IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, nel procedimento a carico dell'imputato di cui alla sentenza che qui di seguito si riporta integralmente, pronunciata e letta nella udienza odierna con motivazione contestuale. Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal giudice dott. Carlo Ancona all'udienza del 25 settembre 2009 ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza e contestuale motivazione (art. 544 e segg., 549 c.p.p.) nel procedimento penale contro Singh Gurdev, nato il 31 maggio 1966 in Kamrai (India), in Italia senza fissa dimora, attualmente detenuto c/o Casa circondariale di Trento, difeso d'ufficio dall'avv. Bozzolan Stefania del foro di Trento, con studio in Trento, via del Travai n. 130, arrestato in data 21 settembre 2009, ore 16, scarcerato il 23 settembre 2009, imputato in ordine al seguente reato: 1): delitto p. e p. dall'art. 14, comma 5-bis e ter, legge n. 286/1998, cosi' come modificato dall'art. 13 legge n. 189/2002, perche', senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato italiano, in violazione degli atti emessi a suo carico in data 8 gennaio 2008 (notificatigli in pari data), ovvero del decreto di espulsione del Prefetto di Alessandria e del successivo ordine impartitogli dal Questore di Alessandria di lasciare l'Italia entro il termine di cinque giorni. Fatto accertato in Trento il 21 settembre 2009. 2): reato p. e p. dall'art. 10-bis, legge n. 286/1998 per essersi trattenuto illegalmente sul territorio nazionale fino al 21 settembre 2009. In Trento (contestato in udienza del 23 settembre). Conclusioni delle parti: assoluzione per il delitto e rimessione alla Corte costituzionale per la contravvenzione. Motivazione Il presente processo, celebrato in rito abbreviato su richiesta dell'imputato tratto a giudizio in rito direttissimo a seguito di arresto in flagranza, presenta insieme ad aspetti ormai a dir poco ricorrenti in punto di fatto un problema del tutto nuovo, a seguito della contestazione in udienza del reato sussidiario di cui all'art. 10, d.lgs. n. 286/1998; contestazione corretta in punto di rito, atteso che tra le due norme incriminatrici ricorre indiscutibilmente l'ipotesi di concorso formale di reati, e che quindi devono ritenersi commessi con la stessa condotta omissiva (art. 6, legge n. 274/2000). L'imputato e' un extracomunitario di nazionalita' indiana provvisto di documenti (regolare passaporto) ma non di dimora stabile; egli e' in Italia da quattro anni ed e' incensurato, e la assenza di pericolo per recidiva ha indotto il PM a non richiedere alcuna misura cautelare al termine della udienza di convalida del 23 settembre; e' stato quindi scarcerato (ai sensi della lettura coordinata degli artt. 291 - 391 - 449 cpp). Egli non e' occupato in un lavoro stabile, non dispone di fonti di reddito o di un patrimonio di qualche rilievo, non solo accertati, ma neppure presumibili; pare difficile contestare la versione dei fatti che ha reso nel breve interrogatorio dinanzi al giudice in sede di convalida, secondo la quale si e' mantenuto per tutti questi anni in Italia con lavori precari e senza possibilita' di accantonare risparmi. Era stato raggiunto dall'ordine del Questore di cui al capo di imputazione; in tale sede si dava atto che non era possibile provvedere al materiale accompagnamento alla frontiera, per indisponibilita' di vettore, e cioe' per mancanza di fondi per l'acquisto del biglietto aereo. Non ha ottemperato, e quindi e' stato arrestato e tradotto alla udienza del 23 settembre, ove gli veniva contestato il delitto in rubrica; in tale sede, dopo la convalida dell'arresto, ha chiesto di definire il processo con rito abbreviato, e poiche' il PM ha contestato anche il nuovo reato sussidiario previsto dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 286, pur rinunciando a contestazioni sul rito ha tuttavia chiesto ed ottenuto un breve differimento per la discussione alla udienza odierna. In tale sede il PM ha richiesto la assoluzione dell'imputato, ritenendo che ricorrano nel caso in specie i giustificati motivi che rendano inesigibile l'espatrio, nella descrizione che di essi rende la sentenza della Corte costituzionale numero 5 del 2004. Stessa richiesta formulava la difesa. In ordine al reato contravvenzionale, invece, le parti chiedevano ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, in quanto la nuova norma incriminatrice, pur prevedendo (nella ipotesi di semplice illecito trattenimento) una fattispecie analoga a quella di cui al delitto, non prevede pero' la causa di giustificazione del giustificato motivo a sciriminante della condotta, con trattamento differenziato senza apparenti ragioni tra ipotesi analoghe, e quindi con violazione dell'art. 3 della carta Costituzionale. Sulla seconda richiesta di provvede con separata ordinanza; che pero' a sua volta riporta per intero il contenuto della presente sentenza, per necessaria opera di completezza nella ricostruzione rilevanza della questione sollevata nel presente procedimento. La richiesta di assoluzione per il delitto deve essere accolta. Sul punto pare necessario e sufficiente un breve richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia. Basterebbe rilevare che il provvedimento del questore di cui al capo di imputazione e' correttamente ed esplicitamente motivato sul punto essenziale delle ragioni che hanno indotto ai sensi dell'art. 14, comma primo, della legge n. 286 a non procedere, in deroga al drastico imperativo di cui all'art. 13, comma 4, all'accompagnamento coattivo: le ragioni sono individuate nella impossibilita' di un rimpatrio per via aerea, per assenza di disponibilita' di vettore; e dunque essa, a sua volta (il corsivo e' sempre riferito al testo della sentenza della Corte delle leggi n. 5/2004) non puo' non costituire sicuro indizio di riconoscimento di situazioni nelle quali puo' ravvisarsi, per lo straniero, la sussistenza dei «giustificati motivi» per non ottemperare all'ordine del questore ...; a cio' va aggiunto che in concreto e' dimostrato che ricorre anche un altro giustificato motivo, perche' nel nostro caso l'inadempienza dipende dalla condizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consente di recarsi alla frontiera, e di acquistare il biglietto di viaggio. Nella successiva sent. 22 luglio, la stessa Corte e' tornata sull'argomento, per decidere della correttezza costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto dalla norma qui invocata. Ed ha osservato che, quanto all'eccessivo rigore della norma censurata, lamentato in gran parte delle ordinanze di rimessione, da cui si dedurrebbe una irragionevolezza intrinseca della norma stessa, si deve anzitutto ricordare che questa Corte, conformemente alla sua recente giurisprudenza (sentenza n. 5 del 2004; ordinanze numeri 302 e 80 del 2004), ha sottolineato «il ruolo che, nell'economia applicativa della fattispecie criminosa, e' chiamato a svolgere il requisito negativo espresso dalla formula ''senza giustificato motivo'', presente nella descrizione del fatto incriminato dal citato comma 5-ter dell'art. 14» (ordinanza n. 386 del 2006). Tale formula, secondo la citata giurisprudenza, copre tutte le ipotesi di impossibilita' o di grave difficolta' (mancato rilascio di documenti da parte dell'autorita' competente, assoluta indigenza che rende impossibile l'acquisto di biglietti di viaggio e altre simili situazioni), che, pur non integrando cause di giustificazione in senso tecnico, impediscono allo straniero di prestare osservanza all'ordine di allontanamento nei termini prescritti. I giudici rimettenti, in realta', hanno censurato la previsione legislativa della misura delle pene, minima e massima, per la fattispecie di cui alla norma oggetto del presente giudizio, indipendentemente dalla restrizione dell'ambito applicativo che, nell'apprezzamento della concreta offensivita' delle condotte sanzionate, deve essere operata in via d'interpretazione. In altri termini, dice la Corte, quel trattamento sanzionatorio si giustifica proprio perche' la norma prevede un precetto limitato, dato che da esso vanno escluse tutte le ipotesi di giustificato motivo, descritto nel senso ampio che essa stessa ha precisato nella precedente sentenza; e tale conclusione impedisce di ritenere che il legislatore abbia incriminato condotte che l'autore non era in concreto in grado di evitare, e che quindi abbia imposto a precetto penale condotte inesigibili. La giurisprudenza di merito si e' immediatamente adeguata; secondo la gran parete delle decisioni note in materia, dopo la sent. della Corte cost. n. 5 del 131 2004, assumono importanza al fine di integrare la causa di giustificazione non solo la assenza di validi documenti per l'espatrio, ma anche quella di denaro necessario per il viaggio, e tutte le situazioni per cui l'ordine non sia eseguibile per impedimento soggettivo ed oggettivo, senza colpa del migrante irregolare. Anche la giurisprudenza di legittimita' si e' adeguata, sia pure con esitazioni, dato che in una prima fase ha resistito all'idea che la causa di giustificazione potesse applicarsi anche al caso piu' ricorrente, del semplice migrante economico. Ma in tempi recenti pare abbia superato ogni difficolta': per la sent. SC 11 maggio 2004, Taibi Aziz, il concetto di giustificato motivo comporta l'esame di due profili: a) l'accertamento delle condizioni in cui si e' prodotta in concreto la permanenza nel territorio nello Stato oltre i cinque giorni; b) il giudizio di esigibilita' dell'obbligo condotto non esclusivamente su basi oggettive, ma tenendo conto del reale condizionamento psichico esercitato dalle circostanze concrete sulle capacita' di adempimento dell'obbligo stesso; anche per la SC 8 febbraio 2008, Cisse', ai fini del riconoscimento della esimente del giustificato motivo occorre fare riferimento ai due criteri della disponibilita' di denaro dell'espulso e del costo del biglietto da viaggio; a riguardo la prova compete alla accusa, ma puo' essere raggiunta tramite presunzione. Su quest'ultimo punto la sent. SC 25 maggio 2006, Aleandru Nicolae, ha precisato che per accertare i giustificati motivi lo straniero ha solo un onere di allegazione; ed il giudice deve accertare la loro esistenza tenendo conto di tutte le circostanze del fatto, come da sent. 5 /2004 della Corte cost. Vero e' che (sentenza della Corte di cassazione del 7 luglio 2006, che ha annullato una decisione del tribunale di Trento) per raggiungere una conclusione sul punto il giudice non puo' fondarsi su presunzioni fondate sull'id quod plerumque accidit e su proprie congetture, ma deve effettuare un'accurata valutazione del fatto; ed infatti in quella vicenda la sentenza del primo giudice venne annullata, perche' aveva ignorato la presenza di precedenti penali per rapina, potenziale sintomo della disponibilita' almeno temporanea di somme di denaro di qualche rilievo. Ma in questo caso la situazione e' diversa: come si e' detto, dagli elementi di informazione raccolti nel processo risulta (o comunque non ricorrono neppure deboli indizi in senso contrario) che le somme a disposizione dell'imputato erano idonee solo a consentire il suo mantenimento in vita, e non certo ad accantonare il costo di un biglietto aereo; pertanto, ricorrono proprio le ipotesi previste dalla norma, come autorevolmente interpretata dalla Corte delle Leggi, per la ricorrenza della esimente del giustificato motivo, che esclude la antigiuridicita' della condotta e quindi la punibilita' del fatto.