel caso  della  notifica
del ricorso per cassazione sia a mezzo  posta  sia  ex  art.140  cod.
proc. civ., l'avviso di ricevimento non e'  un  elemento  costitutivo
della notifica,  bensi'  esclusivamente  una  prova  dell'intervenuto
perfezionamento   del    procedimento    notificatorio    e    dunque
dell'instaurazione del contraddittorio. La  sua  mancata  produzione,
quindi, si pone ora su un piano probatorio anziche' su  quello  della
validita', per cui non sussiste piu' una necessita' di consolidamento
dell'effetto  perfezionativo  verso  il  destinatario,  che  e'  gia'
determinato dalla spedizione della raccomandata. 
    Tale essendo il diritto  vivente  formatosi  sull'art.  140  cod.
proc.  civ.,  da  intendere  nel  senso  che  la   spedizione   della
raccomandata ne rappresenta il perfezionamento per  il  destinatario,
il rimettente si chiede come possa, da sola, la  spedizione  inserire
l'atto  nella  sfera  di  conoscibilita'  di  quest'ultimo,  se   non
fondandosi su una  perfetta  e  drastica  fictio  iuris.  Secondo  il
giudice a quo, sussiste conoscibilita' nel momento  in  cui  un  atto
entra nella sfera del destinatario, il che accade successivamente  al
momento in cui viene  spedito  in  tale  direzione.  Cio'  troverebbe
riscontro, sul piano sostanziale, nell'art. 1335 cod. civ., che  pone
la presunzione di conoscenza degli atti ricettizi nel momento in  cui
giungono all'indirizzo del destinatario, e non  nel  momento  in  cui
sono spediti a tale indirizzo. 
    Questa realta' logica e' alla radice della previsione,  nell'art.
140 cod proc. civ., della raccomandata «con avviso  di  ricevimento»;
ed e' alla  radice,  altresi',  delle  considerazioni  sul  ruolo  da
attribuire a tale avviso nelle sopra citate ordinanze  delle  Sezioni
unite. 
    Ad avviso del rimettente, non vi sarebbe un'adeguata  tutela  per
il  destinatario  che  si  costituisce:  «se   il   destinatario   si
costituisce, per  legge  egli  ha  avuto  conoscenza  non  quando  la
raccomandata informativa e' giunta al suo indirizzo, bensi' quando vi
e' stata spedita». 
    Per il destinatario che si costituisce vi sarebbe  una  riduzione
dei termini a difesa (siano  quelli  per  proporre  una  opposizione,
siano  quelli  di  comparizione  per  una  costituzione   tempestiva)
rispetto ai soggetti che ricevono la notifica a mani proprie oppure a
mezzo posta. 
    Nel  complessivo  sistema  notificatorio  civile,  nessuna  altra
ipotesi di notificazione confliggerebbe cosi'  evidentemente  con  il
principio della ricezione. 
    Ad avviso del  Tribunale  rimettente,  identificare,  qualora  il
processo sia avviato con  notifica  ex  art.  140  cod.  proc.  civ.,
l'instaurazione del contraddittorio  con  il  momento  perfezionativo
della notifica dal punto di vista solo del notificante, senza  tenere
conto del momento in  cui  l'atto  informativo  entra  (che  e'  cosa
diversa dall'esservi  spedito)  nella  sfera  di  conoscibilita'  del
notificato, significherebbe da un lato configurare il contraddittorio
come mero simulacro e non in modo effettivo  (il  che  contrasterebbe
con l'art. 111, secondo  comma,  Cost.  nella  parte  in  cui  impone
l'effettivita' del contraddittorio in ogni processo), dall'altro  far
prevalere la posizione del notificante su quella del notificato senza
che cio' sia supportato da una ragionevole  esigenza  di  tutela  del
notificante (il che contrasterebbe sia con il principio della parita'
delle parti sempre dettato dalla stessa norma costituzionale, sia con
l'ancor piu'  generale  principio  della  «giustizia  del  processo»,
rinvenibile nell'art. 111, primo comma, Cost.). 
    L'insussistenza di  motivi  di  ragionevolezza  alla  base  della
fictio iuris che identifica l'instaurazione  del  contraddittorio  ex
art. 140 cod. proc. civ. contrasterebbe con l'art.  3,  primo  comma,
Cost.,   nella   sua   accezione   di   precetto   impositivo   della
ragionevolezza come confine della  discrezionalita'  del  legislatore
ordinario. 
    Infine, la «retrocessione» del contraddittorio,  che  l'art.  140
cod. proc. civ. impone tramite  fictio  iuris,  lederebbe  l'art.  24
Cost., nella parte in cui, al secondo comma,  tutela  il  diritto  di
difesa come inviolabile in ogni stato del processo, e quindi anche al
momento dell'instaurazione del contraddittorio: i termini  di  difesa
che il legislatore concede  a  seguito  della  in  ius  vocatio  sono
infatti ridotti per chi subisce la notifica ex art.  140  cod.  proc.
civ. in misura superiore a quella necessaria per rendere attuabile in
tempi ragionevoli il perfezionamento della notifica. 
    2.  -  Nel  giudizio  dinanzi  alla   Corte   costituzionale   e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato
dall'Avvocatura  generale  dello   Stato,   che   ha   concluso   per
l'inammissibilita' o, comunque, per l'infondatezza della questione. 
    La questione  sarebbe  inammissibile,  perche'  il  Tribunale  di
Bologna non avrebbe indicato per quale ragione non possa essere  data
una lettura costituzionalmente orientata  dell'art.  140  cod.  proc.
civ. 
    In ogni caso, ad  avviso  della  difesa  erariale,  la  questione
sarebbe infondata nel merito. 
    L'art. 140 cod. proc. civ. e  l'art.  149  cod.  proc.  civ.  non
sarebbero  utilmente  comparabili,  in  quanto   perseguono   diverse
finalita'. Mentre la disciplina dettata dall'art. 140 cod. proc. civ.
-   per   l'ipotesi   di   notificazione    eseguita    personalmente
dall'ufficiale giudiziario, ma resa impossibile per irreperibilita' o
rifiuto del destinatario -  e'  ispirata  all'evidente  fine  di  non
pregiudicare il  diritto  di  difesa  del  notificante,  a  causa  di
circostanze personali  o  di  possibili  comportamenti  dilatori  del
destinatario; l'art. 149 cod. proc. civ., invece, riguarda la diversa
ipotesi di notificazione effettuata a mezzo del  servizio  postale  e
persegue l'inderogabile finalita' di tutelare il  diritto  di  difesa
del notificatario. 
    La questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.  sarebbe,
in via preliminare, inammissibile, perche' il giudice rimettente  non
spiegherebbe quale sarebbe il termine «normale» per la difesa  ed  in
quale misura  esso  sarebbe  ridotto.  In  ogni  caso,  essa  sarebbe
infondata nel merito. Difatti, nell'ipotesi di notifica ex  art.  140
cod. proc. civ. cio' che viene spedito con la raccomandata con avviso
di ricevimento e'  l'avviso  con  il  quale  l'ufficiale  giudiziario
comunica alla parte di avere effettuato il deposito  dell'atto  nella
casa comunale; nella notificazione a mezzo posta,  invece,  cio'  che
viene spedito e' proprio l'atto da notificare. Pertanto, un  problema
di conoscenza effettiva dell'atto  in  questione,  per  l'ipotesi  di
notifica ex art. 140 cod. proc. civ., non si  pone  mai,  in  quanto,
appunto, anche con la ricezione della  raccomandata  il  destinatario
non viene a conoscenza del contenuto dell'atto. 
    La difesa erariale esclude, infine, che si ponga un  problema  di
violazione del giusto processo e del principio dell'effettivita'  del
contraddittorio. 
    3. - Con ordinanza emessa il 22 dicembre 2008 (reg.  ord.  n.  88
del 2009), la Corte d'appello di Milano ha sollevato, in  riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo il diritto
vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario
della stessa, dal momento in cui l'ufficiale giudiziario,  dopo  aver
eseguito il deposito dell'atto da notificare presso la casa  comunale
ed aver affisso il prescritto avviso alla porta  dell'abitazione  del
destinatario, completa l'iter notificatorio inviando al  destinatario
medesimo  una  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  contenente
notizia   dell'avvenuto   deposito,   anziche'   prevedere   che   la
notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla  data  di
spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla  data  del  ritiro
della copia  dell'atto,  se  anteriore,  in  modo  analogo  a  quanto
previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982,  n.
890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni  a  mezzo
posta  connesse  con  la  notificazione  di  atti  giudiziari),  come
modificato dall'art.  2  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 
    La Corte d'appello motiva  la  sussistenza  del  requisito  della
rilevanza osservando che nel giudizio si discute proprio di quale sia
la data di notifica del decreto ingiuntivo - effettuata ex  art.  140
cod. proc. civ. - da considerare efficace per i destinatari,  attuali
appellanti. Seguendosi la  tesi  della  Corte  di  cassazione,  fatta
propria dal primo giudice, secondo cui tale data coinciderebbe con il
giorno in cui l'ufficiale giudiziario  spedisce  al  destinatario  la
raccomandata (nella specie il 22 marzo 2004), l'opposizione  dovrebbe
considerarsi tardiva e quindi improcedibile, perche'  proposta  oltre
il termine decadenziale di quaranta giorni di cui all'art. 641, primo
comma,  cod.  proc.  civ.  (l'atto  di  opposizione   essendo   stato
notificato a mezzo posta e consegnato agli  ufficiali  giudiziari  in
data 4 maggio 2004); mentre, reputandosi che la data coincida con  il
giorno di effettivo ritiro del piego (30 marzo 2004) o con il decorso
dei  dieci  giorni  successivi  alla  spedizione  (1°  aprile  2004),
l'opposizione monitoria dovrebbe  considerarsi  tempestiva  e  quindi
procedibile. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo  osserva
che l'art. 140 cod. proc. civ. e l'art. 8 della legge n. 890 del 1982
prevedono modalita' notificatorie  alquanto  simili  in  presenza  di
analoghi presupposti di fatto. In entrambi i casi,  la  notifica  non
puo' effettuarsi direttamente al destinatario, perche' questi non  e'
reperibile in loco o perche' le persone abilitate a ricevere il piego
in luogo  di  lui  rifiutano  di  riceverlo,  ovvero  perche'  vi  e'
temporanea assenza del destinatario  o  la  mancanza,  inidoneita'  o
assenza delle persone sopra menzionate. In un  caso,  quello  di  cui
all'art. 140 cod. proc. civ.,  l'ufficiale  giudiziario  deposita  la
copia  dell'atto  da  notificare  nella  casa  del  comune  dove   la
notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del  deposito  in  busta
chiusa e  sigillata  alla  porta  dell'abitazione  o  dell'ufficio  o
dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per  raccomandata
con avviso di ricevimento; analogamente, nel caso di notifica ex art.
8 della legge n. 890 del 1982, l'agente  postale  deposita  il  piego
presso l'ufficio postale preposto alla  consegna  o  presso  una  sua
dipendenza, e del tentativo di notifica del piego e del suo  deposito
presso  l'ufficio  postale  o  una  sua  dipendenza  da'  notizia  al
destinatario  mediante  avviso  in  busta  chiusa  a  mezzo   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.  In  sostanza,  l'unica  vera
differenza  strutturale  sarebbe  che,  nell'un   caso,   l'ufficiale
giudiziario provvede al deposito della copia presso la casa comunale,
mentre, nell'altro, l'agente postale provvede al deposito  del  piego
presso l'ufficio postale. 
    Si tratta allora di verificare -  prosegue  il  rimettente  -  se
questa differenza possa ex se giustificare l'operare della successiva
regola differenziatrice secondo cui solo nella  notifica  postale  il
destinatario  ha  dieci  giorni  di  tempo  dalla  spedizione   della
raccomandata per ritirare l'atto presso l'ufficio postale, senza  che
tale periodo decorra a suo svantaggio, laddove l'art. 140 cod.  proc.
civ. - secondo la tradizionale interpretazione di legittimita'  -  fa
coincidere la data della notifica con la stessa  data  di  spedizione
della raccomandata. 
    A seguito della sentenza della Corte costituzionale  n.  346  del
1998, il legislatore - con l'art. 2 del decreto-legge n. 35 del  2005
- non si e' limitato a  introdurre  in  modo  espresso  l'obbligo  di
spedizione della raccomandata,  ma  ha  anche  posto  una  regola  di
maggior tutela per il  destinatario  della  notifica  a  mezzo  posta
attraverso la fissazione di un termine (massimo) di dieci giorni  per
il ritiro del piego, termine utile a far decorrere gli effetti  della
notifica per il destinatario stesso al fine dello svolgimento di ogni
ulteriore  e  successiva  attivita'  processuale  di  suo  interesse.
Pertanto, quanto alle notifiche di atti giudiziari a mezzo posta  nei
casi di assenza o rifiuto di cui all'art.  8,  secondo  comma,  della
legge n. 890 del  1982,  il  sistema  -  ormai  basato  sul  generale
principio di scissione  soggettiva  del  momento  perfezionativo  del
procedimento notificatorio - si completa  in  questo  senso:  per  il
notificante, a seguito della sentenza della Corte  costituzionale  n.
477 del 2002, la notifica si perfeziona  comunque  al  momento  della
consegna dell'atto da notificare; per il notificatario, si perfeziona
decorsi  dieci  giorni  dalla  data  di  spedizione   della   lettera
raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del
piego, se anteriore. 
    Posto  che,  secondo  l'esegesi  consolidata   della   Corte   di
cassazione, la data di notifica ex art. 140 cod. proc. civ.  coincide
per il  destinatario  con  l'invio  della  raccomandata,  l'esistenza
stessa di tale interpretazione, ad avviso del rimettente, configura e
conforma il precetto normativo  e  non  consente  di  percorrere  una
interpretazione   difforme   che   si   pretenda   costituzionalmente
orientata. 
    Cosi' interpretata, la disposizione denunciata violerebbe  l'art.
3  Cost.,  perche'  casi  identici  verrebbero   trattati   in   modo
ingiustificatamente diverso. Difatti, l'art. 8, quarto  comma,  della
legge n. 890 del 1982, dando un termine (massimo) di dieci giorni per
il ritiro del  piego,  elimina  in  radice  l'ingiusta  erosione  del
termine per svolgere le successive attivita' difensive (come nel caso
di specie per proporre opposizione a decreto ingiuntivo),  riportando
la situazione di garanzia delle parti in equilibrio:  per  un  verso,
lascia un tempo congruo al destinatario per ritirare l'atto;  mentre,
per l'altro, non rende troppo onerosa la notifica  per  il  mittente,
che, comunque, potra' dare per notificato l'atto decorso  il  termine
di dieci giorni. 
    Un simile effetto non e' garantito dall'art. 140 cod. proc. civ.,
esponendo il destinatario di una notifica effettuata ai sensi di tale
norma  ad  un  trattamento  meno  garantista,  pur  in  presenza   di
presupposti di fatto analoghi, e per di piu' sulla base di una scelta
della tipologia di  notifica  che  viene  effettuata,  di  norma,  da
soggetti,  l'ufficiale  giudiziario  e  il  notificante,   privi   di
qualsivoglia interesse alla conoscibilita'  dell'atto  da  parte  del
notificatario. 
    Vi sarebbe anche un contrasto con l'art. 24 Cost., per  la  minor
tutela offerta al destinatario di una notifica ex art. 140 cod. proc.
civ.,  essendo  questi  costretto  a   presidiare   con   tendenziale
continuita' la sua cassetta postale anche in  periodo  di  vacanza  o
ferie, per evitare il rischio di perdere tempo utile al compimento di
attivita'  difensive  che  prendano  data  a  partire   dall'avvenuta
notifica, mentre molto meno rischiosa e onerosa e' la situazione  del
destinatario di una notifica postale ex art. 8 della legge n. 890 del
1982. 
    Del resto, la stessa Corte di cassazione, con  l'ordinanza  delle
Sezioni unite n. 458 del 2005,  anche  se  ha  ritenuto  che  per  il
notificante la notifica ex art. 140 cod. proc.  civ.  prenda  effetto
dalla  data  di  consegna  dell'atto  all'ufficiale  giudiziario,  ha
considerato comunque necessario che il notificante, esibendo l'avviso
di ricevimento, ponga il giudice nelle condizioni  di  verificare  se
l'atto sia stato effettivamente  consegnato  al  destinatario  o  sia
comunque convenientemente entrato nella sua sfera di  conoscibilita'.
Cio', ad avviso del rimettente,  significa  che  non  ha  piu'  alcun
rilievo la circostanza che, spedendo l'avviso ex art. 140 cod.  proc.
civ., l'ufficiale giudiziario metta il  notificatario  potenzialmente
in grado di conoscere la natura dell'atto notificando,  poiche'  cio'
che conta,  nella  nuova  ricostruzione  interpretativa  della  Corte
stessa, e' la produzione dell'avviso di  ricevimento  come  strumento
per accertare  l'effettiva  conoscenza  o  conoscibilita'  dell'atto.
Pertanto non vi sarebbe piu' motivo di distinguere le  due  forme  di
notifica in esame sulla base di una differenza - la  possibilita'  di
immediata conoscenza dei dati salienti dell'atto da notificare per la
presenza delle indicazioni prescritte dall'art. 48  disp.  att.  cod.
proc. civ. - che non rileva comunque  ai  fini  della  decorrenza  di
efficacia della notifica ex art. 140 cod.  proc.  civ.,  ne'  per  il
notificante, ne' per il notificatario. 
    4.  -  Nel  giudizio  dinanzi  alla   Corte   costituzionale   e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato
dall'Avvocatura  generale  dello   Stato,   che   ha   concluso   per
l'infondatezza della questione. 
    Dopo avere rilevato che l'art. 140 cod. proc.  civ.  e  l'art.  8
della legge n. 890 del  1982  non  sarebbero  utilmente  comparabili,
l'Avvocatura osserva che la  questione  sarebbe  infondata  anche  in
riferimento all'art. 24 Cost. Sotto quest'ultimo profilo,  la  difesa
erariale premette che il problema prospettato dal rimettente si  pone
per tutte le notificazioni effettuate attraverso la spedizione di una
raccomandata e che il termine di dieci  giorni  previsto  dal  citato
art. 8 non costituirebbe idonea tutela per il destinatario. 
    5. - In  prossimita'  della  Camera  di  consiglio,  l'Avvocatura
generale dello Stato ha depositato, nell'uno e  nell'altro  giudizio,
memorie illustrative. 
    La  difesa  erariale  -  nel  ribadire  che   la   giurisprudenza
costituzionale,  sin  dal  1975,   ha   affermato   la   legittimita'
costituzionale della norma denunciata con riguardo al perfezionamento
della notificazione con decorrenza dalla  data  di  spedizione  della
raccomandata e non da quella del ricevimento della stessa -  osserva,
con riguardo alla questione sollevata dal Tribunale di  Bologna,  che
l'ordinanza di rimessione non  prospetta  profili  di  illegittimita'
nuovi o diversi da quelli gia' sottoposti ed  esaminati  dalla  Corte
costituzionale. La  differente  disciplina  del  perfezionamento  del
procedimento notificatorio dell'art. 140 cod. proc. civ.  rispetto  a
quello della  notifica  a  mezzo  posta  -  si  afferma  -  e'  stata
ampiamente  giustificata  dalla  Corte  costituzionale.  Inoltre,  ad
avviso   della   difesa   erariale,   il   rispetto   del   principio
dell'effettivita' del  contraddittorio,  quale  corollario  del  piu'
ampio principio del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost.,  non
aggiunge nulla rispetto a quanto e' stato gia' stabilito dalla  Corte
costituzionale  con  riferimento  al  diritto  di  difesa   garantito
dall'art.  24  Cost.  La  questione  sarebbe  altresi'  infondata  se
analizzata alla luce della fattispecie concreta, avendo  il  debitore
goduto di un lasso di tempo piu' che congruo  (quaranta  giorni)  per
approntare la propria difesa e per notificare l'atto di citazione  in
opposizione a decreto ingiuntivo. 
    In relazione alla questione sollevata dalla  Corte  d'appello  di
Milano, l'Avvocatura osserva che, con la sentenza n. 346 del 1998, la
Corte costituzionale non ha  affermato  la  necessita'  che  tutti  i
procedimenti notificatori siano identici o  strettamente  omogenei  -
cio' che lederebbe la discrezionalita' legislativa - bensi' che viola
il diritto di difesa la mancanza di un avviso  del  compimento  delle
formalita' di cui all'art. 8  della  legge  n.  890  del  1982  e  la
ristrettezza  del  termine  di  dieci  giorni  a  seguito  dei  quali
l'ufficio postale poteva rispedire al mittente l'atto  senza  che  il
destinatario avesse piu' la possibilita' di reperirlo. 
    Secondo la difesa erariale, le modalita' della notifica stabilite
dall'art. 140 cod. proc. civ. garantiscono i diritti di difesa ed  il
ragionevole trattamento, non venendo in gioco  alcuna  necessita'  di
uniformarle   ulteriormente   senza   invadere   il    campo    della
discrezionalita' propria del legislatore. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Le questioni di legittimita' costituzionale,  sollevate  dal
Tribunale ordinario di Bologna (reg. ord. n. 75  del  2009)  e  dalla
Corte d'appello di Milano (reg.  ord.  n.  88  del  2009),  investono
l'art.  140  cod.  proc.   civ.,   il   quale,   sotto   la   rubrica
«Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia», prevede che se  non
e'  possibile  eseguire  la  consegna  per  irreperibilita'   o   per
incapacita'  o   rifiuto   delle   persone   indicate   nell'articolo
precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa  del
comune dove la  notificazione  deve  eseguirsi,  affigge  avviso  del
deposito in busta chiusa e sigillata  alla  porta  dell'abitazione  o
dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e  gliene  da'  notizia
per raccomandata con avviso di ricevimento. 
    L'art. 140 cod. proc. civ. e' denunciato da entrambi i rimettenti
nella parte in cui, secondo il diritto vivente - quale risulta  dalla
consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a Sezioni
unite -, fa decorrere gli effetti della notifica, nei  confronti  del
destinatario  della  stessa,   dal   compimento   dell'ultimo   degli
adempimenti prescritti, ossia dalla spedizione della raccomandata con
avviso di ricevimento. 
    Cosi' interpretata, la norma denunciata - non prevedendo  che  il
contraddittorio si instauri all'atto della consegna al destinatario o
a chi per esso della raccomandata informativa o, qualora la  consegna
non sia ancora avvenuta, al verificarsi della compiuta giacenza della
suddetta raccomandata  -  violerebbe,  ad  avviso  del  Tribunale  di
Bologna, gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo  e
secondo  comma,  della  Costituzione,   per   irragionevolezza,   per
ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla  notificazione
di atti giudiziari a mezzo posta,  per  l'incidenza  sul  diritto  di
difesa del destinatario di atti notificati  ai  sensi  dell'art.  140
cod. proc. civ. e per  la  lesione  dei  principi  costituzionali  in
materia di giusto processo (contraddittorio e parita' delle parti). 
    Lo scrutinio di legittimita' costituzionale, in riferimento  agli
artt. 3 e 24 Cost., e' sollecitato dalla Corte  d'appello  di  Milano
attraverso l'indicazione, come tertium  comparationis,  dell'art.  8,
quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni  di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse  con  la
notificazione di atti giudiziari), come modificato  dall'art.  2  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti  nell'ambito
del  Piano  di  azione  per  lo   sviluppo   economico,   sociale   e
territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge  14  maggio
2005, n. 80, che fa coincidere il compimento della notificazione  dal
lato del destinatario con il decorso di dieci giorni  dalla  data  di
spedizione della lettera raccomandata ovvero con la data  del  ritiro
della copia dell'atto, se anteriore. 
    2. - Entrambe le ordinanze di rimessione attengono a questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 140  cod.  proc.  civ.  e  sono
sollevate sotto profili analoghi; i relativi giudizi possono pertanto
essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia. 
    3.  -  Preliminarmente,  deve  essere  disattesa  l'eccezione  di
inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura generale dello  Stato  con
riguardo all'ordinanza  di  rimessione  del  Tribunale  ordinario  di
Bologna sul  rilievo  che  il  giudice  a  quo  sarebbe  venuto  meno
all'onere di sperimentare  la  praticabilita'  di  un'interpretazione
adeguatrice. 
    Il giudice rimettente ha  preso  atto  dell'essersi  formata  una
interpretazione  costante,  proveniente   dalla   stessa   Corte   di
cassazione,  in  termini  di  diritto  vivente,   ed   ha   richiesto
l'intervento di questa Corte affinche'  controlli  la  compatibilita'
dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali. 
    4. - La questione sollevata dal Tribunale ordinario di Bologna e'
inammissibile per un'altra preliminare  ragione,  ossia  per  mancata
motivazione sulla rilevanza della questione. Il  giudice  rimettente,
infatti, ha omesso sia di  descrivere  compiutamente  la  fattispecie
concreta sottoposta al suo  esame  sia  di  precisare  quali  effetti
avrebbe,  nel  giudizio  a  quo,  la  sollecitata  dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale. 
    5. - La questione sollevata dalla Corte d'appello di  Milano  e',
invece, fondata. 
    5.1. -  Questa  Corte  ha  gia'  avuto  occasione  di  scrutinare
questioni di legittimita' costituzionale aventi ad oggetto l'art. 140
cod. proc. civ., interpretato nel senso che  la  notificazione  debba
ritenersi perfezionata con la spedizione della raccomandata e non con
il suo recapito. 
    La sentenza n. 213  del  1975  ha  dichiarato  la  questione  non
fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. 
    Premesso che «non esistono impedimenti di ordine costituzionale a
che le modalita' delle notifiche siano diversamente disciplinate,  in
relazione ai singoli procedimenti e agl'interessi che attraverso essi
debbono trovare tutela», questa Corte ha  rilevato  che  «nell'ambito
del processo civile, ai fini della garanzia del diritto di difesa del
destinatario  delle  notificazioni  per  ufficiale  giudiziario  deve
ritenersi sufficiente che copia dell'atto  pervenga  nella  sfera  di
disponibilita' del destinatario medesimo», essendo  «ovvio  che,  ove
questi si allontani, sia un suo onere predisporre le cose in modo che
possa essere informato di eventuali comunicazioni  che  siano  a  lui
dirette». 
    La sentenza n. 213 del 1975 ha inoltre precisato che, nell'ambito
del processo civile, «il diritto  di  difesa  di  ciascuna  parte  va
contemperato con quello  dell'altra,  cosicche',  con  riguardo  alle
notifiche, a ragione vengono tenuti presenti non solo  gli  interessi
del destinatario dell'atto, ma anche le esigenze del notificante, sul
quale possono gravare oneri di notifica entro termini di  decadenza».
Infine, ha sottolineato che non e' utile la comparazione  con  l'art.
149 cod. proc. civ., il quale, al contrario dell'art. 140 cod.  proc.
civ., dispone, in caso di notificazione a mezzo posta,  che  l'avviso
di   ricevimento   della   raccomandata   debba    essere    allegato
all'originale, con la conseguenza  che  la  notifica  va  considerata
perfezionata solo  alla  data  della  ricezione  della  raccomandata.
Secondo la sentenza, infatti, la notifica a mezzo posta  non  prevede
per il destinatario maggiori garanzie di  quelle  previste  dall'art.
140 cod. proc. civ.: nel caso di notifica per posta, «la ricevuta  di
ritorno  riguarda  l'unica  operazione  predisposta  perche'   l'atto
pervenga nella sfera del destinatario ed  equivale  alla  relata  che
l'ufficiale  giudiziario  appone  in  calce  all'originale  dell'atto
qualora questo sia notificato ai sensi dell'art. 140 cod. proc.  civ.
Se il destinatario e' irreperibile o il plico venga rifiutato, si  ha
affissione di avviso presso la casa  del  destinatario  e  se  ne  fa
menzione nella ricevuta di ritorno (cosi' come nel caso dell'art. 140
se ne fa menzione nella relata dell'ufficiale giudiziario), ma  manca
completamente il secondo avviso di cui all'art. 140 cod. proc. civ.». 
    Altre pronunce hanno confermato questa conclusione. Le  ordinanze
n. 76 e n. 148 del 1976, n. 57 del 1978  e  n.  192  del  1980  hanno
dichiarato  la  manifesta  infondatezza  di  analoghe  questioni   di
legittimita' costituzionale della  medesima  disposizione,  sollevate
nella parte in cui questa consente di ritenere perfetta  la  notifica
dalla data di spedizione della raccomandata da esso prescritta e  non
da quella della sua ricezione. La sentenza n. 250  del  1986  ricorda
che la notificazione effettuata ai sensi  dell'art.  140  cod.  proc.
civ. si perfeziona dopo il deposito della copia dell'atto nella  casa
comunale e l'affissione  dell'avviso  alla  porta  dell'abitazione  o
dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e con  la  spedizione  a
quest'ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento, senza  che
rilevino ai fini della perfezione  della  notificazione  la  consegna
della raccomandata  al  destinatario  e  l'allegazione  all'originale
dell'atto dell'avviso di ricevimento. E l'ordinanza n. 904  del  1988
precisa  che  «una  volta   realizzata   la   fondamentale   esigenza
dell'immissione della copia dell'atto da notificare  nella  sfera  di
disponibilita' del destinatario  -  esigenza  certamente  soddisfatta
dall'art.  140  cod.  proc.  civ.  con  l'affissione  dell'avviso  di
deposito - l'adozione di ulteriori  correttivi  in  senso  garantista
della disciplina in subiecta  materia  resta  riservata  alle  scelte
discrezionali del legislatore, in relazione a situazioni di volta  in
volta differenti». 
    5.2. - I successivi sviluppi della giurisprudenza  costituzionale
impongono di rimeditare queste conclusioni. 
    5.2.1. - In primo luogo, la ratio che giustificava la  spedizione
della raccomandata come momento perfezionativo della notificazione ex
art. 140 cod. proc. civ. in relazione alla necessita'  di  bilanciare
gli  opposti  interessi  del  notificante  e   del   destinatario   e
all'esigenza di non addossare al primo i rischi inerenti  al  decorso
del  tempo  per  la  consegna  della  raccomandata,   non   e'   piu'
riproponibile nel sistema delle notifiche derivante dalla sentenza di
questa Corte n. 477 del 2002. Per effetto di detta sentenza (con  cui
e' stata dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  del  combinato
disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art.  4,  terzo  comma,
della legge n. 890 del 1982, nella parte  in  cui  prevedeva  che  la
notificazione si perfezionasse, per  il  notificante,  alla  data  di
ricezione dell'atto da parte  del  destinatario  anziche'  a  quella,
antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) risulta
infatti ormai presente nell'ordinamento processuale  civile,  fra  le
norme generali sulle notificazioni degli atti, il  principio  secondo
il  quale  il  momento  in  cui  la  notifica  si  deve   considerare
perfezionata per il notificante deve distinguersi da  quello  in  cui
essa si perfeziona per il destinatario; con la conseguenza che, anche
per le notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.,
al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante,
e' sufficiente che l'atto sia  consegnato  all'ufficiale  giudiziario
entro il predetto termine, mentre le formalita' previste  dal  citato
art. 140 possono essere  eseguite  anche  in  un  momento  successivo
(sentenza n. 28 del 2004; ordinanza n. 97 del 2004). 
    Cio' comporta che, mentre il notificante ex art. 140  cod.  proc.
civ., sia pure subordinatamente al buon esito della  notifica,  evita
ogni decadenza a suo carico con la consegna  dell'atto  all'ufficiale
giudiziario, il destinatario - in un contesto che, dal punto di vista
del perfezionamento della notifica, continua ad essere ancorato  alla
spedizione della raccomandata informativa, trascurando  la  ricezione
della stessa (o gli altri modi considerati dal sistema  equipollenti)
- soffre di una  riduzione  dei  termini  per  lo  svolgimento  delle
successive  attivita'  difensive,  giacche'   questi   cominciano   a
decorrere da un momento anteriore rispetto  a  quello  dell'effettiva
conoscibilita' dell'atto. 
    Ne'  la  presunzione  di  conoscenza  dell'atto  da   parte   del
destinatario con la semplice spedizione della  raccomandata  prevista
dall'art. 140 cod. proc. civ. puo' ulteriormente giustificarsi con il
ritenere che  sia  onere  del  destinatario,  ove  si  allontani,  di
predisporre le cose in modo da poter essere  informato  di  eventuali
comunicazioni che siano a lui dirette.  Difatti,  l'evoluzione  della
vita  moderna  e  gli  spostamenti  sempre  piu'  frequenti  per   la
generalita' delle persone fanno si'  che  l'onere  di  assunzione  di
misure precauzionali in vista di  eventuali  notificazioni  non  puo'
operare anche in caso di  assenze  brevi  del  destinatario,  poiche'
altrimenti il suo diritto di difesa  sarebbe  condizionato  da  oneri
eccessivi. 
    5.2.2. - In secondo luogo, e' da tener presente che questa Corte,
con la sentenza n. 346 del 1998, ha giudicato priva di ragionevolezza
e lesiva della possibilita' di  conoscenza  dell'atto  da  parte  del
destinatario la disciplina  della  consimile  notificazione  a  mezzo
posta di cui all'art. 8 della legge n. 890  del  1982,  dichiarandone
l'illegittimita' costituzionale: (a)  sia  nella  parte  in  cui  non
prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o  di  firmare
il registro  di  consegna  da  parte  delle  persone  abilitate  alla
ricezione ovvero in caso di mancato recapito per  temporanea  assenza
del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle  persone
sopra menzionate, fosse data notizia  al  destinatario  medesimo  con
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento   del   compimento   delle
formalita' descritte e del deposito del piego; (b) sia nella parte in
cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in  caso  di
mancato ritiro da parte  del  destinatario,  dopo  dieci  giorni  dal
deposito presso l'ufficio postale. 
    A  questo  punto,  dopo   la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale, e' intervenuto il legislatore, che, con l'art. 2  del
decreto-legge n. 35 del 2005, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 80 del 2005, ha sostituito, per quello che  qui  rileva,  il
secondo ed il quarto comma dell'art. 8 della legge n. 890  del  1982,
prevedendo che: (a) se le persone abilitate a ricevere il  piego,  in
luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo,  ovvero  se  l'agente
postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del  destinatario
o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate,
il piego e' depositato lo  stesso  giorno  presso  l'ufficio  postale
preposto alla consegna o presso una sua dipendenza; (b) del tentativo
di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio  postale  o
una  sua  dipendenza  e'  data  notizia  al  destinatario,   a   cura
dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in  busta
chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in
caso di assenza del destinatario,  deve  essere  affisso  alla  porta
d'ingresso  oppure  immesso  nella  cassetta   della   corrispondenza
dell'abitazione,  dell'ufficio  o  dell'azienda;  (c)  l'avviso  deve
contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la  notifica  e
del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al  quale  la
notifica e' stata richiesta e  del  numero  di  registro  cronologico
corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo  dell'ufficio
postale o della sua  dipendenza  presso  cui  il  deposito  e'  stato
effettuato, nonche' l'espresso invito al destinatario a provvedere al
ricevimento del piego a lui destinato mediante  ritiro  dello  stesso
entro il termine massimo di  sei  mesi,  con  l'avvertimento  che  la
notificazione si ha comunque  per  eseguita  trascorsi  dieci  giorni
dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il  predetto
termine di sei mesi, l'atto sara'  restituito  al  mittente;  (d)  la
notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla  data  di
spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla  data  del  ritiro
del piego, se anteriore. 
    Ne risulta un capovolgimento rispetto al sistema  precedente,  in
cui era l'art. 8  della  legge  n.  890  del  1982  a  prevedere  una
disciplina meno garantista per il  notificatario  rispetto  a  quella
apprestata, in presenza di analoghi presupposti di  fatto,  dall'art.
140 cod. proc. civ., perche' la notifica a mezzo posta si perfeziona,
per il destinatario, non con il semplice  invio  a  cura  dell'agente
postale della raccomandata che da' avviso  dell'infruttuoso  accesso,
ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o  nel  minor
termine costituito dall'effettivo ritiro del  plico  in  giacenza.  E
cio', per di piu', in un contesto nel quale la scelta della tipologia
di notifica viene effettuata da soggetti, l'ufficiale giudiziario  ed
il notificante, privi di qualsivoglia interesse  alla  conoscibilita'
dell'atto da parte del notificatario: il solo  notificante,  infatti,
puo' richiedere all'ufficiale giudiziario di effettuare  la  notifica
personalmente e, qualora cio'  non  faccia,  l'ufficiale  giudiziario
puo',  a  sua  discrezione,  scegliere  l'uno  o  l'altro   modo   di
notificazione (sentenza n. 346 del 1998). 
    5.3. - Nell'attuale sistema normativo si e' dunque verificata una
discrasia, ai fini dell'individuazione della data di  perfezionamento
della notifica per il destinatario,  tra  la  disciplina  legislativa
della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato art. 8 della
legge  n.  890  del  1982  -  dove  le  esigenze  di  certezza  nella
individuazione  della  data  di  perfezionamento   del   procedimento
notificatorio, di celerita' nel completamento del relativo iter e  di
effettivita' delle garanzie  di  difesa  e  di  contraddittorio  sono
assicurate dalla previsione che la notificazione si ha  per  eseguita
decorsi  dieci  giorni  dalla  data  di  spedizione   della   lettera
raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro  del  piego,  se
anteriore - e la disciplina dell'art.  140  cod.  proc.  civ.,  nella
quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della  notifica
nei  confronti  del  destinatario,  da'  rilievo,  per  esigenze   di
certezza,  alla  sola  spedizione  della   raccomandata,   sia   pure
recuperando ex post la  ricezione  della  raccomandata,  da  allegare
all'atto notificato, o in vista del consolidamento  definitivo  degli
effetti provvisori o anticipati medio tempore verificatisi (Corte  di
cassazione, Sezioni unite, 13 gennaio 2005, n. 458),  o  in  funzione
della  prova  dell'intervenuto   perfezionamento   del   procedimento
notificatorio (Corte di cassazione, Sezioni unite, 14  gennaio  2008,
n. 627). 
    E'  evidente  che  la   disposizione   denunciata,   cosi'   come
interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per  la
tutela in giudizio del destinatario  da  un  momento  anteriore  alla
concreta conoscibilita' dell'atto a lui notificato, viola i parametri
costituzionali  invocati  dal  rimettente,  per  il  non  ragionevole
bilanciamento tra gli interessi del notificante,  su  cui  ormai  non
gravano  piu'  i  rischi   connessi   ai   tempi   del   procedimento
notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale,
invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio  devono
essere improntate a canoni  di  effettivita'  e  di  parita',  e  per
l'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla fattispecie,
normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a
mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982. 
    Deve pertanto essere dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte  in  cui  prevede  che  la
notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione  della
raccomandata informativa, anziche' con il ricevimento della stessa o,
comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.