Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 33,  commi
1, lettere b) e c), e 2, 36, 37, 38, comma 5, lettera e),  39,  comma
2, e 40 della legge della Regione  Liguria  11  maggio  2009,  n.  18
(Sistema   educativo   regionale   di   istruzione,   formazione    e
orientamento), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 21 luglio 2009, depositato in cancelleria il 22
luglio 2009 e iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    Udito nella udienza  pubblica  del  25  maggio  2010  il  Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso in via principale ritualmente notificato e  depositato  (reg.
ric.  n.  50  del  2009),  ha  proposto  questione  di   legittimita'
costituzionale degli articoli 33, commi 1, lettere b) e c), e 2,  36,
37, 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2,  e  40  della  legge  della
Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di
istruzione,  formazione  e  orientamento),  per  contrasto  con   gli
articoli 33, sesto comma, 117, secondo comma,  lettera  l),  e  terzo
comma, Cost.; 
        che, in materia di formazione superiore, gli artt. 33,  commi
1, lettere b) e c), e 2, 36 e 37 della legge della Regione Liguria n.
18 del 2009 hanno previsto  che  la  Regione  possa  intervenire  sui
percorsi di specializzazione  post-qualifica  e  post-diploma  e  sui
percorsi di alta formazione  al  fine  di  ampliare  e  riqualificare
l'offerta della formazione professionale; 
        che, in materia di apprendistato,  gli  artt.  38,  comma  5,
lettera e), 39, comma 2, e 40 della suddetta  legge  regionale  hanno
attribuito alla Giunta regionale la disciplina dei profili  formativi
del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalita'  di
riconoscimento e certificazione delle competenze; 
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, lamenta, in primo luogo,
che gli artt. 33, comma 1, lettera b), e 36,  comma  1,  della  legge
della Regione Liguria n. 18 del  2009,  dando  la  possibilita'  alla
Regione di predisporre corsi formativi, successivi  al  conseguimento
del  diploma,  volti  ad  abilitare  all'esercizio  di   professioni,
violerebbero l'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  in  riferimento  alla
materia «professioni»; 
        che, in secondo luogo, ad avviso della  difesa  dello  Stato,
gli artt. 33, commi 1, lettera c), e  2,  e  37  della  citata  legge
regionale, stabilendo che la Regione possa ampliare  e  riqualificare
l'offerta formativa attraverso la  previsione  di  percorsi  di  alta
formazione che comprendono master, dottorati di ricerca e  scuole  di
specializzazione e che conferiscono crediti  formativi,  violerebbero
l'art. 33, sesto comma, Cost.; 
        che, in terzo  luogo,  secondo  l'Avvocatura  generale  dello
Stato, gli artt. 38, comma 5, lettera e), 39, comma  2,  e  40  della
legge  della  Regione  Liguria  n.  18  del  2009,  nel  disciplinare
l'apprendistato  professionalizzante,  attribuendo  alla  Regione  la
definizione dei profili formativi e delle modalita' di riconoscimento
e  certificazione  nell'ambito  della  formazione  in   apprendistato
all'interno delle aziende, violerebbero l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost.; 
        che la Regione Liguria, costituitasi in giudizio, ha  dedotto
l'inammissibilita' e, comunque, l'infondatezza del ricorso; 
        che, con la legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n.  33
(Adeguamenti della legislazione regionale), sono state modificate  le
disposizioni oggetto delle prime due censure; 
        che il Presidente del Consiglio dei ministri ha deliberato di
rinunciare al ricorso in data 9 ottobre 2009; 
        che  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,   predisposta   la
dichiarazione di rinuncia il 12 ottobre 2009 e notificata la medesima
alla Regione Liguria il 26 ottobre 2009, ha provveduto a  depositarla
presso la cancelleria di questa Corte in data 21 maggio 2010; 
        che la rinuncia e' stata formalmente accettata dalla  Regione
Liguria con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte  lo
stesso 21 maggio 2010. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 23  delle  norme  integrative
per i giudizi dinanzi  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al
ricorso, seguita dall'accettazione delle parti  costituite,  comporta
l'estinzione del processo.