IL GIUDICE DI PACE Esaminati gli atti e le richieste delle parti, osserva che, allo stato, appare rilevante la sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui non prevede per la ipotesi di legittimo trattenimento la esclusione di responsabilita' penale qualora ricorrano i «giustificati motivi» di cui all'art. 14, comma 5-ter, dello stesso d.lgs. n. 286/1998; per violazione degli artt. 3 e 27 Costituzione; Considerato che la questione non e' manifestamente infondata in quanto ad un esame preliminare non appare ne' comprensibile, ne' ragionevole la ragione del diverso trattamento delle due fattispecie, entrambe omissive, ed anzi tali da realizzare in concreto una stessa condotta di illecito intrattenimento; Considerato, altresi' che ricorre una evidente violazione del canone della ragionevolezza, in quanto ci si trova di fronte a fattispecie di reato, o almeno a condotte, sostanzialmente identiche, salvo che per la maggiore gravita' del delitto, laddove l'omissione si concretizza anche nella violazione di un esplicito ordine impartito dalla autorita', sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio, ma con previsione che finisce con l'essere molto piu' rigorosa per il reato che dovrebbe essere meno grave avendo natura sussidiaria. Dunque, si riscontra una sostanziale parziale identita' tra le fattispecie prese in considerazione, ossia 10-bis, d.lgs. n. 286/1998 ed art. 14, comma 5-ter, dello stesso d.lgs. n. 286/1998, e si rileva una sproporzione sanzionatoria che non penalizza le condotte piu' gravi.