Ricorso del Presidente del Consiglio dei  Ministri  pro  tempore,
rappr.to e difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,
presso i cui Uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n.  12,  e'  ope
legis domiciliato, nei confronti della Regione Campania,  in  persona
del  Presidente  della  Giunta  regionale   pro   tempore,   per   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  2,
lett. a) e comma 3, lett. b); dell'art.  2,  comma  1;  dell'art.  3,
comma 1; dell'art. 4 comma 2; dell'art. 8,  comma  2,  dell'art.  14,
commi 1 e 2; dell'art. 16;  dell'art.  17,  commi  2,  5,  6  e  7  e
dell'art. 18, commi 1 e 3 e dell'art. 20, comma 1, della legge  della
Regione Campania n. 6 del 2010 pubblicata nel B.U.R.  n.  16  del  19
febbraio 2010 recante «Norme per l'inclusione  sociale,  economica  e
culturale delle persone straniere presenti in Campania». 
    La legge regionale riportata in epigrafe viene  impugnata  giusta
del Consiglio dei ministri in data 16 aprile 2010 per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1) Violazione dell art. 117 Cost. secondo comma , lett. a) e b) 
    2) Violazione dell'art. 117 secondo comma,  lett.  h)  ed  1)  in
materia di ordine pubblico e sicurezza ed ordinamento penale 
    La legge regionale n.  6/2010  recante  «Norme  per  l'inclusione
sociale, economica e culturale delle persone  straniere  presenti  in
Campania», prevede, tra i  propri  principi  e  finalita'  quello  di
garantire alle persone straniere presenti sul territorio campano  «la
pari opportunita' di accesso  ai  servizi,  il  riconoscimento  e  la
valorizzazione della parita' di genere ed il principio di indirizzare
l'azione amministrativa all'effettivo esercizio dei  diritti.  A  tal
fine le politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate»
tra l'altro: 
        lett.  a)  alla  rimozione  degli  ostacoli  per  l'effettivo
inserimento sociale, culturale e politico. 
    La Regione, inoltre, ai sensi del successivo comma  3  «organizza
un sistema di tutela e promozione  sociale  delle  persone  straniere
attraverso iniziative» volte tra l'altro a: lett. b) «assicurare pari
opportunita' di accesso all'abitazione, al lavoro  all'istruzione  ed
alla  formazione  professionale,  alla  conoscenza  delle   attivita'
connesse all'avvio di  attivita'  autonome  e  imprenditoriali,  alle
prestazioni sanitarie ed  assistenziali  nonche'  alle  attivita'  di
mediazione interculturale». 
    I destinatari della normativa di cui  alla  legge  qui  censurata
sono identificati dall'art. 2 comma 1 «nei  cittadini  di  Stati  non
appartenenti all'Unione europea, negli apolidi, i richiedenti asilo e
i rifugiati, presenti sul territorio nazionale, di seguito denominati
«persone straniere». 
    Sia  nell'indicazione  dei  compiti  della  Regione   che   delle
province, inoltre, le relative disposizioni (rispettivamente, art. 3,
comma 1 e art.  4  comma  2)  concernono,  in  generale,  le  persone
straniere senza ulteriori specificazioni. 
    L'art. 14,  nell'istituire  presso  l'assessorato  competente  in
materia di immigrazione il  registro  generale  degli  enti  e  delle
associazioni  che  operano  in   favore   delle   persone   straniere
implicitamente considera tra i destinatari degli interventi posti  in
essere da tali enti anche le persone prive di permesso  di  soggiorno
o, comunque, non regolarmente soggiornanti. 
    Come si precisera' oltre, le restanti  disposizioni  indicate  in
epigrafe (art. 17, commi 2, 5, 6 e 7  e  art.  18,  commi  1  e  3  e
dell'art. 20, comma 1), individuano inoltre, nel dettaglio, una serie
di  interventi  volti  a   garantire   l'assistenza   sociosanitaria,
1'integrazione sociale e  la  formazione  professionale,  che  vedono
quali destinatari di tali interventi le «persone  straniere  presenti
sul territorio regionale». 
    L'uso di tale  formula  ampia  e  generica,  congiuntamente  alla
circostanza che altre disposizioni della legge regionale (ad esempio,
gli artt. 1, comma 1, lett. c) e comma 3, lett. o); art.4,  comma  1;
art. 5; art. 13, comma 4; art. 16; art. 21; art. 25)  si  riferiscono
espressamente ai «persone straniere regolarmente  soggiornanti  nella
regione», comporta che i suddetti interventi siano inequivocabilmente
rivolti anche ai cittadini  stranieri  immigrati  privi  di  regolare
permesso di soggiorno. 
    Alla luce di tale considerazione, le disposizioni  regionali  qui
impugnate, disciplinando ed agevolando il soggiorno  degli  stranieri
che  dimorano  irregolarmente  nel  territorio  nazionale,  risultano
eccedere dalle  competenze  della  Regione,  poiche'  incidono  sulla
disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli  immigrati  ricompresa
nelle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei  cittadini
di Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea»  e  «immigrazione»,
previste  rispettivamente  alle  lett.  a)  e   b)   dell'art.   117,
secondo comma, Cost. ovvero  in  materie  riservate  alla  competenza
esclusiva dello stato. 
    Dette materie rientrano nella potesta' esclusiva  dello  Stato  e
cio' anche in ragione della finalita' che esse siano regolate in modo
uniforme a livello nazionale, come affermato dalla giurisprudenza  di
questa ecc.ma Corte (sentt. n. 50 del 2008, n. 156 del 2006,  n.  300
del 2005). 
    Le  disposizioni  che  regolano   l'accesso   la   permanenza   e
l'espulsione dei cittadini stranieri hanno trovato, come e' noto, una
compiuta disciplina nel d.lgs. n. 286 del  1998  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero). 
    Le richiamate disposizioni regionali contrastano, pertanto, con i
principi fondamentali stabiliti in tale materia dal d.lgs. n. 286 del
1998 (Testo Unico sull'immigrazione), che,  all'art.  3,  comma  5  e
all'art. 40, comma 1-bis, demanda alle  regioni  e  agli  altri  enti
territoriali le misure di integrazione  sociale  dei  soli  immigrati
regolarmente soggiornanti sul territorio, e agli artt. 4, 5, 10,  11,
13 e 14, sancisce l'illegittimita' e le  conseguenze  (respingimento,
espulsione o detenzione nei centri di identificazione ed  espulsione)
del soggiorno degli immigrati irregolari,  configurandolo,  inoltre -
ai sensi del nuovo art. 10-bis (aggiunto dalla legge n. 94/2009, art.
1, comma 16, lett. a) - come reato. 
    Va  infatti  considerato  che  con  recente  modifica  e'   stata
configurata una nuova ipotesi di reato per lo  straniero  che  faccia
ingresso o si trattenga nel  territorio  dello  Stato  in  violazione
delle disposizioni del medesimo testo unico nonche' di quelle di  cui
all'art. 1 della legge n. 68 del  2007  (art.  10-bis  del  d.lgs  n.
268/1998, come introdotto dall'art. 1 comma 16 lett. a)  della  legge
n. 94 del 2009). 
    Lo stesso Testo Unico stabilisce inoltre (ad es. agli artt. 19  e
35)  alcune  specifiche  deroghe  a  tale   disciplina,   le   quali,
costituendo  misure  eccezionali,  devono  ritenersi   tassativamente
previste. 
    Ne consegue che  la  legge  regionale  non  puo'  in  alcun  modo
incidere in tale ambito normativo, tantomeno predisponendo interventi
volti  al  riconoscimento  o  all'estensione  di  diritti  in  favore
dell'immigrato irregolare o in attesa di regolarizzazione,  ne'  puo'
disporre, attraverso regimi di deroga non  previsti  dalla  normativa
statale, casi diversi ed ulteriori di non operativita'  della  regola
generale della condizione di illegittimita' e di reato dell'immigrato
irregolare. 
    Le citate disposizioni regionali  risultano,  pertanto,  violare,
oltre al gia' menzionato art.  117,  secondo comma, lett.  a)  e  b),
anche le competenze statali di cui all'art. 117, secondo comma, lett.
h) e l), in materia di «ordine pubblico e sicurezza» ed  «ordinamento
penale». 
    In particolare, i profili di illegittimita' costituzionale  sopra
descritti sono segnatamente evidenti nelle seguenti norme: 
        a) l'art. 17 estende a «tutte le persone  straniere  presenti
sul  territorio»  misure  di  integrazione  sociale  che  il   d.lgs.
n. 286/1998 riserva ai soggetti stranieri regolarmente  presenti  sul
territorio. 
    Piu' in particolare il comma 2,  prevedendo  che:  «I  centri  di
accoglienza delle persone straniere nella regione svolgono  attivita'
di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere
presenti sul territorio  e  sprovviste  di  un'autonoma  sistemazione
alloggiativa...», contrasta direttamente con la disciplina statale di
riferimento ovvero  l'articolo  40,  commi  i  e  1-bis,  del  d.lgs.
n. 286/1998 secondo cui i centri  di  accoglienza  predisposti  dalle
regioni sono  destinati  ad  ospitare  in  via  esclusiva  «stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo,  che  siano
temporaneamente  impossibilitati  a  provvedere  autonomamente   alle
proprie esigenze alloggiative e di sussistenza» e che «L'accesso alle
misure di  integrazione  sociale  e'  riservato  agli  stranieri  non
appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere  in
regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai  sensi
del presente testo unico e  delle  leggi  e  regolamenti  vigenti  in
materia». 
    Il medesimo art.  17,  al  comma  5,  attribuisce  inoltre  «alle
persone straniere», al pari dei cittadini  italiani,  il  diritto  ad
essere assegnatari di alloggi di  edilizia  residenziale  pubblica  e
destinatari di contributi erogabili  ai  locatari  nei  contratti  di
locazione  ad  uso  di  abitazione,  nonche'   la   possibilita'   di
partecipare  ai  bandi  di  concorso  relativi  all'assegnazione   di
provvidenze in materia di edilizia residenziale  per  l'acquisto,  il
recupero, la costruzione e la locazione di alloggi. 
    Tale ultima disposizione contrasta direttamente  con  l'art.  40,
comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, secondo il quale solo «gli stranieri
titolari  di  carta  di  soggiorno  e  gli   stranieri   regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno  biennale  e
che esercitano una regolare attivita'  di  lavoro  subordinato  o  di
lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni  di  parita'
con i cittadini  italiani,  agli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica e  ai  servizi  di  intermediazione  delle  agenzie  sociali
eventualmente predisposte da ogni regione o  dagli  enti  locali  per
agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al  credito  agevolato
in materia di edilizia, recupero, acquisto e  locazione  della  prima
casa di abitazione». 
    Appare dunque evidente il contrasto tra  la  normativa  regionale
qui impugnata segnatamente  - gli  artt.  17  commi  2  e  5  - e  la
normativa statale la' dove la prima estende il diritto  di  usufruire
delle prestazioni dei  centri  di  accoglienza  nonche'  dell'accesso
all'edilizia residenziale pubblica a tutti gli stranieri presenti  su
territorio mentre la seconda limita il riconoscimento di tali diritti
soltanto ai soggetti regolarmente presenti sul territorio. 
    Anche le  disposizioni  in  esame,  pertanto,  nell'agevolare  il
soggiorno  degli  stranieri  presenti  sul  territorio  genericamente
intesi e col prevedere  specifiche  misure  di  integrazione  sociale
anche al di la'  di  quanto  previsto  dalla  normativa  statale,  si
pongono in contrasto con l'art. 117, secondo comma,  lett.  a)  e  b)
che riserva espressamente alla competenza statale la legislazione  in
materia  di  condizione  giuridica  dei  cittadini  non  appartenenti
all'Unione europea e immigrazione . 
    Le medesime norme si pongono, inoltre,  in  contrasto  con  tutte
quelle disposizioni di normativa statale  che,  come  sopra  esposto,
fanno discendere dal soggiorno sul territorio di immigrati irregolari
determinate conseguenze (respingimento, espulsione o  detenzione  nei
centri di identificazione)  qualificando  altresi'  l'ingresso  e  la
permanenza quale specifica ipotesi di reato ex art, 10-bis del  Testo
Unico come modificato dalla legge n. 94 del 2009. 
    Di qui il gia' rilevato contrasto con l'art. 117  comma  secondo,
lett. h) ed l). 
        b) L'articolo 18, commi  1  e  3,  garantendo  «alle  persone
straniere presenti sul territorio regionale» i  servizi  sanitari  di
cui all'art. 34 del d.lgs. n. 286/1998  e  prevedendo  la  promozione
delle  misure  organizzative  finalizzate  a  rendere   fruibili   le
prestazioni sanitarie anche per le persone straniere non iscritte  al
servizio sanitario regionale, risulta in contrasto con i principi  di
cui alla normativa statale in materia, e in particolare con l'art. 35
del d.lgs. n. 286/1998, che, nel dettare disposizioni sull'assistenza
sanitaria per  gli  stranieri  non  iscritti  al  Servizio  sanitario
nazionale», stabilisce, al  comma  3,  che  «Ai  cittadini  stranieri
presenti sul  territorio  nazionale,  non  in  regola  con  le  norme
relative all'ingresso ed al soggiorno,  sono  assicurate»  unicamente
«le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti e  comunque  essenziali
ancorche' continuative per malattia ed infortunio  e  sono  estesi  i
programmi  di  medicina  preventiva  a  salvaguardia   della   salute
individuale e collettiva». 
    Pertanto, le  disposizioni  regionali  in  esame  eccedono  dalle
competenze  regionali  in  relazione  a  tutte   quelle   prestazioni
sanitarie da esse previste - quale  l'assistenza  sanitaria  prevista
dall'art. 34 del d.lgs. n. 286/1998 -  ulteriori  rispetto  a  quelle
strettamente essenziali indicate dalla citata normativa statale. 
    Anche in tal caso la legge regionale introduce  disposizioni  che
disciplinano e agevolano il soggiorno degli  stranieri  che  dimorano
irregolarmente  sul  territorio  nazionale  e  che,  di  conseguenza,
eccedono dalla competenza regionale incidendo, piuttosto, in  materia
riservata alla  competenza  dello  Stato  in  quanto  compresa  nelle
materie del «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea e "immigrazione"». 
    Ricorrono, pertanto, le violazioni dell'art. 117, secondo  comma,
lett. a) e b) nonche' h) ed l), Cost per le motivazioni gia'  esposte
al punto precedente in quanto, garantendo i  servizi  sanitari  anche
oltre quanto previsto dalla normativa statale di riferimento  finisce
con l'introdurre  regimi  di  deroga  non  previsti  dalla  normativa
statale alla condizione di illegittimita' e di  reato  dell'immigrato
irregolare  in  tal  modo  eccedendo  dalle  competenze  regionali  e
toccando profili di materie riservate in  via  esclusiva  allo  Stato
quali l'ordine pubblico e sicurezza (lett. h) e l'ordinamento  penale
(lett. l) . 
    c) L'articolo 20, comma 1, nel consentire l'accesso  a  corsi  di
formazione  e  di  riqualificazione   professionali   alle   «persone
straniere» generalmente  intese  e  senza  ulteriori  specificazioni,
viola l'art. 39-bis del d.lgs. n. 286/1998 che riserva  espressamente
l'accesso a tali  corsi  agli  stranieri  con  regolare  permesso  di
soggiorno per motivi di studio. 
    Anche in relazione a tale disposizione si richiamano i profili di
illegittimita' esposti in relazione alle altre disposizioni. 
    La  disposizione  di  cui  all'art.  20,  in  effetti,  oltre  ad
agevolare il soggiorno e l'inserimento sociale anche in vista di  una
possibile formazione professionale dello stranieri irregolare estende
ad esso diritti ed  agevolazioni  previste  dalla  normativa  statale
esclusivamente a favore dello straniero  che  soggiorna  regolarmente
sul territorio. 
    Tali  estensioni,  inoltre,  contrastano  con  la  condizione  di
irregolarita' in ragione della quale lo straniero privo di titolo  di
soggiorno e' suscettibile di espulsione qualificandone oltretutto  il
comportamento alla stregua di un reato penale. 
3) Violazione dell'art. 117 Cost. terzo comma e dell'art. 1, comma 4,
del d. lgs. n. 286 del 1999 
    Sotto altro profilo presenta ulteriori  aspetti  d'illegittimita'
costituzionale,  l'art.  16,  recante  disposizioni  in  materia   di
assistenza sociale a favore degli stranieri regolarmente soggiornanti
sul territorio. 
    Tale articolo, si rivolge questa  volta  alle  persone  straniere
regolarmente soggiornanti in Campania prevedendo che le stesse  «sono
equiparate ai  cittadini  italiani  ai  fini  delle  fruizioni  delle
provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, che  sono  erogate
dalla regione». 
    L'art. 3, comma 5 e  l'art.  40,  comma  1-bis  del  testo  unico
sull'immigrazione come sopra osservato, demandano alla regione e agli
altri enti territoriali  le  misure  di  integrazione  sociale  degli
immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio. 
    Va  tuttavia  considerato  che,  nelle  materie   di   competenza
legislativa delle regioni, le disposizioni del presente  testo  unico
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117  della
Costituzione. 
    La disposizione si pone, pertanto, in contrasto  con  l'art.  80,
comma 19, della legge n. 388 del 2000, che circoscrive  l'ambito  dei
destinatari delle  provvidenze  sociali,  stabilendo  che  «Ai  sensi
dell'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, l'assegno
sociale  e  le  provvidenze  economiche  che  costituiscono   diritti
soggettivi in base alla legislazione vigente in  materia  di  servizi
sociali sono concessi, alle condizioni  previste  dalla  legislazione
medesima, agli stranieri che siano titolari di  carta  di  soggiorno;
per le altre prestazioni e  servizi  sociali  l'equiparazione  con  i
cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri  che  siano
almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non  inferiore  ad
un anno». 
      
    Tale disposizione e' da intendersi quale  principio  fondamentale
in quanto regola le condizioni ed i limiti  entro  cui  e'  possibile
riconoscere misure di assistenza sociale in  favore  degli  stranieri
regolarmente soggiornanti. 
    La disposizione regionale, pertanto, limitandosi a richiedere  la
regolarita' della presenza sul  territorio  del  soggetto  straniero,
senza specificare lo specifico titolo di  soggiorno  necessario  allo
straniero per fruire dei servizi sociali, si pone in contrasto con  i
principi fondamentali posti dalla disciplina statale  in  materia  di
condizioni di accesso dello  straniero  alle  prestazioni  economiche
previdenziali e cio' in violazione dell'art. 1 comma 4 del d.1gs.  n.
286 del 1999 e dell'art. 117, terzo comma, Cost.