IL GIUDICE DI PACE 
 
    Esaminati gli atti e le richieste delle parti, osserva che,  allo
stato,  appare  rilevante  la  sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998, nella  parte  in
cui  non  prevede  per  la  ipotesi  di  legittimo  trattenimento  la
esclusione   di   responsabilita'   penale   qualora   ricorrano    i
«giustificati motivi» di cui all'art. 14, comma 5-ter,  dello  stesso
d.lgs. n. 286/1998; per violazione degli artt. 3 e 27 Costituzione; 
    Considerato che la questione non e' manifestamente  infondata  in
quanto ad un esame preliminare  non  appare  ne'  comprensibile,  ne'
ragionevole la ragione del diverso trattamento delle due fattispecie,
entrambe omissive, ed anzi tali da realizzare in concreto una  stessa
condotta di illecito intrattenimento; 
    Considerato, altresi' che ricorre  una  evidente  violazione  del
canone della ragionevolezza, in  quanto  ci  si  trova  di  fronte  a
fattispecie di reato, o almeno a condotte, sostanzialmente identiche,
salvo che per la maggiore gravita' del delitto,  laddove  l'omissione
si  concretizza  anche  nella  violazione  di  un  esplicito   ordine
impartito  dalla  autorita',   sottoposte   a   diverso   trattamento
sanzionatorio, ma con previsione che finisce con l'essere molto  piu'
rigorosa per il reato che dovrebbe essere meno  grave  avendo  natura
sussidiaria. Dunque, si riscontra una sostanziale parziale  identita'
tra le fattispecie prese in considerazione, ossia 10-bis,  d.lgs.  n.
286/1998 ed art. 14, comma 5-ter, dello stesso d.lgs. n. 286/1998,  e
si  rileva  una  sproporzione  sanzionatoria  che  non  penalizza  le
condotte piu' gravi.