Ordinanza 
 
nel giudizio per conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati  del  5
agosto 2008 (Doc. IV-quater, n. 4), relativa  alla  insindacabilita',
ai  sensi  dell'art.  68,  primo  comma,  della  Costituzione,  delle
opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri  nei  confronti  del
dott. Henry John Woodcock,  promosso  dal  Giudice  per  le  indagini
preliminari del Tribunale di Milano  con  ricorso  notificato  il  26
maggio 2009, depositato in cancelleria il 14 agosto 2009 ed  iscritto
al n. 21 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase  di
merito. 
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  15  dicembre  2009  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle; 
    Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati. 
    Ritenuto che il Giudice per le  indagini  preliminari  presso  il
Tribunale di Milano, con ricorso del 22 ottobre  2008,  ha  sollevato
conflitto di attribuzione tra  poteri  dello  Stato  in  ordine  alla
deliberazione del 5 agosto 2008 (Doc. IV-quater, n. 4), con la  quale
la Camera dei deputati ha affermato che i fatti per  i  quali  e'  in
corso il procedimento penale a carico dell'allora  deputato  Maurizio
Gasparri, per il reato di  diffamazione  aggravata  a  mezzo  stampa,
concernono  opinioni   espresse   da   un   membro   del   Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni e sono  pertanto  insindacabili  ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; 
        che il  giudice  ricorrente  riferisce  che  il  procedimento
pendente davanti  a  se'  vede  il  senatore  Gasparri  imputato  del
suddetto reato commesso ai  danni  del  dott.  Henry  John  Woodcock,
sostituto procuratore presso il Tribunale di  Potenza,  il  quale  ha
proposto querela ritenendo che la sua reputazione fosse stata  offesa
da  un'intervista  pubblicata  il  17  giugno  2006  dal   quotidiano
«Corriere della Sera»; 
        che, in particolare,  l'imputato  nel  corso  della  indicata
intervista affermava che: «Mancano solo Maradona  e  Gatto  Silvestro
(...). Ma si', ogni volta questo signore nelle inchieste mette un po'
di tutto, nomi famosi mescolati con abilita' pur  di  conquistare  le
prime pagine. Woodcock contro il resto del mondo,  una  volta  questi
film li faceva la Titanus, tipo Toto' contro Maciste ... Woodcock  e'
la  prova  vivente  della   necessita'   di   reintrodurre   i   test
psicoattitudinali per chi vuole diventare magistrato»; 
        che, secondo il ricorrente, non vi sarebbe alcun atto  tipico
della funzione parlamentare riferibile al deputato, utile  per  poter
ritenere sussistere tra essa e le dichiarazioni sopra riportate  quel
«nesso funzionale»  ritenuto,  dalla  giurisprudenza  costituzionale,
presupposto indefettibile per l'applicabilita'  dell'art.  68,  primo
comma, della Costituzione; 
        che   il    ricorrente,    pertanto,    conclude    chiedendo
l'annullamento della citata delibera di insindacabilita'; 
        che  il  conflitto  e'  stato  dichiarato   ammissibile   con
ordinanza n. 147 dell'8 maggio 2009, con la quale e' stata  disposta,
a cura del ricorrente, la  notifica  alla  Camera  dei  deputati  del
ricorso introduttivo del giudizio e dell'ordinanza  stessa  entro  il
termine  di  sessanta  giorni  dalla  relativa  comunicazione  e   il
successivo loro deposito nella cancelleria di questa  Corte,  con  la
prova dell'avvenuta notifica,  entro  il  termine  di  trenta  giorni
previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale; 
        che il ricorso, unitamente alla suddetta ordinanza, e'  stato
notificato il 26 maggio 2009 e depositato  il  successivo  14  agosto
2009; 
        che, con memoria del 13 luglio  2009,  si  e'  costituita  la
Camera dei deputati eccependo la improcedibilita' del  conflitto,  in
quanto al momento della propria costituzione in giudizio  il  ricorso
risulta notificato (il 26 maggio 2009), ma non ancora depositato, con
la conseguente violazione del termine perentorio  di  trenta  giorni,
decorrenti  dall'ultima  notificazione,  previsto  per  il   suddetto
deposito dalle norme integrative per i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale; 
        che la difesa della Camera  dei  deputati  ritiene,  poi,  il
conflitto inammissibile in quanto il ricorrente, da un lato,  non  ha
accertato se i fatti contestati all'imputato sono realmente  accaduti
rendendo cosi' impossibile la verifica della  sussistenza  del  nesso
funzionale; dall'altro, si e' limitato a contestare quanto  riportato
nella Relazione della Giunta per le autorizzazioni senza indicare  e,
successivamente, valutare gli atti tipici della funzione parlamentare
compiuti dall'imputato; 
        che la difesa della Camera ritiene,  comunque,  il  conflitto
non  fondato  in  quanto   le   dichiarazioni   rese   extra   moenia
dall'imputato sono espressione del diritto di critica verso l'operato
del dott. Woodcock che e' stato anche oggetto  di  numerosi  atti  di
sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze) posti in  essere
da diversi onorevoli. 
    Considerato che il Giudice per le indagini preliminari presso  il
Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzione tra  poteri
dello Stato nei confronti della Camera dei  deputati  in  riferimento
alla deliberazione del 5 agosto 2008 (Doc. IV-quater, n. 4),  secondo
la quale le affermazioni rese dall'allora deputato Maurizio  Gasparri
nei  confronti  del  dott.  Henry   John   Woodcock,   contenute   in
un'intervista  pubblicata  su  un  quotidiano  il  17  giugno   2006,
concernono opinioni espresse  dal  medesimo  deputato  nell'esercizio
delle sue funzioni di parlamentare; 
        che la Camera dei deputati ha eccepito l'improcedibilita' del
conflitto per l'inosservanza, da parte del  giudice  ricorrente,  del
termine  perentorio  di  trenta  giorni   dall'ultima   notificazione
fissato, dall'ordinanza n. 147 del 2009 che ha ammesso il  conflitto,
per il deposito - presso la cancelleria di questa Corte - del ricorso
e dell'ordinanza, con la prova della loro notificazione; 
        che l'eccezione e' fondata; 
        che l'art. 24  della  delibera  del  7  ottobre  2008  (Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale)  prevede
che  il  ricorso  dichiarato  ammissibile,   con   la   prova   delle
notificazioni eseguite a norma  dell'art.  37,  comma  quarto,  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento  della  Corte  costituzionale)  «e'  depositato   nella
cancelleria della Corte entro il termine perentorio di trenta  giorni
dall'ultima notificazione»; 
        che il ricorrente ha notificato il 26 maggio 2009 alla Camera
dei  deputati  il  ricorso  con   l'ordinanza   che   ha   dichiarato
l'ammissibilita' del presente conflitto,  depositando  il  14  agosto
2009 presso la cancelleria di questa Corte i citati provvedimenti con
la prova della loro notifica e, quindi, oltre la scadenza del termine
di trenta giorni dalla data della loro notificazione; 
        che, nel caso di specie, la notificazione e' stata effettuata
dall'ufficiale giudiziario non gia' a mezzo posta, ma a mani proprie,
con  la  conseguenza  che  e'  posto  a  carico  del  notificante  un
particolare onere di diligenza (ordinanza n. 188 del 2009); 
        che, infatti, questa Corte ha gia' affermato, con riguardo  a
tale ultima modalita' di notificazione, che l'ufficiale giudiziario -
pur se tenuto ad eseguire la notificazione senza indugio  e  comunque
entro il termine prefissato  dall'autorita'  per  gli  atti  da  essa
richiesti (art. 108, secondo comma, del d.P.R. 15 dicembre  1959,  n.
1229) - non ha «l'obbligo di restituire gli atti al  richiedente  nel
domicilio o nella sede di questo» (sentenza n. 247 del  2004)  e  che
«il notificante [...] deve diligentemente attivarsi, facendo in  modo
-  per  quanto  egli  puo'  controllare  -  che  il  procedimento  di
notificazione si concluda,  con  il  ritorno  degli  atti  nella  sua
disponibilita', nel tempo utile  per  il  rituale  proseguimento  del
processo» (sentenza n. 247 del 2004, gia' citata;  ordinanza  n.  278
del 2004); 
        che, in ragione del mancato rispetto del  termine  perentorio
per il deposito degli atti notificati presso la cancelleria di questa
Corte, non puo' procedersi allo svolgimento della fase di merito  del
giudizio sul conflitto di attribuzione; 
        che, conseguentemente,  il  ricorso  deve  essere  dichiarato
improcedibile.