Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  8,  comma  2,
della  legge  della  Regione  Umbria  13   novembre   2008,   n.   16
(Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26  marzo  2008,
n. 4, della legge regionale  26  marzo  2008,  n.  5  e  della  legge
regionale  27  marzo  2008,  n.  6.  Assestamento  del  bilancio   di
previsione dell'esercizio finanziario 2008 e  reiscrizione  di  somme
stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate
entro l'esercizio 2007 - Art. 45 e art. 82 - comma 6  -  della  legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 13 legge regionale  di  contabilita'),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 13 - 16 gennaio 2009, depositato in cancelleria  il  22
gennaio 2009 ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2009. 
    Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2010  il  Giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
    Ritenuto che, con ricorso  depositato  il  22  gennaio  2009,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha  sollevato,  in  riferimento
all'art.   23   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Umbria
13 novembre 2008, n. 16 (Modificazioni ed  integrazioni  della  legge
regionale 26 marzo 2008, n. 5 e della legge regionale 27 marzo  2008,
n.  6.  Assestamento  del  bilancio  di   previsione   dell'esercizio
finanziario 2008 e  reiscrizione  di  somme  stanziate  a  fronte  di
entrate a destinazione vincolata  non  utilizzate  entro  l'esercizio
2007 - Art. 45 e art. 82  -  comma  6  -  della  legge  regionale  28
febbraio 2000, n. 13 legge regionale di contabilita'), nella parte in
cui introduce nella legge della Regione Umbria 26 marzo  2008,  n.  5
(Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in  materia  di
entrate e di spese) l'art. 6-bis, che a sua  volta  introduce  l'art.
7-bis della legge della  stessa  Regione  24  dicembre  2007,  n.  36
(Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della  Regione
Umbria), secondo il quale «Nel rispetto della legislazione tributaria
e dei principi di coordinamento con il sistema tributario, la Regione
Umbria con regolamento disciplina le  fattispecie,  le  modalita',  i
termini e le limitazioni per la concessione  delle  agevolazioni  dei
tributi ad essa attribuiti»; 
        che, secondo lo Stato, tale norma violerebbe  la  riserva  di
legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione, dal momento che,  se
e' vero che essa e' di carattere «relativo»,  nessun  criterio  viene
introdotto   per   escludere   o   limitare    la    discrezionalita'
dell'attivita' regolamentare; 
        che, successivamente al ricorso, l'art. 12 della legge  della
Regione Umbria 5  marzo  2009,  n.  5  (Disposizioni  collegate  alla
manovra di bilancio 2009  in  materia  di  entrate  e  di  spese)  ha
disposto la soppressione delle parole «con  regolamento»  all'interno
della norma impugnata; 
        che, in data 28 maggio 2009, il Presidente del Consiglio  dei
ministri ha rinunciato al ricorso; 
        che, in data 9 dicembre 2009, la Regione Umbria ha  accettato
la rinuncia; 
        che, ai sensi dell'art. 23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale,  la  rinuncia  al  ricorso
comporta, nel caso di specie, l'estinzione del processo.