IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6380 del 2009, proposto da: Gino Trematerra, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Lentini, Mario Sanino, con domicilio eletto presso l'avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli n. 180; Contro Ufficio elettorale nazionale presso la Corte suprema di cassazione, in persona del legale rappresentate e Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato presso la stessa, in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti di: on. le Roberto Gualtieri, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso l'avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora n. 1; on.le Salvatore Caronna, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Paolo Trombetti, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Morbidelli in Roma, via Carducci n. 4; on.le Oreste Rossi, domiciliato in via Levata n. 49, Frazione Spinetta Marengo, Alessandria, n.c.; on.le Iva Zanicchi, domiciliata alla strada provinciale Lesmo Green, Lesmo (MI), n.c.; on.le Giovanni Collino, domiciliato in via Ciarnescule, 2, Gemona del Friuli (UD), n.c.; Regione Abruzzo, domiciliata a Palazzo Centi, piazza Santa Giusta, L'Aquila, n.c.; Regione Basilicata, domiciliata in via Anzio, pal. A, Potenza, n.c.; Regione Calabria, domiciliata in via De Filippis, Catanzaro, n.c.; Regione Campania, domiciliata in via S. Lucia n. 81, Napoli, n.c.; Regione Molise, domiciliata in via XXIV Maggio n. 139, Campobasso, n.c. Regione Puglia, domiciliata in via Capruzzi n. 212, Bari, n.c.; Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale delle operazioni del 26 giugno 2009 nella parte in cui, dopo aver respinto l'istanza del ricorrente, si e' provveduto all'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti nella competizione elettorale per il rinnovo dei rappresentanti del Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009. Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno e dell'Ufficio elettorale nazionale; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roberto Gualtieri; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Salvatore Caronna; Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori - avv.ti Lentini e Sanino per il ricorrente, avv.to dello Stato Borgo, avv. Cerulli Irellii e avv. Righi in sostituzione dell'avv. Morbidelli, per le parti controinteressate - come specificato nel verbale; F a t t o Con il ricorso indicato in epigrafe, l'istante censurava le operazioni ed i risultati elettorali - come sopra specificato - contestando l'illegittimita' della asserita distorsione verificatasi in applicazione dell'art. 21 della legge n. 18 del 1979, in occasione delle ultime elezioni europee dello scorso 6 e 7 giugno, con contrazione dei rappresentanti assegnati alla circoscrizione territoriale dell'Italia meridionale (15 al posto di 18) e delle Isole (6 al posto di 8) e trasferimento degli stessi alle altre circoscrizioni. L'assunto di parte istante si fonda sulla affermazione del valore del principio di proporzionalita' dei popoli nell'ambito delle elezioni al Parlamento europeo, ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE, cui corrisponderebbe l'art. 2 della legge nazionale - legge n. 18 del 1979 (come modificata con la legge n. 78 del 2004 e dalla legge n. 10 del 2009) in forza del quale a fronte dell'unico collegio nazionale, i seggi sono ripartiti su base territoriale-circoscrizionale. In tal modo il legislatore nazionale avrebbe accolto l'indicazione contenuta nella Decisione del consiglio europeo n. 76/787, con cui la Comunita' dispone che «in funzione delle loro specificita' nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo». Pertanto, censurava la mancata disapplicazione dell'art. 21, medesima 1egge n. 18 che - secondo l'impostazione attorea - si porrebbe in contrasto con l'art. 2 della predetta disposizione, laddove prevede un sistema di assegnazione dei seggi alle liste in dipendenza al numero dei votanti nelle singole circoscrizioni, a scapito, dunque, della cifra determinata a monte ai sensi del predetto art. 2, legge n. 18 cit. Parte ricorrente, propone, alternativamente, peraltro, una lettura dell'art. 21 cit. coordinata con l'art. 83, comma 1, n. 8, d.P.R. n. 361 del 1957 - che prevede un correttivo in sede applicativa, idoneo a salvaguardare il principio di proporzionalita' territoriale, in ragione del rinvio contenuto nella stessa legge n. 18 del 1979 (art. 51) alla disciplina per l'elezione della Camera dei Deputati. L'istante deduceva pertanto, i seguenti profili di illegittimita': violazione della normativa comunitaria (art. 189 Trattato, art. 1-2-7 Decisione CE-EURATOM 29 settembre 1976) e del principio di rappresentanza territoriale, nonche' dell'art. 2, legge. n. 18 del 1979 in relazione al d.P.R. 1° aprile 2009; violazione della normativa comunitaria citata, del principio di rappresentanza territoriale, delle norme menzionate ed illegittimita' costituzionale degli artt. 21 e 22, legge n. 18 del 1979 per contrasto con gli artt. 3, 10, 11, 48, 51, 56, 97 Cost., violazione del principio di proporzionalita' della rappresentanza rispetto al numero degli abitanti, affermato dalla disciplina comunitaria, dagli artt. 56 e 57 cost. ed, infine, dall'art. 2, legge n. 18 del 1979 (quale norma generale prevalente); violazione degli artt. 10 e 11, CEDU, violazione del principio di rappresentanza delle singole nazionali nel Parlamento europeo; ulteriore illegittimita' della decisione dell'Ufficio nazionale del 26 giugno 2009 e dei consequenziali verbali circoscrizionali di proclamazione degli eletti. Pertanto, l'istante chiedeva la correzione dei verbali dell'Ufficio centrale nazionale e degli uffici circoscrizionali e la conseguente elezione del ricorrente a parlamentare europeo, previo disapplicazione dell'art. 21, legge 18 del 1979 per contrasto con la decisione CE EURATOM (artt. 1, 2, 7) ed gli artt. 189 e 190 del trattato; in subordine, chiedeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Si costituiva l'amministrazione chiedendo la reiezione della domanda e, preliminarmente, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno e dell'Ufficio centrale. Si costituiva, altresi', l'on. Gualtieri, quale controinteressato, proclamato eletto nella lista PD, circoscrizione Italia centrale, con verbale datato 1° luglio 2009 dell'Ufficio circoscrizionale - circoscrizione elettorale III, presso la Corte d'Appello di Roma, contestando l'eccepito contrasto tra la legge n. 18 del 1979 e la normativa comunitaria, poiche' quest'ultima non imporrebbe il criterio proporzionale territoriale. Esponeva, anche, il mancato contrasto tra l'art. 2 e l'art. 21, in quanto il secondo conterrebbe il disposto tecnico del principio di cui all'art. 2. Ulteriormente affermava l'inconferenza del riferimento all'art. 190 del Trattato ed al principio di proporzionalita' degressiva, quale parametro cui commisurare la legittimita' della legge n. 18 del 1979 e l'esclusivita' dell'art. 2 della decisione CE-EURATOM 76/787 quale normativa sovraordinata di riferimento per la legge italiana sul procedimento elettorale per il Parlamento europeo. Si costituiva, altresi', l'ononorevole Caronna. La causa ad esito della discussione era trattenuta per la decisione nel merito. D i r i t t o 1. - Osserva il Collegio che, ai fini della decisione, deve preliminarmente essere esaminato il complesso quadro normativo che regola la materia all'esame e deve porsi l'attenzione sulla prospettata questione di legittimita' costituzionale, avanzata da parte ricorrente, in riferimento agli artt. 21 e 22 della legge n. 18 del 1979. L'art. 21 della legge n. 18 del 1979 affida il computo complessivo dei voti ed il riparto dei seggi al seguente schema. L'Ufficio elettorale nazionale, compiuto lo scrutino, riceve gli estratti dei verbali di tutti e cinque gli Uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso le corrispondenti circoscrizioni; sulla base di tali atti, procede: a determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista (data della somma dei voti validi conseguiti da ciascuna lista su tutto il territorio) (comma 1, n. 1), le liste che hanno superato la soglia del 4% dei voti validi e che sono dunque ammesse al riparto dei voti (comma 1, n. 1-bis); a dividere la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero totale dei seggi da attribuire, ottenendo il quoziente elettorale nazionale (comma 1, n. 2) ed a determinare il numero dei seggi in base a quante volte il quoziente elettorale nazionale rientra nella cifra elettorale nazionale di lista; a dividere la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale nazionale e ad attribuire ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista (comma 1, n. 3); infine, ad attribuire i seggi che eventualmente rimangono da assegnare alle liste per le quali le divisioni hanno dato maggiori resti (comma 1, n. 3). Pertanto, pur essendo disposta, in forza della legge, la costituzione di cinque circoscrizioni, per ognuna delle quali e' predefinito un numero di seggi da assegnare (art. 2), l'effettiva ripartizione dei seggi avviene sulla base di un computo dei suffragi, che, di fatto, assegna alla singola circoscrizione un numero di seggi direttamente correlato all'affluenza al voto che li' si registra e non in modo proporzionale sulla base dei seggi gia' assegnati alle singole circoscrizioni. Infatti, tanto maggiori sono i voti espressi alle liste nella singola circoscrizione, tanto piu' alto e' il rapporto tra la cifra circoscrizionale di lista ed il quoziente nazionale elettorale di lista e, dunque, il numero di seggi conseguiti. L'applicazione di siffatto meccanismo ha inevitabilmente determinato la sottrazione di seggi dalle circoscrizioni a piu' bassa partecipazione elettorale (nella specie, le meridionali e le insulari) a favore di quelle a piu' alta percentuale di votanti (quelle settentrionali). Va precisato che, dunque, dalla applicazione del meccanismo come letteralmente previsto dalla disposizione - in particolare, per quanto rileva, l'art. 21, comma 1, n. 3 - discendono gli effetti definiti - dalla parte ricorrente - come distorsivi ed oggetto di impugnazione, che vanno, peraltro, inquadrati nel piu' ampio quadro normativo nazionale e comunitario. 2. - In primo luogo, pertanto, va rilevato che la ricostruzione del quadro normativo della materia, che e' oggetto del gravame, non puo' prescindere dal richiamo ai precetti sovrannazionali. Cosi deve farsi riferimento all'art. 189 del Trattato CE che ha stabilito che «Il Parlamento europeo e' composto dai rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita'». Ne deriva che, espressamente, la norma del Trattato prevede la necessita' di garantire un'appropriata rappresentanza dei popoli degli Stati membri. A propria volta, la decisione del Consiglio 76/787/CECA/CEE/EURATOM del 20 settembre 1976, stabilisce, all'art. 189, che «Il Parlamento europeo, composto da rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita', esercita poteri che gli sono attribuiti dal presente Trattato» e prevede, all'art. 190, che «I rappresentanti al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita' sono eletti a suffragio universale diretto. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissato come segue: ...il numero «dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita'...». La materia elettorale europea e' stata disciplinata a livello nazionale con la legge n. 18 del 1979 che, nelle disposizioni generali, prevede all'art. 1 che «i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, con le modalita' previste dai successivi articoli 21 e 22», e all'art. 2 prevede che «Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A... Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico nazionale. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A... e' effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti». Il popolo, come dato evincere dai principi fondamentali dell'Unione europea, rappresenta il complesso degli individui che possiede lo status di cittadino di un determinato Stato, ma, altresi' il concetto presuppone la condivisione di valori, credenze ed identita' del gruppo. Pertanto, in disparte 1'identificabilita' di un concetto giuridico di «popolo europeo», la partecipazione dei popoli dei singoli Stati membri al processo decisionale della Comunita', attraverso i propri rappresentanti, costituisce lo strumento primo per avviare e sviluppare il processo di integrazione. Alla luce di siffatte considerazioni, che il principio di proporzionalita' - proprio nel suo originario significato matematico - rappresenta la relazione lineare tra le diverse quantita' costituite dai popoli dei differenti Stati e la rappresentanza proporzionale, e' - dunque - criterio idoneo a garantire la democraticita' (nel senso della rappresentanza dei popoli) delle elezioni europee. In tale contesto, va collocata la citata decisione del Consiglio europeo 76/787 del 26 settembre 1976, che stabilisce il principio comunitario della proporzionalita' per il riparto dei voti, con la facolta' per gli Stati membri di costituire circoscrizioni elettorali per elezioni al Parlamento europeo, nel rispetto del predetto principio. Il principio proporzionale assume distinti significati che possono essere cosi' individuati: la rappresentanza territoriale proporzionale (ai sensi degli artt. 1 e 2 della Decisione CE EURATOM); la proporzionalita' politica. Tali due significati trovano, la loro ratio - come detto - nella necessita' di assicurare la rappresentanza ai popoli (rinvenibile dai dati numerici della popolazione) ed, altresi', la garanzia del principio democratico attraverso la tutela delle minoranze esistenti nella comunita', anche mediante una ripartizione dei seggi disponibili sul territorio. Ad una lettura delle disposizioni comunitarie, dunque, non appare in alcun modo scindibile il momento del riparto dei seggi da quello dell'assegnazione dei voti, che deve necessariamente seguire un metodo coerente al fine di realizzare il principio esposto dalle disposizioni richiamate. Ma altresi', deve evidenziarsi il principio comunitario (art. 190 del Trattato istitutivo della Comunita' Europea 25 marzo 1957), della necessita' di rispettare la «proporzionalita' degressiva», in base alla quale il numero degli eletti in ciascuna ripartizione territoriale deve garantire un'adeguata rappresentanza della popolazione nella corrispondente circoscrizione. La risoluzione P6TA20070429, con cui il Parlamento europeo ha effettuato il riparto dei seggi tra gli Stati, ha chiarito che per «proporzionalita' degressiva» si intende «il criterio per garantire che il rapporto tra la popolazione e il numero di seggi di ciascuno Stato membro vari in funzione della rispettiva popolazione, in modo che ciascun deputato di uno Stato membro piu' popolato rappresenti piu' cittadini rispetto a ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato o viceversa, ma anche che nessuno Stato membro meno popolato abbia piu' seggi di uno Stato piu' popolato». Tale principio e' stato anche ribadito, da ultimo, nel Trattato di Lisbona del 2 agosto 2008 (art.9). Orbene, l'adeguamento ai principi dettati in sede comunitaria era assolto dal legislatore nazionale, proprio attraverso la nuova formulazione dell'art. 2, legge n. 18 del 1979, laddove si recepiva l'indicazione comunitaria, adeguando il metodo del riparto dei seggi a quanto disposto dalla Costituzione per le elezioni politiche (art. 56 quarto comma) e prevedendo - dunque - un sistema di ripartizione dei seggi sulla base della popolazione individuata in ragione del criterio demografico. Sul punto, vale la lettura delle discussioni parlamentari in cui e' evidente la volonta' di ripartire i seggi in ragione proporzionale della popolazione di ogni circoscrizione, attraverso un meccanismo identico a quanto previsto per le elezioni politiche (cfr. atti parlamentari - Camera dei deputati A.C. n. 1427, disegno di legge presentato il 15 marzo 1984). Peraltro, il rinvio operato dalla legge (art. 5 legge n. 18 cit.), per quanto non previsto, alle disposizioni per le elezioni politiche nazionali, conferma l'intenzione espressa di voler uniformare i principi di rappresentanza. Con l'emanazione del d.P.R. 1° aprile 2009, in attuazione ai principi di cui dell'art. 2, legge n. 18, si e' stabilita, in base alla popolazione del censimento generale del 21 ottobre 2001 fra le circoscrizioni elettorali, in cui e' suddiviso il territorio italiano, la seguente ripartizione dei seggi: 1) Italia Nord - occidentale: n. 19 seggi; 2) Italia Nord - orientale: n. 13 seggi; 3) Italia centrale: n. 14 seggi; 4) Italia meridionale: n. 18 seggi; 5) Italia insulare: n. 8 seggi. La ripartizione dei seggi alle varie circoscrizioni si effettua - dunque - dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti e dei piu' alti resti. Il risultato elettorale derivato, al contrario, dall'applicazione dell'art. 21 (comma 1, n. 3) della legge di riferimento, ha determinato un deficit di rappresentanza, nell'odierna tornata elettorale, per i cittadini delle circoscrizioni del Sud e delle Isole, che hanno visto la diminuzione di 3 e 2 rappresentanti rispettivamente (con la conseguente mancata elezione del ricorrente) in ragione della ripartizione dei voti sulla base di altro e discordante criterio (di cui all'art. 21) riferito al numero dei cittadini che hanno esercitato il diritto di voto. Infatti, l'Ufficio elettorale, in applicazione dell'art. 21, non ha tenuto conto, nella distribuzione dei seggi, del numero dei seggi determinati per ciascuna circoscrizione territoriale in base alla popolazione residente ed ha attribuito, da un lato, i seggi alle liste sulla base del dato numerico riscontrato in forza della cifra elettorale circoscrizionale, e dall'altro, i seggi rimasti, alle circoscrizioni nelle quali si e' avuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. E' stato determinato, pertanto, uno spostamento dei seggi - in dipendenza dei voti espressi - rispetto a quanto ripartito per le circoscrizioni. Tale differente criterio ancora il risultato non al principio di rappresentanza dei popoli, sancito dal diritto comunitario, ma ad un criterio premiante dell'effettivo esercizio del diritto di voto, ovvero alla matura consapevolezza dei diritti e dei doveri dipendenti dallo status di cittadino; in tal modo, contrasta con i principi posti a fondamento delle elezioni politiche nazionali. Conseguentemente deve escludersi la possibilita' di una lettura evolutiva dell'art. 21 in esame che lo renda compatibile con la norma contenuta nel menzionato art. 2, come novellato dall'intervento del legislatore con la legge n. 10 del 2009. 3. - Orbene, sulla base delle predette considerazioni, si evidenzia allora la rilevanza, ai fini della decisione della causa, della questione di legittimita' costituzionale prospettata in via subordinata dal ricorrente, in relazione agli artt. 21 e 22 legge n. 18 del 1979, per contrasto con gli artt. 3, 10, 11, 48, 51, 56, 97 Cost., poiche' l'applicazione evidenziata dei meccanismi imposti dall'art. 21 nell'attribuzione dei seggi risulta contrastare non solo con i principi indicati dall'art. 2 citato, ma anche con le menzionate disposizioni costituzionali. 4. - Occorre, quindi, chiarire, che la questione sollevata deve essere incentrata specificamente con riguardo alla disposizione contenuta nell'art. 21, comma 1, n. 3, nella parte in cui descrive il metodo di calcolo dei seggi da attribuire ad ogni singola lista in ciascuna circoscrizione, nonche' le modalita' di distribuzione dei resti. Mentre il successivo art. 22 non rileva, poiche' non contiene la disciplina contestata, ma un rinvio alla norma precedente. 5. - E', dunque, opportuno un secondo chiarimento preliminare, concernente il profilo di legittimita' sottoposto alla Corte costituzionale, che riguarda in primo luogo e in via diretta, non la compatibilita' della norma in esame con il diritto dell'Unione europea, bensi' la sua possibile violazione della nostra Carta costituzionale per quanto concerne il procedimento relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali, rimesse al legislatore nazionale alla stregua del noto criterio di sussidiarieta'. Sotto tale ultimo profilo, risulta poi, confermata la rilevanza della questione, atteso che una eventuale pronuncia di incostituzionalita' della Corte costituzionale imporrebbe di decidere la posizione del ricorrente, ancora non definitiva, in ragione del giudizio in corso, alla stregua della nuova disciplina che ne risulterebbe. Come e' noto, la Costituzione italiana non prevede alcuna disposizione in materia di sistema elettorale strettamente inteso, limitandosi a sancire, all'art. 48, che «il voto e' personale ed eguale, libero e segreto» e a prescrivere, all'art. 56, il suffragio universale e diretto per l'elezione della Camera dei Deputati. Ne discende che «il principio di eguaglianza non si estende al risultato concreto della manifestazione di volonta' dell'elettore. Risultato che dipende, invece, dal sistema che il legislatore ordinario - non avendo la Costituzione disposto al riguardo - ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni elettorali» (Corte cost., sent. n. 43 del 1961); d'altronde, «la determinazione delle formule e dei sistemi elettorali» - che costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicita' della scelta del legislatore - e', comunque, censurabile in sede di giudizio di costituzionalita' «quando risulta manifestamente irragionevole» (Corte cost., ord. n. 260 del 2002). 6. - Deve, pertanto, procedersi all'esame della questione di legittimita' costituzionale prospettata, che il Collegio ritiene non manifestamente infondata, con riguardo alla disposizione contenuta nell'art. 21 comma 1, n. 3, legge n. 18 cit., in parte qua, come sopra precisato, passando in rassegna le singole disposizioni costituzionali di riferimento. 7. - Sotto il profilo della ingiustificata ed irragionevole disparita' di trattamento tra elettori, viene, dunque, in rilevo l'art. 3 della Costituzione, poiche' le disposizioni contenute nell'art. 21, comma 1, della legge n. 18 appaiono sospette di intrinseca irragionevolezza o irrazionalita' - apprezzabile in sede di legittimita' costituzionale secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale, per la prospettata contraddittorieta' della medesima legge con l'intenzione del legislatore, quale risultante dai lavori parlamentari preparatori della norma e dal tenore del citato art. 2. Infatti, in un sistema quale quello attuale per le elezioni al Parlamento europeo, il principio di eguaglianza del voto, connesso a quello della sovranita' popolare, sembra alterato dalla diminuzione dei seggi assegnati alle circoscrizioni, in forza del meccanismo previsto dall'art. 21, comma 1, n. 3. Inoltre, non assegnare, all'interno delle cinque circoscrizioni previste, il numero dei seggi determinati in base al calcolo demografico voluto dalla legge, non solo sembra comportare la violazione del principio comunitario di rappresentativita' territoriale, ma anche violare il principio di uguaglianza, consentendo ad una o piu' liste, di conseguenza, all'interno delle circoscrizioni in cui vi e' stata una maggiore affluenza di elettori, di ottenere piu' seggi, alterando il numero di quelli assegnati alle medesime circoscrizioni, a scapito dei candidati che concorrono nelle circoscrizioni con minore affluenza di votanti. In altri termini; a parita' di condizioni verrebbero trattati in maniera diversa i cittadini che risiedono in una determinata circoscrizione elettorale. Ma l'eguaglianza del voto che la persona e' chiamata ad esprimere nell'elezione di organi politici e' il riflesso dell'eguale dignita' di tutti i cittadini e rappresenta una particolare applicazione del principio fondamentale di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. 8. - Si deve prospettare, altresi', per i motivi richiamati sopra, la violazione del principio di buon andamento ed imparzialita' di cui all'art. 97 Cost., poiche' il legislatore nazionale, nell'emanare la norma contenuta nel predetto articolo 2, legge n. 18 del 1979, ha accolto - coerentemente a quanto disposto dall'art. 11 e dal novellato art. 117, comma 1 della Costituzione - l'indicazione del legislatore comunitario, in ordine alla facolta' di autovincolarsi ad un sistema di ripartizione territoriale - per circoscrizione - dei seggi. Al contrario, l'art. 21, nella parte indicata, che contrasta con il principio rinvenuto nell'art. 2, ancora il risultato elettorale e la proclamazione degli eletti ad un sistema premiante delle circoscrizioni in cui la popolazione, per cosi' dire, si e' dimostrata politicamente e civicamente piu' matura, rispondendo maggiormente con la presenza alle urne. Tale diverso criterio non sembra trovare una sua ratio nell'Ordinamento. Peraltro, non puo' non accennarsi - a conferma delle perplessita' formulate alla norma in esame - ad un ulteriore profilo di irragionevolezza ed ingiustizia dell'art. 21, legge n. 18 del 1979, come sostituito dalla legge n. 10 del 2009, anche in quanto la novella legislativa del 2009. Infatti, pur essendo il territorio nazionale suddiviso in piu' collegi territoriali, pretende il raggiungimento, da parte di ciascuna lista, di un rigido quorum minimo complessivo nazionale, per poi ripartire i seggi nuovamente su base territoriale, pero' in relazione alla cifra elettorale nazionale dei soli partiti che hanno superato la soglia di sbarramento. Questi ultimi, cosi', si vedono attribuire in sede di computo dei resti eccedenti, il quorum elettorale intero, con riferimento a ciascun collegio territoriale, e quindi ulteriori europarlamentari sulla base di cifre elettorali anche piu' modeste rispetto a quelle riportate dalle liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4%: liste che vengono quindi escluse anche dal predetto riparto dei resti, creando, oltre alle evidenziate alterazioni dell'iniziale ripartizione dei seggi fra i previsti collegi territoriali, una irragionevole carenza di rappresentanza per la volonta' politica espressa da molti elettori. 9. - Ancora, per quanto esposto, vengono in rilievo gli art. 10 e 11 della Costituzione, che indicano il modo in cui la Repubblica si mette in relazione con la Comunita' internazionale, imponendo il rispetto della normativa e dei principi comunitari ed accettando la limitazione della propria sovranita'. In particolare, va precisato che l'art. 11 Cost., che, secondo la piu' consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, costituisce la base giuridica dell'adesione dell'Italia all'Unione europea, prevede che «L'Italia (...) consente, in condizione di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». Lo stesso tenore della norma richiama alla mente l'art. 1 Cost., secondo cui «La sovranita' appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», risultandone confermata la necessita', comunque rinvenibile dal complessivo sistema giuridico, che anche l'esercizio delle procedure nazionali relative all'attribuzione di profili di sovranita' all'Unione europea, quali l'elezione degli europarlamentari, avvenga in conformita' al principio democratico cosi' come disciplinato dalla nostra Costituzione, in modo analogo a quanto accade per l'esercizio della sovranita' popolare in ambito nazionale mediante le elezioni politiche, partecipando quindi i due momenti (elezioni nazionali ed al Parlamento europeo) alla medesima esigenza di rispetto dei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della sovranita' popolare ai sensi del richiamato art. 1 Cost. Altresi', la decisione del Consiglio 20 settembre 1976 n. 76/787, immediatamente applicabile, nel nostro Paese, impone, agli artt. 1, 2 e 7, agli Stati membri la salvaguardia alla rappresentanza anche con riferimento alle norme che regolano il procedimento elettorale. Va aggiunto che, seppure la Decisione 76/787 lascia agli Stati la facolta' di scegliere il sistema del riparto per circoscrizione dei seggi, definendo l'ambito discrezionale di esercizio della potesta' normativa, il sistema della ripartizione territoriale, seppur non obbligatorio, secondo le previsioni comunitarie, risponde alle esigenze di proporzionalita' e di rappresentativita' della popolazione, alla luce dei principi evidenziati. Sicche' la facolta' assegnata al legislatore nazionale, nell'ambito della propria potesta', non puo' comportare la previsione di un meccanismo contrastante, ma semmai alternativo ed equivalente nel perseguimento dello scopo. Pertanto, una volta che lo Stato abbia eletto una via, appare che esso si sia auto-vincolato, senza che possa rimanere altro spazio per un sistema incoerente quanto al criterio di assegnazione dei seggi medesimi. 10. - Ancora vengono in rilievo le norme della Costituzione che affermano il criterio della rappresentativita' della popolazione, quale derivazione del piu' alto principio democratico - art. 48 e 51 cost. - cio' specificamente in quanto il legislatore nazionale ha fatto rinvio, per la disciplina delle elezioni europee,in conformita' ai citati artt. 1 e 11 Cost., alla normativa in materia di elezioni politiche. In forza dei principi costituzionali richiamati, la disciplina dettata dalla legge ordinaria per il sistema elettorale deve essere, pertanto, coerente e non contraddittoria rispetto al ruolo attribuito dall'ordinamento costituzionale all'assemblea rappresentativa che viene in tal modo eletta. Infatti, ai sensi dell'art. 48 Cost., tramite il voto (uguale, libero e segreto), ciascun componente del corpo elettorale (organo del Popolo) puo' partecipare agli strumenti di democrazia diretta e rappresentativa. Per quanto attiene all'ambito nazionale, dunque, la nostra Costituzione delinea uno Stato di diritto democratico (art. 49), caratterizzato da una forma di governo parlamentare, ovvero, in cui le Camere sono elette direttamente dal Popolo e lo rappresentano e, quindi, adottano le leggi e accordano la fiducia all'Esecutivo, operando secondo le previste maggioranze (art. 64 Cost.). Esse, dunque, operano secondo un rapporto di rappresentanza diretta del Popolo, mediante lo strumento del corpo elettorale, in quanto ciascun parlamentare «rappresenta la Nazione ed esercita le sue - funzioni senza vincolo di mandato» (art. 67 Cost.), anche mediante il potere di iniziativa legislativa, di proposizione di mozioni, d'inchiesta (art. 82 Cost.) e di sindacato ispettivo (mozioni, interrogazioni, interpellanze, ...), che valorizzano la funzione autonomamente e personalmente svolta da ogni rappresentante democraticamente eletto alle Camere - secondo le pregresse considerazioni. La nostra Costituzione, peraltro, e' pervasa dal principio della sovranita' popolare, come emerge dalla ricognizione delle norme che ne stabiliscono i modi di esercizio - oltre ai menzionati articoli: «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale» (art. 49 Cost.); possono, inoltre, partecipare a sindacati (art. 39), associazioni e comitati (art. 2 e 18), impegnarsi direttamente nel sociale (alla stregua del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 118) ed hanno il diritto di manifestare il proprio pensiero, informare ed essere informati (art. 21). Tali principi trovano, ancora, conferma nell'acquis communautaire di cui sono espressione gli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU - i quali non possono che costruire anche fondamento della necessita' di rappresentanza delle popolazioni nel Parlamento europeo. 11. - I predetti articoli della Convenzione, sanciscono, infatti, il diritto di ciascun individuo di manifestare le proprie convinzioni e di godere dell'elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo. Tale diritto deve ritenersi strettamente connesso a quelli tutelati dagli articoli che, nella Corte costituzionale, affermano la regola democratica secondo il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 348 e 349 del 2007 ha evidenziato la particolare «rilevanza delle norme della Convenzione, in considerazione del contenuto della medesima, tradottosi nell'intento di garantire, soprattutto mediante lo strumento interpretativo, la tendenziale coincidenza ed integrazione delle garanzie stabilite dalla CEDU e dalla Costituzione, che il legislatore ordinario e' tenuto a rispettare e realizzare». E', dunque, alla luce di quanto evidenziato proprio dalle citate pronunzie della Corte costituzionale che assume rilievo il nuovo testo dell'art. 117, comma 1, cost.; infatti, il parametro costituzionale ribadisce l'obbligo - gia' anticipato dall'art. 10 Cost. - del legislatore ordinario di rispettare le norme contenute negli accordi internazionali, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della CEDU - e dunque con gli obblighi internazionali di cui agli artt.10 e 117, comma 1 - viola percio' lo stesso parametro. Ne consegue che, va sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, con riferimento anche all'art. 117, comma 1, Cost. - unitamente a quanto gia' rilevato con riguardo agli art. 10 e 11 cost. - dell'art. 21, in parte qua, per violazione - secondo quanto gia', evidenziato - dei principi che trovano fondamento negli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU. 12. - Deve considerarsi, ulteriormente che il criterio di rappresentanza proporzionale territoriale costituisce espressione del principio di rappresentativita' del cittadino nelle istituzioni, di cui agli artt. 56 e 57 Cost. In questo senso il richiamato art. 2, della legge n. 18 e' simmetrico agli artt. 56 e 57 della Costituzione. Da quanto sin qui menzionato, emerge che l'art. 21 della 1. n. 18 sembra porsi in conflitto con i predetti precetti costituzionali, finendo per sacrificare la rappresentativita' territoriale, principio che deve al contrario essere salvaguardato indipendentemente dalle modalita' di assegnazione in concreto dei seggi alle liste. Per quanto sin qui esposto, non definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, deve essere dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 3, legge n. 18 del 1979, nella parte in cui dispone che l'Ufficio elettorale «Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si e' ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale», senza rispettare il numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole circoscrizioni, in relazione alla popolazione residente, ai sensi dell'art. 2, legge n. 18, specificatamente con riferimento agli artt. 1, 3 e 97, 10, 11 e 117, 48, 49 e 51 Cost.; pertanto, deve disporsi la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Deve ordinarsi, altresi', che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Rimane riservata alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito ed in ordine alle spese.