Ricorso della Provincia autonoma di Trento, con sede  in  Trento,
Piazza Dante n. 15,  in  persona  del  Presidente  pro  tempore,  on.
Lorenzo Dellai, rappresentata e difesa, giusta procura speciale racc.
39587,  rep.  27315,  prat.  636   Procure   del   23   aprile   2010
dell'Ufficiale rogante dott. Tommaso Sussarellu, dagli avv.ti Nicolo'
Pedrazzoli e prof. Achille Chiappetti, ed  elettivamente  domiciliata
presso lo studio del secondo in Roma, alla Via  Paolo  Emilio  n.  7,
contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore con  sede
in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna  n.  370,  per  l'accertamento
della violazione di norme costituzionali e statutarie attributive  di
competenze e garanzie  alla  Provincia  autonoma  di  Trento  ed,  in
particolare, dell'art. 116 Cost., degli artt.  8  e  14  Cost.  dello
Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, degli artt.  117  e  118
Cost. applicabili in virtu' della clausola di favore di cui  all'art.
10 della legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3,  nonche'  dei
principi di leale collaborazione e di  sussidiarieta'  e  adeguatezza
come concretizzati attraverso l'intesa preventiva  con  la  Provincia
autonoma introdotta dall'art. 1, comma l,  della  legge  21  dicembre
2001 n. 443 e per l'annullamento, in parte qua, del  Programma  delle
infrastrutture e insediamenti  produttivi  strategici  di  preminente
interesse nazionale predisposto dal  Governo  da  inserire  ai  sensi
dell'art. 1, comma, della legge n. 443 del 2001, nel 7° Documento  di
Programmazione  Economica  e  Finanziaria  ed  in  particolare  della
Tabella 11 allegata a tale Programma, nonche' degli altri  punti  del
Programma   stesso,   dai    quali    discenda    che    l'Autostrada
Trento-Piovene-Rocchette e' (o sarebbe) inclusa nella legge obiettivo
e nei corridoi comunitari  ed  pertanto  inserita  nell'elenco  delle
grandi opere per le quali si applicano le disposizioni  della  citata
legge n. 443 del 2001, nonche' degli atti approvativi  e  dei  pareri
del CIPE nn. 51 e 52 del 2009 e  della  Conferenza  delle  Regioni  e
delle Province Autonome del 27 gennaio 2010. 
 
                              F a t t o 
 
    1. - Com'e' noto, gli artt. 8 e 14 dello Statuto speciale per  il
Trentino Alto Adige, approvato con Legge costituzionale n. 5  del  26
febbraio 1948 e inserito nel Testo Unico delle  Leggi  costituzionali
sull'autonomia della Regione Trentino Alto Adige di cui al d.P.R.  31
agosto 1972, n. 670, attribuiscono alla Provincia autonoma di  Trento
la  potesta'  legislativa  e  amministrativa  in  molteplici  materie
attinenti al territorio tra le quali l'«urbanistica», la «tutela  del
paesaggio» e la «viabilita'». 
    Tali attribuzioni sono state ulteriormente accresciute a  seguito
delle  modifiche   apportate   all'art.   117   Cost.   dalla   Legge
costituzionale n. 3 del 2001 esteso alle Autonomie  Speciali  e  alle
Provincie Autonome in virtu' della clausola di favore di cui all'art.
10 della medesima Legge costituzionale. Alle regioni e alle  Province
autonome spettano le potesta' legislativa e amministrativa in materia
di «governo del territorio» e di «grandi vie di comunicazione». 
    Come e' altresi' noto, con la legge di  delegazione  21  dicembre
2001, n. 443, sono stati stabiliti i principi e criteri relativi alla
nuova  disciplina  per  la   realizzazione   di   infrastrutture   ed
insediamenti  produttivi  strategici  e   di   preminente   interesse
nazionale. Il  legislatore,  infatti,  ha  individuato  una  speciale
disciplina dei procedimenti da seguire per la sollecita realizzazione
di tali opere fondamentali da parte dello Stato  che  incidono  sulle
materie assegnate alla competenza legislativa delle Regioni. 
    Tale disciplina normativa  ha  superato  il  vaglio  della  Corte
costituzionale in quanto ritenuta conforme - grazie  ai  procedimenti
collaborativi in esso  previsti  -  alla  necessita'  di  tutela  del
preminente  interesse  nazionale   in   coerenza   con   i   principi
costituzionali della sussidiarieta' ed adeguatezza, del rovesciamento
del criterio di  riparto  delle  attribuzioni  tra  Stato  e  Regioni
nonche' del principio di leale collaborazione. 
    In particolare, per quanto attiene al  potere  di  individuazione
delle infrastrutture e degli insediamenti strategici e di  preminente
interesse nazionale, che la Legge stessa  ha  mantenuto  in  capo  al
Governo, e' stata  introdotta  espressamente  all'art.  1,  comma  1,
l'obbligatoria e prioritaria intesa con la  Regione  o  la  Provincia
autonoma  interessata.  Tale  intesa,  dunque,  deve   precedere   la
presentazione   del   Programma   da   parte   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri  competenti
che viene poi inserito nel DPEF, previo  parere  del  CIPE  e  previa
intesa della Conferenza unificata delle  Regioni  e  delle  Provincie
Autonome. 
    Solo dopo l'approvazione del Programma si  puo'  provvedere  alla
progettazione preliminare e definitiva ai sensi degli artt.  2-bis  e
segg. del d.lgs. 20 agosto 2002, n 190, ora trasfusi negli artt.  163
e segg. del d.lgs. n. 163 del 2006  per  le  sole  opere  strategiche
inserite nel Programma medesimo. 
    2. - E', pertanto, con notevole sorpresa che, negli ultimi giorni
del febbraio 2010, la Provincia autonoma di Trento, ha appreso  dalla
stampa  quotidiana  la  notizia  del  fatto  che  la  Spa  Autostrada
Brescia-Verona-Vicenza-Padova   (d'ora   in   poi   Spa    Autostrada
Brescia-Padova), aveva bandito una gara per  la  predisposizione  del
progetto preliminare e di quello definitivo per la realizzazione  del
Tronco Trento-Piovene Rocchette dell'Autostrada A/31 Trento-Rovigo. 
    La Provincia autonoma, pertanto, ha immediatamente accertato  che
la Spa Autostrada Brescia-Padova  aveva  effettivamente  disposto  la
pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del  22  febbraio  2010
(5ª serie speciale), del bando di gara BN01-2010-G0003-CIG0439885C92,
«Servizi di ingegneria finalizzati alla realizzazione dell'Autostrada
A/31». In tale bando si legge  che  l'oggetto  dell'appalto  consiste
nella redazione - entro 210 giorni -  del  progetto  preliminare  del
Tronco anzidetto e la redazione - entro ulteriori 180  giorni  -  del
progetto definitivo. 
    In altre parole, la Provincia autonoma  di  Trento  e'  venuta  a
conoscenza con estrema preoccupazione del fatto  che  l'iter  per  la
realizzazione  di  un'autostrada  che  interessa  fortissimamente  il
proprio territorio sarebbe gia' in fase molto avanzata. 
    Basti,  al  riguardo,  considerare  la  rilevante  incidenza  che
avrebbe, su  di  una  delle  poche  aree  pianeggianti,  tra  l'altro
estremamente antropizzata della Provincia  autonoma,  la  costruzione
della parte terminale  e  del  futuro  innesto  dell'Autostrada  A/31
nell'Autostrada  A/22  del  Brennero  con   un   dirompente   impatto
ambientale e paesaggistico e con  il  condizionamento  urbanistico  e
viario di tutta la ristretta e splendida Conca di Rovereto. 
    D'altronde, e' sempre stato questo grave problema  urbanistico  e
paesaggistico che ha indotto - sin dai tempi  iniziali  dell'idea  di
realizzare la famosa Autostrada PI-RU-BI (Trento-Rovigo) - la estrema
cautela e la  parziale  opposizione  della  Provincia  e  degli  Enti
Territoriali locali e la loro giusta  pretesa  ad  una  necessaria  e
preventiva  attenta  valutazione  congiunta  tra  Stato  e  Provincia
autonoma. 
    3. - Ma non basta. 
    E' pure avvenuto che, in aggiunta, e'  apparsa  sui  giornali  di
quei giorni una notizia inquietante ed inattesa. Cosi',  ad  esempio,
sul Corriere del Veneto.it e' stato pubblicato un articolo a firma di
Andrea Alba, datato 13 febbraio 2010,  nel  quale  si  affermava  che
l'accelerazione della realizzazione della  Tratta  in  questione  era
merito del Presidente  della  Autostrada  Brescia-Padova  Spa,  dott.
Attilio Scheck. In  particolare,  riferiva  il  giornalista:  «Scheck
esponente Lega Nord, non ha mai fatto mistero di sperare di  superare
con  il  progetto  in  mano,  la  contrarieta'  trentina   attraverso
l'inserimento dell'opera nella legge obiettivo nazionale». 
    Pertanto gli Uffici Provinciali hanno sottoposto  a  verifica  la
documentazione relativa al procedimento del Programma  infrastrutture
strategiche, 7° Documento di programmazione economica  e  finanziaria
nelle versioni di giugno e luglio 2009,  nonche'  gli  atti  relativi
all'intesa richiesta su di esse alla Conferenza dei Presidenti  delle
Regioni e delle Provincie Autonome. 
    E' emerso in tal modo il  marchingegno  attraverso  il  quale  si
sarebbe (forse) pervenuti oggi - senza richiedere (e tantomeno  senza
raggiungerla) l'intesa con la  Provincia  autonoma  ricorrente  -  ad
inserire la Tratta autostradale dell'A/31 che interessa il territorio
provinciale   nel   predetto   Programma   delle   infrastrutture   e
insediamenti produttivi strategici, previsto dall'art.  1,  comma  l,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come modificato dalla legge  1°
agosto 2002, n. 166. Tale marchingegno e' consistito nel  mimetizzare
il piu' possibile l'intervento stesso sotto nomi diversi affinche' la
Provincia (cui peraltro  non  e'  stata  mai  chiesta  la  preventiva
intesa) non si avvedesse dell'inserimento  dell'opera  in  parola  in
sede di conferenza dei Presidenti  delle  Regioni  e  delle  Province
Autonome. 
    Anzi,  tale  mimetizzazione  e'  talmente  forte  che  e'   quasi
sicuramente da escludere che il  Tronco  Trento-Piovene-Rocchette  (o
l'intera A/3l), sia stato effettivamente inserito nel programma delle
opere strategiche. 
    In effetti, pur esaminando con attenzione detto Programma, non e'
dato di individuare con  certezza  l'opera  autostradale  di  cui  e'
questione, che non viene esplicitamente menzionata nell'elenco  delle
infrastrutture strategiche che compongono il Programma  (della  legge
obiettivo). 
    Infatti, cercando e ipotizzando con la massima buona volonta'  si
puo' credere di trovare  una  qualche  attinenza  nella  Tabella  11,
relativa agli interventi  del  Fondo  infrastrutturale  di  cui  alla
delibera del 6  marzo  2009  del  Ministero  delle  infrastrutture  e
trasporti, da inserire nel 7° documento di programmazione economica e
finanziaria del 2 luglio 2009; tabella  dove  si  legge  soltanto  il
seguente generico «intervento»: 
        «Asse  autostradale  Brescia-Padova»;  «fondi  privati»,  900
milioni di euro; «inoltro al CIPE», «novembre 2009». 
    Inoltre, nel Capitolo 4  del  Programma  stesso,  intitolato  «La
manovra triennale, l'uso dei fondi FAS, e le risorse a disposizione»,
si legge, tra gli «impegni del dicastero delle infrastrutture  e  dei
trasporti,  coerenti  con  le  attuali  disponibilita'  finanziarie»,
quanto segue (pag. 103): 
        «Presentazione  alle  BEI  di  un  Piano  di  interventi   da
supportare attraverso la linea di credito definita nel protocollo  di
accordo dell'ottobre 2008. Onde consentire l'intervento della BEI sui
vari  interventi  proposti  e  tenuto  conto  che  l'intervento  puo'
avvenire solo su progetti della Legge Obiettivo e ubicati sulle  reti
Ten-T, si precisa che gli interventi relativi all'asse Pedemontana  e
all'asse Val d'Astico (Trento-Piovene-Rocchette)  fanno  parte  della
legge Obiettivo e dei Corridoi comunitari». 
    (Si noti, come in questa parte del programma si  parli  di  «asse
Val d'Astico» che e' cosa diversa ovviamente del  «asse  autostradale
Brescia-Padova» menzionato nella tabella 11). 
    4. - Questo  quadro  di  assoluta  non  chiarezza  sull'effettivo
inserimento  nel  Programma   dell'opera   strategiche   del   tratto
autostradale di cui e' questione e' viepiu' reso perplesso  dal  modo
in cui la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome  avrebbe
formulato, il 27 gennaio  2010,  il  proprio  parere  positivo  sulla
delibera CIPE del 26 giugno 2009 relativa al Programma. 
    In effetti, sempre che tale parere positivo sia stato pronunciato
dalla   Conferenza,   esso    comunque    e'    stato    condizionato
all'accoglimento di alcune «richieste ed integrazioni». 
    Tra queste deve annoverarsi la richiesta  della  Regione  Veneto,
desumibile  nell'Intesa  Generale  Quadro  tra  detta  Regione  e  il
ministero dei trasporti del 24 ottobre  2003,  allegata,  su  istanza
della medesima Regione, al parere della Conferenza.  In  tale  Intesa
Generale Quadro, infatti, si sollecita la formazione, d'intesa con la
Provincia autonoma di Trento, di «un gruppo di lavoro  congiunto  per
individuare e definire  le  modalita'  trasportistiche  piu'  idonee,
anche sotto il profilo ambientale,  per  collegare  l'Autostrada  Val
d'Astico Nord con l'autostrada del Brennero». 
    Questa infatti, era la situazione conosciuta dalla  Provincia  di
Trento alla quale non era stata mai  richiesta  ne'  sollecitata  una
intesa  per  poter  poi  inserire  l'autostrada  A/31  nel  Programma
previsto dall'art. 1, comma l, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. 
    Ne'  dagli  atti  trasmessi  alla  Provincia  autonoma   per   la
convocazione della Conferenza dei Presidenti delle  Regioni  e  delle
Provincie Autonome era possibile desumere con certezza  l'inserimento
di tale Autostrada nella legge obiettivo (sempre che possa  avere  un
qualche rilievo il silenzio mantenuto dalla  Provincia  autonoma  nel
corso della Conferenza considerato che quest'ultima ha dato un parere
condizionato proprio con riferimento  alla  Autostrada  Valdastico  e
considerato  che,  comunque  l'intesa  preventiva  con   la   singola
Provincia autonoma non e' mai stata attivata dallo Stato). 
    Come si e' visto, infatti, le formule perplesse, ermetiche  e  di
scarso  rilievo  sostanziale  contenute  nello  schema  di  Programma
escludevano che si potesse da esse  dedurre  l'effettivo  intento  di
individuare il Tronco autostradale di cui e' questione e di inserirlo
tra le opere della legge obiettivo. 
    Tanto piu' che a tale diabolica interpretazione non poteva essere
chiamata la Provincia di Trento alla  quale  non  era  stata  neppure
chiesta  l'intesa   che   avrebbe   dovuto   precedere   perfino   la
presentazione del Programma da parte del Ministro dei Lavori Pubblici
e delle Infrastrutture. Mai la Provincia autonoma avrebbe potuto,  in
buona fede, ipotizzare una tale operazione. 
 
                            D i r i t t o 
 
    Violazione dell'art. 116, primo comma Cost., degli artt. 8  e  14
dello  Statuto  speciale  per   il   Trentino   Alto   Adige,   Legge
costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948,  e  oggi  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli artt. 117 e
118 Cost., esteso alle Autonomie Speciali e alle  Provincie  Autonome
in virtu' della clausola di favore di cui  all'art.  10  della  Legge
costituzionale  n.  3  del  2001  nonche'  dei  principi   di   leale
collaborazione, di  sussidiarieta'  ed  adeguatezza  e  di  incidenza
procedimentale del preminente interesse nazionale. 
    Violazione del principio dell'intesa  come  attuato  dall'art.  1
della legge n. 443 del 2001 in quanto  rappresentativo  dei  corretti
meccanismi procedimentali per  il  rispetto  dei  principi  di  leale
collaborazione  nonche'  di  sussidiarieta'  ed  adeguatezza  per  la
soddisfazione dei preminenti interessi nazionali coinvolgenti materie
di attribuzione regionale. 
    1. - Se  e'  vero  quanto  affermato  da  Organi  di  Governo  ed
Amministratori Pubblici sulla stampa, ossia che la Autostrada A/31 di
cui deve essere realizzato  il  tratto  Trento-Piovene  Rocchette  e'
stata effettivamente inclusa nel  Programma  delle  infrastrutture  e
degli insediamenti produttivi strategici e  di  preminente  interesse
nazionale   da   inserire    nel    Documento    di    programmazione
economico-finanziaria,   lo   Stato    ha    leso    le    competenze
costituzionalmente attribuite alla Provincia autonoma di Trento. 
    Quello  che  e'  certo  e'  il  fatto  che  la   spa   Autostrada
Brescia-Padova ha attivato la fase della progettazione e che  corrono
voci ripetute e semi ufficiali sull'avvenuto  inserimento  dell'opera
nel Programma. 
    Il presente ricorso viene dunque proposto in quanto l'inserimento
della tratta  autostradale  Trento-Piovene  Rocchette  nel  Programma
delle opere strategiche di cui all'art. 1  della  legge  n.  443  del
2001, che comporta  nella  sua  prossima  inevitabile  realizzazione,
esclude la  possibilita'  della  Provincia  autonoma  di  intervenire
efficacemente in futuro sulla scelta fondamentale dell'opera stessa. 
    In  effetti,  la  possibilita'  di  intervento  della   Provincia
autonoma sul  progetto  preliminare  e  peggio  ancora  sul  progetto
definitivo puo' essere del tutto annullata. Cio' in  quanto,  il  suo
eventuale dissenso riguardo perfino  alla  progettazione  di  massima
puo'  essere  superato  attraverso  il  pur  complesso   procedimento
previsto dall'art. 3 del d.lgs. n.  190  del  2002,  oggi  sostituito
dall'art. 165 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
    2. - Eppure, lo Stato e gli organismi da  esso  dipendenti  hanno
sempre avuto  certezza  riguardo  alle  serie  e  gravi  perplessita'
sollevate  dalla  Provincia  autonoma   di   Trento   riguardo   alla
realizzazione di una vera e propria autostrada che attraversi il  suo
territorio in provenienza da Vicenza e che si immetta nell'Autostrada
del Brennero nella splendida Conca di Rovereto. 
    Gli atti di cui la Provincia autonoma di Trento e' ora  venuta  a
conoscenza, a seguito della pubblicazione del bando di  gara  per  la
progettazione      del      Tronco      autostradale       terminale,
Trento-Piovene-Rocchette, dimostrano, dunque, che e' stato perseguito
un  disegno  preciso  per  superare  del  tutto  illegittimamente  la
prerogativa costituzionale della Provincia autonoma di partecipare  a
pieno titolo, attraverso un'intesa, alla decisione sulla  concessione
autostradale relativa al Tronco in parola. 
    Non  solo;  si  e'  pure  operato  al  fine  di  non  evidenziare
l'illegittimo (ed eventuale) inserimento dell'opera in questione  nel
Programma  da  sottoporre  alla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle
Province Autonome, alla quale la Provincia autonoma di Trento sarebbe
stata necessariamente invitata a partecipare. 
    La omessa richiesta e la conseguente mancanza di  intesa  con  la
Provincia  di  Trento  riguardo  alla  individuazione  della   Tratta
autostradale Trento-Piovene Rocchette costituisce  quindi  violazione
delle  attribuzioni  costituzionali  della  Provincia  stessa,   come
richiamate nell'epigrafe del motivo. 
    In effetti, la situazione che si e' creata di  fatto  e'  che  la
realizzazione  dell'opera   considerata   di   preminente   interesse
nazionale  viene  oggi  consentita   sulla   base   di   una   totale
cancellazione delle attribuzioni costituzionali  della  Provincia  di
Trento, come se fosse tuttora  previsto  l'interesse  nazionale  come
limite  alla  legislazione  regionale  o  delle  province   autonome.
Cancellazione  che  la  giurisprudenza  della  Corte  ha   ampiamente
dichiarato  da  tempo  incoerente  con   il   quadro   dei   principi
costituzionali sull'autonomia regionale dopo la legge Cost. n. 3  del
2001 (confr. tra le tante, sent. 242 del 1997, sent. n. 303 del 2003,
sent. 339  del  2005)  sostituendola  con  il  criterio  della  leale
collaborazione che si realizza con lo strumento dell'intesa. 
    Deve essere inoltre stigmatizzato, non solo  la  omissione  della
intesa, ma anche il procedimento contrario ad ogni criterio di  leale
collaborazione seguito dallo Stato, attraverso i suoi  organi,  nelle
varie fasi del procedimento. 
    La patente violazione dei principi  costituzionali  richiamati  e
della  loro  precisa  interpretazione   data   dalla   giurisprudenza
costituzionale esime dal dilungarsi sulle considerazioni  di  diritto
e, pertanto, si formulano le seguenti