Sentenza 
 
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto  a  seguito
del decreto del Questore della Provincia autonoma di  Bolzano,  prot.
n. H1/2008/Gab, del 25 settembre 2008, recante: «tabella  dei  giochi
proibiti ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. - r.d. 18 giugno 1931,
n. 773», promosso dalla Provincia autonoma  di  Bolzano  con  ricorso
notificato il 13 novembre  2008,  depositato  in  cancelleria  il  21
novembre 2008 ed iscritto al n. 22 del registro  conflitti  tra  enti
dell'anno 2008; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  12  gennaio  2010  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    Uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland  Riz  per  la
Provincia autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso, notificato il 13 novembre 2008,  depositato  il
successivo 21 novembre, la Provincia autonoma di Bolzano ha  promosso
conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del  Consiglio
dei ministri, in relazione al decreto del  Questore  della  Provincia
autonoma di Bolzano (prot. n. H1/2008/Gab)  del  25  settembre  2008,
recante «tabella dei giochi  proibiti  ai  sensi  dell'art.  110  del
T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773»,  trasmesso  al  Presidente
della Provincia autonoma di Bolzano con nota prot. Mass. H1/2008/Gab.
del 26 settembre 2008. 
    La ricorrente premette che, con nota del 26  settembre  2008,  la
Questura  di  Bolzano  trasmetteva  al  Presidente   della   predetta
Provincia  la  tabella  contenente  l'elenco  dei  giochi   proibiti,
unitamente al testo integrale del decreto del 25 settembre  2008  con
cui la stessa era stata approvata, chiedendone l'esposizione,  previa
vidimazione da parte  dell'autorita'  competente  al  rilascio  della
licenza, in tutte le sale da  biliardo  o  da  gioco  e  negli  altri
pubblici  esercizi,  compresi  i  circoli  privati  autorizzati  alla
pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco  ubicati
nei singoli comuni. Con lo  stesso  provvedimento  venivano  altresi'
disciplinati  l'installazione  e  l'uso  degli  apparecchi  da  gioco
automatici, semiautomatici ed elettronici. 
    Con il predetto atto, il Questore avrebbe operato una illegittima
invasione  delle  competenze  provinciali  in  materia  di  «esercizi
pubblici» e di «spettacoli pubblici»  di  cui  agli  artt.  9,  primo
comma, numeri 6 e 7, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige), e di tutte quelle attribuzioni gia'  spettanti  all'autorita'
di pubblica sicurezza, ma assegnate  al  Presidente  della  Provincia
dall'art. 20 del medesimo statuto speciale e dalle relative norme  di
attuazione. Il citato atto sarebbe lesivo, oltre che delle richiamate
norme statutarie e dell'art. 107 dello stesso  statuto,  anche  delle
norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto  speciale
per il Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli
pubblici), ed al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento), nonche' in violazione degli artt. 6, 97 e 117 Cost. e
dell'art. 10  della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). 
    Sulla   base   delle   richiamate   disposizioni,   l'ordinamento
individuerebbe nel Presidente della Provincia il titolare  di  poteri
di  pubblica  sicurezza  nelle  materie  di  competenza  provinciale,
qualificando  in  via  meramente  residuale  i  poteri  di   pubblica
sicurezza spettanti agli organi statali. Alla  Provincia  di  Bolzano
sarebbero attribuite competenze piu'  ampie  di  quelle  riconosciute
alle  Regioni  ad  autonomia   ordinaria,   non   essendo   possibile
individuare  nelle  materie  di  competenza  provinciale  una   netta
separazione tra i compiti di  polizia  amministrativa  locale  e  gli
interventi a tutela della pubblica sicurezza. 
    La  ricorrente  ricorda,  altresi',  che,  con  la  legge   della
Provincia autonoma di Bolzano 14  dicembre  1988,  n.  58  (Norme  in
materia di esercizi pubblici), e' stato ulteriormente chiarito  (art.
11) che «nei pubblici esercizi possono essere tenuti  e  praticati  i
giuochi  non  vietati  con  decreto  del  presidente   della   giunta
provinciale»  ed  analoga  disposizione  e'  enunciata  dalla   legge
provinciale 13 maggio 1992, n.  13  (Norme  in  materia  di  pubblico
spettacolo), che, all'art. 9, comma 1, lettera d), ha ribadito ancora
una volta la competenza del Presidente della Provincia in merito alla
individuazione dei giochi vietati. 
    Dal  combinato  disposto  delle  norme  suindicate   emergerebbe,
dunque, inequivocabilmente  che  compete  solo  al  Presidente  della
Provincia di Bolzano determinare quali giochi debbano essere  vietati
negli esercizi pubblici e di quali apparecchi da gioco siano  vietati
l'installazione ed il funzionamento, tenuto anche conto del fatto che
le tabelle dei giochi proibiti hanno un carattere fortemente locale e
circoscritto  e  non  possono  essere  ricondotti   a   «ragioni   di
unitarieta'» o «ragioni  di  uniformita'»  per  tutto  il  territorio
nazionale. 
    La Provincia sostiene, altresi', che l'adozione del provvedimento
impugnato da parte del Questore costituisce espressione di poteri  di
polizia la cui rilevanza si esaurisce all'interno delle  attribuzioni
provinciali dirette ad  amministrare  la  materia  degli  «spettacoli
pubblici  per  quanto  attiene  alla  sicurezza»  e  degli  «esercizi
pubblici»,  come  ampiamente  delimitata   dalle   richiamate   norme
statutarie  e  di  attuazione  statutaria,  senza  involgere   quegli
interessi ulteriori che e' compito dello Stato curare  attraverso  la
protezione dell'ordine pubblico. 
    Pertanto, la ricorrente chiede a questa Corte di  dichiarare  che
non spetta allo Stato, e per esso  al  Questore  della  Provincia  di
Bolzano, stabilire con proprio decreto l'elenco dei  giochi  proibiti
ed approvare la relativa tabella da esporre  nei  pubblici  esercizi,
nonche' disciplinare l'installazione  e  l'uso  degli  apparecchi  da
gioco, e, per l'effetto, annullare il decreto del 25  settembre  2008
nella sua interezza. 
    3.  -  Non  ha  svolto  attivita'  difensiva  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Provincia autonoma di Bolzano assume che il  decreto  del
Questore della medesima Provincia del 25 settembre 2008,  recante  la
«tabella dei giochi proibiti ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S.» e
la disciplina dell'installazione e dell'uso degli apparecchi da gioco
violerebbe gli articoli 9, primo comma, numeri 6 e 7,  16  e  20  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonche'  l'art.  107
dello stesso statuto e le relative norme  di  attuazione  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  1°  novembre  1973,  n.  686
(Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige concernente esercizi pubblici e  spettacoli  pubblici),  ed  al
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), oltre  agli  artt.
6, 97 e 117 Cost.  ed  all'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione). 
    L'atto sarebbe, infatti, lesivo delle competenze  provinciali  in
materia di «esercizi pubblici»  e  «spettacoli  pubblici  per  quanto
attiene alla pubblica  sicurezza»  assegnate  dalle  predette  norme,
comprensive anche delle  attribuzioni  inerenti  a  detta  materia  e
concernenti la pubblica sicurezza. 
    A sostegno di tale assunto la Provincia ricorda che  lo  statuto,
agli artt. 9, primo comma, nn. 6)  e  7),  e  16,  ha  devoluto  alle
Province autonome  la  competenza  legislativa  concorrente  -  e  la
corrispondente competenza amministrativa - in materia di  «spettacoli
pubblici per quanto attiene alla  pubblica  sicurezza»  ed  «esercizi
pubblici». Nelle medesime  materie,  peraltro,  il  Presidente  della
Provincia  esercita  «le  attribuzioni  spettanti  all'autorita'   di
pubblica sicurezza» (art. 20, primo comma, dello statuto). 
    Spetterebbe,  dunque,  alla  Provincia,  e  per   essa   al   suo
Presidente, stabilire l'elenco dei giochi proibiti  ed  approvare  la
relativa  tabella  da  esporre   nei   pubblici   esercizi,   nonche'
disciplinare l'installazione e l'uso degli apparecchi  da  gioco  nei
medesimi esercizi pubblici. 
    2. - Il ricorso non e' fondato. 
    Il decreto impugnato e' stato adottato  in  attuazione  dell'art.
110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza),  il  quale  attribuisce  al
Questore il compito di predisporre ed approvare la tabella dei giochi
vietati,  vidimata  dalle  autorita'  competenti  al  rilascio  della
licenza, e disciplina le modalita' di installazione ed uso dei giochi
leciti. Piu'  precisamente,  la  suddetta  norma:  (1)  definisce  la
nozione  di  apparecchi  e  congegni  automatici,  semiautomatici  ed
elettronici d'azzardo e quella di apparecchi e congegni idonei per il
gioco lecito; (2) vieta i primi e consente i secondi;  (3)  detta  le
sanzioni per le violazioni della disciplina relativa  ai  primi;  (4)
stabilisce  le  prescrizioni  che  limitano  l'utilizzo  dei  secondi
(divieto di utilizzo per i minorenni, tipologia dei luoghi  ove  essi
possono essere installati, necessita' di un limite massimo  del  loro
numero in relazione alle dimensioni, all'ubicazione  ed  alla  natura
dell'attivita' del locale che li ospita, ecc.). 
    Questa Corte ha gia' riconosciuto che «tutte queste  prescrizioni
attengono chiaramente alla materia dell'ordine pubblico  e  sicurezza
non compresa nell'articolo 9 dello Statuto e che l'art. 117,  secondo
comma,  lettera  h),  Cost.  attribuisce  alla  potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato» (sentenza n. 237 del 2006).  In  tale  materia
«rientra  non  soltanto  la  disciplina  dei  giochi  d'azzardo,  ma,
inevitabilmente, anche quella relativa ai giochi che (...)  non  sono
ritenuti giochi d'azzardo (si tratta delle ipotesi di cui al comma  6
dell'art. 110 TULPS)» (sentenza  n.  237  del  2006),  considerati  i
caratteri comuni dei giochi - aleatorieta' e possibilita' di  vincite
in denaro - cui si riconnette un disvalore  sociale,  la  conseguente
forte capacita'  di  attrazione  e  concentrazione  di  utenti  e  la
probabilita' altrettanto elevata di  usi  illegali  degli  apparecchi
impiegati per lo svolgimento degli stessi anche nel caso  dei  giochi
leciti. Rispetto alle finalita' di tutela dell'interesse pubblico  ad
una regolare e civile convivenza perseguite dal legislatore  statale,
il luogo o il locale in cui si sono  realizzati  certi  comportamenti
(installazione ed uso di apparecchi da gioco)  e'  solo  un  elemento
fattuale che non puo' spostare l'ordine delle competenze. 
    D'altra parte, questa  Corte  ha  piu'  volte  affermato  che  le
Province autonome non  sono  titolari  di  competenza  propria  nella
materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, nella  materia  cioe'
relativa «alla prevenzione dei reati e  al  mantenimento  dell'ordine
pubblico», inteso quest'ultimo quale «complesso  dei  beni  giuridici
fondamentali e degli interessi pubblici primari sui  quali  si  regge
l'ordinata e civile convivenza nella comunita' nazionale», stante  la
riserva esclusiva allo Stato dei provvedimenti non riconducibili alla
polizia amministrativa (sentenza n. 129  del  2009).  Alla  Provincia
autonoma di Bolzano ed al suo Presidente sono, pertanto,  attribuiti,
in relazione alle materie  di  propria  spettanza,  solo  compiti  di
polizia amministrativa, sempre che la  loro  rilevanza  si  esaurisca
all'interno delle attribuzioni regionali dirette  a  disciplinare  le
richiamate materie, senza toccare quegli  interessi  di  fondamentale
importanza per  l'ordinamento  che  e'  compito  dello  Stato  curare
attraverso la tutela dell'ordine pubblico. 
    Su queste basi, risulta evidente che il  provvedimento  impugnato
non ha determinato alcuna lesione delle  attribuzioni  provinciali  e
non e' riconducibile ai poteri di  polizia  assegnati  al  Presidente
della  Provincia  in  materia  di  esercizi   pubblici,   posto   che
l'individuazione dei giochi proibiti e la disciplina di quelli leciti
risponde ad esclusive esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza dei cittadini. La  circostanza  che  l'osservanza  di  tali
prescrizioni sia imposta nei locali destinati  ad  ospitare  pubblici
esercizi non vale, infatti, a sottrarre la  disciplina  in  questione
alla materia riservata alla potesta' legislativa statale, essendo  il
predetto provvedimento estraneo alle finalita' che contraddistinguono
la disciplina degli esercizi pubblici.