Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e  difeso
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 ricorrente contro  la
Regione Basilicata, in  persona  del  Presidente  della  Regione  pro
tempore, con sede in  Potenza,  alla  via  Vincenzo  Verrastro  n.  4
intimata per la declaratoria di illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 1, 2, 3, della legge regionale n. 19 del  5  febbraio  2010,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 5 febbraio
2010, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge  regionale  n.  3
del 19 gennaio 2010», come da delibera del Consiglio dei Ministri  in
data 19 marzo 2010 e sulla base di quanto  specificato  nell'allegata
relazione del ministro per i rapporti con le Regioni. 
    Sul Bollettino Ufficiale della Regione  Basilicata  n.  8  del  5
febbraio 2010 e' stata pubblicata la legge regionale 5 febbraio  2010
n. 19 recante «Modifiche ed integrazioni alla legge  regionale  n.  3
del 19 gennaio 2010». 
    Il Governo ritiene che gli articoli 1, 2, 3 della legge  reg.  n.
19/2010 siano costituzionalmente illegittimi in  quanto  contrastanti
con l'art. 5, comma 1,  della  legge  Cost.  n.  1/1999,  cosi'  come
interpretato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma  Corte  (sentenze
n.  196/2003  e  n.  4/2010)  e,  pertanto,  propone   questione   di
legittimita' costituzionale, ai sensi dell'art. 127, comma 1,  Cost.,
per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Preliminarmente occorre precisare che la Regione  Basilicata  non
ha ancora approvato un nuovo Statuto ai  sensi  dell'art.  123  della
Costituzione e, pertanto, come  affermato  da  codesta  ecc.ma  Corte
nella sentenza n. 196/2003 e ribadito nella recentissima sentenza  n.
4/2010, la legge elettorale regionale puo'  modificare  solamente  in
aspetti di dettaglio la disciplina  delle  leggi  elettorali  statali
vigenti, in quanto questi sono gli unici per i quali la  Consulta  ha
ammesso  l'esercizio  della  potesta'  legislativa  regionale   prima
dell'entrata in vigore dei nuovi Statuti approvati ai sensi dell'art.
123 della Cost. (sostituito dall'art. 3, L. Cost. 22  novembre  1999,
n. 1). 
    Infatti, fino all'entrata in vigore dei nuovi  statuti  regionali
(oltre che delle nuove leggi elettorali regionali),  l'art.  5  della
legge costituzionale n. 1/1999 disciplina direttamente l'elezione del
Presidente regionale, stabilendo che essa sia contestuale al  rinnovo
del Consiglio e che si effettui  «con  le  modalita'  previste  dalle
disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia  di  elezione  dei
Consigli  regionali,   cosi'   indirettamente   in   qualche   misura
«irrigidite» in via  transitoria»  anche  «dal  fatto  che  la  nuova
disciplina statutaria, cui e' demandata la definizione della forma di
governo regionale, condiziona inevitabilmente, in parte,  il  sistema
elettorale per l'elezione del Consiglio. In  pratica,  cio'  comporta
che siano esigui gli spazi entro cui puo' intervenire il  legislatore
regionale in tema di elezione del Consiglio, prima  dell'approvazione
del nuovo statuto» (sent. n. 196/2003). Pertanto, la legge elettorale
regionale puo' modificare, «in aspetti di  dettaglio,  la  disciplina
delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non e'  direttamente  o
indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge Cost. n. 1 del
1999, in attesa del  nuovo  statuto,  e  cosi'  per  quanto  riguarda
competenze e modalita' procedurali». 
    Cio' premesso, occorre osservare che la legge regionale n. 3/2010
della Regione Basilicata, recante:  «Norme  relative  al  sistema  di
elezione del Presidente della  Giunta  regionale  e  dei  consiglieri
regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 -  Disposizioni
di attuazione dell'art. 122,  primo  comma,  della  Costituzione»  e'
stata impugnata dal Governo nella seduta del Consiglio  dei  ministri
del  4  febbraio  2010  per  violazione  dell'art.  5   della   legge
Costituzionale n. 1/1999, anche in relazione a  quanto  stabilito  da
codesta ecc.ma Corte costituzionale con le sentenze n. 196/2003 e  n.
4/2010. 
    La legge regionale n. 19/2010, apportando modifiche  alla  citata
legge  regionale  n.  3/2010,  e'   censurabile   per   le   medesime
motivazioni. 
    In particolare: 
        1) gli articoli 1 e 2 della legge in esame, che incidono  sul
sistema di assegnazione dei seggi, prevedendo  sia  le  modalita'  di
assegnazione del seggio da attribuire al candidato a presidente  piu'
votato dopo il presidente eletto, sia il numero di seggi da assegnare
alle  circoscrizioni  provinciali,   introducono   disposizioni   che
apportano   modifiche   di   natura   sostanziale   alla   disciplina
costituzionale che regola l'elezione degli organi regionali. 
    Il sistema elettorale, infatti, non ammette alcuna operazione  di
modifica  sostanziale  o  di  integrazione  prima  della   necessaria
adozione del nuovo Statuto. 
    Pertanto,   le   disposizioni   della   legge   regionale    sono
costituzionalmente illegittime, come sopra evidenziato,  per  diretta
violazione dell'art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1  del
1999, cosi' come interpretato dalla giurisprudenza di codesta  ecc.ma
Corte (sentt. n. 196/2003 e n. 4/2010), che  non  consente  modifiche
sostanziali alle disposizioni di legge ordinaria vigenti  in  materia
di elezione dei Consigli  regionali,  come  quelle  introdotte  dalla
Regione Basilicata, ma solo di dettaglio,  in  assenza  di  un  nuovo
Statuto approvato ai sensi  dell'art.  123  della  Cost.  (sostituito
dall'art. 3, L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1). 
    Anteriormente alla riforma introdotta dalla legge  costituzionale
22 novembre 1999,  n.  1,  la  disciplina  del  sistema  di  elezione
regionale era riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, il
quale e' intervenuto con due fondamentali leggi: la legge 17 febbraio
1968, n. 108 (Norme  per  l'elezione  dei  Consigli  regionali  delle
Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43  (Nuove
norme  per  la  elezione  dei  consigli  delle  regioni   a   statuto
ordinario - c.d. «Tatarellum»). 
    Tale  normativa  e'  stata  transitoriamente  costituzionalizzata
dall'art. 5 della legge Cost. n. 1 del 1999 il quale ha disposto che,
fino  all'adozione  dei  nuovi  Statuti  (ovvero  di   una   delibera
statutaria stralcio che disciplini la forma di governo,  Corte  cost.
sent. n. 304 del 2002) e delle nuove  leggi  elettorali,  «l'elezione
del Presidente della Giunta regionale e' contestuale al  rinnovo  dei
rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalita' previste
dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di  elezione
dei Consigli regionali». 
    L'art. 5 non si e'  limitato  a  costituzionalizzare  il  sistema
elettorale  statale  ma  vi  ha  anche  apportato   significative   e
innovative modifiche al fine di rendere immediatamente  operativa  la
previsione costituzionale dell'elezione diretta del Presidente  della
Giunta. 
    La ratio  della  citata  norma  costituzionale  transitoria  deve
rinvenirsi,  secondo  codesta  ecc.ma  Corte,  nella   volonta'   del
legislatore costituzionale di «evitare che il rapporto tra  forma  di
governo regionale - la quale, ai sensi dell'art.  123,  primo  comma,
Cost., deve essere determinata dagli statuti delle singole Regioni  -
e legge elettorale regionale possa presentare aspetti  di  incoerenza
dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda.
E' noto infatti che la legge  elettorale  deve  armonizzarsi  con  la
forma di governo, allo scopo  di  fornire  a  quest'ultima  strumenti
adeguati  di  equilibrato  funzionamento  sin   dal   momento   della
costituzione degli organi della Regione, mediante la preposizione dei
titolari alle singole cariche. L'entrata in vigore  e  l'applicazione
della legge elettorale  prima  dello  statuto  potrebbero  introdurre
elementi originari di disfunzionalita', sino all'estremo  limite  del
condizionamento del secondo da parte della  prima,  in  violazione  o
elusione  del  carattere   fondamentale   della   fonte   statutaria,
comprovato dal procedimento aggravato previsto dall'art. 123, secondo
e terzo comma, della Costituzione» (sent. n. 4 del 2010). 
    La disciplina statale sulle elezioni regionali  sopra  richiamata
rappresenta ancora oggi la normativa fondamentale  per  tutte  quelle
Regioni ordinarie che, non avendo legiferato in  materia,  permangono
all'interno del regime transitorio. 
    Con la legge regionale n. 3 del 2010, gia' impugnata dal  Governo
e con la legge n. 19/2010 la  Regione  Basilicata  ha  modificato  in
aspetti tutt'altro che di dettaglio la normativa statale. 
    Parimenti censurabile risulta la previsione  di  cui  all'art.  3
della legge n. 19/2010 che ha inserito, dopo l'art. 1 della legge  n.
3/2010, l'art. 1-bis secondo cui «la presente legge si applica per le
elezioni del  Consiglio  regionale  e  del  Presidente  della  Giunta
regionale  della  Regione   Basilicata   della   decima   legislatura
regionale», in assenza della previsione dell'entrata  in  vigore  del
nuovo statuto, cui e' demandata la definizione della forma di governo
regionale che condiziona, inevitabilmente, il sistema elettorale  per
l'elezione del Consiglio, ponendosi in contrasto con l'art.  5  della
legge costituzionale n. 1/1999 e con quanto  stabilito  dalla  citata
giurisprudenza. 
    A tale riguardo, va  rilevato  che  il  rinvio  dell'applicazione
della  nuova  legge  elettorale  regionale  alle  elezioni  della   X
legislatura non fa venir meno l'interesse all'impugnativa  deliberata
dal Governo, in quanto non e' assolutamente certo che  la  Regione  a
quell'epoca avra' approvato il nuovo Statuto. 
    . 
    Si ritiene pertanto di sollevare  la  questione  di  legittimita'
costituzionale della Legge  regionale  in  esame  dinanzi  a  codesta
ecc.ma Corte costituzionale. 

(2) cfr., in tal senso, anche Francesco Drago, Il sistema di elezione
    del Presidente della Giunta e del  Consiglio  nella  legislazione
    delle Regioni  a  statuto  ordinario,  sulla  rivista  telematica
    «Federalismi.it», pag. 24.