Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappr.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' ope legis domiciliato, nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, lett. a) e comma 3, lett. b); dell'art. 2, comma 1; dell'art. 3, comma 1; dell'art. 4 comma 2; dell'art. 8, comma 2, dell'art. 14, commi 1 e 2; dell'art. 16; dell'art. 17, commi 2, 5, 6 e 7 e dell'art. 18, commi 1 e 3 e dell'art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010 pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 19 febbraio 2010 recante «Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania». La legge regionale riportata in epigrafe viene impugnata giusta del Consiglio dei ministri in data 16 aprile 2010 per i seguenti Motivi 1) Violazione dell art. 117 Cost. secondo comma , lett. a) e b) 2) Violazione dell'art. 117 secondo comma, lett. h) ed 1) in materia di ordine pubblico e sicurezza ed ordinamento penale La legge regionale n. 6/2010 recante «Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania», prevede, tra i propri principi e finalita' quello di garantire alle persone straniere presenti sul territorio campano «la pari opportunita' di accesso ai servizi, il riconoscimento e la valorizzazione della parita' di genere ed il principio di indirizzare l'azione amministrativa all'effettivo esercizio dei diritti. A tal fine le politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate» tra l'altro: lett. a) alla rimozione degli ostacoli per l'effettivo inserimento sociale, culturale e politico. La Regione, inoltre, ai sensi del successivo comma 3 «organizza un sistema di tutela e promozione sociale delle persone straniere attraverso iniziative» volte tra l'altro a: lett. b) «assicurare pari opportunita' di accesso all'abitazione, al lavoro all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle attivita' connesse all'avvio di attivita' autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali nonche' alle attivita' di mediazione interculturale». I destinatari della normativa di cui alla legge qui censurata sono identificati dall'art. 2 comma 1 «nei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, negli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio nazionale, di seguito denominati «persone straniere». Sia nell'indicazione dei compiti della Regione che delle province, inoltre, le relative disposizioni (rispettivamente, art. 3, comma 1 e art. 4 comma 2) concernono, in generale, le persone straniere senza ulteriori specificazioni. L'art. 14, nell'istituire presso l'assessorato competente in materia di immigrazione il registro generale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere implicitamente considera tra i destinatari degli interventi posti in essere da tali enti anche le persone prive di permesso di soggiorno o, comunque, non regolarmente soggiornanti. Come si precisera' oltre, le restanti disposizioni indicate in epigrafe (art. 17, commi 2, 5, 6 e 7 e art. 18, commi 1 e 3 e dell'art. 20, comma 1), individuano inoltre, nel dettaglio, una serie di interventi volti a garantire l'assistenza sociosanitaria, 1'integrazione sociale e la formazione professionale, che vedono quali destinatari di tali interventi le «persone straniere presenti sul territorio regionale». L'uso di tale formula ampia e generica, congiuntamente alla circostanza che altre disposizioni della legge regionale (ad esempio, gli artt. 1, comma 1, lett. c) e comma 3, lett. o); art.4, comma 1; art. 5; art. 13, comma 4; art. 16; art. 21; art. 25) si riferiscono espressamente ai «persone straniere regolarmente soggiornanti nella regione», comporta che i suddetti interventi siano inequivocabilmente rivolti anche ai cittadini stranieri immigrati privi di regolare permesso di soggiorno. Alla luce di tale considerazione, le disposizioni regionali qui impugnate, disciplinando ed agevolando il soggiorno degli stranieri che dimorano irregolarmente nel territorio nazionale, risultano eccedere dalle competenze della Regione, poiche' incidono sulla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli immigrati ricompresa nelle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e «immigrazione», previste rispettivamente alle lett. a) e b) dell'art. 117, secondo comma, Cost. ovvero in materie riservate alla competenza esclusiva dello stato. Dette materie rientrano nella potesta' esclusiva dello Stato e cio' anche in ragione della finalita' che esse siano regolate in modo uniforme a livello nazionale, come affermato dalla giurisprudenza di questa ecc.ma Corte (sentt. n. 50 del 2008, n. 156 del 2006, n. 300 del 2005). Le disposizioni che regolano l'accesso la permanenza e l'espulsione dei cittadini stranieri hanno trovato, come e' noto, una compiuta disciplina nel d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Le richiamate disposizioni regionali contrastano, pertanto, con i principi fondamentali stabiliti in tale materia dal d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico sull'immigrazione), che, all'art. 3, comma 5 e all'art. 40, comma 1-bis, demanda alle regioni e agli altri enti territoriali le misure di integrazione sociale dei soli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio, e agli artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 14, sancisce l'illegittimita' e le conseguenze (respingimento, espulsione o detenzione nei centri di identificazione ed espulsione) del soggiorno degli immigrati irregolari, configurandolo, inoltre - ai sensi del nuovo art. 10-bis (aggiunto dalla legge n. 94/2009, art. 1, comma 16, lett. a) - come reato. Va infatti considerato che con recente modifica e' stata configurata una nuova ipotesi di reato per lo straniero che faccia ingresso o si trattenga nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del medesimo testo unico nonche' di quelle di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 2007 (art. 10-bis del d.lgs n. 268/1998, come introdotto dall'art. 1 comma 16 lett. a) della legge n. 94 del 2009). Lo stesso Testo Unico stabilisce inoltre (ad es. agli artt. 19 e 35) alcune specifiche deroghe a tale disciplina, le quali, costituendo misure eccezionali, devono ritenersi tassativamente previste. Ne consegue che la legge regionale non puo' in alcun modo incidere in tale ambito normativo, tantomeno predisponendo interventi volti al riconoscimento o all'estensione di diritti in favore dell'immigrato irregolare o in attesa di regolarizzazione, ne' puo' disporre, attraverso regimi di deroga non previsti dalla normativa statale, casi diversi ed ulteriori di non operativita' della regola generale della condizione di illegittimita' e di reato dell'immigrato irregolare. Le citate disposizioni regionali risultano, pertanto, violare, oltre al gia' menzionato art. 117, secondo comma, lett. a) e b), anche le competenze statali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h) e l), in materia di «ordine pubblico e sicurezza» ed «ordinamento penale». In particolare, i profili di illegittimita' costituzionale sopra descritti sono segnatamente evidenti nelle seguenti norme: a) l'art. 17 estende a «tutte le persone straniere presenti sul territorio» misure di integrazione sociale che il d.lgs. n. 286/1998 riserva ai soggetti stranieri regolarmente presenti sul territorio. Piu' in particolare il comma 2, prevedendo che: «I centri di accoglienza delle persone straniere nella regione svolgono attivita' di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un'autonoma sistemazione alloggiativa...», contrasta direttamente con la disciplina statale di riferimento ovvero l'articolo 40, commi i e 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998 secondo cui i centri di accoglienza predisposti dalle regioni sono destinati ad ospitare in via esclusiva «stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza» e che «L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia». Il medesimo art. 17, al comma 5, attribuisce inoltre «alle persone straniere», al pari dei cittadini italiani, il diritto ad essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso di abitazione, nonche' la possibilita' di partecipare ai bandi di concorso relativi all'assegnazione di provvidenze in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi. Tale ultima disposizione contrasta direttamente con l'art. 40, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, secondo il quale solo «gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione». Appare dunque evidente il contrasto tra la normativa regionale qui impugnata segnatamente - gli artt. 17 commi 2 e 5 - e la normativa statale la' dove la prima estende il diritto di usufruire delle prestazioni dei centri di accoglienza nonche' dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica a tutti gli stranieri presenti su territorio mentre la seconda limita il riconoscimento di tali diritti soltanto ai soggetti regolarmente presenti sul territorio. Anche le disposizioni in esame, pertanto, nell'agevolare il soggiorno degli stranieri presenti sul territorio genericamente intesi e col prevedere specifiche misure di integrazione sociale anche al di la' di quanto previsto dalla normativa statale, si pongono in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. a) e b) che riserva espressamente alla competenza statale la legislazione in materia di condizione giuridica dei cittadini non appartenenti all'Unione europea e immigrazione . Le medesime norme si pongono, inoltre, in contrasto con tutte quelle disposizioni di normativa statale che, come sopra esposto, fanno discendere dal soggiorno sul territorio di immigrati irregolari determinate conseguenze (respingimento, espulsione o detenzione nei centri di identificazione) qualificando altresi' l'ingresso e la permanenza quale specifica ipotesi di reato ex art, 10-bis del Testo Unico come modificato dalla legge n. 94 del 2009. Di qui il gia' rilevato contrasto con l'art. 117 comma secondo, lett. h) ed l). b) L'articolo 18, commi 1 e 3, garantendo «alle persone straniere presenti sul territorio regionale» i servizi sanitari di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 286/1998 e prevedendo la promozione delle misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni sanitarie anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale, risulta in contrasto con i principi di cui alla normativa statale in materia, e in particolare con l'art. 35 del d.lgs. n. 286/1998, che, nel dettare disposizioni sull'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale», stabilisce, al comma 3, che «Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate» unicamente «le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti e comunque essenziali ancorche' continuative per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva». Pertanto, le disposizioni regionali in esame eccedono dalle competenze regionali in relazione a tutte quelle prestazioni sanitarie da esse previste - quale l'assistenza sanitaria prevista dall'art. 34 del d.lgs. n. 286/1998 - ulteriori rispetto a quelle strettamente essenziali indicate dalla citata normativa statale. Anche in tal caso la legge regionale introduce disposizioni che disciplinano e agevolano il soggiorno degli stranieri che dimorano irregolarmente sul territorio nazionale e che, di conseguenza, eccedono dalla competenza regionale incidendo, piuttosto, in materia riservata alla competenza dello Stato in quanto compresa nelle materie del «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e "immigrazione"». Ricorrono, pertanto, le violazioni dell'art. 117, secondo comma, lett. a) e b) nonche' h) ed l), Cost per le motivazioni gia' esposte al punto precedente in quanto, garantendo i servizi sanitari anche oltre quanto previsto dalla normativa statale di riferimento finisce con l'introdurre regimi di deroga non previsti dalla normativa statale alla condizione di illegittimita' e di reato dell'immigrato irregolare in tal modo eccedendo dalle competenze regionali e toccando profili di materie riservate in via esclusiva allo Stato quali l'ordine pubblico e sicurezza (lett. h) e l'ordinamento penale (lett. l) . c) L'articolo 20, comma 1, nel consentire l'accesso a corsi di formazione e di riqualificazione professionali alle «persone straniere» generalmente intese e senza ulteriori specificazioni, viola l'art. 39-bis del d.lgs. n. 286/1998 che riserva espressamente l'accesso a tali corsi agli stranieri con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio. Anche in relazione a tale disposizione si richiamano i profili di illegittimita' esposti in relazione alle altre disposizioni. La disposizione di cui all'art. 20, in effetti, oltre ad agevolare il soggiorno e l'inserimento sociale anche in vista di una possibile formazione professionale dello stranieri irregolare estende ad esso diritti ed agevolazioni previste dalla normativa statale esclusivamente a favore dello straniero che soggiorna regolarmente sul territorio. Tali estensioni, inoltre, contrastano con la condizione di irregolarita' in ragione della quale lo straniero privo di titolo di soggiorno e' suscettibile di espulsione qualificandone oltretutto il comportamento alla stregua di un reato penale. 3) Violazione dell'art. 117 Cost. terzo comma e dell'art. 1, comma 4, del d. lgs. n. 286 del 1999 Sotto altro profilo presenta ulteriori aspetti d'illegittimita' costituzionale, l'art. 16, recante disposizioni in materia di assistenza sociale a favore degli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio. Tale articolo, si rivolge questa volta alle persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania prevedendo che le stesse «sono equiparate ai cittadini italiani ai fini delle fruizioni delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, che sono erogate dalla regione». L'art. 3, comma 5 e l'art. 40, comma 1-bis del testo unico sull'immigrazione come sopra osservato, demandano alla regione e agli altri enti territoriali le misure di integrazione sociale degli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio. Va tuttavia considerato che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. La disposizione si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, che circoscrive l'ambito dei destinatari delle provvidenze sociali, stabilendo che «Ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno». Tale disposizione e' da intendersi quale principio fondamentale in quanto regola le condizioni ed i limiti entro cui e' possibile riconoscere misure di assistenza sociale in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti. La disposizione regionale, pertanto, limitandosi a richiedere la regolarita' della presenza sul territorio del soggetto straniero, senza specificare lo specifico titolo di soggiorno necessario allo straniero per fruire dei servizi sociali, si pone in contrasto con i principi fondamentali posti dalla disciplina statale in materia di condizioni di accesso dello straniero alle prestazioni economiche previdenziali e cio' in violazione dell'art. 1 comma 4 del d.1gs. n. 286 del 1999 e dell'art. 117, terzo comma, Cost.