Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri  pro  tempore,
organicamente  patrocinato  dall'Avvocatura  generale  dello   Stato,
presso i cui Uffici in Roma, alla via dei Portoghesi  n.  12,  e'  ex
lege domiciliato, nei confronti della Regione  Calabria,  in  persona
del  Presidente  della  Giunta  Regionale   pro   tempore,   per   la
dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  degli  articoli  1,
comma 2, lett. d), e 2, comma 1, della legge della  Regione  Calabria
dell'11 febbraio 2010, n. 5, approvata dal  Presidente  della  Giunta
Regionale quale Commissario ad acta con decreto n. 24 del 9  febbraio
2010, pubblicata sul B.U.R. del  22  febbraio  2010,  n.  3,  recante
«Attuazione dell'Intesa sancita in data  1°  aprile  2009,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  tra  Stato,
Regioni ed Autonomie  locali,  concernente  misure  per  il  rilancio
dell'economia  attraverso  l'attivita'  edilizia  -   Approvata   dal
Presidente della Giunta  Regionale  quale  Commissario  ad  acta  con
decreto n. 24 del 9 febbraio 2010». 
    La legge  regionale,  riportata  in  epigrafe,  viene  impugnata,
giusta deliberazione del Consiglio dei  Ministri  in  data  12  marzo
2010, per le seguenti motivazioni. 
    La legge regionale, che, in attuazione dell'Intesa stipulata  tra
Stato e Regioni il  1°  aprile  2009,  reca  misure  urgenti  per  il
rilancio economico, per la riqualificazione del  patrimonio  edilizio
esistente,  per  la  prevenzione  del  rischio  sismico  e   per   la
semplificazione  amministrativa  nel  settore  edilizio,  presenta  i
seguenti profili di illegittimita' costituzionale. 
    L'art. 1 contiene una enunciazione degli obiettivi da perseguire,
parzialmente riproduttivi di quanto contenuto nella suddetta intesa. 
    Il comma 2, lettera d), del prefato articolo, nella misura in cui
prevede la possibilita'  di  realizzare  interventi  straordinari  di
demolizione  e  ricostruzione   con   ampliamento   per   edifici   a
destinazione residenziale entro il limite del  35%  della  volumetria
esistente, senza escludere gli interventi  ricadenti  nelle  zone  ad
elevato rischio individuati dai  piani  di  bacino  o  dai  piani  di
stralcio di cui alla legge n.  183/1989,  contrasta  con  l'art.  65,
comma 4,  5  e  6  del  d.lgs.  n.  152/2006  in  base  al  quale  le
prescrizioni piu' restrittive di tutela dell'ambiente contenute negli
atti  di   pianificazione   hanno   carattere   vincolante   e   sono
sovraordinate ai piani territoriali e programmi regionali. 
    Si evidenzia pertanto un contrasto con l'art. 117, secondo comma,
lettera s) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza in
materia di tutela dell'ambiente. 
    Il successivo art. 2, comma 1, prevede che «La  Giunta  regionale
adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
legge, ogni conseguente disciplina attuativa di natura regolamentare,
nel rispetto degli obbiettivi individuati all'articolo precedente». 
    Si rappresenta che la legge in esame, adottata a distanza  di  un
anno dalla sottoscrizione dell'Intesa, piu'  sopra  menzionata  ed  a
seguito di  commissariamento,  come  previsto  nell'Intesa  medesima,
subordina la sua reale efficacia  all'emanazione  di  una  successiva
disciplina  attuativa,  di  natura   regolamentare,   con   ulteriore
differimento  dei  termini  per  la  concreta   realizzazione   degli
interventi. 
    In cio', la legge non rispetta l'accordo succitato e quindi viola
il principio della leale collaborazione di cui agli artt. 117  e  118
della Costituzione.