Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  organicamente
patrocinato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' ex lege domiciliato; 
    Contro la Regione  Calabria,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta pro tempore, in qualita' di commissario ad  acta  nominato  ex
art.   120,   secondo    comma,    Cost,    per    la    declaratoria
dell'illegittimita'   costituzionale,   e conseguente    annullamento
dell'atto di promulgazione e conseguente  pubblicazione  della  legge
della regione Calabria n. 5, recante «Attuazione dell'Intesa  sancita
in data 1º aprile 2009, ai sensi  dell'articolo  8,  comma  6,  della
legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Stato, Regioni ed  Autonomie  locali,
concernente  misure  per   il   rilancio   dell'economia   attraverso
l'attivita' edilizia. Approvata dal Presidente della Giunta Regionale
quale commissario ad acta con decreto n. 24 del 9 febbraio 2010». 
    La  proposizione  del   presente   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione e' stata deliberata dal  Consiglio  dei  ministri  nella
riunione del 12 marzo 2010 (si depositeranno  estratto  conforme  del
verbale e relazione del Ministro proponente). 
 
                          Premessa in fatto 
 
    Il Presidente  della  Regione  Calabria,  con  atto  in  data  11
febbraio 2010, procedeva alla promulgazione della legge n. 5, recante
«Attuazione dell'Intesa sancita in data  1º  aprile  2009,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003  n.  131,  tra
Stato,  Regioni  ed  Autonomie  locali,  concernente  misure  per  il
rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia. Approvata dal
Presidente della Giunta  Regionale  quale  commissario  ad  acta  con
decreto n. 24 del 9 febbraio 2010». 
    Il provvedimento veniva quindi pubblicato, in  data  22  febbraio
2010, sul B.U. della Regione Calabria, Supplemento  straordinario  n.
2. 
    La legge in questione, come meglio specificato nel  titolo  della
legge, era approvata dal  Presidente  della  Giunta  Regionale  della
Calabria, in qualita' di  commissario  ad  acta  nominato,  ai  sensi
dell'art. 120, comma secondo, Cost. e dell'art.  8,  comma  1,  della
legge n. 131/2003, con la delibera del Consiglio dei ministri in data
17 dicembre 2009. 
    Con  tale  delibera  (all.  2)  il  Governo,  preso  atto   della
persistente inerzia  della  regione  Calabria  nell'emanazione  della
legge attuativa dell'Intesa sancita in data 1º aprile 2009, ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  tra
Stato, regioni ed enti locali, concernente  misure  per  il  rilancio
dell'economia attraverso l'attivita' edilizia  (c.d.  Piano  casa)  e
attesa l'inutilita' delle note di diffida trasmesse alla  regione  in
data 24 luglio e 23 settembre 2009, disponeva commissariamento  della
regione. 
    Nel corso dello svolgimento della propria attivita', tuttavia, il
Presidente della Regione - in qualita' di Commissario  -  teneva  una
condotta dilatoria  in  contrasto  con  le  direttive  governative  e
comunque non conforme al principio di  leale  collaborazione,  per  i
motivi di seguito evidenziati. 
    La ricordata delibera governativa del 17 dicembre 2009 -  va  qui
precisato - oltre a nominare il Commissario ad  acta,  incaricava  lo
stesso di «dare attuazione nel  territorio  della  Regione  Calabria,
entro trenta giorni dalla comunicazione  o  notifica  della  presente
delibera, all'Intesa in data 1º aprile 2009, ponendo in  essere  ogni
attivita', anche di natura legislativa», ispirata agli obiettivi  che
di seguito erano indicati. 
    Il Commissario era inoltre incaricato di relazionare al  Ministro
per i rapporti con le Regioni sull'attivita' svolta. 
    Successivamente alla notifica della delibera, intervenuta  il  31
dicembre 2009, il Presidente della Regione non  adempiva  all'obbligo
previsto. 
    Solo  con  la  nota  in  data  28  gennaio  2010  (All.   3)   il
Presidente-Commissario comunicava al Governo - e per esso al Ministro
per i rapporti con le regioni -  di  aver  sollecitato  il  Consiglio
regionale, ottenendo che il progetto di legge  attuativo  dell'Intesa
sul piano-casa venisse  discusso  nella  seduta  che  avrebbe  dovuto
tenersi entro la prima settimana di febbraio 2010; chiedeva  pertanto
una breve proroga del termine, che sarebbe scaduto il  successivo  30
gennaio. 
    Con nota in data 4 febbraio 2010  (All.  4)  il  Ministro  per  i
rapporti con le Regioni invitava, quindi, il Presidente della regione
in qualita' di commissario ad acta a procedere alla piena  attuazione
dell'intesa «ponendo in essere ogni idonea attivita', anche di natura
legislativa», entro il  termine,  prorogato,  del  9  febbraio  2010,
specificando che, in caso diverso, si sarebbe proceduto  alla  revoca
dell'incarico e alla nomina di un nuovo commissario. 
    Con successiva nota  in  data  11  febbraio  2010  (All.  5),  il
Presidente della  giunta  regionale  della  Calabria  trasmetteva  al
Ministero per gli affari regionali il proprio decreto  n.  24  del  9
febbraio 2010, recante in allegato il  testo  della  legge  regionale
avente ad oggetto «Attuazione dell'Intesa sancita in data  1°  aprile
2009, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,
n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali concernente misure per
il rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia». 
    Detto  decreto  al  punto   3,   prevedeva   di   «Riservare   la
pubblicazione della legge sul  B.U.R.C.  all'assenza  di  rilievi  da
parte del Consiglio dei ministri o del Ministro per i rapporti con le
regioni, entro dieci  giorni  dalla  comunicazione  ai  medesimi  del
presente  provvedimento,  come  da  art.  41  del   vigente   Statuto
regionale». 
    Il Dipartimento per gli affari regionali comunicava, pertanto, lo
schema  di  legge  regionale  allegato  al  richiamato  decreto   del
Presidente della regione alle  Amministrazioni  statali  interessate,
per chiedere il parere di competenza. 
    All'esito di tale attivita'  venivano  sollevati  dalle  predette
amministrazioni numerosi rilievi di legittimita', sintetizzati  nella
nota del Ministro per i rapporti con le regioni del 22 febbraio  2010
(All. 6), trasmessa in pari  data  al  Presidente-Commissario,  nella
quale si rilevava quanto segue: a)  assenza  di  un  reale  contenuto
applicativo, in quanto lo schema  di  provvedimento  si  limitava  ad
enunciare gli obiettivi da perseguire,  sostanzialmente  riproducendo
quanto gia' contenuto nella richiamata Intesa,  mentre  demandava  ad
una fonte di rango secondario ogni conseguente disciplina  attuativa,
con l'effetto di  differire  ulteriormente  i  tempi  della  concreta
realizzazione degli interventi;  b)  omissione  di  alcuni  obiettivi
qualificanti dell'Intesa stessa, quali quelli previsti  alla  lettera
a) concernenti l'aumento della stessa volumetria entro il limite  del
20 per cento di edifici residenziali; c) mancata codificazione  della
previsione concernente la individuazione degli ambiti nei  quali  gli
interventi di cui alle lettere a)  e  b)  sono  esclusi  o  limitati,
nonche' gli ambiti nei quali i medesimi interventi sono favoriti  con
opportune   incentivazioni    e    premialita'    finalizzate    alla
riqualificazione di aree urbane degradate. 
    La   nota    conteneva    quindi    il    formale    invito    al
Presidente-commissario a «non procedere  alla  promulgazione  e  alla
pubblicazione del provvedimento, e a voler provvedere senza indugio a
dare effettiva e concreta attuazione all'Intesa sancita  in  data  1º
aprile 2009 con riserva, in caso contrario, di adottare i conseguenti
provvedimenti. 
    Nonostante il Presidente della Regione si fosse impegnato  a  non
procedere alla pubblicazione dello schema di legge sul B.U.R prima di
dieci giorni dalla comunicazione  o  notifica  del  provvedimento,  e
malgrado l'evidenza della scadenza festiva  del  predetto  termine  -
oltre che della prevedibile attivita' consultiva che il Ministro  dei
rapporti con le regioni avrebbe  dovuto  intrattenere  con  le  altre
amministrazioni interessate, come da prassi non  ignota  agli  uffici
regionali - la pubblicazione era anticipata, in  assenza  di  ragioni
plausibili, alla stessa mattinata di lunedi' 22 febbraio 2010,  senza
attendere  le  risposta  governativa  ne'  preoccuparsi  comunque  di
verificare le reali intenzioni governative contattando previamente  i
competenti uffici statali. 
    La Regione, inoltre, anticipava  ingiustificatamente  gli  stessi
termini previsti dall'art. 41 del proprio Statuto, disposizione  pure
richiamata dalla  citata  nota  presidenziale,  che  prevede  che  la
promulgazione avvenga entro il termine di 10 giorni dall'approvazione
e  che  la  pubblicazione  sul  B.U.R.  avvenga  nei   dieci   giorni
successivi. 
    Nonostante quanto sopra in data 23 febbraio perveniva al Ministro
per i rapporti con le regioni una nota in pari data a firma del  capo
di Gabinetto del presidente della Regione Calabria  (All.  7),  nella
quale si rappresentava che la predetta nota a firma del Ministro  per
i rapporti con le regioni, trasmessa a mezzo fax, era pervenuta  alle
ore 17.14 e che la pubblicazione della  legge  attuativa  dell'Intesa
era avvenuta nella mattinata dello stesso lunedi' 22 febbraio 2010.  
 
                               Diritto 
 
    Preme osservare, preliminarmente, che la legge regionale n. 5 del
2010 e' gia' stata recentemente sottoposta ad impugnativa ex art. 127
Cost. alla luce dei dubbi di costituzionalita'  posti  dal  contenuto
della legge. 
    Con il presente atto si intende, tuttavia, sollevare conflitto di
attribuzione, sotto diverso profilo rispetto al  contenuto  normativo
della legge regionale n. 5/10, ovvero avverso gli atti con i quali il
Presidente della Giunta regionale ne ha disposto la  promulgazione  e
quindi la pubblicazione, in violazione del rapporto che, in  qualita'
di Commissario  ad  acta  ex  art.  120,  secondo  comma,  Cost.,  lo
vincolava  alle  direttive  governative  nonche'  in  violazione  del
principio  di  leale  collaborazione,  tenuto  conto  della   mancata
concreta attuazione degli impegni  consensualmente  presi  attraverso
l'Intesa sopra menzionata del 1º aprile 2009. 
    A) Sull'ammissibilita' del ricorso sotto  il  profilo  soggettivo
nulla quaestio. 
    B) Sotto il profilo oggettivo il Presidente del Consiglio con  il
presente  atto  rivendica  l'integrita'  delle  proprie  attribuzioni
costituzionali in  relazione  all'aperta  violazione  dell'art.  120,
secondo comma Cost. nonche' alla violazione del  principio  di  leale
collaborazione ex art. 118 Cost. 
    1) La disposizione costituzionale di cui  all'art.  120,  secondo
comma, della Costituzione fonda il potere straordinario  del  Governo
di sostituirsi ad organi  della  Regione  nei  casi  eccezionali  ivi
previsti e nel rispetto del principio di leale collaborazione. 
    Trattasi, dunque, di un  potere  straordinario  finalizzato  alla
tutela di interessi unitari che, richiamando  le  parole  di  codesta
ecc.  ma  Corte   «il   sistema   costituzionale   attribuisce   alla
responsabilita' dello Stato,  ultimo  responsabile  del  mantenimento
dell'unita' e indissolubilita' della Repubblica garantita dall'art. 5
Cost.» (Corte cost. n. 43 del 2004). 
    Tale  misura  straordinaria   consente,   dunque,   al   Governo,
attraverso la procedura descritta dall'art. 8 della legge n. 131  del
5 giugno 2003,  di  intervenire  nominando  un  Commissario  ad  acta
affinche' questo adotti atti di natura  amministrativa  o,  come  nel
caso di specie, anche di natura  normativa,  imputabili  direttamente
all'ente sostituito, di cui il Commissario  diviene,  dunque,  organo
straordinario. 
    I poteri conferiti al Commissario sono delineati  nella  delibera
di nomina in stretta Osservanza  del  requisito  rappresentato  dalla
«necessita'» degli atti da assumere rispetto alle finalita' tutelate. 
    Nel caso di specie l'obiettivo che il Commissario era chiamato  a
realizzare e' chiaramente identificabile nell'attuazione  dell'Intesa
del 1º aprile 2009 adottata in espressa attuazione dell'art. 8, comma
6 della legge n. 131 del 2003 che prevede  la  possibilita',  per  il
Governo, di promuovere la «stipula di intese in  sede  di  Conferenza
Stato-Regioni  o  di  Conferenza  unificata,   dirette   a   favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni». L'intesa,
recante specifiche misure per il  rilancio  dell'economia  attraverso
l'attivita' edilizia (Piano Casa), era  stata,  infatti,  piu'  volte
procrastinata  dagli  organi  ordinari  della  Regione   Calabria   e
inutilmente sollecitata dal Governo centrale. 
    Le funzioni del Commissario erano descritte  in  dettaglio  nella
richiamata delibera del 17 dicembre 2009 con  cui  il  Consiglio  dei
ministri, a fronte del comportamento inerte della  Regione  Calabria,
affidava al Commissario, individuato nello  stesso  Presidente  della
Giunta, lo specifico compito di dare attuazione all'Intesa  adottando
le necessarie iniziative legislative ispirate  al  fine  di  favorire
iniziative volte al rilancio  dell'economia,  rispondere  ai  bisogni
abitativi delle famiglie  ed  introdurre  misure  di  semplificazione
procedurali dell'attivita' edilizia. 
    Il  Presidente  della  Regione  -  nella   qualita'   di   organo
straordinario sostitutivo degli organi regionali - nominato  per  una
specifica funzione e chiamato a darvi espressa  attuazione  ai  sensi
della delibera di nomina, tuttavia, ha mostrato di non adempiere alle
funzioni al medesimo demandate. 
    Cio', sia  attraverso  il  comportamento  dilatorio  inizialmente
adottato sia tenuto conto delle  specifiche  modalita'  con  cui  e',
infine, pervenuto alla promulgazione e pubblicazione della  legge  de
qua,  in  tal  modo  disattendendo   deliberatamente   le   direttive
governative cui avrebbe dovuto conformare il proprio mandato. 
    Gli  atti  qui  censurati  si  pongono,  pertanto,   in   diretta
violazione dell'art. 120 Cost e ledono le attribuzioni del Governo in
materia. 
    (Sulla   configurabilita'   del    Commissario    quale    organo
straordinario ex art. 120 Cost.: Corte cost., sent. n.  2  del  2010;
sull'impugnabilita'  della  promulgazione   mediante   conflitto   di
attribuzione tra le piu' recenti: Coste cost. sent. n. 149 del  2009;
ma v. anche n. 8/96; 528/9556/95; sull'ampiezza della categoria degli
atti impugnabili mediante conflitto: Corte cost., sent. n. 40/77). 
    2) Sotto  altro  e  distinto  profilo  si  rileva,  altresi',  la
violazione del principio di leale collaborazione ex  art.  118  Cost.
che, per giurisprudenza consolidata di codesta ecc.ma Corte,  informa
di se' i rapporti tra Poteri dello  Stato  e,  nello  specifico,  tra
Stato e Regioni (tra le ultime decisioni, Corte cost. n. 58 del  2007
ove si ricorda che «il principio di  leale  collaborazione  opera  in
tutti i casi in cui sussista una connessione tra funzioni  attribuite
a diversi livelli di governo costituzionalmente rilevanti e  non  sia
possibile una netta  separazione  nell'esercizio  delle  competenze»;
Corte cost. sent. n. 303 del 2003; 282 del 2002; sentt. 359 del 1989;
550 del 1999). 
    L'attuazione della «Intesa» rappresenta il tipico banco di  prova
dell'applicazione di tale principio che, fin dalle prime decisioni in
materia (e prima ancora della stessa codificazione dello stesso quale
principio  di  rango  costituzionale   ex   art.118   Cost.),   viene
considerato quale tipico «strumento di collaborazione» (si pensi alle
prime pronunce relative alle intese previste negli  statuti  speciali
delle regioni: Corte cost. n. 175 del 1976). 
    Lo stretto legame tra intese e principio di leale  collaborazione
e' ben evidenziato anche  nella  giurisprudenza  costituzionale  piu'
recente (in particolare: Corte cost. n. 31 del  2006  ove  le  intese
vengono indicate come la via maestra per conciliare esigenze unitarie
con  le  istanze   dell'autonomia   regionale:   «Questa   Corte   ha
costantemente affermato che il principio di leale collaborazione deve
presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato  e  Regioni:
la sua elasticita' e la sua adattabilita' lo rendono  particolarmente
idoneo  a  regolare  in  modo  dinamico  i  rapporti  in   questione,
attenuando  i  dualismi  ed  evitando  eccessivi  irrigidimenti.   La
genericita' di questo parametro, se utile per i motivi sopra esposti,
richiede tuttavia continue precisazioni  e  concretizzazioni.  Queste
possono   essere   di   natura    legislativa,    amministrativa    o
giurisdizionale, a partire  dalla  ormai  copiosa  giurisprudenza  di
questa Corte. Una delle sedi piu' qualificate per  l'elaborazione  di
regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione
e' attualmente il sistema delle Conferenze Stato-Regioni e  autonomie
locali. Al suo interno si sviluppa il  confronto  tra  i  due  grandi
sistemi  ordinamentali  della  Repubblica,  in  esito  al  quale   si
individuano soluzioni concordate di questioni controverse. .... 
    Accordi come quello appena citato rappresentano  la  via  maestra
per conciliare esigenze unitarie e governo autonomo  del  territorio,
poteri dominicali e interessi delle  collettivita'  amministrate.  Il
principio di leale collaborazione, anche in una  accezione  minimale,
impone alle parti che sottoscrivono un accordo ufficiale in una  sede
istituzionale di tener fede ad un impegno assunto. 
    La  via   di   concretizzazione   del   parametro   della   leale
collaborazione che passa attraverso gli accordi in sede di Conferenza
Stato-Regioni appare anche la piu' coerente con la sistematica  delle
autonomie  costituzionali,  giacche'  obbedisce  ad  una   concezione
orizzontale-collegiale dei reciproci rapporti piu' che ad una visione
verticale-gerarchica degli stessi». 
    Ne deriva  che  il  principio  di  leale  collaborazione  che  si
realizza mediante tali accordi impone alle parti che sottoscrivono un
accordo ufficiale in sede istituzionale di  tenere  fede  all'impegno
preso, pena l'inefficacia di tale rilevante strumento partecipativo. 
    Nel caso di specie  risulta  evidente  che  il  Presidente  della
Regione-Commissario, ponendo in essere comportamenti sia di carattere
omissivo (mancata  approvazione  nei  termini;  mancata  ottemperanza
delle  direttive  governative  in  ordine  ai   tempi   e   ai   modi
dell'attuazione  dell'Intesa)   sia   commissivi   (promulgazione   e
pubblicazione anticipata), e' venuto meno ai piu'  generali  principi
di  buona  fede  e  di  correttezza  che   dovrebbero   informare   i
comportamenti delle parti chiamate a dare attuazione  ad  un  Accordo
dalle  stesse  liberamente  sottoscritto  per  il  raggiungimento  di
obiettivi comuni. 
    Da quanto Premesso emerge, pertanto, che il  mancato  adempimento
dell'Intesa del 1º aprile 2009 liberamente sottoscritta dalla Regione
Calabria  si  pone  come  atto  lesivo   del   principio   di   leale
collaborazione  ex  art.  118  Cost.   e,   di   conseguenza,   delle
attribuzioni costituzionalmente tutelate inerenti ai poteri direttivi
del Governo nei confronti del Commissario  ad  acta  di  cui  non  ha
consentito il corretto ed armonico svolgimento.