Ricorso del Presidente del Consiglio dei  Ministri  pro  tempore,
organicamente  patrocinato  dall'Avvocatura  Generale  dello   Stato,
presso i cui Uffici in Roma, alla via dei Portoghesi  n.  12,  e'  ex
lege domiciliato, nei confronti della Regione Veneto, in persona  del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per  la  dichiarazione
di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  5  della  legge  della
Regione Veneto del 16 febbraio 2010, n. 13, pubblicata sul B.U.R. del
19 febbraio  2010,  n.  16,  recante  «Adeguamento  della  disciplina
regionale  delle  concessioni   demaniali   marittime   a   finalita'
turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle  leggi  regionali
in materia di turismo" e successive modificazioni». 
    La legge  regionale,  riportata  in  epigrafe,  viene  impugnata,
giusta deliberazione del Consiglio dei ministri  in  data  16  aprile
2010, per le seguenti motivazioni. 
    La legge regionale, che,  apportando  modifiche  al  testo  unico
delle leggi regionali sul turismo, detta norme relative  alla  durata
delle concessioni demaniali  per  uso  turistico-ricreativo  presenta
profili   di   illegittimita'   costituzionale   relativamente   alla
disposizione contenuta nell'art. 5. 
    Tale norma, dopo  aver  affermato,  al  comma  1,  che  tutte  le
concessioni demaniali marittime a finalita'  turistico-ricreativa  in
essere scadono al 31 dicembre 2015, in coerenza con quanto  stabilito
dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, come convertito in legge
n. 25/2010, prevede pero', al successivo comma 2, che i  titolari  di
concessione in corso di validita' che  abbiano  eseguito  o  eseguano
durante la vigenza della concessione interventi edilizi, ovvero  che,
oltre  agli  interventi  edilizi,  abbiano  effettuato   investimenti
mediante l'acquisto di attrezzature e beni mobili, possano presentare
al comune istanza di modifica  della  durata  della  concessione,  in
conformita' a quanto previsto dalla lettera e)-ter dell'allegato  S/3
della  legge  regionale  4  novembre  2002,  n.   33   e   successive
modificazioni. Il comma 3 della medesima norma  dispone  poi  che  il
comune, verificate le condizioni di  cui  al  comma  2,  modifica  la
durata della concessione, con decorrenza dalla data del provvedimento
di modifica, sempre in conformita' a quanto  previsto  dalla  lettera
e)-ter dell'allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
e successive modificazioni. 
    Le descritte norme regionali, quindi,  mediante  il  richiamo  al
disposto della lettera e)-ter dell'allegato S/3 della legge regionale
4 novembre 2002, n. 33, che contiene  una  tabella  che  consente  la
variazione  della  durata  delle  concessioni   in   relazione   agli
investimenti effettuati da un minimo di 7 anni ad un  massimo  di  20
anni,  consentono  un'illegittima  estensione  della   durata   delle
concessioni demaniali marittime a finalita' turistico-ricreative 
    In merito si premette che e' in corso la procedura di  infrazione
n. 2008/4908  da  parte  della  Comunita'  europea.  La  Commissione,
infatti, ha sollevato questioni  di  compatibilita'  con  il  diritto
comunitario della normativa italiana in materia  di  concessioni  del
demanio marittimo, nonche' delle conseguenti  iniziative  legislative
regionali. In particolare l'articolo 37, comma 2,  del  codice  della
navigazione,  nell'ambito   delle   procedure   di   affidamento   in
concessione   di   beni   del   demanio   marittimo   con   finalita'
turistico-ricreativa, attribuisce  preferenza  -  c.  d.  diritto  di
insistenza - al concessionario uscente. Il  legislatore  statale,  al
fine di superare le illegittimita'  sollevate  dalla  Commissione  ha
approvato il  decreto-legge  n.  194/2009,  convertito  in  legge  n.
25/2010, che all'art. 1, comma 18, abroga l'art.  37,  comma  2,  del
codice della navigazione e dispone una proroga,  assentibile  per  la
specificita' del territorio italiano, delle concessioni in atto  fino
al massimo al 2015. 
    Le norme regionali citate,  invece,  prevedono  una  deroga  alla
normativa statale e  dispongono  la  possibilita'  di  rinnovo  della
concessione fino ad un massimo di vent'anni. Esse, quindi, prevedendo
un  rinnovo  automatico,  non   sfuggono   alle   conclusioni   della
Commissione. Quest'ultima, infatti, ha rilevato che la previsione del
diritto di insistenza a favore del  soggetto  gia'  possessore  della
concessione,  consentendo  il  rinnovo  automatico   della   medesima
concessione, determina disparita' di trattamento  tra  gli  operatori
economici  in  violazione  della  liberta'  di  stabilimento  di  cui
all'articolo 43 del Trattato. A cio' si  aggiunga  che  le  norma  in
esame non prevedono alcuna forma di procedura selettiva ma consentono
ai concessionari che ne facciano  richiesta,  la  proroga  automatica
della concessione. 
    Cosi' disponendo le disposizioni regionali  violano  l'art.  117,
comma 1, della Costituzione, in quanto non  coerenti  con  i  vincoli
derivanti  dall'Ordinamento  comunitario  in  tema  di  liberta'   di
stabilimento e tutela della  concorrenza,  violando,  rispettivamente
gli articoli 43 e 81 del Trattato CE.  Inoltre  violano  l'art.  117,
comma 2, lett. a), in relazione ai rapporti con l'Unione europea,  in
quanto, come detto, e' gia' esistente la  procedura  d'infrazione  n.
2008/4908, pendente su analoga questione.  Viola  anche  il  medesimo
articolo  117,  comma  2,  lett.  e),  in  materia  di  tutela  della
concorrenza.