IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  6764  del  2009,  proposto  da:  Maddalena  Calia,
rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Manzi  ed  Antonello  Rossi,
con domicilio eletto presso lo stesso Andrea Manzi in  Roma,  via  F.
Confalonieri n. 5; 
    Contro Ufficio elettorale nazionale  per  il  Parlamento  europeo
presso  la  Corte  suprema  di  cassazione  -  Anno  2009,  Ministero
dell'interno, rappresentato e difeso dall'  Avvocatura  dello  Stato,
domiciliata per legge in Roma, via  dei  Portoghesi  n.  12;  Regione
Sicilia; Regione Sardegna, rappresentata e difesa dall'avv.  Graziano
Campus, con domicilio eletto presso  lo  stesso  Graziano  Campus  in
Roma, via Lucullo n. 24; 
    Nei confronti di Oreste Rossi,  Iva  Zanicchi,  Giovanni  Conino,
Michele amino; Roberto Gualtieri, rappresentato  e  difeso  dall'avv.
Vincenzo Cerulli  Irelli,  con  domicilio  eletto  presso  lo  stesso
Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora n.  1;  Salvatore  Caronna,
rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Giuseppe   Morbidelli,   Paolo
Trombetti, con domicilio eletto presso lo stesso Giuseppe  Morbidelli
in Roma, via Carducci n. 4; Salvatore Caronna, rappresentato e difeso
dall' avv. Paolo Trombetti,  con  domicilio  eletto  presso  Giuseppe
Morbidelli in Roma, via Carducci n. 4;  per  l'  annullamento  previa
sospensione  dell'efficacia,  del  verbale  dell'Ufficio   elettorale
nazionale presso la Corte suprema di cassazione del 26  giugno  2009,
nella parte in cui dopo aver respinto l' istanza presentata  dall'on.
Gargani ed altri, si e' provveduto all' assegnazione dei seggi per il
rinnovo dei  rappresentanti  al  Parlamento  europeo  -  Annullamento
verbali di vari uffici territoriali circoscrizionali. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  di  Ministero  dell'
Interno; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roberto Gualtieri; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Salvatore Caronna; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  22  ottobre  2009  il
dott. Raffaello Sestini  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
 
                                Fatto 
 
    Con il ricorso  indicato  in  epigrafe,  l'istante  censurava  le
operazioni ed i risultati  elettorali  -  come  sopra  specificato  -
contestando l'illegittimita' della asserita distorsione  verificatasi
in applicazione dell'art. 21 della legge n. 18 del 1979, in occasione
delle ultime  elezioni  europee  dello  scorso  6  e  7  giugno,  con
contrazione  dei   rappresentanti   assegnati   alle   circoscrizioni
territoriali dell' Italia meridionale (15 al posto  di  18)  e  delle
Isole (6 al posto di 8)  e  trasferimento  degli  stessi  alle  altre
circoscrizioni. 
    L' assunto di parte istante si fonda sull'affermazione del valore
del principio di proporzionalita' dei popoli, quale criterio  per  l'
attribuzione dei seggi, nell' ambito  delle  elezioni  al  Parlamento
europeo, ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE, cui corrisponderebbe
l'art. 2 della legge n. 18 del 1979 (come modificata con la legge  n.
78 del 2004 e dalla legge n. 10 del  2009)  in  forza  del  quale,  a
fronte dell'unico collegio nazionale, i seggi sono ripartiti su  base
territoriale  -  circoscrizionale.  Con  tale  norma  il  legislatore
nazionale avrebbe accolto l'indicazione contenuta nella Decisione del
Consiglio europeo n. 76/787, con cui la  Comunita'  dispone  che  «in
funzione delle loro specificita' nazionali, gli Stati membri  possono
costituire circoscrizioni elettorali per le  elezioni  al  Parlamento
europeo». Pertanto, censurava la  mancata  disapplicazione  dell'art.
21, della medesima legge n. 18, che - secondo l'impostazione  attorea
- si porrebbe in contrasto con l'art. 2 della predetta  disposizione,
laddove prevede un sistema di assegnazione dei seggi  alle  liste  in
dipendenza al numero dei  votanti  nelle  singole  circoscrizioni,  a
scapito, dunque,  della  cifra  determinata  a  monte  ai  sensi  del
predetto  art.  2,  1.  n.  18  cit.  Parte  ricorrente,   proponeva,
alternativamente, peraltro, una lettura dell'art. 21 cit.  coordinata
con l'art. 83, comma 1, n. 8, d.P.R n. 361 del 1957 - che prevede  un
correttivo in sede applicativa, asseritamente idoneo a  salvaguardare
il principio di proporzionalita' territoriale, in ragione del  rinvio
contenuto nella stessa legge n. 18 del 1979 (art. 51) alla disciplina
per l'elezione della Camera dei deputati. 
    Con  separati  ed  argomentati  motivi  di   ricorso,   l'istante
denunziava, pertanto, i seguenti profili: 
        violazione della normativa comunitaria  (art.  189  Trattato,
artt. 1-2-7 Decisione CE-EURATOM 29 settembre 1976) e  del  principio
di rappresentanza territoriale, nonche' dell'art. 2, legge n. 18  del
1979 in relazione al d.P.R 1° aprile 2009; 
        violazione della normativa comunitaria citata, del  principio
di   rappresentanza   territoriale,   delle   norme   menzionate   ed
illegittimita' costituzionale degli articoli 21 e 22, 1.  n.  18  del
1979 per contrasto con gli articoli 3, 10, 11, 48, 51, 56, 97  Cost.,
del principio di proporzionalita' della  rappresentanza  rispetto  al
numero degli abitanti, affermato dalla disciplina comunitaria,  dagli
articoli 56 e 57 cost. ed, infine, dall'art. 2, legge n. 18 del  1979
(quale norma generale prevalente); 
        illegittimita' costituzionale per violazione del principio di
proporzionalita'  affermato  dalla  disciplina   comunitaria,   dagli
articoli 56 e 57 Cost., dall'art. 2, legge n. 18/1979; 
        illegittimita' costituzionale per violazione degli art. 2 e 3
Cost.; violazione degli art. 10 e 11, CEDU; 
        violazione del  principio  di  rappresentanza  delle  singole
nazioni nel Parlamento europeo in ragione degli abitanti e non  degli
elettori e tanto meno dei votanti; 
        violazione del principio del . giusto procedimento  di  legge
ed illegittimita' costituzionale degli art. 21 e 22  della  legge  n.
18/1979,  per  il  modo  in  cui   regolano   il   procedimento   per
l'assegnazione dei seggi; 
        incostituzionalita' della stessa norma per  violazione  degli
art. 2, 3 e 51 della Costituzione; 
        ulteriore illegittimita' costituzionale dell'art.  21,  legge
n. 18/1979 in relazione agli art. 2, 3 e 51 Cost.; 
        ulteriore  illegittimita'  della  decisione   dell'   Ufficio
nazionale  del  26  giugno  2009   e   dei   consequenziali   verbali
circoscrizionali di proclamazione degli eletti. 
    Pertanto, l' istante chiedeva la  correzione  dei  verbali  dell'
Ufficio centrale nazionale  e  degli  uffici  circoscrizionali  e  la
propria  conseguente  elezione  come  parlamentare  europeo,   previa
disapplicazione dell'art. 21, legge n. 18 del 1979, per contrasto con
la decisione CE EURATOM (art. 1, 2, 7) e  gli  art.  189  e  190  del
Trattato; in subordine, chiedeva  la  trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale. 
    Si  costituivano  le   amministrazioni   statali   intimate   con
l'Avvocatura dello Stato,  ed  inoltre  la  Regione  Sardegna,  l'on.
Caronna  e  l'on.  Gualtieri,  quali  controinteressati,  contestando
l'eccepito contrasto tra la legge n.  18  del  1979  e  la  normativa
comunitaria,  poiche'  quest'  ultima  non  imporrebbe  il   criterio
proporzionale territoriale. Esponevano, anche, il  mancato  contrasto
tra l' art. 2 e l' art. 21,  in  quanto  il  secondo  conterrebbe  il
disposto tecnico del principio previsto all'  art.  2.  Ulteriormente
affermavano  l'  inconferenza  del  riferimento  all'  art.  190  del
Trattato ed al  principio  di  «proporzionalita'  degressiva»,  quale
parametro cui commisurare la legittimita' della legge n. 18 del  1979
e l' esclusivita' dell' art.  2  della  decisione  CE-EURATOM  76/787
quale normativa sovraordinata di riferimento per  la  legge  italiana
sul procedimento elettorale per il Parlamento europeo. 
    La causa  ad  esito  della  discussione  era  trattenuta  per  la
decisione. 
 
                               Diritto 
 
    1. - Osserva il Collegio  che,  ai  fini  della  decisione,  deve
preliminarmente essere esaminato il complesso  quadro  normativo  che
regola  la  materia  all'  esame  e  deve  porsi  l'attenzione  sulla
prospettata questione di  legittimita'  costituzionale,  avanzata  da
parte ricorrente, in riferimento agli artt. 21 e 22 della legge n. 18
del 1979. L' art. 21 della legge n. 18 del  1979  affida  il  computo
complessivo dei voti ed il riparto dei seggi al seguente schema. 
    L' Ufficio elettorale nazionale, compiuto lo scrutino, riceve gli
estratti  dei  verbali  di  tutti  e  cinque  gli  Uffici  elettorali
circoscrizionali costituiti presso le corrispondenti  circoscrizioni;
sulla base di tali atti, procede: 
        a determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
(data dalla somma dei voti validi conseguiti  da  ciascuna  lista  su
tutto il territorio) (comma 1, n. 1), le liste che hanno superato  la
soglia del 4 % dei voti validi e che sono dunque ammesse  al  riparto
dei voti (comma 1, n. 1 bis); 
        a dividere la cifra elettorale nazionale  di  ciascuna  lista
per il numero totale dei seggi da attribuire, ottenendo il  quoziente
elettorale nazionale (comma 1, n. 2) ed a determinare il  numero  dei
seggi in base  a  quante  volte  il  quoziente  elettorale  nazionale
rientra nella cifra elettorale nazionale di lista; 
        a dividere la cifra elettorale nazionale  di  ciascuna  lista
per il quoziente elettorale nazionale e ad attribuire ad  ogni  lista
tanti seggi quante volte il quoziente  elettorale  di  lista  risulti
contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale di  ciascuna  lista
(comma 1, n. 3); 
        infine, ad attribuire i seggi che eventualmente rimangono  da
assegnare alle liste per le quali le divisioni  hanno  dato  maggiori
resti (comma 1, n. 3). 
    Pertanto  pur  essendo  disposta,  in  forza  della   legge,   la
costituzione di cinque circoscrizioni,  per  ognuna  delle  quali  e'
predefinito un numero di seggi da  assegnare  (art.  2),  l'effettiva
ripartizione dei seggi avviene sulla base di un computo dei suffragi,
che, di fatto, assegna alla singola circoscrizione un numero di seggi
direttamente correlato all' affluenza al voto che li' si  registra  e
non in modo proporzionale sulla base dei seggi  gia'  assegnati  alle
singole circoscrizioni. Infatti, tanto maggiori sono i voti  espressi
alle liste nella  singola  circoscrizione,  tanto  piu'  alto  e'  il
rapporto tra la cifra  circoscrizionale  di  lista  ed  il  quoziente
nazionale  elettorale  di  lista  e,  dunque,  il  numero  di   seggi
conseguiti. 
    L'applicazione  di   siffatto   meccanismo   ha   inevitabilmente
determinato la sottrazione di seggi dalle circoscrizioni a piu' bassa
partecipazione  elettorale  (nella  specie,  le  meridionali   e   le
insulari) a favore di quelle  a  piu'  alta  percentuale  di  votanti
(quelle settentrionali). 
    Va precisato che, dunque, dalla applicazione del meccanismo  come
letteralmente previsto  dalla  disposizione  -  in  particolare,  per
quanto rileva, l'art. 21, comma 1, n.  3  -  discendono  gli  effetti
definiti - dalla parte ricorrente - come  distorsivi  ed  oggetto  di
impugnazione, che vanno, peraltro, inquadrati nel piu'  ampio  quadro
normativo nazionale e comunitario. 
    2. - In primo luogo, pertanto, va rilevato che  la  ricostruzione
del quadro normativo della materia che e'  oggetto  del  gravame  non
puo' prescindere dal richiamo ai precetti sovrannazionali. 
    Cosi' deve farsi riferimento all' art. 189 del Trattato CE che ha
stabilito che «Il Parlamento europeo e' composto  dai  rappresentanti
dei popoli degli stati  riuniti  nella  Comunita'».  Ne  deriva  che,
espressamente,  la  norma  del  Trattato  prevede  la  necessita'  di
garantire  un'appropriata  rappresentanza  dei  popoli  degli   Stati
membri.   A   propria   volta,    la    decisione    del    Consiglio
76/787/CECA/CEE/EURATOM del 20 settembre  76,  stabilisce  all'  art.
189, che «Il  Parlamento  europeo,  composto  da  rappresentanti  dei
popoli degli Stati riuniti nella Comunita', esercita poteri  che  gli
sono attribuiti dal presente Trattato» e prevede, all' art. 190,  che
«I rappresentanti al  Parlamento  europeo,  dei  popoli  degli  stati
riuniti nella Comunita' sono eletti a suffragio  universale  diretto.
Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro  e'  fissato
come segue: ''... il numero dei  rappresentanti  eletti  in  ciascuno
Stato membro deve garantire un' adeguata  rappresentanza  dei  popoli
degli Stati riuniti nella Comunita'.». 
    La materia elettorale europea e'  stata  disciplinata  a  livello
nazionale con la  legge  n.  18  del  1979  che,  nelle  disposizioni
generali, prevede all' art. 1 che «i membri  del  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia sono eletti  a  suffragio  universale  con  voto
diretto,  libero  e  segreto  attribuito   a   liste   di   candidati
concorrenti. L' assegnazione dei seggi tra le  liste  concorrenti  e'
effettuata in ragione proporzionale, con le  modalita'  previste  dai
successivi articoli  21  e  22»,  e  all'  art.  2  prevede  che  «Le
circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono  stabiliti  nella
tabella A. Il complesso  delle  circoscrizioni  elettorali  forma  il
collegio unico nazionale. L'assegnazione del numero  dei  seggi  alle
singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, e'  effettuata,  sulla
base  dei  risultati   dell'   ultimo   censimento   generale   della
popolazione, riportati dalla  piu'  recente  pubblicazione  ufficiale
dell' Istituto centrale di statistica,  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell' Interno, da emanarsi
contemporaneamente  al  decreto  di  convocazione  dei   comizi.   La
ripartizione dei  seggi  di  cui  al  precedente  comma  si  effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei
membri spettante all' Italia e distribuendo i  seggi  in  proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione,  sulla  base  dei  quozienti
interi e dei piu' alti resti». 
    Il popolo, come dato evincere  dai  principi  fondamentali  dell'
Unione Europea, rappresenta il complesso degli individui che possiede
lo «status» di cittadino di un determinato  Stato,  ma,  altresi'  il
concetto presuppone condivisione di valori, credenze ed identita' del
gruppo. Pertanto, in  disparte  l'identificabilita'  di  un  concetto
giuridico di «popolo europeo» ,  la  partecipazione  dei  popoli  dei
singoli  Stati  membri  al  processo  decisionale  della   Comunita',
attraverso i propri rappresentanti, costituisce  lo  strumento  primo
per avviare e sviluppare il processo di integrazione.  Alla  luce  di
siffatte considerazioni  il  principio  di  proporzionalita',  che  -
proprio nel suo originario significato matematico  -  rappresenta  la
relazione lineare tra le diverse quantita' costituite dai popoli  dei
differenti Stati e la rappresentanza proporzionale,  e'  -  dunque  -
criterio idoneo  a  garantire  la  democraticita'  (nel  senso  della
rappresentanza dei popoli) delle elezioni europee. In tale  contesto,
va collocata la citata decisione del Consiglio europeo 76/787 del  26
settembre  1976,  che  stabilisce  il  principio  comunitario   della
proporzionalita' per il riparto dei voti, con  la  facolta'  per  gli
Stati membri di costituire circoscrizioni elettorali per elezioni  al
Parlamento europeo, nel rispetto del predetto principio. 
    Il  principio  proporzionale  assume  distinti  significati   che
possono essere cosi' individuati: 
        la rappresentanza territoriale proporzionale (ai sensi  degli
artt. 1 e 2 della Decisione CE EURATOM); 
        la proporzionalita' politica. 
    Tali due significati trovano la loro «ratio» - come detto - nella
necessita' di assicurare la rappresentanza ai popoli (rinvenibile dai
dati numerici  della  popolazione)  ed,  altresi',  la  garanzia  del
principio democratico attraverso la tutela delle minoranze  esistenti
nella  comunita',  anche  mediante   una   ripartizione   dei   seggi
disponibili  sul  territorio.  Ad  una  lettura  delle   disposizioni
comunitarie, dunque, non appare in alcun modo scindibile  il  momento
del riparto dei seggi da quello dell'assegnazione dei voti, che  deve
necessariamente seguire un metodo coerente al fine di  realizzare  il
principio esposto dalle disposizioni richiamate. Ma.  altresi',  deve
evidenziarsi  il  principio  comunitario  (art.  190   del   Trattato
istitutivo della Comunita' Europea 25 marzo 1957),  della  necessita'
di rispettare la «proporzionalita' degressiva» , in base  alla  quale
il numero degli eletti in  ciascuna  ripartizione  territoriale  deve
garantire  un'adeguata   rappresentanza   della   popolazione   nella
corrispondente circoscrizione. 
    La Risoluzione P6TA20070429, con cui  il  Parlamento  europeo  ha
effettuato il riparto dei seggi tra gli Stati, ha  chiarito  che  per
«proporzionalita' degressiva» si intende «il criterio  per  garantire
che il rapporto tra la popolazione e il numero di seggi  di  ciascuno
Stato membro vari in funzione della rispettiva popolazione,  in  modo
che ciascun deputato di uno Stato membro  piu'  popolato  rappresenti
piu' cittadini rispetto a ciascun deputato di uno Stato  membro  meno
popolato o viceversa, ma anche che nessuno Stato membro meno popolato
abbia piu' seggi di uno Stato piu' popolato». 
    Tale principio e' stato anche ribadito, da ultimo,- nel  Trattato
di Lisbona del 2 agosto 2008 (art.9). 
    Orbene, l' adeguamento ai principi dettati  in  sede  comunitaria
era assolto dal legislatore nazionale, proprio  attraverso  la  nuova
formulazione dell' art. 2, legge n. 18 del 1979, laddove si  recepiva
l' indicazione comunitaria, adeguando il metodo del riparto dei seggi
a quanto disposto dalla Costituzione per le elezioni politiche  (art.
56 comma 4°) e prevedendo - dunque - un sistema di  ripartizione  dei
seggi  sulla  base  della  popolazione  individuata  in  ragione  del
criterio demografico. Sul punto, vale la  lettura  delle  discussioni
parlamentari in cui e' evidente la volonta' di ripartire i  seggi  in
ragione  proporzionale  della  popolazione  di  ogni  circoscrizione,
attraverso un meccanismo identico a quanto previsto per  le  elezioni
politiche (cfr. atti parlamentari - Camera dei deputati A.C. n. 1427,
disegno di legge presentato il 15 marzo 1984).  Peraltro,  il  rinvio
operato dalla legge (art. 5 1. n. 18 cit), per quanto  non  previsto,
alle disposizioni per le elezioni politiche  nazionali,  conferma  l'
intenzione espressa di voler uniformare i principi di rappresentanza. 
    Con l' emanazione del d.P.R  1  aprile  2009,  in  attuazione  ai
principi di cui dell' art. 2 legge n. 18,  si  e'  stabilita,in  base
alla popolazione del censimento generale del 21 ottobre 2001, fra  le
circoscrizioni  elettorali,  in  cui  e'  suddiviso   il   territorio
italiano, la seguente ripartizione dei seggi: 
        Italia Nord - occidentale: n. 19 seggi; 
        Italia Nord - orientale: n. 13 seggi; 
        Italia centrale: n. 14 seggi; 
        Italia meridionale: n. 18 seggi; 
        Italia insulare: n. 8 seggi. 
    La ripartizione dei seggi alle varie circoscrizioni si effettua -
dunque - dividendo il numero degli abitanti della Repubblica  per  il
numero dei rappresentanti spettante all'Italia e distribuendo i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni  circoscrizione,  sulla  base
dei quozienti e dei piu' alti resti. 
    Il   risultato   elettorale   derivato,   al   contrario,   dall'
applicazione  dell'  art.  21  (comma  1,  n.  3)  della   legge   di
riferimento, ha  determinato  un  deficit  di  rappresentanza,  nell'
odierna tornata elettorale, per cittadini  delle  circoscrizioni  del
Sud  e  delle  Isole,  che  hanno  visto  la  diminuzione  di 3  e  2
rappresentanti rispettivamente (con la conseguente  mancata  elezione
del ricorrente) in ragione della ripartizione dei voti sulla base  di
altro e discordante criterio (di cui all' art. 21) riferito al numero
dei cittadini che hanno esercitato il diritto di voto. 
    Infatti, l'Ufficio elettorale, in applicazione dell'art. 21,  non
ha tenuto conto, nella distribuzione dei seggi, del numero dei  seggi
determinati per ciascuna circoscrizione  territoriale  in  base  alla
popolazione residente ed ha attribuito, da  un  lato,  i  seggi  alle
liste sulla base del dato numerico riscontrato in forza  della  cifra
elettorale circoscrizionale, e dall' altro,  i  seggi  rimasti,  alle
circoscrizioni nelle quali si e' avuta la maggiore  cifra  elettorale
circoscrizionale. E' stato determinato, pertanto, uno spostamento dei
seggi - in dipendenza dei voti espressi - rispetto a quanto ripartito
per le circoscrizioni. 
    Tale differente criterio ancora il risultato non al principio  di
rappresentanza dei popoli, sancito dal diritto comunitario, ma ad  un
criterio premiante dell' effettivo esercizio  del  diritto  di  voto,
ovvero alla matura consapevolezza dei diritti e dei doveri dipendenti
dallo status di cittadino; in tal  modo,  contrasta  con  i  principi
posti   a   fondamento   delle    elezioni    politiche    nazionali.
Conseguentemente deve  escludersi  la  possibilita'  di  una  lettura
evolutiva dell' art. 21 in esame che  lo  renda  compatibile  con  la
norma  contenuta  nel  menzionato  art.  2,  come   novellato   dall'
intervento del legislatore con la 1egge n. 10 del 2009. 
    3.  -  Orbene,  sulla  base delle  predette   considerazioni   si
evidenzia allora la rilevanza, ai fini della decisione  della  causa,
della questione di legittimita'  costituzionale  prospettata  in  via
subordinata dalla ricorrente, in relazione agli artt. 21 e 22  1.  n.
18 del 1979, per contrasto con gli arti. 3, 10, 11, 48,  51,  56,  97
Cost., poiche' l' applicazione  evidenziata  dei  meccanismi  imposti
dall' art. 21 nell' attribuzione dei seggi  risulta  contrastare  non
solo con i principi indicati dall' art. 2 citato,  ma  anche  con  le
menzionate disposizioni costituzionali. 
    4. - Occorre, quindi, chiarire, che la questione  sollevata  deve
essere  incentrata  specificamente  con  riguardo  alla  disposizione
contenuta nell' art. 21, comma 1, n. 3, nella parte in  cui  descrive
il metodo di calcolo dei seggi da attribuire ad ogni singola lista in
ciascuna circoscrizione, nonche' le modalita'  di  distribuzione  dei
resti. Mentre il successivo art. 22 non rileva, poiche' non  contiene
la disciplina contestata, ma un rinvio alla norma precedente. 
    5. - E, dunque, opportuno  un  secondo  chiarimento  preliminare,
concernente  il  profilo  di  legittimita'  sottoposto   alla   Corte
costituzionale, che riguarda in primo luogo e in via diretta, non  la
compatibilita' della  norma  in  esame  con  il  diritto  dell'Unione
europea, bensi'  la  sua  possibile  violazione  della  nostra  Carta
costituzionale per quanto  concerne  il  procedimento  relativo  allo
svolgimento  delle  operazioni  elettorali,  rimesse  al  legislatore
nazionale alla stregua del noto  criterio  di  sussidiarieta'.  Sotto
tale ultimo profilo,  risulta  poi,  confermata  la  rilevanza  della
questione, atteso che una eventuale pronuncia di  incostituzionalita'
della Corte costituzionale imporrebbe di decidere  la  posizione  del
ricorrente, ancora non definitiva, in ragione del giudizio in  corso,
alla stregua della nuova disciplina che ne risulterebbe. 
    Come  e'  noto  la  Costituzione  italiana  non  prevede   alcuna
disposizione in materia di sistema  elettorale  strettamente  inteso,
limitandosi a sancire, all' art. 48, che «il  voto  e'  personale  ed
eguale, libero e segreto» e a prescrivere, all'art. 56, il  suffragio
universale e diretto per l' elezione della Camera  dei  deputati.  Ne
discende che «il principio di eguaglianza non si estende al risultato
concreto della manifestazione di volonta' dell'  elettore.  Risultato
che dipende, invece, dal sistema che il legislatore ordinario  -  non
avendo la Costituzione disposto al riguardo  -  ha  adottato  per  le
elezioni politiche  e  amministrative,  in  relazione  alle  mutevoli
esigenze che si ricollegano  alle  consultazioni  elettorali»  (Corte
cost., sent. n. 43 del 1961); d' altronde, «la  determinazione  delle
formule e dei sistemi elettorali» - che  costituisce  un  ambito  nel
quale si esprime con un massimo  di  evidenza  la  politicita'  della
scelta del  legislatore  -  e',  comunque,  censurabile  in  sede  di
giudizio  di   costituzionalita'   «quando   risulta   manifestamente
irragionevole» (Corte cost., ord. n. 260 del 2002). 
    6. - Deve, pertanto, procedersi all'  esame  della  questione  di
legittimita' costituzionale - prospettata, che  il  Collegio  ritiene
non  manifestamente  infondata,  con   riguardo   alla   disposizione
contenuta nell'art. 21 comma 1, n. 3 legge n. 18 cit., in parte  qua,
come sopra precisato, passando in rassegna  le  singole  disposizioni
costituzionali di riferimento. 
    7. - Sotto  il  profilo  della  ingiustificata  ed  irragionevole
disparita' di trattamento tra elettori, viene, dunque, in  rilevo  l'
art. 3 della Costituzione, poiche' le  disposizioni  contenute  nell'
art. 21, comma 1 della legge n. 18 appaiono  sospette  di  intrinseca
irragionevolezza  o  irrazionalita'  -  apprezzabile   in   sede   di
legittimita' costituzionale secondo il  costante  insegnamento  della
Corte Costituzionale, per  la  prospettata  contraddittorieta'  della
medesima legge con l' intenzione del legislatore quale risultante dai
lavori parlamentari preparatori della norma e dal tenore  del  citato
art. 2. 
    Infatti, in un sistema quale quello attuale per  le  elezioni  al
Parlamento europeo, il principio di eguaglianza del voto, connesso  a
quello delle sovranita' popolare, sembra alterato  dalla  diminuzione
dei seggi assegnati alle  circoscrizioni,  in  forza  del  meccanismo
previsto dall' art. 21, comma 1, n. 3. Inoltre, non  assegnare,  all'
interno delle cinque circoscrizioni previste,  il  numero  dei  seggi
determinati in base al calcolo demografico voluto  dalla  legge,  non
solo sembra comportare la violazione  del  principio  comunitario  di
rappresentativita' territoriale, ma anche  violare  il  principio  di
uguaglianza, consentendo ad una o piu' liste,  di  conseguenza,  all'
interno  delle  circoscrizioni  in  cui  vi  e'  stata  una  maggiore
affluenza di elettori, di ottenere piu' seggi, alterando il numero di
quelli  assegnati  alle  medesime  circoscrizioni,  a   scapito   dei
candidati che concorrono nelle circoscrizioni con minore affluenza di
votanti.  In  altri  termini,  a  parita'  di  condizioni  verrebbero
trattati  in  maniera  diversa  i  cittadini  che  risiedono  in  una
determinata circoscrizione elettorale. 
    Ma l'  eguaglianza  del  voto  che  la  persona  e'  chiamata  ad
esprimere nell' elezione di organi  politici  e'  il  riflesso  dell'
eguale dignita' di tutti i cittadini e  rappresenta  una  particolare
applicazione del principio fondamentale di eguaglianza sancito  dall'
art. 3 Cost. 
    8. - Si deve  prospettare,  altresi',  per  i  motivi  richiamati
sopra, la violazione del principio di buon andamento ed imparzialita'
di cui all' art. 97 Cost., poiche' il  legislatore  nazionale,  nell'
emanare la norma contenuta nel predetto articolo 2, 1egge n.  18  del
1979, ha accolto -coerentemente a quanto disposto dall' art. 11 e dal
novellato art. 117, comma 1 della Costituzione-  l'  indicazione  del
legislatore comunitario, in ordine alla facolta'  di  auto-vincolarsi
ad un sistema di ripartizione territoriale - per circoscrizione - dei
seggi. Al contrario, l' art. 21, nella parte indicata, che  contrasta
con il principio rinvenuto  -  nell'  art.  2,  ancora  il  risultato
elettorale e la proclamazione degli eletti ad  un  sistema  premiante
delle circoscrizioni in cui la popolazione, per  cosi'  dire,  si  e'
dimostrata  politicamente  e  civicamente  piu'  matura,  rispondendo
maggiormente con la presenza alle urne.  Tale  diverso  criterio  non
sembra trovare una sua "ratio" nell'Ordinamento. 
    Peraltro, non puo' non accennarsi - a conferma delle perplessita'
fomite  alla  norma  in  esame  -  ad   un   ulteriore   profilo   di
irragionevolezza ed ingiustizia dell' art. 21, legge n. 18 del  1979,
come sostituito dalla 1egge  n.  10  del  2009.  Infatti  la  novella
legislativa del 2009, pur essendo il territorio  nazionale  suddiviso
in piu' collegi territoriali, richiede il raggiungimento, da parte di
ciascuna lista, di un rigido quorum minimo complessivo nazionale, per
poi ripartire i seggi  nuovamente  su  base  territoriale,  pero'  in
relazione alla cifra elettorale nazionale dei soli partiti che  hanno
superato la soglia di sbarramento. Questi ultimi,  cosi',  si  vedono
attribuire, in  sede  di  computo  dei  resti  eccedenti,  il  quorum
elettorale intero, con riferimento a ciascun collegio territoriale, e
quindi ulteriori europarlamentari  sulla  base  di  cifre  elettorali
anche piu' modeste rispetto a quelle riportate dalle  liste  che  non
hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4%:  liste  che  vengono
quindi escluse anche dal predetto riparto dei resti,  creando,  oltre
alle evidenziate alterazioni dell' iniziale  ripartizione  dei  seggi
fra i previsti collegi territoriali,  una  irragionevole  carenza  di
rappresentanza della volonta' politica espressa da molti elettori. 
    9 - Ancora, per quanto esposto, vengono in rilievo gli artt. 10 e
11 della Costituzione, che indicano il modo in cui la  Repubblica  si
mette in relazione con  la  Comunita'  internazionale,  imponendo  il
rispetto dei trattati internazionali e della normativa e dei principi
comunitari ed accettando la limitazione della propria sovranita'.  In
particolare, va precisato che l' art. 11 Cost., che, secondo la  piu'
consolida giurisprudenza della Corte costituzionale,  costituisce  la
base  giuridica  dell'  adesione  dell'Italia  all'  Unione  Europea,
prevede che «L' Italia'(....) consente, in condizione di parita'  con
gli altri Stati, alle limitazioni  di  sovranita'  necessarie  ad  un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia, fra le Nazioni».  Lo
stesso tenore della norma  richiama  alla  mente  l'  art.  1  Cost.,
secondo cui «La sovranita' appartiene  al  popolo,  che  la  esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione», risultandone confermata
la  necessita',  comunque   rinvenibile   dal   complessivo   sistema
giuridico, che anche l' esercizio delle procedure nazionali  relative
all' attribuzione di profili di sovranita' all' Unione europea, quali
l'  elezione  degli  europarlamentari,  avvenga  in  conformita'   al
principio  democratico   cosi'   come   disciplinato   dalla   nostra
Costituzione, in modo analogo a quanto accade per l' esercizio  della
sovranita'  popolare  in  ambito  nazionale  mediante   le   elezioni
politiche, partecipando quindi i due momenti (elezioni  nazionali  ed
al  Parlamento  europeo)  alla  medesima  esigenza  di  rispetto  dei
principi  costituzionali  che  disciplinano  l'  esercizio  della   t
sovranita' popolare ai sensi del richiamato art. 1 Cost. Altresi', la
decisione del Consiglio 20 settembre 1976 n.  76/787,  immediatamente
applicabile nel nostro Paese, impone, agli artt. 1, 2 e 7, agli Stati
membri la salvaguardia alla rappresentanza anche con riferimento alle
norme che regolano il procedimento elettorale. 
    Va aggiunto che, seppure la Decisione 76/787 lascia agli Stati la
facolta' di scegliere il sistema del riparto per  circoscrizione  dei
seggi, definendo l' ambito discrezionale di esercizio della  potesta'
normativa, il sistema  della  ripartizione  tenitoriale,  seppur  non
obbligatorio  secondo  le  previsioni  comunitarie,   risponde   alle
esigenze  di   proporzionalita'   e   di   rappresentativita'   della
popolazione, alla luce dei principi evidenziati. Sicche' la  facolta'
assegnata  al  legislatore  nazionale,  nell'  ambito  della  propria
potesta',  non  puo'  comportare  la  previsione  di  un   meccanismo
contrastante, ma semmai alternativo ed equivalente nel  perseguimento
dello scopo. Pertanto, una volta che lo Stato abbia eletto  una  via,
appare che esso si sia auto-vincolato, senza che possa rimanere altro
spazio per un sistema incoerente, quanto al criterio di  assegnazione
dei seggi medesimi. 
    10. - Ancora vengono in rilievo le norme della  Costituzione  che
affermano il criterio  della  rappresentativita'  della  popolazione,
quale derivazione del piu' alto principio democratico - artt. 48 e 51
cost. -, cio' specificamente in quanto il  legislatore  nazionale  ha
fatto rinvio, per la disciplina delle elezioni europee,in conformita'
ai citati artt. 1 e 11 Cost., alla normativa in materia  di  elezioni
politiche.  In  forza  dei  principi  costituzionali  richiamati,  la
disciplina dettata dalla legge ordinaria per  il  sistema  elettorale
deve essere, pertanto, coerente e  non  contraddittoria  rispetto  al
ruolo attribuito  dall'  ordinamento  costituzionale  all'  assemblea
rappresentativa che viene in tal modo eletta. 
    Infatti, ai sensi dell' art. 48 Cost., tramite il  voto  (uguale,
libero e segreto), ciascun componente del  corpo  elettorale  (organo
del Popolo) puo' partecipare agli strumenti di democrazia  diretta  e
rappresentativa. Per quanto attiene all' ambito nazionale, dunque, la
nostra Costituzione delinea uno Stato di  diritto  democratico  (art.
49), caratterizzato da una forma di governo parlamentare, ovvero,  in
cui le Camere sono elette direttamente dal popolo e lo  rappresentano
e, quindi, adottano le leggi e accordano la fiducia  all'  Esecutivo,
operando secondo  le  previste  maggioranze  (art.  64  Cost).  Esse,
dunque, operano secondo un rapporto  di  rappresentanza  diretta  del
Popolo, mediante lo strumento del corpo elettorale, in quanto ciascun
parlamentare «rappresenta la Nazione  ed  esercita  le  sue  funzioni
senza vincolo di mandato» (art. 67 Cost), anche mediante il potere di
iniziativa legislativa, di proposizione di mozioni, d'inchiesta (art.
82  Cost)  e  di  sindacato   ispettivo   (mozioni,   interrogazioni,
interpellanze, ...), che  valorizzano  la  funzione  autonomamente  e
personalmente svolta da ogni rappresentante  democraticamente  eletto
alle  Camere  -  secondo  le  pregresse  considerazioni.  La   nostra
Costituzione, peraltro, e' pervasa  dal  principio  della  sovranita'
popolare,  come  emerge  dalla  ricognizione  delle  norme   che   ne
stabiliscono i modi di esercizio  -  oltre  ai  menzionati  articoli:
«tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti
per concorrere con  metodo  democratico  a  determinare  la  politica
nazionale» (art. 49 Cost); possono, inoltre, partecipare a  sindacati
(art. 39),  associazioni  e  comitati  (artt.  2  e  18),  impegnarsi
direttamente   nel   sociale   (alla   stregua   del   principio   di
sussidiarieta'  di  cui  all'  art.  118)  ed  hanno  il  diritto  di
manifestare il proprio pensiero, informare ed essere informati  (art.
21).  Tali  principi  trovano;   ancora,   conferma   nell'   "acquis
communautaire" di cui sono espressione gli artt.  10,  11,  39  e  40
della CEDU - i quali non possono che costruire anche fondamento della
necessita'  di  rappresentanza  delle  popolazioni   nel   Parlamento
europeo. 
    11. - I predetti articoli della Convenzione, sanciscono, infatti,
il diritto di ciascun individuo di manifestare le proprie convinzioni
e di godere dell' elettorato  attivo  e  passivo  per  il  Parlamento
europeo. Tale diritto deve ritenersi strettamente connesso  a  quelli
tutelati dagli articoli che, nella Carta Costituzionale, affermano la
regola democratica secondo il principio di eguaglianza  di  cui  all'
art. 3 Cost. La Corte Costituzionale, con le sentenze nn. 348  e  349
del 2007 ha evidenziato la particolare «rilevanza delle  norme  della
Convenzione,  in  considerazione  del   contenuto   della   medesima,
tradottosi  nell'  intento  di  garantire,  soprattutto  mediante  lo
strumento interpretativo, la tendenziale coincidenza ed  integrazione
delle garanzie stabilite dalla CEDU  e  dalla  Costituzione,  che  il
legislatore ordinario e' tenuto a rispettare e realizzare». 
    E', dunque, alla luce di quanto evidenziato proprio dalle  citate
pronunzie della Corte costituzionale  che  assume  rilievo  il  nuovo
testo  dell'  art.  117,  comma  1,  Cost.;  infatti,  il   parametro
costituzionale ribadisce l' obbligo - gia' anticipato dall'  art.  10
cost. - del legislatore ordinario di rispettare  le  norme  contenute
negli  accordi  internazionali,  con  la  conseguenza  che  la  norma
nazionale incompatibile con la norma della CEDU e,  dunque,  con  gli
obblighi internazionali di cui agli artt.10 e 117, comma  1  -  viola
percio' lo stesso parametro. 
    Ne  consegue  che  va  sollevata  d'  ufficio  la  questione   di
legittimita' costituzionale, con riferimento  anche  all'  art.  117,
comma 1, cost. - unitamente a quanto gia' rilevato con riguardo  agli
artt. 10 e 11 cost. - dell' art. 21, in parte qua, per  violazione  -
secondo quanto gia' evidenziato - dei principi che trovano fondamento
negli artt. 10,11 39 e 40 della CEDU. 
    12.  -  Deve  considerarsi,  ulteriormente  che  il  criterio  di
rappresentanza proporzionale territoriale costituisce espressione del
principio di rappresentativita' del cittadino nelle  istituzioni,  di
cui agli artt. 56 e 57 Cost. 
    In questo senso il  richiamato  art.  2  della  1egge  n.  18  e'
simmetrico agli artt. 56 e 57 della Costituzione. 
    Da quanto sin qui menzionato, emerge che l' art. 21  della  1egge
n.  18  sembra  porsi  in   conflitto   con   i   predetti   precetti
costituzionali  finendo   per   sacrificare   la   rappresentativita'
territoriale, principio che deve al  contrario  essere  salvaguardato
indipendentemente dalle modalita' di assegnazione, in  concreto,  dei
seggi alle liste. 
    Per quanto sin qui esposto, non definitivamente pronunciando  sul
ricorso indicato in epigrafe, deve essere dichiarata rilevante e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 21, comma 1, n. 3,1egge n. 18 del 1979, nella parte in  cui
dispone che -l' Ufficio elettorale «Attribuisce, poi, alla lista, sia
essa singola sia formata da liste collegate a  norma  dell'  articolo
12,  nelle  varie  circoscrizioni,  tanti  seggi  quante   volte   il
rispettivo quoziente elettorale  di  lista  risulti  contenuto  nella
cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che  rimangono
ancora  da  attribuire   sono   assegnati,   rispettivamente,   nelle
circoscrizioni per le quali  ultime  divisioni  hanno  dato  maggiori
resti e, in caso di parita' di resti, a quelle  circoscrizioni  nelle
quali si e' ottenuta la maggiore cifra elettorale  circoscrizionale»,
senza rispettare il numero dei seggi preventivamente attribuito  alle
singole  circoscrizioni,  ai  sensi  dell'  art.  2, legge   n.   18,
specificatamente con riferimento agli artt. 1, 3 e 97, 10, 11 e  117,
48, 49 e  51  Cost.;  pertanto,  deve  disporsi  la  sospensione  del
presente giudizio e l' immediata trasmissione degli atti alla.  Corte
Costituzionale. 
    Deve ordinarsi, altresi',  che  a  cura  della  segreteria  della
sezione la, presente ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed
al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'  comunicata  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del senato della Repubblica. 
    Rimane  riservata  alla  decisione  definitiva   ogni   ulteriore
statuizione in rito, in merito ed in ordine alle spese.