Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  artt.  12  e  25,
comma 2, della legge della Regione Campania 16  gennaio  2009,  n.  1
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei  ministri  con  ricorso  notificato  con
plico spedito il 24 marzo 2009, depositato in cancelleria il 31 marzo
2009 ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2009; 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania; 
    Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 2010 il giudice  relatore
Franco Gallo; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il  Presidente
del Consiglio dei ministri  e  l'avvocato  Vincenzo  Cocozza  per  la
Regione Campania. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con  ricorso  spedito  il  24  marzo  2009,  successivamente
ricevuto dalla destinataria Regione Campania e depositato il 31 marzo
successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 25, comma 2, della legge
della Regione Campania 16 gennaio 2009, n.  1  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione  Campania
- legge finanziaria anno 2009). 
    Il ricorrente impugna l'art. 12, comma 1, in relazione:  a)  agli
artt. 3 e 120 della Costituzione; b) all'art. 117, primo comma, della
Costituzione, in riferimento, quali norme interposte, sia agli  artt.
12 e 39 «del Trattato CE» (recte : Trattato di Roma del 25 marzo 1957
- Trattato che istituisce la  Comunita'  europea)  -  nella  versione
consolidata, in vigore dal 1° febbraio  2003  al  30  novembre  2009,
pubblicata nella  G.U.C.E.  24  dicembre  2002,  n.  C  325,  vigente
all'epoca della  proposizione  del  ricorso  -  sia  all'art.  7  del
regolamento  (CEE)  15  ottobre  1968  n.  1612/68  (Regolamento  del
Consiglio  relativo   alla   libera   circolazione   dei   lavoratori
all'interno della Comunita'); c) all'art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost. 
    Il ricorrente impugna altresi' il comma 2 del medesimo art. 12 in
relazione: a) agli artt. 3 e 120 Cost; b) all'art. 117, primo  comma,
Cost., in riferimento, quale norma interposta, all'art. 43 del citato
Trattato istitutivo della Comunita' europea; c) all'art.  117,  primo
comma, Cost., in riferimento, quali norme interposte, agli artt.  87,
paragrafo 1, e 88, paragrafo 3, del suddetto Trattato. 
    Il  ricorrente  censura,  inoltre,  l'art.  25,  comma  2,  della
medesima legge regionale della Campania n. 1 del 2009  in  relazione:
a) all'art. 97  Cost.;  b)  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.;  c)
all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    1.1. -  Nel  ricorso  si  premette  che  l'art.  12  della  legge
regionale della Campania n. 1 del 2009 - sotto la rubrica: «Azioni di
sostegno volte a favorire il rientro di risorse umane qualificate sul
territorio regionale» - stabilisce, al comma  1,  che,  «Al  fine  di
favorire il rientro sul territorio di risorse umane qualificate, sono
agevolabili, con lo strumento del credito d'imposta, le assunzioni di
persone che abbiano avuto residenza anagrafica  in  Regione  Campania
per  almeno  dieci  anni,  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in
discipline  tecnico-scientifiche  e  di  almeno  uno   dei   seguenti
requisiti: a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all'estero
o nelle regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza  dei
fondi  strutturali  comunitari,  non  occupati  ovvero  occupati  con
contratto  di  lavoro  non  a  tempo  indeterminato   presso   unita'
produttive ubicate all'estero o  in  regioni  italiane  non  comprese
nell'obiettivo Convergenza; b) essere occupati a tempo  indeterminato
da  almeno  ventiquattro  mesi  presso  unita'   produttive   ubicate
all'estero  o  in  regioni  italiane  non   comprese   nell'obiettivo
Convergenza». Il medesimo articolo 12, al comma 2,  prevede  poi  che
«Annualmente una quota  dei  fondi  destinati  al  finanziamento  del
credito di imposta regionale per gli  investimenti  e'  destinata  ai
soggetti di  cui  all'art.  2  del  Reg.  28  novembre  2007,  n.  5»
(Regolamento  di  attuazione  del  credito  di  imposta   per   nuovi
investimenti in Regione Campania) - vale a dire alle imprese iscritte
al registro delle imprese, indipendentemente dalla  natura  giuridica
assunta, che effettuano nuovi insediamenti sul territorio regionale -
«il cui capitale sociale sia detenuto a maggioranza da  soggetti  con
residenza storica di almeno dieci anni  in  Regione  Campania  ed  in
possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche  che
abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:  a)  essere  residenti  da
almeno ventiquattro mesi all'estero  o  nelle  regioni  italiane  non
comprese nell'obiettivo Convergenza  e  che  risultino  non  occupati
ovvero occupati con contratto di lavoro  non  a  tempo  indeterminato
presso unita' produttive; b) essere occupati a tempo indeterminato da
almeno ventiquattro mesi presso unita' produttive ubicate  all'estero
o in regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza». 
    1.2. - Poste tali premesse in punto  di  diritto,  il  ricorrente
afferma che il censurato comma 1 dell'art. 12 della  legge  regionale
viola gli articoli 3 e 120 Cost., perche' la norma  -  nel  prevedere
agevolazioni fiscali in favore dei  datori  di  lavoro  che  assumono
cittadini  gia'  residenti,  per  oltre  dieci  anni,  nella  Regione
Campania - «introduce un  regime  privilegiato  per  una  particolare
categoria di cittadini» che,  sul  piano  della  ragionevolezza,  non
appare giustificato «da ragioni di tutela  di  interessi  di  rilievo
costituzionale». Lo stesso  ricorrente  aggiunge  che  la  dichiarata
finalita' della norma censurata - e cioe'  favorire  il  rientro  nel
territorio regionale dei suddetti cittadini, in quanto risorse  umane
qualificate - si pone in contrasto con l'art. 120 Cost., il quale  fa
espresso divieto al legislatore regionale di  adottare  provvedimenti
che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone
e delle cose tra le Regioni o limitino  l'esercizio  del  diritto  al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. 
    1.3. - A parere del ricorrente, il menzionato art. 12,  comma  1,
della legge regionale impugnata si pone in contrasto anche con l'art.
117,  primo  comma,  Cost.,  in  quanto  viola  una  serie  di  norme
«interposte» del diritto comunitario e, segnatamente:  a)  l'art.  12
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, secondo il quale «e'
vietata ogni discriminazione effettuata in base  alla  nazionalita'»;
b) l'art. 39 del medesimo Trattato, il quale statuisce che «La libera
circolazione  dei   lavoratori   all'interno   della   Comunita'   e'
assicurata»  e  che   «Essa   implica   l'abolizione   di   qualsiasi
discriminazione, fondata sulla nazionalita', tra i  lavoratori  degli
Stati membri, per quanto riguarda l'impiego,  la  retribuzione  e  le
altre condizioni di lavoro» ; c) l'art. 7 del  regolamento  (CEE)  n.
1612/68, il quale ribadisce che il lavoratore cittadino di uno  Stato
membro non puo' ricevere sul territorio degli altri Stati  membri,  a
motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso  da  quello
dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego
e  di  lavoro,   in   particolare   in   materia   di   retribuzione,
licenziamento,  reintegrazione  professionale  o  ricollocamento   se
disoccupato e che, inoltre, gode  degli  stessi  vantaggi  sociali  e
fiscali dei lavoratori nazionali. 
    Il ricorrente afferma che le suddette norme, secondo la  costante
interpretazione di  esse  fornita  dalla  Corte  di  giustizia  delle
Comunita' europee, vietano non  soltanto  le  discriminazioni  palesi
effettuate  in  base   alla   nazionalita',   ma   anche   «qualsiasi
discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri  criteri  di
riferimento, perviene al medesimo risultato». Tale principio, secondo
lo Stato, risulta valido a maggior ragione nel caso di una condizione
relativa alla residenza, in quanto piu'  facilmente  «soddisfatta  da
lavoratori nazionali» o da  lavoratori  che  sono  originari  di  una
particolare Regione. 
    1.4.   -   Il   ricorrente   denuncia    l'ulteriore    contrasto
dell'impugnato art. 12, comma 1,  con  l'art.  117,  primo  comma,  e
secondo comma, lettera e), Cost., perche', la norma  non  circoscrive
in maniera espressa l'efficacia delle  agevolazioni  previste  «entro
l'ambito   dei   soli   tributi   regionali»   e,   dunque,   estende
l'agevolazione del credito d'imposta anche ai tributi statali. In tal
modo, tuttavia - prosegue il ricorrente -, e' violata  la  previsione
costituzionale della intangibilita',  da  parte  delle  Regioni,  dei
tributi erariali fino all'introduzione dei principi di  coordinamento
del sistema tributario a norma dell'art. 119 Cost. Di  conseguenza  -
conclude sul punto la difesa erariale -  «la  disposizione  in  esame
viola anche l'articolo 117, comma 2, lettera e), della  Costituzione,
in materia di sistema tributario, e,  quindi,  eccede  la  competenza
regionale». 
    1.5. - L'art. 12, comma 2, della legge reg. della Campania  n.  1
del 2009 e' impugnato per contrasto sia con gli artt. 3 e 120  Cost.,
che con l'art. 117, primo comma,  Cost.,  in  riferimento,  per  tale
ultimo parametro, alla violazione dell'art. 43  del  citato  Trattato
istitutivo della Comunita' europea, quale norma interposta. 
    Quanto alla prima censura, il ricorrente deduce che il meccanismo
di incentivo previsto dalla norma impugnata - che riserva  una  quota
dei fondi stanziati  per  il  credito  d'imposta  regionale  per  gli
investimenti ad imprese il  cui  capitale  sociale  sia  detenuto,  a
maggioranza, da soggetti «con residenza storica di almeno dieci  anni
in Regione Campania», titolari di diploma  di  laurea  in  discipline
tecnico scientifiche ed in possesso, come gia'  detto,  di  ulteriori
requisiti  -  integra  una  imposizione   protezionistica   di   tipo
territoriale ed ostacola,  pertanto,  la  libera  circolazione  delle
persone e delle cose anche nell'ambito nazionale, violando cosi'  gli
artt.  3  e  120  Cost.  Per  la  difesa  erariale,   tali   precetti
costituzionali, secondo la  costante  giurisprudenza  costituzionale,
fanno infatti divieto al legislatore regionale di frapporre  ostacoli
di  carattere   protezionistico   alla   prestazione,   nel   proprio
territorio, di servizi di natura imprenditoriale da parte di soggetti
ubicati in altra parte del territorio nazionale. 
    Quanto alla seconda censura, lo Stato muove dal  rilievo  che  la
norma impugnata non ha lo scopo di «incentivare la costituzione o  la
permanenza nella Regione di imprese con particolari caratteristiche»,
quanto quello di agevolare imprese in cui la maggioranza del capitale
sociale sia di proprieta' di soggetti «che abbiano  per  lungo  tempo
risieduto in Campania». Sotto tale  profilo,  la  norma  censurata  -
prosegue il ricorrente - collega la concessione di un incentivo ad un
requisito piu' facilmente conseguibile da un  cittadino  italiano  la
cui origine sia della regione Campania, che da un cittadino di  altro
Stato membro o di un'altra regione italiana. In tal  modo,  tuttavia,
la norma censurata  viola  il  disposto  dell'art.  43  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea, il quale - garantendo la liberta'
di stabilimento e, dunque, l'accesso alle attivita' non  salariate  e
al loro esercizio, nonche' la costituzione e la gestione di imprese -
vieta qualsiasi misura che, seppur non  fondata  sulla  nazionalita',
determini una discriminazione a danno dei cittadini degli altri Stati
membri. 
    1.6. - L'art. 12 della stessa legge regionale della  Campania  e'
poi censurato, «nel suo complesso», per la violazione dell'art.  117,
primo comma, Cost., con riferimento al contrasto con  gli  artt.  87,
paragrafo 1, e 88,  paragrafo  3,  del  piu'  volte  citato  Trattato
istitutivo della Comunita' europea. 
    A parere  del  ricorrente,  la  norma  censurata  attribuisce  un
beneficio economico, con risorse pubbliche ed in maniera selettiva, a
talune  imprese  e,  pertanto,  contrasta   con   le   citate   norme
comunitarie, le quali disciplinano la materia degli aiuti  di  Stato.
In particolare, il ricorrente rileva che  la  misura  introdotta  dal
legislatore regionale e' potenzialmente  idonea  «ad  incidere  sugli
scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea» (art. 87,  paragrafo
1, del Trattato). In ogni caso - afferma ancora lo Stato - la Regione
Campania ha omesso di notificare  alla  Commissione  le  agevolazioni
previste o, in alternativa, di indicare «che le stesse sono  concesse
nei limiti indicati dal regolamento CEE n. 1998/2006 sugli aiuti c.d.
de minimis ovvero nel contesto di altro regolamento di esenzione». In
tal modo, si e' realizzata la violazione dell'art. 88,  paragrafo  3,
del citato Trattato e, conseguentemente, il contrasto con l'art. 117,
primo comma, Cost. 
    1.7. - Lo Stato impugna, altresi',  l'art.  25,  comma  2,  della
legge regionale della Campania n. 1 del 1999 per la violazione  degli
artt. 97, 117, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    Il ricorrente rammenta che la norma impugnata stabilisce che  «le
aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie di cui
all'art. 2 del decreto  legislativo  21  dicembre  1999,  n.  517,  i
policlinici universitari a gestione diretta, gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico  di  diritto  pubblico,  gli  istituti
zooprofilattici sperimentali e le  agenzie  sanitarie  regionali  che
hanno stipulato l'accordo previsto dall'art. 1, comma 180 della legge
20 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) non possono  essere
sottoposti a pignoramenti».  A  parere  del  ricorrente,  tale  norma
interviene in materia che  attiene  all'ordinamento  civile  ed  alle
norme processuali, riservata alla  potesta'  esclusiva  dello  Stato,
cosi' violando (come si esprime lo  stesso  ricorrente)  il  disposto
dell'art. 117, primo comma, in relazione all'art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost. 
    Inoltre, secondo lo Stato, poiche' il soggetto che  ha  stipulato
l'accordo ai sensi dell'art. 1, comma 180, della  legge  20  dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) e' la Regione e non
anche  i  soggetti  menzionati  nella  norma,  la  norma  «e'   anche
inapplicabile» e risulta irragionevole «perche' priva di un  concreto
aggancio alla normativa statale di riferimento». Da cio' discende  la
violazione  del  principio  del   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 Cost. 
    2. - Si e' costituita  nel  giudizio  costituzionale  la  Regione
Campania,  la  quale  ha  chiesto  che  il  ricorso  sia   dichiarato
inammissibile o infondato. 
    La resistente premette che  il  censurato  art.  12  della  legge
regionale n. 1  del  2009  e'  finalizzato,  nel  suo  complesso,  ad
«incidere su situazioni  di  disagio  determinate  dalla  difficolta'
economica (e) territoriale» della Regione, la quale, proprio per tale
motivo,  e'  stata  inserita  «nell'obiettivo  1   dell'Europa».   In
particolare,  attraverso  lo  strumento  del   credito   di   imposta
regionale,  il  legislatore  regionale,  per  un  verso,  ha   inteso
agevolare l'assunzione di soggetti, «con un  percorso  di  formazione
qualificato, costretti  a  cercare  sbocchi  lavorativi  lontano  dal
territorio originario»; per altro verso, ha ritenuto  di  sollecitare
nuovi investimenti  nel  territorio  da  parte  di  societa'  il  cui
capitale sociale «sia detenuto a maggioranza  dagli  stessi  soggetti
con i  medesimi  requisiti».  A  parere  della  resistente,  da  tali
finalita' emerge «una ragionevole giustificazione» a fondamento della
disciplina impugnata, la quale,  pertanto,  risulta  legittima  tanto
rispetto ai principi della Costituzione, quanto a quelli  comunitari.
Sotto il primo profilo, e' lo stesso art. 3, secondo comma, Cost.  ad
imporre, a parere della resistente,  «di  intervenire  con  normative
specifiche, proprio per realizzare quella parita' fra i cittadini che
la reale e concreta situazione economica non  garantisce».  Sotto  il
diverso profilo della compatibilita' della  norma  censurata  con  la
disciplina comunitaria, la Regione evidenzia  che  la  giurisprudenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto  ammissibile
una disparita'  nascente  da  disposizioni  legislative  -  che  pure
incidono sulle posizioni di alcuni cittadini rispetto  ad  altri  «in
modo apparentemente sfavorevole ai primi» - alla condizione che  tale
disparita' sia, come  per  la  normativa  censurata,  «obiettivamente
giustificata ed adeguatamente commisurata allo scopo perseguito». 
    2.1.  -  La  difesa  della  Regione  Campania  afferma,  inoltre,
l'infondatezza della ulteriore censura secondo cui l'art. 12, comma 1
- non essendo espressamente circoscritta l'operativita' della  misura
finanziaria nell'ambito dei tributi  regionali  -  inciderebbe  anche
sulla  sfera  di  competenza  esclusiva  dello   Stato   in   materia
tributaria. 
    In  proposito,  la  resistente  precisa  che  tale  censura   «e'
evidentemente frutto di una non corretta  lettura  della  norma»,  in
quanto l'interpretazione «costituzionalmente orientata» di  essa  non
puo' che riferire esclusivamente ai tributi di  competenza  regionale
la misura agevolativa in essa disposta. 
    2.2. - Parimenti infondate risulterebbero le  censure  aventi  ad
oggetto l'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 1 del  1999.  La
difesa della Regione  assume,  al  riguardo,  che  la  giurisprudenza
costituzionale ha affermato il principio che, tutte le volte  in  cui
la disciplina attiene «a materie regionali,  il  limite  del  diritto
privato non e' assoluto, stante la  rilevante  attrazione  a  livello
regionale della complessiva disciplina». Secondo  la  resistente,  la
materia dell'ordinamento civile puo' essere invocata come limite  non
quando la legge regionale incide genericamente su rapporti di diritto
privato, ma solo  quando  in  relazione  a  tali  rapporti  «sussista
l'esigenza di garantire  l'uniformita'  di  trattamento,  nell'intero
territorio nazionale, da parte  della  disciplina».  Esigenza  che  -
conclude la difesa della resistente - non  e'  dato  rinvenire  nella
specie, in quanto l'intervento normativo regionale incide su «vicende
e   situazioni   peculiari   che   hanno   imposto   interventi    di
riqualificazione   e   razionalizzazione   del   Servizio   sanitario
regionale». 
    3.  -  Con   successiva   memoria   depositata   in   prossimita'
dell'udienza  (in  uno  con  l'atto  di  costituzione  di  un   nuovo
procuratore  per  il  giudizio  di  costituzionalita'),  la   Regione
Campania ha ribadito le proprie argomentazioni. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  promosso,  in
relazione  a  numerosi   parametri   costituzionali,   questioni   di
legittimita' degli articoli 12, commi 1 e 2, e  25,  comma  2,  della
legge della Regione Campania 16 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni  per
la formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione
Campania - legge finanziaria anno 2009). 
    1.1. - Il comma 1  dell'art.  12  stabilisce  che,  «Al  fine  di
favorire il rientro sul territorio di risorse umane qualificate, sono
agevolabili, con lo strumento del credito d'imposta, le assunzioni di
persone che abbiano avuto residenza anagrafica  in  Regione  Campania
per  almeno  dieci  anni,  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in
discipline  tecnico-scientifiche  e  di  almeno  uno   dei   seguenti
requisiti: a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all'estero
o nelle regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza  dei
fondi  strutturali  comunitari,  non  occupati  ovvero  occupati  con
contratto  di  lavoro  non  a  tempo  indeterminato   presso   unita'
produttive ubicate all'estero o  in  regioni  italiane  non  comprese
nell'obiettivo Convergenza; b) essere occupati a tempo  indeterminato
da  almeno  ventiquattro  mesi  presso  unita'   produttive   ubicate
all'estero  o  in  regioni  italiane  non   comprese   nell'obiettivo
Convergenza». 
    Il ricorrente denuncia il contrasto di tale  norma  con:  a)  gli
artt. 3 e 120 della Costituzione; b) l'art. 117, primo comma,  Cost.,
in riferimento alla violazione, quali norme interposte,  degli  artt.
12 e 39 «del Trattato CE» (rectius: «Trattato del  25  marzo  1957  -
Trattato che istituisce la Comunita'  europea»,  nella  versione,  in
vigore  dal  1°  febbraio  2003  al  30  novembre  2009,  consolidata
pubblicata nella  G.U.C.E.  24  dicembre  2002,  n.  C  325,  vigente
all'epoca  della  proposizione  del  ricorso)  e  dell'art.   7   del
regolamento (CEE)  15  ottobre  1968,  n.  1612/68  (Regolamento  del
Consiglio  relativo   alla   libera   circolazione   dei   lavoratori
all'interno della Comunita'); c) l'art. 117, secondo  comma,  lettera
e), Cost. 
    La  violazione  degli  artt.  3  e  120  Cost.   e'   argomentata
sull'assunto che la norma censurata stabilisce  condizioni  agevolate
per l'accesso al lavoro in favore dei cittadini residenti,  da  oltre
dieci anni, nella Regione Campania ed introduce, quindi,  «un  regime
privilegiato per una particolare categoria di cittadini» che  non  e'
giustificato  «da  ragioni  di  tutela  di   interessi   di   rilievo
costituzionale».  Pertanto,  la  dichiarata  finalita'  della   norma
censurata - e cioe' favorire il rientro nel territorio regionale  dei
suddetti «cittadini», in quanto risorse umane qualificate -  si  pone
in contrasto con l'art. 120 Cost.,  il  quale  vieta  al  legislatore
regionale l'adozione di provvedimenti  che  ostacolino  in  qualsiasi
modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni
o limitino l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque  parte  del
territorio nazionale. 
    Il contrasto dell'art. 12, comma 1, della legge  regionale  della
Campania n. 1 del  2009  con  l'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  e'
denunciato in riferimento alla violazione delle  seguenti  norme  del
citato Trattato del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea
e del regolamento (CEE) 15 ottobre 1968, n. 1612/68: a) l'art. 12 del
Trattato, il quale vieta «ogni  discriminazione  effettuata  in  base
alla nazionalita'»; b) l'art. 39 del Trattato, il quale assicura  «la
libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita'»,  con
conseguente abolizione «di qualsiasi discriminazione,  fondata  sulla
nazionalita',  tra  i  lavoratori  degli  Stati  membri,  per  quanto
riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di  lavoro»
; c) l'art. 7 del menzionato regolamento (CEE) n. 1612/68,  il  quale
ribadisce che il lavoratore cittadino di uno Stato  membro  non  puo'
ricevere nel territorio degli altri  Stati  membri,  a  motivo  della
propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori
nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e  di  lavoro,
in   particolare   in   materia   di   retribuzione,   licenziamento,
reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato  e  che,
inoltre, gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei  lavoratori
nazionali. 
    A parere del ricorrente,  la  norma  impugnata  -  nell'accordare
un'agevolazione fiscale per l'assunzione, esclusivamente, di soggetti
che hanno avuto residenza storica almeno decennale  nella  Regione  -
confligge con le predette norme comunitarie,  le  quali,  secondo  la
costante interpretazione della Corte  di  giustizia  delle  Comunita'
europee, vietano non soltanto le discriminazioni palesi effettuate in
base  alla  nazionalita',   ma   anche   «qualsiasi   discriminazione
dissimulata che, pur fondandosi  su  altri  criteri  di  riferimento,
perviene al medesimo risultato». 
    Nella prospettazione del ricorrente, la violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost. deriva,  infine,  dalla  circostanza
che il denunciato art.  12,  comma  1,  non  circoscrive  in  maniera
espressa l'efficacia delle agevolazioni previste «entro l'ambito  dei
soli tributi regionali» e,  di  conseguenza,  estende  l'applicazione
dell'agevolazione del credito d'imposta anche ai tributi statali.  La
norma censurata eccede cosi' il  limite  della  competenza  normativa
regionale,  in  quanto  viola   la   previsione   costituzionale   di
intangibilita', da parte delle Regioni, dei tributi erariali, data la
riserva di competenza statale in materia di sistema tributario  dello
Stato e data la mancata emanazione, allo stato attuale, dei  principi
di coordinamento del sistema tributario previsti dall'art. 119 Cost. 
    1.2. - Il parimenti impugnato  art.  12,  comma  2,  della  legge
regionale della Campania n. 1 del 2009 prevede che  «Annualmente  una
quota dei fondi destinati al finanziamento  del  credito  di  imposta
regionale per gli  investimenti  e'  destinata  ai  soggetti  di  cui
all'art. 2 del Reg. 28 novembre 2007, n. 5», e cioe'  il  regolamento
di attuazione del credito di imposta regionale per nuovi investimenti
in Regione Campania.  Tali  soggetti  sono  le  imprese  regolarmente
iscritte al registro delle imprese,  indipendentemente  dalla  natura
giuridica assunta, che effettuano nuovi insediamenti  sul  territorio
regionale, «il cui capitale sociale sia  detenuto  a  maggioranza  da
soggetti con residenza  storica  di  almeno  dieci  anni  in  Regione
Campania  ed  in  possesso  di  diploma  di  laurea   in   discipline
tecnico-scientifiche che abbiano almeno uno dei  seguenti  requisiti:
a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi  all'estero  o  nelle
regioni  italiane  non  comprese  nell'obiettivo  Convergenza  e  che
risultino non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non  a
tempo indeterminato presso unita' produttive; b)  essere  occupati  a
tempo  indeterminato  da  almeno  ventiquattro  mesi  presso   unita'
produttive ubicate all'estero o  in  regioni  italiane  non  comprese
nell'obiettivo Convergenza». 
    Tale norma e' denunciata dallo Stato per la violazione: a)  degli
artt. 3 e 120 Cost.; b) dell'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  quale
effetto del contrasto della stessa  norma  impugnata  con  l'art.  43
dell'indicato Trattato che istituisce la Comunita' europea, il  quale
vieta le restrizioni alla liberta' di stabilimento dei  cittadini  di
uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. 
    In ordine alla violazione degli artt. 3 e  120  Cost.,  lo  Stato
deduce che il meccanismo di incentivazione fiscale  nella  forma  del
credito di imposta - riservato ad imprese il cui capitale sociale sia
detenuto, a maggioranza, da soggetti «con residenza storica di almeno
dieci anni in Regione Campania» ed in possesso di ulteriori requisiti
relativi alle loro competenze tecnico-scientifiche -  si  traduce  in
una imposizione «protezionistica» di tipo territoriale  ed  ostacola,
pertanto,  la  libera  circolazione  delle  persone  e   delle   cose
nell'ambito nazionale. 
    In ordine alla violazione  dell'art.  117,  primo  comma,  Cost.,
attraverso l'interposizione dell'art. 43 del  suddetto  Trattato,  il
ricorrente argomenta che la  norma  impugnata  -  agevolando  imprese
riferibili a soggetti «che  abbiano  per  lungo  tempo  risieduto  in
Campania» - collega la concessione di  un  incentivo  fiscale  ad  un
requisito piu' facilmente conseguibile da un  cittadino  italiano  di
origine campana, che da un cittadino  di  altro  Stato  membro  o  di
un'altra regione italiana. In tal modo, tuttavia, la norma  censurata
violerebbe il disposto dell'art. 43 del Trattato  che  istituisce  la
Comunita' europea, il quale - garantendo la liberta' di  stabilimento
e,  dunque,  l'accesso  alle  attivita'  non  salariate  e  al   loro
esercizio, nonche' la costituzione e la gestione di imprese  -  vieta
qualsiasi  misura  che,  seppur  non  fondata   sulla   nazionalita',
determini una discriminazione a danno dei cittadini degli altri Stati
membri. 
    1.3. - Il ricorrente censura, inoltre, lo stesso art. 12 «nel suo
complesso», per la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.,  con
riferimento al contrasto  con  gli  artt.  87,  paragrafo  1,  e  88,
paragrafo 3, del Trattato che istituisce  la  Comunita'  europea.  In
proposito, il ricorrente rileva che la misura agevolativa  introdotta
dal legislatore regionale e' potenzialmente idonea «ad incidere sugli
scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea» (art. 87,  paragrafo
1, del citato Trattato) e che,  comunque,  la  Regione  Campania,  in
violazione dell'art. 88,  paragrafo  3,  del  medesimo  Trattato,  ha
omesso di notificare alla Commissione le agevolazioni previste o,  in
alternativa, di indicare «che le  stesse  sono  concesse  nei  limiti
indicati dal regolamento CEE n. 1998/2006 sugli aiuti c.d. de minimis
ovvero nel contesto di altro regolamento di esenzione». 
    1.4. - Lo Stato impugna altresi' - in relazione  agli  artt.  97,
117, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l),  Cost.  -  l'art.
25, comma 2, della medesima legge regionale della Campania n.  1  del
1999. 
    La norma impugnata stabilisce che «le aziende  sanitarie  locali,
le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art.  2  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, i  policlinici  universitari  a
gestione diretta,  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico  di  diritto  pubblico,  gli   istituti   zooprofilattici
sperimentali e le agenzie sanitarie  regionali  che  hanno  stipulato
l'accordo previsto dall'art. 1, comma 180  della  legge  20  dicembre
2004, n. 311 (legge  finanziaria  2005),  limitatamente  alla  durata
dell'accordo, non possono essere sottoposti a pignoramenti». 
    Sostiene il ricorrente che tale norma interviene in  materia  che
attiene all'ordinamento civile ed alle norme  processuali,  riservata
alla potesta' esclusiva  dello  Stato,  cosi'  violando  il  disposto
dell'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera l), Cost. 
    Inoltre - argomenta il ricorrente - poiche' il  soggetto  che  ha
stipulato l'accordo ai sensi dell'art. 1, comma 180, della  legge  20
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria  2005),  e'  la
Regione  e  non  anche  i  soggetti  menzionati   nella   norma,   la
disposizione  «e'  anche  inapplicabile»  e   risulta   irragionevole
«perche' priva di un concreto  aggancio  alla  normativa  statale  di
riferimento». Da cio' discenderebbe la violazione del  principio  del
buon andamento della pubblica amministrazione  sancito  dall'art.  97
Cost. 
    2. - Con riferimento alle questioni aventi ad oggetto il comma  1
dell'art. 12 della legge regionale n. 1 del  2009,  appare  opportuno
esaminare in via prioritaria la censura con cui lo Stato ha negato la
potesta' normativa della Regione nella materia de  qua.  Come  si  e'
visto, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 117,  secondo
comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  perche'  la  disposizione
censurata,   non   limitando   in   maniera   espressa    l'efficacia
dell'agevolazione fiscale  all'ambito  dei  soli  tributi  regionali,
consente  l'applicazione  di  detta  agevolazione,  nella  forma  del
credito di imposta, anche ai tributi statali. Da  cio'  conseguirebbe
l'invasione della competenza legislativa  esclusiva  dello  Stato  in
materia di sistema tributario statale. 
    La censura e' fondata. 
    La resistente si e'  limitata  ad  opporre  a  tale  censura  una
interpretazione    «costituzionalmente    orientata»,    idonea     a
circoscrivere esclusivamente ai tributi di  competenza  regionale  la
portata della misura agevolativa disposta dalla norma. Non ha, pero',
precisato a quali tributi propri della Regione l'agevolazione fiscale
stessa, nella forma del credito di imposta, sarebbe applicabile.  Ne'
il regolamento regionale n. 5 del 2007 di attuazione del  credito  di
imposta regionale per nuovi investimenti -  richiamato  dalla  difesa
della Regione nel corso  della  discussione  in  udienza  -  contiene
indicazioni in tal senso. 
    Poiche',  allo  stato  attuale  della  normativa  regionale,  non
risultano sussistere tributi regionali «propri» (nel senso di tributi
istituiti e disciplinati dalla Regione Campania) che  possano  essere
considerati ai fini dell'agevolazione in  questione,  deve  ritenersi
che detta agevolazione si riferisce a tributi  erariali,  compresi  i
tributi regionali cosiddetti «derivati», e cioe' i tributi  istituiti
e disciplinati con legge statale, il cui gettito sia attribuito  alle
Regioni. 
    In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha  costantemente
ed espressamente affermato che: a) in forza  del  combinato  disposto
del secondo comma, lettera e), del terzo comma  e  del  quarto  comma
dell'art.  117  Cost.,  nonche'  dell'art.   119   Cost.,   «non   e'
ammissibile,  in  materia  tributaria,  una  piena  esplicazione   di
potesta'   regionali   autonome   in   carenza   della   fondamentale
legislazione  di  coordinamento  dettata  dal  Parlamento  nazionale»
(sentenze n. 102 del 2008 e n. 37 del 2004); b) di conseguenza,  fino
a quando l'indicata legge statale non sara' emanata, rimane  precluso
alle Regioni il potere di istituire  e  disciplinare  tributi  propri
aventi gli stessi presupposti dei tributi dello Stato e di legiferare
sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali (sentenze
n. 102 del 2008; n. 75 e n. 2 del 2006; n. 397 e n. 335 del 2005;  n.
37 del 2004); c) va considerato statale e non  gia'  «proprio»  della
Regione, nel senso di cui al  vigente  art.  119  Cost.,  il  tributo
istituito e regolato da una  legge  statale,  ancorche'  il  relativo
gettito sia devoluto alla Regione stessa (sentenze n. 298  e  n.  216
del 2009); d) la disciplina, anche di dettaglio, dei tributi  statali
e' riservata  alla  legge  statale  e  l'intervento  del  legislatore
regionale e' precluso anche solo ad integrazione della disciplina, se
non nei limiti stabiliti dalla legislazione statale stessa  (sentenze
n. 298 e n. 216 del 2009; n. 2 del 2006; n. 397 del 2005). 
    In forza di tali  principi,  l'art.  12,  comma  1,  della  legge
regionale della Campania n. 1 del  2009  viola  l'art.  117,  secondo
comma, lettera e), Cost. E' infatti innegabile che la  previsione  di
un'agevolazione  tributaria  nella  forma  del  credito  di   imposta
applicabile a  tributi  erariali  costituisce  un'integrazione  della
disciplina dei medesimi tributi erariali, in relazione a  presupposti
(quali l'assunzione di persone che abbiano avuto residenza anagrafica
nella Regione Campania per almeno dieci anni, in possesso di  diploma
di  laurea  in  discipline  tecnico-scientifiche   e   di   ulteriori
requisiti)  che  non  sono  stabiliti  −  direttamente   o   su   sua
autorizzazione − dalla legislazione statale. Si realizza, cosi',  una
violazione  della  competenza  legislativa  in  materia  di  «sistema
tributario dello Stato» che il  richiamato  parametro  costituzionale
assegna in via esclusiva allo Stato. 
    Dall'accoglimento della censura riferita  all'art.  117,  secondo
comma,  lettera  e),  Cost.  consegue  l'assorbimento  di  tutte   le
ulteriori censure aventi ad oggetto il medesimo comma 1 dell'art. 12. 
    3. - Con riferimento alle questioni aventi ad oggetto il comma  2
dell'art.  12  della  legge  regionale  n.  1   del   2009,   occorre
preliminarmente  rilevare  che   nel   ricorso,   rispetto   a   tale
disposizione, non e'  esplicitamente  evocato  il  parametro  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e non  e'  formalmente
denunciata, in relazione  a  detto  parametro,  la  violazione  della
competenza legislativa esclusiva in materia  di  «sistema  tributario
[...] dello Stato». Deve tuttavia ritenersi che  tale  censura  (gia'
prospettata con riguardo al comma 1 dello stesso art. 12) sia  stata,
nella sostanza, proposta anche per il comma  2.  A  tale  conclusione
induce una serie di elementi tra loro concordanti: a) il comma  2  e'
del tutto analogo al comma 1, posto che la ratio di entrambe le norme
e' quella  di  incentivare,  nel  territorio  campano,  le  attivita'
economiche  che  coinvolgano  soggetti  qualificati   in   discipline
tecnico-scientifiche gia' storicamente residenti in Campania e che lo
strumento per realizzare  tale  incentivazione  e',  in  entrambe  le
disposizioni, quello dell'agevolazione  tributaria  nella  forma  del
credito  d'imposta,  agevolazione  diversa  solo   in   ragione   dei
beneficiari; b) le censure relative ad  ambedue  i  commi  riguardano
esclusivamente il profilo dell'agevolazione nella forma  del  credito
d'imposta, senza che sia  oggetto  di  critica  anche  la  diversita'
soggettiva dei suddetti beneficiari; c)  il  complessivo  tenore  del
ricorso proposto, al di la'  della  formale  sistematica  espositiva,
evidenzia l'intenzione del ricorrente di criticare sotto  i  medesimi
profili entrambi i commi in esame. 
    I rilievi che precedono trovano una chiara conferma nel contenuto
della delibera governativa, la quale accomuna sia il comma 1  che  il
comma 2 dell'art. 12 nella censura relativa alla violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    Da cio' consegue che anche nello scrutinio del comma 2  dell'art.
12  occorre  esaminare  prioritariamente  la  censura  relativa  alla
dedotta violazione del suddetto parametro costituzionale. 
    In  proposito,  non  possono  che  valere,  in   relazione   alla
prospettata violazione del criterio  di  competenza  da  parte  della
legge regionale impugnata,  le  medesime  considerazioni  gia'  sopra
svolte. Infatti, anche il comma 2 dell'art. 12  -  nel  prevedere  la
riserva di una quota dei fondi stanziati  per  il  credito  d'imposta
regionale per gli investimenti ad imprese il cui capitale sociale sia
detenuto, a maggioranza, da soggetti «con residenza storica di almeno
dieci anni in Regione Campania», titolari di  diploma  di  laurea  in
discipline tecnico-scientifiche ed in possesso, come gia'  detto,  di
ulteriori requisiti - incide  inevitabilmente  sulla  disciplina  dei
tributi erariali, non risultando  tributi  propri  della  Regione  ai
quali l'agevolazione in questione possa riferirsi. 
    L'art. 12, comma 2, della legge regionale della Campania n. 1 del
2009  va,  dunque,  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo   per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e),  Cost.,  perche'
esso dispone nella materia dei tributi  erariali,  che  e'  riservata
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
    Dall'accoglimento di tale censura consegue  l'assorbimento  degli
altri profili di violazione della Costituzione dedotti dal ricorrente
per la medesima disposizione. 
    4. - Infine, va esaminata la questione avente ad  oggetto  l'art.
25, comma 2, della legge regionale della Campania n. 1 del 2009. 
    Lo  Stato  assume  che  la   norma   in   questione,   prevedendo
l'impignorabilita' dei beni dei  sopra  menzionati  enti  sanitari  e
zooprofilattici, sottrae  al  regime  dell'esecuzione  forzata  detti
beni, in deroga al  regime  della  responsabilita'  patrimoniale  del
debitore, violando cosi'  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost., perche' incide nella materia  dell'ordinamento  civile,  nella
quale lo Stato ha potesta' legislativa esclusiva. 
    La censura e' fondata. 
    Questa Corte ha  piu'  volte  affermato  che  «l'ordinamento  del
diritto privato si pone quale limite alla legislazione  regionale  in
quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale  di
eguaglianza, di  garantire  nel  territorio  nazionale  l'uniformita'
della disciplina dettata  per  i  rapporti  tra  privati.  Il  limite
dell'ordinamento privato, quindi, identifica un'area  riservata  alla
competenza  esclusiva  della  legislazione  statale  e  comprende   i
rapporti tradizionalmente oggetto  di  codificazione»  (ex  plurimis,
sentenze n. 295 del 2009 e n. 352 del 2001; analogamente, sentenza n.
50 del 2005). 
    La   disposizione   censurata,   nel   disporre    la    suddetta
impignorabilita',  introduce  una  limitazione   al   soddisfacimento
patrimoniale delle ragioni dei creditori non prevista dalla normativa
statale  riguardante  la   materia,   assegnando   «alle   situazioni
soggettive di coloro che hanno avuto rapporti patrimoniali con quegli
enti un regime,  sostanziale  e  processuale,  peculiare  rispetto  a
quello  (ordinario,  previsto  dal  codice  civile  e  da  quello  di
procedura civile) altrimenti applicabile» (sentenza n. 25 del  2007).
La norma regionale censurata opera, dunque, nell'ambito della materia
dell'«ordinamento  civile»,  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., e ne va di conseguenza dichiarata l'illegittimita'
costituzionale, restando assorbita ogni altra censura.