IL GIUDICE DI PACE Il giudice di pace di Giarre, nella persona del Dott. Avv. Massimo Lo Giudice con l'assistenza del sottoscritto Segretario nel processo promosso da Caliri Santo residente in Sant'Alessio Siculo (Messina) contro la Serit Sicilia S.p.A. e contro il Comune di Riposto in data 16 giugno 2009 ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevato che le doglianze spiegate da parte attrice nel procedimento pendente al n. 524/08 R.G. attengono a pretese esattoriali discendenti dalla cartella di pagamento n. 293 2007 00452480 18 emessa, sulla scorta di ruolo relativo all'anno 2007, dalla Serit Sicilia S.p.A. agente della riscossione per la Provincia di Catania, notificata in data 5 maggio 2008; Considerato che la decisione del ricorso, a parere di questo Ufficio, deve essere preceduta dalla soluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36 comma 4-ter (Disposizioni in materia di riscossione) del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 (in Gazzetta Ufficiale, 31 dicembre, n. 302) - decreto convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008 n. 31 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nella parte in cui prevede la nullita' delle cartelle di pagamento, per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, solo relativamente ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, e che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse, norma richiamata dalla costituita parte Serit Sicilia S.p.A.; Visto l'art. 7, comma 2, lettera a) (chiarezza e motivazione degli atti) della legge 27 luglio 2000, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale, 31 luglio, n. 177) (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) secondo cui gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; Vista l'ordinanza della Corte costituzionale, 9 novembre 2007, n. 377 emessa nel giudizio di legittimita' costituzionale del predetto art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, a mente della quale l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialita' della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, comma 1 della Carta costituzionale; Considerato che il predetto irrinunciabile principio costituzionale, cosi' autorevolmente spiegato ed affermato dal Giudice delle leggi, non puo' sopportare alcuna plausibile mitigazione, e men che meno compressione, a seguito del richiamato provvedimento legislativo ordinario (decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008 n. 31), evidentemente frutto di «oculate» scelte di politica economico-finanziaria palesemente irrispettose dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialita' della pubblica amministrazione, sotto il profilo della trasparenza dell'attivita' amministrativa e della piena informazione del cittadino (art. 97 Cost.), e dell'inviolabile diritto di difesa del cittadino medesimo che deve essere in grado di poter esercitare in modo effettivo e non astratto eventuali azioni nei confronti del responsabile del procedimento (art. 24 Cost.); Rilevato che l'esigenza di garantire, comunque ed in ogni caso, la riscossione dei tributi non gode di un rango costituzionale superiore rispetto ai richiamati principi anch'essi costituzionali; Rilevato altresi' che la stessa norma ordinaria incriminata, non troppo velatamente, da' atto (riconoscendo la corretta interpretazione che dell'art. 7, comma 2, lettera a) della legge 27 luglio 2000 n. 212 ha dato il Giudice delle leggi) che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della stessa cartella costituiscono gravi vizi integranti vere e proprie cause di nullita' dell'atto, salvo limitare l'operativita' di detto principio solo ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 e non anche a quelli precedenti; Considerato che siffatta limitazione temporale dei richiamati principi costituzionali appare ingiustificabile perche' chiaramente illogica prim'ancora che antigiuridica; Rilevato l'insanabile contrasto tra i citati principi costituzionali (richiamati in occasione del vaglio di costituzionalita' del citato art. 7 comma 2 lettera a) della legge 27 luglio 2000 n. 212), e l'art. 36 comma 4-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008 n. 31; Ritenuto che non e' possibile, a sommesso parere di questo Ufficio, conservare nell'ordinamento giuridico la richiamata disposizione normativa di cui all'art. 36 comma 4-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008 n. 31, attraverso la c.d. «prova di resistenza», anche in considerazione del tenore letterale assolutamente chiaro e perentorio utilizzato nell'occasione dal Legislatore ordinario che esclude categoricamente la nullita' dell'atto, dunque l'operativita' dei principi costituzionali di cui agli artt. 97 e 24 della Costituzione, per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione prima del 1° giugno 2008; Rilevato che la violazione dei richiamati principi costituzionali incide sulla validita' dell'atto e non sulla mera sua irregolarita' per cui, provando ad armonizzare le scelte del Legislatore ordinario con l'affermazione dei principi costituzionali in materia effettuata dal Giudice delle Leggi, non potrebbe comunque prevedersi per il periodo precedente al 1° giugno 2008 una sanzione diversa dalla nullita' dell'atto (quale la sua inefficacia), non solo per una ingiustificata disparita' di trattamento, quanto piuttosto per il rilievo che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, rientrando nell'ambito dei vizi motivazionali dell'atto amministrativo, comporta per costante ed univoca interpretazione giurisprudenziale l'invalidita' dell'atto medesimo e non semplice irregolarita' o inefficacia; Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.