IL GIUDICE DI PACE 
 
    Il giudice di pace  di  Giarre,  nella  persona  del  Dott.  Avv.
Massimo Lo Giudice con l'assistenza del sottoscritto  Segretario  nel
processo promosso da Caliri Santo residente  in  Sant'Alessio  Siculo
(Messina) contro la Serit  Sicilia  S.p.A.  e  contro  il  Comune  di
Riposto in data 16 giugno 2009 ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    Rilevato  che  le  doglianze  spiegate  da  parte   attrice   nel
procedimento  pendente  al  n.  524/08  R.G.  attengono   a   pretese
esattoriali discendenti dalla  cartella  di  pagamento  n.  293  2007
00452480 18 emessa, sulla scorta di  ruolo  relativo  all'anno  2007,
dalla Serit Sicilia S.p.A. agente della riscossione per la  Provincia
di Catania, notificata in data 5 maggio 2008; 
    Considerato che la decisione del  ricorso,  a  parere  di  questo
Ufficio, deve essere preceduta dalla  soluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 36 comma 4-ter (Disposizioni in
materia di riscossione) del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 (in
Gazzetta Ufficiale, 31 dicembre, n. 302) -  decreto  convertito,  con
modificazioni, in legge 28 febbraio 2008 n. 31  (Proroga  di  termini
previsti  da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  urgenti  in
materia finanziaria) nella parte in cui  prevede  la  nullita'  delle
cartelle di pagamento, per omessa indicazione  del  responsabile  del
procedimento di iscrizione a ruolo e di  quello  di  emissione  e  di
notificazione della stessa  cartella,  solo  relativamente  ai  ruoli
consegnati agli agenti della riscossione a decorrere  dal  1°  giugno
2008, e che la mancata indicazione dei responsabili dei  procedimenti
nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale
data non e' causa di nullita' delle stesse,  norma  richiamata  dalla
costituita parte Serit Sicilia S.p.A.; 
    Visto l'art. 7, comma 2,  lettera  a)  (chiarezza  e  motivazione
degli  atti)  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212  (in  Gazzetta
Ufficiale, 31 luglio, n. 177) (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente) secondo cui gli  atti  dell'amministrazione
finanziaria   e   dei   concessionari   della   riscossione    devono
tassativamente  indicare  l'ufficio  presso  il  quale  e'  possibile
ottenere  informazioni  complete  in  merito  all'atto  notificato  o
comunicato e il responsabile del procedimento; 
    Vista l'ordinanza della Corte costituzionale, 9 novembre 2007, n.
377 emessa nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  predetto
art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  a
mente della quale l'obbligo  imposto  ai  concessionari  di  indicare
nelle cartelle di pagamento il responsabile del  procedimento,  lungi
dall'essere un inutile adempimento, ha  lo  scopo  di  assicurare  la
trasparenza dell'attivita' amministrativa, la piena informazione  del
cittadino (anche ai  fini  di  eventuali  azioni  nei  confronti  del
responsabile)  e  la  garanzia  del  diritto  di  difesa,  che   sono
altrettanti aspetti del buon  andamento  e  dell'imparzialita'  della
pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, comma 1 della  Carta
costituzionale; 
    Considerato   che   il    predetto    irrinunciabile    principio
costituzionale,  cosi'  autorevolmente  spiegato  ed  affermato   dal
Giudice  delle  leggi,  non   puo'   sopportare   alcuna   plausibile
mitigazione, e men che meno compressione, a  seguito  del  richiamato
provvedimento legislativo ordinario (decreto-legge 31  dicembre  2007
n. 248 convertito, con modificazioni, in legge 28  febbraio  2008  n.
31),  evidentemente  frutto   di   «oculate»   scelte   di   politica
economico-finanziaria   palesemente   irrispettose    dei    principi
costituzionali del buon andamento e dell'imparzialita' della pubblica
amministrazione, sotto il profilo  della  trasparenza  dell'attivita'
amministrativa e della piena  informazione  del  cittadino  (art.  97
Cost.), e dell'inviolabile diritto di difesa del  cittadino  medesimo
che deve essere in grado di poter esercitare in modo effettivo e  non
astratto  eventuali  azioni  nei  confronti  del   responsabile   del
procedimento (art. 24 Cost.); 
    Rilevato che l'esigenza di garantire, comunque ed in  ogni  caso,
la riscossione dei  tributi  non  gode  di  un  rango  costituzionale
superiore rispetto ai richiamati principi anch'essi costituzionali; 
    Rilevato altresi' che la stessa norma ordinaria incriminata,  non
troppo   velatamente,   da'   atto    (riconoscendo    la    corretta
interpretazione che dell'art. 7, comma 2, lettera a) della  legge  27
luglio 2000 n. 212 ha dato  il  Giudice  delle  leggi)  che  l'omessa
indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e
di  quello  di  emissione  e  notificazione  della  stessa   cartella
costituiscono gravi vizi integranti vere e proprie cause di  nullita'
dell'atto, salvo limitare l'operativita' di detto principio  solo  ai
ruoli consegnati agli agenti della riscossione  a  decorrere  dal  1°
giugno 2008 e non anche a quelli precedenti; 
    Considerato che siffatta  limitazione  temporale  dei  richiamati
principi costituzionali appare ingiustificabile  perche'  chiaramente
illogica prim'ancora che antigiuridica; 
    Rilevato   l'insanabile   contrasto   tra   i   citati   principi
costituzionali   (richiamati   in    occasione    del    vaglio    di
costituzionalita' del citato art. 7 comma 2 lettera a) della legge 27
luglio 2000 n. 212), e l'art. 36 comma  4-ter  del  decreto-legge  31
dicembre 2007 n. 248, convertito,  con  modificazioni,  in  legge  28
febbraio 2008 n. 31; 
    Ritenuto che non  e'  possibile,  a  sommesso  parere  di  questo
Ufficio,  conservare   nell'ordinamento   giuridico   la   richiamata
disposizione  normativa  di  cui  all'art.   36   comma   4-ter   del
decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni,
in legge 28 febbraio  2008  n.  31,  attraverso  la  c.d.  «prova  di
resistenza»,   anche   in   considerazione   del   tenore   letterale
assolutamente  chiaro  e  perentorio  utilizzato  nell'occasione  dal
Legislatore  ordinario  che  esclude  categoricamente   la   nullita'
dell'atto, dunque l'operativita' dei principi costituzionali  di  cui
agli artt. 97 e 24 della Costituzione, per i  ruoli  consegnati  agli
agenti della riscossione prima del 1° giugno 2008; 
    Rilevato che la violazione dei richiamati principi costituzionali
incide sulla validita' dell'atto e non sulla mera  sua  irregolarita'
per cui, provando ad armonizzare le scelte del Legislatore  ordinario
con l'affermazione dei principi costituzionali in materia  effettuata
dal Giudice delle Leggi, non  potrebbe  comunque  prevedersi  per  il
periodo precedente al 1°  giugno  2008  una  sanzione  diversa  dalla
nullita' dell'atto (quale la  sua  inefficacia),  non  solo  per  una
ingiustificata disparita' di trattamento,  quanto  piuttosto  per  il
rilievo che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento di
iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione  della
stessa  cartella,  rientrando  nell'ambito  dei  vizi   motivazionali
dell'atto  amministrativo,   comporta   per   costante   ed   univoca
interpretazione giurisprudenziale l'invalidita' dell'atto medesimo  e
non semplice irregolarita' o inefficacia; 
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11  marzo
1953, n. 87.