Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui Uffici in Roma, via dei  Portoghesi  n.  12  e'  domiciliato  nei
confronti della Regione Molise in persona del Presidente della Giunta
regionale  pro  tempore  per  la  dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale della legge della regione Molise del 22 febbraio 2010,
n.  8  pubblicata  sul  B.U.R.  del  1º  marzo  2010,  n.  6  recante
«Disciplina sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale  e  di
controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise  -  Abrogazione
della legge regionale 14 maggio 1997, n. 12», nell'art. 31 commi 2, 3
e 8, lett. c), rubricato «Controllo regionale»,  ove  si  prevede  al
comma 2 che «Sono sottoposti al  controllo  preventivo  della  Giunta
regionale ai sensi della legge n. 412/1991  gli  atti  del  Direttore
generale inerenti le seguenti materie: 
        a) bilancio di previsione triennale; b) bilancio economico  e
di previsione; c) bilancio di  esercizio;  d)  copertura  perdite  di
esercizio;  e)  riequilibrio  situazione   economica; f)   disciplina
rapporti con Universita' e IRCCS; g) utilizzo risultato  positivo  di
gestione; h) Atto  aziendale;  i)  determinazione  della  consistenza
quantitativa  e  qualitativa  complessiva   del   personale   e   sue
variazioni; l) ogni altro atto attribuito alla  esclusiva  competenza
del Direttore generale da leggi e regolamenti»; 
    al  comma  3  che  «Gli  atti  adottati  dalla  Giunta  regionale
nell'esercizio della funzione di cui al comma 2 non sono  soggetti  a
controllo»; 
    al comma 8, lett. c) che «La Giunta regionale esercita, altresi',
il  controllo   sull'attivita'   dell'Azienda   sanitaria   regionale
mediante: (omissis) .... c)  la  risoluzione  del  contratto  con  il
Direttore generale, con le procedure previste dall'articolo 3,  comma
6,  del  decreto  legislativo  n.  502/1992,  e  la  contestuale  sua
sostituzione, qualora il Direttore generale non provveda, nei termini
stabiliti e secondo le modalita'  prescritte  dalla  presente  legge,
all'adozione del bilancio pluriennale e della relazione programmatica
pluriennale, del bilancio economico preventivo, del budget generale e
delle sue revisioni, del bilancio di esercizio e della  proposta  per
la copertura della perdita e per  il  riequilibrio  della  situazione
economica che accompagna il bilancio di esercizio»; 
    nell'art. 32, rubricato «Visto regionale di congruita'»,  ove  si
prevede che «Il Direttore generale dell'Azienda  sanitaria  regionale
trasmette alla Giunta regionale per il visto  di  congruita':  a)  la
proposta di  bilancio  di  previsione  pluriennale,  la  proposta  di
bilancio economico preventivo e del  budget  generale,  entro  il  20
novembre di ogni anno; b) la proposta per la copertura della  perdita
e per il riequilibrio della  situazione  economica  entro  lo  stesso
termine previsto per la trasmissione del bilancio di esercizio. 2. Le
proposte relative ai documenti di cui al comma  1,  formalizzate  con
atto del Direttore generale, sono  trasmesse  alla  Giunta  regionale
corredate dalle relazioni accompagnatorie prescritte per i  documenti
stessi. 3. Il Direttore generale  dell'Azienda  sanitaria  regionale,
con proprio provvedimento,  deve:  a)  prendere  atto  del  visto  di
congruita' di cui al comma 1, rilasciato dalla Giunta  regionale;  b)
formalizzare in atti contabili definitivi le proposte  dei  documenti
di cui al comma 1; c) trasmettere  la  completa  documentazione  alla
Giunta regionale per i controlli di cui all'articolo 31, comma 6»; 
    nell'art 33,  rubricato  «Attivita'  di  controllo  regionale  in
materia amministrativo-contabile», ove si  prevede  che  «La  Regione
esercita  l'attivita'  di  controllo  e  vigilanza  sugli   atti   di
programmazione aziendale dell'Azienda sanitaria  regionale  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2-sexies, lett. e) del decreto legislativo  n.
502/1992. 2. Le competenze della Regione sono quelle  di  definire  i
criteri generali su cui si basa l'attivita' di controllo e verificare
l'equilibrio economico ed il risultato complessivo dell'azione svolta
anche in relazione ai livelli di qualita' raggiunti.  3.  La  Regione
definisce le procedure finalizzate alla  certificazione  di  bilancio
dell'A.S.Re.M». 
    Le disposizioni riportate in epigrafe vengono  impugnate,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010 perche' in
contrasto con l'art.120 della Costituzione. 
    Si premette che in base a quanto previsto dell'articolo 1,  comma
180, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2005), nel testo modificato dall'art. 4 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del  Piano  di
azione  per  lo  sviluppo   economico,   sociale   e   territoriale),
convertito, con modificazioni, dall'art.  1  della  legge  14  maggio
2005,  n.  80,  la  Regione  Molise  rientra  tra  quelle  che  hanno
sottoscritto l'accordo con  lo  Stato  per  il  rientro  dai  deficit
sanitari. Detto accordo - la cui  attuazione  costituisce  condizione
per la rinnovata attribuzione del finanziamento statale  -  comporta,
tra l'altro, l'impegno da parte delle Regioni interessate a procedere
ad una ricognizione delle cause  dei  disavanzi  e  ad  elaborare  un
programma  operativo  di  riorganizzazione,  riqualificazione  o   di
potenziamento del servizio sanitario regionale, nella prospettiva  di
individuare gli interventi necessari al perseguimento dell'equilibrio
economico,  nel  rispetto  dei  livelli  essenziali   di   assistenza
sanitaria. Analogamente, l'art. 1, comma 796, lettera  b),  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2007)  ha
istituito  un  fondo  transitorio,  da  ripartirsi  tra  le   Regioni
interessate, subordinando l'accesso anche a  tali  ulteriori  risorse
alla sottoscrizione di un apposito accordo, nuovamente comprensivo di
un piano di rientro dai disavanzi  il  cui  azzeramento  e'  previsto
entro l'anno 2010. La medesima norma conferisce,  poi,  al  Ministero
della salute, di concerto con quello dell'economia e  delle  finanze,
un'attivita' di affiancamento delle Regioni, per la  verifica  ed  il
monitoraggio dei singoli piani di rientro. Qualora, poi,  nell'ambito
del procedimento  di  verifica  e  monitoraggio  dei  singoli  piani,
risulti la mancata attuazione,  da  parte  di  taluna  delle  Regioni
interessate, degli adempimenti posti a loro carico, e'  previsto  che
il Presidente del Consiglio dei ministri - ai sensi dell'art.  4  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in  materia
economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo   e   l'equita'   sociale),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della  legge  29  novembre
2007, n. 222 - diffidi la Regione ad adottare, entro quindici giorni,
tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e  gestionali
idonei a garantire il conseguimento degli  obiettivi  del  piano.  In
caso di persistente inadempimento  regionale,  ovvero  di  verificata
inidoneita' od insufficienza degli atti ed azioni posti in essere, il
Consiglio dei ministri nomina un commissario ad  acta,  per  l'intero
periodo di vigenza del piano di rientro, con facolta' - tra l'altro -
di proporre alla Regione la sostituzione dei direttori generali delle
aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. Non avendo
la Regione Molise realizzato gli  obiettivi  previsti  dal  Piano  di
rientro, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  in  base  alle
citate disposizioni legislative, nella riunione del 24  luglio  2009,
ha deliberato la nomina  del  Presidente  della  Regione  Molise  pro
tempore, quale commissario ad acta per la realizzazione  del  vigente
piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario,  della  Regione
stessa. In questo contesto si inserisce la legge della Regione Molise
in epigrafe indicata, ove e' prevista  l'adozione  di  una  serie  di
misure di natura programmatica, economica, finanziaria e patrimoniale
al fine di individuare gli obiettivi da assegnare al S.S.  regionale,
le fonti di finanziamento della A.S.R., le modalita' di  ripartizione
di tali  risorse,  il  controllo  sulla  gestione  della  A.S.R.  per
assicurare  efficacia  ed  efficienza  nella  acquisizione  e   nella
gestione  delle  risorse.  Tale  legge,  nel  titolo  VII,  rubricato
«Controllo regionale», contiene  gli  artt.  31,  32  e  33  i  quali
attribuiscono alla Giunta  regionale  rispettivamente  il  «Controllo
regionale», il «Visto regionale  di  congruita'»  e  «l'attivita'  di
controllo regionale in materia amministrativo-contabile». 
    Tuttavia, atteso  l'intervenuto  commissariamento  della  Regione
Molise, le previsioni in essi  contenute,  secondo  le  quali  e'  la
Giunta regionale ad esercitare il controllo su  tutti  gli  atti  del
Direttore  generale  ASREM  (art.  31,  comma,  2),  prevedendo,  tra
l'altro, che gli atti adottati dalla Giunta nell'esercizio delle  sue
funzioni di vigilanza non siano soggetti a controllo (art. 31,  comma
3,) e che la Giunta possa deliberare la risoluzione del contratto con
il Direttore generale e  la  sua  contestuale  sostituzione,  qualora
questi non provveda nei termini all'adozione del  bilancio  e/o  alla
proposta per la copertura della perdita d'esercizio (art.  31,  comma
8, lett. c), sono costituzionalmente illegittimi. 
    L'art. 31, comma 2 infatti tende a  realizzare  una  funzione  di
controllo sugli atti del Direttore generale, in  punto  di  bilancio,
riequilibrio della situazione economica  e  gestione  delle  risorse,
nell'ottica  dunque  della  attuazione  del  piano  di  rientro   del
disavanzo sanitario, destinata a realizzarsi solo attraverso  l'opera
degli organi ordinari della regione,  senza  alcun  riferimento  alle
competenze e funzioni del  commissario,  in  assenza  del  necessario
raccordo istituzionale imposto dal principio di leale collaborazione,
cosi' ponendosi in contrasto con  l'art.  120,  comma  secondo  della
Costituzione. 
    Alla stessa censura si presta il successivo comma 3 del  medesimo
art. 31, posto che la previsione della  assenza  di  controllo  sugli
atti adottati dalla giunta regionale ai sensi  del  precedente  2  si
traduce ancora una volta in una violazione  del  principio  di  leale
collaborazione, esautorando di fatto il commissario ad  acta  di  una
ampia sfera di poteri, primo fra tutti il controllo  sugli  atti  del
Direttore generale, con implicito disconoscimento dello stesso potere
sostitutivo. 
    Il comma VIII dell'art. 31 viola l'art. 4, comma 2, del  d.l.  n.
159/07,  normativa  statale  di  riferimento,  che   attribuisce   al
Commissario ad acta la facolta', nell'esercizio dei suoi  poteri,  di
disporre la sospensione dalle funzioni dei  Direttori  generali,  con
menomazione delle attribuzioni del Commissario ad acta ex  art.  120,
secondo comma, Cost. La norma in  esame  infatti  si  traduce  «nella
negazione della  facolta',  spettante  al  commissario  ad  acta,  di
proporre alla regione la sostituzione del Direttore generale,  ed  in
definitiva nel  disconoscimento  del  potere  di  sostituzione  degli
organi regionali, potere invece attribuito  al  commissario  ad  acta
dall'art. 4 comma 2,  d.l.  n.  159/07,  in  vista  della  tutela  di
interessi  essenziali  unitariamente  facenti  capo  allo  Stato   ed
esercitati dal Governo  con  la  nomina  del  predetto  Commissario»,
(cosi' Corte cost. n. 2/2010). 
    La Corte costituzionale nella stessa sentenza n. 2  del  2010  ha
altresi' affermato che «In forza  di  quanto  disposto  dall'art.  4,
comma 2 d.l. n. 159/07, rientra tra le facolta'  del  commissario  ad
acta, dopo la modifica apportata al testo di tale norma dall'art.  1,
comma 1, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154  (Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria  e  in  materia  di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2008,
n. 189, il potere non gia' soltanto  di  proporre  alla  Regione  «la
sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali  e
delle aziende ospedaliere», bensi' quello di «motivatamente disporre»
la «sospensione dalle funzioni» dei direttori generali, facolta'  che
implica,  evidentemente,  anche  quella  della   loro   sostituzione,
trattandosi di assicurare, con  tale  misura,  la  continuita'  nello
svolgimento di incarichi che - per il loro carattere  apicale  -  non
tollerano alcuna vacatio. Ricorre, dunque, anche in  questo  caso  la
violazione  dell'art.  120,  secondo  comma,  Cost.,  in  quanto   la
disciplina recata dalle norme impugnate integra una menomazione delle
attribuzioni del commissario ad acta», (nella  ipotesi  di  cui  alla
sentenza n. 2/2010, alla  luce  di  tale  principio  la  Consulta  ha
ritenuto illegittima la proroga  automatica  dei  direttori  generali
delle aziende sanitarie locali disposta  dalla  legge  regionale  del
Lazio n. 14 del 2008). 
    L'art. 32 prevede che gli atti del direttore  generale  dell'A.S.
R., adottati in punto di bilanci e di riequilibrio  della  situazione
economica, siano soggetti al solo visto di  congruita'  della  Giunta
regionale. Trattasi di atti  di  natura  economico/finanziaria  e  di
programmazione, evidentemente diretti ad inserirsi nell'ambito di una
politica  regionale  di  ripianamento  dei  disavanzi,  ai  quali  e'
completamente  estranea  la  previsione  della   partecipazione   del
commissario ad acta, essendo lasciati  alla  integrale  realizzazione
degli organi ordinari della regione. La disposizione viola  per  tale
via  l'art.  120  della  costituzione  ed  il  principio   di   leale
collaborazione con il commissario ad acta. 
    L'art. 33 infine riserva alla regione l'attivita' di controllo  e
vigilanza sugli atti di  programmazione  dell'A.S.R.,  sia  sotto  il
profilo economico di bilancio, sia sotto qucllo gcstionale di analisi
e verifica dei risultati  raggiunti.  Anche  questa  disposizione  si
profila  incostituzionale,  per  violazione   dell'art.   120   della
Costituzione, nel rilievo che non e' previsto alcun riferimento  alle
competenze e alle funzioni del commissario ad acta. 
    Alla luce delle osservazioni svolte appare chiaro come  le  norme
in esame siano tutte in contrasto con l'art. 120 della Cost., poiche'
le funzioni attribuite  al  commissario  ad  acta,  con  la  delibera
governativa del 24 luglio 2009, «sono state sostanzialmente  limitate
se non addirittura svuotate,  essendosi  attribuito  solo  ad  organi
ordinari  della  regione  il  potere  di  controllo  sulla  effettiva
gestione  economica  e  di  programmazione  della  regione,  con   la
conseguente  esautorazione  dei  poteri  del  commissario  ad   acta,
impossibilitato  a  svolgere  appieno  le  sue  funzioni  di   organo
straordinario dello Stato ex art. 120 Cost» (cosi',  Corte  cost.  n.
2/2010),  in  violazione  altresi'  del  principio,  enunciato  nella
medesima sentenza dalla Consulta, per cui  «la  scelta  di  riservare
esclusivamente agli organi ordinari della Regione la  modifica  delle
disposizioni finanziarie, di bilancio e contabili,  pur  quando  esse
presentino profili di interferenza  con  l'attuazione  del  piano  di
rientro dai disavanzo  sanitario,  si  risolve  in  un  obiettivo  di
svuotamento dei poteri dei Commissario  ad  acta,  e  dunque  in  una
violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. ».