Ricorso della provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
Presidente  pro  tempore  della  Provincia,  dott.  Luis  Durnwalder,
rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd.  19  aprile
2010 rep. n. 22813 (all. 1), rogata  dal  Segretario  Generale  della
Giunta Provinciale della provincia autonoma di  Bolzano,  nonche'  in
virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio
n. 625 del 19 aprile 2010 (all.  2),  dagli  avv.ti  proff.  Giuseppe
Franco Ferraci e Roland Riz, e con questi  elettivamente  domiciliata
presso lo studio del primo in Roma, Via di Ripetta n. 142, contro  il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   pro   tempore,   per   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale del d.lgs. 11 febbraio
2010, n. 22, recante «Riassetto della normativa in materia di ricerca
e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma  dell'articolo  27,
comma 28 della legge  23  luglio  2009,  n.  99»  ed  in  particolare
dell'articolo  1,  commi  3,  4,  5,  6  e  7  del  medesimo  decreto
legislativo. 
 
                                Fatto 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del  24  febbraio  2010  e'  stato
pubblicato il decreto  legislativo  n.  22/2010,  recante  «Riassetto
della normativa in materia di ricerca e  coltivazione  delle  risorse
geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28  della  legge  23  luglio
2009, n. 99». 
    Le prescrizioni dell'art. 1, commi da 3 a 5, d.lgs.  n.  22/2010,
sono destinate a classificare le risorse geotermiche in  «risorse  di
interesse nazionale», «risorse di interesse  locale»  e  in  «piccole
utilizzazioni locali». 
    Il successivo comma 6 stabilisce che «le risorse  geotermiche  ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato  dal  regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dell'art. 826  del  codice  civile
sono risorse minerarie, dove  le  risorse  geotermiche  di  interesse
nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle  di
interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale». 
    Al comma 7 e', poi, previsto che «le autorita' competenti per  le
funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca
e  delle  concessioni  di  coltivazione,  comprese  le  funzioni   di
vigilanza  sull'applicazione  delle  norme  di   polizia   mineraria,
riguardanti le risorse geotermiche  d'interesse  nazionale  e  locale
sono le regioni o enti da esse  delegati,  nel  cui  territorio  sono
rinvenute o il Ministero dello sviluppo economico di concerto con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
si avvale, per l'istruttoria e per il controllo sull'esercizio  delle
attivita', senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, della  Direzione  generale  per  le  risorse  minerarie  ed
energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di  cui
all'articolo 40 della legge 11  gennaio  1957,  n.  6,  e  successive
modifiche, alla cui denominazione  sono  aggiunte  le  parole  «e  le
georisorse»,  di  seguito  denominato  UNMIG,  nel  caso   di risorse
geotermiche rinvenute  nel  mare  territoriale  e  nella  piattaforma
continentale italiana». 
    Il successivo art. 17, comma 3,  d.  lgs.  n.  22/2010,  prevede,
inoltre, che «le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
possono prevedere il coinvolgimento, per problematiche di particolare
rilievo, della CIRM nelle procedure di  propria  competenza,  nonche'
l'avvalimento, per problematiche tecniche specifiche, dei «Laboratori
di  analisi  e  di  sperimentazione  per  il  settore  minerario   ed
energetico» dell'UNMIG del Ministero dello sviluppo economico». 
    L'espresso  riferimento  alla  provincia  autonoma   di   Bolzano
contenuto nell'art.  17,  comma  3,  d.  lgs.  n.  22/2010,  fornisce
evidenza  dell'estensione  anche  alla  Provincia  ricorrente   della
disciplina vincolante recata dal decreto legislativo medesimo, pur in
materie nella quale essa ha  gia'  esercitato,  in  dipendenza  delle
prerogative sancite dallo  Statuto  di  Autonomia  e  dalla  relative
disposizioni  attuative,  la  propria  potesta'   legislativa   (l.p.
18/1974, l.p. 67/1978; l.p. 4/1993;  l.p.  8/2002;  l.p.  7/2005)  ed
amministrativa. 
    Le disposizioni sopra citate finiscono,  dunque,  per  comprimere
fortemente l'autonomia concessa alla Provincia  ricorrente  in  forza
dello Statuto di autonomia e  delle  relative  norme  di  attuazione,
nonche' della 1. cost. n. 3/2001, oltre a contrastare con i  principi
di cui agli artt. 116, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. 
    Di qui la necessita' della proposizione del presente ricorso, per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  commi
3, 4, 5, 6 e 7, d. lgs. n. 22/2010, alla luce dei seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
I) Violazione degli artt. 116, 117, 119 Cost..  Violazione  dell'art.
10, legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Violazione degli artt.  8,  n.
14, 9, 16, 68, 105 e 107, d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670,  recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo Statuto Speziale per il Trentino  Alto  Adige».  Violazione  delle
norme di attuazione dello Statuto di Autonomia di cui  al  d.P.R.  n.
115/1973; al d.P.R. n. 235/1977; al d.P.R. n. 1017/1978; al d.lgs. n.
266/1992; al d.lgs. n. 495/1998. 
    I.I. Lo Statuto di Autonomia assegna alla Provincia di Bolzano la
competenza legislativa primaria in materia di «miniere,  comprese  le
acque minerali e termali, cave e torbiere»  (art.  8,  n.  14,  St.),
oltre alla connessa potesta' amministrativa  (art.  16,  St.).  Nella
materia  de  qua  rientrano  pacificamente  le  risorse  geotermiche,
oggetto della disciplina statale in questa sede censurata (C.  cost.,
n. 65/2001). 
    Sulla natura esclusiva della competenza delineata dal citato art.
8, n. 14, St., non sussistono dubbi (cfr., ad esempio,  C.  cost.  n.
532/1988). Peraltro, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale
n. 3 del 2001, la particolare «forma  di  autonomia»  espressa  dalle
norme del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione  in  favore
delle Regioni ad autonomia ordinaria in punto di miniere deve trovare
applicazione anche alle Regioni a statuto speciale ed  alle  province
autonome, in quanto piu' ampia di quella prevista dallo  Statuto  (C.
cost., n. 165/2007). 
    Le norme di attuazione dello  Statuto  di  autonomia  di  cui  al
d.P.R. n. 1017/1978 hanno, poi, trasferito alla Provincia di  Bolzano
le attribuzioni delle amministrazioni statali in materia di  miniere,
e, con il d.P.R. n. 235/1977, anche tutte  le  funzioni  inerenti  le
attivita'  di   ricerca,   produzione,   stoccaggio,   conservazione,
trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, ai  sensi  e
nei limiti di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto di autonomia. 
    Le disposizioni impugnate si pongono, quindi, in palese conflitto
con l'art. 107 dello Statuto speciale. 
    Nell'esercizio  della  sopra  descritta  potesta',  la  provincia
autonoma di Bolzano ha adottato le 11.pp. n. 18/1974  in  materia  di
«Provvidenze per lo  sviluppo  delle  ricerche  minerarie  e  per  la
migliore utilizzazione del porfido, marmo, pietre ornamentali e delle
risorse idrotermali ed idrominerali», n. 67/1978, recante «Disciplina
della prospezione, ricerca e concessione delle  sostanze  minerarie»,
n. 4/1993, in punto di «Nuove  norme  in  materia  di  uso  razionale
dell'energia, di risparmio  energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti
rinnovabili di energia», n. 8/2002 «Disposizioni sulle  acque»  e  n.
7/2005 «Norme in materia  di  utilizzazione  di  acque  pubbliche  ed
impianti elettrici». 
    Le disposizioni impugnate, dunque, impingono in una materia  gia'
disciplinata da fonti provinciali, in evidente violazione,  altresi',
dell'art. 105 Statuto speciale. 
    Il d.lgs. n. 22/2010, quindi, contraddice in radice il riparto di
competenze costituzionalmente sancito e si pone in  aperto  contrasto
con quanto disposto  d.lgs.  n.  266/1992,  decreto  attuativo  dello
Statuto di autonomia, deputato a disciplinare  i  rapporti  tra  atti
legislativi statali e  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la
potesta' statale di indirizzo e coordinamento. 
    I.II. Nelle materie e nei limiti entro cui la provincia  autonoma
puo' emanare norme legislative, le relative potesta'  amministrative,
che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato,
sono  esercitate  dalla  Provincia  medesima  (art.  16,  Statuto  di
Autonomia; d.lgs. n. 266/1992). 
    Pertanto,  per  tutte  le  competenze   legislative   aventi   un
fondamento  nello  Statuto  speciale,  non  trovano  applicazione   i
principi di sussidiarieta', differenziazione ed  adeguatezza  sanciti
dall'art. 118 Cost., e conserva, invece, validita' il  principio  del
parallelismo tra funzioni legislative e funzioni  amministrative  (C.
cost. n. 236/2004). 
    In applicazione di siffatto principio, la Provincia di Bolzano e'
titolare delle funzioni amministrative in materia  di  «miniere,  ivi
comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere»  (art.  8,  n.
14, St.). 
    Nonostante cio', il Legislatore statale, non solo ha ritenuto  di
dover disciplinare materie palesemente  rientranti  nella  competenza
legislativa provinciale e gia'  oggetto  di  legiferazione  da  parte
della  Provincia  di  Bolzano,  ma  ha  anche  dettato  una  espressa
disposizione in materia di riparto delle  competenze  amministrative,
pretermettendo in radice le prerogative provinciali (art. 1, comma 7,
d.lgs. n. 22/2010). 
    Le  disposizioni  censurate  determinano,  quindi,   una   chiara
violazione dell'art. 16 dello Statuto  provinciale,  incidendo  sulle
attribuzioni amministrative che spettano  alla  Provincia  ricorrente
nelle materie di cui in argomento. 
    I.III.  L'art.  68  Statuto  di  autonomia  stabilisce  che   «le
Province, in corrispondenza della nuove materie attribuite alla  loro
competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio,  nei  beni
demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni
e nei diritti demaniali e patrimoniali della Regione»,  con  la  sola
esclusione dei beni appartenenti al demanio  militare,  a  servizi  a
carattere nazionale e a materie  di  competenza  regionale.  Siffatta
previsione ha trovato attuazione nel d.P.R. n. 115/1973 e nel  d.lgs.
n. 495/1998, che hanno trasferito alla Provincia di Bolzano  tutti  i
beni demaniali e patrimoniali dello Stato e  della  Regione  presenti
sul territorio provinciale. 
    La dimostrata titolarita', da parte della provincia  autonoma  di
Bolzano, di competenza legislativa in materia di  «miniere,  comprese
le acque minerali e termali, cave e torbiere», quindi,  evidenzia  un
ulteriore profilo di illegittimita' del decreto legislativo censurato
per violazione delle disposizioni recate dallo Statuto  di  autonomia
in relazione alla determinazione  della  consistenza  del  patrimonio
provinciale. 
    L'art. 1, comma 6, d.lgs. n. 22/2010, stabilisce, infatti, che le
risorse  geotermiche   di   interesse   nazionale   sono   patrimonio
indisponibile  dello  Stato,  mentre  quelle  di   interesse   locale
rientrano nel patrimonio  indisponibile  della  Regione,  mentre,  ai
sensi del citato art. 68 Statuto di autonomia, la  titolarita'  della
funzione legislativa comporta, in via diretta, la riconducibilita' al
patrimonio provinciale dei  correlati  beni  e  diritti  demaniali  e
patrimoniali di  natura  immobiliare  originariamente  di  pertinenza
statale e regionale, con l'unico limite della territorialita'. 
    La previsione  censurata  illegittimamente  contraddice  siffatta
disposizione statutaria, concretando l'evidente violazione  dell'art.
119 Cost.