Ricorso della Regione Toscana, in  persona  del  Presidente  pro
tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n.  316
del 15 marzo 2010, rappresentato e difeso, per mandato  in  calce  al
presente atto, dall' Avv. Lucia Bora  dell'Avvocatura  della  Regione
Toscana, elettivamente domiciliato in  Roma,  Corso  Italia  n.  102,
presso lo studio dell'avv. Giovanni Pasquale Mosca. 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore  per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1  e
2 del decreto-legge 5 marzo 2010 n. 29 «Interpretazione autentica  di
disposizioni del procedimento elettorale  e  relativa  disciplina  di
attuazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54  del  6  marzo
2010. 
    L'art. 1 impugnato  contiene  l'interpretazione  autentica  degli
artt. 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, stabilendo  che  il
rispetto dei termini orari di' presentazione delle liste si considera
assolto quando, entro gli stessi, i delegati muniti della  prescritta
documentazione abbiano fatto ingresso nei locali  del  Tribunale;  la
presenza puo' essere provata con ogni mezzo idoneo. 
    Le firme poi si considerano valide anche se l' autenticazione non
risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'art. 21  comma
2 del d.P.R. n. 445 del 2000, purche'  i  dati  siano  desumibili  da
altri elementi presenti nella documentazione prodotta, fermo restando
che le irregolarita' meramente formali - quali la mancanza o  la  non
leggibilita' del timbro dell'autorita' autenticante, dell'indicazione
del luogo di autenticazione, nonche' dell'indicazione  dell'autorita'
autenticante  se  autorizzata  -   non   inficiano   la   regolarita'
dell'autenticazione stessa. 
    La norma prosegue poi stabilendo che le decisioni  di  ammissione
di liste di candidati o di singoli candidati  da  parte  dell'ufficio
centrale regionale sono definitive,  non  revocabili  o  modificabili
dallo stesso ufficio e che contro le  decisioni  di  eliminazione  di
liste di candidati o di  singoli  candidati  puo'  essere  presentato
ricorso all'Ufficio centrale regionale entro ventiquattro  ore  dalla
comunicazione solo dai delegati  della  lista  cui  si  riferisce  la
decisione. 
    Le disposizioni  suddette  si  applicano  anche  ai  procedimenti
elettorali regionali in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge,  con  prevista   riapertura   dei   termini   per   la
presentazione delle liste. 
    L'art. 2 stabilisce poi che nelle consultazioni  per  il  rinnovo
degli  organi  regionali  fissate  per  il  28  e  29   marzo   2010,
l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature  ammesse
deve  avvenire  a  cura  dei  sindaci  non  oltre  il  sesto   giorno
antecedente la data della votazione. 
    Si  ritiene  che   le   richiamate   disposizioni   non   trovino
applicazione nel territorio di quelle Regioni che,  come  la  Regione
Toscana,  siano  dotate  di  leggi  elettorali  che  disciplinano  il
procedimento elettorale regionale: in tal senso si e' pronunciata  la
prima giurisprudenza amministrativa,  successiva  alla  pubblicazione
del D.L. in esame (Tar Lazio Sezione II bis  Ordinanza  n.  1120  del
2010). 
     Se cosi' e', la Regione Toscana non avrebbe interesse  alcuno  a
proporre  il  presente   ricorso   che,   conseguentemente,   sarebbe
inammissibile. 
    Tuttavia, poiche'  la  suddetta  interpretazione  non  e'  ancora
unanime, la Regione Toscana propone il presente ricorso per l'ipotesi
in cui la normativa venga ritenuta  applicabile  anche  alle  Regioni
dotate di legge  elettorale  regionale.  In  tale  caso  infatti  gli
articoli 1 e 2 del decreto legge n. 29 del 2010 sarebbe lesivo  delle
competenze regionali per i seguenti motivi di 
 
                            D i r i t t o 
 
1) Illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 per  violazione
dell'art. 122 primo comma Cost. 
    La legge costituzionale n. 1 del 1999 ha  modificato  l'art.  122
primo comma Cost. disponendo: «Il sistema di elezione  e  i  casi  di
ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente  e  degli  altri
componenti della Giunta regionale nonche' dei  consiglieri  regionali
sono disciplinati con legge della Regione  nei  limiti  dei  principi
fondamentali stabiliti con legge  della  Repubblica,  che  stabilisce
anche la durata degli organi elettivi». 
    Per evitare il vuoto normativo, il primo comma dell'art. 5  della
stessa legge costituzionale n. 1 del 1999 ha previsto che «fino  alla
data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e  delle  nuove
leggi elettorali  ai  sensi  del  primo  comma  dell'art.  122  della
Costituzione ... l'elezione del Presidente della Giunta regionale  e'
contestuale  al  rinnovo  dei  rispettivi  Consigli  regionali  e  si
effettua con  le  modalita'  previste  dalle  disposizioni  di  legge
ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali». 
    Dal combinato disposto delle citate disposizioni si evince che la
disciplina del procedimento elettorale  regionale  e'  affidata  alla
potesta' legislativa concorrente delle regioni,  con  la  conseguenza
che in materia si applicano le leggi regionali emanate  nel  rispetto
dei principi fondamentali stabiliti  dal  legislatore  statale;  fino
all'emanazione  delle  leggi  regionali,  la  disciplina  transitoria
risulta  costituita,  da  una  parte  dalle  disposizioni  di   rango
costituzionale sulla forma di  governo  regionale,  dall'altra  dalla
normativa di legge statale ordinaria ( legge n. 108 del  1968;  legge
n.  43  del  1995)  sul  sistema  di  elezione  e  sul   procedimento
elettorale. 
    Il superamento della disciplina  transitoria  posta  dell'art.  5
della legge costituzionale n. 1 del 1999  avviene  con  l'entrata  in
vigore della legge regionale emanata, come detto,  nel  rispetto  dei
principi posti dal  legislatore  statale,  secondo  la  regola  della
potesta' legislativa concorrente. 
    Lo Stato ha fissato i principi fondamentali della materia con  la
legge n. 164 del 2004; da parte sua la Regione Toscana  ha  approvato
il nuovo Statuto e con le leggi regionali n.25 del  2004  (Norme  per
l'elezione del Consiglio regionale  e  del  Presidente  della  Giunta
regionale) e  n.  74  del  2004  ha  esercitato  appieno  le  proprie
competenze in materia  elettorale  ponendo  una  normativa  che,  per
quanto concerne il sistema di voto ed il procedimento elettorale,  e'
completa, autosufficiente e, quindi, completamente sostitutiva  delle
leggi statali che, ormai, disciplinano le elezioni regionali solo  in
via suppletiva. 
    In particolare, come sopra rilevato, gli aspetti disciplinati nel
recente  D.L.  n.  29  del  2010  riguardano:  i   termini   per   la
presentazione delle liste, l'autenticazione delle firme, le decisioni
dell'Ufficio centrale regionale. 
    Ebbene  tali  aspetti  sono  gia'  compiutamente  normati   dalla
legislazione regionale. 
    In particolare, l'art. 3 della L.R. n. 74 del 2004 disciplina  le
modalita' di presentazione delle liste dei candidati; l'art. 12 della
L.R. n. 25 del 2004 e l'art. 4 della L.R. n. 74 del 2004 disciplinano
le modalita' ed i termini della presentazione delle candidature  alla
carica di Presidente della Giunta regionale; i successivi artt. 5 e 6
disciplinano le operazioni dell'Ufficio centrale  circoscrizionale  e
dell'ufficio centrale regionale, compresi i termini  e  le  modalita'
per l'opposizione a  quest'ultimo;  infine  l'art.  7  disciplina  le
operazioni di stampa dei manifesti e delle schede elettorali. 
    L'applicabilita' della  legge  elettorale  regionale  rispetto  a
quella  statale  e'  stata  confermata  da   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale. 
    Nella sentenza n. 196 del 2003 e' affermato che  il  procedimento
di elezione del Consiglio e' divenuto ormai di competenza concorrente
della Regione ai sensi  del  nuovo  art.  122,  primo  comma,  Cost.,
sicche' non puo'  essere  contestato  che  la  strutturazione  di  un
sistema elettorale regionale permette alle Regioni di intervenire sul
procedimento. 
    Le   impugnate   disposizioni,    ove    ritenute    applicabili,
interferirebbero con le suddette leggi  regionali,  modificandole  in
violazione  dell'art.  122  primo  comma  Cost.  Conseguentemente  il
legislatore nazionale non puo' intervenire  in  un  ambito  materiale
ormai  affidato  al  legislatore  regionale  dall'art.  122  Cost.  e
concretamente disciplinato dalla legge regionale. 
2) Illegittimita' costituzionale degli artt.  1  e  2  per  ulteriore
violazione dell'art. 122 primo comma Cost. 
    Potrebbe essere eccepito che le  disposizioni  impugnate  dettino
principi fondamentali della materia, con conseguente  applicabilita',
per tale motivo, anche alle Regioni  che  hanno  formato  la  materia
stessa, stante la potesta' legislativa concorrente prevista dall'art.
122 primo comma Cost. 
     La  tesi  pero'  non  appare  fondata  perche'  le  disposizioni
impugnate sono norme autoapplicative, puntuali  e  di  dettaglio  che
riaprono i termini di  presentazione  delle  liste,  che  dettano  le
modalita' per l' autenticazione delle firme,  dunque  prive  di  quei
caratteri di astrattezza e generalita' che  devono  caratterizzare  i
principi fondamentali; ne' si tratta di  disposizioni  che  esprimono
scelte fondamentali. 
    Pertanto quindi non si puo' ritenere che gli  articoli  impugnati
siano espressione  di  principi  idonei  a  limitare  il  legislatore
regionale  in  materia  elettorale,  con  riferimento  alle  elezioni
regionali. 
    I principi della materia,  inoltre,  devono  essere  ragionevoli,
mentre nel caso in esame non ricorre tale requisito. Infatti, come e'
stato osservato, considerare assolto l'obbligo di presentazione delle
liste per il solo  fatto  che  i  delegati  muniti  della  prescritta
documentazione siano nei locali entro l'orario stabilito e' un  fatto
giuridicamente privo di significato, perche' entrare in un locale non
vuol dire avere la documentazione; si puo' entrare con una busta  che
in realta' e' vuota. 
    Dunque la norma in parola contiene una vera e  propria  sanatoria
che e' finalizzata ad ammettere chi non ha rispettato la legge. 
    Ma questa sanatoria non  puo'  essere  considerata  un  principio
della materia. 
    Parimenti non e' ragionevole sostenere l' irrilevanza sostanziale
della verifica dell'autorita' autenticante,  perche'  cio'  significa
ammettere tutte le firme, senza alcun controllo. 
    La  ravvisata  irragionevolezza  e'  dunque  ulteriore   conferma
dell'assenza, nelle  norme  in  esame,  del  carattere  di  principio
fondamentale della materia. 
    Gli eccepiti vizi non possono ritenersi superati dal fatto che il
decreto legge qualifica le  norme  impugnate  quali  disposizioni  di
interpretazione autentica. 
    Tale qualificazione, infatti, non corrisponde alla reale sostanza
del  contenuto  delle  norme  impugnate.  E'  noto   che   la   legge
interpretativa spiega quale, tra piu'  interpretazioni  astrattamente
possibili, sia quella da  scegliere,  in  base  alla  «ratio  iuris»;
evidentemente essa non ha alcun carattere innovativo. 
    Nel caso in esame, invece, si introduce una riapertura di termini
altrimenti scaduti, si stabiliscono  nuove  modalita'  in  base  alle
quali ritenere autenticate le firme  e  quindi  si  tratta  di  nuove
disposizioni che incidono in una  materia  regionale,  in  violazione
all'art. 122  primo  comma  Cost.  Tale  violazione,  in  ogni  caso,
sussiste anche nel caso in cui le norme  fossero  ritenute  realmente
interpretative.  Infatti,  poiche'  l'art.  122  primo  comma   Cost.
attribuisce alla potesta' legislativa  regionale  la  disciplina  del
procedimento elettorale regionale, il legislatore nazionale non  puo'
intervenire  neppure  con  norme  interpretative   in   tale   ambito
materiale, perche' anche tali norme sono espressione  della  potesta'
legislativa che nella materia elettorale  delle  Regioni  e'  ammessa
solo nei limiti  dei  principi  fondamentali  della  materia  e  tale
carattere, come sopra rilevato, non e' ravvisabile negli articoli 1 e
2 in oggetto.