IL GIUDICE DI PACE 
 
    Presa visione delle articolate eccezioni  di  incostituzionalita'
della norma cosi' come sollevate dalla difesa dell'imputato; 
    Considerato  che,   in   ordine   all'eccezione   relativa   alla
«ragionevolezza» dell'esercizio dell'attivita' legislativa in materia
penale, la stessa non appare, violata  dalla  norma  di  cui  all'art
10-bis del d.lgs.  25  luglio  98  cosi'  come  modificato  dall'art.
1, comma 16 della legge 15 luglio 2009 n.  94  sia  perche'  trattasi
sostanzialmente di una previsione di  pena  pecuniaria  a  carico  di
soggetti  che  hanno  fatto  ingresso  ovvero  si   sono   trattenuti
all'interno dello stato Italiano in violazione di legge,  talche'  la
previsione di una pena  pecuniaria  appare  proporzionata  al  fatto,
senza che la materiale esecuzione della pena stessa, o la sua mancata
esecuzione,   possa   incidere    sulla    sua    ragionevolezza    o
proporzionalita'; 
    Considerato altresi' che vengono sanzionati gli stranieri che  si
trattengono o che fanno illegale ingresso sul territorio dello  Stato
italiano indipendentemente dalla loro  pericolosita',  provenienza  o
censo; 
    Ritenuto  altresi'  che  non  appare  violato  il  principio   di
«solidarieta'»,  atteso  che  la   normativa   prevede   l'esclusione
dell'applicazione dell'art 10-bis d-lgs. 25 luglio 1998 n. 286  cosi'
come novellato dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 laddove  vi  sia  una
apposita  domanda  di  protezione   internazionale   avanzata   dallo
straniero ai sensi del decreto-legge 17 novembre 2007  n.  251  e  la
comprovata sussistenza di uno stato di necessita', e  che,  comunque,
anche in  ragione  del  combinato  degli  artt.  62-bis  e  16  della
normativa in oggetto, non parrebbe comunque applicabile  l'espulsione
dello straniero ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 25  luglio  1998  n.
286 essendo la  stessa  possibile  solo  «nei  casi  stabiliti  dalla
legge»,  ovverosia  in  sostituzione  di  una  pena  detentiva,   mai
comminabile da parte del giudice di pace; 
    Ritenuto che la normativa non contrasti con  le  disposizioni  di
diritto internazionale ratificate dallo Stato italiano; 
    Ritenuto, per  converso,  che  sussiste  dubbio  di  legittimita'
costituzionale laddove la normativa novellata non ammetta  l'esimente
del «giustificato motivo», scriminante invece prevista  dall'art.  14
del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, cosi' configurando l'ipotesi che il
reato di cui all'art 10-bis, pur avendo funzione sussidiaria rispetto
alla previsione dell'art. 14 e collocandosi  in  posizione  di  minor
gravita' (pena pecuniaria e giudice di pace anziche' tribunale penale
in composizione monocratica), viene punito senza possibilita'  alcuna
dell'esimente del giustificato motivo, al di  fuori  dello  stato  di
necessita' e di protezione internazionale,