Sentenza 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma
504, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2008), promosso dal Tribunale di Torino nel  procedimento
vertente tra C.M. e l'Istituto nazionale per  la  previdenza  sociale
(INPS), con ordinanza del 31 ottobre 2008,  iscritta  al  n.  13  del
registro ordinanze 2009, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2009; 
    Visti gli atti di costituzione di C.M. e dell'INPS nonche' l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  12  gennaio  2010  il  Giudice
relatore Maria Rita Saulle; 
    Uditi gli avvocati G. Sante Assennato per C.M. e A.R. per  l'INPS
e l'Avvocato  dello  Stato  Paola  Palmieri  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Tribunale di Torino, nel corso di un  procedimento  volto
al riconoscimento  della  contribuzione  figurativa  relativa  a  due
periodi di congedo obbligatorio per  maternita'  avvenuti  fuori  del
rapporto di lavoro, ha sollevato, con ordinanza del 31 ottobre  2008,
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma  504,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2008), per violazione degli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione. 
    In punto di fatto il rimettente riferisce che la  ricorrente  nel
giudizio principale chiede la condanna dell'Istituto nazionale  della
previdenza sociale (INPS) al ricalcolo della pensione di vecchiaia di
cui e' titolare dal 1° luglio 1995, tenendo conto dei  periodi  sopra
indicati, verificatisi nel 1961 e nel 1966, e utilizzabili, ai  sensi
dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 200l, n.  151
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia  di  tutela  e
sostegno della maternita' e della paternita', a  norma  dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nei termini della  contribuzione
figurativa. 
    Il Tribunale osserva che l'art. 25, comma 2, del  d.lgs.  n.  151
del   2001,   come   anteriormente   interpretato,   consentiva    il
riconoscimento della contribuzione in esame a  chi  era  iscritto  al
fondo pensioni lavoratori  dipendenti  e  alle  forme  di  previdenza
sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. 
    In particolare, la nozione di  «iscritti»  contenuta  nel  citato
art.  25,  comma  2,  era  interpretata   dalla   giurisprudenza   di
legittimita' e contabile, nonche'  dalla  circolare  n.  102  del  31
maggio  2002  emessa  dall'INPS,  in  senso  atecnico  e  diretta   a
ricomprendere tutte quelle persone la cui posizione contributiva  era
gestita da un ente previdenziale, essendo irrilevante la  circostanza
che al momento della domanda di  riconoscimento  della  contribuzione
figurativa l'iscritto fosse in servizio o gia' pensionato. 
    Da  cio'   sarebbe   conseguito,   a   parere   del   rimettente,
l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente. 
    Il Tribunale rileva, pero', che l'intervenuto art. 2, comma  504,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito che  gli  articoli
25 e 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001 si applicano solo nei
confronti degli iscritti in servizio alla data di entrata  in  vigore
del medesimo decreto legislativo. 
    Tale mutamento del quadro normativo,  a  parere  del  rimettente,
comporta il rigetto  della  domanda  proposta  dalla  ricorrente,  in
quanto quest'ultima, al momento dell'entrata in vigore del decreto n.
151 del 2001 non era ne' in servizio, in  quanto  pensionata  dal  1°
luglio 1995, ne' destinataria di trattamento piu' favorevole rispetto
a quello derivante dalla novella e da essa fatto salvo. 
    Il Tribunale rileva che la  disposizione  censurata,  nel  mutare
l'uniforme interpretazione dell'art. 25, non puo' essere  considerata
norma interpretativa, ma innovativa con efficacia retroattiva, che fa
dipendere l'accredito figurativo da una circostanza fortunosa  e  del
tutto casuale e cioe' dal fatto che il richiedente sia in servizio in
un determinato giorno. 
    Il giudice a quo ritiene, pertanto,  che  l'art.  2,  comma  504,
della legge n. 244 del 2007 si pone in contrasto con il principio  di
ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, il quale  limita
e  circoscrive  le   condizioni   di   ammissibilita'   della   legge
interpretativa, inibendone l'utilizzo ove la nuova norma, da un lato,
non possa in alcun modo essere ricondotta nell'ambito  dei  possibili
significati  della  disposizione  interpretata  e,   dall'altro,   si
appalesi  decisamente  irrazionale,  per   l'innovazione   introdotta
surrettiziamente. 
    Altresi' violati sarebbero, sempre  secondo  il  rimettente,  gli
artt. 31 e 37 della Costituzione, che  impongono  al  legislatore  di
tutelare con misure adeguate la  maternita'  e,  in  particolare,  la
donna lavoratrice. 
    2. - Si e'  costituita  la  ricorrente  nel  giudizio  principale
chiedendo che la Corte dichiari inammissibile o, nel merito,  fondata
la questione sollevata dal Tribunale di Torino. 
    In via preliminare, la parte privata rileva che il rimettente non
ha esplorato la  possibilita'  di  giungere  ad  una  interpretazione
conforme  a  Costituzione  della  norma  censurata,  ritenendola,  in
ragione del suo carattere innovativo, applicabile solo per il futuro. 
    In via subordinata, la ricorrente nel giudizio a quo osserva che,
qualora la norma dovesse intendersi meramente interpretativa, sarebbe
in contrasto con gli artt. 3, 31 e  37  della  Costituzione  per  gli
stessi motivi esposti dal rimettente. 
    3. - Si  e'  costituito  in  giudizio  l'INPS  chiedendo  che  la
questione sollevata sia dichiarata infondata. 
    Quanto alla presunta violazione dell'art. 3  della  Costituzione,
l'Istituto di previdenza rileva che la norma censurata si  limita  ad
attribuire uno dei possibili significati alla norma  interpretata  e,
quindi, non ha  alcun  valore  innovativo  con  effetto  retroattivo,
peraltro precluso alle sole norme in materia penale. 
    La  difesa  dell'INPS  osserva  che   e'   errata   la   premessa
argomentativa da cui muove il rimettente. 
    La disposizione censurata, infatti, non  sarebbe  intervenuta  in
presenza di un consolidato indirizzo  interpretativo,  in  quanto  le
sentenze della  Corte  di  cassazione  richiamate  nell'ordinanza  di
rimessione sarebbero inconferenti,  mentre  quella  della  Corte  dei
conti  proverebbe  l'esistenza  di  diverse   letture   del   termine
«iscritti» contenuto nell'art. 25 del d.lgs. n. 151 del  2001,  cosi'
come ulteriormente confermato dalla circolare n. 8  del  28  febbraio
2003  dell'Istituto  nazionale  di  previdenza   per   i   dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP). 
    L'INPS  osserva,  infine,  che  il  rimettente  ha  affermato  la
presunta irragionevolezza della norma censurata in  modo  apodittico,
comportando essa l'individuazione delle  possibili  destinatarie  del
beneficio dell'accredito figurativo sulla base  di  un  elemento  del
tutto accidentale e cioe' dell'essere state  in  servizio  il  giorno
dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001. 
    Quanto alla  presunta  violazione  degli  artt.  31  e  37  della
Costituzione, l'INPS rileva che rientra  nella  discrezionalita'  del
legislatore individuare i limiti di tutela della  lavoratrice  madre,
dovendo quest'ultimo contemperare tale esigenza  di  tutela  con  gli
altri interessi costituzionali coinvolti, tra  i  quali  l'equilibrio
della spesa pubblica. 
    4. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la Corte dichiari la questione infondata. 
    La difesa erariale  osserva  che  la  disposizione  censurata  si
limita ad attribuire all'art. 25 del d.lgs. n. 151 del 2001 una delle
sue possibili letture, dissipando in tal modo i dubbi ermeneutici che
erano sorti in  ordine  alla  sua  applicazione,  non  essendo  essa,
diversamente da  quanto  sostenuto  dal  rimettente,  oggetto  di  un
univoco indirizzo interpretativo. 
    L'Avvocatura  ritiene,  pertanto,  che  la  norma  censurata  non
contrasti con  il  principio  di  ragionevolezza  e  di  affidamento,
assumendo a tal fine rilievo la circostanza che  questa  fa  salvi  i
trattamenti pensionistici piu' favorevoli gia'  liquidati  alla  data
della sua entrata in vigore. 
    Per quanto attiene alla presunta violazione degli artt. 31  e  37
della Costituzione, la difesa erariale osserva che la norma censurata
non ha eliminato la contribuzione figurativa, ma  si  e'  limitata  a
regolarne alcuni aspetti afferenti alla sua disciplina, risultando in
tal modo espressione della  discrezionalita'  del  legislatore  nella
conformazione dei diversi istituti posti a tutela della maternita'. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Tribunale di Torino dubita, in riferimento agli artt.  3,
31  e  37  della  Costituzione,  della  legittimita'   costituzionale
dell'art. 2,  comma  504,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
(Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria  2008)  nella   parte   in   cui,
nell'interpretare l'art. 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di  tutela
e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53),  prevede  che  «Le  disposizioni
degli articoli 25 e 35 del citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  si  applicano  agli  iscritti  in
servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto
legislativo [...]». 
    2. - La questione non e' fondata. 
    E' necessario procedere alla ricostruzione del quadro normativo. 
    2.1 - I contributi figurativi  sono  riconosciuti  all'assicurato
per i periodi nei quali non e' stata svolta attivita'  lavorativa  e,
quindi,  non  sono  stati   effettuati   versamenti   di   contributi
obbligatori. I periodi di contribuzione figurativa sono computati  ai
fini del calcolo del diritto alla pensione e del relativo importo. 
    Per l'accreditamento dei contributi figurativi sono riconosciuti,
tra gli altri, i periodi di gravidanza e puerperio. 
    In particolare, l'art. 14, comma 3, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992,  n.  593  (Norme  per  il  riordinamento  del  sistema
previdenziale  dei   lavoratori   privati   e   pubblici,   a   norma
dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421),  al  fine  di
apprestare un'adeguata tutela alle lavoratrici madri, ha riconosciuto
l'accredito del contributo figurativo per  i  periodi  di  maternita'
obbligatoria ricadenti fuori dal rapporto di lavoro, ma  dopo  il  1°
gennaio 1994. 
    Il d.lgs. n. 151 del 2001, da un lato,  ha  abrogato  l'art.  14,
riconoscendo   il   suddetto   beneficio   indipendentemente    dalla
collocazione  temporale  del  periodo  di   maternita'   (art.   86);
dall'altro, ha previsto che «In favore dei soggetti iscritti al fondo
pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive
ed   esclusive   dell'assicurazione   generale    obbligatoria    per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i periodi  corrispondenti
al congedo di maternita' di cui agli articoli 16 e  17,  verificatisi
al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati  utili  ai  fini
pensionistici,  a  condizione  che  il  soggetto  possa  far  valere,
all'atto della domanda, almeno cinque anni di  contribuzione  versata
in costanza di rapporto di lavoro [...]» (art. 25, comma 2). 
    2.2 - Il dubbio di costituzionalita' avanzato  dal  Tribunale  di
Torino presuppone  l'esistenza,  prima  dell'intervento  della  norma
oggetto di censura, di un'univoca  interpretazione,  da  parte  della
giurisprudenza e della prassi amministrativa, del termine  «iscritti»
contenuto nell'art. 25 del d.lgs. n. 151 del 2001, secondo  la  quale
tale termine era riferito sia ai soggetti in attivita' sia  a  quelli
gia' pensionati. 
    Sulla base di cio' il rimettente ritiene che la norma  censurata,
laddove stabilisce che la contribuzione figurativa prevista dall'art.
25 e' riconosciuta solo  agli  iscritti  in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore del  d.lgs.  n.  151  del  2001,  non  puo'  essere
considerata meramente interpretativa, ma pone  una  nuova  disciplina
con  carattere  retroattivo  in  contrasto  con   il   principio   di
ragionevolezza, nonche' con gli artt. 31 e 37 della Costituzione. 
    2.3 - Tale costruzione si fonda su presupposti errati. 
    Le sentenze della Corte di cassazione  (n.  22244  del  2004,  n.
18273 del 2005, n. 15081  del  2008),  richiamate  nell'ordinanza  di
rimessione, affrontano aspetti del tutto differenti da quello oggetto
del presente giudizio. Le indicate pronunce affermano,  infatti,  che
il  beneficio  dell'accredito  figurativo  per  maternita',  previsto
dall'art. 25 del d.lgs. n. 151 del 2001, spetta  anche  in  relazione
agli eventi antecedenti al 1° gennaio 1994, essendo  venuta  meno  la
limitazione temporale disposta dall'art. 14 del  d.lgs.  n.  503  del
1992 abrogato dall'art. 86 del d.lgs. n. 151 del 2001). 
    La sentenza della Corte dei conti n. 7 del  2006,  riportata  dal
giudice a quo, seppure  pertinente  al  dubbio  di  costituzionalita'
sollevato, prova, in ragione  della  forma  con  la  quale  e'  stata
adottata (Sezioni riunite - in sede giurisdizionale), l'esistenza  di
diversi  orientamenti  interpretativi  riferiti   alla   nozione   di
«iscritti» contenuta nell'art. 25 del d.lgs. n. 151 del 2001. 
    Cio' e' confermato anche  dalla  prassi  amministrativa:  con  la
circolare n. 102 del 31 maggio 2002, richiamata dal Tribunale, l'INPS
ha stabilito che, al  fine  del  riconoscimento  della  contribuzione
figurativa, e' indifferente  la  circostanza  se  il  richiedente  al
momento della presentazione della domanda svolga, o  meno,  attivita'
lavorativa.  A   questa   interpretazione   si   contrappone   quella
dell'INPDAP che, con la circolare n.  8  del  28  febbraio  2003,  ha
concesso il beneficio indicato a condizione che il richiedente  fosse
iscritto attivo  e,  quindi,  prestasse  servizio  al  momento  della
domanda. 
    In tale ultimo senso si e' successivamente espresso anche l'INPS,
con la circolare n. 100 del 14 novembre 2008. 
    2.4 - Ricostruito in tal modo il quadro applicativo dell'art.  25
del d.lgs. n. 151 del 2001, risulta che la  norma  censurata  non  si
pone in contrasto con l'indicato art. 3 della Costituzione, in quanto
essa ha natura interpretativa e non innovativa,  atteso  che  la  sua
portata precettiva e'  compatibile,  come  dimostrato  dai  contrasti
interpretativi  sopra  descritti,  rispetto   alla   sopra   indicata
disciplina previgente. 
    Questa Corte ha costantemente affermato nella sua  giurisprudenza
il principio secondo cui  «Il  legislatore  puo'  emanare  norme  che
precisino il significato di preesistenti disposizioni  anche  se  non
siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma sussista  comunque  una
situazione di incertezza nella loro applicazione, essendo sufficiente
che la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso  del
testo  interpretato  e  sia  compatibile  con  la  sua  formulazione»
(sentenza n. 170 del 2008). 
    2.5 - La norma censurata non contrasta, poi, con gli artt.  31  e
37 della Costituzione, in quanto non incide sull'an del diritto  alla
pensione, ma solo  marginalmente  sul  quantum;  laddove  il  mancato
aumento del trattamento previdenziale goduto da  chi,  alla  data  di
entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001, gia' era  in  pensione,
non vale a far considerare  tale  emolumento  insufficiente  ai  fini
della tutela imposta dalle norme costituzionali indicate.