IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza sul  ricorso  RG.  7466  del
2009, proposto  dai  signori  on.  Felice  Carlo  Besostri,  on.  Pia
Locatelli, Giovanni Baccalini, Stefania Ciavattini, Biagio  Di  Maro,
Domenico Ferraro, Sergio  Tremolada,  tutti  rappresentati  e  difesi
dall'avv.  Felice  C.  Besostri,  che  si  difende  in  proprio,   ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gian Marco  Grez
in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; 
    Contro il Ministero dell'interno,  Ufficio  elettorale  nazionale
per il Parlamento europeo,  Ufficio  elettorale  centrale  presso  la
Corte di cassazione, Ufficio elettorale circoscrizione I Italia  nord
occidentale,  Ufficio  elettorale  circoscrizione  II   Italia   nord
occidentale, Ufficio elettorale circoscrizione III  Italia  centrale,
Ufficio elettorale  circoscrizione  IV  Italia  meridionale,  Ufficio
elettorale  circoscrizione  V  Italia  insulare,   in   persona   dei
rispettivi legali  rappresentanti  pro  tempore,  non  costituiti  in
giudizio; 
    Nei confronti di: 
        on.  Iva  Zanicchi,   candidata   proclamata   eletta   nella
Circoscrizione I nella Lista PDL, domiciliata via Silvio Pellico,  n.
12, Lesmo (Milano), non costituita in giudizio; 
        on. Francesca Balzani, candidata eletta nella lista PD  nella
Circoscrizione  I  Italia  nord  occidentale,  domiciliata   in   via
Guglielmo Oberdan, n. 101/2, Genova, non costituita in giudizio; 
        on.  Oreste  Rossi,   candidato   proclamato   eletto   nella
Circoscrizione III nella Lista  Lega  Nord,  rappresentato  e  difeso
dall'avv.  Carlo  Emanuele  Gallo  e  dall'avv.  Alberto  Romano   ed
elettivamente domiciliato presso lo  studio  del  secondo,  in  Roma,
Lungotevere Sanzio, n. 1; 
        on. Gianteresio, detto Gianni Vattimo, candidato eletto nella
lista denominata Italia dei Valori nella Circoscrizione I Italia nord
occidentale, domiciliato in via Po, n. 11, Torino, non costituito  in
giudizio; 
        on.  Giovanni  Collino,  candidato  proclamato  eletto  nella
Circoscrizione II nella Lista PDL, domiciliato in via Ciarnescule, n.
2, Gemona del Friuli (Udine), non costituito in giudizio; 
        on. Salvatore  Caronna,  candidato  proclamato  eletto  nella
Circoscrizione II nella Lista PD, rappresentato e difeso dagli avv.ti
P. Trombetti e G. Morbidelli ed elettivamente domiciliato  presso  lo
studio del secondo in via G. Carducci, n. 4, Roma; 
        on. Herbert Dorfmann, candidato eletto nella Lista  PD  nella
Circoscrizione II Italia nord orientale, domiciliato in  via  Untrum,
n. 6, Veturno (BZ), non costituito in giudizio; 
        on. Mara Bizzotto, candidata eletta  nella  Lista  Lega  Nord
nella Circoscrizione II Italia nord  orientale,  domicialita  in  via
Concordia n. 13, Tezze sul Brenta (VI), non costituita in giudizio; 
        on. Luigi De Magistris, candidato eletto nella  Lista  Italia
dei  Valori  nella   Circoscrizione   II   Italia   nord   orientale,
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio  Scicchitano,  con  domicilio
eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via E.Faa' di Bruno, 4; 
        on. Paolo Bartozzoli, candidato eletto nella Lista PDL  nella
Circoscrizione III Italia centrale, domiciliato in Piazza Kurgan,  n.
8, Rufina (FI), non costituito in giudizio; 
        on. Roberto  Gualtieri,  candidato  proclamato  eletto  nella
Circoscrizione III nella Lista PD, rappresentato e  difeso  dall'avv.
Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso lo studio  dello
stesso in Roma, via Dora, 1; 
        on. Claudio Morganti, candidato eletto nella Lista Lega  Nord
nella  Circoscrizione  III  Italia  centrale,  domiciliato   in   via
Francolini, n. 29, Vaiano (PO), non costituito in giudizio; 
        on. Nccolo' Rinaldi, candidato eletto nella Lista Italia  dei
Valori, nella Circoscrizione  III  Italia  centrale,  domiciliato  in
Avenue Albert 119, Forest (Belgio), non costituito in giudizio; 
        on. Salvatore Tatarella, candidato  eletto  nella  Lista  PDL
nella Circoscrizione IV Italia meridionale, domiciliato in via Andrea
da Bari, Bari, non costituito in giudizio; 
        on. Mario Pirillo, candidato eletto  nella  Lista  PD,  nella
Circoscrizione IV Italia meridionale, domiciliato in Strada  Nova  n.
4, Amantea (CS), non costituito in giudizio; 
        on. Arlacchi Giuseppe  detto  Pino,  candidato  eletto  nella
Lista Italia dei Valori, nella Circoscrizione IV Italia  meridionale,
domiciliato in via di Tor Fiorenza, n. 55, Roma,  non  costituito  in
giudizio; 
        on. Salvatore Iacolino, candidato  eletto  nella  Lista  PDL,
nella Circoscrizione V Italia insulare, domiciliato in  via  Catania,
n. 78, Palermo, non costituito in giudizio; 
        on. Rosario Crocetta, candidato eletto nella Lista PD,  nella
Circoscrizione V Italia insulare, domiciliato in via Laconia,  n.  7,
Gela (CL), non costituito in giudizio; 
        on. Giommaria Uggias, candidato eletto nella Lista Italia dei
Valori, nella Circoscrizione V Italia  insulare,  difeso  in  proprio
nonche' dagli avv.ti S. Pinna e G. Carta ed elettivamente domiciliato
presso quest'ultimo, in Roma, via B. Buozzi, n. 87; 
    Per l'annullamento previa sospensione  dell'efficacia,  in  parte
qua del verbale dell'Ufficio Elettorale  Nazionale  presso  la  Corte
Suprema di Cassazione relativo alle operazioni elettorali con cui  e'
stato adottato l'atto di proclamazione  degli  eletti  al  Parlamento
europeo - elezioni 6 e 7 giugno 2009, nella parte  in  cui  non  sono
stati assegnati i seggi alla lista  «Sinistra  e  Liberta-Federazione
dei Verdi» e altre Liste: Rifondazione Comunista - Sinistra Europea -
Partito Comunisti Italiani, «Associazione  Politica  Nazionale  Lista
Marco Pannella», «La Destra», «Movimento per le Autonomie»,  «Partito
Pensionati», «Alleanza di Centro per la Liberta'»,  nonche'  di  ogni
ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi
il Verbale dell'Ufficio Elettorale Nazionale del 26 giugno 2009  e  i
Verbali delle operazioni degli Uffici Elettorali delle Circoscrizioni
I, II, III, IV e V,  nelle  parti  in  cui  individuano  parlamentari
europei in numero superiore a quelli spettanti alla lista in cui sono
stati candidati e/o in circoscrizione elettorale diversa da quella di
candidatura. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in  giudizio  dell'onorevole  Oreste
detto Tino Rossi; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'onorevole Salvatore
Caronna; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'onorevole Luigi  De
Magistris; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio  dell'onorevole  Roberto
Gualtieri; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2009 il  1°
Referendario Mariangela Caminiti e uditi per i ricorrenti  l'avv.  F.
C. Besostri, anche in proprio, per l'onorevole R. Gualtieri l'avv. V.
Cerulli Irelli, per l'onorevole S. Caronna l'avv. R. Righi per delega
dell'avv. G. Morbidelli, per l'onorevole L. De  Magistris  l'avv.  G.
Zaccaria per delega dell'avv.  S.  Scicchitano,  per  l'onorevole  O.
Rossi detto Tino l'avv. A. Romano, come specificato nel verbale; 
    Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge cost. 9
febbraio 1948, n. 1 e succ. mod., l'art.  23  della  legge  11  marzo
1953, n. 87 e succ. mod.; 
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue. 
 
                              F a t t o 
 
    I ricorrenti rappresentano  che  in  data  1°  aprile  2009,  con
decreto pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale del  3  aprile  2009  il
Presidente della Repubblica ha convocato i comizi per  l'elezione  di
72 membri del Parlamento europeo da svolgersi nei giorni 6 e 7 giugno
2009. Con decreto in pari data  e'  stata  approvata  la  Tabella  di
assegnazione del numero dei seggi alle Circoscrizioni per  l'elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in  numero  di
72, rispetto ai precedenti 78 (D.P.R. 10 aprile 2004). 
    L'Ufficio Elettorale Nazionale presso  la  Corte  di  cassazione,
dopo  le  votazioni,  ha  redatto   il   verbale   delle   operazioni
individuando le liste che avevano  conseguito  una  cifra  elettorale
nazionale pari almeno al 4 per cento dei voti validi  espressi.  Dopo
aver  rilevato  che  il  totale  delle  cifre  elettorali   nazionali
conseguite da tutte le liste era pari a n. 30519.01  voti,  l'Ufficio
ha attestato che il 4 per cento di tale cifra era pari a 1.220.781. 
    L'Ufficio Elettorale Nazionale ha quindi determinato il quoziente
elettorale nazionale delle  liste  ammesse  al  riparto  in  367.808,
dividendo il totale delle  cifre  elettorali  nazionali  delle  liste
ammesse al riparto pari a 26.482.189 per il numero dei seggi (72). 
    Dal Mod. 83 e' risultato che la Lega Nord ha ottenuto  un  seggio
conteggiato con i resti nella Circoscrizione III Italia centrale,  in
quanto la cifra elettorale cola' conseguita di 186.988 voti e'  stata
maggiore del resto  nazionale  di  179.454  e  minore  del  quoziente
elettorale nazionale pari a 367.809. La Lista Italia dei Valori-Lista
Di Pietro  ha  ottenuto  il  seggio  nella  Circoscrizione  V  Italia
insulare dove la cifra elettorale di 186.326 e'  stata  inferiore  al
quoziente elettorale di lista pari  a  353.977  ovvero  eleggendo  un
parlamentare in  piu'  nella  Circoscrizione  IV  Italia  meridionale
ovvero  I  Italia   nord-occidentale   con   una   cifra   elettorale
rispettivamente pari a 688.368 e 636.296. 
    Tale assegnazione dei seggi sarebbe stata  effettuata  nonostante
il tenore dell'art. 21, comma 1, n. 2 come modificato dalla legge  20
febbraio 2009, n.  10  che  ha  introdotto  per  la  quota  spettante
all'Italia la soglia di  sbarramento  del  4  per  cento,  precisando
altresi' che si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali
delle  liste  che  non  hanno  raggiunto  il   quoziente   elettorale
nazionale. 
    Lamentano i ricorrenti che  l'Ufficio  Elettorale  Nazionale  nel
fare detti conteggi non avrebbe tenuto conto della memoria presentata
dal  ricorrente  Felice  Besostri  per  l'Associazione   Sinistra   e
Liberta-Federazione dei  Verdi  e  quella  dell'Associazione  Partito
della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea-Partito  dei  Comunisti
Italiani, sull'applicazione della norma in questione. 
    L'Ufficio  Elettorale  Nazionale  ha  provveduto  poi,  ai  sensi
dell'art. 21, comma 1°, n. 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, alla
distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi attribuiti  alle
predette liste, procedendo ad assegnare i seggi non assegnati ad ogni
lista con il metodo dei quozienti interi, assegnando a  favore  delle
circoscrizioni nelle quali la lista ha conseguito il  maggior  numero
di resti. 
    Con comunicato del  9  luglio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n.  158  del  10  luglio  2009,  l'Ufficio
Centrale Nazionale presso la Corte di cassazione  ha  proclamato  gli
eletti al Parlamento europeo.  A  seguito  delle  rinunce  e  opzioni
ammesse nella Circoscrizione III-Italia centrale per  la  Lista  Lega
Nord estato proclamato eletto  l'onorevole  Claudio  Morganti,  nella
Circoscrizione 1 - Italia nord occidentale, per la Lista Lega Nord e'
stato proclamato eletto l'onorevole Oreste Rossi, detto  Tino,  nella
Circoscrizione  V  -  Italia  insulare  per  la  Lista   Italia   dei
Valori-Lista  Di  Pietro  e'  stato  proclamato  eletto   l'onorevole
Giommaria Uggias. Nella Circoscrizione I  per  la  Lista  Italia  dei
Valori - Lista Di Pietro l'onorevole Vattimo Gianteresio detto Gianni
e nella Circoscrizione II per la stessa  lista  l'onorevole  Giuseppe
Arlacchi detto Pino. 
    Pertanto, alle liste Sinistra e  Liberta-Federazione  dei  Verdi,
Rifondazione  Comunista  -  Sinistra  Europea  -  Partito   Comunisti
Italiani, Associazione Politica Nazionale Lista  Marco  Pannella,  La
Destra, Movimento per le Autonomie, Partito Pensionati,  Alleanza  di
Centro per la Liberta' non sono stati assegnati seggi. 
    Pertanto, i ricorrenti impugnano gli  atti,  meglio  indicati  in
epigrafe, a questo Tribunale ammnistrativo regionale censurando la 
    1) Violazione e falsa applicazione degli art. 21 e 22 della legge
n. 18 del 1979, cosi' come modificati dalla legge 20  febbraio  2009,
n. 10; Eccesso di potere per disparita' di trattamento ed ingiustizia
manifesta. Violazione della Decisione del Consiglio  europeo  del  20
settembre 1976 n. 76/787 e succ.  mod.:  la  ripartizione  dei  seggi
sarebbe in contrasto con gli art. 21 e 22 della legge n. 18 del  1979
e  succ.  mod.,  in  particolare,  non  sarebbe  stata  correttamente
applicata la norma di cui all'ultimo periodo della norma  recata  dal
citato art. 21, comma 1°,  n.  2),  impedendo  l'attribuzione  di  un
seggio con il calcolo dei resti. 
    Le Liste del PDL, del PD e della UDC, uniche ammesse al  riparto,
pur avendo conseguito piu'  di  un  quoziente  nazionale,  non  hanno
eletto parlamentari con i resti. Alla Lega Nord e  all'IdV  e'  stato
attribuito con i resti un europarlamentare a testa. Tale assegnazione
si dimostrerebbe del  tutto  erronea  e  contraria  al  disposto  del
predetto art. 21, comma 1°, n.  2  e  succ.  mod.,  anche  a  seguito
dell'interpretazione   dell'Ufficio   Elettorale   Nazionale,    dopo
l'esposto della Lista Sinistra e  Liberta-Federazione  dei  Verdi  in
data 23 giugno 2009, con la conseguenza  che  si  prospetterebbe  una
incostituzionalita'  della  stessa  introduzione  della  clausola  di
sbarramento del 4 per cento. 
    Mentre la norma di cui al predetto  art.  21,  come  modificato -
secondo la quale si  considerano  resti  anche  le  cifre  elettorali
nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale
nazionale -   sarebbe   applicabile   nel   senso   di   considerare,
nell'assegnazione dei seggi che rimangono ancora da  attribuire  dopo
che si e' divisa la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista  per
il quoziente elettorale nazionale, non solo le liste per le quali  le
ultime divisioni  hanno  dato  maggiori  resti,  ma  anche  le  cifre
elettorali  nazionali  delle  liste   che   non   hanno   partecipato
all'attribuzione  dei  seggi  non  avendo  raggiunto   il   quoziente
elettorale nazionale, non avendo cioe' conseguito sul piano nazionale
il 4 per cento dei  voti  validi  e  non  avendo  dunque  partecipato
all'assegnazione dei seggi a coefficiente c.d. pieno. 
    Il predetto ultimo periodo del n. 2 dell'art. 21 potrebbe  essere
inteso come un'apertura alle liste minori che non hanno  superato  la
soglia di sbarramento del 4 per cento, equiparando a questi  fini  le
cifre elettorali delle liste minori ai resti delle liste  maggiori  e
si adeguerebbe allo spirito delle Decisioni del Consiglio europeo che
sottolineano il carattere proporzionale del voto  per  il  Parlamento
europeo. 
    2) Violazione degli art. 3, 48, 49, 51 e  97  della  Costituzione
nonche' della decisione del Consiglio europeo del 20 settembre  1976,
n  76/787  e  successive  modificazioni  e  integrazioni:  secondo  i
ricorrenti  il  riconoscimento  della  soglia  di   sbarramento   pur
costituendo una norma derogatoria dovrebbe  essere  considerata  come
una disposizione che garantisca il  maggior  rispetto  del  carattere
proporzionale  del  voto.  Nella  specie  tale  rispetto  si  ottiene
attribuendo alle liste che non hanno raggiunto la soglia  del  4  per
cento i seggi da  attribuire  con  i  resti,  quando  la  loro  cifra
elettorale sia superiore ai resti delle liste che hanno ottenuto  dei
quozienti elettorali interi. 
    Altrimenti l'introduzione di una soglia di sbarramento del 4  per
cento che impedirebbe ad ogni lista che non ha raggiunto tale  limite
la possibilita' di ottenere degli eletti, seppure solo per attribuire
loro di ottenere un c.d. «diritto di tribuna», presenterebbe  profili
di manifesta illegittimita' costituzionale rispetto agli art. 3, 48 e
49 della Costituzione. Infatti, una soglia di sbarramento cosi' alta,
non mitigata dall'introduzione di un correttivo,  finirebbe  per  non
dare alcun valore ai voti di milioni di elettori, che in tal modo non
potrebbero  concorrere  con  metodo  democratico  a  determinare   la
politica italiana, ai sensi  dell'art.  49  della  Cost.,  ricordando
altresi' che la sovranita' appartiene al popolo (art. 1 Cost.) che la
esercita nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e in  una
democrazia rappresentativa la forma  piu'  alta  di  esercizio  della
sovranita' e' proprio costituita  dalla  partecipazione  al  processo
elettorale. 
    I  ricorrenti  non  mettono  in  discussione   la   volonta'   di
avvantaggiare le liste di candidati che superino il 4 per  cento  dei
voti validi espressi, ma ritengono che  sia  necessario  non  violare
l'art. 51 della Cost., cio' che non avverrebbe riservando ad essi  la
totalita' dei seggi attribuiti all'Italia. 
    La lesione costituzionale sarebbe evidente in relazione  all'art.
51, ma anche al diritto di associarsi liberamente in partiti  di  cui
all'art. 49, che impone che si  offrano  le  stesse  possibilita'  di
concorrere (anche con garanzia del rimborso  delle  spese).  Inoltre,
censurano i ricorrenti la irragionevolezza della norma che cosi' come
strutturata sarebbe discriminatoria tra i cittadini che votino  o  si
candidino per liste che raggiungono o no  il  4  per  cento,  con  la
conseguenza che il  voto  espresso  non  sarebbe  uguale,  diretto  o
personale, cosi' come invece prescrive l'art. 48  della  Cost.  e  la
Decisione del Cons. europeo del 20 settembre 1976 e  succ.  mod.:  ci
sarebbero,  quindi,  dei  parlamentari  eletti   indirettamente   dai
cittadini che invece votano per liste concorrenti, cioe'  non  da  un
comportamento dei loro elettori e senza consenso. Gli  eletti  con  i
resti,  pertanto,  non  risulterebbero  eletti   direttamente   dagli
elettori della circoscrizione, ma indirettamente  dai  voti  espressi
dal  complesso  degli  elettori  in  altre  circoscrizioni,  con   la
conseguenza che la norma per superare lo scoglio  dell'illegittimita'
costituzionale  dovrebbe  essere  intesa  nel  senso   proposto   dai
ricorrenti,  con  la  conseguente  assegnazione  dell'ultimo   seggio
attribuito con  i  resti  nelle  Circoscrizioni  III-Italia  centrale
ovvero I-Italia nord occidentale e V-Italia insulare. 
    Concludono con la richiesta di  annullamento  in  parte  qua  dei
provvedimenti impugnati e la attribuzione dei seggi con i resti  alle
liste di «Rifondazione Comunista -S.E.  -  PdCI»  e  di  «Sinistra  e
Liberta-Federazione dei Verdi». 
    Con decreto presidenziale in data 23  settembre  2009.  e'  stata
fissata l'udienza di merito alla data odierna. 
    Si sono costituiti  l'onorevole  Caronna,  R.  Gualtieri,  L.  De
Magistris, quali controinteressati, contestando l'eccepito  contrasto
tra la legge n. 18 del 1979  e  la  normativa  comunitaria.  Inoltre,
evidenziano  che  la  scelta  delle  circoscrizioni   inevitabilmente
comporterebbe che vi siano risultati differenziati tra circoscrizioni
stesse con conseguenze anche nella attribuzione dei  seggi;  inoltre,
inevitabilmente   l'introduzione   della   soglia   di    sbarramento
inciderebbe sui risultati. 
    All'udienza pubblica  del  22  ottobre  2009,  la  decisione  sul
ricorso e' stata rinviata all'udienza del 19 novembre 2009, in attesa
del perfezionamento delle notifiche del ricorso effettuate alle parti
intimate. 
    All'odierna udienza pubblica, dopo la  discussione  la  causa  e'
stata introitata per la decisione. 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. - Ai fini dell'esame dei profili  rituali  della  proposizione
del ricorso, il Collegio in primo luogo  rileva  la  tempestivita'  e
ritualita'   dello   stesso,   notificato   in   termini   anche   ai
controinteressati. 
    Il  Collegio  deve  preliminarmente  esaminare,  ai  fini   della
decisione,  il  quadro  normativo  che  regola  la  materia   ponendo
l'attenzione   sulla   prospettata    questione    di    legittimita'
costituzionale avanzata dai  ricorrenti,  in  relazione  all'art.  21
della legge n. 18 del 1979, con particolare riferimento agli artt. 3,
48, 49, 51 e 97 della Costituzione. 
    1.1. -  Al  riguardo,   occorre   richiamare   la   pregiudiziale
disciplina comunitaria e, nello specifico, la Decisione del Consiglio
76/787/CECA/CEE/EURATOM del  20  settembre  1976,  che  all'art.  189
stabilisce che «Il Parlamento europeo, composto da rappresentarti dei
popoli degli Stati riuniti nella Comunita', esercita poteri  che  gli
sono attribuiti dal presente Trattato» e all'art. 190 prevede che  «I
rappresentanti al Parlamento europeo dei popoli degli  Stati  riuniti
nella Comunita' sono eletti a suffragio universale diretto. Il numero
dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissato come segue:
.... (...). il numero dei rappresentanti  eletti  in  ciascuno  Stato
membro deve garantire un'adeguata  rappresentanza  dei  popoli  degli
Stati riuniti nella Comunita'...». 
    La materia elettorale europea e'  stata  disciplinata  a  livello
nazionale con la legge n.18 del 1979, la quale dispone all'art. 1 che
«i membri del Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia  sono  detti
eletti a suffragio universale con  voto  diretto,  libero  e  segreto
attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi
tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale,  con
le modalita' previste dai successivi artt. 21 e  22»,  e  all'art.  2
prevede che «Le circoscrizioni elettorali ed i loro  capoluoghi  sono
stabiliti nella  tabella  A...  .Il  complesso  delle  circoscrizioni
elettorali forma il  Collegio  unico  nazionale.  L'assegnazione  del
numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella  A,
e'  effettuata,  sulla  base  dei  risultati  dell'ultimo  censimento
generale   della   popolazione,   riportati   dalla   piu'    recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto  centrale  di  statistica,  con
decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
dell'intero,   da   emanarsi   contemporaneamente   al   decreto   di
convocazione  dei  comizi.  La  ripartizione  dei  seggi  di  cui  al
precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica  per  il  numero  dei  membri   spettante   all'Italia   e
distribuendo  i  seggi  in  proporzione  alla  popolazione  di   ogni
circoscrizione, sulla base dei  quozienti  interi  e  dei  piu'  alti
resti». 
    Il successivo art. 21 della citata legge n. 18 del  1979  prevede
il computo dei voti e il riparto dei seggi secondo il seguente schema
seguito dall'Ufficio Elettorale  Nazionale,  il  quale,  compiuto  lo
scrutinio: 
        a) riceve gli estratti dei verbali  degli  uffici  elettorali
circoscrizionali costituiti presso le corrispondenti circoscrizioni; 
        b) sulla base di tali atti, procede a  determinare  la  cifra
nazionale di ciascuna lista, ottenuta dalla  somma  dei  voti  validi
conseguiti da ciascuna lista su tutto il territorio nazionale; 
        c) individua  le  liste  che  abbiano  conseguito  sul  piano
nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi; 
        d) procede al riparto dei seggi  tra  le  liste  che  abbiano
superato la soglia del 4 per cento  in  base  alla  cifra  elettorale
nazionale di ciascuna lista. A tal fine si  divide  il  totale  delle
cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione  dei
seggi per il numero dei  seggi  da  attribuire,  ottenendo  cosi'  il
quoziente  elettorale  nazionale;  il   quoziente   nazionale   cosi'
ottenuto, di cui si tralascia l'eventuale parte  frazionaria  indica,
in buona sostanza, il numero  dei  voti  necessari  per  ottenere  un
seggio; 
        e) infine, per conoscere il numero dei seggi da  assegnare  a
ciascuna lista, provvede a dividere la cifra elettorale nazionale  di
ciascuna lista (cioe' la suddetta somma dei  voti  ottenuti  da  ogni
lista) per tale quoziente elettorale nazionale; 
        f) attribuisce, quindi, ad  ogni  lista  tanti  seggi  quante
volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra
elettorale di ciascuna lista  (assegnazione  dei  seggi  a  quoziente
intero); 
        g)  i  seggi  che  rimangono  ancora   da   attribuire   sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni
hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di  resti,  a  quelle
liste che abbiano avuto la maggiore  cifra  elettorale  nazionale;  a
parita' di cifra elettorale nazionale si procede  per  sorteggio.  Si
considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che
non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale. 
    Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero  dei  seggi
spettanti a ciascuna lista si procede alla  distribuzione  successiva
nelle singole circoscrizioni. A tal fine: 
        si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per
il totale dei seggi ad essa gia' attribuiti,  determinando  cosi'  il
quoziente elettorale di lista; 
        si dividono i voti  ottenuti  da  ogni  lista  nella  singola
circoscrizione (cifra elettorale circoscrizionale) per  il  quoziente
elettorale di lista. In tal modo si assegnano  i  seggi  a  quoziente
intero; i seggi che eventualmente rimangono ancora da attribuire sono
assegnati alle circoscrizioni per le quali le divisioni hanno dato  i
maggiori resti e, nel caso di parita' di questi ultimi, si prende  in
considerazione la circoscrizione con il piu' alto numero di voti;  si
ricorre al sorteggio nell'ipotesi di ulteriore parita'; 
        se in una circoscrizione ad una lista spettano piu' seggi  di
quanti siano i suoi componenti, risultano eletti  tutti  i  candidati
della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi per  tutte  le
altre circoscrizioni  sulla  base  del  secondo  quoziente  di  lista
ottenuto dividendo i voti di lista nelle circoscrizioni per il numero
dei seggi che sono rimasti da assegnare. 
    Il richiamato art. 21 della legge n. 18 del 1979 ha subito  delle
modificazioni eintegrazioni per effetto della legge 20 febbraio 2009,
n. 10, che ha  aggiunto  il  n.1-bis  al  primo  comma  del  predetto
articolo, stabilendo una soglia di sbarramento non superiore al 4 per
cento dei suffragi espressi per le  liste  che  partecipano  al  voto
(alla luce di quanto consentito dalla Decisione 2002/772/CE,  EURATOM
del 25 giugno 2002). 
    Secondo i ricorrenti, tale meccanismo  derogatorio  va  applicato
unitamente al criterio della proporzionalita' che contraddistingue il
sistema elettorale del Parlamento europeo (rapporto tra popolazione e
numero di seggi che varia in funzione  della  popolazione)  e,  nella
specie, censurano il fatto che i voti raccolti dalle  liste  che  non
superano il 4 per cento non concorrano all'assegnazione dei seggi con
il meccanismo dei resti. 
    Nella  specie,  i  ricorrenti  non  censurano   la   scelta   del
Legislatore riguardo l'introduzione, nel sistema di attribuzione  dei
seggi, della soglia di sbarramento: sistema consentito  dalla  stessa
Decisione n. 772/2002. Piuttosto, essi censurano il fatto che i  voti
raccolti dalle liste che non superano il 4 per cento cono  concorrano
all'assegnazione dei seggi con il meccanismo dei resti. 
    Nel verbale  delle  operazioni  del  26  giugno  2009,  l'Ufficio
Elettorale Nazionale ha  replicato  alle  osservazioni  avanzate  dai
candidati esclusi, che hanno contestato tra l'altro  l'antinomia  tra
l'art. 2 e l'art 21 della legge n. 18 del  1979  sul  meccanismo  del
riparto dei seggi, precisando che l'assegnazione dei seggi alle liste
e' un'operazione che presuppone che vi siano dei voti da ripartire in
seggi,  e  che  pertanto  avviene  dopo  aver  individuato  la  cifra
elettorale nazionale superiore al 4 per cento con successivo  travaso
a livello circoscrizionale sulla base dei voti conseguiti. 
    I candidati esclusi contestano il mancato rispetto del  carattere
proporzionale del voto e la necessita' di rendere operativo  l'ultimo
periodo del n. 2 del primo comma dell'art. 21 in esame, il quale, pur
essendo stato  confermato  anche  a  seguito  della  novella  di  cui
all'art.1 della legge n. 10 del  2009,  non  sarebbe  stato  tuttavia
applicato dall'Ufficio elettorale. 
    Secondo detti candidati esclusi,  pertanto,  sarebbe  illegittima
l'applicazione della norma fatta dal predetto Ufficio elettorale,  il
quale precisa che «i resti prodotti dai quozienti  di  lista  possono
essere utilizzati coerentemente per confrontare le performances della
stessa   lista   nelle   diverse   circoscrizioni,    ma    risultano
inutilizzabili, per la loro  disomogeneita',  per  il  confronto  dei
risultati   conseguiti   nelle    diverse    liste    nella    stessa
circoscrizione». Al contrario, secondo parte ricorrente, il  rispetto
del carattere  proporzionale  del  voto  porterebbe  a  ritenere  che
nell'assegnazione dei seggi da attribuire dopo che si  e'  divisa  la
cifra  elettorale  nazionale  di  ciascuna  lista  per  il  quoziente
elettorale nazionale, andrebbero considerate non solo le liste per le
quali le ultime divisioni hanno ottenuto maggiori resti, ma anche  le
cifre elettorali nazionali delle  liste  che  non  hanno  partecipato
all'attribuzione  dei  seggi  non  avendo  raggiunto   il   quoziente
elettorale nazionale per il mancato conseguimento sul piano nazionale
di almeno il 4 per cento dei voti validi. 
    Il risultato elettorale derivato, al contrario, dall'applicazione
dell'art. 21 della citata legge n. 18 del 1979 ad opera  dell'Ufficio
elettorale   ha   fatto   si'   che   l'Associazione    Sinistra    e
Liberta-Federazione  dei  Verdi  e   l'Associazione   Partito   della
Rifondazione Comunista - Sinistra Europea  -  Partito  dei  Comunisti
Italiani abbiano ottenuto un numero di voti superiore, in termini  di
resti, rispetto a quelli ottenuti dalla «Lega Nord»  e  «IDV»,  senza
che agli stessi sia stato attribuito alcun seggio. 
    Conseguenza di cio' e' che i voti delle liste escluse per effetto
dello sbarramento, espressi  da  cittadini  elettori  della  UE,  non
appaiono aver avuto alcun peso  nella  competizione  elettorale,  con
pregiudizio   del   principio    di    rappresentanza    parlamentare
(territoriale e politica). Tale effetto distorsivo sarebbe  derivante
dalla scelta legislativa adottata  da  ultimo  con  la  modifica  del
predetto art. 21. L'introduzione della soglia di sbarramento,  seppur
consentita dalla decisione del Consiglio del 1976  e  non  contestata
dai   ricorrenti   nel   ricorso,   andrebbe   tuttavia    ponderata,
relativamente  alle  sue  modalita'  di  attuazione -  e  soprattutto
qualora vi sia la combinazione con il meccanismo di  suddivisione  in
circoscrizioni,  nel  senso  di   non   svilire   il   principio   di
proporzionalita'  e  di  consentire  che   il   Parlamento   europeo,
risultante a seguito delle elezioni svolte  negli  Stati  membri  sia
composto «di rappresentanti dei cittadini dell'Unione». 
    2. - Nel merito, assume rilievo, in via preliminare  la  verifica
della possibilita' di attribuire al comma  1°,  n.  2,  dell'art.  21
citato,   il   significato   invocato   dai   ricorrenti,   ai   fini
dell'eventuale accoglimento del ricorso. 
    2.1. - In particolare secondo i ricorrenti,  come  si  e'  detto,
l'Ufficio Elettorale Nazionale, nel  procedere  all'assegnazione  dei
seggi, avrebbe applicato in maniera erronea e illegittima il disposto
dell'art. 21, comma 1°, n. 2)  della  legge  n.  18  del  1979,  come
modificato dalla legge 20 febbraio  2009,  n.  10,  secondo  cui  «si
considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che
non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale».  La  corretta
applicazione  di   questa   disposizione   avrebbe   dovuto   portare
all'attribuzione di un  seggio  a  ciascuna  delle  liste  denominate
«Partito della Rifondazione  Comunista-Sinistra  Europea-Partito  dei
Comunisti  Italiani»  (nella  Circoscrizione  II-Italia  centrale)  e
«Sinistra e  Liberta-Federazione  dei  Verdi»  (Circoscrizione  IV  -
Italia meridionale). Cio' in quanto dell'assegnazione dei  seggi  che
rimangono ancora da attribuire,  dopo  che  si  e'  divisa  la  cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista per  il  quoziente  elettorale
nazionale, beneficiano non solo le  liste  per  le  quali  le  ultime
divisioni hanno dato maggiori resti, ma anche le liste che non  hanno
partecipato  all'attribuzione  dei  seggi  non  avendo  raggiunto  il
quoziente elettorale nazionale (4 per cento dei voti validi). 
    Secondo i ricorrenti, quindi, il legislatore avrebbe previsto  un
«diritto di tribuna», consentendo  anche  alle  liste  escluse  dalla
soglia di  sbarramento  di  partecipare  all'assegnazione  dei  seggi
attribuiti con il meccanismo dei resti. 
    Il predetto contenuto applicativo della norma sarebbe  confermato
da  molteplici  elementi.  In  primo  luogo,  in  caso  contrario  il
legislatore si sarebbe dovuto limitare a non inserire il  periodo  in
esame, che non potrebbe  avere  altro  significato:  in  particolare,
secondo  i  ricorrenti  andrebbe  considerato  come  del  tutto   non
plausibile il tentativo di spiegazione «postuma» della norma  fornito
dai relatori al Disegno di legge  A.S.  n.  1360-A,  di  approvazione
delle modifiche alla legge n. 18 del 1979, secondo i quali si sarebbe
trattato di una sorta di norma  di  chiusura  volta  a  garantire  il
funzionamento del sistema di riparto anche nel caso  di  liste  prive
del quorum necessario ad  ottenere  un  seggio  «pieno»,  pur  avendo
superato il 4 per cento dei voti. 
    In secondo luogo, la clausola in  esame,  secondo  i  ricorrenti,
risponderebbe in realta' all'esigenza costituzionale di introdurre un
correttivo alla citata clausola di sbarramento, la  quale  altrimenti
vanificherebbe del tutto la volonta' di circa 3 milioni  e  400  mila
elettori italiani (cifra ottenuta sommando tutte le liste sotto al  4
per cento). 
    In  terzo  luogo,  secondo  la  prospettazione  dei   ricorrenti,
l'attuazione della norma nel senso indicato sarebbe doverosa, essendo
l'unica che consentirebbe di evitare l'illegittimita'  costituzionale
dell'intera disposizione, con particolare  riguardo  alla  violazione
degli artt. 3, 48 e 49 della Costituzione. 
    2.2. - In realta', a giudizio del  Collegio  occorre  evitare  di
fraintendere il concetto di «cifra elettorale nazionale» (presupposto
previsto, nel minimo del 4 per cento, per l'ammissione al riparto dei
seggi) con quello di  «quoziente  elettorale  nazionale»  (frutto  di
un'elaborazione matematica per l'assegnazione in concreto dei seggi). 
    Ne  consegue  che  il  riferimento   della   norma   al   mancato
raggiungimento del quoziente elettorale  nazionale  non  puo'  essere
esteso al caso  del  mancato  raggiungimento  del  quorum  elettorale
nazionale del 4 per cento da parte di una lista: non  sembra  infatti
possibile assimilare i risultati delle liste che in ipotesi non hanno
raggiunto un quoziente elettorale nazionale intero nel meccanismo  di
ripartizione dei seggi, da un lato, quelli delle liste che non  hanno
affatto partecipato all'attribuzione dei seggi, in quanto  non  hanno
raggiunto il quorum minimo del 4 per cento dei voti validi  espressi,
dall'altro. 
    Infatti, secondo l'inequivocabile lettera della legge, si ricorre
ai maggiori resti per l'attribuzione eventuale dei seggi che  non  si
siano potuti assegnare con i quozienti interi, ma  senza  con  questo
poter derogare alla esplicita previsione normativa dello  sbarramento
del 4 per cento: nel senso che  partecipano  all'assegnazione  con  i
resti solo quei partiti o gruppi che, pur avendo superato  il  4  per
cento, non abbiano eventualmente raggiunto  un  quoziente  elettorale
intero, ovvero abbiano i maggiori resti  tra  i  voti  riportati  dai
partiti ammessi all'assegnazione dei seggi per aver superato il 4 per
cento. 
    La lettura testuale  della  norma  e'  confermata  dall'oggettiva
ratio legis, atteso che la clausola invocata dai ricorrenti era  gia'
presente nel testo della  legge  elettorale  prima  dell'introduzione
della soglia del 4 per  cento,  ed  e'  ora  stata  mantenuta,  nella
complessiva  riformulazione  dell'articolo   interamente   novellato,
presumibilmente per le stesse  ragioni  che  a  suo  tempo  portarono
all'introduzione della stessa come  norma  di  chiusura  del  sistema
(coerentemente con il carattere  generale  e  astratto  della  legge,
rivolta in ipotesi  anche  alle  possibili  -per  quanto  improbabili
-evenienze del futuro); mentre nessun indizio  sembra  consentire  di
attribuirle una  nuova  e  ulteriore  funzione  di  correttivo  degli
effetti del previsto sbarramento, a fronte del chiaro tenore testuale
della disposizione che  -  nel  testo  ora  sostituito  -  limita  la
ripartizione dei seggi alle liste che abbiano superato la soglia  del
4 per cento. 
    2.3. - Conclusivamente,  a  giudizio  del  Collegio  il  disposto
dell'art. 21, comma 1°, n. 2), ultimo periodo, della legge n. 18  del
1979, come modificato dalla legge 20 febbraio 2009,  n.  10,  secondo
cui «si considerano resti anche le cifre elettorali  nazionali  delle
liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale»,  in
base al suo  tenore  letterale,  alla  sua  collocazione  sistematica
nell'ambito dell'art. 21, e alla oggettiva ratio della legge, non  si
presta all'applicazione evolutiva auspicata dai ricorrenti,  volta  a
porre un correttivo alla soglia del 4 per cento in  conformita'  alla
disciplina costituzionale richiamata dai medesimi: di conseguenza, la
prospettazione  contenuta  al  riguardo  nel  ricorso   deve   essere
disattesa in applicazione del citato art. 21, che diventa cosi' norma
rilevante ai fini della decisione del giudizio a quo. 
    3. - Premessa la indicata rilevanza della norma ai fini del detto
giudizio, diviene  allora  necessario  che  il  Collegio  esamini  la
questione di legittimita' costituzionale sollevata in via subordinata
dai ricorrenti. 
    3.1. - Preliminarmente, e' necessario chiarire che  la  questione
sollevata riguarda, in realta', non la specifica  disposizione  (art.
21, comma 1°, n. 2, ultimo periodo), che come si e' visto non risulta
affatto applicabile alla  fattispecie  (non  assumendo  quindi  alcun
rilievo nel giudizio in epigrafe) e neppure la mancata previsione  di
quel «correttivo» (alla soglia di  sbarramento)  rappresentato  dalla
medesima  clausola  nel   significato   attribuito   dai   ricorrenti
(questione di merito, suscettibile di una valutazione  «quantitativa»
e, quindi,  riconducibile  alla  discrezionalita'  del  legislatore),
bensi' la piu' complessiva previsione dell'art. 21 della legge n.  18
del 1979 che, nel testo sostituito dalla legge 20 febbraio  2009,  n.
10, al n. 1-bis  del  comma  1°,  stabilisce  una  rigida  soglia  di
sbarramento pari al 4 per cento  dei  voti  validi  per  l'ammissione
delle liste alla ripartizione dei seggi e  al  rimborso  delle  spese
elettorali, e impedisce l'accoglimento della domanda dei  ricorrenti,
presentando pero' profili, a giudizio del Collegio non manifestamente
infondati,  di   possibile   costituzionalita'   per   la   manifesta
irragionevolezza e ingiustizia (nei  confronti  di  quegli  elettori)
della previsione di legge, e per il conseguente possibile  eccesso  o
sviamento  di  potere  del  legislatore  rispetto   alle   dichiarate
finalita' di maggiore  razionalita'  ed  efficacia  del  sistema,  in
violazione delle norme costituzionali  che  disciplinano  l'esercizio
della sovranita' popolare nel nostro Paese. 
    3.2. - E' quindi opportuno un  secondo  chiarimento  preliminare,
concernente il profilo di illegittimita' costituzionale che  riguarda
- in primo luogo e in via diretta - non la compatibilita' della norma
in esame con il  diritto  dell'Unione  europea  bensi'  la  possibile
violazione,   da   parte   della   stessa,   della   nostra.    Carta
Costituzionale,  con   riguardo   al   procedimento   relativo   allo
svolgimento delle operazioni elettorali la cui disciplina e'  rimessa
al  diritto   nazionale   alla   stregua   del   noto   criterio   di
sussidiarieta'. Sotto tale ultimo aspetto, risulta poi confermata  la
rilevanza della questione, atteso  che  una  eventuale  pronuncia  di
incostituzionalita'  della  Corte   costituzionale,   imporrebbe   di
decidere la  posizione  dei  ricorrenti,  ancora  non  definitiva  in
ragione del giudizio in corso, alla stregua  della  nuova  disciplina
che ne risulterebbe. 
    3.3. - Cio' premesso, il Collegio deve necessariamente richiamare
le disposizioni costituzionali e comunitarie di riferimento rilevanti
in questa sede. 
    3.4. - Viene dunque in primo luogo in rilievo  l'art.  11  Cost.,
che  secondo  la  piu'   autorevole   dottrina   e   la   consolidata
giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  costituisce   la   base
giuridica dell'adesione dell'Italia all'Unione Europea, e secondo  il
quale «L'Italia (...) consente, in  condizioni  di  parita'  con  gli
altri  Stati,  alle  limitazioni  di  sovranita'  necessarie  ad   un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le  Nazioni».  Lo
stesso tenore letterale della norma  richiama  alla  mente  l'art.  1
Cost., secondo cui  «La  sovranita'  appartiene  al  popolo,  che  la
esercita nelle forme e nei limiti della  Costituzione»,  risultandone
confermata la  necessita'  -  comunque  rinvenibile  dal  complessivo
sistema giuridico - che anche l'esercizio delle  procedure  nazionali
relative  all'attribuzione  di  profili  di   sovranita'   all'Unione
Europea,  quali  l'elezione  degli   europarlamentari,   avvenga   in
conformita' al principio democratico, cosi' come  disciplinato  dalla
nostra Costituzione, in modo analogo a quanto accade per  l'esercizio
della sovranita' popolare in ambito nazionale  mediante  le  elezioni
politiche, partecipando quindi i due momenti (elezioni nazionali e al
Parlamento europeo) alla medesima esigenza di rispetto  dei  principi
costituzionali che disciplinano l'esercizio della sovranita' popolare
ai sensi dell'art. 1 della Costituzione. 
    3.5. - Peraltro, la  Costituzione  italiana  non  prevede  alcuna
disposizione in materia di sistema  elettorale  strettamente  inteso,
limitandosi a sancire, all'art. 48, che  «Il  voto  e'  personale  ed
eguale, libero e segreto» e a prescrivere, all'art. 56, il  suffragio
universale e diretto per l'elezione della Camera dei deputati. 
    Da  cio'   discende,   come   ricordato   dai   controinteressati
intervenuti in giudizio, che «la determinazione delle formule  e  dei
sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con  un
massimo  di  evidenza  la  politicita'  della   scelta   legislativa,
censurabile in sede di  giudizio  di  costituzionalita'  solo  quando
risulti manifestamente irragionevole» (Corte cost., ord. n.  260  del
2002). 
    La Corte costituzionale ha, altresi', precisato che i  correttivi
che possono essere introdotti nell'ambito di  un  sistema  elettorale
«non  incidono  sulla  parita'  di   condizione   dei   cittadini   e
sull'eguaglianza del voto, che non si estende al  risultato  concreto
della manifestazione di volonta' dell'elettore, rimessa ai meccanismi
del sistema elettorale determinati  dal  legislatore»  (Corte  cost.,
sent.  n.  356  del  1998).  In  altri  termini,  «il  principio   di
eguaglianza non si estende al risultato concreto della manifestazione
di volonta' dell'elettore. Risultato che dipende, invece, dal sistema
che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto  al
riguardo, ha adottato per le elezioni politiche ed amministrative, in
relazione  alle   mutevoli   esigenze   che   si   ricollegano   alle
consultazioni elettorali» (Corte cost. sent. n. 43 del 1961). 
    3.6. - Nel caso specifico, inoltre, la  decisione  del  Consiglio
dell'Unione europea del 25 giugno 2002 e  del  23  settembre  2002  -
recante modifiche alla  decisione  del  Consiglio  76/787/CECA,  CEE,
EURATOM (Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento
europeo a suffragio universale e diretto) - ha consentito agli  Stati
membri  di  prevedere  la  fissazione  di  una  soglia   minima   per
l'attribuzione dei seggi, precisando solo che non deve essere fissata
a livello nazionale oltre il 5 per cento  dei  suffragi  espressi,  e
molti Paesi comunitari risultano averla introdotta. 
    Ne consegue che, a giudizio del Collegio, la disciplina di  legge
nazionale che ha introdotto una clausola di  sbarramento  del  4  per
cento  -  inferiore,  quindi,  al  limite  massimo   consentito   dal
legislatore comunitario  -non  puo'  solo  per  questo  ritenersi  in
contrasto con  il  citato  articolo  48  cost.  e  con  le  ulteriori
disposizioni costituzionali sopra richiamate. 
    Ne discende, sotto tale profilo, la manifesta infondatezza  della
relativa questione di legittimita' costituzionale. 
    4. - Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover approfondire,  anche
«d'ufficio»,  gli  ulteriori  profili  di   costituzionalita'   della
questione sollevata dai ricorrenti, e osserva, pertanto, che  proprio
la sopra richiamata giurisprudenza costituzionale ha chiarito che  la
determinazione dei sistemi elettorali e' comunque censurabile in sede
di  giudizio  di  costituzionalita'  quando  risulti  «manifestamente
irragionevole». La valutazione del Collegio in ordine alla  sollevata
questione di legittimita' costituzionale deve, quindi, estendersi  ai
possibili  ulteriori  profili  direttamente  connessi  della  dedotta
manifesta irragionevolezza e ingiustizia della  previsione  normativa
di cui al citato art. 21 (in quanto non riconosce il c.d.«diritto  di
tribuna» anche alle liste escluse  dalla  soglia  di  sbarramento  di
partecipare all'assegnazione dei seggi attribuiti con  il  meccanismo
dei resti)  rispetto  alla  dichiarata  finalita'  di  garantire  una
maggiore  razionalita'  ed  efficacia  del  sistema  rafforzando   la
stabilita' delle maggioranze parlamentari e del  potere  esecutivo  e
favorendo le aggregazioni politiche nella sede comunitaria. 
    4.1. - Anche in questo caso il Collegio ritiene, in conformita' a
quanto osservato al precedente paragrafo n. 3.4., che il rispetto del
principio costituzionale democratico che disciplina l'esercizio della
sovranita' popolare ai sensi dell'art. 1 Cost. debba essere  valutato
(cosi' per le  elezioni  nazionali  come  per  quelle  al  Parlamento
europeo) alla stregua della ragionevolezza della norma di  legge  con
esclusivo riguardo alle  specifiche  disposizioni  costituzionali  di
riferimento. 
    5. - Appare allora  necessario  partire  dalla  ricognizione  dei
diversi modi di esercizio della  sovranita'  popolare:  innanzitutto,
«tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti
per concorrere con  metodo  democratico  a  determinare  la  politica
nazionale» (art. 49 Cost.);  essi  possono,  inoltre,  partecipare  a
sindacati (art. 39 Cost.), associazioni e  comitati  (artt.  2  e  18
Cost.),  impegnarsi  direttamente  nel  sociale  (alla  stregua   del
principio di sussidiarieta' di cui all'art. 118 Cost.)  ed  hanno  il
diritto di manifestare  il  proprio  pensiero,  informare  ed  essere
informati (art. 21 Cost.). Diverso e' il caso,  in  cui,  tramite  il
voto (uguale, libero e segreto ai sensi dell'art. 48  Cost.)  ciascun
componente del corpo elettorale (organo del Popolo) puo'  partecipare
agli strumenti di democrazia diretta e  rappresentativa,  poiche'  in
questo caso, evidentemente, la disciplina di legge  ordinaria  (quale
quella in esame) deve essere coerente e non contraddittoria  rispetto
al ruolo  attribuito  dell'ordinamento  costituzionale  all'assemblea
rappresentativa che viene in tal modo eletta. 
    6. -  Per  quanto   concerne   l'ambito   nazionale   la   nostra
Costituzione delinea uno Stato di diritto democratico  caratterizzato
da una forma di governo parlamentare, ovvero in cui il Parlamento  e'
eletto direttamente dal Popolo e lo rappresenta,  equindi  adotta  le
leggi  e  accorda  la  fiducia  all'Esecutivo,  operando  secondo  le
previste maggioranze (art. 64 Cost.). 
    La duplice conseguenza di questo sistema  e'  costituita,  da  un
lato, dalle prerogative d'indipendenza garantite ad «ogni membro  del
Parlamento», poiche' ciascun parlamentare «rappresenta la Nazione  ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato» (art. 67 Cost.) e,
dall'altro, alla latitudine dei compiti conferiti, nel  rispetto  del
principio della separazione dei Poteri, al Parlamento  e  a  ciascuno
dei parlamentari, mediante il  potere  d'iniziativa  legislativa,  di
proposizione di mozioni, d'inchiesta (art. 82 Cost.) e  di  sindacato
ispettivo (mozioni, interrogazioni, interpellanze).  Questi  elementi
sfuggono  al  principio  maggioritario  e  valorizzano,  invece,   la
funzione autonomamente e personalmente svolta di ogni  rappresentante
democraticamente eletto al Parlamento. 
    7. - Per il Parlamento europeo, fermo restando  quanto  Osservato
circa la necessaria conformita' delle norme nazionali  di  disciplina
delle) elezioni europee al principio democratico  disciplinato  della
nostra Costituzione, valgono analoghe considerazioni, atteso  che:  -
ai sensi dell'art. 9 A del Trattato  europeo  tale  organo  esercita,
oltre alle funzioni legislativa  e  di  bilancio  (congiuntamente  al
Consiglio) anche le funzioni di controllo politico e consultive  alle
condizioni stabilite dai Trattati; 
    le sopra richiamate decisioni del Consiglio del 1976 e  del  2002
hanno imposto l'adozione  di  un  sistema  elettorale  proporzionale,
consentendo  la  ripartizione  nazionale  in  circoscrizioni  purche'
«senza pregiudicare complessivamente il carattere  proporzionale  del
voto». 
    8. -  Da  quanto  finora  Osservato  discende,  a  giudizio   del
Collegio, la possibile illegittimita' costituzionale di una norma  di
legge elettorale che pregiudichi  la  garanzia  di  indipendenza  dei
parlamentari nella rappresentanza  della  Nazione  senza  vincoli  di
mandato e che, quindi, offuschi nei loro confronti  il  principio  di
responsabilita' diretta e personale di  ogni  soggetto  investito  di
pubbliche funzioni.  Principio  che  costituisce  invece  il  cardine
fondante di ogni moderna democrazia liberale, sia  al  momento  della
presentazione delle  candidature,  che,  come  nella  fattispecie  in
esame,  nei  momenti  successivi   senza   interrompere   il   «filo»
democratico che, secondo la Costituzione, lega i seguenti momenti:  -
la possibilita' di ciascun cittadino di concorrere a  determinare  la
politica nazionale associandosi  in  un  partito  politico  (art.  49
Cost.); - il diritto di ciascun componente del corpo elettorale,  nel
determinare  la  politica  nazionale,  di   concorrere   direttamente
(mediante il proprio voto uguale, libero e segreto ai sensi dell'art.
48  Cost.)  all'elezione  dei  Parlamentari;  il  potere  di  ciascun
Parlamentare, in tal modo elette,  di  rappresentare  la  Nazione  ed
esercitare le  sue  funzioni  senza  vincolo  di  mandato  (ai  sensi
dell'art. 67 Cost.); - il conseguente esercizio, da parte di  ciascun
parlamentare dei propri poteri d'iniziativa legislativa,  d'indirizzo
politico  e  di  sindacato   ispettivo   previsti   (direttamente   o
indirettamente)  dalla  Costituzione,  che  sfuggono   al   principio
maggioritario e che postulano, viceversa, un'adeguata «rappresentanza
politica» dell'intera «Nazione» (e non solo di una piu' o meno  ampia
cerchia,  politica,  territoriale   o   economico-professionale,   di
elettori). 
    Resta, pertanto, preclusa, secondo la ricostruzione  del  vigente
ordinamento  costituzionale  operata  dal  Collegio,   la   legittima
introduzione di clausole maggioritarie o di sbarramento, come  quella
in esame, le quali non si limitino a conformare i  risultati  pratici
della  competizione  elettorale   secondo   i   previsti   meccanismi
elettorali (cosi' come espressamente consentito dalla  giurisprudenza
costituzionale), ma che, al contrario, pongano piu' radicalmente  nel
nulla la volonta' popolare  di  una  piu'  o  meno  ampia  platea  di
elettori, che viene in  tal  modo  privata,  di  fatto,  del  proprio
diritto di concorrere alla politica nazionale (in questo caso  svolta
in ambito comunitario mediante gli europarlamentari italiani); e cio'
in modo non ragionevole e non  proporzionato  rispetto  al  superiore
interesse ad un piu' efficace funzionamento del sistema democratico. 
    9. - Sotto il profilo da ultimo considerato,  appare  quindi  non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
per manifesta irragionevolezza  e  ingiustizia,  dell'art.  21  della
legge n. 18 del 1979, come sostituito dalla legge 20  febbraio  2009,
n. 10, in quanto la novella legislativa del 2009, pur  mantenendo  la
suddivisione del territorio nazionale in piu'  collegi  territoriali,
richiede il raggiungimento da parte di ciascuna lista  di  un  rigido
quorum minimo  complessivo  nazionale,  per  poi  ripartire  i  seggi
nuovamente su  base  territoriale,  pero'  in  relazione  alla  cifra
elettorale nazionale dei soli partiti che hanno superato la soglia di
sbarramento. Questi ultimi cosi' si vedono  attribuire,  in  sede  di
computo  dei  resti  eccedenti  il  quorum  elettorale  intero,   con
riferimento    a    ciascun    collegio    territoriale,    ulteriori
europarlamentari  (nella  fattispecie,  due)  sulla  base  di   cifre
elettorali irragionevolmente ben piu' modeste  (nel  caso  specifico,
circa 263 mila voti complessivi per «Italia dei Valori»  e  173  mila
per «Lega Nord») rispetto a quelle  riportate  dalle  liste  che  non
hanno raggiunto la soglia di  sbarramento  del  4  per  cento  e  che
vengono escluse dalla norma in esame anche dal predetto  riparto  dei
resti (nella fattispecie e con riguardo ai diversi ricorrenti,  circa
1 milione e 40 mila voti complessivi  per  «Rifondazione  Comunista»,
960 mila per «Sinistra e Liberta'»). Si creano, in tal modo, evidenti
alterazioni dell'iniziale  ripartizione  dei  seggi  fra  i  previsti
collegi territoriali e, per  quanto  interessa  in  questa  sede,  si
lascia irragionevolmente priva di ogni rappresentanza e di ogni altro
effetto la volonta' politica espressa  da  molti  elettori  (circa  3
milioni e 400 mila, sommando tutte le liste sotto al  4  per  cento),
premiando, in sede di riparto dei resti, quorum molto piu'  bassi  in
modo  non  congruo  e,  comunque,  non  proporzionato  rispetto  alle
finalita' di razionalizzazione del sistema  politico  perseguite  con
l'introduzione di una soglia di sbarramento. 
    10. - Conclusivamente, il citato art. 21 della legge  n.  18  del
1979, nel testo vigente, stabilisce una rigida soglia di  sbarramento
nazionale,  estesa  alla  ripartizione  (prevista  invece   su   base
territoriale) dei resti eccedenti i  quorum  elettorali  «interi»,  e
cosi' nega la sussistenza  del  c.d.  «diritto  di  tribuna»  di  una
consistente  parte  dell'elettorato,  ai  fini  dell'esercizio  degli
indicati poteri di iniziativa,  indirizzo  e  controllo  sull'operato
dell'Esecutivo, in rappresentanza della Nazione, da parte dei singoli
parlamentari in tal modo eletti. Occorre, altresi',  evidenziare  che
un ulteriore possibile profilo di  irragionevolezza  della  norma  in
esame e' costituito dal denegato  accesso  al  rimborso  delle  spese
effettuate dai partiti che hanno partecipato con proprie  liste  alla
competizione elettorale, ma che non hanno  raggiunto  il  quorum,  in
quanto  cio'  appare  suscettibile  di  determinare   una   possibile
disparita' di trattamento fra i diversi attori politici operanti alla
stregua del citato art. 49 della Costituzione. 
    Relativamente agli effetti descritti, lo stesso art. 21 palesa, a
giudizio del  Collegio,  un  possibile  profilo  di  irragionevolezza
manifesta, in quanto le illustrate ulteriori conseguenze della  norma
potrebbero ritenersi non giustificate dalle dichiarate  finalita'  di
rafforzamento alla stabilita' delle maggioranze  parlamentari  e  del
potere esecutivo in favore di piu' ampie aggregazioni politiche nella
sede comunitaria, atteso che tali esigenze  vengono  gia'  assicurate
dalla generale  esclusione  delle  liste  minori  dal  meccanismo  di
ripartizione dei seggi fra le liste che hanno superato lo sbarramento
del 4  per  cento,  palesando  una  possibile  e  non  manifestamente
infondata questione di costituzionalita'  della  norma  di  legge  in
esame  sotto  il  profilo  di  eccesso  o  sviamento  di  potere  del
legislatore in violazione degli art. 1, 3, 48,  49,  51  e  97  della
Costituzione. 
    11. - Inoltre, per le medesime considerazioni sopra svolte,  deve
essere altresi' valutata la possibile violazione dell'art. 11  Cost.,
sotto il diverso profilo della compatibilita' del citato art. 21  con
l'art. 8 A del Trattato, secondo cui «il funzionamento dell'Unione si
fonda  sulla  democrazia  rappresentativa»  (paragrafo  1)  e   «ogni
cittadino  ha  diritto   di   partecipare   alla   vita   democratica
dell'Unione» (paragrafo 3):  disposizioni  recepite  dall'ordinamento
italiano  ai  sensi  dello  stesso  art.  11  Cost.  e  ulteriormente
specificate dalla decisione del Consiglio dell'Unione Europea del  25
giugno 2002  e  del  23  settembre  2002  -  recante  modifiche  alla
decisione del Consiglio 76/787/CECA,  CEE,  EURATOM,  che  impone  il
«rispetto complessivo del carattere proporzionale del voto». Si puo',
pertanto, seriamente dubitare che una norma di legge nazionale che ha
consentito di nominare  due  europarlamentari  sulla  base  di  resti
elettorali di poco superiori a 400 mila voti, lasciando senza  alcuna
rappresentanza politica i circa due milioni  di  elettori  delle  due
principali liste rimaste sotto alla soglia  del 4  per  cento,  possa
corrispondere al predetto criterio. 
    12. - Infine, deve essere valutata oltre la richiamata  possibile
violazione  dell'art.  11  Cost.  sotto  il  diverso  profilo   della
compatibilita' del predetto art. 21 con la citata norma del  Trattato
anche il contrasto con quei principi che trovano conferma nell'acquis
communitaire di cui sono espressione gli art. 10, 11, 39 e  40  della
CEDU - i quali  non  possono  non  porsi  anche  a  fondamento  della
necessita' di rappresentanza degli elettori comunitari nel Parlamento
europeo. Tali articoli della  Convenzione,  sanciscono,  infatti,  il
diritto di ciascun individuo di manifestare le proprie convinzioni  e
di godere dell'elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo,
diritto strettamente connesso a quelli tutelati  dagli  articoli  che
nella Carta costituzionale affermano la regola democratica secondo il
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione., 
    13. - In conclusione, la questione di costituzionalita' dell'art.
21, primo comma, n. 2, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nel  testo
vigente, viene ritenuta dal Collegio rilevante e  non  manifestamente
infondata in quanto la predetta norma, prevedendo la soglia nazionale
di sbarramento  nell'ambito  di  un  sistema  che  gia'  disciplinava
l'attribuzione dei seggi su base  circoscrizionale,  senza  stabilire
alcun correttivo, anche in sede di ripartizione dei  resti,  comporta
una  irragionevolezza  e  non   proporzionalita'   della   previsione
legislativa rispetto alle perseguite finalita' di maggiore  efficacia
del sistema politico democratico nonche' la violazione  del  circuito
democratico che, secondo gli articoli 1, 3, 48, 49,  51  e  97  della
Costituzione, deve assicurare la partecipazione attiva dei  cittadini
alla vita politica  nazionale  nonche'  a  quella  delle  Istituzioni
comunitarie alla stregua del  richiamo  operato  dell'art.  11  della
Cost., che potrebbe, quindi, parimenti ritenersi violato dalla  norma
in questione. 
    14. - Per le ragioni fin qui esposte, a giudizio del Collegio, la
delineata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della
legge 24 gennaio  1979,  n.  18  e  succ.  mod.  e  integrazioni  con
riferimento agli art. 1, 3,11, 48,49, 51 e 97 della  Costituzione  e'
rilevante ai fini del decidere e non e' manifestamente infondata. 
    Pertanto, essa va sottoposta al vaglio della Corte costituzionale
nei termini che precedono. 
    Deve  conseguentemente  disporsi  la  sospensione  del   presente
giudizio  con  l'immediata  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Deve ordinarsi, altresi',  che  a  cura  della  Segreteria  della
Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Rimane riservata alla decisione definitiva  ogni  statuizione  in
rito, in merito e in ordine alle spese.