IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 798 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Comitato Civico Quartiere Saline, Fabiano Pierfederici, Cristian Ricci, Franco Bonucci, Sabrina Santini, Michele Ferrati, Samuela Sartini, Marco Mandolini, Simona Aguzzi, Giovanna Sassaroli, Aldo Simonetti, Eugenio Brutti, Daniele Contardi, Simone Veschi, Giuseppe Paglialunga, Marco Massi, Stefania Belardinelli, Roberto Bigelli, Mara Montefi, Otello Bartolacci, Stefano Agoccioni, Pietro Veschi, Antonio Di Angelis, Barbara Minardi, Federica Minardi, rappresentati e difesi dagli avv. Roberto Paradisi, Filippo Boccioletti, con domicilio eletto presso Domenico Liso Avv. in Ancona, corso Garibaldi, 19; Contro il Comune di Senigallia, rappresentato e difeso dagli avv. Laura Amaranto, Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso Marche Segreteria T.A.R. in Ancona, via della Loggia, 24; Nei confronti di Nokia Siemens Network, rappresentata e difesa Gennaro Belvini, con domicilio eletto presso Michele Brunetti in Ancona, via Matteotti, 54, e con l'intervento di ad opponendum: Wind Telecomunicazioni Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso Riccardo Leonardi Avv. in Ancona, piazza Roma, 7; Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del Consiglio Comunale di Senigallia n. 76 del 25 luglio 2007 concernente variante al PRG relativa alle aree per nuovi impianti di telefonia mobile in zona Saline ed in zona Cesanella; - delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Senigallia n. 107 e n. 108 del 15 novembre 2006; - della delibera consiliare 20 dicembre 2007 n. 148 di approvazione definitiva della variante; - del permesso di costruire n. P/08/97 in data 17 luglio 2008 rilasciato a Nokia Siemens Network per la costruzione di un impianto di telefonia cellulare nell'area oggetto di variante. Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Senigallia e di Nokia Siemens Network; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto c considerato in fatto e diritto quanto segue. Fatto Con il ricorso introduttivo del giudizio e' impugnata la deliberazione del Consiglio Comunale di Senigallia 25 luglio 2007 n. 76 con la quale veniva definitivamente adottata la variante parziale al PRG per la localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile nelle zone Saline e Cesanella. Il gravame e' limitato alla parte che interessa il sito di Saline. Vengono altresi' impugnate le deliberazioni consiliari 15 novembre 2006 nn. 107 e 108 aventi analogo oggetto. I ricorrenti, in qualita' di persone fisiche, allegano di vantare diritti su immobili, costruiti e costruendi, nelle immediate vicinanze dell'area dove sorgera' l'impianto di telefonia mobile previsto dalla variante urbanistica. Riferiscono, inoltre, che il Comitato ricorrente e' invece composto da cittadini residenti in zone limitrofe. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 20 marzo 2008, viene impugnata la delibera consiliare 20 dicembre 2007 n. 148 di approvazione definitiva della variante in oggetto. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 2 ottobre 2008, viene impugnato il permesso di costruire n. P/08/97 in data 17 luglio 2008 rilasciato a Nokia Siemens Network per la costruzione di un impianto di telefonia cellulare nell'area oggetto di variante. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Senigallia, Wind Telecomunicazioni Spa e Siemens Network che eccepiscono questioni preliminari e svolgono deduzioni di merito, chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza parziale non definitiva 3 giugno 2009 n. 456 venivano esaminate le questioni preliminari che, risultando in parte fondate, determinavano la declaratoria di inammissibilita' del ricorso introduttivo del giudizio e del primo ricorso per motivi aggiunti. Veniva quindi esaminato nel merito secondo ricorso per motivi aggiunti. Dagli atti di causa e nel corso della discussione orale in occasione dell'udienza del 6 maggio 2009 emergeva che, immediatamente a ridosso dell'impianto in oggetto, sono collocati impianti sportivi esistenti realizzati in forza un piano attuativo e regolarmente utilizzati dall'utenza. Inoltre, benche' il Comune avesse formalmente rinunciato all'istituzione del parco previsto dal PRG, risultava essere il proprietario della relativa area. I ricorrenti allegavano poi che detta area veniva, di fatto, utilizzata come parco pubblico o comunque come area che, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. b) della l.r. n. 25/01, avrebbe potuto risultare incompatibile con l'impianto di telefonia mobile. Si rendeva quindi necessario chiarire quanto sopra mediante l'espletamento di apposita istruttoria per acquisire. Indicazione circa la proprieta' dell'intera area destinata alla realizzazione del c.d «Parco delle Saline»; - planimetria generale indicante: estensione dell'area destinata al c.d «Parco delle Saline»; i relativi confini ed eventuali recinzioni; le attrezzature, gli impianti (compreso quello di telefonia mobile in oggetto), le strutture, i parcheggi, gli spazi attrezzati, i sentieri e le destinazioni attualmente presenti nell'area stessa; - indicazioni da cui si possa desumere l'effettivo stato di fatto dell'area in oggetto e il relativo utilizzo da parte del Comune, di altre amministrazioni e della collettivita'; - indicazioni riguardo la proprieta' degli impianti e delle attrezzature presenti nell'area destinata alla realizzazione del c.d «Parco delle Saline», il relativo soggetto gestore e l'eventuale titolo di gestione; - indicazioni riguardo ad interventi di manutenzione effettuati dal Comune o altri soggetti nell'area in questione. Il Comune di Senigallia depositava quanto sopra in data 16.10.2009. In vista dell'udienza di merito fissata per il giorno 27 gennaio 2010 le parti depositavano memorie difensive. Il Comune, oltre a contestare nel merito le deduzioni di parte ricorrente, ripropone eccezioni preliminari, alcune delle quali gia' esaminate con la citata sentenza non definitiva 3 giugno 2009 n. 456. In particolare viene eccepita l'inammissibilita', del ricorso per seguenti motivi: 1. Non e' stato impugnato il secondo permesso di costruire (P08/137) rilasciato per l'impianto di telefonia mobile in esame; 2. Sussiste carenza di interesse di legittimazione ad agire perche' nessuno dei ricorrenti fa attualmente parte del Comitato genitori atleti pattinaggio e perche' detti ricorrenti agiscono solo a tutela degli immobili ubicati nelle vicinanze; 3. Il secondo ricorso per motivi aggiunti e' inammissibile perche' ripropone vizi di legittimita' derivata riguardanti l'aspetto urbanistico gia' contenuti nei primi due ricorsi dichiarati inammissibili con la citata sentenza non definitiva; 4. Il secondo ricorso per motivi aggiunti e' inammissibile perche' e' stato notificato alle parti presso il domicilio eletto. Deve inoltre considerarsi inammissibile perche' proposto in un giudizio introdotto da un ricorso dichiarato inammissibile. All'udienza del 27 gennaio 2010 la causa e' stata trattenuta in decisione. Diritto 1. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni pregiudiziali dedotte e ridedotte dal Comune resistente. 1.1 L'Amministrazione insiste nell'eccepire che il secondo ricorso per motivi aggiunti sarebbe inammissibile perche' non veniva impugnato il secondo permesso di costruire (P08/137) rilasciato per l'impianto di telefonia mobile in esame. Con la citata sentenza non definitiva n. 456/2009 l'eccezione in esame veniva dichiarata inammissibile perche' formulata in modo generico. Alla luce delle ulteriori allegazioni offerte dal Comune, il Collegio Ritiene ora di poterla esaminare nel merito. Sotto questo profilo non puo', tuttavia, essere condivisa. Al riguardo e' sufficiente Osservare che il secondo permesso di costruire rappresenta una semplice variante al primo permesso di costruire (oggetto del secondo ricorso per motivi aggiunti), richiesta per l'innalzamento del palo originario. Risulta quindi evidente che, non solo l'ubicazione dell'impianto resta quella del permesso originario, ma l'eventuale annullamento di questo travolgerebbe anche il permesso successivo rilasciato esclusivamente per aumentarne l'altezza (risulterebbe infatti illogico considerare efficace un permesso di costruire che riguarda gli ultimi metri di altezza del palo quando tutta la parte sottostante viene travolta per illegittimita'). Resta poi indifferente l'eventuale circostanza che siano state modificate anche le antenne, poiche' il travolgimento del permesso originario determinerebbe la rimozione del palo dall'ubicazione in esame, compreso tutto cio' che vi e' stato installato sopra. 1.2 Il Comune insiste, inoltre, nell'eccepire la carenza di interesse e di legittimazione ad agire perche' nessuno dei ricorrenti fa attualmente parte del Comitato genitori atleti pattinaggio e perche' detti ricorrenti agiscono solo a tutela degli immobili ubicati nelle vicinanze. Al riguardo il Collegio non intravede elementi per discostarsi dalla conclusione cui era pervenuto con la ridetta sentenza non definitiva n. 456/2009 (cfr. punto 1.1 delle relative considerazioni di diritto). L'eccezione va quindi disattesa; 1.3 Sotto altro profilo il secondo ricorso per motivi aggiunti sarebbe inammissibile perche' ripropone vizi di legittimita' derivata riguardanti l'aspetto urbanistico gia' contenuti nei primi due ricorsi dichiarati inammissibili con la citata sentenza non definitiva. L'eccezione e' infondata. Al riguardo va osservato che il ricorso in esame, seppure riproponga, contro il permesso di costruire n. P/08/97 in data 17 luglio 2008, i medesimi motivi dedotti nei due ricorsi precedenti dichiarati inammissibili, contiene, nella sostanza, vizi propri del nuovo provvedimento impugnato. In particolare la dedotta sussistenza del divieto, di cui all'art. 7 comma 2, lett. b) della L.r. n. 25/2001, di installare impianti di telefonia mobile nei parchi pubblici, nelle aree verdi e negli impianti sportivi, si riflette, tenuto conto di quanto affermato da questo Tribunale con la citata sentenza non definitiva n. 456/2009 (cfr. punto 2 le considerazioni di diritto), direttamente sulla legittimita' del permesso di costruire e non su quella di eventuali varianti urbanistiche che tendono ad eludere detto divieto. 1.4. Il Comune eccepisce, infine, l'inammissibilita' del secondo ricorso per motivi aggiunti perche' e' stato notificato alle parti presso il domicilio eletto. Lo stesso deve, inoltre, considerarsi inammissibile perche' proposto in un giudizio introdotto da un ricorso dichiarato inammissibile. Anche la censura in esame non merita condivisione. L'Amministrazione, a sostegno delle proprie ragioni, cita giurisprudenza ormai superata dagli sviluppi della giurisprudenza successiva, secondo cui i motivi aggiunti, in quanto ampliamento del giudizio in corso e, quindi, atto dello stesso, sono legittimamente notificati presso il domicilio eletto dalla parte intimata, e non in quello reale risultante dalla relata di notifica dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV,11 ottobre 2007 n. 5354; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 14 luglio 2009 n. 1311; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 4 giugno 2009 n. 1170; T.A.R. Liguria, sez. I, 26 maggio 2008 n. 1079). La stessa giurisprudenza giunta addirittura ad affermare che deve considerarsi comunque legittima e rituale la notificazione dei motivi aggiunti, sia presso il domicilio eletto dalla parte intimata che in quello reale risultante dalla relata di notifica dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 26 giugno 2009 n. 1876). Sotto il secondo profilo dell'eccezione in esame, va osservato che nel processo amministrativo l'istituto dei motivi aggiunti, per come disciplinato dalla Legge n. 205/2000, rappresenta, oltre che lo strumento attraverso il quale e' possibile arricchire la causa petendi, anche un mezzo che consente di evitare la distinta impugnativa di piu' atti collegati tra loro, in quanto dotati - diversamente dai tradizionali motivi aggiunti - di autonomia sostanziale. Di conseguenza ogni impugnativa aggiunta, pur non rivestendo le sembianze di un ricorso a se' stante, ma possedendone l'intima natura, puo' dar luogo ad una trattazione delle questioni disgiunta dal ricorso principale (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 29 aprile 2009 n. 4396; T.A.R. Lombardia. Brescia, 26 novembre 2008 n. 1689; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 gennaio 2008 n. 1) e quindi l'eventuale declaratoria di inammissibilita' del ricorso introduttivo del giudizio non si ripercuote automaticamente, travolgendolo per la stessa ragione, sul ricorso per motivi aggiunti. 2. Venendo all'esame di merito assume rilevanza la dedotta violazione del divieto previsto dall'art. 7 comma 2 lett. b) della L.r. Marche 13 novembre 2001 n. 25 di installare impianti di telefonia mobile nei parchi pubblici, nelle aree verdi e negli impianti sportivi. L'istruttoria ha evidenziato, in punto di fatto, che il c.d. Parco delle Saline non e' stato realizzato. Tantomeno risulta essere inserito negli attuali programmi dell'Amministrazione comunale, anche se l'impianto ricade in area libera e, di fatto, aperta al pubblico. Cio', tuttavia, non e' sufficiente, a giudizio del Collegio, per affermare che esiste comunque un parco pubblico incompatibile con il divieto in oggetto, poiche' manca proprio quella destinazione, ancorche' di fatto, all'uso collettivo che caratterizza, per accessibilita', fruibilita', facolta' di godimento, aree di sosta, organizzazione degli spazi e delle strutture accessorie, il parco e le aree verdi in generale. La medesima istruttoria ha invece confermato la presenza di un impianto sportivo rappresentato dalla pista di pattinaggio regolamentare destinata anche a manifestazioni e raduni di rilevanza nazionale: La documentazione fotografica e cartografica versata in atti mostra chiaramente che l'impianto di telefonia mobile in questione risulta essere ubicato immediatamente all'esterno della rete di recinzione della predetta pista e a una distanza (stimabile attraverso la scala cartografica) di circa 60 mt. dal centro della piattaforma e di circa 30 mt dal punto piu' vicino della stessa. 2.1 In punto di diritto va ricordato che l'art. 7 comma 2 della L.r. Marche n. 25/2001 testualmente recita: «E' vietata l'installazione di impianti per telefonia mobile», cui segue la lett. b) che recita a sua volta,: «su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi». Va inoltre osservato che la citata L.r. n. 25/2001 non contiene la definizione di impianto sportivo. Nel silenzio del Legislatore regionale, la nozione potrebbe essere dedotta attraverso il ricorso al criterio dell'interpretazione analogica (analogica legis), che consente l'utilizzazione, ai sensi dell'art. 12 comma 2 delle Disposizioni preliminari al Cod. Civ., di norme che disciplinano materie analoghe. Nell'ordinamento delle Marche vige il Regolamento regionale 28 febbraio 2005 n. 1 recante «Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attivita' motoria ricreativa, ai sensi dell'art. 7 della. L.R. 1° agosto 1997, n. 47», volto a disciplinare, per quanto qui interessa, «i requisiti tecnici igenico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature utilizzati per l'esercizio delle attivita' ginniche, di muscolazione e di formazione fisica e sportive in genere non regolamentate dalle federazioni sportive nazionali aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI ovvero non rientranti nei programmi di educazione fisica previsti dal competente Ministero» (cfr. art. 1 comma 1 lett. a). Il successivo art. 2 (rubricato «Definizione degli impianti») recita: «1. E' impianto ai sensi del presente regolamento la struttura ove sono organizzate gestite le attivita' ginniche, di muscolazione e di formazione fisica e sportive in genere di cui all'articolo 1, comma 2, finalizzate al raggiungimento del benessere psicofisico degli utenti. 2. L'impianto e' l'insieme di uno o piu' sale per attivita' motorie, anche integrate con vasche per attivita' acquatiche, che hanno in comune gli spazi ed i servizi di supporto ed accessori. 3. La sala di attivita' motoria e' lo spazio destinato a consentire la pratica di attivita' motorie, cosi' come definite dall'art. 1, comma 2. 4. Gli spazi e i nuclei-servizi di supporto sono spazi o servizi direttamente funzionali alle attivita' motorie e alla presenza degli utenti, quali, a titolo esemplificativo, spogliatoi, servizi igienici, locali di pronto soccorso. 5. Gli spazi o i servizi accessori sono spazi o servizi, non strettamente funzionali accessibili agli utenti o dagli stessi fruibili, quali, a titolo esemplificativo, solarium, bar, sauna. 6. La via d'uscita e' il percorso senza ostacoli che consente il deflusso degli utenti e del personale dagli spazi dedicati all'attivita' motoria verso una zona esterna. 7. Le strutture pressostatiche sono coperture di spazi destinati alle attivita' motorie, sostenute unicamente da aria immessa a pressione. 8. La capienza e' il massimo affollamento ipotizzabile. 9. Sono attrezzature: a) i piccoli attrezzi o attrezzi mobili per attivita' ginniche a corpo libero e aerobica in genere; b) le macchine e le attrezzature per l'allenamento dell'apparato cardiovascolare; c) le macchine e le attrezzature fisse per l'allenamento dell'apparato muscolare». Pur considerando la non facile applicazione al caso in esame, il Collegio osserva che dalla disciplina sopra richiamata si possono trarre le seguenti considerazioni utili a comprendere cosa effettivamente intendesse il legislatore regionale attraverso la nozione di «impianti sportivi». Innanzi tutto emerge un rinvio normativo implicito, per esclusione, alle attivita' sportive in genere che siano «regolamentate dalle federazioni sportive nazionali aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI» (cfr. art. 1 comma 1 lett. a, cit.). Emerge poi una nozione ampia di impianto, che si riferisce non solo allo spazio direttamente destinato alla pratica di attivita' motorie (cd. sala di attivita' motoria ex art. 2 comma 3), ma anche agli spazi, ai servizi di supporto ed accessori, quali, a titolo esemplificativo, spogliatoi, servizi igienici, locali di pronto soccorso, solarium, bar, sauna. Un concetto simile (ossia una definizione ampia di impianto sportivo) e' contenuto nell'art. 2 del DM 18 marzo 1996 (recante Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) che contempla le seguenti definizioni: «Spazio di attivita' sportiva: Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o piu' attivita' sportive; nel primo caso lo spazio e' definito monovalente, nel secondo polivalente; piu' spazi di attivita' sportiva contingui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale. Impianto sportivo: Insieme di uno o piu' spazi di attivita' sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto sportivo comprende: a) lo spazio o gli spazi di attivita' sportiva; b) la zona spettatori; c) eventuali spazi e servizi accessori; d) eventuali spazi e servizi di supporto. Impianto sportivo all'aperto: Impianto sportivo avente lo spazio di attivita' scoperto.Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto». La stessa logica concettuale si rileva nelle Norme CONI per l'impiantistica sportiva (approvate dalla G.E. del CONI con deliberazione n. 851 del 15 luglio 1999) in cui viene stabilito quanto segue: «1. Impianto sportivo: e' il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attivita' sportiva. Comprende, in linea di massima, le parti funzionali di cui al successivo punto 2; per la definizione e' essenziale la presenza dello spazio di attivita'». A loro volta le caratteristiche degli impianti sportivi di cui al citato punto 2 prescrivono: «Gli impianti dovranno essere realizzati ed attrezzati in modo da consentire lo svolgimento della attivita' sportiva, in condizioni di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori) secondo le esigenze connesse al livello di pratica previsto. In generale, gli impianti sportivi sono caratterizzati dalle seguenti parti funzionali: spazi per attivita' sportiva (campi, piste, vasche....., relativi percorsi); servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi....., relativi percorsi); impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione.); spazi per il pubblico (posti, spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi..., percorsi). Possono essere previsti inoltre spazi complementari finalizzati all'organizzazione sportiva ovvero alla formazioni atletica, quali ad esempio: sedi di societa' o Federazioni, aule didattiche, laboratori, sale di riunione, foresterie, uffici vari e simili. Ferma restando la definizione di impianto sportivo di cui al precedente punto 1, detti spazi potranno essere realizzati anche indipendentemente dagli spazi di attivita' sportiva. Possono altresi' essere previsti spazi complementari per ristoro, attivita' ricreative o commerciali con relativi annessi, non necessari allo svolgimento delle attivita' o delle manifestazioni sportive ma opportuni in relazione alla gestione dell'impianto. L'ubicazione e la modalita' di utilizzazione di tali spazi dovra' essere opportunamente correlata a quella degli spazi destinati all'attivita' sportiva onde assicurare le necessarie integrazioni ovvero l'assenza di interferenze». Che il Legislatore regionale abbia voluto riferirsi ad un concetto ampio di «impianto sportivo» puo' essere dedotto anche attraverso criteri logici, osservando semplicemente che pare inconcepibile collocare un impianto di telefonia mobile all'interno dello spazio destinato, in senso stretto, all'esercizio dell'attivita' sportiva come potrebbe essere, nel caso in esame, la piattaforma di pattinaggio o, in generale, il manto erboso che delimita un campo di calcio o la i pavimentazione di una pista di atletica, di un campo di pallavolo, di pallacanestro o da tennis ovvero la vasca di una piscina. 2.2 Applicando, quindi, la nozione ampia di impianto sportivo (che comprende sia lo spazio destinato allo svolgimento dell'attivita' sportiva che spazi di supporto e accessori), va ulteriormente osservato che il Comune non ha offerto elementi per comprendere attraverso quali criteri o normative sia stata collocata la recinzione della pista di pattinaggio, in aderenza alla quale (sul lato esterno) e' stato poi realizzato l'impianto di telefonia mobile in esame. In assenza di tale elementi valutativi il Collegio deduce che cio' sia avvenuto secondo logiche esclusivamente discrezionali e arbitrarie, anche in considerazione della particolare forma perimetrale delineata dalla predetta recinzione che disegna un esagono irregolare, il quale sembra seguire piu' che altro la particolare conformazione dei luoghi, caratterizzata, a Est e a Ovest della pista di pattinaggio, dalla presenza di 2 piste ciclabili oltre le quali non sarebbe stato possibile estendere la recinzione. Per quanto sopra andrebbe quindi concluso in senso favorevole alle ragioni dei ricorrenti perche', nonostante che l'antenna sia stata formalmente collocata all'esterno della recinzione, la stessa andrebbe comunque considerata all'interno dello spazio che contraddistingue l'impianto sportivo nel suo complesso; spazio rappresentato dalla piattaforma di pattinaggio (c.d. sala di attivita' motoria o spazio di attivita' sportiva) e dagli spazi accessori, accessibili e utilizzabili, come la zona spettatori, il parcheggio e i percorsi di accesso ivi comprese le due piste ciclabili che corrono lungo i lati Est e Ovest a pochi metri, dalla piattaforma. Di conseguenza il ricorso risulterebbe fondato con conseguente annullamento del permesso di costruire n. P/08/97 in data 17 luglio 2008 per violazione del citato divieto di cui all'art. 7 comma 2 lett. b) della L.r. 25/2001. 3. Assume pertanto rilevanza la questione di incostituzionalita' della norma in esame dedotta dalla contro interessata Wind Telecomunicazioni Spa poiche', nel caso in cui detta norma risultasse effettivamente incostituzionale, il ricorso andrebbe invece respinto. A giudizio del Collegio detta questione non sembra manifestamente infondata. 3.1 Va innanzitutto osservato che la Legge nazionale quadro n. 36/2001 non contempla espressamente, quali luoghi sensibili, gli impianti sportivi e neppure tali impianti sembrano rientrare, in via generale e indiscriminata, nel concetto di «luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c)» (cfr. art. 3 comma 1, lett. c), Legge n. 36/2001 cit.). L'art. 8 comma 1 lett. e) della Legge quadro n. 36/2001 demanda alla competenza regionale l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1) della stessa Legge, ossia i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. L'art. 7 comma 2 lett. b) della l.r. Marche n. 25/2001, nella parte in o cui vieta l'installazione di impianti per telefonia mobile negli impianti sportivi potrebbe contrastare con la suddetta disciplina di principio stabilita dalla Legge quadro n. 36/2001 per delimitare l'esercizio della potesta' legislativa regionale ai sensi degli artt. 117, commi secondo, lett. s), e terzo (tutela della salute; ordinamento sportivo; governo del territorio; ordinamento della comunicazione), della Costituzione. Come si e' visto, se da una parte e' vero che spetta alla regione dettare i criteri localizzativi, e' anche vero che deve trattarsi di «criteri» e non di divieti specifici e indiscriminati, diversi dalle categorie contemplate dalla legge quadro nazionale di riferimento (cfr. art. 3 comma l, lett. c), Legge n. 36/2001 cit.), ossia: - ambienti abitativi e scolastici - luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalita' di cui all'art. comma 1, lettere b) e c). Al riguardo va Osservato che l'impianto sportivo non pare rientrare in quest'ultima definizione poiche' interessato da permanenze temporanee (in occasione di allenamenti o di competizioni sportive) e comunque solo parte di esso potrebbe essere adibito a permanenze prolungate (es. il bar o gli uffici, ove esistenti). 3.2 La Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 2003 n. 307, ha affermato la legittimita', costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. m) della legge della Regione Puglia n. 5/2002 che definisce «aree per le quali le amministrazioni comunali, su regolamentazione regionale, possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti, in considerazione della particolare densita' abitativa, della presenza di infrastrutture e/o servizi a elevata intensita' d'uso, nonche' dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale». L'art. 7 comma 2 lett. b) della L.r. Marche n. 25/2001, nella parte in cui vieta l'installazione di impianti per telefonia mobile negli impianti sportivi introduce, invece, un divieto generale, generico (stante l'assenza di una definizione di impianto sportivo - su cui infra) e immediatamente applicabile in presenza di ogni impianto sportivo, indipendentemente dal contesto di riferimento che invece, nella legislazione regionale pugliese, presuppone una valutazione sul caso specifico attraverso alcuni fattori quali la particolare densita' abitativa, la presenza di infrastrutture e/o servizi a elevata intensita' d'uso, nonche' lo specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale. 3.3 Del resto va osservato che la medesima legge regionale pugliese superava indenne lo scrutinio di costituzionalita' relativamente all'art. 10 comma 1, che vietava l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di eminenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su «ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido», cioe' elementi sensibili ben determinati e circoscritti (cfr. Punto 20 Corte cost. n. 307/2003 cit.). La stessa Legge pugliese veniva invece dichiarata incostituzionale nella parte in cui (art. 10 comma 2) estendeva il divieto di localizzazione degli impianti alle aree vincolate ai sensi della legge statale sui beni culturali e ambientali, alle aree classificate di interesse storico-architettonico, alle aree «di pregio storico, culturale e testimoniale», e alle fasce di rispetto, perimetrate secondo una delibera della Giunta regionale, degli immobili «protetti» di cui al comma 1 (ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido). Al riguardo la Corte costituzionale osservava che l'ampiezza e la eterogeneita' delle categorie di aree contemplate, l'indeterminatezza di alcune definizioni (come quella di aree «di pregio testimoniale») fanno del divieto legislativo un vincolo in grado, nella sua assolutezza, di pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione, nonche' lesivo, per cio' che attiene alla determinazione delle fasce di rispetto, del principio di legalita' sostanziale (cfr. Punto 21 Corte cost. n. 307/2003 cit.). L'art. 7 comma 2 lett. b) della L.r. Marche n. 25/2001, nella parte in cui vieta l'installazione di impianti per telefonia mobile negli impianti sportivi introduce, come si era visto nel precedente punto 2.1 delle presenti considerazioni di diritto, un concetto indeterminato definibile solo attraverso criteri interpretativi che conducono ad una nozione ampia di impianto sportivo e idonea a pregiudicare quegli interessi protetti dalla legislazione nazionale sopra citati. Va ricordato, al riguardo che proprio la genericita' ed eterogeneita' delle categorie di aree e di edifici costitui' il presupposto per affermare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7 comma 3 della L.r. Marche n. 25/2001 perche' eccedente i limiti della competenza regionale e in contrasto con il principio di legalita' sostanziale tanto da pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione (cfr. Punto 11 Corte cost. n. 307/2003 cit.). 3.4 Il citato divieto di installazione degli impianti per telefonia mobile negli impianti sportivi di cui all'art. 7 comma 2 lett. b) della L.r. Marche n. 25/2001, sembra contrastare anche con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, in relazione alla salvaguardia di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, quali la liberta' di manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione (art. 21 Cost.), la liberta' di comunicazione (art. 15 Cost) e la liberta' di svolgimento dell'iniziativa economica (art. 41 Cost.). Come si e' visto, spetta alla regione definire obiettivi di qualita' anche attraverso la definizione di criteri localizzativi degli impianti. La Legge quadro n. 36/2001, tuttavia, definisce all'art. 3, comma 1, lett. c), la nozione di «valore di attenzione», come quel «valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge». Questo Collegio ha gia' preso atto che la Corte Costituzionale, con la piu' volte citata sentenza n. 307/2003, escludeva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge regionale Puglia n. 5 del 2002, che vieta l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su «ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido», cio' perche' il divieto in questione, riferito a specifici edifici, non eccedeva l'ambito di un «criterio di localizzazione», in negativo, degli impianti, e dunque l'ambito degli «obiettivi di qualita'» consistenti in criteri localizzativi. L'art. 7 comma 2 lett. b) della l.r. Marche n. 25/2001 va, tuttavia, ben oltre l'apposizione del divieto su specifici edifici, poiche' puo' essere applicato a situazioni (impianti sportivi) notevolmente diverse tra loro, che vanno dall'isolato campetto da tennis in periferia frequentato saltuariamente, al grande impianto sportivo olimpionico e multidisciplinare, ubicato nell'area urbana per una estensione anche di ettari di terreno. Appare quindi evidente che, in determinate situazioni, l'obiettivo ci tutela della salute umana attraverso il divieto in esame, certamente condivisibile in astratto, urta tuttavia, in concreto, con lo svolgimento degli altri diritti costituzionalmente garantiti che sarebbero pregiudicati attraverso una rete di telefonia mobile non ottimale o addirittura con zone d'ombra non altrimenti colmabili. Non si tratta, quindi, di garantire la liberta' di iniziativa economica per le sole imprese di gestione della telefonia mobile (aspetto comunque rilevante), ma di garantire quel rapporto di strumementalita' fra le reti di telecomunicazioni e l'esercizio dei diritti fondamentali di liberta' e di iniziativa economica di cui ai citati artt. 15, 21, 41 della Costituzione. Resta, quindi ferma l'esigenza di contemperare, attraverso una adeguata ponderazione di interessi costituzionalmente rilevanti, l'esercizio di tali diritti con l'esercizio di altri altrettanto meritevoli di tutela, quali la salute dei cittadini (art. 32). Tale equo bilanciamento non sembra essere presente nel divieto contenuto nell'art. 7 comma 2 lett. b) della L.r. Marche n. 25/2001, stante la sua perentoria inderogabilita' che non tiene adeguatamente e doverosamente conto delle singole realta' territoriali e dell'effettivo rischio per la salute provocato da impianti di telefonia mobile collocati in determinate zone e non in altre. Ad esempio ci si puo' chiedere perche' sarebbe piu' dannosa un'antenna collocata in un impianto sportivo frequentato saltuariamente anziche' in un centro residenziale o in una zona produttiva molto piu' frequentata nel corso della giornata.