Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore della Provincia, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd. 19 aprile 2010 rep. n. 22813 (all. 1), rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale della provincia autonoma di Bolzano, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 625 del 19 aprile 2010 (all. 2), dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferraci e Roland Riz, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via di Ripetta n. 142, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, recante «Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28 della legge 23 luglio 2009, n. 99» ed in particolare dell'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo decreto legislativo. Fatto Nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2010 e' stato pubblicato il decreto legislativo n. 22/2010, recante «Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28 della legge 23 luglio 2009, n. 99». Le prescrizioni dell'art. 1, commi da 3 a 5, d.lgs. n. 22/2010, sono destinate a classificare le risorse geotermiche in «risorse di interesse nazionale», «risorse di interesse locale» e in «piccole utilizzazioni locali». Il successivo comma 6 stabilisce che «le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dell'art. 826 del codice civile sono risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale». Al comma 7 e', poi, previsto che «le autorita' competenti per le funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale sono le regioni o enti da esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo sull'esercizio delle attivita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana». Il successivo art. 17, comma 3, d. lgs. n. 22/2010, prevede, inoltre, che «le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere il coinvolgimento, per problematiche di particolare rilievo, della CIRM nelle procedure di propria competenza, nonche' l'avvalimento, per problematiche tecniche specifiche, dei «Laboratori di analisi e di sperimentazione per il settore minerario ed energetico» dell'UNMIG del Ministero dello sviluppo economico». L'espresso riferimento alla provincia autonoma di Bolzano contenuto nell'art. 17, comma 3, d. lgs. n. 22/2010, fornisce evidenza dell'estensione anche alla Provincia ricorrente della disciplina vincolante recata dal decreto legislativo medesimo, pur in materie nella quale essa ha gia' esercitato, in dipendenza delle prerogative sancite dallo Statuto di Autonomia e dalla relative disposizioni attuative, la propria potesta' legislativa (l.p. 18/1974, l.p. 67/1978; l.p. 4/1993; l.p. 8/2002; l.p. 7/2005) ed amministrativa. Le disposizioni sopra citate finiscono, dunque, per comprimere fortemente l'autonomia concessa alla Provincia ricorrente in forza dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, nonche' della 1. cost. n. 3/2001, oltre a contrastare con i principi di cui agli artt. 116, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. Di qui la necessita' della proposizione del presente ricorso, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7, d. lgs. n. 22/2010, alla luce dei seguenti motivi di Diritto I) Violazione degli artt. 116, 117, 119 Cost.. Violazione dell'art. 10, legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Violazione degli artt. 8, n. 14, 9, 16, 68, 105 e 107, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speziale per il Trentino Alto Adige». Violazione delle norme di attuazione dello Statuto di Autonomia di cui al d.P.R. n. 115/1973; al d.P.R. n. 235/1977; al d.P.R. n. 1017/1978; al d.lgs. n. 266/1992; al d.lgs. n. 495/1998. I.I. Lo Statuto di Autonomia assegna alla Provincia di Bolzano la competenza legislativa primaria in materia di «miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere» (art. 8, n. 14, St.), oltre alla connessa potesta' amministrativa (art. 16, St.). Nella materia de qua rientrano pacificamente le risorse geotermiche, oggetto della disciplina statale in questa sede censurata (C. cost., n. 65/2001). Sulla natura esclusiva della competenza delineata dal citato art. 8, n. 14, St., non sussistono dubbi (cfr., ad esempio, C. cost. n. 532/1988). Peraltro, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la particolare «forma di autonomia» espressa dalle norme del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione in favore delle Regioni ad autonomia ordinaria in punto di miniere deve trovare applicazione anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome, in quanto piu' ampia di quella prevista dallo Statuto (C. cost., n. 165/2007). Le norme di attuazione dello Statuto di autonomia di cui al d.P.R. n. 1017/1978 hanno, poi, trasferito alla Provincia di Bolzano le attribuzioni delle amministrazioni statali in materia di miniere, e, con il d.P.R. n. 235/1977, anche tutte le funzioni inerenti le attivita' di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto di autonomia. Le disposizioni impugnate si pongono, quindi, in palese conflitto con l'art. 107 dello Statuto speciale. Nell'esercizio della sopra descritta potesta', la provincia autonoma di Bolzano ha adottato le 11.pp. n. 18/1974 in materia di «Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per la migliore utilizzazione del porfido, marmo, pietre ornamentali e delle risorse idrotermali ed idrominerali», n. 67/1978, recante «Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie», n. 4/1993, in punto di «Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», n. 8/2002 «Disposizioni sulle acque» e n. 7/2005 «Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed impianti elettrici». Le disposizioni impugnate, dunque, impingono in una materia gia' disciplinata da fonti provinciali, in evidente violazione, altresi', dell'art. 105 Statuto speciale. Il d.lgs. n. 22/2010, quindi, contraddice in radice il riparto di competenze costituzionalmente sancito e si pone in aperto contrasto con quanto disposto d.lgs. n. 266/1992, decreto attuativo dello Statuto di autonomia, deputato a disciplinare i rapporti tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento. I.II. Nelle materie e nei limiti entro cui la provincia autonoma puo' emanare norme legislative, le relative potesta' amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate dalla Provincia medesima (art. 16, Statuto di Autonomia; d.lgs. n. 266/1992). Pertanto, per tutte le competenze legislative aventi un fondamento nello Statuto speciale, non trovano applicazione i principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118 Cost., e conserva, invece, validita' il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative (C. cost. n. 236/2004). In applicazione di siffatto principio, la Provincia di Bolzano e' titolare delle funzioni amministrative in materia di «miniere, ivi comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere» (art. 8, n. 14, St.). Nonostante cio', il Legislatore statale, non solo ha ritenuto di dover disciplinare materie palesemente rientranti nella competenza legislativa provinciale e gia' oggetto di legiferazione da parte della Provincia di Bolzano, ma ha anche dettato una espressa disposizione in materia di riparto delle competenze amministrative, pretermettendo in radice le prerogative provinciali (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 22/2010). Le disposizioni censurate determinano, quindi, una chiara violazione dell'art. 16 dello Statuto provinciale, incidendo sulle attribuzioni amministrative che spettano alla Provincia ricorrente nelle materie di cui in argomento. I.III. L'art. 68 Statuto di autonomia stabilisce che «le Province, in corrispondenza della nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali della Regione», con la sola esclusione dei beni appartenenti al demanio militare, a servizi a carattere nazionale e a materie di competenza regionale. Siffatta previsione ha trovato attuazione nel d.P.R. n. 115/1973 e nel d.lgs. n. 495/1998, che hanno trasferito alla Provincia di Bolzano tutti i beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione presenti sul territorio provinciale. La dimostrata titolarita', da parte della provincia autonoma di Bolzano, di competenza legislativa in materia di «miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere», quindi, evidenzia un ulteriore profilo di illegittimita' del decreto legislativo censurato per violazione delle disposizioni recate dallo Statuto di autonomia in relazione alla determinazione della consistenza del patrimonio provinciale. L'art. 1, comma 6, d.lgs. n. 22/2010, stabilisce, infatti, che le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato, mentre quelle di interesse locale rientrano nel patrimonio indisponibile della Regione, mentre, ai sensi del citato art. 68 Statuto di autonomia, la titolarita' della funzione legislativa comporta, in via diretta, la riconducibilita' al patrimonio provinciale dei correlati beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare originariamente di pertinenza statale e regionale, con l'unico limite della territorialita'. La previsione censurata illegittimamente contraddice siffatta disposizione statutaria, concretando l'evidente violazione dell'art. 119 Cost.