IL TRIBUNALE Letti gli atti, lette le note depositate dalle parti, sciogliendo la riserva assunta nel procedimento iscritto al n. 308/2001 Ruolo Gen. Cont., avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno da incidente automobilistico e vertente tra: De Fusco Giancarlo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Buco, Alessandro Fastoso e Angelo Razzano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Sessa Aurunca (Caserta) al viale Trieste Residenza Augustea B/6, in virtu' di procura a margine della comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore - attore, e Assicurazioni Generali S.p.a., in persona dei suoi legali rappresentanti rag. Adrian Bruno Trevisan e dott. Erminio Oscar Rigillo, nella qualita' di Impresa Designata per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caianello alla via Russi n. 3, in virtu' di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione - convenuta, nonche' De Fusco Claudio, residente in Caianello alla via Ceraselle, n. 117 - convenuto contumacia, e Chiappiniello Armando, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Benedetti ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il sig. Chiappinello Umberto in Sessa Aurunca-Avezzano (Caserta) alla via Sorbello n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - chiamato in causa, nonche' Pineta Moto S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Ferraro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piedimonte Matese alla piazza del Carmine n. 1, giusto mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa, chiamata in causa, e Bucci Eolo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Ferraro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piedimonte Matese alla piazza del Carmine n. 1, giusto mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa, chiamato in causa. O s s e r v a Con atto di citazione ritualmente notificato il 31 marzo 2001, il sig. De Fusco Giancarlo esponeva che: 1) in data 12 maggio 1991, alle ore 14,30 circa, l'istante, quale terzo trasportato a bordo del motoveicolo targato NA 49068 condotto da De Fusco Claudio, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale avvenuto nel comune di Caianello, lungo la strada provinciale che collega i comuni di Caianello e Roccamonfina; 2) la responsabilita' del sinistro era da ascrivere alla elevata velocita' di crociera tenuta dal conducente della motocicletta, che perdeva cosi' il controllo del proprio veicolo andando a collidere con il furgone Fiat 242 targato CE 423291 condotto dal proprietario Antuono Mario, proveniente dall'opposto senso di marcia; 3) in seguito al sinistro all'attore veniva riscontrato uno stato di shock e di coma, nonche' la frattura esposta sovracondiloidea del femore sinistro nonche' la frattura dell'amicron e della testa omerale sinistri. Tanto premesso l'attore, assumendo che la esclusiva responsabilita' del sinistro era da attribuire al De Fusco Claudio e che il motoveicolo da questi condotto era privo di copertura assicurativa, come attestato dal rapporto redatto dai Carabinieri di Vairano Scalo, risultati vani i tentativi di bonario componimento promossi nell'arco del periodo compreso fra il 1991 ed il 2000, concludeva invocando la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di £ 350.000.000 o della maggiore o minor somma che risultera' in corso di causa. Si costituiva la Assicurazioni Generali S.p.a., che, in via preliminare, richiamava l'obbligo gravante su controparte di dar prova di aver ottemperato all'obbligo di cui all'art. 22 della legge n. 990/1969 ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva della convenuta compagnia, stante l'assenza di prova che il veicolo danneggiante fosse sprovvisto di copertura assicurativa. Nel merito, contestava sia la ricostruzione del sinistro operata da parte attrice, assumendo che gravasse su quest'ultima l'onere di dar prova delle modalita' del sinistro e della responsabilita' del conducente del sprovvisto di copertura assicurativa, che la quantificazione dei danni operata nel libello introduttivo. In via subordinata, ove fosse accertata la responsabilita' anche solo parziale del De Fusco Claudio, la comparente proponeva azione di regresso nei suoi confronti, a norma dell'art. 29 della legge n. 990/1969. Tanto premesso, concludeva chiedendo che, in via preliminare, fosse dichiarata l'inammissibilita', l'improcedibilita', l'improponibilita' della domanda ed il difetto di legittimazione passiva, ed invocandone, nel merito, il rigetto, con vittoria di spese di lite. Nel corso del giudizio, acclarato che il motoveicolo a bordo del quale viaggiava l'attore apparteneva al sig. Chiappinello Armando, il Tribunale disponeva la integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo. Si costituiva il sig. Chiappinelli Armando che esponeva che il motoveicolo di sua proprieta', gia' targato CE 92934, telaio n. 5008805, era stato trafugato mentre si trovava all'interno dei locali della ditta Pineta Moto S.a.s. di Piedimonte Matese, il cui legale rappresentante all'epoca dei fatti era il sig. Bucci Eolo, il quale aveva tempestivamente sporto denuncia per il detto furto. Il motoveicolo dopo il sinistro era stato dapprima posto sotto sequestro dai Carabinieri di Vairano Scalo e successivamente dissequestro e restituito al comparente, che, per il tramite del medesimo sig. Bucci, aveva provveduto a rivenderlo a terzi. Tanto premesso, ritenuta la propria totale estraneita' al sinistro per cui e' causa, atteso che il veicolo era stato affidato alla ditta Pineta Moto S.a.s. e che quest'ultima avrebbe dovuto rispondere dei danni cagionati dalla violazione dell'obbligo di custodia, il Chiappinelli concludeva invocando il rigetto di ogni avversa pretesa e chiedendo di chiamare in causa la predetta ditta ed il suo legale rappresentante. Si costituivano la Pineta Moto S.a.s. che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che al momento del sinistro la comparente non era piu' nella materiale disponibilita' del motoveicolo appartenente al sig. Chiappinelli, che era stato trafugato in epoca antecedente. Tanto premesso, concludeva invocando il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite. Si costituiva il sig. Bucci Eolo che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il motoveicolo per cui e' causa era stato consegnato per le riparazioni alla Pineta Moto S.a.s., soggetto giuridico diverso, onde il comparente non poteva essere chiamato a rispondere in proprio dell'asserita violazione all'obbligo di custodia. Riferiva, inoltre, il comparente che all'epoca del furto la Pineta Moto non era piu' nella materiale disponibilita' del motoveicolo, visto che lo stesso era stato trafugato nella primavera del 1991 e del furto era stata fatta regolare denuncia. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti, con vittoria di spese di lite. Ultimata la trattazione, si dava corso alla fase istruttoria con assunzione di prova testimoniale ed espletamento di una c.t.u. medico-legale in persona dell'attore. Precisate le conclusioni, la causa veniva infine assegnata a sentenza con previsione di scambio degli scritti difensivi finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo ritenendo dovesse essere valutata, previa interlocuzione con le parti ed alla luce del recente pronunciamento della Corte costituzionale (ordinanza n. 406 del 3 dicembre 2008), la sussistenza dei presupposti per investire il Giudice delle leggi della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, e 19, lett. b), della legge n. 990/1969, nella parte in cui non estende il diritto all'indennizzo dei danni subiti dalla circolazione illegale di un veicolo non assicurato oltre ai trasportati contro la propria volonta', anche ai trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale dello stesso veicolo. L'attore, con note allegate al verbale di udienza assumeva che la legge n. 990/1969 nel suo complesso consentiva, attraverso un procedimento di interpretazione estensiva o di integrazione analogica, l'estensione della tutela assicurativa anche al terzo trasportato su un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa che fosse inconsapevole della illegale circolazione del veicolo. In via subordinata, deduceva che al caso in esame poteva applicarsi il disposto di cui all'art. 283 del d.lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni), a mente del quale il F.G.S.V. era altresi' tenuto a risarcire i danni subiti non solo dai trasportati contro la loro volonta', ma anche dai trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del veicolo, atteso che le disposizioni di cui alla legge n. 990/1969 non possono applicarsi oltre il biennio dalla data di entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni. In via gradata, deduceva la illegittimita' costituzionale dell'art. 19, lettera b), della legge n. 990/1969, nella parte in cui non estendeva il diritto all'indennizzo dei danni subiti dalla circolazione illegale di un veicolo non assicurato oltre ai trasportati contro la propria volonta', anche ai trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale dello stesso veicolo. Vanno innanzi tutto affrontate le problematiche interpretative sollevate da parte attrice, quanto al disposto dell'art. 19, lettera b), della legge n. 990/1969. Tale norma estende l'obbligazione risarcitoria gravante sul costituito Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, tra l'altro, ai danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi e' obbligo di assicurazione nei casi in cui il veicolo «non risulti coperto da assicurazione». Letteralmente intesa la norma sembrerebbe non far alcuna distinzione, quanto all'ipotesi di specie dei danni subiti dal terzo trasportato, fra il caso in cui questi si trovi a bordo del veicolo contro la propria volonta' ed il caso in cui non sia consapevole della illegale circolazione del veicolo. Pero', di contro, rileva che la garanzia assicurativa del F.G.V.S., secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, e' circoscritta alle ipotesi di danni per i quali l'assicurazione e' imposta dalla legge. Tale principio e' stato piu' volte affermato in ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, laddove la Corte di cassazione ha escluso che l'obbligazione risarcitoria assunta dal F.G.V.S. si estendesse a fattispecie per le quali non e' prevista l'assicurazione obbligatoria (vedi Cass. n. 5709/2004 e n. 12395/1995 che, in virtu' del menzionato principio, ha affermato che, «ove anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1977, n. 39 - la quale ha esteso l'oggetto dell'assicurazione obbligatoria alla responsabilita' civile per i danni ai terzi trasportati - il vettore avesse assicurato con polizza facoltativa la propria responsabilita' civile per i danni ai terzi trasportati, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il Fondo di Garanzia non risponde dell'obbligazione risarcitoria»). L'art. 19 della legge n. 990/1969 va, pertanto, letto in combinato disposto con l'art. 1 della medesima legge che circoscrive l'obbligo assicurativo. Ne consegue che la responsabilita' dell'assicuratore (e per esso del F.G.V.S. in ipotesi di veicolo non coperto da assicurazione) sussiste, quanto alla sua astratta configurabilita' e quanto alla sua concreta sussistenza, a condizione che venga affermata la responsabilita' (eventualmente in via solidale, ove, al momento dell'incidente, il veicolo sia condotto da terzi) dell'assicurato, e cioe' del proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove il veicolo stesso circoli contro la volonta' del proprietario per effetto di furto, non solo deve essere rigettata ogni domanda risarcitoria contro il predetto proprietario (in applicazione della «regula iuris» di cui all'art. 2054, comma terzo ultima parte del codice civile), ma non puo' del pari trovare accoglimento quella eventualmente proposta nei confronti del suo assicuratore da parte del terzo trasportato a bordo del veicolo rubato, fatte salve le sole ipotesi di cui all'art. 1, terzo comma della legge n. 990/1969, ovvero le sole ipotesi di danneggiato non trasportato e di danneggiato trasportato contro la propria volonta' (vedi ex multis Cass. n. 6893/2005). Pertanto, nell'ipotesi di specie nella quale (come meglio verra' evidenziato nel prosieguo della presente trattazione), vi e' prova che l'attore non fosse a conoscenza della circolazione illegale del motoveicolo a bordo del quale viaggiava, alla stregua della normativa applicabile innanzi richiamata non puo' essere accolta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del F.G.V.S. Ne' d'altronde e' praticabile una interpretazione estensiva o analogica dell'art. 1, comma 3, della legge n. 990/1969, al diverso caso del terzo trasportato inconsapevole della illecita circolazione del veicolo a bordo del quale viaggiava, atteso l'indiscutibile carattere eccezionale della norma in esame, dettata al precipuo scopo di estendere la copertura assicurativa alle vittime dei sequestri di persona che subissero danni in ragione della circolazione dei veicoli a bordo dei quali erano astrette contro la loro volonta'. Non resta che da verificare se al caso in esame possa direttamente applicarsi il disposto di cui all'art. 283 del nuovo codice delle assicurazione che, a differenza della previgente normativa, contempla il caso in esame ed attribuisce al F.G.V.S. l'obbligo di risarcire il danno subito dal trasportato non consapevole della illecita circolazione del veicolo su cui viaggiava. La tesi sostenuta da parte attrice si fonda sul disposto dell'art. 354 del d.lgs. n. 909/2005, a mente del quale «le disposizioni di cui al comma 1 (tra cui quelle contemplate nella legge n. 990/1969) e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2, dell'art. 355 (ventiquattro mesi decorrenti dal 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del citato decreto)». Ne consegue che, alla stregua di tale interpretazione, ad oggi sarebbe venuta meno la possibilita' di applicare al caso in esame il combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 3 e 19, lettera b), della legge n. 990/1969, atteso che le stesse non sono compatibili con la disciplina di cui all'art. 283, che contempla fra le sue ipotesi applicative proprio quella del danno subito dal trasportato non consapevole della illecita circolazione del veicolo; e cio' quantunque il sinistro si sia verificato in epoca precedente alla entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni. In senso contrario a quanto sostenuto da parte attrice puo' pero' osservarsi che con il nuovo codice delle assicurazioni, quanto ai danni subiti dal terzo trasportato, contiene una riforma organica della previgente disciplina, alla stregua della quale tutti i danni subiti dai terzi trasportati (contra la propria volonta' o inconsapevoli della circolazione del legale del veicolo) nonche' quelli subiti dai terzi non trasportati, nell'ipotesi in cui il veicolo sia posto in circolazione contro la volonta' del proprietario (dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario in locazione finanziaria), sono posti ad esclusivo carico del F.G.V.S. Che si tratti di una riforma integrale della materia lo si evince dal fatto che, oltre alla previsione della nuova fattispecie risarcibile (quella relativa al coso in esame), viene individuato un soggetto passivo diverso; non piu' le singole assicurazione, cui veniva attribuito l'onere di coprire danni non risarcibili a norma dell'art. 2054, comma 3, del codice civile dal proprietario del veicolo, ma un soggetto, il F.G.V.S., finanziato dallo Stato, che cosi' si assume la funzione (sociale) di garantire il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla circolazione stradale che non siano risarcibili dai proprietari dei veicoli (e per essi dalle compagnie assicurative private). Venendo quindi in rilievo una riforma integrale della materia e non una semplice estensione di un pregresso obbligo risarcitorio, non puo' ritenersi che fra l'art. 283 del d.lgs. n. 2095 ed il combinato disposto degli artt. 1, comma 3 e 19, lettera h), della legge n. 990/1969, vi sia una mera incompatibilita', giustificante l'applicazione, alla stregua della richiamata disciplina transitoria, della prima norma. Non resta che da esaminare l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 19, lettera h), della legge n. 990/1969, siccome letto in combinato disposto con l'art. 1, comma 3, della medesima legge. Piu' in particolare ritiene il Tribunale che la questione di legittimita' costituzionale per contrasto della richiamata normativa con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione non sia manifestamente infondata e giustifichi la remissione degli atti al giudice delle leggi. L'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, impone al legislatore di disciplinare in modo analogo fattispecie del tutto assimilabili e nel caso in esame vi sono fondati motivi per ritenere che non vi sia una sostanziale distinzione fra l'ipotesi del danno subito dal terzo trasportato contro la propria volonta' e quella del danno subito dal trasportato inconsapevole della illecita circolazione del veicolo a bordo del quale viaggiava, tale da giustificare una disciplina positiva del tutto opposta. Infatti, entrambi i soggetti subiscono gli effetti della circolazione illecita del veicolo a loro non nota e rispetto alla quale non manifestano alcuna adesione che giustifichi l'assunzione personale del rischio di danno. L'elemento di discrimine fra le due fattispecie in esame, dato dall'uso della forza (nel caso del trasportato contro la propria volonta') rispetto all'inganno (nel caso del trasportato inconsapevole della illecita circolazione del veicolo, che viene per l'appunto tratto in inganno dal conducente del veicolo a bordo del quale e' invitato), non giustifica, a parere del Tribunale, una disciplina del tutto dissimile in quanto entrambi i trasportati subiscono gli effetti di una condotta illecita altrui, cui non possono agevolmente sottrarsi. Ne', a parere del remittente, la declaratoria di illegittimita' costituzionale puo' essere inibita dalla circostanza che la estensione della tutela risarcitoria ai trasportati contro la loro volonta' abbia senz'altro carattere eccezionale (in quanto dettata per garantire il risarcimento delle vittime dei sequestri di persona), venendo in rilevo per le ragioni innanzi esposte due fattispecie del tutto assimilabili, ma disciplinate in modo opposto. Ulteriore profilo di illegittimita' della normativa richiamata attiene alla violazione del principio di ragionevolezza, discendente dal medesimo art. 3 della Costituzione, fonte ispiratrice di non poche pronunce della Corte costituzionale. In cio', la conferma della irrazionalita' del diverso trattamento lo si puo' ricavare proprio dal ripensamento del legislatore che, chiamato a dettare una organica disciplina della materia, ha sanato il vuoto di tutela contemplando anche l'ipotesi in esame fra quelle che legittima l'istanza risarcitoria (oggi posta a carico del F.G.V.S.). In punto di rilievo della questione prospettata, nel caso in esame si ritiene raggiunta la prova che la responsabilita' esclusiva del sinistro sia da attribuire al conducente del motoveicolo a bordo del quale viaggiava l'attore e che quest'ultimo non fosse consapevole della illecita circolazione di tale veicolo. A tale ultimo riguardo, deve darsi atto che e' stata prodotta una sentenza (la n. 5868/96 del 25 giugno 1996 resa dalla Corte di appello di Napoli) penale che ha assolto per non aver commesso il fatto l'attore dal reato di ricettazione in concorso con il conducente del motoveicolo proprio sul presupposto che egli non fosse a conoscenza della provenienza furtiva del ciclomotore a bordo del quale era trasportato. Quantunque tale pronunciamento non produca effetti vincolanti nel presente giudizio a cagione della mancata partecipazione dei convenuti e chiamati in causa al processo penale, le considerazioni svolte nella motivazione appaiono senz'altro condivisibili, tanto che il Tribunale ritiene di farle proprie. Non resta che da esaminare se la questione sollevata presenti elementi di novita' rispetto a quella posta all'attenzione della Corte costituzionale dal Tribunale di Milano con ordinanza del 29 ottobre 2007. Nel caso prospettato dal Tribunale di Milano, la Corte ebbe a dichiarare la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del solo art. 1, comma 3, della legge n. 990/1969, sul rilievo che un suo eventuale accoglimento avrebbe comportato un intervento additivo rimesso alla discrezionalita' del legislatore e pertanto non costituzionalmente obbligato. Cio' in quanto, al fine di superare la denunciata incostituzionalita' era astrattamente possibile «sia l'introduzione di una disposizione che ripristini il testo originario della norma impugnata, con la soppressione dell'aggiunta ("limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volonta'") disposta dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 867, convertito con legge 26 febbraio 1977, n. 39 (conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sia la previsione di una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 283 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), mediante l'inserimento, fra i destinatari della garanzia assicurativa, anche dei trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo». Dalla lettura dell'inciso innanzi riportato, si comprende che la Corte escluda in radice un proprio intervento additivo in quanto non obbligato, ben potendo il legislatore disciplinare la materia ponendo l'onere del risarcimento del danno patito dal trasportato inconsapevole della illecita circolazione del veicolo alternativamente sull'impresa assicuratrice (mediante una modifica dell'art. 1, comma 3, della legge n. 990/1969) o sul F.G.V.S. (mediante la introduzione di una normativa analoga a quella contenuta nell'art. 283 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Nel caso in esame, pero', tale alternativita' non sussiste. Infatti, venendo in rilievo un veicolo non avente alla data del sinistro alcuna copertura assicurativa, l'onere del risarcimento non potrebbe che essere posto a carico del F.G.V.S. e giammai a carico di altri soggetti. Ne consegue che l'intervento additivo richiesto sarebbe da intendersi costituzionalmente obbligato in quanto non comportante alcuna scelta discrezionale, non potendo nella fattispecie in esame ipotizzarsi che il legislatore attribuisca ad altri che non sia il F.G.V.S. l'onere di risarcire il danno subito dal trasportato inconsapevole della illecita circolazione del veicolo. In definitiva, ritiene il Tribunale sulla scorta delle argomentazioni innanzi svolte che gli atti debbano essere trasmessi alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla prospettata questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma terzo, e 19, lettera b), della legge n. 990/1969. A norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio deve essere sospeso fino alla pronuncia della Corte costituzionale e la presente ordinanza deve essere notificata a cura della cancelleria alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri. La presente ordinanza va altresi' comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati.