Ricorso nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliata nei confronti della Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, recante «Disciplina delle modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sisimiche», pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 3 febbraio 2010, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. h), Cost. in virtu' della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2010. 1. - L'articolo 18, comma 1, della L.R. Umbria n. 5/2010, dispone quanto segue: «Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, comma 2, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, e' necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformita' a quanto previsto nel progetto. Con proprio atto la Giunta regionale puo' individuare altri interventi edilizi esclusi dal collaudo. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora controllabili e collaudabili ad opere ultimate». Tale previsione regionale, che consente l'esclusione del collaudo statico di cui all'articolo 7 della legge statale n. 1086/1971 per alcuni interventi non precisamente definiti («interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati»), o comunque per quegli ulteriori interventi successivamente individuabili con provvedimento giuntale, si pone in contrasto con la richiamata normativa statale. Il menzionato articolo 7 della legge n. 1086/1971 prevede infatti che siano obbligatoriamente assoggettate a collaudo statico, secondo le ulteriori previsioni ivi dettagliate e secondo la normativa tecnica di attuazione, tutte le opere di cui al precedente articolo 1: e quindi le opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle in conglomerato cementizio armato precompresso, nonche' le opere a struttura metallica, accomunate dalla caratteristica di assolvere ad una «funzione statica» relativa agli edifici cui accedono (cfr. primo, secondo e terzo comma, nonche' Cass. Pen. , III, 19 novembre 1996, n. 9840). Trattasi invero di normativa volta a garantire la sicurezza degli edifici, ed a prevenire pericolo per la pubblica incolumita', secondo quanto disposto dall'articolo 1, quarto comma, della medesima legge n. 1086/1971, a mente del quale «la realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilita' e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita'». Al riguardo, cfr. Cass. Pen., III, 9 settembre 2004, n. 36093, secondo cui «la prescrizione della denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio, prevista dall'art. 1 legge 5 novembre 1971, n. 1089, e' giustificata dalla necessita' di consentire all'ente preposto di venire a conoscenza di ogni attivita' costruttiva in cemento armato, ritenuta rilevante secondo l'interpretazione giurisprudenziale degli articoli 1 e 4 cit. legge n. 1086, e di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumita', non rilevando in proposito le eventuali circolari amministrative emanate in senso contrario dall'autorita' regionale»; nonche' Cass. Pen. , III, 17 gennaio 2003, n. 2101, secondo cui la ratio legis (...) e' quella di assicurare la stabilita' del fabbricato in tutti i casi nei quali siano comunque adoperate strutture in cemento armato o in metallo in funzione statica». Ancor maggiore rigore sul controllo di siffatte costruzioni va adoperato riguardo le costruzioni in zone sismiche (di cui in effetti si occupa la normativa regionale qui impugnata), atteso quanto opportunamente statuito da Cass. Pen.., III, 24 ottobre 2001, n. 38142: «In tema di edilizia, le disposizioni della normativa antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumita', a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate - a differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio armato dettata dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 - in quanto l'esigenza di maggiore rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor piu' necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato». 2. - La indiscutibile pertinenza della normativa sul collaudo statico alla materia della «sicurezza», consente di denunziare la intervenuta violazione del relativo ambito di competenza statale, delineato all'articolo 117, secondo comma, lett. h), Cost., («ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale») nella accezione recentissimamente fornitagli da codesta Corte costituzionale, la quale ha segnalato che la indicata materia «non si esaurisce nell'adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell'interesse generale alla incolumita' delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale» (sentenza 28 gennaio 2010, n. 21). In effetti, la impugnata normativa regionale consente di sottrarre l'assoggettamento all'obbligo di collaudo statico di certuni interventi edilizi (come evidenziato, non meglio determinati, o addirittura successivamente determinabili solo a seguito di individuazione con «atto» della Giunta Regionale), a prescindere dalla verifica del loro assolvimento della «funzione statica» cui la legge n. 1086/1971 ricollega il richiamato obbligo. In definitiva, oltre ad incidere su materia di esclusiva competenza statale a mente della Costituzione, la norma regionale de qua e' suscettibile di depotenziare i livelli di controllo sulla staticita' di edifici, segnatamente in aree a rischio sismico, con inaccettabile pericolosa incidenza sui livelli di sicurezza pubblica.