Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in  carica  pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso cui e' domiciliato in Roma, alla via  dei  Portoghesi  n.  12,
contro Regione Toscana, in  persona  del  Presidente  in  carica  pro
tempore con sede in Firenze, alla piazza  del  Duomo  n.  10  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma  2,
Regione Toscana, in data 23 dicembre 2009, n. 77, pubblicata sul  BUR
n. 55 del 31 dicembre 2009 recante: Legge finanziaria 2010. 
    L'art. 8, comma 2, della Legge Regione Toscana n. 77 in  data  23
dicembre 2009 recita testualmente: 
        «2. Su richiesta del concessionario la durata  della  proroga
puo' essere estesa fino ad un  massimo  di  venti  anni,  in  ragione
dell'entita'   degli   investimenti   realizzati   e   dei   relativi
ammortamenti e sulla base  di  criteri  e  modalita'  definiti  dalla
Giunta regionale con  regolamento, sentita  l'Associazione  nazionale
comuni italiani (ANCI) Toscana e le  associazioni  di  categoria  dei
concessionari, entro sei mesi dall'entrata in vigore  della  presente
legge». 
    Per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale   della
disposizione normativa citata, ricorre il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, come sopra rappresentato e difeso per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 117, primo  comma  della
Costituzione anche in relazione agli  artt.  43  e  81  del  Trattato
dell'Unione europea. 
    La  norma  impugnata  dispone  che,  in  materia  di  concessioni
demaniali marittime ad uso  turistico-ricreativo,  su  richiesta  del
concessionario, puo' essere disposta una proroga fino ad  un  massimo
di venti anni, sia pure in ragione  dell'entita'  degli  investimenti
realizzati e dei relativi  ammortamenti,  sulla  base  di  criteri  e
modalita' stabiliti dalla Giunta regionale con regolamento. 
    Si premette che, la materia de quo, e' oggetto  di  procedura  di
infrazione ex art. 226 Trattato CE avente n. 4908/2008 e che  codesta
Corte e' gia' stata  investita  con  analogo  ricorso  -  attualmente
pendente ed avente N.R. Ricorsi 63/09 - relativamente ad altra simile
disposizione normativa emessa dalla Regione Emilia Romagna. 
    La  Commissione  europea,  infatti,  ha  sollevato  questione  di
compatibilita' con il diritto comunitario della normativa italiana in
materia  di  concessioni  del   Demanio   marittimo   con   finalita'
turistico-ricreative,   nonche'    delle    conseguenti    iniziative
legislative assunte dalle regioni. 
    In particolare l'art. 37, comma 2, del Codice della  navigazione,
nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del
Demanio marittimo (con finalita'  turistico-alberghiere)  attribuisce
preferenza - cd. diritto d'insistenza - al concessionario uscente. 
    Il legislatore statale, al fine di superare le censure  sollevate
dalla Commissione, ha approvato il d.l. n. 194/2009 che, all'art.  l,
comma 18, abroga l'art. 37, comma 2, del Codice della navigazione,  e
nel contempo dispone una proroga, estensibile,  per  la  specificita'
del territorio italiano, alle concessioni in atto sino al 2015. 
    Orbene, mentre il primo comma dell'art. 16  della  legge  Regione
Toscana n. 77, prevedendo una proroga sino al  2015  si  adegua  alla
normativa statale, diversamente il comma  2  del  medesimo  articolo,
oggetto della presente impugnativa, introduce una deroga  consentendo
la possibilita' del permanere della concessione sino ad un massimo di
20 anni e, in sostanza, attua un rinnovo automatico. 
    Cosi' disponendo la norma regionale impugnata viola  l'art.  117,
primo comma, della Costituzione in quanto non coerente con i  vincoli
derivanti  dall'ordinamento  Comunitario  in  tema  di  liberta'   di
stabilimento e tutela della concorrenza (rispettivamente  agli  artt.
43 e 81 del Trattato CE) di cui esso art.  117,  primo  comma  citato
offre copertura. 
    Ed infatti la norma regionale prevede  ed  introduce  un  diritto
d'insistenza  in  favore   del   soggetto   gia'   possessore   della
concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima.  Detto
automatismo determina disparita' di  trattamento  tra  gli  operatori
economici in violazione dei principi di concorrenza e di liberta'  di
stabilimento. 
    Non sono previste ne' procedure di gara e neppure forme idonee di
pubblicita' afferenti la procedura relativa al rinnovo,  al  fine  di
tutelare le esigenze concorrenziali di  altre  imprese  presenti  sul
mercato, in contrapposizione al titolare della concessione scaduta  o
in scadenza. 
    Del resto la procedura selettiva  e'  del  tutto  auspicabile  in
funzione  della  piu'  proficua   utilizzazione   della   concessione
demaniale e del miglior uso della stessa nell'interesse pubblico.