Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), come introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso dal Tribunale di Pistoia nel procedimento vertente tra B.R. e C.I.S. s.p.a. con ordinanza del 6 novembre 2008 iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella. Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da B.R. nei confronti della C.I.S. s.p.a. perche' fosse dichiarata l'invalidita' del termine apposto ai contratti di lavoro sottoscritti tra le parti, il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 6 novembre 2008, n. 169, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) - come aggiunto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui dispone che, per i giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, in caso di violazione degli artt. 1, 2 e 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001, il datore di lavoro e' tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro secondo predeterminati criteri di calcolo dell'indennita'; che, secondo il giudice a quo la norma censurata contrasterebbe sia con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., poiche' prevede una tutela attenuata per i lavoratori a termine che siano parti in un giudizio in corso, rispetto a tutti gli altri lavoratori a tempo determinato, sia con l'art. 24 Cost., perche' un intervento legislativo che, come nella specie, riguarda solo un certo tipo di controversie pendenti ad una certa data sarebbe privo del carattere di astrattezza proprio della legislazione ed assumerebbe carattere provvedimentale generale con riguardo ai giudizi in corso, invadendo cosi' l'area riservata al potere giudiziario. Con la conseguenza che ne sarebbero pregiudicati i soli ricorrenti che, per ragioni assolutamente casuali, abbiano introdotto la causa prima dell'entrata in vigore della legge censurata e la stessa non sia stata definita prima della medesima data; che, secondo il Tribunale rimettente la norma in questione irragionevolmente distingue tra coloro che per motivi indipendenti dalla loro volonta' (attivita' del sindacato o del legale, durata dei processi) hanno ottenuto una sentenza non piu' impugnabile e coloro che hanno ancora un giudizio in corso, pur avendo stipulato un contratto a termine in pari data con lo stesso datore di lavoro e nello stesso periodo; e, ancora, tra coloro che hanno depositato il ricorso introduttivo del giudizio prima o dopo l'entrata in vigore della legge; che a giudizio del rimettente l'art. 4-bis si pone altresi' in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. e, per il suo tramite, con l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, il quale, nell'affermare il diritto al «giusto processo» e' stato interpretato dalla Corte Europea di Strasburgo nel senso che il principio dello stato di diritto e la nozione di giusto processo sanciti dal predetto art. 6 della Convenzione impedisce qualsiasi ingerenza del legislatore - salvo che per impellenti motivi di interesse generale - con l'amministrazione della giustizia volta ad influenzare le decisioni giudiziarie di una controversia; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'irrilevanza della questione in quanto il giudice a quo non si e' pronunciato sulla illegittimita' del termine, prima di affrontare la norma censurata; che, secondo la difesa erariale, la norma censurata si giustifica per l'enorme dilatazione del contenzioso diretto a contestare la validita' dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro, con possibile vanificazione, a causa dell'incertezza delle conseguenze economiche delle dichiarazioni di invalidita' delle clausole appositive del termine, delle finalita' della riforma della disciplina del contratto a tempo determinato introdotta dal decreto legislativo n. 368 del 2001. Considerato che con ordinanza del 6 novembre 2008 il Tribunale di Pistoia ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 111, primo comma e 117, primo comma Cost. - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), come introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; che secondo la norma censurata «Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), e successive modificazioni»; che l'art. 4-bis e' stato gia' giudicato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con sentenza n. 214 del 2009, sicche' va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione sopra indicata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.