Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2,
e degli artt. 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia  19  dicembre
2008, n. 37 (Norme in materia di attivita' professionali turistiche),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 19-24 febbraio 2009, depositato in  cancelleria  il  24
febbraio 2009 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2009. 
    Visto  l'atto  di  costituzione,  fuori  termine,  della  Regione
Puglia; 
    Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 2010 il giudice  relatore
Maria Rita Saulle; 
    Udito l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 19-24 febbraio 2009 e depositato il 24 febbraio 2009, ha impugnato
l'art. 2, commi 1 e 2, e gli artt. 4, 7 e 8 della legge della Regione
Puglia 19 dicembre  2008,  n.  37  (Norme  in  materia  di  attivita'
professionali turistiche),  per  violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione. 
    Il  ricorrente,  pur  riconoscendo  la   competenza   legislativa
residuale delle Regioni in  relazione  al  turismo,  osserva  che  le
professioni turistiche ricadono nella  materia  delle  «professioni»,
attribuita alla competenza legislativa concorrente Stato-Regione. 
    In particolare, la difesa erariale ritiene che l'art. 2, commi  1
e 2, nello stabilire la creazione  di  nuove  professioni  turistiche
(interprete  turistico,  operatore  congressuale  e  guida  turistica
sportiva), sia in  contrasto  con  l'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione e specificamente con il principio  fondamentale  secondo
cui l'individuazione di figure professionali e dei  relativi  profili
spetta allo Stato. 
    Per gli stessi motivi, anche il successivo  art.  4  della  legge
regionale n. 37 del 2008, nella parte in cui individua  «i  requisiti
minimi  per   l'accreditamento   degli   esercenti   le   professioni
turistiche, come definite dall'art. 2», violerebbe l'art. 117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    L'Avvocatura censura poi gli artt.  7  e  8  della  citata  legge
regionale i quali prevedono l'istituzione «e la tenuta di albi  e  di
elenchi professionali»,  nonche'  l'individuazione  delle  condizioni
necessarie per iscriversi negli stessi. 
    Entrambe le  disposizioni  risulterebbero  in  contrasto  con  il
citato art. 117, terzo comma,  della  Costituzione,  poiche'  rientra
nella competenza dello  Stato  «l'individuazione  dei  requisiti  per
l'esercizio  delle  professioni  ed  il  conseguente  rilascio  delle
relative autorizzazioni che devono  valere  per  l'intero  territorio
nazionale e non solo per quello regionale». 
    Infine,  secondo  il  ricorrente,  tutte   le   norme   impugnate
violerebbero il  principio  della  libera  prestazione  dei  servizi,
nonche' quello della tutela della  concorrenza,  entrambi  rientranti
nella  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato,   ai   sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. 
    2.  -  Con  atto  depositato  in  data  10  aprile  2009,  dunque
tardivamente, si e' costituita in giudizio la Regione Puglia. 
    3. - Con successiva memoria, depositata in data 16 febbraio 2010,
il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   ha   ribadito   le
argomentazioni gia' sviluppate nel ricorso ed ha insistito per il suo
accoglimento. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato  l'art.  2,
commi 1 e 2, e gli artt. 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 19
dicembre 2008, n. 37 (Norme in  materia  di  attivita'  professionali
turistiche),  per  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,   della
Costituzione, in quanto il legislatore regionale  avrebbe  introdotto
nuove figure professionali nel settore turistico,  istituito  elenchi
ed  individuato  le  condizioni  necessarie  per  l'iscrizione  negli
stessi,  in  contrasto  i  principi   fondamentali   previsti   dalla
legislazione statale in materia di professioni. 
    Le   disposizioni   censurate,   a   parere    del    ricorrente,
contrasterebbero anche con l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e),
della Costituzione,  poiche'  «le  limitazioni»  da  esse  introdotte
violano il principio della libera prestazione  dei  servizi,  nonche'
quello della concorrenza. 
    2. - In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile  la
censura  relativa  alla  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera e),  della  Costituzione  in  quanto  il  ricorrente  non  ha
sufficientemente motivato in punto di non manifesta infondatezza, con
il risultato che essa e' formulata in modo generico ed apodittico (ex
plurimis, sentenza n. 80 del 2010, ordinanza n. 344 del 2008). 
    3. - Nel merito il ricorso e' fondato,  in  riferimento  all'art.
117, terzo comma, della Costituzione. 
    3.1 - Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, in materia  di  professioni  il  principio  secondo  il  quale
«compete allo Stato l'individuazione dei profili professionali e  dei
requisiti necessari per il relativo esercizio» si applica  anche  nei
confronti delle professioni turistiche (sentenza n. 271 del 2009). 
    3.1 - Nel caso di specie, l'art. 2, commi  1  e  2,  della  legge
regionale  censurata  prevede  la  creazione  di  tre  nuove   figure
professionali (interprete turistico, operatore congressuale  e  guida
turistica sportiva), che non risultano  regolate  dalla  legislazione
statale vigente in materia di professioni turistiche.  Il  successivo
art. 4 stabilisce i requisiti minimi, nonche' la tipologia dei titoli
specifici necessari  per  l'accreditamento  di  coloro  che  svolgono
professioni turistiche. Infine, gli artt. 7 e 8 della legge regionale
n. 37 del 2008 disciplinano sia le condizioni per l'iscrizione  negli
elenchi provinciali degli esercenti le professioni turistiche, la cui
istituzione e' espressamente prevista dall'art. 5 della cennata legge
regionale,  sia  l'esercizio  delle  medesime  professioni,   nonche'
contemplano  gli  effetti  dell'iscrizione   nei   suddetti   elenchi
provinciali. 
    Cosi' sinteticamente riportato il  contenuto  delle  disposizioni
censurate, i  dubbi  di  legittimita'  costituzionale  sollevati  dal
ricorrente  vanno  risolti  alla  luce   del   richiamato   principio
fondamentale  in  materia  di  professioni  che  riserva  allo  Stato
l'individuazione di nuove figure professionali e  la  disciplina  dei
relativi profili e titoli abilitanti (ex plurimis,  sentenze  n.  138
del 2009, n. 179 del 2008 e n. 300 del 2007), nonche' della  costante
giurisprudenza di questa Corte secondo  cui  «la  istituzione  di  un
registro  professionale  e  la  previsione   delle   condizioni   per
l'iscrizione ad esso, prescindendosi dalla circostanza [...] che tale
iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello
svolgimento delle attivita' cui l'elenco fa riferimento,  hanno  gia'
di per se' una "funzione individuatrice della professione", come tale
preclusa alla competenza regionale» (ex plurimis, sentenze n.  300  e
n. 57 del 2007). 
    Vanno  pertanto  dichiarate  incostituzionali   le   disposizioni
regionali impugnate,  in  quanto  non  rispettano  i  limiti  imposti
dall'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione  in  materia   di
professioni. 
    4. - Poiche' le altre norme della legge regionale n. 37 del  2008
hanno una inscindibile connessione con le disposizioni specificamente
oggetto di censura, cosi'  che,  senza  queste  ultime,  dette  norme
risultano prive di autonoma portata normativa, ai sensi dell'art.  27
della  legge   11   marzo   1953,   n.   87,   la   declaratoria   di
incostituzionalita' deve estendersi all'intera legge.