IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 277 del 2007, proposto da: Federazione provinciale coltivatori diretti di Campobasso, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Berardi, con domicilio eletto presso Nicola Berardi avv. in Campobasso, via Roma n.114; Contro Provincia di Campobasso, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Iacovelli, con domicilio eletto presso Matteo Iacovelli avv. in Campobasso, via Roma, 47; Regione Molise, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124: Nei confronti di Federazione nazionale della caccia - Sez. prov.le di Campobasso, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Farinacci, Maria Vittoria Farinacci, con domicilio eletto presso Maria Vittoria Farinacci avv. in Campobasso, piazza Pepe, 32; Associazione nazionale libera caccia, rappresento e difeso dagli avv. Luigi Cirese, Romeo Trotta, con domicilio detto presso Romeo Trotta avv. in Campobasso, via Roma, 53; Italcaccia, Enalcaccia, A.N.U.U., Arcicaccia, Luciano e altri Di Larna: Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione di Giunta provinciale n. 87 del 15 maggio 2007; 2) della delibera della Giunta prov. di Campobasso n. 123 del 18 settembre 2006 impugnata anche come atto presupposto; 3) della delibera della G.R. del Molise n. 6 del 15 gennaio 2007. Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Campobasso; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione nazionale della caccia - Sez. prov.le di Campobasso; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Associazione nazionale libera caccia; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Molise; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2008 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con delibera n. 87 del 15 maggio 2007, la giunta provinciale di Campobasso ha designato, ai sensi dell'art.19 della legge regionale n.19 del 1993, i componenti dei comitati di gestione, degli ambiti territoriali di caccia di Campobasso e Termoli. In particolare, con tale delibera, per i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, sia di Campobasso che di Termoli, sono stati nominati undici rappresentanti delle associazioni venatorie e solo cinque rappresentanti delle organizzazioni degli agricoltori. La ricorrente federazione provinciale dei coltivatori diretti di Campobasso lamenta, tra l'altro, il contrasto tra l'art. 19 della legge regionale cit., nel testo modificato dalla legge regionale n. 34 del 2006, con il principio della rappresentanza paritaria delle organizzazione professionali agricole e delle associazioni venatorie, rinvenibile nell'articolo 14 comma 10 della legge statale n.157 del 1992, secondo cui, appunto, «... deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60% dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole ... e delle associazioni venatorie ...». Cio', poiche' l'art. 19 della legge regionale n. 19 del 1993 prevede che «i comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione programmata della caccia ... sono costituiti con provvedimento della giunta provinciale competente per territorio e sono cosi' composti: a) da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate nella provincia...; b) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata nella provincia da almento un anno. Inoltre ciascuna associazione designa, fino ad un massimo di tre, un numero di componenti che rappresentino ciascuno almeno un decimo del totale dei cacciatori residenti nella provincia ammessi ad esercitare l'attivita' venatoria negli ATC; c) da tre rappresentanti delle associazioni ambientali...; dai sindaci dei tre comuni territorialmente piu' estesi ricadenti nell'ATC; d) da un rappresentante dell'amministrazione provinciale competente per territorio con voto consultivo». In merito alla rilevanza della questione di costituzionalita', e' evidente che, in caso di dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 19 della legge regionale molisana n.19 del 1993 - laddove non garantisce la parita' numerica dei membri delle organizzazioni faunistiche e di quelle delle organizzazioni degli agricoltori, all'interno degli ambiti territoriali - muterebbe la disciplina primaria applicabile alla fattispecie in esame, venendo meno il parametro normativo di cui all'art. 19 della legge regionale cit., del quale la delibera impugnata risulta, allo stato, attuazione diretta. Con la conseguenza che il presente ricorso ne sarebbe certamente influenzato, in ordine al giudizio di validita' della medesima delibera, che si presenta legittima, appunto, solo perche' applicazione dell'art. 19 cit. In particolare, oggetto della presente questioni di costituzionalita' e' l'art. 19 della legge regionale n. 19 del 1993, laddove, in violazione del principio contenuto nell'art. 14 comma 10 della legge statale n. 157 del 1992, non consente la partecipazione paritaria di associazioni venatorie e tra agricoltori, negli ambiti territoriali per la caccia. Con la conseguenza che, l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale di tale norma determinerebbe, quantomeno, per il principio di continuita' dell'ordinamento giuridico (Corte costituzionale, 21 aprile 2005, n. 162; Cassazione civile, 11 marzo 2005, n. 5380; Corte costituzionale, 21 luglio 2004, n. 255), la riespansione, nella Regione Molise, nelle more di un adeguamento alla pronuncia da parte del legislatore regionale, della vigenza dell'art. 14 comma 10 della legge statale n.157 del 1992, pienamente satisfattivo dell'interesse azionato nel presente ricorso. Sulla non manifesta infondatezza della questione, si osserva quanto segue. La legge n. 157 del 1992, all'art. 10, prevede che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione deve essere destinato per una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento a protezione della fauna selvatica (comma 3), per una quota massima del 15 per cento a caccia riservata alla gestione privata e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (comma 5); sul rimanente territorio le regioni devono promuovere forme di gestione programmata della caccia, secondo quanto previsto dal successivo art. 14 (comma 6). Quanto alla suddivisione di tale rimanente territorio regionale in ambiti di gestione dell'esercizio della caccia, l'art. 14 comma 1, a sua volta, prevede che «le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'art. 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub provinciali possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali». Sotto il profilo della composizione degli organismi deputati alla gestione della caccia in tali ambiti sub provinciali, il successivo comma 10 prevede poi che «negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti e' costituito da rappresentanti di associazioni protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali». Ne consegue che la legge non si occupa tanto della struttura giuridica attraverso quale questi enti di gestione devono essere organizzati. La legge n. 157 del 1992, tuttavia, anche in tema di struttura organizzativa degli enti di gestione degli ambiti territoriali della caccia, impone un equilibrio tra i vari componenti, come strumento del contemperamento dei vari interessi, che la medesima legge si propone di tutelare in tale settore dell'attivita' umana. In particolare, e' stata prevista una presenza paritaria di agricoltori e cacciatori, la partecipazione necessaria degli ambientalisti, e di rappresentanti degli enti pubblici. Quanto ai compiti demandati a questi organismi di gestione, il successivo comma 11 dell'art. 14 cit. prevede che negli ambiti territoriali di caccia essi promuovono ed organizzano le attivita' di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, e devono poi programmare gli interventi per il miglioramento degli habitat. Devono inoltre provvedere all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per la ricostruzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; per le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli; per il ripristino di zone umide e di fossati; per la differenziazione delle colture; per la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione; per la collaborazione operativa ai fini della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, ecc.. Ne consegue che le funzioni demandate agli enti di gestione in esame riguardano, prima facie, l'ambiente, l'agricoltura, la caccia. Quindi materie che sono devolute, dall'attuale art. 117 della Costituzione, almeno in parte, anche alla legislazione esclusiva statale, con riferimento alla tutela dell'ambiente (comma 2 lettera s) dell'art. 117 della Costituzione, cfr. Corte costituzionale, 18 giugno 2008, n. 214); e alla legislazione concorrente, con riferimento alla «valorizzazione dei beni ambientali». E non pare secondario rilevare che, nella legge n. 157 del 1992, l'agricoltura e' intesa anche come strumento di valorizzazione e di conservazione dell'ambiente naturale. Si tratta, in effetti, di una legge molto attenta alle esigenze dell'agricoltura, e di riflesso dell'ambiente, nel senso che in essa l'agricoltore non e' considerato solo come produttore di beni ma anche, e soprattutto, come conservatore dell'ambiente, anche con specifico riferimento all'attivita' venatoria. Lo stesso titolo della legge «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ne rileva l'ispirazione di fondo, nettamente a favore della protezione dei valori ambientali (tra cui anche le coltivazioni agricole) e faunistici, rispetto al prelievo venatorio, il quale deve necessariamente svolgersi senza recare danno ai primi. Ne consegue che, laddove, nello stabilire la composizione degli enti di gestione degli ambiti territoriali della caccia, la legge nazionale n. 157 del 1992 ha previsto una parita' tra rappresentanti delle organizzazioni degli agricoltori e quelli delle organizzazioni venatorie, lo ha fatto mirando, in tal modo, a dar adeguato rilievo anche al bene ambiente, nella dimensione teste' illustrata, cercando, appunto, un equilibrio tra i vari valori coinvolti dall'esercizio della caccia. Si tratta, pertanto, di un principio espresso in materia riservata alla legislazione esclusiva o, al massimo, concorrente dello Stato, e pertanto vincolante per le leggi regionali. Quella in esame, peraltro, come riconosciuto dalla Corte costituzionale (Corte costituzionale, 12 gennaio 2000, n. 4), e' una legge che detta, in materia, principi fondamentali, vincolanti per le Regioni (ancora oggi, ai sensi dell'art. 117 comma 3 della Costituzione), proprio laddove valorizza il ruolo della comunita' che e' insediata nel territorio e che e' chiamata, attraverso gli organi degli ambiti territoriali, a gestire la caccia e gli interessi in essa coinvolti. La partecipazione paritaria nell'organismo di gestione degli ambiti territoriali, con evidenza, rappresenta una scelta di fondo, poiche' attiene al rilievo da attribuire, nelle formazione delle varie decisioni, ai diversi interessi considerati dalla legge. Con la conseguenza che appare non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della legge regionale del Molise n.19 del 1993, art. 19, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, laddove ha modificato l'art. 19 della legge regionale del Molise n.19 del 1993, alterando il principio fondamentale della partecipazione paritaria, negli ambiti territoriali della caccia, dei rappresentanti delle associazioni degli agricoltori e di quelle venatorie, in contrasto con il principio contenuto nell'art. 14 comma 10 della legge nazionale n.157 del 1992, in materia riservata a legislazione esclusiva, o in subordine concorrente, dello Stato. Il medesimo art. 19 della legge regionale n. 19 del 1993, inoltre, si presenta in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, poiche', in violazione del principio di ragionevolezza, e quindi di' non contraddizione, deroga al principio fondamentale, contenuto nella legge nazionale n.157 del 1993, della pari rappresentativita', in seno agli ambiti territoriali per la gestione della caccia, associazioni tra agricoltori e di quelle venatorie; e cio' senza alcuna evidente ragione e, principalmente, senza tener conto che, invece, all'art. 1 della medesima legge regionale n.19 del 1993, e' chiaramente espresso il fine principale di dettare una regolamentazione del prelievo venatorio, all'interno della Regione Molise, «nel rispetto dei principi sanciti dalla legge dello Stato n. 157 dell'11 febbraio 1992».