Sentenza 
 
nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  8,  secondo
comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933,  n.
1578 (Ordinamento  delle  professioni  di  avvocato  e  procuratore),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,  e
successivamente modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n.
406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio  davanti  al  pretore),
dall'art. 10 della legge 27  giugno  1988,  n.  242  (Modifiche  alla
disciplina degli esami di procuratore legale)  e  dall'art.  246  del
decreto legislativo 19 febbraio1998,  n.  51  (Norme  in  materia  di
istituzione del giudice unico di primo grado), promosso dal Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento vertente tra R. G. e  il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere  con
ordinanza del  24  marzo  2009,  iscritta  al  n.  259  del  registro
ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010  il  giudice
relatore Luigi Mazzella. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ordinanza n. 259 del 24 marzo 2009, emessa nel corso del
giudizio promosso da R.G., praticante  avvocato,  nei  confronti  del
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere,  al
fine di ottenere la disapplicazione del  provvedimento  di  reiezione
della sua domanda di iscrizione nell'elenco dei difensori  d'ufficio,
il  locale  Tribunale  ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale - in relazione agli  artt.  3,  24,  secondo  e  terzo
comma, nonche' 97 Cost. - dell'art. 8, secondo comma, ultimo  periodo
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento  delle
professioni   di   avvocato   e   procuratore),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e come  modificato
dall'art. 1 della legge  24  luglio  1985,  n.  406  (Modifiche  alla
disciplina del patrocinio davanti al  pretore),  dall'art.  10  della
legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina  degli  esami
di procuratore legale) e dall'art. 246 del d.lgs. 19  febbraio  1998,
n. 51 (Norme in materia di istituzione del  giudice  unico  di  primo
grado) - nella parte in  cui  stabilisce  che,  dopo  un  anno  dalla
iscrizione al registro  speciale  tenuto  dal  Consiglio  dell'Ordine
degli  avvocati  e  dei  procuratori  presso  il  tribunale  nel  cui
circondario hanno la residenza,  i  praticanti  procuratori  «...sono
ammessi, per un periodo non superiore a sei anni,  ad  esercitare  il
patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale  e'  compreso
l'ordine circondariale  che  ha  la  tenuta  del  registro  suddetto,
limitatamente  ai  procedimenti  che,  in  base  alle  norme  vigenti
anteriormente alla data  di  efficacia  del  decreto  legislativo  di
attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254 (Delega al Governo  per
l'istituzione del giudice unico di primo  grado),  rientravano  nelle
competenze del pretore».  «Davanti  ai  medesimi  tribunali  e  negli
stessi limiti, in sede penale, essi [i praticanti  avvocati]  possono
essere  nominati  difensori  d'ufficio,  esercitare  le  funzioni  di
pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia  come
difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero». 
    Ad avviso del rimettente, quest'ultima previsione,  viola  l'art.
24, secondo comma, Cost.  poiche'  impone  al  soggetto  indagato,  o
imputato,  di  subire  la  nomina  di  un  difensore  dotato  di  una
professionalita' inferiore rispetto a quella di cui godono coloro che
hanno  completato  l'iter   di   abilitazione   all'esercizio   della
professione forense. 
    La  norma  impugnata  contrasterebbe  inoltre  con  il  combinato
disposto degli artt. 3 e 24, terzo comma,  Cost.,  poiche'  la  parte
assistita da un praticante avvocato nominato difensore d'ufficio  non
puo' godere del patrocinio a spese dello Stato, in quanto  gli  artt.
80 e 81 del  d.P.R.  30  maggio  2001,  n.  115  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia) condizionano tale beneficio alla iscrizione degli avvocati
negli elenchi speciali ivi previsti. 
    Secondo il giudice a quo, risulterebbe altresi' violato l'art. 97
Cost., in quanto le limitazioni imposte dalla legge al patrocinio  da
parte dei  praticanti  impediscono  una  razionale  organizzazione  e
gestione  dell'ufficio  centralizzato  competente  in   ordine   alle
richieste  di  nomina  di  difensori  d'ufficio   provenienti   dalle
autorita' giudiziarie e di polizia. 
    2. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, il quale ha eccepito l'inammissibilita' o l'infondatezza delle
questioni, rilevando che la difesa d'ufficio, affidata ai  praticanti
avvocati in sede penale, e' rigorosamente limitata ai  reati  minori,
quelli, cioe' che,  in  base  alle  norme  previgenti  alla  data  di
efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio
1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore. 
    A giudizio dell'interventore la questione e'  altresi'  infondata
poiche'  la   scelta   limitativa   cosi'   operata   rientra   nella
discrezionalita' legislativa e, in quanto collegata  alla  differenza
di  status  del  praticante,  si  basa   su   una   valutazione   non
irragionevole, ne' arbitraria (ordinanza n. 163 del 2002). 
    Altrettanto infondata - secondo la difesa  dello  Stato -  e'  la
presunta violazione dell'art. 97 Cost., atteso  che  la  disposizione
sulla difesa d'ufficio da parte dei praticanti avvocati non e'  norma
di organizzazione dei pubblici uffici. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La questione di legittimita'  costituzionale  sollevata  dal
Tribunale di S. Maria Capua Vetere investe la norma che  consente  ai
praticanti avvocati, dopo  un  anno  dalla  iscrizione  nell'apposito
registro speciale tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, di
essere nominati - in sede penale - difensori  d'ufficio,  nonche'  di
svolgere  le  funzioni  di   pubblico   ministero   e   di   proporre
dichiarazione  di  impugnazione  sia   come   difensori,   sia   come
rappresentanti del  pubblico  ministero,  davanti  ai  tribunali  del
distretto nel quale e' compreso  l'Ordine  circondariale  che  ha  la
tenuta del predetto registro e limitatamente ai procedimenti che,  in
base alle norme vigenti sino alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo 19 febbraio 1998,  n.  51,  di  attuazione  della
legge 16 luglio 1997, n. 254 (Delega al Governo per l'istituzione del
giudice unico di  primo  grado),  rientravano  nelle  competenze  del
pretore. 
    Questa disciplina e' dettata  dall'art.  8,  secondo  comma,  del
regio decreto-legge 27 novembre, 1933,  n.  1578  (Ordinamento  delle
professioni   di   avvocato   e   procuratore),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.  36,  e  ulteriormente
modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406  (Modifiche
alla disciplina del patrocinio  davanti  al  pretore),  dall'art.  10
della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla  disciplina  degli
esami di procuratore legale), e dall'art. 246 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del  giudice
unico di primo grado), ai sensi del quale i  praticanti  procuratori,
dopo un anno dalla iscrizione nel  registro  speciale  [.....],  sono
ammessi, per un periodo non superiore a sei anni,  ad  esercitare  il
patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale  e'  compreso
l'Ordine circondariale  che  ha  la  tenuta  del  registro  suddetto,
limitatamente  ai  procedimenti  che,  in  base  alle  norme  vigenti
anteriormente alla data  di  efficacia  del  decreto  legislativo  di
attuazione della legge 16 luglio  1997,  n.  254,  rientravano  nelle
competenze del pretore. 
    L'ultimo periodo della impugnata norma precisa  che  «Davanti  ai
medesimi tribunali e negli stessi limiti, in  sede  penale,  essi  [i
praticanti avvocati] possono  essere  nominati  difensori  d'ufficio,
esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione
di impugnazione  sia  come  difensori  sia  come  rappresentanti  del
pubblico ministero». 
    Ad  avviso  del  rimettente,  quest'ultima   disposizione   viola
anzitutto l'art. 24, secondo comma, Cost. poiche' impone al  soggetto
indagato, o imputato, di subire la nomina di un  difensore  d'ufficio
dotato di una professionalita' non ancora compiuta rispetto a  quella
di cui godono gli avvocati,  dopo  aver  percorso  l'intero  iter  di
abilitazione all'esercizio della professione. 
    La  norma  impugnata  contrasterebbe  inoltre  con  il  combinato
disposto degli artt. 3 e 24, terzo comma,  Cost.,  poiche'  la  parte
assistita da un praticante non puo' di fatto usufruire del patrocinio
a spese dello Stato - al quale sia stato preventivamente ammesso - in
quanto gli artt. 80 e 81 del d.P.R. 30 maggio  2001,  n.  115  (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia), sostituiti dagli artt. 1  e  2  della  legge  24
febbraio 2005, n. 25 (Modifiche al  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al  d.P.R.  30  maggio  2002,  n.  115),  limitano  espressamente  il
beneficio esclusivamente agli avvocati iscritti nell'albo  da  almeno
due anni e nell'elenco speciale previsto da queste ultime norme. 
    Secondo il rimettente risulterebbe  altresi'  violato  l'art.  97
Cost., in quanto le limitazioni imposte dalla legge al patrocinio  da
parte dei  praticanti  impediscono  una  razionale  organizzazione  e
gestione  dell'ufficio  centralizzato  competente  in   ordine   alle
richieste  di  nomina  di  difensori  d'ufficio   provenienti   dalle
autorita' giudiziarie e di polizia. 
    2. - La questione, sollevata in riferimento all'art. 24,  secondo
comma, Cost., e' fondata. 
    Va premesso che essa non puo' dirsi risolta dalla sentenza  n.  5
del 1999. Con tale pronuncia questa Corte ha dichiarato  non  fondata
la questione di legittimita' costituzionale  della  prima  parte  del
secondo comma dell'art.  8,  ritenendo  che  la  libera  facolta'  di
affidare al praticante il patrocinio, nell'ambito  delle  materie  di
sua competenza, si fondi sulla consapevolezza, da parte del mandante,
della qualifica di praticante del suo  patrocinatore.  L'accettazione
della stessa esclude la violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. 
    Nell'occasione, la Corte ha escluso anche il contrasto con l'art.
33,  quinto  comma,  Cost.,  ritenendo  che  la  mera  attivita'   di
patrocinio  consentita   al   praticante,   soggetta   al   controllo
dell'ordine professionale, non elude la regola dell'esame  di  Stato,
requisito necessario per l'abilitazione all'esercizio  dell'attivita'
professionale pleno iure. 
    Diversa e' la fattispecie  contemplata  nell'ultimo  periodo  del
secondo comma dell'art. 8, il quale fa riferimento alla  possibilita'
di  nomina  del  praticante  come  difensore  d'ufficio.  In   questa
circostanza all'indagato o all'imputato  potrebbe  essere  assegnato,
senza il concorso  della  sua  volonta',  un  difensore  che  non  ha
percorso l'intero iter abilitativo  alla  professione.  Inoltre,  nel
caso di nomina  a  favore  dell'irreperibile,  sarebbe  esclusa  ogni
possibilita' di porre rimedio all'inconveniente denunciato,  mediante
la sostituzione con un difensore di fiducia. 
    In  questi  termini,   la   questione   attiene   alla   garanzia
dell'effettivita' della difesa d'ufficio. 
    Deve ancora rilevarsi che  la  differenza  tra  il  praticante  e
l'avvocato iscritto all'albo si apprezza non solo sotto il  profilo -
prospettato dal giudice rimettente -  della  capacita'  professionale
(che, nel caso del praticante, e' in corso  di  maturazione,  il  che
giustifica la provvisorieta'  dell'abilitazione  al  patrocinio),  ma
anche  sotto  l'aspetto  della  capacita'  processuale,  intesa  come
legittimazione ad esercitare, in tutto o in parte,  i  diritti  e  le
facolta' proprie della funzione defensionale. 
    In primo luogo, il praticante iscritto nel registro, pur  essendo
abilitato  a  proporre  dichiarazione  di  impugnazione,   non   puo'
partecipare all'eventuale giudizio di gravame. 
    Il  praticante  si   trova,   inoltre,   nell'impossibilita'   di
esercitare attivita' difensiva davanti al tribunale  in  composizione
collegiale, competente in caso di richiesta di  riesame  nei  giudizi
cautelari. 
    Ne' potrebbe costituire argomento contrario la possibilita',  per
il praticante avvocato, di essere nominato difensore di  fiducia:  un
conto e' che tali limiti di competenza professionale e  di  capacita'
processuale siano liberamente accettati dall'imputato, altro  e'  che
essi siano imposti in sede di nomina del difensore d'ufficio. 
    3. -  Va,  dunque,  dichiarata  l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 8, secondo comma, ultimo periodo, del  regio  decreto-legge
27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato
e  procuratore) -  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
gennaio 1934, n. 36, come  modificato  dall'art.  1  della  legge  24
luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti
al pretore),  dall'art.  10  della  legge  27  giugno  1988,  n.  242
(Modifiche alla disciplina degli  esami  di  procuratore  legale),  e
dall'art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado) - nella  parte  in  cui
prevede che i praticanti avvocati possono essere  nominati  difensori
d'ufficio. 
    Le questioni sollevate in riferimento agli  artt.  3,  24,  terzo
comma, e 97 Cost., restano assorbite.