Sentenza 
 
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto  a  seguito
dell'avviso d'asta pubblica del  Ministero  dell'interno-Dipartimento
per le liberta' civili  e  l'immigrazione,  con  il  quale  e'  stata
disposta la vendita del complesso immobiliare  denominato  «Ex  Hotel
Lanterna»,  sito  nel  Comune   di   Saint-Pierre,   Rue   du   Petit
Saint-Bernard nn. 5 e 7,  facente  parte  della  Riserva  Fondo  Lire
U.N.R.R.A.,  promosso  dalla  Regione  Valle  d'Aosta,  con   ricorso
notificato il 9  febbraio  2009,  depositato  in  cancelleria  il  18
febbraio 2009 ed iscritto al n. 3 del  registro  conflitti  tra  enti
2009. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  9  febbraio  2010  il  giudice
relatore Alessandro Criscuolo; 
    Uditi l'avvocato Francesco Saverio Marini per  la  Regione  Valle
d'Aosta e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - La Regione autonoma Valle d'Aosta-Vallee d'Aoste,  con  atto
notificato il  6-9  febbraio  2009  e  depositato  il  successivo  18
febbraio, ha proposto  ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  nei
confronti del Governo, in persona del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' del  Ministero  dell'interno,  «per  l'accertamento
dell'avvenuta  violazione  di  norme  costituzionali   e   statutarie
attributive di competenze e garanzie alla Regione  ricorrente,  e  in
particolare degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 dello Statuto  speciale  della
Valle  d'Aosta  nonche',  in  relazione  ad   essi,   del   principio
costituzionale di ragionevolezza, e per la conseguente  dichiarazione
che non spetta allo Stato adottare atti di disposizione relativamente
al complesso immobiliare denominato «Ex  Hotel  Lanterna»,  sito  nel
Comune di Saint Pierre (AO), rue du Petit St. Bernard, nn. 5 e  7,  e
che  l'atto  -  attraverso  il  quale  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione ha disposto  che
il 4 febbraio 2009 abbia luogo il pubblico incanto per la vendita del
medesimo complesso immobiliare denominato «Ex Hotel  Lanterna»  -  e'
lesivo  delle  attribuzioni   costituzionali   della   Regione;   con
contestuale  annullamento  del  medesimo  atto  (reso  noto  mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 5ª serie speciale n. 145  del
15 dicembre 2008); nonche' per l'annullamento  di  ogni  e  qualunque
atto connesso, presupposto o consequenziale». 
    2. - La ricorrente premette che, con  avviso  d'asta  in  data  3
dicembre 2008, il Ministero dell'interno ha disposto la  vendita  del
menzionato  complesso  immobiliare,  situato  nel  territorio   della
Regione (Comune di Saint Pierre), composto dal terreno  di  sedime  e
pertinenziale, avente la superficie di  mq.  7.102,  e  dal  relativo
fabbricato, facente parte della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. (United
Nations Relief and Rehabilitation Administration), rendendo noto  che
il pubblico incanto avrebbe avuto luogo in Roma, il 4 febbraio  2009,
presso la sede del predetto Ministero. 
    Il Fondo Lire U.N.R.R.A. - prosegue la ricorrente - fu costituito
in  attuazione  dell'accordo  dell'8  marzo  1945,  sottoscritto  dal
Governo italiano  e  dall'Amministrazione  delle  Nazioni  Unite  per
l'assistenza e la riabilitazione, approvato con  decreto  legislativo
luogotenenziale 19  marzo  1945,  n.  79  (Approvazione  dell'accordo
stipulato  in  Roma  l'8  marzo  1945  tra  il  Governo  italiano   e
l'U.N.R.R.A.), cui fecero  seguito  l'accordo  supplementare  del  19
gennaio 1946, approvato con decreto  legislativo  luogotenenziale  1°
febbraio  1946,  n.  21  (Approvazione   dell'accordo   supplementare
stipulato in Roma il 19  gennaio  1946  tra  il  Governo  italiano  e
l'U.N.R.R.A.), e l'accordo del 12 novembre 1947 «Sull'uso  del  Fondo
Lire», reso esecutivo con decreto legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 10 aprile 1948, n. 1019 (Approvazione dell'accordo tra il
Governo Italiano e l'Amministrazione delle Nazioni Unite, concluso  a
Roma il 12  novembre  1947,  per  l'assistenza  e  la  riabilitazione
sull'uso del Fondo Lire supplementare agli accordi dell'8 marzo  1945
e del 19 gennaio 1946). 
    In particolare, l'ultimo accordo istitui' la «Riserva» del  Fondo
Lire,  vincolandone  la  destinazione  a  scopi   di   assistenza   e
riabilitazione ed individuando  nell'Amministrazione  per  gli  Aiuti
internazionali, di cui al decreto legislativo  del  Capo  provvisorio
dello  Stato  19  settembre  1947,  n.  1006   (Modificazione   della
denominazione della Delegazione del Governo italiano per  i  rapporti
con l'U.N.R.R.A.), l'organo governativo direttamente responsabile per
l'esecuzione di quanto disposto dall'accordo stesso (art. X). 
    L'Amministrazione per gli Aiuti internazionali fu  poi  assorbita
dall'Amministrazione  per  le  Attivita'  assistenziali  italiane   e
internazionali (A.A.I.I.) che,  quale  organo  delegato  dal  Governo
italiano alla gestione  della  Riserva  del  Fondo  Lire  U.N.R.R.A.,
provvide all'acquisto nell'anno 1972 del  complesso  immobiliare  «Ex
Hotel Lanterna» per  il  prezzo  di  lire  534.666.667,  venduto  dai
signori Francesco Gagliardi e Isalina Anselmet con tutte le licenze e
patenti relative all'albergo bar ristorante. 
    3. - La Regione espone ancora che, con legge 12 agosto  1962,  n.
1340 (Trasferimento al Ministero dell'interno e istituzione dei ruoli
dell'Amministrazione  per  le  attivita'  assistenziali  italiane   e
internazionali), le competenze esercitate da  detta  Amministrazione,
relative alla gestione dei Fondi  U.N.R.R.A.,  furono  trasferite  al
Ministero dell'interno. Con decreto del Presidente  della  Repubblica
24 luglio 1977, n. 617 (Soppressione di uffici centrali e  periferici
delle amministrazioni statali), le medesime funzioni  furono  riunite
in una Direzione generale del Ministero dell'interno, che assunse  la
denominazione di «Direzione Generale dei Servizi Civili del Ministero
dell'interno», assegnazione confermata dalla normativa successiva  di
cui  alla  legge  23  dicembre  1993,  n.   559   (Disciplina   della
soppressione  delle  gestioni  fuori   bilancio   nell'ambito   delle
Amministrazioni dello Stato). 
    4. - Con decreto del 1° settembre 1977 il  complesso  immobiliare
situato in Saint Pierre fu acquisito  dal  Ministero  dell'interno  -
Direzione  generale  servizi  civili  -  Fondo  Riserva.  L'edificio,
attualmente denominato «Ex Hotel Lanterna», fu poi  qualificato  come
albergo ed annoverato tra gli  «immobili  che  restano  in  uso  allo
Stato» con d.P.C.m. n. 1363 del 1982. 
    Con lo stesso  decreto  i  beni  mobili  ed  immobili  del  Fondo
U.N.R.R.A. hanno formato oggetto di un piano di riparto tra lo  Stato
e le Regioni a statuto ordinario, approvato anche  in  considerazione
del  fatto  che  «la  disciolta  Amministrazione  per  le   Attivita'
Assistenziali Italiane e Internazionali svolgeva anche  attivita'  di
carattere assistenziale che  successivamente  sono  state  trasferite
alle regioni a statuto ordinario». 
    Il provvedimento, invece,  non  ha  preso  in  considerazione  le
funzioni  legislative  ed  amministrative  proprie  delle  Regioni  a
statuto speciale, tra le quali  si  devono  annoverare  anche  quelle
assistenziali, come previsto dagli artt. 3 e 4 dello statuto speciale
della Valle d'Aosta, di cui alla  legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta). 
    5. - Con direttiva del Ministero dell'interno in data  21  aprile
2004 (adottata ai sensi dell'art. 8 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio del ministri 20  ottobre  del  1994,  n.  755  (Regolamento
recante disposizioni sulle modalita' per il  perseguimento  dei  fini
della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. e sui  criteri  di  gestione  del
relativo patrimonio, in attuazione dell'art. 9, comma 3, della  legge
23 dicembre 1993, n. 559), si prendeva  atto,  con  riguardo  all'«Ex
Hotel Lanterna», del suo «attuale stato di fatiscenza e vetusta'  che
ne rende antieconomica la gestione» e  si  programmava  di  procedere
alla sua alienazione. 
    Pertanto, la ricorrente, richiamando l'attenzione sugli artt. 5 e
6 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, ripetutamente invitava
il  Ministero  dell'interno  e  i  competenti   uffici   statali   «a
rettificare eventuali provvedimenti  di  alienazione  a  terzi  e  ad
attivare, con urgenza, le procedure per il trasferimento del bene  in
questione alla Regione, in analogia ad altri casi anche recenti».  Ad
onta di cio', e' stato  reso  noto  l'atto  col  quale  il  Ministero
dell'interno ha disposto il  pubblico  incanto  per  la  vendita  del
complesso immobiliare de quo. 
    6. - Tanto premesso, la ricorrente promuove ricorso per conflitto
di attribuzione, deducendo come  primo  motivo  la  violazione  degli
artt. 5 e 6 dello  statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta  (legge
costituzionale n. 4 del 1948). 
    Tali norme stabiliscono un regime peculiare con riguardo ai  beni
immobili riconducibili al demanio statale, o comunque  di  proprieta'
dello Stato, situati in territorio valdostano. Richiamato  il  tenore
dell'art. 5, primo comma, e dell'art. 6, primo comma,  dello  statuto
di autonomia, la ricorrente osserva che dalla semplice lettura  delle
citate disposizioni emerge che, nel momento in cui lo  Stato  risulti
proprietario di un bene immobile patrimoniale, esso e'  obbligato  ad
operarne il trasferimento al patrimonio della Regione,  senza  alcuna
eccezione per quanto concerne i detti beni immobili patrimoniali. 
    Non si potrebbe dubitare che il complesso immobiliare  «Ex  Hotel
Lanterna»  rientri  nel  novero  di  tali  beni.  Esso,  infatti,  fu
acquistato  dalla  soppressa   Amministrazione   per   le   attivita'
assistenziali  e  poi   conflui'   nel   patrimonio   del   Ministero
dell'interno, quale bene della Riserva  Fondo  Lire  U.N.R.R.A.  Tali
circostanze avrebbero dovuto determinare non gia' l'atto statale  qui
contestato, ma la diversa decisione di far transitare i  diritti  sul
bene in questione all'ente regionale. 
    Non  sarebbe  sostenibile  che  l'efficacia  delle  citate  norme
statutarie debba intendersi limitata ai soli immobili di cui lo Stato
abbia acquisito la proprieta' in  periodo  anteriore  all'entrata  in
vigore dello statuto di autonomia. Sul punto la Corte  costituzionale
si sarebbe  gia'  pronunciata  con  la  sentenza  n.  383  del  1991,
chiarendo che il trasferimento alla Regione opera anche nel  caso  in
cui la situazione che  lo  impone  «sia  intervenuta  successivamente
all'entrata in vigore dello Statuto». 
    Sotto altro profilo, l'ammissibilita'  del  ricorso  non  sarebbe
contestabile con l'argomento che esso si risolverebbe in un'azione di
rivendicazione,  come  tale  esclusa  dall'ambito   applicativo   del
conflitto contemplato dall'art. 134 Cost. Infatti, nel caso di specie
verrebbe  in  rilievo  l'illegittima  invasione   di   competenze   e
attribuzioni della Valle d'Aosta, consacrate nello Statuto  speciale;
invasione che intacca lo svolgimento delle funzioni affidate all'ente
regionale, anche con riguardo alla disposizione e  alla  gestione  di
beni rientranti nel suo patrimonio. 
    Del resto - prosegue la ricorrente - la Corte costituzionale  con
la sentenza citata avrebbe definito i confini sul  punto,  precisando
che, quando si controverte della pertinenza di un bene al  patrimonio
regionale anziche' statale, «viene immediatamente in  discussione  la
spettanza, e cioe' il trasferimento o no  dallo  Stato  alle  regioni
delle relative funzioni, in attuazione della normativa  che  concerne
il trasferimento stesso». 
    6.1.  -  Col  secondo  motivo,  poi,   la   ricorrente   denunzia
violazione, ad opera degli atti impugnati, degli artt. 2, 3 e 4 dello
statuto di autonomia, nonche', in relazione agli stessi articoli, del
principio costituzionale di ragionevolezza. 
    In particolare, risulterebbe  violata  la  norma  statutaria  che
include l'assistenza e la beneficenza  pubblica  tra  le  materie  di
competenza legislativa regionale integrativa ed  attuativa  (art.  3,
lettera  i,  dello  statuto),  e  quella  che,   individuandola   per
relationem,   attribuisce   la   stessa   materia   alla   competenza
amministrativa della Regione. 
    Infatti, l'atto statale col quale e' stata disposta  la  vendita,
stabilisce che il ricavato sia destinato alla Riserva del Fondo  Lire
U.N.R.R.A., ossia  a  scopi  di  assistenza  e  riabilitazione  (come
previsto dall'art. V  dell'accordo  istitutivo,  reso  esecutivo  con
d.C.p.S. n. 1019 del 1948). Pertanto, il detto atto statale  andrebbe
a ledere la richiamata competenza regionale in materia di  assistenza
e beneficenza pubblica, in quanto la vendita del bene si  rivelerebbe
per tabulas finalizzata  all'indebito  svolgimento,  da  parte  dello
Stato, di funzioni amministrative come l'assistenza, con  contestuale
lesione di un'attribuzione per statuto riservata alla Regione. 
    Non sarebbe sostenibile che la natura della  Riserva  Fondo  Lire
U.N.R.R.A. non ammetta la  possibilita'  che  gli  immobili  in  essa
rientranti, il loro equivalente  in  denaro  o  l'assolvimento  delle
funzioni ad essi connesse non possano essere toccati nel loro vincolo
di unita', che  li  legherebbe  imponendone  l'appartenenza  statale.
L'inconsistenza di tale rilievo sarebbe dimostrata dal  comportamento
tenuto dallo Stato nei confronti delle Regioni ordinarie. 
    Infatti, con il d.P.C.m. n.  1363  del  1982  lo  Stato  ha  gia'
trasferito a tali Regioni il 50 per cento del patrimonio mobiliare  e
immobiliare  del  Fondo  Lire  U.N.R.R.A.,  come  quota   considerata
necessaria  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  loro  conferite  o
delegate. La funzione di assistenza e beneficenza, cui  il  Fondo  e'
preordinato, spetta alla Regione Valle d'Aosta dal 1948, ma lo  Stato
non ha ritenuto di trasferire a quest'ultima alcun  bene  del  Fondo,
presente sul territorio regionale. Da cio' sarebbe desumibile,  oltre
ai profili di illegittimita' degli atti impugnati  gia'  dedotti,  un
connesso  motivo  di  invalidita',  consistente  nella  lesione   del
principio costituzionale di ragionevolezza, in quanto lo  Stato,  nel
trasferimento alle  Regioni  dei  beni  del  Fondo  Lire  U.N.R.R.A.,
avrebbe distinto in modo illogico e incoerente tra Regioni a  statuto
ordinario e Regioni a statuto speciale, benche', avuto riguardo  alle
funzioni cui il  trasferimento  stesso  era  preordinato  (assistenza
pubblica), le Regioni a statuto  speciale  (tra  le  quali  la  Valle
d'Aosta) non fossero meno titolate di quelle ordinarie. 
    7. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio con atto depositato il 23 marzo 2009. 
    Dopo avere riassunto le vicende e  la  normativa  concernenti  la
«Riserva» del Fondo Lire U.N.R.R.A., la cui gestione e' stata  infine
trasferita alla Direzione generale dei servizi civili  del  Ministero
dell'Interno  (attuale  Dipartimento  per  le   Liberta'   civili   e
l'Immigrazione), la difesa erariale osserva, in relazione al d.P.C.m.
n. 1363 del 1982, che il riparto tra Stato  e  Regioni,  operato  con
tale provvedimento, dei beni mobili e immobili compresi nella Riserva
del detto Fondo non avvenne sulla  base  degli  artt.  5  e  6  dello
statuto della Valle d'Aosta. 
    Infatti, nel preambolo di quel decreto si preciso' che  erano  da
accertare i beni dell'Amministrazione per le attivita'  assistenziali
italiane e  internazionali  (A.A.I.I.),  riferiti  a  tali  attivita'
attinenti a funzioni attribuite o delegate alle Regioni e, nel  piano
di ripartizione, l'immobile de quo rimase attribuito allo Stato. 
    Con d.P.C.m. 20 ottobre 1994, n. 755, fu approvato il regolamento
recante disposizioni sulle modalita' per il  perseguimento  dei  fini
della Riserva e sui criteri  di  gestione  del  relativo  patrimonio,
gestione obbligata a rispondere a  regole  di  massima  redditivita',
essendo soggetta annualmente a rendiconto direttamente al  Segretario
delle Nazioni Unite. 
    Il Ministero  dell'Interno,  non  ravvisando  l'economicita'  del
complesso immobiliare acquistato nel  1972,  chiese  all'Agenzia  del
demanio di dare avvio alla procedura di alienazione fin dal  febbraio
2004;  ma,  essendo  insorta  controversia  con  la  ricorrente   che
rivendicava l'acquisizione del bene al  proprio  patrimonio,  ritenne
necessario investire della questione il Consiglio di  Stato  in  sede
consultiva. 
    Quest'ultimo, con parere reso il 17 maggio 2005, si pronunzio' in
senso favorevole alla posizione assunta dallo Stato,  affermando  che
esisteva una differenza tra il patrimonio della Riserva U.N.R.R.A.  e
quello  costituito   dalla   generalita'   dei   beni   statali,   in
considerazione del carattere specifico del primo. L'orientamento  del
detto Consiglio fu poi ribadito in un successivo parere,  su  quesito
rivolto dal Ministero dell'interno in ordine  ad  una  rivendicazione
dell'Agenzia  del  demanio,  la  quale  sosteneva  che  al  Ministero
dell'interno  competesse   la   "gestione"   delle   somme   ricavate
dall'amministrazione del patrimonio della Riserva  ed  alla  medesima
Agenzia, invece, spettasse l'amministrazione degli immobili. 
    In  quell'occasione   il   Consiglio   di   Stato   chiari'   che
l'amministrazione  e  la  gestione  dei  beni  immobili  inclusi  nel
patrimonio della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. competeva al Ministero
dell'interno, non emergendo elementi, nella normativa  internazionale
e statale, circa un'eventuale scissione delle competenze. 
    A seguito di cio' la procedura per  l'alienazione  del  complesso
immobiliare fu ripresa, con la pubblicazione dell'avviso d'asta. 
    Tanto premesso, l'Avvocatura generale dello  Stato  sostiene,  in
primo luogo, che il conflitto di attribuzione promosso dalla  Regione
sarebbe inammissibile, perche' tardivo in relazione  al  termine  per
proporlo,   stabilito   in   sessanta   giorni   «decorrenti    dalla
notificazione  o  pubblicazione   ovvero   dall'avvenuta   conoscenza
dell'atto impugnato». 
    La difesa  erariale  -  richiamato  l'art.  6  dello  statuto  di
autonomia, in forza del quale  i  beni  immobili  patrimoniali  dello
Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio di questa
- rileva che il complesso immobiliare de quo entro' a far  parte  del
Fondo suddetto nel 1972. Da allora  fu  gestito  dall'Amministrazione
per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali,  mentre  i
proventi e le spese rispettivamente furono versati  e  fecero  carico
alla Riserva del Fondo medesimo. 
    Pertanto, si realizzo' un «comportamento significante  dotato  di
efficacia o di rilevanza  esterna»,  attraverso  il  quale  lo  Stato
manifesto' con chiarezza la  pretesa  di  esercitare  una  competenza
specifica circa attribuzioni asseritamente affidate, con normativa di
rango costituzionale, alla Regione Valle d'Aosta  (e'  richiamata  la
sentenza della Corte  costituzionale,  n.  211  del  1994).  In  tale
contesto la Regione non ritenne di  reagire  con  un  regolamento  di
competenza, proposto soltanto oggi, a distanza di ben 37 anni. 
    Inoltre, col citato d.P.C.m. n. 1363 del 1982,  fu  approvato  il
piano di riparto tra Stato e Regioni dei beni mobili e immobili della
Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. Con tale piano  il  50  per  cento  del
patrimonio immobiliare del Fondo fu trasferito alle  Regioni,  mentre
il residuo 50 per cento rimase allo Stato, e tra questi il  complesso
immobiliare  di  cui  si  tratta,  come  da   tabella   allegata   al
provvedimento. Ancorche' in presenza di un atto formale,  la  Regione
rimase inerte. 
    Ancora, nell'anno 2004, quando il Ministero  dell'interno  decise
di alienare il bene, la Regione si oppose vantando la proprieta'  del
complesso immobiliare e mostrando di aver preso conoscenza dell'avvio
della procedura di vendita gia' a  seguito  della  nota  in  data  21
gennaio  2005.  Tuttavia,  anche  in   tale   circostanza   l'attuale
ricorrente si astenne  dall'esperire  l'unica  iniziativa  possibile,
cioe' la proposizione del regolamento di competenza. 
    Ferma l'eccezione che precede, la difesa erariale sostiene che il
conflitto sarebbe, comunque, privo di fondamento. 
    Infatti,  l'appartenenza  del  complesso  immobiliare  al   Fondo
indicato, nel quadro degli accordi  internazionali  sopra  ricordati,
cui segui' l'istituzione della Riserva del  Fondo  Lire  destinata  a
scopi  di  assistenza   e   di   riabilitazione   (art.   V),   rende
inconciliabile la tesi sostenuta dalla  ricorrente  con  la  suddetta
normativa, come emerge dai richiamati pareri del Consiglio di  Stato,
il quale (tra l'altro) osservo' che la  natura  costituzionale  dello
statuto speciale  non  esclude  la  necessita'  di  interpretarne  la
portata secondo i consueti criteri ermeneutici, la  cui  applicazione
conduce a ritenere che i beni inclusi nel patrimonio  della  Riserva,
compresi quelli ubicati nel patrimonio della Regione  Valle  d'Aosta,
sono rimasti nella titolarita' dello Stato. 
    La difesa erariale  conclude  osservando  che  il  richiamo  alla
sentenza della Corte costituzionale  n.  383  del  1991  non  sarebbe
pertinente,  in  quanto  la  detta  sentenza  era  relativa  ad   una
casermetta dei Carabinieri gia' appartenente al demanio militare, che
aveva perduto la  propria  destinazione  d'uso.  Diversa  sarebbe  la
questione relativa al complesso  immobiliare  di  cui  si  tratta  in
questa sede, pervenuto al patrimonio  dello  Stato  nel  1972  e  con
destinazione d'uso mai  modificata,  in  quanto  i  proventi  che  ne
derivano (anche attraverso l'alienazione) sono sempre destinati  alle
finalita' proprie della Riserva U.N.R.R.A. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta-Vallee  d'Aoste,  col
ricorso indicato in epigrafe, ha promosso conflitto  di  attribuzione
nei confronti del Governo della Repubblica, in persona del Presidente
del Consiglio in  carica,  nonche'  del  Ministero  dell'interno,  in
persona del Ministro in carica, per la dichiarazione che non spettava
allo Stato adottare atti  di  disposizione  in  ordine  al  complesso
immobiliare denominato «Ex Hotel Lanterna»,  situato  nel  Comune  di
Saint Pierre (AO), rue du Petit St. Bernard, nn. 5 e 7,  disponendone
la vendita al pubblico incanto  per  il  4  febbraio  2009  con  atto
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 5ª serie speciale, n.  145,  del
15 dicembre 2008, con conseguente annullamento di tale atto e di ogni
altro connesso, presupposto o consequenziale allo stesso,  in  quanto
lesivo  delle  attribuzioni  costituzionali  della  Regione   e,   in
particolare: a) degli articoli 5 e 6 della  legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 4 (statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta),  in
quanto dette norme, nel prevedere che i beni riconducibili al demanio
statale, o comunque i beni immobili patrimoniali di proprieta'  dello
Stato, sono trasferiti  al  patrimonio  della  Regione,  stabiliscono
anche che lo Stato, nel momento in cui  risulti  proprietario  di  un
bene  immobile   patrimoniale,   e'   immediatamente   obbligato   ad
effettuarne il trasferimento alla Regione  Valle  d'Aosta;  b)  degli
artt. 2, 3 e 4 del citato Statuto speciale, in quanto l'atto di messa
in vendita dell'immobile lede la competenza regionale in  materia  di
«assistenza e beneficenza  pubblica»  e  lo  scopo  di  tale  vendita
costituisce un indebito svolgimento da parte dello Stato di  funzioni
amministrative (come l'assistenza) attribuite alla  Regione;  c)  del
principio  costituzionale  di  ragionevolezza,  in   relazione   alle
menzionate norme statutarie, in  quanto  lo  Stato  ha  illogicamente
distinto - nel trasferimento alle Regioni dei  beni  del  Fondo  Lire
U.N.R.R.A. tra Regioni  a  statuto  ordinario  e  Regioni  a  statuto
speciale, benche', avuto riguardo alle funzioni cui il  trasferimento
era preordinato (assistenza pubblica), quelle a statuto speciale  non
risultassero meno titolate di quelle ordinarie. 
    2. - Il conflitto e' inammissibile. 
    2.1. - La ricorrente sostiene che oggetto del  presente  giudizio
sarebbe «l'illegittima invasione di competenze ed attribuzioni  della
Valle d'Aosta,  consacrate  nello  Statuto  speciale;  invasione  che
intacca lo svolgimento delle funzioni  commesse  all'Ente  regionale,
anche  con  riguardo  alla  disposizione  e  alla  gestione  di  beni
rientranti nel suo patrimonio». 
    Questa tesi non puo' essere condivisa. 
    Si deve  premettere  che  il  complesso  immobiliare  di  cui  si
discute, denominato «Ex Hotel Lanterna», pervenne all'Amministrazione
dello Stato, e fu poi destinato alla Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A.  -
Ministero  dell'interno,  Dipartimento  per  le  liberta'  civili   e
l'immigrazione, mediante atto di compravendita stipulato nel 1972 con
i precedenti proprietari. Si tratta, dunque, di un bene patrimoniale,
con la destinazione ora indicata. 
    Cio' posto, va rilevato che,  come  emerge  dall'art.  39,  primo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla  costituzione  e
sul funzionamento della Corte costituzionale),  perche'  sussista  un
conflitto di attribuzione tra  la  Regione  interessata  e  lo  Stato
occorre che un atto di quest'ultimo, anche omissivo (purche' idoneo a
produrre un'immediata violazione o menomazione di attribuzioni), leda
la sfera di competenza costituzionale della  prima,  risolvendosi  in
una usurpazione del potere  regionale  o  in  una  menomazione  delle
competenze della Regione stessa. Pertanto, la lesione deducibile  nel
giudizio per conflitto di attribuzione intersoggettivo  deriva  dalla
finalita' stessa del conflitto, cioe' dalla  necessita'  di  tutelare
l'autonomia delle Regioni quali titolari di funzioni costituzionali. 
    Al  riguardo,  questa  Corte,  con  giurisprudenza  costante,  ha
affermato che esula dalla materia dei conflitti di  attribuzione  tra
Stato e Regioni la vindicatio rei da parte di uno di  tali  enti  nei
confronti dell'altro (ex plurimis: sentenze n. 443 del 2008; nn.  302
e 177 del 2005; n. 179 del 2004; n. 213 del 2001; n. 309 del 1993). 
    Nel caso in esame, la ricorrente richiama gli artt. 5 e  6  dello
statuto speciale (norme di carattere costituzionale) e pone l'accento
sul tenore di tali disposizioni, la prima delle quali prevede  che  i
beni del demanio  statale,  situati  nel  territorio  della  Regione,
eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi  di
carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione  stessa
(primo comma), mentre l'art. 6 stabilisce  analogo  trasferimento  al
patrimonio regionale dei beni immobili patrimoniali dello Stato,  del
pari situati in territorio valdostano. 
    Tuttavia tale richiamo - al di la' della generica e non  motivata
affermazione  circa  la  «illegittima  invasione  di  competenze   ed
attribuzioni della Valle d'Aosta»  -  e'  in  realta'  formulato  per
sostenere che lo Stato non avrebbe  dovuto  porre  in  essere  l'atto
(avviso d'asta) contestato con  il  ricorso,  bensi'  avrebbe  dovuto
adottare «la ben diversa decisione di far transitare  i  diritti  sul
bene in questione all'Ente regionale». 
    Risulta evidente, dunque, che la  pretesa  azionata  nei  termini
sopra indicati, ancorche' basata su  disposizioni  dello  statuto  di
autonomia, si risolve in una controversia circa  la  titolarita'  del
complesso immobiliare e  postula,  quindi,  non  un  «regolamento  di
competenza»  in  ordine   alla   delimitazione   delle   attribuzioni
costituzionali degli enti in conflitto,  bensi'  una  interpretazione
della normativa invocata diretta a stabilire a  quale  di  tali  enti
spetti la proprieta' del complesso medesimo e  quale  sia  il  titolo
giuridico di appartenenza del bene, con conseguente impossibilita' di
configurare una vindicatio potestatis. 
    Non giova alla tesi della ricorrente la sentenza di questa  Corte
n. 383 del 1991, secondo cui, quando si controverte della  pertinenza
di un bene al demanio regionale anziche'  a  quello  statale,  «viene
immediatamente in discussione la spettanza, e cioe' il  trasferimento
o no dallo Stato alle regioni, delle relative funzioni in  attuazione
della normativa che concerne il trasferimento stesso». Invero, quella
pronunzia e' rimasta isolata  nel  contesto  del  costante  indirizzo
sopra citato ed e' stata espressamente superata dalla  giurisprudenza
successiva (sentenza n. 309 del 1993). 
    2.2. -  Quanto  all'asserita  violazione,  ad  opera  degli  atti
impugnati, degli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto speciale,  la  relativa
doglianza, come si afferma nel ricorso, intende riferirsi alla citata
normativa statutaria,  che  include  l'assistenza  e  la  beneficenza
pubblica  tra  le  materie  di   competenza   legislativa   regionale
integrativa ed attuativa (art. 3, lettera i), dello Statuto), ed alla
norma che, «individuandola  per  relationem,  attribuisce  la  stessa
materia alla competenza amministrativa della  Regione».  Infatti,  la
finalita' della vendita del bene al pubblico incanto (il cui ricavato
andrebbe destinato  al  Fondo  Lire  U.N.R.R.A.,  ossia  a  scopi  di
assistenza   e   riabilitazione)   sarebbe   diretta    «all'indebito
svolgimento da parte dello Stato di  funzioni  amministrative,  quale
l'assistenza, cui si accompagna la contestuale lesione,  anche  lungo
questo versante, di una attribuzione statutariamente  riservata  alla
Regione». 
    Si tratta, peraltro,  di  una  doglianza  del  tutto  generica  e
percio' insufficiente per affermare il carattere costituzionale della
controversia.  Infatti,  non  e'  chiarito  il  nesso  che   dovrebbe
collegare il complesso immobiliare de quo alle funzioni  in  tema  di
assistenza  spettanti  alla  Regione,  ne'  la  ricorrente   fornisce
indicazioni al riguardo, mentre sarebbe stato necessario quanto  meno
allegare gli argomenti in base ai quali la mancata disponibilita' del
cespite potrebbe compromettere, in tutto o in parte, le funzioni e  i
compiti attribuiti alla Regione nella materia suddetta. 
    2.3. - Infine, la ricorrente lamenta  la  lesione  del  principio
costituzionale di ragionevolezza, in quanto lo Stato, nel  trasferire
alle Regioni i beni del Fondo Lire U.N.R.R.A.,  avrebbe  operato  una
distinzione, in modo incoerente e illogico,  tra  Regioni  a  statuto
ordinario  e  Regioni  a  statuto  speciale,  benche'  queste  ultime
risultassero non meno titolate delle  prime.  Si  tratta,  pero',  di
doglianza che non puo' trovare ingresso in questa sede,  perche'  non
verte sulla titolarita' di attribuzioni costituzionalmente  garantite
ma attiene (in ipotesi) a profili di illegittimita' dell'atto statale
non deducibili in sede di conflitto. 
    Ogni altra eccezione resta assorbita.