Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia, per legge, in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Liguria, in persona del suo Presidente, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 27, della legge regionale 25 novembre 2009, 57, recante «Modifiche dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio sanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997) e successive modifiche ed integrazioni», pubblicata nel B.U.R. Liguria n. 22, del 25 novembre 2009. La legge della Regione Liguria 25 novembre 2009, n. 57, reca modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Regionale, e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria. L'art. 27 della legge, in particolare, modifica la legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 che, in sede di recepimento del d. P.R. 14 gennaio l997, ha dettato le norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio sanitari pubblici e privati. Piu' specificatamente, il richiamato art. 27 integra l'art. 2, della L. R. n. 20/99, prevedendo l'aggiunta, dopo il comma 6, di due ulteriori commi. Il primo di essi, comma 6-bis, dispone che «In attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte da sanitari in forma singola ed associata non necessitano dell'autorizzazione prevista dalla presente legge». Il successivo comma 6-ter prevede, infine, che «L'esercizio degli studi di cui al comma 6-bis e' regolato dai principi contenuti nel decreto del Ministro della Sanita' 28 settembre 1990 (Norma di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private) e dalle norme in materia di igiene e sanita' pubblica e di sicurezza». Poiche' il citato art. 27 eccede dalla competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute ed incide, altresi', sui principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 41 della Costituzione, il Consiglio dei Ministri, in data 13 gennaio 2010, ha deliberato di impugnarlo, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, chiedendo che ne venga dichiarata la incostituzionalita' con il conseguente annullamento. A tal fine vengono esposti i seguenti Motivi 1. - Gli art. 8 e 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante le disposizioni di riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, prevedono che l'esercizio di attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private sia consentito in presenza di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi e sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte della regione nel cui ambito territoriale si intende svolgere la predetta attivita'. Le stesse norme, e in particolare l'art. 8-ter, al comma 2, dispongono che l'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie e', altresi', richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale,ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente nonche' per le strutture esclusivamente dedicate ad attivita' diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi. Tali disposizioni, ai sensi dell'art. 19 dello stesso testo normativo, sono state qualificate dal legislatore statale principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. La Regione Liguria, con la propria legge 30 luglio 1999, n. 20, nel dettare le norme in materia di autorizzazione, vigilanza ed accreditamento per i presidi sanitari e socio sanitari, pubblici e privati, ha recepito i principi dettati dal legislatore nazionale e, all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e) e, ha ricompreso tra le strutture sanitarie, pubbliche e private, tenute a chiedere l'autorizzazione al funzionamento, gli studi medici ed odontoiatrici e le strutture esclusivamente dedicate all'attivita' diagnostica aventi le caratteristiche precisate nel sopra richiamato art. 8-ter. L'art. 27, della legge regionale 25 novembre 2009, n. 57, nel modificare il richiamato art. 2, della L.R. n. 20/99, introducendo un comma 6-bis, dispone ora che gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, condotti da sanitari in forma singola o associata, non necessitano dell'autorizzazione fino a quando non venga emanato l'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 8-ter, comma 4, del sopra richiamato d.lgs. n. 502/92. La disposizione, come adottata, si pone in evidente contrasto con l'art. 117, comma 3, della costituzione. Come codesta Corte ha avuto modo di precisare (sentenza n. 371/2008) l'organizzazione sanitaria - cui puo' ricondursi la regolamentazione dell'assetto organizzativo e gestorio degli enti preposti alla erogazione delle prestazioni - e' parte integrante della «materia» costituita dalla «tutela della salute», di cui al terzo comma, del citato art. 117 Cost. In tale ambito, pertanto, la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal legislatore statale, ritenuti tuttora vincolati anche in questa fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di ripartizione delle competenze legislative (sent. n. 120/05). Cio' premesso, si osserva ancora che, sempre secondo l'insegnamento di codesta Corte (sent. n. 354/94, e le ulteriori decisioni ivi richiamate), i principi concernenti l'organizzazione e la disciplina della struttura del servizio sanitario nazionale costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale tanto che anche le disposizioni regolamentari di dettaglio, che accompagnano dette norme fondamentali, possono vincolare l'esercizio delle competenze regionali, ove siano legate ai principi stessi da un rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione. Poiche' i richiamati articoli 8 ed 8-ter, del d.lgs. n. 502/92 - che hanno natura di norme primarie e non di dettaglio - pongono il principio fondamentale che gli studi medici, pubblici e privati, che eroghino prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero altre procedure terapeutiche particolarmente complesse o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, devono essere autorizzati dalle regioni nel cui ambito essi siano situati, appare evidente il vizio di costituzionalita' dell'art. 27, della legge regionale della Liguria n. 57/09, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di tutela della salute. 2. - Sotto altro profilo si osserva che la norma regionale che si censura appare incidere anche sulla modalita' di esercizio delle professioni sanitarie e si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, richiamato in precedenza, e con gli articoli 3 e 41, della Costituzione. Sotto il primo aspetto, si rileva che anche in materia di «professioni» la legislazione regionale concorrente deve svolgersi nel rispetto di principi fondamentali dettati dal legislatore statale. Poiche', ai sensi dei sopraccitati articoli 8 ed 8-ter, del d.lgs. n. 502/92, l'esercizio di attivita' sanitarie nell'ambito di studi medici o odontoiatrici attrezzati per erogare prestazioni chirurgiche ambulatoriali ovvero procedure diagnostiche o terapeutiche particolarmente complesse o che comportino rischi per la sicurezza del paziente, e' subordinato ad un regime autorizzatorio, sembra doversi rilevare la incostituzionalita' della norma regionale che consenta l'esercizio di tali professioni, nell'ambito delle strutture sopra precisate, senza il possesso della prescritta autorizzazione impedendo cosi' l'accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale. In ogni caso l'art. 27, della legge della Regione Liguria n. 57/09, viola l'art. 41 della Costituzione. La norma, infatti, consente l'esercizio di professioni sanitarie complesse o che comportino rischi per la salute del paziente senza che venga preventivamente verificata la sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti dal legislatore statale per la struttura ove tali prestazioni vengano erogate. Il regime autorizzatorio ed il rispetto delle prescrizioni previste dal legislatore statale, ad esso connesso, costituiscono limitazioni, a fini sociali, dell'esercizio dell'attivita' sanitaria indispensabili per assicurare livelli minimi adeguati di sicurezza per i pazienti e di qualita' delle prestazioni erogate attraverso strutture nelle quali il possesso della dotazione strumentale e la corretta gestione e manutenzione della stessa assuma carattere rilevante nell'assicurare l'idoneita' ed i livelli qualitativi delle cure e delle prestazioni offerte. Tali requisiti minimi imposti per l'esercizio dell'iniziativa privata nel settore dell'assistenza sanitaria, appaiono del tutto ragionevoli attesa la loro riconducibilita' all'esigenza di tutelare un diritto fondamentale quale quello della salute. Da tali premesse discende la censurabilita' della disposizione regionale anche per violazione dell'art. 3, della Costituzione. Ed infatti, l'articolo che si censura, cancellando ogni controllo preventivo all'apertura degli studi medici odontoiatrici attrezzati per erogare prestazioni chirurgiche o specialistiche complesse o che comportino rischi per la sicurezza del paziente, crea un evidente stato di disparita' di trattamento tra i sanitari che operano in Liguria e quelli che operano nel territorio di tutte le altre Regioni. A cio' deve, inoltre, aggiungersi che il superamento, da parte della Regione Liguria, del sistema autorizzatorio per l'apertura degli studi medici che si sono descritti in precedenza, pregiudica la possibilita' di assicurare i livelli minimi essenziali di sicurezza dei pazienti e di qualita' delle prestazioni sanitarie erogate. Da cio' l'evidente pregiudizio all'interesse generale di garantire, su tutto il territorio nazionale, livelli minimi di tutela della salute con conseguente, ulteriore, violazione dei principi contenuti nell'art. 3, della Corte costituzionale.