Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici domicilia per legge in Roma, in via dei Portoghesi n.  12,
contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente in carica pro
tempore per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  della
legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, recante «Norme in  materia  di
energia e piano di indirizzo energetico ambientale  regionale  d.lgs.
n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007», pubblicata nel B.U.R. n.  2
del 19 gennaio 2010, ed  in  particolare  degli  articoli  7  e  8  e
dell'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (PIEAR),
nei limiti indicati nel presente ricorso. 
    La legge regionale in epigrafe reca norme in materia  di  energia
ed approva il  Piano  di  indirizzo  energetico  ambientale,  che  ne
costituisce  parte  integrante,   e   ne   disciplina   gli   effetti
conseguenti. La legge detta,  inoltre,  ulteriori  norme  in  materia
ambientale,  che  modificano  la  1.r.  n.  47/1998,  contenente   la
disciplina della valutazione di impatto ambientale  e  norme  per  la
tutela  dell'ambiente,  recano  disposizioni  concernenti   l'energia
nucleare. 
    Ritenendo che la legge in questione e, in particolare, gli  artt.
7 e 8 e l'Appendice A al Piano  di  Indirizzo  Energetico  Ambientale
(PIEAR) si pongano in contrasto con la Costituzione, il Consiglio dei
ministri,  nella  seduta  del  4  febbraio  2010,  ne  ha  deliberato
l'impugnazione dinanzi a codesta ecc.ma Corte. Impugnazione che viene
proposta con il presente ricorso per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
 I - In relazione all'art. 7, comma 1, lettera c),  punto  25,  della
l.r.  in  epigrafe:  Violazione  dell'art.  117,  Cost.,  sotto  vari
profili. 
    L'art. 7, comma 1, lettere c) e d), della l.r. in questione -  al
fine  di  garantire  «opportune  forme  di   coordinamento»   tra   i
procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione  unica,  per
la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di  energia
elettrica alimentati da fonti  rinnovabili,  per  gli  interventi  di
modifica, potenziamento, rifacimento e riattivazione  degli  impianti
predetti,  nonche'  per  le  opere  connesse  e   le   infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi
con  quanto  stabilito  dalla  legge  regionale  n.   47/1998   sulla
valutazione d'impatto ambientale (VIA) - modifica gli allegati A e  B
di quest'ultima legge, in relazione ad alcune tipologie  di  progetti
che devono essere sottoposti alla VIA. 
    In particolare con le disposizioni di cui alla lettera c) vengono
menzionati all'allegato A della citata 1.r. n. 47/1998, «25. Progetti
relativi  ad  impianti  di  produzione   di   energia   mediante   lo
sfruttamento del vento con potenza  installata  superiore  ad  1  MW.
Soglia in aree naturali protette 0,5 MW». 
    Tale  previsione  contrasta  con  quanto  stabilito  dal  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente),  nel  testo
attualmente  in  vigore,  che,  all'Allegato  III   alla   Parte   I,
punto c-bis), prevede la necessita' di VIA senza alcuna previsione di
soglie minime di potenza installata, per la tipologia degli «Impianti
eolici per la produzione di energia elettrica, con  procedimento  nel
quale e' prevista la partecipazione obbligatoria  del  rappresentante
del Ministero per i beni e le attivita' culturali.». 
    Pertanto, mentre la legge regionale consente la realizzazione, in
assenza di VIA, di impianti al di sotto delle  soglie  stabilite,  la
normativa  statale  di  riferimento   sopra   citata,   non   facendo
riferimento  ad  alcuna   soglia,   comporta   l'obbligatorieta'   di
sottoporre alle relative  procedure  in  materia  di  VIA  tutti  gli
interventi e quindi anche quelli al  di  sotto  delle  soglie  recate
dalla legge regionale in questione. 
    La norma regionale, quindi, dettando  disposizioni  in  contrasto
con la normativa nazionale vigente, di derivazione comunitaria, viola
gli standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente, in violazione
sia  dell'art.  117,  comma  1  Cost.,  che  obbliga  il  legislatore
regionale al il rispetto dei vincoli comunitari, sia  dell'art.  117,
comma 2, lett. s), Cost., ai sensi del quale  spetta  allo  Stato  la
legislazione  esclusiva  in  materia  di  «tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema». 
II. -  In  relazione  all'art.  8  della  1.r.  in  epigrafe:   II.1.
Violazione dell'art. 117,  secondo  comma,  lett.  d),  e),  h),  s),
nonche' dell'art. 120, primo comma, della Costituzione e dei principi
di sussidiarieta', leale collaborazione e ragionevolezza. 
    L'art. 8, della  1.r.  Basilicata  n.  1/2010  stabilisce  quanto
segue: «In ossequio ai principi di sussidiarieta',  ragionevolezza  e
leale collaborazione, in mancanza di intesa tra lo Stato e la Regione
Basilicata, nel  territorio  lucano  non  possono  essere  installati
impianti di produzione  di  energia  nucleare,  di  fabbricazione  di
combustibile nucleare, di stoccaggio di combustibile irraggiato e dei
rifiuti radioattivi, ne' depositi di materiali e rifiuti radioattivi»
Dunque la norma citata vieta, in linea generale  e  «in  mancanza  di
intesa tra lo Stato e la  Regione»,  l'installazione  nel  territorio
regionale: 
        a) di impianti di produzione di energia nucleare; 
        b) di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare; 
        c) di impianti di stoccaggio del  combustibile  irraggiato  e
dei rifiuti radioattivi; 
        d) di depositi di materiali e rifiuti radioattivi. 
    Come la giurisprudenza di codesta Corte  ha  precisato  in  varie
occasioni,  con  riguardo  ai  depositi  di   rifiuti   e   materiali
radioattivi, l'intervento del legislatore regionale volto a  vietarne
o limitarne la presenza sul territorio regionale viola la  competenza
esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell'ambiente  e
dell'ecosistema dall'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,
nonche' il vincolo generale imposto alle Regioni dall'art. 120, primo
comma, Cost., che vieta ogni  misura  atta  a  ostacolare  la  libera
circolazione delle cose e delle persone fra  le  Regioni  (sentt.  29
gennaio 2005, n. 62; 28 giugno 2006,  n.  247,  relativa  anche  allo
stoccaggio di materiali nucleari). 
    A tale riguardo, e piu' in generale, con riferimento al  deposito
e allo stoccaggio di rifiuti pericolosi (v. anche  sentt.  21  aprile
2005, n. 161; 23 gennaio 2009, n. 10), codesta Corte ha precisato che
«alle regioni e' sempre interdetto adottare  misure  di  ogni  genere
capaci di ostacolare in qualsiasi modo la libera  circolazione  delle
persone e delle cose tra le regioni, e una normativa che precluda  il
transito e la presenza, anche provvisoria, di materiali  nucleari  e'
precisamente una misura fra quelle  che  alle  Regioni  sono  vietate
dalla  Costituzione.  La  comprensibile  spinta,  spesso  presente  a
livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il  rispettivo
territorio degli oneri connessi, non puo' tradursi in un  impedimento
insormontabile alla  realizzazione  di  impianti  necessari  per  una
corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio  di
interessi di rilievo ultraregionale.». Occorre, infatti, «tener conto
della  eventuale  irregolare  distribuzione  nel   territorio   delle
attivita'  che  producono  tali  rifiuti,  nonche',  nel  caso  dello
smaltimento di rifiuti radioattivi, della necessita' di trovare  siti
particolarmente idonei per conformazione del terreno  e  possibilita'
di collocamento in sicurezza dei rifiuti medesimi» (sent. n. 62/2005,
cit.). 
    L'orientamento suddetto, inoltre, si  fonda  sulla  constatazione
che  la  disciplina  ambientale,  investendo   l'ambiente   nel   suo
complesso, viene a funzionare come un limite alla disciplina  che  le
Regioni e le Province autonome  dettano  in  altre  materie  di  loro
competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo  derogare
o peggiorare il livello di tutela ambientale  stabilito  dallo  Stato
(sent. 14 novembre 2007, n. 378) e interventi preclusivi come  quello
in esame non possono giustificarsi nemmeno  invocando  la  competenza
regionale concorrente  in  materia  di  salute  pubblica,  protezione
civile e tutela del territorio (v. ancora sent. n. 62/2005, cit.). 
    Dunque, con  riferimento  al  deposito  di  materiali  e  rifiuti
radioattivi, la legge impugnata non fa che riprodurre una  situazione
di illegittimita' gia' censurata in  passato  da  codesta  Corte  con
riguardo a leggi di altre  Regioni  che  disciplinavano  la  medesima
fattispecie e tanto  basterebbe  a  giustificare  l'accoglimento  del
ricorso sul punto. 
    Ne' la legittimita' della disposizione in esame  potrebbe  essere
affermata considerando che la preclusione in  esame  e'  condizionata
all'assenza di intese con lo Stato sulla localizzazione dei depositi.
In primo luogo perche', nella giurisprudenza citata, codesta Corte ha
gia' espressamente precisato che i principi sopra richiamati  operano
anche in caso di ostacolo anche temporaneo  alla  circolazione  o  al
deposito dei materiali e  rifiuti  in  questione;  in  secondo  luogo
perche'  l'evidente  esigenza  unitaria   sottostante   alla   tutela
ambientale, affermata nelle suddette pronunce, fonda in modo pieno ed
esclusivo la competenza statale in materia, senza che, per consentire
l'esercizio delle suddette attivita', sia  necessaria  alcuna  intesa
con la Regione interessata. 
    La  disposizione  censurata,   peraltro,   subordina   all'intesa
predetta anche l'installazione di impianti di produzione  di  energia
nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare e di  stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. 
    Sul punto la legge  regionale  pone  un  evidente  ostacolo  alla
realizzazione della strategia energetica nazionale,  con  particolare
riferimento alla scelta di riattivare  nel  Paese  la  produzione  di
energia nucleare. 
    Al riguardo occorre ricordare che l'art. 7  del decreto-legge  n.
112/2008, convertito in legge n.133/2008 ha demandato al  Governo  la
definizione della strategia energetica  nazionale,  perseguendo,  tra
l'altro, l'obiettivo della realizzazione sul territorio nazionale  di
impianti di produzione di energia nucleare (comma 1, lettera d). 
    Inoltre con l'art. 25 della legge n. 99/2009 e'  stata  conferita
al Governo la delega ad emanare, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata Stato Regioni ed autonomie locali,  uno  o  piu'
decreti legislativi di  riassetto  normativo  recanti  la  disciplina
della  localizzazione  nel  territorio  nazionale  di   impianti   di
produzione  di   energia   elettrica   nucleare,   di   impianti   di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei  sistemi  di  stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei rifiuti  radioattivi,  nonche'  dei
sistemi  per  il  deposito  definitivo  dei   materiali   e   rifiuti
radioattivi  e  per  la  definizione  delle  misure  compensative  da
corrispondere  e  da   realizzare   in   favore   delle   popolazioni
interessate. 
    Il  ritorno  al  nucleare   assume   una   rilevanza   strategica
particolare sotto tre profili: il cambiamento climatico, la sicurezza
dell'approvvigionamento e la competitivita' del  sistema  produttivo.
Si  tratta,  all'evidenza,  di  questioni  che  travalicano  in  modo
consistente i meri interessi territoriali e locali,  e  che  traggono
origine anche da esigenze globali internazionali, che non possono che
trovare risposta in soluzioni  complessivamente  definite  a  livello
nazionale. 
    Attraverso la nuova politica energetica e  ambientale,  approvata
dal Consiglio europeo a marzo 2008, 1'UE si e' impegnata a mettere in
opera l'iniziativa «20-20-20»: ridurre di almeno il 20% le  emissioni
di gas a effetto serra, aumentare la parte delle energie  rinnovabili
al 20% e migliorare l'efficacia energetica del 20%,  entro  il  2020.
Inoltre, gli esperti del  gruppo  di  lavoro  intergovernativo  delle
Nazioni Unite IPCC sono giunti alla conclusione che le  emissioni  di
CO2, in particolare quelle  derivanti  dalla  produzione  di  energia
elettrica, che rappresentano la quota  preponderante,  devono  essere
dimezzate per riportare ad un livello tollerabile le conseguenze  del
cambiamento climatico di origine antropica. E' stato stimato  che,  a
fronte dell'emissione totale di 10 miliardi di tonn/anno di  CO2  dal
sistema  mondiale  di  produzione  di  energia  elettrica,  l'energia
nucleare prodotta nel mondo evita l'emissione di circa 2 miliardi  di
tonn/anno. L'energia nucleare si presenta, quindi, come l'unica fonte
capace  di  rispondere   al   requisito   fondamentale   di   fornire
elettricita' su vasta scala, permettendo al tempo stesso il  rispetto
delle limitazioni delle emissioni di gas serra. 
    La sua adozione puo' quindi dirsi  funzionale  ad  esigenze,  non
soltanto di carattere ambientale, ma anche connesse ad obblighi dello
Stato in ambito comunitario ed internazionale. 
    Per quanto attiene alla  sicurezza  dell'approvvigionamento,  che
incide sulla competitivita' delle imprese e sul benessere dei popoli,
e' ormai chiaro, in base agli accadimenti, anche recenti, la maggiore
esposizione degli Stati e delle comunita' nazionali alle instabilita'
e ai rischi geopolitici dei mercati  internazionali,  che  presentano
serie incognite sia  dal  punto  di  vista  della  continuita'  delle
forniture che  da  quello  della  volatilita'  delle  quotazioni  dei
combustibili  fossili  (una  buona  risposta  in  tal   senso   viene
dall'uranio, la cui origine  prescinde  dai  Paesi  al  momento  piu'
esposti a simili turbamenti politici ed il cui  costo  concorre  solo
per il 5% circa al prezzo di produzione del  Kwh).  Peraltro  occorre
ricordare che il Consiglio d'Europa, riunitosi il  15  e  16  ottobre
2008,  ha   indicato   come   priorita'   per   I'UE   la   sicurezza
dell'approvvigionamento,  chiedendo  che  si  accelerino   i   lavori
relativi. In  materia  di  competitivita'  occorre  salvaguardare  il
sistema produttivo  nazionale,  la  cui  capacita'  di  difesa  e  di
concorrere sui mercati  internazionali  e'  minacciata  da  prezzi  e
tariffe dell'energia generalmente piu' elevati nel confronto  europeo
e internazionale (i prezzi dell'elettricita' e del gas per le imprese
in Italia sono superiori di un terzo ai  prezzi  dei  maggiori  paesi
dell'UE), senza tener conto del  fatto  che  la  bolletta  energetica
italiana ha pesato, nel 2008,  per  55  miliardi  di  curo,  e  rende
negativa la bilancia commerciale dello Stato italiano. 
    Sul piano piu' strettamente giuridico, le assolute peculiarita' e
le potenzialita' tipiche dell'energia nucleare, tutte  espressive  di
interessi unitari e non frazionabili, chiamano in causa le competenze
legislative, anche esclusive, dello Stato sotto diversi  profili,  la
cui prevalenza rispetto alla materia concorrente  della  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia»  ben  puo'  essere
presa in considerazione, secondo un'impostazione alla  quale  codesta
Corte ha acceduto anche di recente in altre fattispecie (sent. n.  88
del 2009). 
    Vengono, in primo luogo, in rilievo le indiscutibili implicazioni
connesse con la produzione di tale tipo  di  energia  in  termini  di
ordine pubblico e di sicurezza (sulla quale  si  segnala  la  recente
sentenza n. 18/2009 di codesta Corte, con cui, riferendo la sicurezza
del traffico aereo all'ambito di  competenza  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lett.  h,  Cost.,  si  e'  notevolmente  allargato  il
perimetro  della  materia  in  questione,  rispetto  all'impostazione
contenuta nella precedente giurisprudenza costituzionale). 
    Ancora,  le  norme  dirette  ad  assicurare  la  c.d.  «sicurezza
nucleare» sono riconducibili  anche  alla  materia  «sicurezza  dello
Stato», riservata dalla lett. d) art.  117  Cost.  alla  legislazione
esclusiva statale. 
    Non  vanno,  inoltre,  dimenticate,   le   esigenze   di   tutela
dell'ambiente  sottese  alla  disciplina  della   localizzazione   di
impianti nucleari, nonche', ovviamente, dei sistemi per lo stoccaggio
e  il  deposito  dei  rifiuti  radioattivi.  Cio'  che  evidenzia  la
riconducibilita' delle norme impugnate  ad  un'ulteriore  materia  di
competenza esclusiva statale, e cioe' la  «tutela  dell'ambiente  [e]
dell'ecosistema» di cui alla lett. s) del secondo comma dell'art. 117
Cost. 
    Concorre,  infine,  con  le  materie  di  competenza  legislativa
esclusiva  statale  sin  qui  indicate   anche   la   materia   della
concorrenza, quanto meno con riferimento all'allocazione di  impianti
di produzione di energia nucleare  ed  agli  impianti  connessi  alla
stessa, trattandosi di attivita' imprenditoriali esercitate in regime
di mercato, nelle quali il potere del legislatore statale di  dettare
disposizioni  in  materia  si  giustifica  anche  in  relazione  alla
necessita' di garantire in  modo  uniforme  su  tutto  il  territorio
nazionale, fermi restando i profili di sicurezza e  ambientali  sopra
richiamati,  il  reperimento  delle  risorse  per  l'esercizio  della
predetta attivita' anche  in  termini  di  aree  ove  installare  gli
impianti. 
    In base alle considerazioni che precedono, la materia concernente
la localizzazione degli impianti di produzione di  energia  nucleare,
nonche' di stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e  dei  rifiuti
radioattivi, nonche' quella  relativa  ai  depositi  di  materiali  e
rifiuti radioattivi nella misura in cui  fanno  parte  del  ciclo  di
produzione dell'energia nucleare,  rientra,  evidentemente,  a  vario
titolo nella competenza legislativa esclusiva dello Stato,  ai  sensi
delle disposizioni costituzionali sopra richiamate. 
    Pertanto le disposizioni  della  legge  regionale  impugnata  che
precludono  l'installazione  degli   impianti   in   questione   sono
illegittime per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere  d),
e), h), s). 
    In  base  a  considerazioni  analoghe  a   quelle   mosse   dalla
giurisprudenza di codesta Corte richiamata in relazione al transito e
alla presenza di materiali nucleari provenienti da  altri  territori,
si profila, altresi', anche in relazione  alla  preclusione  di  tali
attivita' disposta dalla legge in questione, la violazione  dell'art.
120, primo comma, Cost. 
II.2. - In subordine: violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    In subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse  che  la
materia oggetto delle disposizioni  del  citato  art.  8  della  1.r.
rientri, con riguardo all'installazione di impianti di produzione  di
energia  nucleare  e  alle  attivita'  connesse,  nella  materia   di
legislazione concorrente afferente la produzione, il trasporto  e  la
distribuzione  nazionale  dell'energia,   ovvero   il   governo   del
territorio (ma  quest'ultima  materia  e',  a  nostro  avviso,  fuori
questione, esorbitando dai suoi limiti  l'inibizione  sul  territorio
regionale di una attivita' produttiva), la normativa  impugnata,  nel
vietare le attivita' suddette  in  assenza  di  intesa  tra  Stato  e
Regione, ovvero nel  subordinare  il  loro  esercizio  all'intesa  in
questione, dovrebbe considerarsi illegittima per violazione dell'art.
117,  terzo  comma,  Cost.,  in  quanto  la  previsione  dell'intesa,
riguardando una scelta di carattere generale, in ipotesi  applicabile
a tutte le regioni, atterrebbe  comunque  alla  potesta'  legislativa
concorrente di determinare i  principi  fondamentali  della  materia.
Inoltre non puo' ritenersi che la  potesta'  legislativa  concorrente
della Regione possa spingersi ad imporre un'intesa allo Stato, per di
piu' vietando, in mancanza della stessa, l'esercizio di  un'attivita'
produttiva cosi' importante. 
    Per inciso si noti che, con il ricordato art. 25 della  legge  n.
99/2009, il legislatore statale ha delegato  il  Governo  ad  emanare
disposizioni  per  la  localizzazione  nel  territorio  nazionale  di
impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti  di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei  sistemi  di  stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei rifiuti  radioattivi,  nonche'  dei
sistemi  per  il  deposito  definitivo  dei   materiali   e   rifiuti
radioattivi  e  per  la  definizione  delle  misure  compensative  da
corrispondere  e  da   realizzare   in   favore   delle   popolazioni
interessate. 
    Secondo  la  ricostruzione  ipotizzata  nel  presente  motivo  di
ricorso,  la  normativa  statale  in  questione,  ed  la  conseguente
legislazione delegata, dovrebbero considerarsi esercitate appunto  ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Pertanto la normativa regionale impugnata  dovrebbe  considerarsi
illegittima,  per  un  verso,  anche  per  violazione  dei   principi
fondamentali  gia'  emanati  dal  legislatore;  per  un  altro  verso
perche', esorbitando dai limiti del  potere  legislativo  concorrente
della Regione, ha invaso  la  sfera  di  competenza  del  legislatore
statale, nella parte in cui la stessa non e' stata esercitata. 
II.2 - In via ulteriormente subordinata: Violazione degli artt. 118 e
120  Cost.,   nonche'   dei   principi   di   sussidiarieta',   leale
collaborazione e ragionevolezza. 
    Per altro verso, sempre ove si ritenesse che l'art. 8 della legge
regionale  impugnata  sia  stato  adottato  in  un  ambito  materiale
riservato alla legislazione concorrente,  escluso  che,  come  si  e'
detto,  lo  strumento   dell'intesa   possa   essere   invocato   per
condizionare allo stesso l'esercizio di attivita' la  cui  disciplina
forma anche oggetto di principi fondamentali dettati dal  legislatore
statale, occorre rilevare  che  tale  strumento  e'  stato  preso  in
considerazione dalla giurisprudenza di codesta Corte nell'ipotesi  in
cui, in considerazione delle esigenze di  disciplina  unitaria  della
materia, il legislatore statale  abbia  esercitato  la  "chiamata  in
sussidiarieta'" delle funzioni  amministrative  connesse  al  settore
regolato con legge statale, in applicazione dell'art. 118 Cost., come
strumento idoneo a garantire quell'attivita' concertativa di  livello
orizzontale, volta a salvaguardare la parita'  tra  Stato  e  Regioni
nell'esercizio delle suddette funzioni (v. sent. n. 303 del  2003  e,
nello specifico settore dell'energia, sent. n. 383/2005). 
    In  effetti  dai  principi  della  citata   delega   legislativa,
attualmente  in  esercizio  da  parte  del  Governo,  puo'  desumersi
l'attribuzione  allo  Stato  di  numerose   funzioni   amministrative
connesse alla localizzazione degli impianti nucleari, sia pure con la
partecipazione delle altre istituzioni territoriali e locali. 
    Ma anche ove tale scelta legislativa  dovesse  considerarsi,  non
gia'  espressione   dell'esercizio   della   competenza   legislativa
esclusiva del legislatore statale, bensi' espressione di «chiamata in
sussidiarieta'» di dette funzioni, e anche  ove  si  considerasse  la
normativa regionale impugnata come  volta  a  disciplinare  attivita'
amministrative (il che e' assai dubbio), e' evidente che, anche sulla
base dei principi affermati dalla citata giurisprudenza della  Corte,
l'intesa in questione dovrebbe essere  disciplinata  dal  legislatore
statale, nel momento in cui attrae a  se'  quelle  competenze  e  non
certo dal legislatore regionale. 
    Sotto tale profilo, pertanto,  la  normativa  impugnata  dovrebbe
considerarsi assunta in violazione dell'art. 118 Cost. e dei principi
affermati da codesta Corte in applicazione dello stesso. 
    Inoltre,   come    precisato    sempre    dalla    giurisprudenza
costituzionale (v.  sent.  n.  383/2005  cit.),  «L'esigenza  che  il
conseguimento di queste intese sia  non  solo  ricercato  in  termini
effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche
agevolato  per  evitare  situazioni  di  stallo,  potra'   certamente
ispirare  l'opportuna  individuazione,  sul  piano  legislativo,   di
procedure  parzialmente  innovative  volte  a   favorire   l'adozione
dell'atto  finale  nei  casi  in  cui  siano  insorte  difficolta'  a
conseguire l'intesa». 
    Fermo restando che la Regione non avrebbe avuto in alcun caso  il
potere di disciplinare l'intesa in questione, la norma che la prevede
risulta  illegittima  anche  in  quanto,  invadendo   la   competenza
legislatore statale,  inibisce  a  quest'ultimo  la  possibilita'  di
prevedere adeguati strumenti del tipo in discorso, anche di carattere
sostitutivo, e percio' viola ulteriormente  l'art.  118,  l'art.  120
Cost., nonche' i principi di sussidiarieta', leale  collaborazione  e
ragionevolezza. 
II.4. - Violazione dell'art. 41 Cost. 
    L'art.  8  della  regionale  impugnata,   infine,   nel   vietare
immotivatamente la produzione di energia nucleare,  la  fabbricazione
del combustibile, il suo stoccaggio e quello dei rifiuti in un'intera
regione, incide sulla liberta' di  concorrenza  degli  operatori  del
settore, sottraendo agli  stessi  la  possibilita'  di  allocare  una
centrale e di produrre energia nel luogo ritenuto  piu'  idoneo,  pur
nel rispetto di parametri stabiliti dalle  norme  e  dalle  autorita'
pertinenti.  Peraltro,  la  norma  regionale   limita   la   liberta'
d'iniziativa economica per motivi, ossia la  mancata  intesa  con  lo
Stato, che non hanno niente a che vedere con i limiti di cui all'art.
41 Cost. 
    Lo stesso, pertanto, deve ritenersi assunto anche  in  violazione
di tale disposizione costituzionale. 
III - In relazione all'Appendice A al Piano di  Indirizzo  Energetico
Ambientale  (PIEAR)  Allegato  alla  1.r.   Basilicata   n.   1/2010:
Violazione dell'art. 117, Cost., sotto vari profili. 
    Infine,  nell'Appendice  A  al  Piano  di  Indirizzo   Energetico
Ambientale (PIEAR), che, ai sensi dell'art. 1, comma  1  della  legge
regionale impugnata ne costituisce parte integrante,  vengono  posti,
ai  punti  2.1.2.1,  2.2.2.  e  2.2.3.1,  vincoli  aprioristici  alla
realizzazione di determinati impianti nelle aree Natura 2000, laddove
il  preventivo  esperimento  della  Valutazione  d'incidenza  di  cui
all'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 («Regolamento  recante
attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della  flora  e  della
fauna selvatiche»), potrebbe, eventualmente, consentire la  tipologia
di intervento in esame. 
      
    Anche in questo caso quindi si  evidenzia  un  contrasto  con  la
normativa nazionale vigente di derivazione comunitaria, in violazione
degli standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente, e quindi in
violazione  sia  dell'art.  117,  comma  1  Cost.,  che   impone   al
legislatore regionale il rispetto dei  vincoli  comunitari,  sia  con
l'art. 117 comma 2, lett. s), Cost., ai sensi del quale lo  Stato  ha
legislazione  esclusiva  in  materia  di  «tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema».