Sentenza 
 
nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  34  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  200
(Disposizioni sulle funzioni e sui poteri  consolari),  promosso  dal
Console d'Italia a  Spalato  in  funzione  di  Giudice  tutelare  nel
procedimento relativo a P.A.,  con  ordinanza  del  27  aprile  2009,
iscritta al n. 208 del  registro  ordinanze  2009,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  34, 1ª  serie   speciale,
dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 13 gennaio  2010  il  giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ordinanza del 27 aprile 2009,  il  Console  d'Italia  di
Spalato  ha  sollevato  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 34 del decreto del Presidente della  Repubblica  5  gennaio
1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari), in
relazione agli artt. 3, 24, 25 e 32 della Costituzione. 
    2. - Il rimettente, premette che  la  Signora  S.  K.,  cittadina
italiana,  ha  avanzato  istanza  al  Console  d'Italia   a   Spalato
affinche',  nella  sua  qualita'  di  Giudice  tutelare,  nomini   un
amministratore  di  sostegno  che  possa   assistere   nell'ordinaria
amministrazione il marito sig. P. A.,  recentemente  trasferitosi  in
Croazia per stare vicino alla moglie e alla figlia. 
    La richiedente ha precisato che il marito non e'  autosufficiente
e che tale circostanza era stata accertata dal Tribunale di Cagliari,
il quale, nell'ambito di un procedimento di interdizione, su proposta
del Pubblico ministero, aveva ritenuto sufficiente la  nomina  di  un
amministratore  di  sostegno,  nomina  poi  effettuata  dal   Giudice
tutelare. Secondo l'istante, l'amministratore di sostegno, in  quanto
residente in Sardegna, non potrebbe pero' svolgere  proficuamente  il
proprio compito, poiche' il  marito  si  e'  trasferito  in  Croazia,
quindi ha «necessita' di una  tutela»  in  detto  Paese,  tutela  che
«potrebbe concretizzarsi con la nomina di un nuovo amministratore  di
sostegno stabilmente residente in detto Paese». 
    2.1. - Posta detta premessa, il rimettente deduce  che  l'istanza
sarebbe riconducibile all'art. 34 del d.P.R.  n.  200  del  1967,  il
quale stabilisce che «il capo di ufficio consolare di prima categoria
esercita  nei  confronti   dei   cittadini   minorenni,   interdetti,
emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione  le  funzioni
ed i poteri,  in  materia  di  tutela,  di  curatela,  di  assistenza
pubblica e privata nonche' di affiliazione, che le leggi dello  stato
attribuiscono al giudice tutelare». 
    La lettera della norma attribuisce,  tuttavia,  detta  competenza
soltanto  in  riferimento  ai  minorenni,   agli   interdetti,   agli
emancipati ed agli inabilitati e non prevede  che  il  console  possa
esercitare le  funzioni  di  giudice  tutelare  nei  confronti  della
«persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una menomazione
fisica o psichica, si trova nella impossibilita',  anche  parziale  o
temporanea, di provvedere ai propri interessi»,  e  cioe'  che  possa
procedere alla nomina di un  amministratore  di  sostegno,  ai  sensi
dell'art. 404 del codice civile, nel testo novellato  dalla  legge  9
gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro  primo,  titolo  XII,  del
codice    civile    del    capo    I,    relativo     all'istituzione
dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,  414,
417, 418, 424, 426, 427  e  429  del  codice  civile  in  materia  di
interdizioni  e  di  inabilitazione,  nonche'   relative   norme   di
attuazione, di coordinamento e finali). 
    Secondo il rimettente, siffatta omissione sarebbe  irragionevole,
in quanto non prevede l'esercizio da parte del console delle funzioni
di giudice tutelare in favore del cittadino italiano che versa in una
situazione intermedia tra l'inabilitato e l'interdetto. 
    In particolare, l'art 34 del d.P.R. n. 200 del 1967, nella  parte
in  cui  non  attribuisce  al  console  il  potere  di  nominare   un
amministratore di sostegno, violerebbe l'art. 3 Cost., poiche'  «solo
ad alcuni cittadini  italiani  all'estero  bisognevoli  di  tutela  -
ovverossia [a] quelli che rientrano nella fattispecie di cui all'art.
404 del codice civile - non permette  di  rivolgersi  al  console  in
qualita' di giudice tutelare». In  ogni  caso,  anche  qualora  «tale
possibilita' fosse comunque desumibile in  modo  interpretativo»,  la
norma sarebbe irragionevole, poiche' «non  consente  al  console,  in
qualita' di giudice tutelare, di intervenire nei loro  confronti  con
la nomina di un amministratore di  sostegno,  non  permettendo  cosi'
agli stessi di usufruire di tale istituto», con  la  conseguenza  che
essi   «dovrebbero   utilizzare   il   procedimento   per    ottenere
l'inabilitazione e la successiva nomina di un curatore da  parte  del
console come giudice tutelare». 
    La norma censurata violerebbe, altresi', l'art.  24  Cost.,  dato
che non permetterebbe ai cittadini italiani all'estero che  rientrano
nella  fattispecie  dell'art.  404  del  codice  civile,  «di   agire
agevolmente in giudizio per la tutela dei propri diritti e  interessi
legittimi, davanti al console in qualita'  di  giudice  tutelare  per
ottenere la nomina di  un  amministratore  di  sostegno»,  risultando
palese,  esemplificativamente,  la  «difficolta'  di  un  ricorso  al
giudice tutelare in Italia da parte di un  cittadino»  che  si  trovi
all'estero  in  una  localita'  ubicata  in  un  continente   diverso
dall'Europa. 
    Sotto un ulteriore profilo, il citato art. 34  violerebbe  l'art.
25 Cost., poiche' «distoglie dal giudice naturale  precostituito  per
legge alcuni cittadini italiani all'estero bisognevoli  di  tutela  -
ovverossia quelli che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 404
del codice civile - ove  lo  stesso  giudice  e'  invece  chiaramente
individuato nel  console  per  altri  cittadini  italiani  all'estero
bisognevoli di tutela e rientranti nelle categorie dei minori,  degli
emancipati, degli inabilitati e degli interdetti»,  determinando  una
disparita' di trattamento e difficolta' in danno di una categoria  di
cittadini italiani che si trovano all'estero. 
    Infine, il rimettente deduce che la  norma  censurata  violerebbe
anche l'art. 32 Cost., in quanto il cittadino italiano per  il  quale
e' stata chiesta la nomina dell'amministratore di  sostegno  vedrebbe
leso il proprio «diritto alla salute, date le sue personali  precarie
condizioni mentali e di capacita' di autogestione». 
    A suo avviso, il citato art. 34 sarebbe quindi costituzionalmente
illegittimo, nella parte  in  cui  non  prevede,  «nell'ambito  della
competenza del console in qualita' di giudice  tutelare  per  i  casi
bisognevoli di una forma di tutela - la possibilita'  per  lo  stesso
console di servirsi dello strumento di nomina di un amministratore di
sostegno anche per tutelare i soggetti» ai quali sarebbe  applicabile
l'art. 404 del codice civile, «e che,  ovviamente,  non  siano  stati
dichiarati interdetti o inabilitati dal tribunale italiano». 
    2.2. - Il console di Spalato deduce  di  avere  anche  «accertato
prima la necessita' di tutela» ed «esaminato poi la  possibilita'  di
addivenire in via  interpretativa  alla  soluzione  del  problema  in
questione». 
    A suo avviso, la possibilita' di nominare  un  amministratore  di
sostegno, in virtu' della considerazione che «la competenza  generale
di tutela di  cui  all'articolo  34»  del  d.P.R.  n.  200  del  1967
«assorbe, ratione materiae, anche quello dello stadio  di  infermita'
di natura parziale e/o temporanea come nel caso sottoposto»  sarebbe,
tuttavia, preclusa dalla circostanza che cio' avrebbe comportato  «un
conflitto  di  competenza  con  il  giudice   tutelare   in   Italia,
difficilmente risolvibile in via interpretativa», stante  la  mancata
previsione di un tale potere in detta norma. 
    Inoltre, la eventuale nomina di un curatore  provvisorio  avrebbe
comportato  la  richiesta  di  apertura   di   un   procedimento   di
inabilitazione, quindi l'inizio  di  un  procedimento  piu'  invasivo
rispetto all'amministrazione di sostegno che il Tribunale di Cagliari
ha  gia'  ritenuto  sufficiente,  escludendo   la   sussistenza   dei
presupposti per pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione. 
    Secondo il  console,  la  questione  sarebbe  rilevante,  poiche'
l'istanza non potrebbe essere decisa,  senza  la  previa  risoluzione
dell'incidente  di  costituzionalita'»,  dal  momento  che  «solo  la
trasposizione  nel  caso  concreto  del  giudizio   di   legittimita'
costituzionale»  gli  permettera'  «di  decidere  se  potra'  o  meno
definire la questione decretando la nomina di  un  amministratore  di
sostegno». 
    2.3.  -  Il  rimettente,  nel   dispositivo   dell'ordinanza   di
rimessione,   espone,   infine,    di    ritenere    «necessaria    e
improcrastinabile la tutela» della parte ed ha fatto percio'  ricorso
«in via eccezionale alla norma  speciale  ed  eccezionale  costituita
dall'art. 61 del d.P.R. n. 200 del 1967. Pertanto, visto anche l'art.
34 e l'art. 62, del d.P.R. n. 200 del 1967, ha provveduto ad  emanare
un provvedimento urgente temporaneo, ricorrendo agli artt. 361 e  424
del codice civile, nominando la moglie S. K. curatore provvisorio del
marito A. P., senza avvio del procedimento di inabilitazione». 
    Il console precisa di avere adottato  questa  soluzione,  tenendo
conto che «in numerose sentenze la stessa Corte costituzionale si  e'
espressa nel senso che il giudice, nell'operare la  ricognizione  del
contenuto normativo della disposizione, deve sempre  e  costantemente
essere guidato dall'esigenza di rispetto dei precetti  costituzionali
e quindi, ove un'interpretazione appaia confliggente  con  alcuno  di
essi, e' tenuto, soprattutto  in  mancanza  di  diritto  vivente,  ad
adottare  letture  alternative  maggiormente  aderenti  al  parametro
costituzionale altrimenti vulnerato» (nell'ordinanza e' richiamata la
sentenza n. 149 del 1994). 
    3. - Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione  sia  dichiarata  inammissibile  e,
comunque, infondata. 
    La difesa erariale deduce che, secondo  la  Corte  di  cassazione
(sentenza  n.  13584  del  2006),   l'amministrazione   di   sostegno
costituisce, nell'ambito delle misure  di  protezione  delle  persone
prive, in tutto o in  parte,  di  autonomia,  quella  meno  invasiva,
poiche' puo' essere prevista solo per il  compimento  di  determinati
atti, mentre il tutore ed il curatore si sostituiscono,  sebbene  con
diversa intensita', al soggetto tutelato. 
    Pertanto, benche' al console  non  sia  consentita  la  pronuncia
dell'interdizione, una interpretazione  costituzionalmente  orientata
della norma censurata renderebbe possibile ritenere  che  egli  possa
invece procedere alla  nomina  dell'amministratore  di  sostegno,  in
virtu' di una esegesi consentita dalla circostanza che l'art. 34  del
d.P.R. n. 200 del 1967 contiene un rinvio ampio a tutte  le  funzioni
attribuite al giudice tutelare, quindi, anche a  quelle  in  tema  di
amministrazione di sostegno. 
    La diversa  conclusione  sostenuta  dal  rimettente  non  sarebbe
corretta,  in  quanto   affidata   alla   considerazione   che   essa
comporterebbe un conflitto di competenza  con  il  Giudice  tutelare,
svolta senza tenere conto che l'art. 413, primo e  terzo  comma,  del
codice civile prevede la  revoca  dell'amministrazione  di  sostegno,
qualora sussistano i presupposti per disporne la  cessazione,  ovvero
se  essa  si  riveli  inidonea  a  realizzare  la  piena  tutela  del
beneficiario. La fattispecie sottoposta all'esame del console sarebbe
riconducibile a dette ipotesi,  poiche'  il  provvedimento  e'  stato
chiesto in favore di un  cittadino  italiano  che  ha  trasferito  la
propria residenza in Croazia, quindi, non e' piu' nelle condizioni di
avvalersi  dell'amministratore  di  sostegno  nominato   in   Italia.
D'altronde,  la  Corte  di  cassazione  ha  anche  affermato  che  la
competenza a nominare l'amministratore di sostegno spetta al  giudice
tutelare del luogo in cui la persona interessata ha la residenza o il
domicilio e che all'amministrazione di sostegno  non  e'  applicabile
l'art. 343, secondo comma, del codice civile, il quale disciplina  il
trasferimento della tutela. 
    Pertanto, nella specie neppure sarebbe ipotizzabile un  conflitto
di competenza, poiche', come  si  evince  dall'art.  404  del  codice
civile, la competenza a nominare l'amministratore di sostegno  spetta
esclusivamente  al  giudice  del  luogo  in  cui   l'interessato   ha
trasferito la propria residenza o il proprio domicilio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Console  d'Italia  di  Spalato,  nella  sua  qualita'  di
Giudice tutelare e  nell'ambito  di  un  procedimento  relativo  alla
nomina di un amministratore di sostegno,  dubita  della  legittimita'
costituzionale  dell'art.  34  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e  sui
poteri consolari), nella parte in  cui  stabilisce  che  il  capo  di
ufficio consolare di  prima  categoria  esercita  nei  confronti  dei
cittadini minorenni, interdetti, emancipati e  inabilitati  residenti
nella circoscrizione le funzioni ed i poteri, in materia  di  tutela,
di  curatela,  di  assistenza   pubblica   e   privata   nonche'   di
affiliazione, che le  leggi  dello  stato  attribuiscono  al  giudice
tutelare, ma non prevede che egli possa «servirsi dello strumento  di
nomina di un amministratore di sostegno». 
    A suo avviso,  la  norma  censurata  violerebbe  l'art.  3  della
Costituzione in quanto non permette ai cittadini italiani all'estero,
che  potrebbero  avvalersi  dell'amministrazione  di   sostegno,   di
rivolgersi al console in qualita' di giudice  tutelare  e,  comunque,
qualora  «tale  possibilita'   fosse   [...]   desumibile   in   modo
interpretativo», non ragionevolmente, «non consente  al  console,  in
qualita' di giudice tutelare, di intervenire nei loro  confronti  con
la nomina di un amministratore di  sostegno,  non  permettendo  cosi'
agli stessi di usufruire di tale istituto», con  la  conseguenza  che
essi   «dovrebbero   utilizzare   il   procedimento   per    ottenere
l'inabilitazione e la successiva nomina di un curatore da  parte  del
console come giudice tutelare». 
    La disposizione in esame  si  porrebbe,  poi,  in  contrasto  con
l'art. 24 Cost., dato che non  permetterebbe  ai  cittadini  italiani
all'estero  bisognevoli  di  tutela,  i   quali   potrebbero   fruire
dell'amministrazione di sostegno, di agire  agevolmente  in  giudizio
per la tutela dei propri diritti, davanti al console in  qualita'  di
giudice tutelare per ottenere  la  nomina  di  un  amministratore  di
sostegno, essendo palese la «difficolta' di  un  ricorso  al  giudice
tutelare in Italia da parte di un cittadino» che si trovi  all'estero
in una localita' ubicata in un continente diverso dall'Europa. 
    Sussisterebbe,  inoltre,  la  violazione  dell'art.  25,   Cost.,
poiche'   alcuni   cittadini   italiani   residenti   all'estero   ed
abbisognevoli di tutela  sarebbero  distolti  dal  giudice  naturale;
nonche' dell'art. 32 Cost., in quanto il cittadino  italiano  per  il
quale e' stata chiesta  la  nomina  dell'amministratore  di  sostegno
vedrebbe leso il proprio «diritto alla salute, date le sue  personali
precarie condizioni mentali e di capacita' di autogestione». 
    2. - La questione non e' fondata. 
    3. - Il rimettente ha richiesto alla Corte  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale della norma censurata  nella  parte  in
cui non prevede che egli possa «servirsi dello strumento di nomina di
un amministratore di sostegno». Nel far cio', il  giudice  a  quo  ha
proceduto anche a verificare la possibilita' di desumere il  relativo
potere dalla norma,  in  via  interpretativa,  e,  da  un  canto,  ha
ritenuto ammissibile una siffatta esegesi; dall'altro,  e'  giunto  a
negare la praticabilita' di  tale  soluzione  esclusivamente  per  la
considerazione che cio' determinerebbe «un  conflitto  di  competenza
con il giudice tutelare in Italia, difficilmente risolvibile  in  via
interpretativa». 
    In ordine a tali considerazioni, va ricordato che questa Corte ha
affermato che «la  complessiva  disciplina  inserita  dalla  legge  9
gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro  primo,  titolo  XII,  del
codice    civile    del    capo    I,    relativo     all'istituzione
dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,  414,
417, 418, 424, 426, 427  e  429  del  codice  civile  in  materia  di
interdizioni  e  di  inabilitazione,  nonche'   relative   norme   di
attuazione, di coordinamento e finali), sulle preesistenti norme  del
codice civile affida al giudice il compito di individuare  l'istituto
che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela piu' adeguata alla
fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore  misura  possibile  la
sua capacita'; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di
sostegno,   che   l'ambito   dei   poteri   dell'amministratore   sia
puntualmente correlato alle caratteristiche del caso  concreto.  Solo
se  non  ravvisi  interventi  di  sostegno   idonei   ad   assicurare
all'incapace siffatta protezione, il giudice puo' ricorrere alle  ben
piu' invasive misure  dell'inabilitazione  o  dell'interdizione,  che
attribuiscono uno status di  incapacita',  estesa  per  l'inabilitato
agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a
quelli di amministrazione ordinaria» (sentenza,  n.  440  del  2005).
Ricostruito in tal modo il complesso normativo inscindibile, derivato
dalle modifiche della citata legge n. 6 del 2004, deve ritenersi  che
l'ampia portata precettiva dell'art. 34, del d.P.R. n. 200 del  1967,
oggi censurato, non risulta di ostacolo ad un'esegesi che tenga conto
anche del mutato quadro normativo, il quale  offre  a  chi  si  trovi
nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di  provvedere  ai
propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi  nella
minor misura possibile la capacita' di  agire.  In  questo  senso  la
disposizione in esame, riconducendo  al  potere  giurisdizionale  del
console, con clausola di chiusura, anche «le funzioni ed i poteri»  -
cosi' testualmente, in materia di «assistenza pubblica e  privata»  -
sembra  consentire  agevolmente,  in  virtu'  di   un'interpretazione
evolutiva, di comprendere fra le funzioni attribuite quelle  relative
ad un istituto piu' idoneo e flessibile  quale  l'amministrazione  di
sostegno. 
    La giurisprudenza di  legittimita'  ha,  peraltro,  in  proposito
precisato che rispetto agli istituti della tutela  e  della  curatela
l'ambito  di  applicazione  dell'amministrazione   di   sostegno   va
individuato con riguardo non gia' al diverso, e meno  intenso,  grado
di infermita' o di impossibilita' di attendere  ai  propri  interessi
del soggetto carente di autonomia, quanto  piuttosto  «alla  maggiore
idoneita' di tale strumento  di  adeguarsi  alle  esigenze  di  detto
soggetto, in  relazione  alla  sua  flessibilita'  ed  alla  maggiore
agilita' della relativa procedura applicativa»  (Cass.,  sentenza  n.
13584 del 12 giugno 2006). 
    Cio' posto, occorre ora  verificare  se  quanto  prospettato  dal
rimettente in ordine al possibile determinarsi  di  un  conflitto  di
competenza non risolvibile in via interpretativa, sia  effettivamente
di  ostacolo   a   praticare   l'interpretazione   costituzionalmente
orientata della norma. 
    La  situazione  in  esame  riguarda  l'eventuale  problema  della
competenza fra il giudice tutelare che ha disposto  l'amministrazione
di sostegno in atto ed il console, in funzione di  giudice  tutelare,
che intende disporne  la  sostituzione.  Una  simile  situazione  ben
potrebbe determinarsi fra giudici tutelari nel territorio  nazionale,
la qual cosa non induce a ritenere non  praticabile  la  sostituzione
dell'amministratore  di  sostegno  da  parte  del  giudice   tutelare
territorialmente competente. Anzi, pacificamente e' riconosciuto  che
la competenza a  nominare  l'amministratore  di  sostegno  spetti  al
giudice tutelare del luogo  in  cui  la  persona  interessata  ha  la
residenza. 
    Deve  quindi  concludersi  che  l'ipotetica  possibilita'  di  un
conflitto di  competenza  fra  il  console  ed  il  giudice  tutelare
potrebbe semmai presentarsi come  un  mero  inconveniente  di  fatto,
peraltro risolvibile con l'ordinario procedimento  per  conflitto  di
competenza,  ma  non  come  un  ostacolo   giuridicamente   rilevante
all'interpretazione   costituzionalmente   orientata,   come   invece
erroneamente ritenuto dal rimettente.