Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  165,  primo
comma, 645, secondo comma  e  647  del  codice  di  procedura  civile
promosso dal Giudice istruttore del Tribunale  ordinario  di  Messina
nel procedimento vertente tra la Societa' Cooperativa di  Navigazione
a r.l. Garibaldi e l'Ital Proget s.r.l. ed altra con ordinanza del 28
novembre  2008  iscritta  al  n.  244  del  registro  ordinanze  2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del  24  marzo  2010  il  Giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
    Ritenuto che nel corso del  giudizio  di  opposizione  a  decreto
ingiuntivo proposto dalla Societa' Cooperativa di navigazione a  r.l.
Garibaldi, il Tribunale ordinario di Messina in funzione  di  giudice
istruttore, con ordinanza del 28 novembre 2008 (reg. ord. n. 244  del
2009), ha sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  del
combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 647, e 165,  primo
comma, codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3, 24 e
111 della Costituzione e dell'art. 6 della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'uomo,  ratificata  con  legge  4  agosto  1955,  n.  848
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma  il  4
novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla  Convenzione  stessa,
firmata a Parigi il 20 marzo 1952); 
        che il giudice a quo riferisce che il decreto ingiuntivo  era
stato ottenuto il 24 luglio 2007 da Ital Proget s.r.l., che lo  aveva
notificato alla Societa' Cooperativa di navigazione a r.l. Garibaldi; 
        che l'intimata aveva proposto opposizione  notificata  il  27
settembre 2007, con invito a comparire per l'udienza del 24  novembre
2007, costituendosi in giudizio il 4 ottobre 2007; 
        che l'opposta Ital Proget s.r.l., costituendosi  in  giudizio
il  31  ottobre   2007,   aveva   eccepito   in   limine   litis   la
«improcedibilita'  e/o  inammissibilita'  dell'opposizione   per   la
tardiva costituzione della opponente», sulla  base  dell'orientamento
giurisprudenziale consolidato, costituente diritto  vivente,  secondo
cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,  la  riduzione
alla meta' del  termine  di  costituzione  dell'opponente,  ai  sensi
dell'art.   645,   secondo   comma,   cod.   proc.   civ.,   consegue
automaticamente al fatto obiettivo della concessione  all'opposto  di
un termine di comparizione  inferiore  a  quello  previsto  dall'art.
163-bis cod. proc. civ., e che la tardiva costituzione dell'opponente
e'    equiparata    alla    mancata    costituzione,     determinando
l'improcedibilita' dell'opposizione; 
        che, secondo il giudice a quo, il richiamato diritto  vivente
non  puo'  essere  seguito,  anche  alla  luce  delle  argomentazioni
sviluppate dal Tribunale di Monza con ordinanza del  5  maggio  2007,
che ha sollevato la stessa questione di legittimita'  costituzionale,
peraltro gia' definita da questa Corte con ordinanza n. 407 del  2008
di manifesta inammissibilita'; 
        che l'art. 645 cod.  proc.  civ.  prevede  la  riduzione  dei
termini di comparizione, non anche di quelli di costituzione; 
        che l'opponente e' convenuto in senso sostanziale  e  non  ha
pertanto l'onere, presupposto dall'art. 165 cod. proc. civ., di  dare
contezza dei documenti al creditore  opposto,  perche'  questi  possa
preparare la difesa, giacche' costui, attore  in  senso  sostanziale,
gia' conosce la materia del contendere, per avere introdotto la lite; 
        che,   ove   poi   l'opponente   intenda   proporre   domanda
riconvenzionale, la citazione in opposizione sara',  limitatamente  a
questa, eventualmente nulla per inosservanza del termine a  comparire
inferiore  al  minimo  legale,  ma  non   certo   improcedibile,   se
l'iscrizione  avvenga  dopo  i  cinque  giorni,  nel  senso  che   si
attiveranno i meccanismi di sanatoria disciplinati dall'art. 164 cod.
proc. civ., ma la riconvenzionale non sara' in alcun modo affetta  da
improcedibilita'; 
        che l'oggetto del giudizio di opposizione e' determinato  dal
ricorso per ingiunzione, non dall'atto di opposizione, e la  facolta'
di dimidiare i termini a comparire con l'atto di  opposizione  appare
al  rimettente  coerente  con  le  caratteristiche  del  procedimento
monitorio, che vedono l'inversione delle parti e il succedersi,  alla
fase    strettamente    monitoria,    dell'iniziativa    impugnatoria
dell'opponente,  volta  ad  instaurare  un  giudizio   ordinario   di
cognizione; 
        che, mentre la ratio della facolta' di dimidiare il termine a
comparire di  cui  all'art.  645  cod.  proc.  civ.  e'  l'innestarsi
dell'opposizione sul pregresso procedimento monitorio, la ratio della
dimidiazione prevista dall'art. 163-bis, secondo  comma,  cod.  proc.
civ., consiste nella pronta spedizione  della  causa  e  richiede  il
vaglio del Presidente del Tribunale sulla sussistenza del presupposto
applicativo della norma; 
        che l'art. 645, secondo comma,  ultimo  periodo,  cod.  proc.
civ., lascia all'attore la libera facolta' di ridurre  il  termine  a
comparire, proprio in considerazione del fatto che: a)  egli  non  e'
attore in senso sostanziale, b) l'oggetto del giudizio di opposizione
e' gia' stato predeterminato, con il ricorso monitorio, dal creditore
intimante,   c)   l'opposizione   s'innesta   su   un    procedimento
giurisdizionale composito la cui pendenza ad ogni effetto si  produce
e si determina, a livello prodromico, con  il  deposito  del  ricorso
monitorio e, sul piano della produzione degli effetti  sostanziali  e
processuali  dalla  domanda  giudiziale,  con  la  notificazione  del
decreto ingiuntivo; 
        che   l'equiparazione   della   costituzione   tardiva   alla
costituzione  mancata,  laddove  l'art.  647  cod.  proc.   civ.   fa
riferimento soltanto a quest'ultima, non  e'  affatto  scontata,  ne'
puo'   discendere    tout    court    dalla    natura    impugnatoria
dell'opposizione; 
        che gli artt. 348, 369 e  399  cod.  proc.  civ.  contemplano
espressamente la sanzione  d'improcedibilita'  dell'impugnazione  per
tardiva costituzione dell'impugnante, mentre l'art.  647  cod.  proc.
civ.   disciplina   il   solo   caso   della   mancata   costituzione
dell'opponente e non quello della tardiva costituzione; 
        che una sanzione  d'improcedibilita'  deteriore  rispetto  ai
consueti meccanismi applicabili alla tardiva iscrizione della causa a
ruolo del processo di prime cure, qual e' pur sempre il  giudizio  di
opposizione a decreto ingiuntivo (art. 307 cod. proc.  civ.),  appare
incompatibile con i principi  del  «giusto  processo  regolato  dalla
legge», poiche' tale sanzione, a differenza delle suddette regole  in
materia d'impugnazioni, non  e'  espressamente  sancita  dalle  norme
processuali e, in difetto di cio', non puo'  essere  desunta  in  via
interpretativa; 
        che, alla  luce  del  combinato  disposto  degli  artt.  645,
secondo comma, ultima frase, 165, 647, primo comma (seconda  ipotesi)
cod. proc. civ., ben puo' dubitarsi della conformita' agli artt. 111,
24  e  3  Cost.  della  norma  che,  nel   diritto   vivente,   rende
improcedibile l'opposizione a decreto  ingiuntivo  iscritta  a  ruolo
oltre cinque giorni dalla notificazione; 
        che  la  contrarieta'  al  principio  del   giusto   processo
«regolato dalla legge» (art. 111 Cost.) si  coglie  nella  creazione,
per  via  giurisprudenziale,  di  una   sanzione   d'improcedibilita'
dell'opposizione che l'art. 647, primo comma (seconda ipotesi),  cod.
proc. civ., commina soltanto per  il  caso  di  mancata  costituzione
dell'opponente,  ma  non  per   quello   di   costituzione   tardiva,
specialmente se si considera che l'opposizione a  decreto  ingiuntivo
instaura pur sempre un processo di primo grado, in cui  l'ipotesi  di
tardiva  iscrizione  a  ruolo  di  una  causa   non   e'   sanzionata
dall'improcedibilita'; 
        che la disciplina appare altresi' in contrasto anche  con  il
diritto ad un  equo  vaglio  giurisdizionale,  cui  ogni  persona  ha
diritto ai sensi dell'art. 6 della Convenzione  europea  dei  diritti
dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, che verrebbe a
mancare ove si voglia che dal mancato rispetto del  termine  di  soli
cinque  giorni  derivino  effetti  irreversibili   -   anche   quando
l'assegnazione di termine a comparire  dimidiato  ex  art.  645  cod.
proc. civ. non sia stata frutto di consapevole scelta  -  se  poi  la
sentenza  di  definizione  di  giudizio  di  opposizione  a   decreto
ingiuntivo, ove ne manchi la notificazione, divenga irrevocabile solo
con  il  decorso  del  termine  di  un  anno  (oltre  al  periodo  di
sospensione feriale); 
        che nel giudizio e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilita'  e,  comunque,  per  la
manifesta infondatezza della questione, posto  che  la  questione  di
legittimita' costituzionale sollevata dal  Tribunale  di  Monza,  cui
l'attuale rimettente si richiama, e' stata  dichiarata  inammissibile
dalla Corte costituzionale, per omessa motivazione sulla  circostanza
che la dimidiazione del termine a comparire sia stata  effettivamente
inconsapevole; 
        che, nel merito,  non  risultano  prospettate  -  osserva  la
difesa erariale - argomentazioni nuove o diverse  rispetto  a  quelle
gia' esaminate e disattese dalla giurisprudenza costituzionale che ha
dichiarato la questione manifestamente infondata. 
    Considerato che il Tribunale ordinario di  Messina  dubita  della
legittimita' costituzionale del  combinato  disposto  degli  articoli
645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice  di  procedura
civile, nella parte in cui prevede, secondo il diritto  vivente,  che
l'opposizione a decreto ingiuntivo e'  improcedibile  se  iscritta  a
ruolo  dopo  il  termine  dimidiato  di  cinque   giorni,   allorche'
l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto  un
termine inferiore a quello  previsto  dall'art.  163-bis  cod.  proc.
civ., per violazione degli artt. 111,  24  e  3  della  Costituzione,
nonche' dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; 
        che la questione proposta e' manifestamente inammissibile per
una molteplicita' di ragioni; 
        che, anzitutto, l'ordinanza e' carente nella  motivazione  in
ordine al contrasto con taluni dei parametri costituzionali rilevati; 
        che  l'art.   3   Cost.   e'   invocato   nella   motivazione
dell'ordinanza,  senza  che  tale  parametro   sia   richiamato   nel
dispositivo; 
        che l'eventuale disparita' di trattamento, con riguardo  alla
sanzione dell'improcedibilita'  per  tardiva  costituzione,  e'  solo
intuibile   nel   riferimento,   che   compare   nella    motivazione
dell'ordinanza, alla mancata costituzione e alla  tardiva  iscrizione
della causa a ruolo nel processo di primo grado, senza pero'  che  la
motivazione sia adeguatamente  sviluppata  come  discriminazione  tra
soggetti in posizioni processuali  diverse  (il  che  si  risolve  in
carente motivazione sulla non manifesta  infondatezza:  ordinanze  n.
191 del 2009, n. 114 del 2007 e n. 39 del 2005); 
        che neppure la violazione dell'art. 24 Cost. e'  argomentata,
dal momento che l'ordinanza  richiama  solo  i  principi  del  giusto
processo, sicche' il  dubbio  finisce  per  confluire  nell'art.  111
Cost., sia per la creazione, da parte del  diritto  vivente,  di  una
regola pregiudizievole per  le  parti,  quella  dell'improcedibilita'
dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva  costituzione,  sia
per l'assenza «di un adeguato vaglio giurisdizionale cui ogni persona
ha diritto ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo»; 
        che se dai principi del giusto processo discende  il  diritto
ad un  «equo  vaglio  giurisprudenziale»,  cio'  non  toglie  che  il
processo  debba  esser  governato,  per  esigenze   di   certezza   e
ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui  mancato  rispetto
va assoggettato alla  sanzione  della  decadenza  dal  compimento  di
determinate attivita' (sentenze n. 11 del 2008 e n. 462 del 2006); 
        che, sul punto, nulla dice  il  rimettente,  anche  solo  per
verificare  la  ragionevolezza  della  sanzione  di  improcedibilita'
dell'opposizione per tardiva  costituzione  dell'opponente,  rispetto
all'esigenza di certezza e di  contenimento  dei  tempi  processuali,
sicche', anche in tal caso, si profila la manifesta  inammissibilita'
per carente motivazione sulla  non  manifesta  infondatezza,  perche'
l'invocazione della disciplina  dell'irrevocabilita'  della  sentenza
resa in esito al  giudizio  di  opposizione,  solo  per  decorso  del
termine annuale,  investe  un  ordine  di  questioni,  relativo  alla
stabilita' delle decisioni rese dal giudice,  che  e'  diverso  dalle
sanzioni processuali per tardivo compimento  di  attivita',  per  non
dire  che  anche  in  tal  caso  vi  e'  un  termine   di   decadenza
dall'impugnazione, che puo' essere piu' ristretto ove la sentenza sia
stata notificata; 
        che l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti  dell'uomo
non costituisce disposizione da potere  invocare  come  parametro  al
fine di affermare l'incostituzionalita' delle norme  denunciate,  dal
momento che la stessa costituisce solo norma interposta  al  fine  di
accertare la  violazione  dell'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  non
invocato dal giudice a quo. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.