Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Lazio  2  dicembre  2008,  n.  20,  che  reca  «Disposizioni  per  il
contenimento  della  spesa  pubblica  relativa  agli   organi   delle
comunita' montane e per il riordino delle comunita'  montane  di  cui
alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge  sulla  montagna)  e
successive modifiche», ed in particolare dell'art. 8  della  suddetta
legge, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato  il  4  febbraio  2009,  depositato  in   cancelleria   il
successivo 10 febbraio ed iscritto al  n.  10  del  registro  ricorsi
2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  13  aprile  2010  il  Giudice
relatore Alfonso Quaranta; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Claudio Chiola per la Regione
Lazio. 
    Ritenuto che,  con  ricorso  notificato  il  4  febbraio  2009  e
depositato  presso  la  cancelleria  della  Corte  il  successivo  10
febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  impugnato  la
legge  della  Regione  Lazio  2  dicembre  2008,  n.  20,  che   reca
«Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa  agli
organi delle comunita' montane e  per  il  riordino  delle  comunita'
montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla
montagna) e successive modifiche», in particolare quanto all'art.  8,
per violazione, nel complesso,  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, in relazione all'art. 2, commi da 17 a 22, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008); 
        che il ricorrente sottolinea che  la  Regione  Lazio  non  ha
ottemperato, nel termine del 30 settembre  2008,  a  quanto  disposto
dall'art. 2, comma 17, della legge n. 244 del 2007; 
        che, successivamente, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri  19  novembre  2008  (Riordino  della  disciplina  delle
Comunita' montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 24
dicembre 2007, n. 244), all'art. 2, ha statuito  che,  nei  confronti
della suddetta Regione,  «si  producono  gli  effetti  del  comma  20
dell'art. 2 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  dalla  data  di
pubblicazione del  presente  decreto»  (intervenuta  il  27  novembre
2008); 
        che  in  data  7  dicembre  2008,  quando,  ad   avviso   del
ricorrente, i suddetti effetti  si  erano  prodotti,  e'  entrata  in
vigore   la   legge   regionale    sospettata    di    illegittimita'
costituzionale; 
        che, secondo la difesa dello Stato, il legislatore  regionale
si sarebbe dovuto limitare ad adottare una normativa  regolatrice  di
tali effetti; 
        che, invece,  la  disciplina  regionale  e,  in  particolare,
l'art. 8, la cui rubrica reca «Riordino delle  comunita'  montane  di
cui alla legge regionale n. 9 del  1999» -  laddove  prevede  che  le
nuove  comunita'  montane  debbano  avere  popolazione  e  superficie
montana superiore al 50 per  cento -  contrasterebbe  con  l'art.  2,
comma 20, lettere a) e b), della legge n. 244 del 2007; 
        che vi sarebbe una palese  violazione  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost., vertendosi in materia di  coordinamento  della  finanza
pubblica; 
        che la Regione avrebbe disatteso quanto stabilito  dai  commi
17 e 20 del richiamato art. 2  della  legge  n.  244  del  2007,  non
tenendo  conto  degli   effetti   che,   in   ragione   del   proprio
inadempimento, si erano gia' prodotti; 
        che la disciplina sospettata di illegittimita' costituzionale
contrasterebbe,  altresi',  con  l'art.  2,  comma  17,  della  legge
finanziaria per  il  2008,  in  ordine  alla  riduzione  della  spesa
corrente per il funzionamento delle comunita'  montane,  nonche'  con
l'art. 2, comma 22, che prevedeva la salvezza dei rapporti di  lavoro
a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore  della
legge finanziaria; 
        che nella legge regionale  in  esame,  da  un  lato,  non  vi
sarebbe  alcuna  previsione  sul  risparmio  di  spesa;   dall'altro,
mancherebbe   qualsiasi   disposizione   volta   ad   assicurare   il
mantenimento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato; 
        che con atto depositato il 13 marzo 2009 si e' costituita  la
Regione Lazio, la quale ha dedotto la infondatezza della questione; 
        che la difesa  regionale,  in  particolare,  osserva  che  la
materia delle comunita' montane e' rimessa alla potesta'  legislativa
residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma,  Cost.
(sono richiamate le sentenze n. 456 e n. 244 del 2005), ne'  potrebbe
ritenersi che la disciplina in esame sia riconducibile  alla  materia
del coordinamento della finanza pubblica; 
        che in data 26 febbraio 2010 il Presidente del Consiglio  dei
ministri ha depositato atto di rinuncia  al  ricorso,  poiche'  nelle
more del giudizio e' intervenuta la sentenza n. 237 del 2009, con  la
quale e' stata dichiarata l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
2, commi 20 e 22, della legge n. 244 del 2007, nonche'  dell'art.  2,
comma 21, ultimo periodo, della medesima legge, il quale dispone  che
«gli  effetti  di  cui  al  comma  20  si  producono  dalla  data  di
pubblicazione del predetto decreto»; 
        che in data 23 marzo 2009 la Regione Lazio ha  depositato  in
cancelleria memoria con la quale ha ribadito le difese svolte; 
        che la difesa regionale, il 1°  aprile  2010,  ha  depositato
nota con la quale ha messo in evidenza una «situazione di sostanziale
vacatio» degli organi deliberanti della Regione medesima, dovuta alle
consultazioni elettorali; 
        che, per tale ragione, ha prospettato di non poter depositare
formale  accettazione  della  rinuncia  al  ricorso  ed  ha  allegato
«proposta  di  accettazione»  di  quest'ultima  del  Direttore  della
Direzione regionale  istituzionale  ed  enti  locali-sicurezza  della
Regione Lazio; 
        che,  nell'udienza   pubblica,   la   difesa   regionale   ha
specificato che, medio tempore, le norme impugnate  non  hanno  avuto
attuazione. 
    Considerato che, con ricorso notificato  il  4  febbraio  2009  e
depositato  presso  la  cancelleria  della  Corte  il  successivo  10
febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  impugnato  la
legge  della  Regione  Lazio  2  dicembre  2008,  n.  20,  che   reca
«Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa  agli
organi delle comunita' montane e  per  il  riordino  delle  comunita'
montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla
montagna) e successive modifiche»,  in  particolare  l'art.  8  della
suddetta legge, per violazione, nel complesso, dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione, in relazione all'art. 2, commi da 17 a 22,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato -  legge  finanziaria
2008); 
        che, ad  avviso  del  ricorrente,  il  legislatore  regionale
avrebbe disciplinato il riordino delle  comunita'  montane  oltre  il
termine stabilito dall'art. 2, comma 17, della legge n. 244 del 2007,
quando gia' era intervenuto il decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri  19  novembre  2008  (Riordino  della  disciplina  delle
Comunita' montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 24
dicembre 2007, n. 244), nonche' in  contrasto  con  quanto  stabilito
dalla normativa statale, cosi'  violando  l'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione, in riferimento all'art. 2, commi da 17 a 22 della
legge n. 244 del 2007; 
        che si e' costituita in giudizio la Regione Lazio, sostenendo
la infondatezza del ricorso; 
        che, nelle more del giudizio, e' intervenuta la  sentenza  di
questa Corte n. 237 del  2009,  con  la  quale  e'  stata  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2,  commi  20  e  22  della
legge n. 244 del 2007, nonche' dell'art. 2, comma 21, ultimo periodo,
della medesima legge, il quale dispone che «gli  effetti  di  cui  al
comma 20 si  producono  dalla  data  di  pubblicazione  del  predetto
decreto»; 
        che il ricorrente, in data 26 febbraio  2010,  ha  depositato
atto di rinuncia al ricorso; 
        che la difesa  regionale,  in  ragione  di  una  «sostanziale
vacatio degli organi deliberanti della Regione, dovuta  alle  recenti
elezioni», ha depositato «proposta di accettazione della rinuncia del
Direttore regionale» della Direzione regionale istituzionale ed  enti
locali-sicurezza  della  Regione  Lazio,   precisando,   nell'udienza
pubblica, che le disposizioni impugnate,  medio  tempore,  non  hanno
avuto attuazione; 
        che detto atto  non  integra  accettazione  formale  ai  fini
dell'estinzione del giudizio; 
        che, tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte,  la
rinuncia  non  regolarmente  accettata  dalla  controparte,  pur  non
comportando l'estinzione del processo, puo'  fondare,  unitamente  ad
altri elementi, una dichiarazione di  cessazione  della  materia  del
contendere per carenza di  interesse  del  ricorrente  (ex  plurimis,
sentenza n. 52 del 2010; ordinanze n. 153  del  2009  e  n.  418  del
2008); 
        che,   nella   specie,    l'intervenuta    declaratoria    di
illegittimita' costituzionale di alcune delle  norme  invocate  quali
parametri interposti dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  nel
prospettare la violazione in relazione  all'art.  117,  terzo  comma,
Cost., ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a coltivare  il
ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere.