Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Liguria 16 febbraio  2009,  n.  1  recante  «Istituzione  del  Gruppo
Europeo  di  Cooperazione  Territoriale   (GECT)   Euroregione   Alpi
Mediterraneo», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso spedito per la notifica il  27  aprile  2009,  depositato  in
cancelleria il 5 maggio 2009  ed  iscritto  al  n.  30  del  registro
ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  24  febbraio  2010  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il  Presidente
del Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato  Orlando  Sivieri  per  la
Regione Liguria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
spedito per la notifica il 27 aprile 2009, depositato il successivo 5
maggio, ha proposto questione di legittimita' costituzionale, in  via
principale, della legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1,
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria 25 febbraio
2009, n. 4, parte prima, recante «Istituzione del Gruppo  Europeo  di
Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo»,  per
contrasto con gli  artt.  97,  117,  118  della  Costituzione  e,  in
particolare, dell'art. 1, comma 1 e 2, comma  2,  lettere  b)  e  d),
della medesima legge, per contrasto con l'art. 117, primo comma della
Costituzione. 
    2. - Il ricorrente premette che la legge regionale  impugnata  e'
stata emanata con la dichiarata finalita' di favorire una  «strategia
congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune  nei
confronti delle Istituzioni europee, al fine di rafforzare i  legami,
politici,   economici   sociali   e   culturali   delle    rispettive
popolazioni». 
    A questo fine, viene previsto che la  Regione  Liguria  partecipi
alla costituzione, ai sensi  del  Regolamento  CE  n.  1082/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, di  un  Gruppo
Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), avente sede in  Francia,
denominato «Euroregione Alpi Mediterraneo», attraverso la stipula  di
una Convenzione e  di  uno  Statuto,  allegati  alla  legge,  che  ne
disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento. 
    2.1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri  ritiene  che  la
legge regionale sia illegittima, in primo luogo, per  violazione  del
principio di leale collaborazione, di  cui  agli  artt.  117  e  118,
Cost., nonche' per violazione dell'art. 97, della Costituzione. 
    La difesa erariale espone che  il  regolamento  CE  n.  1082/2006
(d'ora   in   avanti   "Regolamento"),   il   quale   ha   introdotto
nell'ordinamento  comunitario  l'istituto  del  Gruppo   Europeo   di
Cooperazione Territoriale (d'ora  in  poi  GECT),  ha  previsto,  tra
l'altro,  che  il  GECT  ha  personalita'   giuridica,   secondo   la
legislazione dello Stato membro  nel  quale  si  stabilisce  la  sede
sociale  e  che  ha  l'obiettivo  di  facilitare  e   promuovere   la
cooperazione transfrontaliera e la cooperazione  territoriale  tra  i
suoi membri, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica  e
sociale (art. 1). 
    L'art. 4, paragrafo 2, del regolamento impone, inoltre, il dovere
di  notifica  allo   Stato,   da   parte   dei   potenziali   membri,
dell'intenzione di costituire o partecipare al  GECT.  Tale  notifica
viene configurata come una richiesta di autorizzazione, in quanto  lo
Stato membro, «tenuto conto della sua struttura costituzionale», puo'
decidere se autorizzare o meno la costituzione  o  partecipazione  al
GECT, entro tre mesi dalla ricezione della domanda di autorizzazione.
Lo Stato membro,  inoltre,  e'  chiamato  a  designare  le  autorita'
competenti a ricevere le notifiche e i documenti. 
    In data 27 gennaio 2009,  la  Regione  Liguria,  in  applicazione
analogica dell'art. 6, comma 2, della legge 5  giugno  2003  n.  131,
(Disposizioni per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica
alla legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), nelle more dell'approvazione
delle  disposizioni  nazionali  di  attuazione  del  regolamento,  ha
provveduto a notificare  al  Dipartimento  affari  regionali  la  sua
adesione al GECT. 
    Il ricorrente ricorda in proposito che il Consiglio di Stato, con
parere n. 3665/2007 reso nell'Adunanza del 9  ottobre  2007,  si  era
espresso negativamente su uno schema di regolamento governativo  teso
a dare attuazione al regolamento comunitario, ritenendo inadeguata la
fonte di rango secondario. Alla luce  di  cio',  le  disposizioni  di
attuazione del regolamento sono, quindi, state inserite  nel  disegno
di legge comunitaria 2008, approvato in prima lettura dal  Senato  il
17 marzo 2009 al momento della redazione del ricorso. 
    Cio' posto, la difesa  erariale  assume  che,  disciplinando  con
legge la  partecipazione  alla  costituzione  del  GECT  prima  della
conclusione del procedimento mediante il  quale  il  Governo  avrebbe
dovuto autorizzarne la partecipazione,  la  Regione  Liguria  avrebbe
violato il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e
118  della  Costituzione   ed   il   principio   di   ragionevolezza,
imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione di  cui
all'art. 97 della Costituzione, in relazione all'art.  16,  paragrafo
1, del Regolamento, il quale prevede che gli Stati membri adottino le
disposizioni  che  reputano  opportune  per  assicurare   l'effettiva
applicazione del regolamento stesso. 
    Infatti, la legge regionale non conterrebbe  alcuna  disposizione
di sospensione degli effetti in attesa della prevista autorizzazione,
limitandosi, l'art. 4, a disporre che la partecipazione della Regione
Liguria al «GECT  Euroregione  Alpi  Mediterraneo»  debba  intendersi
«perfezionata a conclusione delle procedure statali  di  approvazione
previste dal regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio». 
    2.2. - Il ricorrente deduce, inoltre, la violazione dell'art.117,
primo comma, della Costituzione, in  virtu'  del  quale  la  potesta'
legislativa deve essere esercitata dalle  Regioni  nel  rispetto  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 
    In  primo  luogo,  infatti,  l'art.  1,  comma  1,  della   legge
regionale, nel quale sono indicati tra gli  obiettivi  della  Regione
Liguria e delle altre regioni il rafforzamento dei «legami  politici,
economici, sociali  e  culturali»,  avrebbe  ampliato  le  competenze
assegnate al GECT dal Regolamento, che agli artt. 1, paragrafo  2,  e
7,  paragrafo  2,   limita   gli   obiettivi   ed   i   compiti   del
GECT«all'agevolazione   e   alla   promozione   della    cooperazione
territoriale ai fini del rafforzamento  della  coesione  economica  e
sociale». 
    Inoltre, l'art. 2, comma 2, alle  lettere  b)  e  d),  prevedendo
rispettivamente tra i compiti del GECT la «promozione degli interessi
dell'Euroregione presso gli Stati e  le  istituzioni  europee»  e  la
«adesione ad organismi, associazioni e reti conformi  agli  obiettivi
del GECT», si  porrebbe  in  contrasto  con  il  citato  art.  7  del
Regolamento, che limita invece le attivita' del GECT alla «attuazione
di programmi o progetti  di  cooperazione  territoriale  cofinanziati
dalla Comunita'». 
    3. - Si e' costituita nel giudizio la Regione Liguria, in persona
del  Presidente  della  Giunta  Regionale   pro-tempore,   con   atto
depositato il 4 giugno 2009, deducendo l'infondatezza delle censure e
chiedendone il rigetto. 
    La difesa  regionale  premette  che  la  volonta'  di  costituire
l'Euroregione si era gia' manifestata nel 2005 e si era concretizzata
con la firma di una dichiarazione  di  intenti  nel  2006  e  con  un
successivo protocollo di intesa firmato il 18 luglio 2007.  Tuttavia,
mentre lo Stato francese aveva gia' provveduto ad adottare  le  norme
nazionali in materia, quello italiano non aveva ancora  adottato  una
simile normativa. 
    3.1. - Cio' premesso, la Regione Liguria, quanto alla  violazione
del  principio  di  leale  collaborazione  e  di  buon  andamento  ed
imparzialita'  dell'amministrazione,  assume  di  non   aver   inteso
sostituirsi   allo   Stato   in   materia   di   approvazione   della
partecipazione al GECT, posto che l'art. 4 della legge impugnata,  in
virtu'  del  quale  la  partecipazione  al   GECT   deve   intendersi
perfezionata a conclusione delle procedure  statali  di  approvazione
previste dal regolamento, non lascia dubbi sul  riconoscimento  delle
prerogative statali in materia. Sarebbe,  dunque,  ingiustificata  la
preoccupazione del  ricorrente  per  l'assenza  di  una  clausola  di
sospensione  degli  effetti,  in  attesa   dell'autorizzazione   alla
costituzione del GECT. 
    3.2. - In relazione, poi, alla violazione dell'art. 117, comma 1,
da parte dell'art. 1, comma  1,  della  legge  impugnata,  la  difesa
regionale   replica   ricordando   che   da   oltre   vent'anni    le
amministrazioni regionali proponenti il GECT promuovono  lo  sviluppo
economico  e  sociale  congiunto  dei  propri  territori,  attraverso
l'efficace utilizzazione dei fondi strutturali, ed in particolare dei
fondi  di  cooperazione  territoriale.  Tale  forma  di  cooperazione
favorirebbe,  evidentemente,  non  solo  le  relazioni  economiche  e
sociali, ma anche  quelle  politiche  ed  istituzionali,  sempre  nel
rispetto della legislazione nazionale. Del resto, l'articolo 158  del
Trattato CE (nella versione in vigore fino al 30 novembre  2009,  ora
art. 174 TFUE), collegherebbe la coesione economica  e  sociale  allo
«sviluppo armonioso dell'insieme della Comunita'»,  e  tale  sviluppo
produrrebbe innegabili ricadute anche di  tipo  politico,  senza  che
cio' abbia quella "portata sovversiva" che lo Stato sembra lamentare. 
    3.3. -  Infine,  la  Regione  Liguria  afferma  che  le  medesime
considerazioni possono svolgersi  anche  con  riguardo  alla  censura
relativa all'art. 2, comma 2, lettere b) e d), norma della  quale  lo
Stato  opera  un'interpretazione  «eccessivamente   restrittiva».   A
sostegno di cio', la difesa regionale ricorda che  molte  Convenzioni
di GECT  gia'  approvate  dagli  Stati  membri,  conterrebbero  norme
analoghe, come nel caso dell'Eurometropole  Lille-Kortrijk-Tournai  e
del Dunkirque-Cote d'Opale-West Flanderen, dove si  prevedono  fra  i
compiti quello di «assicurare la rappresentanza  e  la  concertazione
politica  del  territorio»  e,  addirittura,  la  rappresentanza  del
territorio verso terzi «a scala regionale, nazionale, europea». 
    4. - In data 2 febbraio 2010, la Regione  Liguria  ha  depositato
una memoria, nella quale, fermo restando quanto gia'  argomentato  in
sede   di   intervento,   ribadisce   gli   argomenti    in    favore
dell'infondatezza della questione. 
    In particolare la Regione deduce  che  per  l'adesione  al  GECT,
attesa  la  mancanza  degli  adempimenti  di  parte  statale  per  il
recepimento del  regolamento,  era  stata  fatta  applicazione  delle
disposizioni dell'art. 6, comma 2,  della  legge  5  giugno  2003  n.
131(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della  Repubblica
alla legge Cost.  18  ottobre  2001,  n.  3),  il  quale  prevede  la
possibilita' di «concludere con enti territoriali  interni  ad  altro
stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico,  sociale
e culturale, dandone comunicazione prima della firma alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali  -
DAR - ed al Ministero per gli affari esteri, ai fini delle  eventuali
osservazioni di questi ultimi e  dei  Ministeri  competenti  entro  i
successivi  trenta  giorni,  decorsi  i  quali  le  regioni   possono
sottoscrivere l'intesa». 
    La legge regionale impugnata, in particolare, non avrebbe  voluto
(ne' potuto), anticipare l'operativita' dell'istituto «GECT» rispetto
agli atti autorizzatori di parte statale, come sarebbe  evidente  non
solo dalla formulazione dell'art. 4, ma anche dall'attivazione  della
procedura ex art. 6, comma 2, legge n. 131 del 2003. 
    Cio' posto, la Regione ricorda che,  a  seguito  di  un  incontro
tecnico tra le tre regioni interessate ed i rappresentanti  del  DAR,
veniva redatto un nuovo testo concordato di Statuto e Convenzione,  a
cui ha poi fatto seguito  l'autorizzazione  statale  alle  regioni  a
partecipare al GECT «Euroregione Alpi Mediterraneo»,  pervenuta  alla
Liguria con nota del Sottosegretario alla  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, prodotto in atti. 
    Inoltre, la nuova convenzione ed  il  nuovo  statuto  sono  stati
inseriti dalla Regione Liguria in un disegno  di  legge  modificativo
della legge regionale n. 1 del 2009. 
    Il nuovo testo di legge, con gli allegati Statuto e  Convenzione,
sarebbe in grado di superare le ragioni dell'impugnazione, in  quanto
nell'articolo 1, comma 1 della  legge  regionale  n.  1  del  2009  e
nell'articolo 6, comma 1 della Convenzione  e  dello  Statuto,  viene
soppressa la parola «politici», mentre  all'art.  2,  comma  2,  alla
lettera  d),  si  precisa  che  gli  obiettivi  del  GECT   sono   di
«cooperazione territoriale». 
    Sulla  base  di  queste  considerazioni   e   delle   intervenute
modifiche, la Regione ritiene che ogni  preoccupazione  sull'utilizzo
dello strumento del GECT a fini esorbitanti dagli obiettivi  ad  esso
assegnato dal regolamento sia da ritenere infondata. 
    Conseguentemente si chiede che  venga  dichiarata  la  cessazione
della materia del contendere o, in subordine, che  l'impugnativa  sia
respinta in quanto infondata. 
    5. - All'udienza del 24 febbraio 2010 il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha ribadito le conclusioni di cui al ricorso, mentre  la
Regione Liguria ha insistito per la dichiarazione di cessazione della
materia del contendere, producendo copia  della  legge  regionale  15
febbraio 2010, n.  2,  recante  «disposizioni  di  adeguamento  della
normativa regionale», pubblicata nel B.U. 17 febbraio 2010, n. 2. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri  dubita,  in  primo
luogo, della legittimita' costituzionale della  legge  della  Regione
Liguria 16 febbraio 2009,  n.  1,  recante  «Istituzione  del  Gruppo
Europeo  di  Cooperazione  Territoriale   (GECT)   Euroregione   Alpi
Mediterraneo», per  contrasto  con  gli  artt.  97,  117,  118  della
Costituzione. 
    La  legge  impugnata  avrebbe  violato  il  principio  di   leale
collaborazione (artt. 117  e  118  della  Costituzione),  nonche'  il
principio di ragionevolezza, imparzialita'  e  buon  andamento  della
pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), in  quanto  la
Regione  Liguria  avrebbe   disciplinato   la   partecipazione   alla
costituzione  del  GECT  prima  della  conclusione  del  procedimento
mediante  il  quale  il  Governo  avrebbe  dovuto   autorizzarne   la
partecipazione, a norma dell'art. 16, paragrafo 1, del Regolamento CE
n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  5  luglio
2006, senza peraltro prevedere alcuna sospensione  degli  effetti  in
attesa del provvedimento autorizzatorio. 
    2. - La questione non e' fondata. 
    3.  -  Questa   Corte   ha   gia'   affermato   che   l'esercizio
dell'attivita'   legislativa   sfugge   alle   procedure   di   leale
collaborazione (sentenze n. 249 del 2009 e n. 159 del 2008) e che non
risulta individuabile  un  fondamento  costituzionale  di  un  simile
obbligo (sentenza n. 196 del 2004). 
    Pertanto, non puo' ritenersi che la legge regionale impugnata sia
illegittima per la mancata tempestiva interlocuzione  con  lo  Stato,
nell'ambito del procedimento autorizzatorio previsto dal  regolamento
europeo. 
    Inoltre,   con   riguardo   ai   principi   di   buon   andamento
dell'amministrazione (art. 97 Cost.), va osservato che l'art. 4 della
legge, prevedendo che la partecipazione al GECT  «si  deve  intendere
perfezionata a conclusione delle procedure  statali  di  approvazione
previste dal Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio», contiene una sostanziale sospensione degli effetti legati
all'adesione,  peraltro  in  coerenza  con  le  disposizioni  cogenti
contenute nel citato regolamento. Sicche' non puo' ritenersi  che  la
Regione abbia proceduto a dare attuazione alla normativa  comunitaria
prima che lo Stato ne abbia disposto  la  trasposizione  nel  proprio
ordinamento. Cio' in effetti e' avvenuto, con gli artt. 46, 47 e  48,
della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per  l'adempimento  di
obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee - Legge comunitaria 2008) e con il D.P.C.M. 6  ottobre  2009,
recante «istituzione del registro dei Gruppi europei di  cooperazione
territoriale (GECT)». 
    4. - Viene,  poi,  censurato  l'art.  1,  comma  1,  della  legge
regionale, che, indicando tra gli obiettivi della Regione  Liguria  e
delle altre Regioni il rafforzamento dei «legami politici, economici,
sociali e culturali», amplia in tal modo le competenze  assegnate  al
GECT dal regolamento CE n. 1082/2006, che agli artt. 1, paragrafo  2,
e 7, paragrafo  2,  limita  gli  obiettivi  ed  i  compiti  del  GECT
«all'agevolazione e alla promozione della  cooperazione  territoriale
ai fini del rafforzamento della coesione  economica  e  sociale»,  in
violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in  virtu'
del quale  la  potesta'  legislativa  deve  essere  esercitata  dalle
Regioni  nel  rispetto   dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario. 
    4.1. - Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ha,  infine,
censurato l'art. 2, comma 2,  che,  prevedendo  rispettivamente  alle
lettere b) e  d),  tra  i  compiti  del  GECT  la  «promozione  degli
interessi dell'Euroregione presso gli Stati e le istituzioni europee»
e la «adesione  ad  organismi,  associazioni  e  reti  conformi  agli
obiettivi del GECT»,  violerebbe  l'art.  117,  primo  comma,  Cost.,
ponendosi in contrasto con il citato art. 7 del Regolamento  CE,  che
limita invece le attivita' del GECT alla «attuazione di  programmi  o
progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunita'». 
    5. - In linea preliminare, va rilevato che  la  Regione  Liguria,
con la successiva legge regionale 15 febbraio  2010,  n.  2,  recante
«disposizioni di adeguamento della normativa  regionale»,  pubblicata
nel  B.U.  17  febbraio  2010,  n.  2,  ha  soppresso  al  comma   1,
dell'articolo 1, la parola: «politici». 
    Tale modifica normativa appare di  per  se'  sola  sufficiente  a
ricondurre la portata precettiva  della  proclamazione  di  principio
contenuta nell'art. 1, nell'ambito degli obbiettivi affidati al  GECT
dal regolamento comunitario, della cui violazione  il  ricorrente  si
duole. Siffatto intervento legislativo, inoltre,  e'  avvenuto  prima
che la disposizione impugnata abbia  esplicato  effetti,  trattandosi
peraltro di una mera enunciazione di obbiettivi, neppure trasfusa nel
nuovo statuto del GECT, sulla cui  base  e'  infatti  successivamente
intervenuta l'autorizzazione da parte dello Stato. 
    Ricorrono pertanto, nella specie, le condizioni  richieste  dalla
giurisprudenza di questa Corte perche'  possa  essere  dichiarata  la
cessazione della materia del contendere  (ex  plurimis,  sentenze  n.
299, n. 200 e n. 74 del 2009; n. 439 e n. 289 del 2008). 
    5.1. - Anche in relazione alla censura del citato art.  2,  comma
2, lettere b) e d), risulta rilevante, ai fini  della  decisione,  la
citata legge regionale n. 2 del 2010, che, non solo ha  soppresso  il
riferimento ai legami «politici», ma ha anche provveduto a modificare
la lettera d) nel senso che gli organismi, associazioni e reti cui il
GECT  puo'  aderire,  debbano  essere  «conformi  agli  obiettivi  di
cooperazione territoriale del GECT». 
    Entrambe queste modifiche risultano rilevanti  per  ritenere  che
l'intervento normativo sia stato pienamente satisfattivo anche  delle
ragioni di censura riferite in particolare a tali norme. 
    In primo luogo, infatti, le attivita' di partecipazione del  GECT
di cui alla lettera d) risultano  expressis  verbis  ricondotte  alle
finalita' proprie della cooperazione territoriale, in  aderenza  alle
disposizioni  del  piu'  volte  citato   Regolamento.   Inoltre,   la
«promozione degli interessi dell'Euroregione presso gli  Stati  e  le
istituzioni europee», di cui alla lettera  b),  in  quanto  «compito»
previsto per la realizzazione degli obbiettivi del GECT (art. 2 della
legge impugnata),  risulta  anch'esso  ricondotto  nell'ambito  delle
finalita' di cooperazione territoriale che il regolamento comunitario
affida ai GECT, attesa la gia' ricordata soppressione dell'obbiettivo
del rafforzamento dei legami «politici». 
    Anche con riferimento a tali censure va, pertanto, dichiarata  la
cessazione della materia del  contendere,  dovendosi  escludere  ogni
applicazione della pregressa normativa per il periodo precedente alla
modifica, in virtu' del citato art. 4 della legge impugnata,  secondo
il quale l'adesione al GECT doveva  intendersi  perfezionata  solo  a
conclusione delle procedure  statali  di  approvazione  previste  dal
Regolamento.