Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 3 maggio 2010 rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora dell'Avvocatura della Regione Toscana, elettivamente domiciliato in Roma, corso Italia n. 102, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pasquale Mosca, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 4; 8, comma 3; 11, commi 6, 7, 8, 10; 13, commi 11 e 12; 20, comma 2; 27, commi 7, 8, 9 e 15 del d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, recante «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99». Nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2010 e' stato pubblicato il decreto legislativo n. 31/2010 che disciplina le procedure relative alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare nonche' dei sistemi di stoccaggio dei relativi rifiuti. La Regione Toscana ha gia' impugnato dinanzi a questa Corte costituzionale l'art. 25 della legge delega 23 luglio 2009, n. 99 (recante «Disposzioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»), in quanto il legislatore statale non ha previsto criteri direttivi volti ad assicurare la disciplina del procedimento dell'intesa si' da garantirne il carattere «forte», necessario per il rispetto delle competenze costituzionali di tutti gli enti di Governo coinvolti. La disciplina in esame rientra nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, che l'art. 117, comma 3, della Costituzione attribuisce alla potesta' legislativa concorrente delle Regioni. In relazione a tale materia, lo Stato deve limitarsi a dettare i soli principi fondamentali. La disciplina in questione involge anche profili strettamente attinenti al governo del territorio, alla tutela della salute, al turismo e alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, materie anch'esse affidate alla competenza concorrente delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 3. Le norme impugnate sono lesive delle competenze regionali costituzionalmente garantite per i seguenti motivi di D i r i t t o l. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, per violazione degli artt. 117, 118 Cost. La disposizione in esame prevede: «La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attivita' di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». La norma appare particolarmente lesiva delle attribuzioni regionali in quanto, stabilendo che l'autorizzazione unica sia rilasciata dal Ministero previa intesa con la Conferenza unificata, non assicura alcun ruolo incisivo alla Regione, direttamente interessata dalla localizzazione dell'impianto, com'e' invece necessario, considerando le molteplici competenze regionali coinvolte nel plocedimento: governo del territorio, tutela della salute, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, turismo, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Tale previsione non appare conforme agli artt. 117 e 118 Cost., come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare, nelle sentenze n. 303/2003 e n. 6/2004. Infatti, quando il legislatore statale dispone la «chiamata in sussidiarieta'» di funzioni amministrative in materie di competenza regionale ex art. 117 Cost., emanando quindi anche la relativa disciplina legislativa, e' necessario che la legislazione sia adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei diversi livelli di governo coinvolti e che la funzione amministrativa sia esercitata, secondo il canone della leale collaborazione, in raccordo con la Regione interessata. Proprio con riferimento al settore energetico, questa Corte ha chiarito che l'intesa e' di tipo «forte» perche' deve essere assicurata una codeterminazione paritaria tra soggetti dotati entrambi di competenze costituzionali (sentenza n. 6 del 2004 e ancora sentenza n. 383 del 2005). Diversamente, i poteri statali comprimerebbero eccessivamente le competenze regionali costituzionalmente garantite. In particolare, nella richiamata sentenza n. 6/2004, questa Corte costituzionale ha dichiarato che l'intesa e' da considerarsi di natura forte, «nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento», stante l'impatto che una struttura produttiva come l'impianto energetico ha su molteplici funzioni regionali (governo del territorio, tutela della salute, turismo, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, ecc.). L'intesa tipo «forte», per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, si impone, dunque, in tutti i casi in cui, come quello in esame, vi sia connessione ed intersezione tra le attribuzioni costituzionali spettanti allo Stato e alle Regioni. L'intesa con la Conferenza unificata prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 31/2010 non appare sufficiente per i fini in esame. Vero e' che la sentenza di questa Corte costituzionale n. 383 del 2005 riconosce la Conferenza unificata come organo adeguatamente rappresentativo delle Regioni e degli enti locali, tutti incisi dalle diverse politiche del settore energetico; ma, cio', ai fini dell'adozione della legislazione statale che disponga la chiamata in sussidiarieta' delle funzioni amministrative allo Stato. Tale legislazione, infatti, deve essere adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti e, per questo scopo, e' riconosciuta valida la Conferenza unificata. Diversa e' invece l'intesa necessaria, a valle, al momento dell'esercizio della funzione amministrativa che lo Stato si e' trattenuto. In questo caso, solo l'intesa con la Regione direttamente interessata puo' garantire il rispetto delle attribuzioni regionali. Altrimenti, infatti, nell'ambito della conferenza unificata, la «voce» della Regione che direttamente verra' incisa da quel determinato provvedimento autorizzatorio (il quale sostituisce tutti gli atti di assenso, anche urbanistici) non avrebbe alcuna incidenza. In sostanza, l'intesa con la Conferenza unificata puo' costituire lo strumento sufficiente a fronte di norme legislative e di disposizioni generali, indirizzi, criteri e linee guida perche' tutte queste hanno ad oggetto misure generali rivolte all'intero sistema delle autonomie; viceversa, a fronte dello specifico atto autorizzatorio, e' costituzionalmente indispensabile l'intesa con la Regione interessata. Cio' trova conferma nella sentenza n. 383/2005, citata, ove si rileva che «la chiamata in sussidiarieta' da parte dello Stato di un delicato potere amministrativo, per di piu' connesso con una molteplicita' di altre funzioni regionali, quanto meno in tema di tutela della salute e di governo del territorio, deve essere accompagnato dalla previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e le Regioni e le Province autonome direttamente interessate». Per i suddetti motivi la disposizione di cui all'art. 4 non e' conforme agli artt. 117 e 118 Cost., anche per la lesione del principio della leale collaborazione. 2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, per violazione degli artt. 117, 118 Cost. La lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite appare ancor piu' grave ed evidente con riferimento all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 31/2010. La disposizione in esame concerne la «Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari». Il comma 3 riserva l'individuazione dello «schema definitivo», contenente i «parametri esplicativi dei criteri tecnici», ad un decreto del «Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attivita' culturali». Tale decreto «e' adottato entro i trenta giorni successivi alla conclusione della consultazione di cui al comma 2, adeguando i parametri indicati nello schema iniziale, su proposta dell'Agenzia formulata tenendo conto delle osservazioni pervenute. L'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni stesse deve essere adeguatamente motivato. Gli esiti della consultazione sono pubblicati sui siti Internet di cui al comma 2». La consultazione menzionata dalla norma prevede esclusivamente la pubblicazione dello schema in questione «sui siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Agenzia, dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinche', nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonche' i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia appositamente indicato». Appare evidente come il ruolo della Regione sia gravemente svilito in quanto e' assimilato a quello di un qualunque cittadino che puo' presentare osservazioni allo schema in sede di consultazione pubblica, senza che sia prevista alcuna intesa per l'approvazione del decreto ne' con la Conferenza unificata ne' con le Regioni interessate. La norma quindi vanifica la competenza costituzionalmente garantita alle Regioni nelle materie concorrenti gia' richiamate del governo del territorio, tutela della salute, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, turismo, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Di qui la violazione delle attribuzioni costituzionali che gli artt. 117, comma 3, e 118 Cost. riconoscono alle Regioni, nonche' del principio di leale collaborazione, per la parte in cui la norma impugnata non prevede che la funzione amministrativa allocata in capo ad organi dello Stato debba essere esercitata mediante adeguate forme di partecipazione al procedimento delle autonomie regionali. 3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 6, 7, 8 e 10, dell'art. 13, commi 11 e 12 e dell'art. 27, commi 7, 8, 9 e 15, per violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost. L'art. 11 regola il procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti. In particolare, la norma (dopo aver stabilito al comma 5 che «il Ministro dello sviluppo economico ... sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune interessato»), ai successivi commi 6, 7 e 8 disciplina il procedimento relativo alla certificazione definitiva dei siti, in caso di mancato rilascio dell'intesa da parte della Regione interessata. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 prevedono che: «6. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro i trenta giorni successivi alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro, che assicura la presenza di un rappresentante del comune interessato. Le modalita' di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata. 7. L'intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione. 8. Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l'elenco dei siti certificati, sui quali e' stata espressa l'intesa regionale o e' intervenuto il decreto sostitutivo di intesa, alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso art. 3, sulla base delle intese gia' raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito o sulla base dei decreti sostitutivi di intesa». La disposizione in esame, da un lato, prevede l'intesa della Regione interessata e dall'altro consente l'esercizio del potere sostitutivo statale per il caso del mancato raggiungimento di detta intesa. Cio', come evidente, svilisce il carattere forte dell'intesa e implica una posizione di debolezza ed inferiorita' dell'ente territoriale rispetto alla decisione da assumere. L'autonomia regionale e la posizione di parita' e di equiordinazione riconosciuta allo Stato e alle Regioni esigono invece che l'intesa sia interpretata ed applicata «in senso forte», come strumento per la codeterminazione paritaria del contenuto finale dell'atto, con la conseguenza che la mancata intesa deve inibire il proseguimento del procedimento. Del resto, proprio la possibilita' di fermare l'azione statale, non accettando la proposta di intesa, consente alle Regioni di condizionare i contenuti del provvedimento finale, facendo si' che, tra i vari strumenti di raccordo procedimentale tra i due livelli di governo, l'intesa «in senso forte» sia l'unico che consente un coordinamento paritario. A cio' si aggiunga, che, secondo l'insegnamento di questa Corte, neppure le esigenze di esercizio unitario consentono all'Amministrazione statale di non prevedere l'intesa «in senso forte» con le Regioni. Infatti, «l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, puo' aspirare a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta'» (sentenza n. 303/2003). Cio' implica la «valenza squisitamente procedimentale» dei principi di sussidiarieta' e adeguatezza e la necessita' che l'ampliamento delle funzioni dello Stato sia «oggetto di accordo con la Regione interessata» (sentenza n. 303/2003, cit.). Percio' sono violati gli artt. 117, 118 e 120 Cost.: il potere sostitutivo infatti non e' ammesso per superare il mancato raggiungimento dell'intesa. La palese violazione dell'assetto costituzionale delle attribuzioni dello Stato e delle Regioni risulta evidente anche in relazione al comma 10 dell'art. 11 in esame, ove alle Regioni interessate dalla presenza di un sito nucleare e' imposto l'obbligo di adeguare il proprio Piano Energetico Ambientale «entro i dodici mesi dalla pubblicazione» del decreto di approvazione dell'elenco dei siti certificati, di cui al comma 9, e cio' tenendo conto dell'intesa ovvero del decreto sostitutivo della stessa. Le argomentazioni appena dedotte convincono anche della illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost., del successivo art. 13 che, ai commi 11 e 12, prevede un analogo potere sostitutivo statale per il caso del mancato raggiungimento dell'intesa con riferimento all'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari nonche' per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito. Le disposizioni in esame prevedono in particolare che: «Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, e' adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa» (comma 11); «nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia. Il predetto decreto vale anche come certificazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell'autorizzazione unica» (comma 12). A conferma dell'illegittimita' costituzionale delle disposizioni in esame, si puo' richiamare quanto espressamente chiarito da questa Corte nella sentenza n. 62 del 2005, ave si afferma che allorquando, «una volta individuato il sito, si debba provvedere alla sua "validazione", alla specifica localizzazione e alla realizzazione dell'impianto, l'interesse territoriale da prendere in considerazione e a cui deve essere offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, e' quello della Regione nel cui territorio l'opera e' destinata ad essere ubicata (cfr. sentenze n. 338 del 1994, n. 242 del 1997, n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004)». Un procedimento analogo, per il quale valgono le medesime censure, e' delineato anche dal successivo art. 27 (recante «Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del parco tecnologico») ove, con riferimento alla localizzazione del parco, e' nuovamente indicata la possibilita' di superare la mancata intesa mediante l'adozione del decreto sostitutivo ed e' prevista una intesa meramente eventuale della Conferenza unificata; mentre, in relazione alla fase autorizzatoria per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e di tutte le altre opere connesse comprese nel parco, il ruolo delle Regioni e' limitato alla partecipazione ai lavori della conferenza di servizi di cui al comma 14. Sul punto, appare indispensabile invocare nuovamente l'applicazione del principio piu' volte affermato da questa Corte, secondo cui quando lo Stato decide di allocare a se stesso, ai sensi dell'art. 118 Cost., la titolarita' di funzioni amministrative, dettando anche la necessaria disciplina legislativa incidente in ambiti rientranti nella competenza regionale, deve essere prevista l'intesa «forte» con le Regioni, a salvaguardia delle loro attribuzioni costituzionalmente previste (sentenze n. 303/2003; n. 6/2004; 383/2005), «nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento». Le previsioni in esame, nella parte in cui determinano il sostanziale svuotamento di significato delle intese in senso forte con la Regione interessata, necessarie a garantire la legittimita' costituzionale delle fattispecie di «chiamata in sussidiarieta'» di funzioni amministrative presso organi statali nelle materie di competenza legislativa concorrente che vengono in rilievo nel caso di specie, si pongono in palese contrasto con gli artt. 117, comma 3, e 118 Cost., nonche' con il principio di leale collaborazione. Sotto altro profilo, occorre anche rilevare che le norme impugnate contraddicono inoltre il disposto dell'art. 120, comma 2, Cost., dal momento che prevedono un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario del Governo al di fuori dei presupposti costituzionali ivi individuati, per i quali e' indispensabile il previo verificarsi di un inadempimento dell'ente sostituito rispetto ad una attivita' imposta ad esso come obbligatoria; e tale non puo' certo ritenersi l'intesa che una Regione sia chiamata a raggiungere per l'esercizio di una funzione amministrativa posta in capo ad organi dello Stato. 4. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 20 per violazione degli artt. 117, 118 Cost. Infine, si deve denunciare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20 (recante «Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti»), comma 2, ove e' stabilito che «la Sogin S.p.A., al termine della vita dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attivita' relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi». In base alla noma, l'attivita' di gestione dei siti a seguito della disattivazione degli impianti compete esclusivamente alla societa' Sogin. Malgrado le evidenti ricadute e l'intreccio con le competenze delle Regioni, in particolare con riferimento al governo del territorio nella fase di post esercizio degli impianti, non e' previsto alcun coinvolgimento dell'Amministrazione che, anche in relazione a questa disposizione subisce una illegittima compressione delle attribuzioni costituzionalmente garantite.