Ricorso n. 22 depositato 17 febbraio 2010 del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge regionale Calabria n. 48 del 7 dicembre 2009, recante «Modifica alla legge regionale n. 11 su "ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale"», pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 15 dicembre 2009, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 4 febbraio 2010. Con la legge n. 11/2009, citata in epigrafe, emanata il 30 aprile 2009, la Regione Calabria ha dettato disposizioni in tema di ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 e ha previsto l'accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale. Va ricordato che la Regione Calabria, per la quale si e' verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario e da compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, e' stata ritenuta inadempiente dal Tavolo di verifica degli adempimenti del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2001, 2005, 2006, 2007 e 2008. La predetta legge n. 11/09 e' stata impugnata dal Governo, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 12 giugno 2009. Fra le altre disposizioni censurate con il predetto ricorso ex art. 127 Cost. (rubricato al n. di Ruolo 43/2009), figura anche l'art. 5, il quale prevede che, qualora non si addivenga entro il 31 dicembre 2009 al riconoscimento della «Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella» quale Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, la Regione receda da tale Fondazione, nomini un commissario liquidatore con il compito di redigere un piano per la riconduzione nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini delle unita' operative complesse esistenti presso la Fondazione e la continuazione presso la predetta azienda dei rapporti di lavoro del personale sanitario e dei dirigenti medici in servizio nell'ambito della Fondazione. L'art. 1 della successiva legge regionale n. 48/2009, apportando al predetto art. 5 della legge regionale n. 11/2009 la sola modifica del termine entro il quale l'Istituto per la ricerca e cura dei tumori Tommaso Campanella deve essere trasformato in Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, che viene posticipato dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, incorre nelle medesime censure che sono state proposte avverso il predetto art. 5 della legge regionale n. 11/2009 e ne presenta gli stessi profili di incostituzionalita', come si confida di dimostrare con l'illustrazione dei seguenti M o t i v i L'art. 1 della legge regionale Calabria n. 48/2009 viola gli articoli 3, 51, 81 e 97 della Costituzione. Come si e' gia' precisato, l'art. 5 della legge regionale Calabria n. 11/2009 prevede che, qualora non si addivenga entro il 31 dicembre 2009 al riconoscimento della «Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella» quale Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, la Regione receda da tale Fondazione e nomini un commissario liquidatore con il compito di redigere un piano per la riconduzione nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini delle unita' operative complesse esistenti presso la Fondazione, e la continuazione presso la predetta azienda dei rapporti di lavoro del personale sanitario e dei dirigenti medici in servizio nell'ambito della Fondazione. L'art. 1 della legge regionale Calabria n. 48/09 citata ha sostituito, al citato art. 5 della legge regionale n. 11/2009, le parole «31 dicembre 2009» con le parole «31 dicembre 2010», modificando, dunque, il termine entro il quale l'Istituto per la ricerca e cura dei tumori Tommaso Campanella deve essere trasformato in Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, (dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010). Tale art. 1, pertanto, incorre nelle medesime censure che sono state proposte avverso il predetto art. 5 della legge regionale n. 11/2009. Il citato art. 1, confermando le disposizioni contenute nella norma gia' censurata e limitandosi a prevederne un mero slittamento temporale ai fini dell'efficacia, mantiene, infatti, inalterata la previsione del passaggio di personale medico e sanitario con rapporto di lavoro di diritto privato (essendo attualmente la fondazione in parola riconosciuta quale «istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato», giusta la delibera della giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 509) all'Azienda Mater Domini, e comporta, quindi, maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura, in violazione dell'art. 81 Cost.; consente, inoltre, l'accesso all'impiego pubblico in assenza di pubblico concorso in violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, nonche' del principio del pubblico concorso, di cui agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.