IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  6380  del  2009,  proposto  da:  Gino  Trematerra,
rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Lentini, Mario Sanino,  con
domicilio eletto presso l'avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli n.
180; 
    Contro Ufficio elettorale nazionale presso la  Corte  suprema  di
cassazione,  in  persona  del  legale   rappresentate   e   Ministero
dell'interno, in persona del Ministro pro  tempore,  rappresentato  e
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato  presso  la
stessa, in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti di: 
        on. le Roberto Gualtieri, rappresentato  e  difeso  dall'avv.
Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso l'avv.  Vincenzo
Cerulli Irelli in Roma, via Dora n. 1; 
        on.le Salvatore Caronna, rappresentato e  difeso  dagli  avv.
Giuseppe Morbidelli, Paolo Trombetti,  con  domicilio  eletto  presso
l'avv. Giuseppe Morbidelli in Roma, via Carducci n. 4; 
        on.le Oreste Rossi, domiciliato in via Levata n. 49, Frazione
Spinetta Marengo, Alessandria, n.c.; 
        on.le Iva Zanicchi, domiciliata alla strada provinciale Lesmo
Green, Lesmo (MI), n.c.; 
        on.le Giovanni Collino, domiciliato in  via  Ciarnescule,  2,
Gemona del Friuli (UD), n.c.; 
        Regione Abruzzo, domiciliata a Palazzo  Centi,  piazza  Santa
Giusta, L'Aquila, n.c.; 
        Regione  Basilicata,  domiciliata  in  via  Anzio,  pal.   A,
Potenza, n.c.; 
        Regione Calabria, domiciliata in via De Filippis,  Catanzaro,
n.c.; 
        Regione Campania, domiciliata in via S. Lucia n. 81,  Napoli,
n.c.; 
        Regione Molise,  domiciliata  in  via  XXIV  Maggio  n.  139,
Campobasso, n.c. 
        Regione Puglia, domiciliata in via  Capruzzi  n.  212,  Bari,
n.c.; 
    Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale
delle operazioni del 26 giugno 2009 nella parte  in  cui,  dopo  aver
respinto l'istanza del ricorrente, si e' provveduto  all'assegnazione
dei seggi alle liste concorrenti nella competizione elettorale per il
rinnovo dei rappresentanti del Parlamento europeo del 6  e  7  giugno
2009. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di   costituzione   in   giudizio   di   Ministero
dell'interno e dell'Ufficio elettorale nazionale; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roberto Gualtieri; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Salvatore Caronna; 
    Visti  gli  artt.  134  della   Costituzione,   1   della   legge
costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953  n.
87; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  22  ottobre  2009  il
dott. Solveig Cogliani e uditi per le  parti  i  difensori  -  avv.ti
Lentini e Sanino per il ricorrente, avv.to dello  Stato  Borgo,  avv.
Cerulli Irellii e avv. Righi in  sostituzione  dell'avv.  Morbidelli,
per le parti controinteressate - come specificato nel verbale; 
 
                              F a t t o 
 
    Con il ricorso  indicato  in  epigrafe,  l'istante  censurava  le
operazioni ed i risultati  elettorali  -  come  sopra  specificato  -
contestando l'illegittimita' della asserita distorsione  verificatasi
in applicazione dell'art. 21 della legge n. 18 del 1979, in occasione
delle ultime  elezioni  europee  dello  scorso  6  e  7  giugno,  con
contrazione  dei   rappresentanti   assegnati   alla   circoscrizione
territoriale dell'Italia meridionale (15 al  posto  di  18)  e  delle
Isole (6 al posto di 8)  e  trasferimento  degli  stessi  alle  altre
circoscrizioni. 
    L'assunto di parte istante si fonda sulla affermazione del valore
del  principio  di  proporzionalita'  dei  popoli  nell'ambito  delle
elezioni al Parlamento europeo, ai sensi dell'art. 189  del  Trattato
CE, cui corrisponderebbe l'art. 2 della legge nazionale - legge n. 18
del 1979 (come modificata con  la  legge  n.  78  del  2004  e  dalla
legge n. 10 del 2009) in forza del quale a fronte dell'unico collegio
nazionale,     i     seggi      sono      ripartiti      su      base
territoriale-circoscrizionale. In tal modo il  legislatore  nazionale
avrebbe accolto l'indicazione contenuta nella Decisione del consiglio
europeo n. 76/787, con cui la  Comunita'  dispone  che  «in  funzione
delle  loro  specificita'  nazionali,  gli   Stati   membri   possono
costituire circoscrizioni elettorali per le  elezioni  al  Parlamento
europeo». 
    Pertanto, censurava  la  mancata  disapplicazione  dell'art.  21,
medesima 1egge n. 18  che  -  secondo  l'impostazione  attorea  -  si
porrebbe in contrasto  con  l'art.  2  della  predetta  disposizione,
laddove prevede un sistema di assegnazione dei seggi  alle  liste  in
dipendenza al numero dei  votanti  nelle  singole  circoscrizioni,  a
scapito, dunque,  della  cifra  determinata  a  monte  ai  sensi  del
predetto art. 2, legge n. 18 cit. 
    Parte  ricorrente,  propone,  alternativamente,   peraltro,   una
lettura dell'art. 21 cit. coordinata con l'art. 83, comma  1,  n.  8,
d.P.R.  n.  361  del  1957  -  che  prevede  un  correttivo  in  sede
applicativa, idoneo a salvaguardare il principio di  proporzionalita'
territoriale, in ragione del rinvio contenuto nella stessa  legge  n.
18 del 1979 (art. 51) alla disciplina per l'elezione della Camera dei
Deputati. 
    L'istante   deduceva   pertanto,   i    seguenti    profili    di
illegittimita': 
        violazione della normativa comunitaria  (art.  189  Trattato,
art. 1-2-7 Decisione CE-EURATOM 29 settembre 1976) e del principio di
rappresentanza territoriale, nonche' dell'art. 2, legge.  n.  18  del
1979 in relazione al d.P.R. 1° aprile 2009; 
        violazione della normativa comunitaria citata, del  principio
di   rappresentanza   territoriale,   delle   norme   menzionate   ed
illegittimita' costituzionale degli artt. 21 e 22, legge  n.  18  del
1979 per contrasto con gli artt. 3, 10, 11, 48,  51,  56,  97  Cost.,
violazione del principio  di  proporzionalita'  della  rappresentanza
rispetto  al  numero  degli  abitanti,  affermato  dalla   disciplina
comunitaria, dagli artt. 56 e 57 cost. ed, infine, dall'art. 2, legge
n. 18 del 1979 (quale norma generale  prevalente);  violazione  degli
artt. 10 e 11, CEDU, violazione del principio di rappresentanza delle
singole nazionali nel Parlamento europeo; 
        ulteriore   illegittimita'   della   decisione   dell'Ufficio
nazionale  del  26  giugno  2009   e   dei   consequenziali   verbali
circoscrizionali di proclamazione degli eletti. 
    Pertanto,  l'istante   chiedeva   la   correzione   dei   verbali
dell'Ufficio centrale nazionale e degli uffici circoscrizionali e  la
conseguente elezione del ricorrente a  parlamentare  europeo,  previo
disapplicazione dell'art. 21, legge 18 del 1979 per contrasto con  la
decisione CE EURATOM (artt. 1, 2, 7) ed  gli  artt.  189  e  190  del
trattato; in subordine, chiedeva  la  trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale. 
    Si costituiva  l'amministrazione  chiedendo  la  reiezione  della
domanda e, preliminarmente, eccependo il  difetto  di  legittimazione
passiva del Ministero dell'interno e dell'Ufficio centrale. 
    Si    costituiva,    altresi',     l'on.     Gualtieri,     quale
controinteressato, proclamato eletto nella lista  PD,  circoscrizione
Italia centrale, con  verbale  datato  1°  luglio  2009  dell'Ufficio
circoscrizionale - circoscrizione elettorale  III,  presso  la  Corte
d'Appello di Roma, contestando l'eccepito contrasto tra la  legge  n.
18 del 1979 e la  normativa  comunitaria,  poiche'  quest'ultima  non
imporrebbe il criterio proporzionale territoriale.  Esponeva,  anche,
il mancato contrasto tra l'art. 2 e l'art. 21, in quanto  il  secondo
conterrebbe il disposto tecnico del  principio  di  cui  all'art.  2.
Ulteriormente affermava l'inconferenza del riferimento  all'art.  190
del Trattato ed al principio di  proporzionalita'  degressiva,  quale
parametro cui commisurare la legittimita' della legge n. 18 del  1979
e l'esclusivita' dell'art. 2 della decisione CE-EURATOM 76/787  quale
normativa sovraordinata di riferimento  per  la  legge  italiana  sul
procedimento elettorale per il Parlamento europeo. 
    Si costituiva, altresi', l'ononorevole Caronna. 
    La causa  ad  esito  della  discussione  era  trattenuta  per  la
decisione nel merito. 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. - Osserva il Collegio  che,  ai  fini  della  decisione,  deve
preliminarmente essere esaminato il complesso  quadro  normativo  che
regola  la  materia  all'esame  e  deve  porsi   l'attenzione   sulla
prospettata questione di  legittimita'  costituzionale,  avanzata  da
parte ricorrente, in riferimento agli artt. 21 e 22 della legge n. 18
del 1979. L'art. 21 della legge n. 18  del  1979  affida  il  computo
complessivo dei voti ed il riparto dei seggi al seguente schema. 
    L'Ufficio elettorale nazionale, compiuto lo scrutino, riceve  gli
estratti  dei  verbali  di  tutti  e  cinque  gli  Uffici  elettorali
circoscrizionali costituiti presso le corrispondenti  circoscrizioni;
sulla base di tali atti, procede: 
        a determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
(data della somma dei voti validi conseguiti  da  ciascuna  lista  su
tutto il territorio) (comma 1, n. 1), le liste che hanno superato  la
soglia del 4% dei voti validi e che sono dunque  ammesse  al  riparto
dei voti (comma 1, n. 1-bis); 
        a dividere la cifra elettorale nazionale  di  ciascuna  lista
per il numero totale dei seggi da attribuire, ottenendo il  quoziente
elettorale nazionale (comma 1, n. 2) ed a determinare il  numero  dei
seggi in base  a  quante  volte  il  quoziente  elettorale  nazionale
rientra nella cifra elettorale nazionale di lista; 
        a dividere la cifra elettorale nazionale  di  ciascuna  lista
per il quoziente elettorale nazionale e ad attribuire ad  ogni  lista
tanti seggi quante volte il quoziente  elettorale  di  lista  risulti
contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale di  ciascuna  lista
(comma 1, n. 3); 
        infine, ad attribuire i seggi che eventualmente rimangono  da
assegnare alle liste per le quali le divisioni  hanno  dato  maggiori
resti (comma 1, n. 3). 
    Pertanto,  pur  essendo  disposta,  in  forza  della  legge,   la
costituzione di cinque circoscrizioni,  per  ognuna  delle  quali  e'
predefinito un numero di seggi da  assegnare  (art.  2),  l'effettiva
ripartizione dei seggi avviene sulla base di un computo dei suffragi,
che, di fatto, assegna alla singola circoscrizione un numero di seggi
direttamente correlato all'affluenza al voto che li'  si  registra  e
non in modo proporzionale sulla base dei seggi  gia'  assegnati  alle
singole circoscrizioni. Infatti, tanto maggiori sono i voti  espressi
alle liste nella  singola  circoscrizione,  tanto  piu'  alto  e'  il
rapporto tra la cifra  circoscrizionale  di  lista  ed  il  quoziente
nazionale  elettorale  di  lista  e,  dunque,  il  numero  di   seggi
conseguiti. 
    L'applicazione  di   siffatto   meccanismo   ha   inevitabilmente
determinato la sottrazione di seggi dalle circoscrizioni a piu' bassa
partecipazione  elettorale  (nella  specie,  le  meridionali   e   le
insulari) a favore di quelle  a  piu'  alta  percentuale  di  votanti
(quelle settentrionali). 
    Va precisato che, dunque, dalla applicazione del meccanismo  come
letteralmente  previsto  dalla  disposizione -  in  particolare,  per
quanto rileva, l'art. 21, comma 1, n.  3  -  discendono  gli  effetti
definiti - dalla parte ricorrente - come  distorsivi  ed  oggetto  di
impugnazione, che vanno, peraltro, inquadrati nel piu'  ampio  quadro
normativo nazionale e comunitario. 
    2. - In primo luogo, pertanto, va rilevato che  la  ricostruzione
del quadro normativo della materia, che e' oggetto del  gravame,  non
puo' prescindere dal richiamo ai precetti sovrannazionali. 
    Cosi deve farsi riferimento all'art. 189 del Trattato CE  che  ha
stabilito che «Il Parlamento europeo e' composto  dai  rappresentanti
dei popoli degli Stati  riuniti  nella  Comunita'».  Ne  deriva  che,
espressamente,  la  norma  del  Trattato  prevede  la  necessita'  di
garantire  un'appropriata  rappresentanza  dei  popoli  degli   Stati
membri.   A   propria   volta,    la    decisione    del    Consiglio
76/787/CECA/CEE/EURATOM del 20 settembre 1976,  stabilisce,  all'art.
189, che «Il  Parlamento  europeo,  composto  da  rappresentanti  dei
popoli degli Stati riuniti nella Comunita', esercita poteri  che  gli
sono attribuiti dal presente Trattato» e prevede, all'art.  190,  che
«I rappresentanti al  Parlamento  europeo,  dei  popoli  degli  Stati
riuniti nella Comunita' sono eletti a suffragio  universale  diretto.
Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro  e'  fissato
come segue: ...il numero «dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato
membro deve garantire un'adeguata  rappresentanza  dei  popoli  degli
Stati riuniti nella Comunita'...». 
    La materia elettorale europea e'  stata  disciplinata  a  livello
nazionale con la  legge  n.  18  del  1979  che,  nelle  disposizioni
generali, prevede all'art. 1 che «i  membri  del  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia sono eletti  a  suffragio  universale  con  voto
diretto,  libero  e  segreto  attribuito   a   liste   di   candidati
concorrenti. L'assegnazione dei seggi tra  le  liste  concorrenti  e'
effettuata in ragione proporzionale, con le  modalita'  previste  dai
successivi  articoli  21  e  22»,  e  all'art.  2  prevede  che   «Le
circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono  stabiliti  nella
tabella A... Il complesso delle circoscrizioni  elettorali  forma  il
Collegio unico nazionale. L'assegnazione del numero  dei  seggi  alle
singole circoscrizioni, di cui alla tabella A... e' effettuata, sulla
base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione,
riportati dalla piu' recente  pubblicazione  ufficiale  dell'Istituto
centrale di statistica, con decreto del Presidente della  Repubblica,
su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente
al decreto di convocazione dei comizi. La ripartizione dei  seggi  di
cui al  precedente  comma  si  effettua  dividendo  il  numero  degli
abitanti  della  Repubblica  per  il  numero  dei  membri   spettante
all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione  di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu'  alti
resti». 
    Il  popolo,  come  dato  evincere   dai   principi   fondamentali
dell'Unione europea, rappresenta il  complesso  degli  individui  che
possiede lo status di cittadino di un determinato Stato, ma, altresi'
il  concetto  presuppone  la  condivisione  di  valori,  credenze  ed
identita' del gruppo. Pertanto, in disparte 1'identificabilita' di un
concetto giuridico di «popolo europeo», la partecipazione dei  popoli
dei singoli Stati membri al  processo  decisionale  della  Comunita',
attraverso i propri rappresentanti, costituisce  lo  strumento  primo
per avviare e sviluppare il processo di integrazione.  Alla  luce  di
siffatte  considerazioni,  che  il  principio  di  proporzionalita' -
proprio nel suo originario significato  matematico -  rappresenta  la
relazione lineare tra le diverse quantita' costituite dai popoli  dei
differenti Stati e la  rappresentanza  proporzionale,  e' -  dunque -
criterio idoneo  a  garantire  la  democraticita'  (nel  senso  della
rappresentanza dei popoli) delle elezioni europee. In tale  contesto,
va collocata la citata decisione del Consiglio europeo 76/787 del  26
settembre  1976,  che  stabilisce  il  principio  comunitario   della
proporzionalita' per il riparto dei voti, con  la  facolta'  per  gli
Stati membri di costituire circoscrizioni elettorali per elezioni  al
Parlamento europeo, nel rispetto del predetto principio. 
    Il  principio  proporzionale  assume  distinti  significati   che
possono essere cosi' individuati: 
        la rappresentanza territoriale proporzionale (ai sensi  degli
artt. 1 e 2 della Decisione CE EURATOM); 
        la proporzionalita' politica. 
    Tali due significati trovano, la loro ratio - come detto -  nella
necessita' di assicurare la rappresentanza ai popoli (rinvenibile dai
dati numerici  della  popolazione)  ed,  altresi',  la  garanzia  del
principio democratico attraverso la tutela delle minoranze  esistenti
nella  comunita',  anche  mediante   una   ripartizione   dei   seggi
disponibili  sul  territorio.  Ad  una  lettura  delle   disposizioni
comunitarie, dunque, non appare in alcun modo scindibile  il  momento
del riparto dei seggi da quello dell'assegnazione dei voti, che  deve
necessariamente seguire un metodo coerente al fine di  realizzare  il
principio esposto dalle disposizioni richiamate.  Ma  altresi',  deve
evidenziarsi  il  principio  comunitario  (art.  190   del   Trattato
istitutivo della Comunita' Europea 25 marzo 1957),  della  necessita'
di rispettare la «proporzionalita' degressiva», in base alla quale il
numero  degli  eletti  in  ciascuna  ripartizione  territoriale  deve
garantire  un'adeguata   rappresentanza   della   popolazione   nella
corrispondente circoscrizione. 
    La risoluzione P6TA20070429, con cui  il  Parlamento  europeo  ha
effettuato il riparto dei seggi tra gli Stati, ha  chiarito  che  per
«proporzionalita' degressiva» si intende «il criterio  per  garantire
che il rapporto tra la popolazione e il numero di seggi  di  ciascuno
Stato membro vari in funzione della rispettiva popolazione,  in  modo
che ciascun deputato di uno Stato membro  piu'  popolato  rappresenti
piu' cittadini rispetto a ciascun deputato di uno Stato  membro  meno
popolato o viceversa, ma anche che nessuno Stato membro meno popolato
abbia piu' seggi di uno Stato piu' popolato». 
    Tale principio e' stato anche ribadito, da ultimo,  nel  Trattato
di Lisbona del 2 agosto 2008 (art.9). 
    Orbene, l'adeguamento ai principi dettati in sede comunitaria era
assolto  dal  legislatore  nazionale,  proprio  attraverso  la  nuova
formulazione dell'art. 2, legge n. 18 del 1979, laddove  si  recepiva
l'indicazione comunitaria, adeguando il metodo del riparto dei  seggi
a quanto disposto dalla Costituzione per le elezioni politiche  (art.
56 quarto comma) e prevedendo - dunque - un sistema  di  ripartizione
dei seggi sulla base della popolazione  individuata  in  ragione  del
criterio demografico. Sul punto, vale la  lettura  delle  discussioni
parlamentari in cui e' evidente la volonta' di ripartire i  seggi  in
ragione  proporzionale  della  popolazione  di  ogni  circoscrizione,
attraverso un meccanismo identico a quanto previsto per  le  elezioni
politiche (cfr. atti parlamentari - Camera dei deputati A.C. n. 1427,
disegno di legge presentato il 15 marzo 1984).  Peraltro,  il  rinvio
operato dalla legge  (art.  5 legge  n.  18  cit.),  per  quanto  non
previsto, alle disposizioni  per  le  elezioni  politiche  nazionali,
conferma l'intenzione espressa di  voler  uniformare  i  principi  di
rappresentanza. 
    Con l'emanazione del d.P.R. 1°  aprile  2009,  in  attuazione  ai
principi di cui dell'art. 2, legge n. 18, si e'  stabilita,  in  base
alla popolazione del censimento generale del 21 ottobre 2001  fra  le
circoscrizioni  elettorali,  in  cui  e'  suddiviso   il   territorio
italiano, la seguente ripartizione dei seggi: 
        1) Italia Nord - occidentale: n. 19 seggi; 
        2) Italia Nord - orientale: n. 13 seggi; 
        3) Italia centrale: n. 14 seggi; 
        4) Italia meridionale: n. 18 seggi; 
        5) Italia insulare: n. 8 seggi. 
    La ripartizione dei seggi alle varie circoscrizioni si effettua -
dunque - dividendo il numero degli abitanti della Repubblica  per  il
numero dei rappresentanti spettante all'Italia e distribuendo i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni  circoscrizione,  sulla  base
dei quozienti e dei piu' alti resti. 
    Il risultato elettorale derivato, al contrario, dall'applicazione
dell'art.  21  (comma  1,  n.  3)  della  legge  di  riferimento,  ha
determinato  un  deficit  di  rappresentanza,  nell'odierna   tornata
elettorale, per i cittadini delle  circoscrizioni  del  Sud  e  delle
Isole, che hanno  visto  la  diminuzione  di  3  e  2  rappresentanti
rispettivamente (con la conseguente mancata elezione del  ricorrente)
in ragione  della  ripartizione  dei  voti  sulla  base  di  altro  e
discordante criterio (di cui all'art.  21)  riferito  al  numero  dei
cittadini che hanno esercitato il diritto di voto. 
    Infatti, l'Ufficio elettorale, in applicazione dell'art. 21,  non
ha tenuto conto, nella distribuzione dei seggi, del numero dei  seggi
determinati per ciascuna circoscrizione  territoriale  in  base  alla
popolazione residente ed ha attribuito, da  un  lato,  i  seggi  alle
liste sulla base del dato numerico riscontrato in forza  della  cifra
elettorale circoscrizionale, e  dall'altro,  i  seggi  rimasti,  alle
circoscrizioni nelle quali si e' avuta la maggiore  cifra  elettorale
circoscrizionale. E' stato determinato, pertanto, uno spostamento dei
seggi - in dipendenza dei voti espressi - rispetto a quanto ripartito
per le circoscrizioni. Tale differente criterio ancora  il  risultato
non al principio di rappresentanza dei popoli,  sancito  dal  diritto
comunitario, ma ad un criterio premiante dell'effettivo esercizio del
diritto di voto, ovvero alla matura consapevolezza dei diritti e  dei
doveri dipendenti dallo status di cittadino; in tal  modo,  contrasta
con i principi posti a fondamento delle elezioni politiche nazionali.
Conseguentemente deve  escludersi  la  possibilita'  di  una  lettura
evolutiva dell'art. 21 in esame che lo renda compatibile con la norma
contenuta nel menzionato art. 2, come novellato  dall'intervento  del
legislatore con la legge n. 10 del 2009. 
    3.  -  Orbene,  sulla  base  delle  predette  considerazioni,  si
evidenzia allora la rilevanza, ai fini della decisione  della  causa,
della questione di legittimita'  costituzionale  prospettata  in  via
subordinata dal ricorrente, in relazione agli artt. 21 e 22 legge  n.
18 del 1979, per contrasto con gli artt. 3, 10, 11, 48,  51,  56,  97
Cost., poiche'  l'applicazione  evidenziata  dei  meccanismi  imposti
dall'art. 21 nell'attribuzione dei seggi risulta contrastare non solo
con  i  principi  indicati  dall'art.  2  citato,  ma  anche  con  le
menzionate disposizioni costituzionali. 
    4. - Occorre, quindi, chiarire, che la questione  sollevata  deve
essere  incentrata  specificamente  con  riguardo  alla  disposizione
contenuta nell'art. 21, comma 1, n. 3, nella parte in cui descrive il
metodo di calcolo dei seggi da attribuire ad ogni  singola  lista  in
ciascuna circoscrizione, nonche' le modalita'  di  distribuzione  dei
resti. Mentre il successivo art. 22 non rileva, poiche' non  contiene
la disciplina contestata, ma un rinvio alla norma precedente. 
    5. - E', dunque, opportuno un  secondo  chiarimento  preliminare,
concernente  il  profilo  di  legittimita'  sottoposto   alla   Corte
costituzionale, che riguarda in primo luogo e in via diretta, non  la
compatibilita' della  norma  in  esame  con  il  diritto  dell'Unione
europea, bensi'  la  sua  possibile  violazione  della  nostra  Carta
costituzionale per quanto  concerne  il  procedimento  relativo  allo
svolgimento  delle  operazioni  elettorali,  rimesse  al  legislatore
nazionale alla stregua del noto  criterio  di  sussidiarieta'.  Sotto
tale ultimo profilo,  risulta  poi,  confermata  la  rilevanza  della
questione, atteso che una eventuale pronuncia di  incostituzionalita'
della Corte costituzionale imporrebbe di decidere  la  posizione  del
ricorrente, ancora non definitiva, in ragione del giudizio in  corso,
alla stregua della nuova disciplina che ne risulterebbe. 
    Come  e'  noto,  la  Costituzione  italiana  non  prevede  alcuna
disposizione in materia di sistema  elettorale  strettamente  inteso,
limitandosi a sancire, all'art. 48, che  «il  voto  e'  personale  ed
eguale, libero e segreto» e a prescrivere, all'art. 56, il  suffragio
universale e diretto per l'elezione della  Camera  dei  Deputati.  Ne
discende che «il principio di eguaglianza non si estende al risultato
concreto della manifestazione di  volonta'  dell'elettore.  Risultato
che dipende, invece, dal sistema che il legislatore  ordinario -  non
avendo la Costituzione disposto al  riguardo -  ha  adottato  per  le
elezioni politiche  e  amministrative,  in  relazione  alle  mutevoli
esigenze che si ricollegano  alle  consultazioni  elettorali»  (Corte
cost., sent. n. 43 del 1961); d'altronde,  «la  determinazione  delle
formule e dei sistemi elettorali» - che  costituisce  un  ambito  nel
quale si esprime con un massimo  di  evidenza  la  politicita'  della
scelta  del  legislatore -  e',  comunque,  censurabile  in  sede  di
giudizio  di   costituzionalita'   «quando   risulta   manifestamente
irragionevole» (Corte cost., ord. n. 260 del 2002). 
    6. - Deve, pertanto,  procedersi  all'esame  della  questione  di
legittimita' costituzionale prospettata, che il Collegio ritiene  non
manifestamente infondata, con riguardo  alla  disposizione  contenuta
nell'art. 21 comma 1, n. 3, legge n. 18  cit.,  in  parte  qua,  come
sopra  precisato,  passando  in  rassegna  le  singole   disposizioni
costituzionali di riferimento. 
    7. - Sotto  il  profilo  della  ingiustificata  ed  irragionevole
disparita' di trattamento tra  elettori,  viene,  dunque,  in  rilevo
l'art.  3  della  Costituzione,  poiche'  le  disposizioni  contenute
nell'art. 21, comma  1,  della  legge  n.  18  appaiono  sospette  di
intrinseca irragionevolezza o irrazionalita' - apprezzabile  in  sede
di legittimita' costituzionale secondo il costante insegnamento della
Corte costituzionale, per  la  prospettata  contraddittorieta'  della
medesima legge con l'intenzione del legislatore, quale risultante dai
lavori parlamentari preparatori della norma e dal tenore  del  citato
art. 2. 
    Infatti, in un sistema quale quello attuale per  le  elezioni  al
Parlamento europeo, il principio di eguaglianza del voto, connesso  a
quello della sovranita' popolare, sembra alterato  dalla  diminuzione
dei seggi assegnati alle  circoscrizioni,  in  forza  del  meccanismo
previsto dall'art.  21,  comma  1,  n.  3.  Inoltre,  non  assegnare,
all'interno delle cinque circoscrizioni previste, il numero dei seggi
determinati in base al calcolo demografico voluto  dalla  legge,  non
solo sembra comportare la violazione  del  principio  comunitario  di
rappresentativita' territoriale, ma anche  violare  il  principio  di
uguaglianza,  consentendo  ad  una  o  piu'  liste,  di  conseguenza,
all'interno delle circoscrizioni in cui  vi  e'  stata  una  maggiore
affluenza di elettori, di ottenere piu' seggi, alterando il numero di
quelli  assegnati  alle  medesime  circoscrizioni,  a   scapito   dei
candidati che concorrono nelle circoscrizioni con minore affluenza di
votanti.  In  altri  termini;  a  parita'  di  condizioni  verrebbero
trattati  in  maniera  diversa  i  cittadini  che  risiedono  in  una
determinata circoscrizione elettorale. 
    Ma l'eguaglianza del voto che la persona e' chiamata ad esprimere
nell'elezione di organi politici e' il riflesso dell'eguale  dignita'
di tutti i cittadini e rappresenta una particolare  applicazione  del
principio fondamentale di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. 
    8. - Si deve  prospettare,  altresi',  per  i  motivi  richiamati
sopra, la violazione del principio di buon andamento ed imparzialita'
di  cui  all'art.  97  Cost.,  poiche'  il   legislatore   nazionale,
nell'emanare la norma contenuta nel predetto articolo 2, legge n.  18
del 1979, ha accolto - coerentemente a quanto disposto dall'art. 11 e
dal novellato art. 117, comma 1  della  Costituzione -  l'indicazione
del   legislatore   comunitario,   in   ordine   alla   facolta'   di
autovincolarsi ad  un  sistema  di  ripartizione  territoriale -  per
circoscrizione - dei seggi. Al  contrario,  l'art.  21,  nella  parte
indicata, che contrasta  con  il  principio  rinvenuto  nell'art.  2,
ancora il risultato elettorale e la proclamazione degli eletti ad  un
sistema premiante delle circoscrizioni in  cui  la  popolazione,  per
cosi' dire, si e' dimostrata politicamente e civicamente piu' matura,
rispondendo maggiormente con la  presenza  alle  urne.  Tale  diverso
criterio non sembra trovare una sua ratio nell'Ordinamento. 
    Peraltro, non puo' non accennarsi - a conferma delle perplessita'
formulate  alla  norma  in  esame -  ad  un  ulteriore   profilo   di
irragionevolezza ed ingiustizia dell'art. 21, legge n. 18  del  1979,
come sostituito dalla legge n.  10  del  2009,  anche  in  quanto  la
novella legislativa del 2009.  Infatti,  pur  essendo  il  territorio
nazionale  suddiviso  in  piu'  collegi  territoriali,  pretende   il
raggiungimento, da parte di  ciascuna  lista,  di  un  rigido  quorum
minimo complessivo nazionale, per poi ripartire i seggi nuovamente su
base territoriale, pero' in relazione alla cifra elettorale nazionale
dei soli partiti che hanno superato la soglia di sbarramento.  Questi
ultimi, cosi', si vedono attribuire in  sede  di  computo  dei  resti
eccedenti, il quorum elettorale intero,  con  riferimento  a  ciascun
collegio territoriale, e quindi ulteriori europarlamentari sulla base
di cifre elettorali anche piu' modeste rispetto  a  quelle  riportate
dalle liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del  4%:
liste che vengono quindi  escluse  anche  dal  predetto  riparto  dei
resti, creando,  oltre  alle  evidenziate  alterazioni  dell'iniziale
ripartizione dei seggi  fra  i  previsti  collegi  territoriali,  una
irragionevole carenza di  rappresentanza  per  la  volonta'  politica
espressa da molti elettori. 
    9. - Ancora, per quanto esposto, vengono in rilievo gli art. 10 e
11 della Costituzione, che indicano il modo in cui la  Repubblica  si
mette in relazione con  la  Comunita'  internazionale,  imponendo  il
rispetto della normativa e dei principi comunitari ed  accettando  la
limitazione della propria sovranita'. In  particolare,  va  precisato
che l'art. 11 Cost., che, secondo la piu' consolidata  giurisprudenza
della   Corte   costituzionale,   costituisce   la   base   giuridica
dell'adesione dell'Italia all'Unione europea, prevede  che  «L'Italia
(...) consente, in condizione di parita' con gli  altri  Stati,  alle
limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento  che  assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni». Lo stesso tenore della  norma
richiama alla mente  l'art.  1  Cost.,  secondo  cui  «La  sovranita'
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti  della
Costituzione»,  risultandone  confermata  la   necessita',   comunque
rinvenibile dal complessivo sistema giuridico, che anche  l'esercizio
delle procedure nazionali relative  all'attribuzione  di  profili  di
sovranita'    all'Unione    europea,    quali    l'elezione     degli
europarlamentari, avvenga in  conformita'  al  principio  democratico
cosi' come disciplinato dalla nostra Costituzione, in modo analogo  a
quanto accade per l'esercizio della  sovranita'  popolare  in  ambito
nazionale mediante le elezioni politiche, partecipando quindi  i  due
momenti (elezioni nazionali ed al Parlamento europeo)  alla  medesima
esigenza di rispetto dei  principi  costituzionali  che  disciplinano
l'esercizio della sovranita' popolare ai sensi del richiamato art.  1
Cost. 
    Altresi', la decisione del Consiglio 20 settembre 1976 n. 76/787,
immediatamente applicabile, nel nostro Paese, impone, agli artt. 1, 2
e 7, agli Stati membri la salvaguardia alla rappresentanza anche  con
riferimento alle norme che regolano il procedimento elettorale. 
    Va aggiunto che, seppure la Decisione 76/787 lascia agli Stati la
facolta' di scegliere il sistema del riparto per  circoscrizione  dei
seggi, definendo l'ambito discrezionale di esercizio  della  potesta'
normativa, il sistema della  ripartizione  territoriale,  seppur  non
obbligatorio,  secondo  le  previsioni  comunitarie,  risponde   alle
esigenze  di   proporzionalita'   e   di   rappresentativita'   della
popolazione, alla luce dei principi evidenziati. Sicche' la  facolta'
assegnata  al  legislatore  nazionale,  nell'ambito   della   propria
potesta',  non  puo'  comportare  la  previsione  di  un   meccanismo
contrastante, ma semmai alternativo ed equivalente nel  perseguimento
dello scopo. Pertanto, una volta che lo Stato abbia eletto  una  via,
appare che esso si sia auto-vincolato, senza che possa rimanere altro
spazio per un sistema incoerente quanto al criterio  di  assegnazione
dei seggi medesimi. 
    10. - Ancora vengono in rilievo le norme della  Costituzione  che
affermano il criterio  della  rappresentativita'  della  popolazione,
quale derivazione del piu' alto principio democratico - art. 48 e  51
cost. - cio' specificamente in quanto  il  legislatore  nazionale  ha
fatto rinvio, per la disciplina delle elezioni europee,in conformita'
ai citati artt. 1 e 11 Cost., alla normativa in materia  di  elezioni
politiche.  In  forza  dei  principi  costituzionali  richiamati,  la
disciplina dettata dalla legge ordinaria per  il  sistema  elettorale
deve essere, pertanto, coerente e  non  contraddittoria  rispetto  al
ruolo  attribuito   dall'ordinamento   costituzionale   all'assemblea
rappresentativa che viene in tal modo eletta. 
    Infatti, ai sensi dell'art. 48 Cost., tramite  il  voto  (uguale,
libero e segreto), ciascun componente del  corpo  elettorale  (organo
del Popolo) puo' partecipare agli strumenti di democrazia  diretta  e
rappresentativa. Per quanto attiene all'ambito nazionale, dunque,  la
nostra Costituzione delinea uno Stato di  diritto  democratico  (art.
49), caratterizzato da una forma di governo parlamentare, ovvero,  in
cui le Camere sono elette direttamente dal Popolo e lo  rappresentano
e, quindi, adottano le leggi e accordano  la  fiducia  all'Esecutivo,
operando secondo le  previste  maggioranze  (art.  64  Cost.).  Esse,
dunque, operano secondo un rapporto  di  rappresentanza  diretta  del
Popolo, mediante lo strumento del corpo elettorale, in quanto ciascun
parlamentare «rappresenta la Nazione ed esercita  le  sue -  funzioni
senza vincolo di mandato» (art. 67 Cost.), anche mediante  il  potere
di iniziativa legislativa, di proposizione  di  mozioni,  d'inchiesta
(art. 82 Cost.) e di sindacato  ispettivo  (mozioni,  interrogazioni,
interpellanze, ...), che  valorizzano  la  funzione  autonomamente  e
personalmente svolta da ogni rappresentante  democraticamente  eletto
alle  Camere  -  secondo  le  pregresse  considerazioni.  La   nostra
Costituzione, peraltro, e' pervasa  dal  principio  della  sovranita'
popolare,  come  emerge  dalla  ricognizione  delle  norme   che   ne
stabiliscono i modi di esercizio  -  oltre  ai  menzionati  articoli:
«tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti
per concorrere con  metodo  democratico  a  determinare  la  politica
nazionale» (art. 49 Cost.); possono, inoltre, partecipare a sindacati
(art.  39),  associazioni  e  comitati  (art.  2  e  18),  impegnarsi
direttamente   nel   sociale   (alla   stregua   del   principio   di
sussidiarieta'  di  cui  all'art.  118)  ed  hanno  il   diritto   di
manifestare il proprio pensiero, informare ed essere informati  (art.
21).   Tali   principi   trovano,   ancora,   conferma    nell'acquis
communautaire di cui sono espressione gli artt. 10, 11, 39 e 40 della
CEDU - i quali non  possono  che  costruire  anche  fondamento  della
necessita'  di  rappresentanza  delle  popolazioni   nel   Parlamento
europeo. 
    11. - I predetti articoli della Convenzione, sanciscono, infatti,
il diritto di ciascun individuo di manifestare le proprie convinzioni
e di godere  dell'elettorato  attivo  e  passivo  per  il  Parlamento
europeo. Tale diritto deve ritenersi strettamente connesso  a  quelli
tutelati dagli articoli che, nella Corte costituzionale, affermano la
regola  democratica  secondo  il  principio  di  eguaglianza  di  cui
all'art. 3 Cost. La Corte costituzionale, con le sentenze  n.  348  e
349 del 2007 ha evidenziato la  particolare  «rilevanza  delle  norme
della Convenzione, in considerazione del  contenuto  della  medesima,
tradottosi  nell'intento  di  garantire,  soprattutto   mediante   lo
strumento interpretativo, la tendenziale coincidenza ed  integrazione
delle garanzie stabilite dalla CEDU  e  dalla  Costituzione,  che  il
legislatore ordinario e' tenuto a rispettare e realizzare». 
    E', dunque, alla luce di quanto evidenziato proprio dalle  citate
pronunzie della Corte costituzionale  che  assume  rilievo  il  nuovo
testo  dell'art.  117,  comma  1,  cost.;   infatti,   il   parametro
costituzionale ribadisce l'obbligo -  gia'  anticipato  dall'art.  10
Cost. - del legislatore ordinario di rispettare  le  norme  contenute
negli  accordi  internazionali,  con  la  conseguenza  che  la  norma
nazionale incompatibile con la norma della CEDU - e  dunque  con  gli
obblighi internazionali di cui agli artt.10 e 117,  comma  1 -  viola
percio' lo stesso parametro. 
    Ne  consegue  che,  va  sollevata  d'ufficio  la   questione   di
legittimita' costituzionale,  con  riferimento  anche  all'art.  117,
comma 1, Cost. - unitamente a quanto gia' rilevato con riguardo  agli
art. 10 e 11 cost. - dell'art. 21, in  parte  qua,  per  violazione -
secondo  quanto  gia',  evidenziato -  dei   principi   che   trovano
fondamento negli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU. 
    12.  -  Deve  considerarsi,  ulteriormente  che  il  criterio  di
rappresentanza proporzionale territoriale costituisce espressione del
principio di rappresentativita' del cittadino nelle  istituzioni,  di
cui agli artt. 56 e 57 Cost. 
    In questo senso il richiamato  art.  2,  della  legge  n.  18  e'
simmetrico agli artt. 56 e 57 della Costituzione. 
    Da quanto sin qui menzionato, emerge che l'art. 21 della 1. n. 18
sembra porsi in conflitto con  i  predetti  precetti  costituzionali,
finendo per sacrificare la rappresentativita' territoriale, principio
che deve al contrario essere  salvaguardato  indipendentemente  dalle
modalita' di assegnazione in concreto dei seggi alle liste. 
    Per quanto sin qui esposto, non definitivamente pronunciando  sul
ricorso indicato in epigrafe, deve essere dichiarata rilevante e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 21, comma 1, n. 3, legge n. 18 del 1979, nella parte in cui
dispone che l'Ufficio elettorale «Attribuisce, poi, alla  lista,  sia
essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'articolo 12,
nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante  volte  il  rispettivo
quoziente  elettorale  di  lista  risulti   contenuto   nella   cifra
elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora
da attribuire sono assegnati, rispettivamente,  nelle  circoscrizioni
per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso
di parita' di resti,  a  quelle  circoscrizioni  nelle  quali  si  e'
ottenuta  la  maggiore  cifra  elettorale  circoscrizionale»,   senza
rispettare  il  numero  dei  seggi  preventivamente  attribuito  alle
singole circoscrizioni, in relazione alla popolazione  residente,  ai
sensi dell'art. 2, legge n. 18, specificatamente con riferimento agli
artt. 1, 3 e 97, 10, 11 e 117, 48, 49  e  51  Cost.;  pertanto,  deve
disporsi  la  sospensione  del  presente   giudizio   e   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Deve ordinarsi, altresi',  che  a  cura  della  segreteria  della
sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in  causa  ed
al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'  comunicata  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Rimane  riservata  alla  decisione  definitiva   ogni   ulteriore
statuizione in rito, in merito ed in ordine alle spese.