IL TRIBUNALE 
 
    Letti gli atti, lette le note depositate dalle parti, sciogliendo
la riserva assunta nel procedimento iscritto  al  n.  308/2001  Ruolo
Gen. Cont., avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del  danno
da incidente automobilistico e vertente tra: 
        De Fusco  Giancarlo,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti
Francesco Buco, Alessandro Fastoso e Angelo Razzano ed  elettivamente
domiciliato presso il loro studio in Sessa Aurunca (Caserta) al viale
Trieste Residenza Augustea B/6, in virtu' di procura a margine  della
comparsa di costituzione in sostituzione del precedente  difensore  -
attore, e 
        Assicurazioni Generali S.p.a., in  persona  dei  suoi  legali
rappresentanti rag. Adrian  Bruno  Trevisan  e  dott.  Erminio  Oscar
Rigillo, nella qualita' di Impresa Designata per la liquidazione  dei
danni di competenza del F.G.V.S., rappresentata  e  difesa  dall'avv.
Pietro Russo ed elettivamente domiciliata presso  il  suo  studio  in
Caianello alla via Russi n. 3, in virtu' di  mandato  in  calce  alla
copia notificata dell'atto di citazione - convenuta, nonche' 
        De Fusco Claudio, residente in Caianello alla via  Ceraselle,
n. 117 - convenuto contumacia, e 
        Chiappiniello  Armando,  rappresentato  e  difeso   dall'avv.
Maurizio Benedetti ed elettivamente domiciliato ai fini del  presente
giudizio   presso   il   sig.   Chiappinello   Umberto    in    Sessa
Aurunca-Avezzano (Caserta) alla via Sorbello n. 1, giusta procura  in
calce alla comparsa di costituzione e risposta - chiamato  in  causa,
nonche' 
        Pineta Moto S.a.s., in persona del legale rappresentante  pro
tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Raffaella  Ferraro  ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in  Piedimonte  Matese
alla piazza del Carmine n. 1, giusto  mandato  in  calce  alla  copia
notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa, chiamata  in
causa, e 
        Bucci      Eolo,      in       persona       del       legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato    e    difeso    dall'avv.
Raffaella Ferraro ed elettivamente domiciliato presso il  suo  studio
in Piedimonte Matese alla piazza del Carmine n. 1, giusto mandato  in
calce alla copia notificata dell'atto di citazione  per  chiamata  in
causa, chiamato in causa. 
 
                            O s s e r v a 
 
    Con atto di citazione ritualmente notificato il 31 marzo 2001, il
sig. De Fusco Giancarlo esponeva che: 1) in data 12 maggio 1991, alle
ore 14,30 circa, l'istante,  quale  terzo  trasportato  a  bordo  del
motoveicolo targato NA 49068 condotto da De Fusco  Claudio,  rimaneva
coinvolto in un sinistro stradale avvenuto nel comune  di  Caianello,
lungo la strada provinciale che  collega  i  comuni  di  Caianello  e
Roccamonfina; 2) la responsabilita' del  sinistro  era  da  ascrivere
alla elevata  velocita'  di  crociera  tenuta  dal  conducente  della
motocicletta, che perdeva cosi'  il  controllo  del  proprio  veicolo
andando a collidere  con  il  furgone  Fiat  242  targato  CE  423291
condotto dal proprietario  Antuono  Mario,  proveniente  dall'opposto
senso  di  marcia;  3)  in  seguito  al  sinistro  all'attore  veniva
riscontrato uno stato di shock e di coma, nonche' la frattura esposta
sovracondiloidea del femore sinistro nonche' la frattura dell'amicron
e della testa omerale sinistri. Tanto  premesso  l'attore,  assumendo
che la esclusiva responsabilita' del sinistro era da attribuire al De
Fusco Claudio e che il motoveicolo da questi condotto  era  privo  di
copertura assicurativa,  come  attestato  dal  rapporto  redatto  dai
Carabinieri di Vairano Scalo, risultati vani i tentativi  di  bonario
componimento promossi nell'arco del periodo compreso fra il  1991  ed
il 2000, concludeva invocando la condanna dei convenuti in solido  al
pagamento della somma di £ 350.000.000 o della maggiore o minor somma
che risultera' in corso di causa. 
    Si costituiva la  Assicurazioni  Generali  S.p.a.,  che,  in  via
preliminare, richiamava l'obbligo  gravante  su  controparte  di  dar
prova di aver ottemperato all'obbligo di cui all'art. 22 della  legge
n. 990/1969 ed eccepiva il difetto di  legittimazione  passiva  della
convenuta  compagnia,  stante  l'assenza  di  prova  che  il  veicolo
danneggiante fosse sprovvisto di copertura assicurativa. Nel  merito,
contestava  sia  la  ricostruzione  del  sinistro  operata  da  parte
attrice, assumendo che gravasse su quest'ultima l'onere di dar  prova
delle modalita' del sinistro e della responsabilita'  del  conducente
del sprovvisto di copertura assicurativa, che la quantificazione  dei
danni operata nel libello introduttivo. In via subordinata, ove fosse
accertata  la  responsabilita'  anche  solo  parziale  del  De  Fusco
Claudio,  la  comparente  proponeva  azione  di  regresso  nei   suoi
confronti, a norma  dell'art.  29  della  legge  n.  990/1969.  Tanto
premesso,  concludeva  chiedendo  che,  in  via  preliminare,   fosse
dichiarata l'inammissibilita', l'improcedibilita', l'improponibilita'
della  domanda  ed  il  difetto   di   legittimazione   passiva,   ed
invocandone, nel merito, il rigetto, con vittoria di spese di lite. 
    Nel corso del giudizio, acclarato che il motoveicolo a bordo  del
quale viaggiava l'attore apparteneva al sig. Chiappinello Armando, il
Tribunale disponeva la integrazione del contraddittorio nei confronti
di quest'ultimo. 
    Si costituiva il sig. Chiappinelli Armando che  esponeva  che  il
motoveicolo di sua proprieta',  gia'  targato  CE  92934,  telaio  n.
5008805, era stato trafugato mentre si trovava all'interno dei locali
della ditta Pineta Moto S.a.s. di Piedimonte Matese,  il  cui  legale
rappresentante all'epoca dei fatti era il sig. Bucci Eolo,  il  quale
aveva  tempestivamente  sporto  denuncia  per  il  detto  furto.   Il
motoveicolo dopo il sinistro era stato dapprima posto sotto sequestro
dai Carabinieri di Vairano Scalo  e  successivamente  dissequestro  e
restituito al comparente, che,  per  il  tramite  del  medesimo  sig.
Bucci,  aveva  provveduto  a  rivenderlo  a  terzi.  Tanto  premesso,
ritenuta la propria totale estraneita' al sinistro per cui e'  causa,
atteso che il veicolo era  stato  affidato  alla  ditta  Pineta  Moto
S.a.s.  e  che  quest'ultima  avrebbe  dovuto  rispondere  dei  danni
cagionati dalla violazione dell'obbligo di custodia, il  Chiappinelli
concludeva invocando il rigetto di ogni avversa pretesa  e  chiedendo
di  chiamare  in  causa  la  predetta  ditta   ed   il   suo   legale
rappresentante. 
    Si costituivano la Pineta Moto S.a.s.  che  eccepiva  il  proprio
difetto di legittimazione passiva atteso che al momento del  sinistro
la  comparente  non  era  piu'  nella  materiale  disponibilita'  del
motoveicolo  appartenente  al  sig.  Chiappinelli,  che   era   stato
trafugato in epoca antecedente. Tanto premesso, concludeva  invocando
il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite. 
    Si costituiva il sig. Bucci Eolo che eccepiva il proprio  difetto
di legittimazione passiva, atteso che il motoveicolo per cui e' causa
era stato consegnato per le  riparazioni  alla  Pineta  Moto  S.a.s.,
soggetto giuridico diverso, onde  il  comparente  non  poteva  essere
chiamato a rispondere in proprio dell'asserita violazione all'obbligo
di custodia. Riferiva, inoltre, il comparente che all'epoca del furto
la Pineta Moto  non  era  piu'  nella  materiale  disponibilita'  del
motoveicolo, visto che lo stesso era stato trafugato nella  primavera
del 1991 e del furto era stata fatta regolare  denuncia.  Concludeva,
pertanto, per il rigetto della domanda formulata nei suoi  confronti,
con vittoria di spese di lite. 
    Ultimata la trattazione, si dava corso alla fase istruttoria  con
assunzione di  prova  testimoniale  ed  espletamento  di  una  c.t.u.
medico-legale in persona dell'attore. Precisate  le  conclusioni,  la
causa veniva infine assegnata a sentenza con  previsione  di  scambio
degli scritti difensivi finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
    Il Tribunale rimetteva  la  causa  sul  ruolo  ritenendo  dovesse
essere valutata, previa interlocuzione con le parti ed alla luce  del
recente pronunciamento della Corte costituzionale (ordinanza  n.  406
del 3 dicembre 2008), la sussistenza dei presupposti per investire il
Giudice delle leggi della questione  di  legittimita'  costituzionale
del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, e 19, lett. b),  della
legge n.  990/1969,  nella  parte  in  cui  non  estende  il  diritto
all'indennizzo dei danni subiti dalla  circolazione  illegale  di  un
veicolo  non  assicurato  oltre  ai  trasportati  contro  la  propria
volonta',  anche  ai  trasportati  che  siano   inconsapevoli   della
circolazione illegale dello stesso veicolo. 
    L'attore, con note allegate al verbale di udienza assumeva che la
legge  n.  990/1969  nel  suo  complesso  consentiva,  attraverso  un
procedimento  di  interpretazione   estensiva   o   di   integrazione
analogica, l'estensione della  tutela  assicurativa  anche  al  terzo
trasportato su un veicolo sprovvisto di  copertura  assicurativa  che
fosse inconsapevole della illegale circolazione del veicolo.  In  via
subordinata, deduceva che al  caso  in  esame  poteva  applicarsi  il
disposto di cui all'art. 283 del d.lgs.  n.  209/2005  (codice  delle
assicurazioni), a mente del quale il F.G.S.V. era altresi'  tenuto  a
risarcire i danni subiti non solo  dai  trasportati  contro  la  loro
volonta', ma anche dai trasportati inconsapevoli  della  circolazione
illegale del veicolo, atteso che le disposizioni di cui alla legge n.
990/1969 non possono  applicarsi  oltre  il  biennio  dalla  data  di
entrata in vigore  del  nuovo  codice  delle  assicurazioni.  In  via
gradata, deduceva  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  19,
lettera b), della legge n. 990/1969, nella parte in cui non estendeva
il  diritto  all'indennizzo  dei  danni  subiti  dalla   circolazione
illegale di un veicolo non assicurato oltre ai trasportati contro  la
propria volonta', anche ai trasportati che siano inconsapevoli  della
circolazione illegale dello stesso veicolo. 
    Vanno innanzi tutto affrontate  le  problematiche  interpretative
sollevate da parte attrice, quanto al disposto dell'art. 19,  lettera
b), della  legge  n.  990/1969.  Tale  norma  estende  l'obbligazione
risarcitoria gravante sul costituito Fondo di Garanzia delle  Vittime
della Strada, tra l'altro, ai danni causati  dalla  circolazione  dei
veicoli per i quali vi e' obbligo di assicurazione nei casi in cui il
veicolo «non risulti coperto da assicurazione». 
    Letteralmente  intesa  la  norma  sembrerebbe  non   far   alcuna
distinzione, quanto all'ipotesi di specie dei danni subiti dal  terzo
trasportato, fra il caso in cui questi si trovi a bordo  del  veicolo
contro la propria volonta' ed il caso  in  cui  non  sia  consapevole
della illegale circolazione del veicolo. Pero', di contro, rileva che
la  garanzia  assicurativa  del  F.G.V.S.,  secondo  il   consolidato
orientamento della Suprema Corte, e'  circoscritta  alle  ipotesi  di
danni per i  quali  l'assicurazione  e'  imposta  dalla  legge.  Tale
principio e' stato piu' volte affermato in  ipotesi  di  liquidazione
coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, laddove la Corte di
cassazione ha escluso che  l'obbligazione  risarcitoria  assunta  dal
F.G.V.S. si estendesse a fattispecie per le  quali  non  e'  prevista
l'assicurazione obbligatoria (vedi Cass. n. 5709/2004 e n. 12395/1995
che, in virtu' del  menzionato  principio,  ha  affermato  che,  «ove
anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1977,  n.
39 - la quale ha  esteso  l'oggetto  dell'assicurazione  obbligatoria
alla responsabilita' civile per i danni  ai  terzi  trasportati -  il
vettore  avesse  assicurato  con  polizza  facoltativa   la   propria
responsabilita' civile per i danni ai terzi trasportati, in  caso  di
liquidazione coatta  amministrativa  dell'impresa  assicuratrice,  il
Fondo di Garanzia non risponde dell'obbligazione risarcitoria»). 
    L'art.  19  della  legge  n.  990/1969  va,  pertanto,  letto  in
combinato disposto con l'art. 1 della medesima legge che  circoscrive
l'obbligo  assicurativo.   Ne   consegue   che   la   responsabilita'
dell'assicuratore (e per esso del F.G.V.S. in ipotesi di veicolo  non
coperto  da  assicurazione)  sussiste,  quanto  alla   sua   astratta
configurabilita' e quanto alla sua concreta sussistenza, a condizione
che  venga  affermata  la  responsabilita'  (eventualmente   in   via
solidale, ove, al momento dell'incidente, il veicolo sia condotto  da
terzi) dell'assicurato, e cioe' del proprietario del veicolo, con  la
conseguenza che, ove il veicolo stesso circoli contro la volonta' del
proprietario per effetto di furto, non  solo  deve  essere  rigettata
ogni  domanda  risarcitoria  contro  il  predetto  proprietario   (in
applicazione della «regula iuris» di cui all'art. 2054,  comma  terzo
ultima parte del  codice  civile),  ma  non  puo'  del  pari  trovare
accoglimento quella eventualmente  proposta  nei  confronti  del  suo
assicuratore da parte del  terzo  trasportato  a  bordo  del  veicolo
rubato, fatte salve le sole ipotesi di cui all'art.  1,  terzo  comma
della legge n. 990/1969, ovvero le sole ipotesi  di  danneggiato  non
trasportato e di danneggiato trasportato contro la  propria  volonta'
(vedi ex multis Cass. n. 6893/2005). 
    Pertanto, nell'ipotesi di specie nella quale (come meglio  verra'
evidenziato nel prosieguo della presente trattazione),  vi  e'  prova
che l'attore non fosse a conoscenza della circolazione  illegale  del
motoveicolo a bordo del quale viaggiava, alla stregua della normativa
applicabile innanzi richiamata non puo'  essere  accolta  la  domanda
risarcitoria avanzata nei confronti del F.G.V.S. 
    Ne' d'altronde e' praticabile  una  interpretazione  estensiva  o
analogica dell'art. 1, comma 3, della legge n. 990/1969,  al  diverso
caso del terzo trasportato inconsapevole della illecita  circolazione
del veicolo a  bordo  del  quale  viaggiava,  atteso  l'indiscutibile
carattere eccezionale della norma in esame, dettata al precipuo scopo
di estendere la copertura assicurativa alle vittime dei sequestri  di
persona che subissero danni in ragione della circolazione dei veicoli
a bordo dei quali erano astrette contro la loro volonta'. 
    Non  resta  che  da  verificare  se  al  caso  in   esame   possa
direttamente applicarsi il disposto di cui  all'art.  283  del  nuovo
codice  delle  assicurazione  che,  a  differenza  della   previgente
normativa, contempla il caso in  esame  ed  attribuisce  al  F.G.V.S.
l'obbligo  di  risarcire  il  danno  subito   dal   trasportato   non
consapevole della illecita circolazione del veicolo su cui viaggiava. 
    La  tesi  sostenuta  da  parte  attrice  si  fonda  sul  disposto
dell'art.  354  del  d.lgs.  n.  909/2005,  a  mente  del  quale  «le
disposizioni di cui al comma 1  (tra  cui  quelle  contemplate  nella
legge n.  990/1969)  e  quelle  emanate  in  attuazione  delle  norme
abrogate o sostituite  continuano  ad  essere  applicate,  in  quanto
compatibili, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai
sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non
oltre il termine previsto dal comma 2,  dell'art.  355  (ventiquattro
mesi decorrenti dal 1° gennaio 2006, data di entrata  in  vigore  del
citato  decreto)».  Ne   consegue   che,   alla   stregua   di   tale
interpretazione, ad oggi  sarebbe  venuta  meno  la  possibilita'  di
applicare al caso in esame il combinato disposto di cui agli artt. 1,
comma 3 e 19, lettera b), della legge  n.  990/1969,  atteso  che  le
stesse non sono compatibili con la disciplina di  cui  all'art.  283,
che contempla fra le sue ipotesi applicative proprio quella del danno
subito dal trasportato non consapevole  della  illecita  circolazione
del veicolo; e cio' quantunque il sinistro si sia verificato in epoca
precedente  alla  entrata  in   vigore   del   nuovo   codice   delle
assicurazioni. 
    In senso contrario a quanto sostenuto da parte attrice puo' pero'
osservarsi che con il nuovo codice  delle  assicurazioni,  quanto  ai
danni subiti dal terzo trasportato,  contiene  una  riforma  organica
della previgente disciplina, alla stregua della quale tutti  i  danni
subiti  dai  terzi  trasportati  (contra  la   propria   volonta'   o
inconsapevoli della circolazione  del  legale  del  veicolo)  nonche'
quelli subiti dai terzi  non  trasportati,  nell'ipotesi  in  cui  il
veicolo sia posto in circolazione contro la volonta' del proprietario
(dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e
del locatario in locazione  finanziaria),  sono  posti  ad  esclusivo
carico del F.G.V.S. Che si tratti  di  una  riforma  integrale  della
materia lo si evince dal fatto che, oltre alla previsione della nuova
fattispecie risarcibile (quella relativa al  coso  in  esame),  viene
individuato  un  soggetto  passivo  diverso;  non  piu'  le   singole
assicurazione, cui veniva attribuito l'onere  di  coprire  danni  non
risarcibili a norma dell'art. 2054, comma 3, del  codice  civile  dal
proprietario del veicolo, ma un  soggetto,  il  F.G.V.S.,  finanziato
dallo Stato, che cosi' si assume la funzione (sociale)  di  garantire
il  risarcimento  di  tutti  i  danni  derivanti  dalla  circolazione
stradale che non siano risarcibili dai proprietari dei veicoli (e per
essi dalle compagnie assicurative private). 
    Venendo quindi in rilievo una riforma integrale della  materia  e
non una semplice estensione di un pregresso obbligo risarcitorio, non
puo' ritenersi che fra l'art. 283 del d.lgs. n. 2095 ed il  combinato
disposto degli artt. 1, comma 3 e 19,  lettera  h),  della  legge  n.
990/1969,   vi   sia   una   mera   incompatibilita',   giustificante
l'applicazione, alla stregua della richiamata disciplina transitoria,
della prima norma. 
    Non  resta  che  da  esaminare  l'eccezione   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 19, lettera h),  della  legge  n.  990/1969,
siccome letto in combinato disposto con  l'art.  1,  comma  3,  della
medesima legge. 
    Piu' in particolare ritiene il  Tribunale  che  la  questione  di
legittimita' costituzionale per contrasto della richiamata  normativa
con i principi di eguaglianza e  ragionevolezza  di  cui  all'art.  3
della Costituzione non sia manifestamente infondata e giustifichi  la
remissione degli atti al giudice delle leggi. 
    L'art.  3  della  Costituzione,  che  sancisce  il  principio  di
uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, impone al legislatore
di disciplinare in modo analogo fattispecie del tutto assimilabili  e
nel caso in esame vi sono fondati motivi per ritenere che non vi  sia
una sostanziale distinzione fra l'ipotesi del danno subito dal  terzo
trasportato contro la propria volonta' e quella del danno subito  dal
trasportato inconsapevole della illecita circolazione del  veicolo  a
bordo del  quale  viaggiava,  tale  da  giustificare  una  disciplina
positiva del tutto opposta. Infatti, entrambi  i  soggetti  subiscono
gli effetti della circolazione illecita del veicolo a loro non nota e
rispetto alla quale non manifestano alcuna adesione  che  giustifichi
l'assunzione personale del rischio di danno. L'elemento di discrimine
fra le due fattispecie in esame, dato dall'uso della forza (nel  caso
del trasportato contro la propria volonta') rispetto all'inganno (nel
caso del trasportato inconsapevole della  illecita  circolazione  del
veicolo, che viene per l'appunto tratto in inganno dal conducente del
veicolo a bordo del quale e' invitato), non giustifica, a parere  del
Tribunale, una disciplina del tutto dissimile in  quanto  entrambi  i
trasportati subiscono gli effetti di una  condotta  illecita  altrui,
cui non possono agevolmente sottrarsi. 
    Ne', a parere del remittente, la declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale  puo'  essere  inibita  dalla   circostanza   che   la
estensione della tutela risarcitoria ai trasportati  contro  la  loro
volonta' abbia senz'altro carattere eccezionale  (in  quanto  dettata
per  garantire  il  risarcimento  delle  vittime  dei  sequestri   di
persona), venendo in  rilevo  per  le  ragioni  innanzi  esposte  due
fattispecie del tutto assimilabili, ma disciplinate in modo opposto. 
    Ulteriore profilo di illegittimita'  della  normativa  richiamata
attiene alla violazione del principio di ragionevolezza,  discendente
dal medesimo art. 3 della  Costituzione,  fonte  ispiratrice  di  non
poche pronunce della Corte costituzionale. In cio', la conferma della
irrazionalita' del diverso trattamento lo si  puo'  ricavare  proprio
dal ripensamento del legislatore che, chiamato a dettare una organica
disciplina della materia, ha sanato il vuoto di  tutela  contemplando
anche  l'ipotesi  in  esame  fra  quelle  che   legittima   l'istanza
risarcitoria (oggi posta a carico del F.G.V.S.). 
    In punto di rilievo della  questione  prospettata,  nel  caso  in
esame si ritiene raggiunta la prova che la responsabilita'  esclusiva
del sinistro sia da attribuire al conducente del motoveicolo a  bordo
del quale viaggiava l'attore e che quest'ultimo non fosse consapevole
della illecita circolazione di tale veicolo. A tale ultimo  riguardo,
deve darsi atto che e' stata prodotta una sentenza (la n. 5868/96 del
25 giugno 1996 resa dalla Corte di appello di Napoli) penale  che  ha
assolto per  non  aver  commesso  il  fatto  l'attore  dal  reato  di
ricettazione in concorso con il conducente  del  motoveicolo  proprio
sul presupposto che egli non fosse  a  conoscenza  della  provenienza
furtiva del ciclomotore a bordo del quale era trasportato. Quantunque
tale pronunciamento  non  produca  effetti  vincolanti  nel  presente
giudizio a cagione  della  mancata  partecipazione  dei  convenuti  e
chiamati in causa al processo penale, le considerazioni  svolte nella
motivazione appaiono senz'altro condivisibili, tanto che il Tribunale
ritiene di farle proprie. 
    Non resta che da esaminare se  la  questione  sollevata  presenti
elementi di novita' rispetto  a  quella  posta  all'attenzione  della
Corte costituzionale dal Tribunale di Milano  con  ordinanza  del  29
ottobre 2007. 
    Nel caso prospettato dal Tribunale di Milano,  la  Corte  ebbe  a
dichiarare  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
legittimita' costituzionale del solo art. 1, comma 3, della legge  n.
990/1969, sul rilievo  che  un  suo  eventuale  accoglimento  avrebbe
comportato un intervento additivo rimesso alla  discrezionalita'  del
legislatore e pertanto  non  costituzionalmente  obbligato.  Cio'  in
quanto, al fine di superare  la  denunciata  incostituzionalita'  era
astrattamente possibile «sia l'introduzione di una  disposizione  che
ripristini  il  testo  originario  della  norma  impugnata,  con   la
soppressione dell'aggiunta ("limitatamente alla garanzia per i  danni
causati ai terzi non trasportati  o  trasportati  contro  la  propria
volonta'") disposta dall'art. 1 del decreto-legge 23  dicembre  1976,
n. 867, convertito con legge 26 febbraio 1977, n. 39 (conversione  in
legge  del  decreto-legge  23  dicembre  1976,  n.  857,  concernente
modifica  della  disciplina  dell'assicurazione  obbligatoria   della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti), sia la previsione di una disposizione  analoga
a quella contenuta nell'art. 283 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.  209
(codice delle assicurazioni private), mediante l'inserimento,  fra  i
destinatari  della  garanzia  assicurativa,  anche  dei   trasportati
inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo». 
    Dalla lettura dell'inciso innanzi riportato, si comprende che  la
Corte escluda in radice un proprio intervento additivo in quanto  non
obbligato, ben potendo il legislatore disciplinare la materia ponendo
l'onere  del  risarcimento   del   danno   patito   dal   trasportato
inconsapevole    della    illecita    circolazione    del     veicolo
alternativamente sull'impresa assicuratrice  (mediante  una  modifica
dell'art. 1, comma  3,  della  legge  n.  990/1969)  o  sul  F.G.V.S.
(mediante la introduzione di una normativa analoga a quella contenuta
nell'art. 283 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209). 
    Nel caso in  esame,  pero',  tale  alternativita'  non  sussiste.
Infatti, venendo in rilievo un  veicolo  non  avente  alla  data  del
sinistro alcuna copertura assicurativa, l'onere del risarcimento  non
potrebbe che essere posto a carico del F.G.V.S. e giammai a carico di
altri soggetti.  Ne  consegue  che  l'intervento  additivo  richiesto
sarebbe da intendersi  costituzionalmente  obbligato  in  quanto  non
comportante  alcuna   scelta   discrezionale,   non   potendo   nella
fattispecie in esame ipotizzarsi che il  legislatore  attribuisca  ad
altri che non sia il F.G.V.S. l'onere di risarcire  il  danno  subito
dal  trasportato  inconsapevole  della  illecita   circolazione   del
veicolo. 
    In  definitiva,  ritiene  il   Tribunale   sulla   scorta   delle
argomentazioni innanzi svolte che gli atti debbano  essere  trasmessi
alla Corte  costituzionale  perche'  si  pronunci  sulla  prospettata
questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
artt. 1, comma terzo, e 19, lettera b), della legge n. 990/1969. 
    A norma dell'art. 23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  il
presente giudizio deve essere sospeso fino alla pronuncia della Corte
costituzionale e la presente ordinanza deve essere notificata a  cura
della cancelleria alle parti  in  causa  nonche'  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    La presente ordinanza va altresi' comunicata  al  Presidente  del
Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati.