Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  35,  comma  1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
nel testo modificato dalla legge di conversione  6  agosto  2008,  n.
133, promosso dalla Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato  il
20 ottobre 2008, depositato in cancelleria  il  22  ottobre  2008  ed
iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  17  novembre  2009  il  Giudice
relatore Paolo Maddalena; 
    Uditi l'avvocato Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e  gli
avvocati dello Stato Maria Letizia Guida e Guido  Fiorentino  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato nella
cancelleria di questa Corte il  successivo  22  ottobre,  la  Regione
Emilia-Romagna ha impugnato, tra l'altro, l'art.  35,  comma  1,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
nel testo modificato dalla legge di conversione  6  agosto  2008,  n.
133. 
    Sotto  la   rubrica   «Semplificazione   della   disciplina   per
l'installazione  degli  impianti  all'interno  degli   edifici»,   la
disposizione denunciata stabilisce che «entro il 31 dicembre 2008  il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la
semplificazione  normativa,  emana  uno  o  piu'  decreti,  ai  sensi
dell'articolo 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  volti  a
disciplinare: a)  il  complesso  delle  disposizioni  in  materia  di
attivita' di installazione degli impianti all'interno  degli  edifici
prevedendo  semplificazioni  di  adempimenti  per  i  proprietari  di
abitazioni ad uso privato e per le imprese; b) la definizione  di  un
reale sistema di verifiche di impianti di cui  alla  lettera  a)  con
l'obiettivo primario di  tutelare  gli  utilizzatori  degli  impianti
garantendo una effettiva sicurezza; c) la revisione della  disciplina
sanzionatoria  in  caso  di  violazioni  di  obblighi  stabiliti  dai
provvedimenti previsti alle lettere a) e b)». 
    La ricorrente osserva che tale disposizione si  applica  a  tutti
gli impianti posti all'interno  degli  edifici  (impianti  elettrici,
radiotelevisivi, di riscaldamento,  ecc.)  e  prevede  una  normativa
generale che  si  estende  a  tutti  gli  aspetti  di  progettazione,
realizzazione,  installazione,  certificazione   di   conformita'   e
manutenzione degli impianti stessi. 
    Secondo la  Regione  Emilia-Romagna,  l'art.  35,  comma  1,  del
decreto-legge  n.  112  del  2008  sarebbe  lesivo  delle  competenze
regionali. 
    In particolare, la lettera a) sarebbe riconducibile  all'edilizia
("governo del  territorio")  e  la  lettera  b)  alla  "tutela  della
salute". A sostegno di una competenza statale esclusiva non  potrebbe
essere  invocato  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m),   della
Costituzione, perche' l'art. 35, comma 1, si limita a prevedere, alle
lettere a) e b), la disciplina delle attivita' di installazione e dei
sistemi di verifica, ma  non  si  occupa  affatto  dei  requisiti  di
sicurezza degli impianti (e, dunque, neppure dei requisiti minimi  di
sicurezza). 
    Secondo  la  Regione  ricorrente,  il  comma   1   dell'art.   35
prevederebbe, in sostanza, una delegificazione  "clandestina",  fatta
con decreto ministeriale invece che con regolamento governativo e con
"norme generali" assai vaghe  e  decisamente  insufficienti.  Di  qui
l'illegittimita' costituzionale,  per  violazione  del  principio  di
legalita' sostanziale. 
    La  norma  denunciata,   inoltre,   prevedendo   un   regolamento
ministeriale in materie regionali (governo del  territorio  e  tutela
della  salute),  risulterebbe  lesiva  delle  competenze   regionali,
violando l'art. 117, terzo e sesto comma, Cost. 
    Le disposizioni di cui alle lettere a), b)  e  c)  dell'art.  35,
comma 1, dovrebbero essere dettate con legge regionale, nel  rispetto
dei principi statali e degli standard minimi di sicurezza. 
    In via subordinata, la ricorrente sostiene  che  la  disposizione
denunciata sarebbe comunque  illegittima  per  difetto  di  qualunque
coinvolgimento  delle  Regioni  e,  in   particolare,   per   difetto
dell'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Regioni,  in  violazione  del
principio di leale collaborazione. 
    2. -  Nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  si  e'  costituito  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per  l'infondatezza
della questione. 
    La difesa erariale premette che la norma censurata corrisponde  a
quella  gia'  contenuta  nell'art.  11-quaterdecies,  comma  13,  del
decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203  (Misure  di   contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia  tributaria  e
finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  2
dicembre 2005, n. 248, cui e' stata data esecuzione  con  il  decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (il cui art. 13 e' stato abrogato
dal comma 2 dell'impugnato art. 35). 
    Ad avviso dell'Avvocatura, la norma censurata avrebbe l'esclusivo
scopo di garantire la sicurezza  degli  impianti  edilizi  attraverso
apposite misure di salvaguardia attinenti sia alla loro realizzazione
che alla loro manutenzione e gestione. 
    La  difesa  erariale  sostiene  che  la  disposizione  denunciata
sarebbe riconducibile, non alla materia del "governo del  territorio"
o a quella della "tutela della salute", ma alla previsione  dell'art.
117, secondo comma, lettera h), Cost.,  che  riserva  alla  esclusiva
competenza legislativa dello Stato la materia dell'"ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale" ovvero,
in subordine, alla previsione della lettera m)  dello  stesso  comma,
che parimenti attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva  sulla
"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale". 
    Il termine «sicurezza» - osserva l'Avvocatura - non si  riferisce
esclusivamente al tema della pubblica sicurezza, ma  ha  una  portata
ben piu' ampia, riferendosi a tutti i casi  in  cui  sia  interessata
l'incolumita' delle persone sia come singoli sia nelle  comunita'  in
cui si esplica la loro vita di relazione. Pertanto, correttamente  lo
Stato avrebbe rivendicato il potere di  disciplinare  l'installazione
degli impianti negli edifici - quali quelli di produzione,  trasporto
e distribuzione  di  energia  elettrica;  quelli  radiotelevisivi  ed
elettronici (compresi antenne ed impianti di protezione  da  scariche
atmosferiche); quelli  di  riscaldamento  e  climatizzazione;  quelli
idrosanitari; quelli di trasporto e di utilizzazione del gas;  quelli
di  sollevamento  di  persone  o  di  cose;  quelli   di   protezione
antincendio  -  aventi  un  impatto  sulla  sicurezza   personale   e
collettiva, nonche', in taluni casi, sulla sicurezza ambientale. 
    In ogni caso, le  funzioni  di  sicurezza  alle  quali  tende  la
normativa sugli impianti negli edifici sarebbero  riconducibili  alla
garanzia dei "diritti civili e sociali"  (art.  117,  secondo  comma,
lettera  m,  Cost.),  tra  cui  rientrano  anche  il   diritto   alla
prevenzione da  qualsiasi  possibile  incidente  e  la  tutela  della
incolumita' personale rispetto a qualsiasi possibile rischio connesso
all'installazione e all'uso di impianti potenzialmente pericolosi. 
    3. - In prossimita' dell'udienza, la  Regione  Emilia-Romagna  ha
depositato una memoria illustrativa. 
    La difesa della Regione  osserva  che  la  norma  denunciata  non
corrisponde   in   toto   a   quella   gia'    contenuta    nell'art.
11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge n. 203 del 2005. In ogni
caso, gli atti legislativi sono impugnabili anche  se  apparentemente
confermativi, perche' dotati sempre, per propria  natura  intrinseca,
del carattere della novita'. 
    Secondo la Regione, la norma denunciata non si occupa di  fissare
standard tecnici di sicurezza. La finalita'  principale  risiederebbe
piuttosto nella introduzione di semplificazione di adempimenti per  i
proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese.  Anche  la
lettera b) dell'art. 35, comma 1 - si sostiene  -  non  fissa  alcuna
regola tecnica, ma mira alla  definizione  di  un  reale  sistema  di
verifiche di impianti, cioe' prevede un'attivita'  di  vigilanza  sul
rispetto delle regole tecniche fissate aliunde. 
    In  ogni  caso  -  ricorda  la  difesa  della  ricorrente  -   e'
consolidata nella giurisprudenza costituzionale l'interpretazione che
limita  la  competenza  statale  in  materia  di  ordine  pubblico  e
sicurezza alla prevenzione dei reati, per cui non  sarebbe  possibile
ricondurre la norma impugnata all'art. 117,  secondo  comma,  lettera
h), Cost. 
    Ne' sarebbe condivisibile  il  richiamo  dell'art.  117,  secondo
comma,  lettera  m),  Cost.,  perche'  l'art.  35,   comma   1,   del
decreto-legge n. 112 del 2008 non fissa alcun livello essenziale, ne'
riguarda  prestazioni  che   debbano   essere   rese   da   pubbliche
amministrazioni. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Regione Emilia-Romagna ha  proposto  con  il  ricorso  in
epigrafe  questioni  di  legittimita'  costituzionale   di   numerose
disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  (Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133. 
    L'impugnativa relativa all'art. 35, comma 1, viene  qui  trattata
separatamente rispetto alle altre  questioni  proposte  nello  stesso
ricorso. 
    2. - La  disposizione  denunciata  -  rubricata  «Semplificazione
della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli
edifici» - prevede che «entro il 31 dicembre 2008 il  Ministro  dello
sviluppo  economico,   di   concerto   con   il   Ministro   per   la
semplificazione  normativa,  emana  uno  o  piu'  decreti,  ai  sensi
dell'articolo 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  volti  a
disciplinare: a)  il  complesso  delle  disposizioni  in  materia  di
attivita' di installazione degli impianti all'interno  degli  edifici
prevedendo  semplificazioni  di  adempimenti  per  i  proprietari  di
abitazioni ad uso privato e per le imprese; b) la definizione  di  un
reale sistema di verifiche di impianti di cui  alla  lettera  a)  con
l'obiettivo primario di  tutelare  gli  utilizzatori  degli  impianti
garantendo una effettiva sicurezza; c) la revisione della  disciplina
sanzionatoria  in  caso  di  violazioni  di  obblighi  stabiliti  dai
provvedimenti previsti alle lettere a) e b)». 
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale   e'   posta   in
riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione. 
    Secondo la  ricorrente,  sarebbe  lesa  la  sfera  di  competenza
regionale in materie affidate alla competenza legislativa concorrente
("governo del territorio" e "tutela della salute"). 
    La disposizione denunciata - sostiene la Regione Emilia-Romagna -
finirebbe con l'introdurre una delegificazione  "clandestina",  fatta
con decreto ministeriale invece che con regolamento governativo e con
"norme   generali"   assai   vaghe   e   decisamente   insufficienti;
prevederebbe un regolamento ministeriale  in  materie  di  competenza
regionale; escluderebbe qualunque coinvolgimento  delle  Regioni,  in
violazione del principio di leale collaborazione. 
    3. - La questione non e' fondata. 
    3.1. - La disciplina degli impianti relativi agli edifici,  quale
che  ne  sia  la  destinazione  d'uso  (impianti  di  produzione,  di
trasporto,  di  distribuzione   e   di   utilizzazione   dell'energia
elettrica;  impianti  radiotelevisivi  ed  elettronici   in   genere;
impianti  di  riscaldamento  e  di   climatizzazione;   impianti   di
riscaldamento e di climatizzazione; impianti idrosanitari nonche'  di
trasporto, di trattamento, di uso e di accumulo  di  acqua;  impianti
per il trasporto e  l'utilizzazione  di  gas  allo  stato  liquido  o
aeriforme; impianti di sollevamento di persone o di cose; impianti di
protezione  antincendio),  involge  l'individuazione  dei   requisiti
essenziali di sicurezza sia  in  fase  di  installazione,  sia  nelle
successive  fasi  di  manutenzione  e  gestione,  in  modo  che   sia
assicurato l'obiettivo primario di tutelare  gli  utilizzatori  degli
impianti  medesimi,   garantendo   la   loro   incolumita',   nonche'
l'integrita' delle cose. In quest'ambito e'  coinvolta  non  solo  la
determinazione   dei   principi    fondamentali,    ma    anche    la
regolamentazione  tecnica  di  dettaglio,  ossia  quel  complesso  di
prescrizioni concernenti la realizzazione  dell'opera  che  in  larga
parte si  sostanzia  nei  profili  connessi  alla  sicurezza,  e  che
comunque da essi non possono prescindere. Ne' va tralasciato il fatto
che i requisiti per la sicurezza di impianti all'interno  di  edifici
sono per lo piu' previsti da norme tecniche. 
    La disposizione impugnata -  attenendo  a  profili  di  sicurezza
delle costruzioni, collegati ad aspetti di pubblica incolumita' -  e'
riconducibile alla materia della sicurezza, ai sensi  dell'art.  117,
secondo  comma,  lettera  h),  Cost.,  la  quale  non  si   esaurisce
nell'adozione di misure relative alla prevenzione e  repressione  dei
reati,  ma  comprende  la   tutela   dell'interesse   generale   alla
incolumita' delle persone, e quindi la salvaguardia di  un  bene  che
abbisogna di una regolamentazione uniforme  su  tutto  il  territorio
nazionale. 
    La giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 407 del  2002,  n.
6, n. 162 e n. 428 del 2004, n. 95 e n. 383  del  2005,  n.  222  del
2006) ha chiarito che la materia  sicurezza,  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera h), Cost., riguarda gli interventi finalizzati
alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico. Ma
ha anche  precisato  che  rientrano  in  tale  ambito  di  competenza
esclusiva dello Stato la definizione  delle  attivita'  necessarie  a
garantire la sicurezza aeroportuale relativa al controllo  bagagli  e
passeggeri   (sentenza   n.   51   del   2008)   e   la    disciplina
dell'assegnazione  delle  bande  orarie  negli  aeroporti  coordinati
(sentenza n. 18 del 2009). 
    La norma impugnata non  trova  posto  invece  nella  materia  del
"governo  del  territorio",  nel  cui  ambito   rientrano   gli   usi
ammissibili  del  territorio  e  la  localizzazione  di  impianti   o
attivita' (sentenze n. 307 del 2003, n. 336 e n. 383 del 2005, n. 237
del 2009), ma non la sicurezza delle  costruzioni;  e  neppure  nella
materia della "tutela della salute", per quanto questa abbia assunto,
dopo la riforma del Titolo V della parte II  della  Costituzione,  un
significato   piu'   ampio   rispetto   alla    precedente    materia
dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, giacche'  il  profilo  della
pubblica incolumita' si differenzia concettualmente da  quello  della
prevenzione sanitaria. 
    Spetta, quindi, allo Stato,  contrariamente  a  quanto  sostenuto
dalla  Regione  ricorrente,  adottare  una   disciplina   applicativa
dell'installazione degli impianti  all'interno  degli  edifici  anche
attraverso un regolamento ministeriale.