Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  10,  comma  4,
della  legge  della  Regione  Basilicata  24  dicembre  2008,  n.  31
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale  e
pluriennale della  Regione  Basilicata  -  Legge  finanziaria  2009),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 24-27 febbraio 2009, depositato  in  cancelleria  il  3
marzo 2009 ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2009. 
    Udito nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2009  il  Giudice
relatore Ugo De Siervo. 
    Ritenuto che, con  ricorso  notificato  il  27  febbraio  2009  e
depositato il 3 marzo 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
sollevato, in riferimento all'articolo 117,  secondo  comma,  lettera
s), della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 10, comma  4,  della  legge  della  Regione  Basilicata  24
dicembre 2008, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio  di
previsione annuale e pluriennale della  Regione  Basilicata  -  Legge
finanziaria 2009), pubblicata nel Bollettino ufficiale  regionale  n.
60 del 29 dicembre 2008; 
        che  l'impugnata  disposizione  subordina  alla  denuncia  di
inizio attivita' (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -  Testo
A), la costruzione e la gestione  degli  impianti,  infrastrutture  e
opere connesse, ivi  incluse  le  opere  di  connessione  alla  rete,
relativi alla produzione di energia di cui all'art.  9  della  stessa
legge regionale n. 31 del 2008 e di cui all'art. 3, comma 2,  lettere
a.2), a.5), c), e d) della legge della Regione Basilicata  26  aprile
2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia); 
        che per il  ricorrente  l'impugnata  disposizione  violerebbe
l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal momento  che  tanto
la normativa  comunitaria  -  la  direttiva  24  settembre  1996,  n.
96/61/CE (Direttiva del Consiglio sulla prevenzione  e  la  riduzione
integrate dell'inquinamento),  quanto  la  legislazione  nazionale  -
l'art.  12  del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,   n.   387
(Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita') e l'art. 1, comma 5,  del  decreto
legislativo 18 febbraio  2005,  n.  59  (Attuazione  integrale  della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione  e  riduzione  integrate
dell'inquinamento) - assoggettano la messa in esercizio dei  suddetti
impianti    ad     una     apposita     autorizzazione     rilasciata
dall'amministrazione competente; 
        che la Regione Basilicata non si e' costituita  nel  presente
giudizio; 
        che, con atto depositato il 3 novembre  2009,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha rinunciato al presente ricorso,  atteso
che la Regione Basilicata si e' adeguata ai  rilievi  governativi  e,
con  l'art.  32  della  legge  regionale  7  luglio   2009,   n.   27
(Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio  finanziario
2009 e del  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2009/2011),  ha
integralmente sostituito l'impugnata disposizione. 
    Considerato che, in mancanza di costituzione  in  giudizio  della
parte convenuta, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi  dell'art.
23  delle  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (cfr., tra le piu' recenti,
la sentenza n. 247 del 2009 e l'ordinanza n. 292 del 2009).